Raccomandata
Incarto n. 32.2005.47 cr/sc
Lugano 18 ottobre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, precedentemente attiva quale barista, nel mese di maggio 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posta al beneficio di una riformazione professionale in quanto affetta da dermatite atopica e eczema allergico da contatto (cfr. doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 6 agosto 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:
" (...)
Nel caso in cui in un'attività esigibile, la perdita di guadagno a causa dell'invalidità non raggiunga in modo durevole il 20% almeno, non c'è diritto ad una riformazione.
Ÿ Secondo le nostre verifiche non è il caso.
Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI si rileva che l'assicurata dal profilo medico teorico risulta essere inabile al 100% nella precedente attività svolta di barista, a causa del danno alla salute presentato (eczema allergico da contatto).
In attività adeguate allo stato di salute che non comportano il contatto con le sostanze allergiche la capacità lavorativa è ritenuta essere del 100%.
Dal confronto del reddito ipotetico ancora esigibile in attività confacenti allo stato di salute, pari a ca. fr. 37'816.-- e il reddito conseguibile nell'attività precedentemente svolta in assenza del danno alla salute, pari a fr. 38'400.--, ne risulta una perdita di guadagno dell'1.5%.
Tale perdita risulta pertanto essere inferiore al 20% e quindi il diritto all'applicazione di provvedimenti professionali non sussiste.
Si ritiene infatti che il danno alla salute di cui è portatrice l'assicurata non preclude l'inserimento nel mercato del lavoro in attività non qualificate." (Doc. AI 20)
1.2. Con decisione 21 marzo 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. AI 23), avendo determinato un grado d’invalidità dell’1.5%, non sufficiente per riconoscere il diritto ai chiesti provvedimenti reintegrativi (cfr. doc. AI 32).
1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter beneficiare di una riqualifica professionale. Contestualmente, la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Sostanzialmente in sede ricorsuale ella ha contestato il salario da invalido ritenuto dall’amministrazione in sede di decisione, rilevando quanto segue:
" (...)
L'Ufficio AI, nel rifiutare le prestazioni richieste, ha sottolineato i principi definiti dal Tribunale federale nella DTF 126 V 75, dove è stato sì statuito che la determinazione del reddito da invalido deve essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, ma pure che una riduzione percentuale di questi dati deve essere valutata in base all'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (fra cui il tipo di danno alla salute, l'età, gli anni di servizio, la nazionalità ed il tipo di permesso di dimora, nonché il grado di occupazione).
Tale riduzione percentuale non può tuttavia eccedere il tasso del 25%.
In concreto, da quanto risulta (visto che nell'incarto Al non figurano le statistiche menzionate, delle quali viene dunque espressamente richiesta l'edizione), nessuna riduzione appare essere stata effettuata in favore della ricorrente. Né una sua applicazione è stata discussa nella decisione impugnata.
Questo a torto, per i motivi che seguono:
- La consulente AI in integrazione professionale ha osservato, nel suo già citato rapporto, che l'assicurata potrebbe essere impiegata solo quale commessa o aiuto venditrice, o quale operaia generica di fabbrica.
- L'assicurata si è dunque annunciata all'assicurazione disoccupazione, terminando il suo termine quadro senza che potesse essere reperita un'occupazione. La collocatrice, signora __________, dell'Ufficio regionale del lavoro, __________ che si chiede venga sentita come teste, potrà senz'altro riferire degli sforzi intrapresi dall'assicurata e delle difficoltà riscontrate nel collocare in summenzionate attività una persona con un problema dermatologico come quello della signora RI 1, che di fatto le preclude numerose possibilità (ad esempio negozi di generi alimentari, ma anche di abbigliamento, ecc. vista l'impossibilità di contatti con umidità o le sostanze allergiche fra cui cromo e nichel, la necessità di lavorare in un ambiente asettico, ecc.). In merito alle limitazioni derivanti dall'allergia si sottolinea in buona sostanza quanto evidenziato dal dr. __________ nel suo referto di data 17 maggio 2003. Si sottolinea inoltre come il referto agli atti dell'Ospedale di __________ evidenziava come ad esempio il cromo fosse un metallo molto diffuso, e che fra le fonti principali d'esposizione vi è il cuoio (cinture e scarpe).
- Inoltre non è stato considerato minimamente il problema linguistico dell'assicurata, rilevato dalla consulente AI, nonché il fatto che come detto l'assicurata è cittadina straniera. Non parla altre lingue nazionali svizzere, ma solo il __________ e il __________. Per cui le sue ricerche di lavoro risultano evidentemente essere frenate da questi impedimenti.
- Inoltre si ribadisce che la realtà dei salari in Ticino per persone non qualificate è ben diversa da quella delle tabelle statistiche prese in considerazione. Infatti, come attesta oltre alla già _ prodotta documentazione - pure la circolare di cui al doc. B (adeguata al 2005, mentre che in concreto il danno alla salute risale al 2003), nel ramo della vendita per l'anno in corso il personale non qualificato percepisce uno stipendio mensile, per 13 mensilità, di CHF 2’735.- mensili. Ancora peggiore la situazione nel ramo degli operai in fabbrica non qualificati. Nel settore dell'abbigliamento, per esempio, il personale ausiliario non qualificato percepisce un minimo salariale di CHF 11.83/ora. Calcolando 40,5 ore alla settimana, per 52 settimane, otteniamo un importo di CHF 24'913.98.
- Quanto precede avrebbe dovuto indurre l'Ufficio Al a sì considerare i dati statistici ufficiali, riducendo però tali importi vista la situazione dell'assicurata, come del resto la giurisprudenza prevede. Così non è stato.
- Nemmeno l'Ufficio Al ha considerato il fatto che un lavoratore invalido, che svolge un lavoro non qualificato, riceve di regola anche in un mercato equilibrato del lavoro, un salario inferiore a quello di un assicurato valido. Questo in quanto il suo rendimento è inferiore a seguito delle limitazioni dovute per il danno alla salute (cfr. sentenza TCA del 20.2.2001 in re.G.R./Ufficio assicurazione invalidità, pag. 12).
- Viste le osservazioni sopra menzionate, quand'anche non si volessero ritenere le cifre già menzionate nell'opposizione presentata all'Ufficio Al, si ritiene che il salario teorico statistico considerato quale reddito da invalido (CHF 37'816.- annui) debba essere ridotto almeno del 20%, e dunque essere così considerato per il raffronto dei redditi, e cioè nella misura di CHF 30'252.80 (CHF 37'816.- ridotto del 20%).
La riduzione del 20% tiene ragionevolmente conto delle notevoli limitazioni dell'assicurata nella ricerca di un'attività professionale non qualificata nel ramo della vendita o in fabbrica.
Pertanto, raffrontando i redditi prima del danno alla salute (CHF 38'400.--) con quello esigibile dopo l'insorgere del danno (CHF 30’252.80) otteniamo una perdita di guadagno pari al 21,2 %, con conseguente diritto alla riformazione professionale.
Per questo motivo il ricorso va accolto e la decisione Al riformata.
All'assicurata deve dunque essere concesso il diritto all'ottenimento di provvedimenti professionali d'integrazione, affinché possa essere inserita professionalmente anche in altre attività all'infuori di quelle non qualificate.
Prove: c.s. Si richiama dall'ufficio regionale del lavoro di __________ l'incarto relativo all'assicurata, teste: __________, c/o tale Ufficio; edizione dall'Ufficio Al delle tabelle statistiche considerate.
4.
Ritenuta la situazione finanziaria dell'assicurata la stessa non è in grado di sostenere le spese di patrocinio, per cui si chiede venga posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio della scrivente legale.
Il necessario formulario municipale verrà trasmesso non appena disponibile.
Prove: c.s." (Doc. I)
1.4. Con risposta di causa 13 maggio 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso (cfr. doc. III).
1.5. Con decreto 3 giugno 2005 il TCA ha accolto l’istanza dell’assicurata tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. VII).
1.6. Pendente causa il TCA ha chiesto all’ex datore di lavoro dell’assicurata di comunicare quale salario lordo la stessa avrebbe percepito nel 2003 e nel 2004 senza il danno alla salute (cfr. doc. IX).
Con scritto 7 ottobre 2005 i responsabili della __________ hanno comunicato che l’assicurata nel 2003 avrebbe percepito, qualora fosse rimasta alle loro dipendenze, un salario mensile lordo di fr. 3'200, mentre nel 2004 di fr. 3'300 (cfr. doc. X e XII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una riformazione professionale.
2.4. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. Nel caso in esame, nel rapporto 17 maggio 2003 il curante, Dr. Med. __________, FMH in dermatologia e allergologia, posta la diagnosi di dermatite atopica e di eczema allergico da contatto, ha rilevato:
" (...)
ad. 3. Anamnesi : conosciuti fatti di eczema presso il padre. La paziente stessa ha presentato eczemi di natura atopica già nell' infanzia (eczema flexurarum). Da circa tre anni esacerbazione della forma eczematosa, con sospetto di una componente allergica da contatto, confermata in occasione di una ospedalizzazione all'__________ di __________ (vedi annesso)
ad 4. Disturbi : prevalentemente fenomeni pruriginosi, ma anche aggravantesi con sensazioni urenti e dolorose in caso di aggravamento della dermatosi con erosioni e ragadi.
ad 5. Status : similmente all'esacerbazione del maggio 2001,
che aveva condotto all'ospedalizzazione, il 1.2.2003 potevo costatare importanti lesioni eczematose alle mani ed alle braccia, rispettivamente ai piedi,con fenomeni erosivi dolorosi e segni di superinfezione. Migliorata durante due settimane di astensione dal lavoro vi è stata una ricaduta analoga dopo la ripresa della sua attività come barista, avendo rinnovato i lavori prolungati a contatto con acqua, detersivi e suppellettili metalliche (nichelio e cromo,a cui la paziente è fortemente allergica).
ad 6. Esami : non ho ritenuto di dover ripetere i testi per allergia
già eseguiti a __________: un test per l'alcaliresistenza è però risultato ugualmente patologico, confermando la particolare sensibilità cutanea legata all'atopia.
ad 7. Terapia : in fase acuta misure disinfettanti (bagni con
permanganato, antibiotici) e antiinfiammatorie (cortisonici topici e sistemici), poi unguenti emollienti e ristrutturanti). La prognosi appare incerta, persistendo l'allergia." (Doc. AI 10)
Nel formulario “Allegato al rapporto medico” lo specialista ha inoltre rilevato che “l’attività attuale come barista è andata mostrandosi sempre più inconciliabile con la dermatosi della paziente sia per la componente allergica che per l’atopia”, precisando che l’attività attuale non è più proponibile e che la diminuzione del rendimento è del 100%, “con ricaduta garantita”. Il Dr. __________ ha poi indicato che l’assicurata è in grado di svolgere altre professioni “in tempi brevi (al controllo del 29.4 è molto migliorata: non ha più lavorato dal 18.3.03)”, prestando attenzione al fatto che ella deve assolutamente evitare il “contatto con Cr., Ni., nessun lavoro prolungato in ambiente umido”. Rispettando queste indicazioni, l’assicurata può lavorare al 100%, con rendimento pieno (cfr. doc. VIII). Lo specialista in dermatologia ha infine indicato che “altre attività sono senz’altro possibili: da valutare le modalità (ricerca di altro posto di lavoro? Apprendistato idoneo? Centro di reintegrazione?)” (cfr. doc. VIII).
Con “Proposta medico” 13 agosto 2003 il Dr. Med. __________ ha osservato:
" Barista dal 05.2002 al 03.2003.
Dermatite atopica con eczema da contatto (vedi rapporto dr. __________ dermatologo del 05.2003 che certifica allergia al cromo e al nichel, detersivi, suppellettili metallici ...).
Propongo IL 100% per attività che comportino questi contatti.
IL 0% per attività che sono estranee a questi componenti e che si effettuano in ambienti secchi senza contatto con l'umidità (predisponente per la dermatite).
A CIP per atti reintegrativi." (Doc. AI 16)
L’assicurata è stata pertanto ritenuta pienamente inabile nella precedente attività di barista, ma pienamente abile in quelle professioni da esercitare in ambienti idonei con mansioni rispettose delle succitate limitazioni.
La ricorrente contesta invece l’esistenza di una residua capacità lavorativa.
Orbene, da un attento esame degli atti di causa, questo TCA non può discostarsi dalle conclusioni del Dr. __________ e dello stesso medico curante, Dr. __________.
Se da una parte la documentazione specialistica attesta come l’assicurata attualmente non sia più in grado di svolgere la professione di barista – in particolare per il contatto con acqua, detersivi e suppellettili metalliche, contenenti nichelio e cromo a cui l’assicurata è fortemente allergica (cfr. valutazione Dr. __________, doc. AI 10) - dall’altra non vi sono motivi per dubitare del fatto che in attività adeguate ella disponga di una residua capacità lavorativa.
Lo stesso medico curante, Dr. __________, del resto, nel rapporto 17 maggio 2003 all’Ufficio AI, ha attestato che la sua paziente è in grado di svolgere, al 100%, altre attività senza il contatto con agenti irritanti e umidità (cfr. doc. VIII).
2.7. Nell’ambito dell’istruttoria amministrativa l’assicurata è stata vista dalla consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente). Con rapporto 27 luglio 2004 la consulente, basandosi sulle risultanze mediche, dopo aver visto l’assicurata, ha proceduto alla valutazione economica osservando fra l’altro quanto segue:
" (...)
Dati socio professionali
La signora RI 1, dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo nel suo paese d'origine (__________), ha svolto la scuola media superiore e due anni di università in economia e commercio. Giunta in Ticino nel 1999, ha svolto la casalinga fino al 2002 ed in seguito, dal 14.5.2002 al 31.03.2003, ha lavorato come barista presso il __________ a __________. L'A. non è più professionalmente attiva dal 28.2.2003 e da maggio del 2003 è iscritta alla disoccupazione.
Dati economici e calcolo della capacità di guadagno residua
Nell'attività di barista l'A. avrebbe potuto percepire un reddito di fr. 38’400 annui nel 2002.
Considerando un reddito ipotetico di fr. 38’400 e una capacità di lavoro residua del 100%, secondo le statistiche RSS teoriche (4° rango e 2° quartile) risulta un reddito da invalido di fr. 37’816 e una capacità di guadagno residua del 98,48%. In questa situazione non risulta esserci una perdita di guadagno e quindi non vi è il diritto all'applicazione di provvedimenti professionali. (...)"
(Doc. AI 19, pag. 1)
In merito ad un possibile reinserimento professionale, la consulente ha precisato:
" (...)
Discussione e Proposte
Ho incontrato l'A. per un colloquio il 23.6.2004; è stata convenientemente informata sulle prestazioni Al e sui vari criteri di assegnazione.
La signora RI 1 non ha un diploma. Nel suo paese di origine ha frequentato i primi due anni della facoltà di economia e commercio dell'Università di __________, ma il trasferimento in Svizzera non le ha permesso di proseguire e concludere questi studi. In Ticino ha lavorato come barista per un breve periodo, infatti a seguito dei problemi allergici ha abbandonato l'attività e da quel momento non si è più inserita nel mondo del lavoro: attualmente è a beneficio della disoccupazione. Anche se l'A. ha acquisito delle conoscenze legate all'economia e al commercio, frequentando una parte degli studi superiori in __________, non è possibile prendere in considerazione l'inserimento in attività qualificate sul nostro mercato libero del lavoro, in quanto il suo curriculum professionale è caratterizzato da una sola e breve esperienza in un'attività non qualificata (barista) e non ha sufficienti conoscenze della lingua italiana.
Considerato che l'A. non ha le competenze per svolgere attività qualificate e tenuto conto delle limitazioni funzionali, si ritiene l'A. integrabile sul mercato libero del lavoro solo in attività non qualificate, che non necessitano il contatto con le sostanze allergiche o con l'umidità, come per esempio quelle di commessa o aiuto venditrice, oppure come operaia generica di fabbrica (in ambiente asettico).
Ho discusso di questa situazione con il collocatore Al, __________. La ragazza non può beneficiare dell'aiuto al collocamento da parte dell'AI, in quanto il problema di salute non preclude l'inserimento nel mercato del lavoro in attività non qualificate: le possibilità lavorative dell'A. sono molteplici. L'A. è iscritta alla disoccupazione e per questo motivo è al beneficio della consulenza del collocatore URC, inoltre potrebbe iscriversi alle agenzie private di collocamento presenti sul territorio del __________." (Doc. AI 19, pag. 2)
2.8. Orbene, dall’esame del dettagliato ed esaustivo rapporto 27 luglio 2004 della consulente - in cui è stato evidenziato che nel caso di specie sono date delle opportunità reintegrative in attività leggere non qualificate, quali commessa, aiuto venditrice o operaia generica di fabbrica, professioni esercitabili in ambienti asettici, che non comportino contatti con sostanze allergiche o con l’umidità questo TCA non può che ritenere l’assicurata pienamente abile in altre attività adeguate al suo stato di salute.
Occorre qui ricordare che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15-18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.
Ora, le professioni menzionate dalla consulente, quali commessa, aiuto venditrice o operaia generica di fabbrica, sono professioni esercitabili in ambienti asettici, che non comportino contatti con sostanze allergiche o con l’umidità.
D'altra parte, va ricordato che in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).
Nel caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione della consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni reintegrative.
Va poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, nell’industria e nell’artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332).
Gli ambiti lavorativi presi in considerazione dalla consulente si riferiscono del resto ad attività con compiti non qualificati, semplici e ripetitivi: nel settore dell’industria possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio; in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7).
Per questi motivi, questa Corte non può che aderire alle conclusioni riportate dalla consulente nel citato rapporto 27 luglio 2004.
Infine, riguardo ad un’eventuale riformazione professionale, a prescindere dal fatto che, come si vedrà, l’assicurata non dispone del grado minimo d’invalidità del 20% per poter avere diritto a simili provvedimenti (cfr. consid. 2.4.), occorre ricordare come la consulente non ha individuato un progetto reintegrativo di qualifica, non disponendo l’interessata del necessario bagaglio attitudinale e culturale (cfr. consid. 2.7.).
2.9. Ritenuta la piena esigibilità da parte dell'assicurata in attività leggere non qualificate, occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.
Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.5.), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale barista (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate (reddito da invalido).
Come detto (cfr. consid. 2.5.), determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alle prestazioni, nonché eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione della decisione contestata.
Nella fattispecie concreta, conformemente a quanto stabilito all’art. 10 LAI – ovvero che il diritto ai provvedimenti d’integrazione nasce appena gli stessi sembrino appropriati, considerati l’età e lo stato di salute dell’assicurato - l'eventuale diritto alle prestazioni dell'assicurata decorrerebbe dal 2003, ritenuto che il Dr. __________ nel suo certificato del 17 maggio 2003 ha indicato che l’assicurata è in grado di svolgere al 100% altre attività che non implichino il contatto con cromo, nichel e lavori prolungati in ambienti umidi “in tempi brevi (al controllo del 29.4 è molto migliorata)” (cfr. doc. VIII), motivo per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno.
In concreto, la consulente ha fissato il reddito ipotetico da invalido in fr. 37’816.-- (salario RSS).
Dal raffronto tra tale dato ed il reddito da valido di fr. 38'400.--, essa ha determinato un’incapacità al guadagno pari all’1.52% [(38'400 – 37'816) x 100 : 38’400], non sufficiente per aprire il diritto ad un riformazione professionale, né ad una rendita.
L’assicurata ha contestato sia il reddito statistico preso in considerazione dall’amministrazione, giudicato troppo elevato, sia il fatto che l’UAI non abbia applicato una percentuale di riduzione dello stesso per tenere conto dell’insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (cfr. doc. I).
2.9.1. Per quel che concerne il salario da valido, il precedente datore di lavoro dell’assicurata, ditta __________, rispondendo ad un’esplicita richiesta del TCA (cfr. doc. X), ha comunicato che l’assicurata, senza il danno alla salute, nel 2003 avrebbe percepito fr. 3'200 mensili, pari a fr. 38'400 annui, come del resto indicato anche dalla ricorrente (cfr. doc. X).
2.9.2. Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in: RDAT II-2001, pag. 593 segg. (pagg. 602-606)).
La determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b).
Nell’evenienza concreta, vista anche la recente giurisprudenza del TFA in materia (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01) possono essere ritenuti i salari lordi statistici relativi al Canton Ticino.
Va a questo proposito rilevato che in una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (Inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali, in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.
Ad esempio, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.
In un’altra sentenza sempre del 13 giugno 2003, il TFA ha inoltre ricordato che "(…) le circostanze del caso concreto determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche il consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V 174).
L’Alta Corte, come detto, ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/ 01, consid. 4.4.).
Il TFA ha ancora ribadito questi concetti in una recente sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3.
In ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari.
Conformemente alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale), tornano quindi applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella tabella TA13.
Conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4’027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4’123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2’925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).
Secondo i dati del 2002 (ultima edizione disponibile della tabella edita dall'Ufficio federale di statistica sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno riportato su una media di 41,7 ore settimanali (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e "La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86) per un’attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) nel settore privato nel Cantone Ticino corrisponde a Fr. 51’266.- (Fr. 4'098.- : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini ed a Fr. 40'945.- (Fr. 3’273.- : 40 x 41,7 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 settore privato).
Per il caso in esame, per calcolare il reddito da invalida dell’assicurata sulla base dei recenti citati dati statistici, si deve partire da un salario lordo di Fr. 40’945.- percepito dalle donne nel 2002 nel settore privato per 41,7 ore settimanali di lavoro.
Conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 126 V 81 consid. 7a), adeguando questo importo in base all’indice dei salari nominali si ottiene per il 2003 un salario lordo medio ipotetico pari a Fr. 41’623.- (Fr. 40’945.- : 2296 (indice dei salari nominali nel 2002) x 2334 (nel 2003)) (cfr. “La vie économique 10-2005", Tabella B 10.3 pag. 83).
2.9.3. Quanto alla censura relativa alla riduzione percentuale, va ancora rammentato, che la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).
Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno delle professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.
La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco della giornata lavorativa.
Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., Inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue condizioni di salute. Ancora recentemente questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004 nella causa L., Inc. n. 36.2003.75), rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre 2004 nella causa N.L., Inc. n. 36.2004.49).
In una recente sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt.”
(STFA succitata).
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15 % wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."
(STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa Corte constata che la consulente ha ritenuto che le circostanze specifiche del caso concreto non giustificassero alcuna riduzione percentuale del reddito da invalido.
Visto quanto precede, esiste per il TCA un valido motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr., in questo senso, la già citata STFA del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2.3 e 2.7).
Nel caso di specie, va innanzitutto osservato che l'assicurata è stata giudicata in grado di esercitare a tempo pieno un'attività sostitutiva (cfr. consid. 2.6.).
Sempre a causa del danno alla salute, essa si trova comunque nell’impossibilità di compiere determinate mansioni, a contatto con sostanze allergiche quali cromo, nichelio, detersivi, suppellettili metalliche (cfr. doc. VIII).
In tali circostanze, si giustifica una riduzione del 10% per gli impedimenti addebitabili al danno alla salute.
L’assicurata, inoltre, è nata nel __________, ciò che non consente una riduzione supplementare.
L’assicurata è di nazionalità __________.
Essa, giunta in Svizzera dal 1999, ha lavorato come barista presso il __________ di __________ dal 14 maggio 2002 al 31 marzo 2003 (doc. 2/99, p. 3s. e doc. 2/137, p. 10).
Essa beneficia di un permesso di dimora (cfr. doc. AI 2b).
In ossequio a quanto stabilito dall’Alta Corte federale nei menzionati giudizi del 25 luglio 2005 nelle cause J. e Y., nazionalità e tipo di permesso dell’assicurata non giustificano un’ulteriore decurtazione.
Quanto alle difficoltà linguistiche invocate in sede ricorsuale e riconosciute dalla consulente in integrazione (“l’assicurata non ha sufficienti conoscenze della lingua italiana”, cfr. doc. AI 19), il TCA ritiene che tale aspetto legittimi una decurtazione del 5%.
Tutto ben considerato, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.
2.9.4. Considerata una capacità lavorativa in attività adeguate pari al 100% ed anche volendo applicare, contrariamente a quanto stabilito dalla consulente in integrazione (secondo la quale una riduzione non è giustificata, cfr. doc. AI 19), un'ulteriore riduzione del 15%, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 35’380.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido di fr. 38'400.--, risulta un’incapacità al guadagno del 7.87% (38'400 – 35'380 x 100 : 38'400), arrotondata al 8%.
A titolo abbondanziale, va rilevato che anche volendo seguire la tesi ricorsuale secondo la quale per tenere ragionevolmente conto delle notevoli limitazioni dell’assicurata nella ricerca di un’attività non qualificata nel ramo della vendita o in fabbrica bisognerebbe applicare una riduzione percentuale del 20% al reddito da invalido, la soluzione non cambierebbe: difatti, considerata una capacità lavorativa in attività adeguate pari al 100% ed applicando un'ulteriore riduzione del 20%, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 33’298.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido di fr. 38'400.--, risulta un’incapacità al guadagno del 13.29% (38'400 – 33’298 x 100 : 38'400), arrotondata al 13%.
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
2.10. L'assicurata, per il tramite della sua rappresentante, ha chiesto al TCA di sentire quale teste la signora __________, consulente dell’Ufficio regionale di collocamento di __________ (cfr. doc. I).
Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la documentazione agli atti sufficiente per statuire nel merito della vertenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti