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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2005 32.2005.4

10 juin 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,491 mots·~22 min·1

Résumé

incapacità lavorativa per motivi fisici e psichici

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.4   ZA/td

Lugano 10 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 17 dicembre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel settembre 2003, RI 1, nato nel 1944, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita AI in quanto affetto da “cardiopatia ipertensiva con crisi di scompenso, coliche renali bilaterali destro e sinistro con calcoli, epatite, dolori diffusi con neuroastenie, crisi di angoscia con blocchi somatici e muscolari, stato depressivo e ansioso”(doc. AI 1 e 11).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con delibera 5 aprile 2004 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni in quanto l’assicurato non era affetto da una patologia invalidante che causasse un’incapacità lavorativa ai sensi della LAI (doc. AI 23).

                                         Nel maggio 2004 RI 1 ha presentato una seconda richiesta di prestazioni a causa di un deteriorato stato psico-fisico (doc. AI 28).

                                         Con decisione 17 agosto 2004 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni motivando:

"  (…)

lei ha nuovamente inoltrato una richiesta  per rendita.

Con decisione del 05.04.2004 avevamo respinto la sua precedente richiesta di prestazioni. Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data. La nuova valutazione di una situazione invariata non è possibile.

•    Con la sua nuova domanda non fa valere elementi nuovi.

Decidiamo pertanto:

•    Non si entra nel merito della richiesta di prestazioni." (Doc. AI 33)

                               1.2.   Con opposizione 19 agosto 2004 l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha osservato:

"  quali patrocinatori dell'assicurato indicato in epigrafe, ci permettiamo di elevare formale opposizione alla vostra decisione del 17 u.s. La nostra opposizione è supportata dal fatto che non è stata posta in essere alcuna indagine atta a favorire l'istruttoria circa le reali condizioni psico-fisiche del nostro assistito. Pertanto, vogliate prendere atto di quanto precede e sottoporre l'assicurato alle relative indagini di tipo medico."  (doc. AI 34)

                                         Con decisione su opposizione 17 dicembre 2004 l'UAI ha confermato la precedente decisione:

"  (…)

6.In casu, l'assicurato sostiene che non sono stati correttamente valutati i problemi psicofisici.

Tuttavia nessuna prova in tal senso è stata fornita.

Se è vero che nell'ambito delle assicurazioni sociali vige il principio inquisitorio, in base al quale l'amministrazione è tenuta d'ufficio a stabilire i fatti rilevanti ai fini del giudizio, è altresì vero che tale principio è temperato dall'obbligo che incombe all'interessato di collaborare nell'accertamento dei fatti, e che si traduce fra l'altro nel dover segnalare ogni e qualsiasi cambiamento suscettibile di modificare il giudizio finale.

Nel presente caso l'assicurato non ha reso verosimile l'insorgenza di un peggioramento, mentre l'amministrazione ha adeguatamente valutato lo stato di salute dell'assicurato giungendo alla conclusione che non vi è un peggioramento.

Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma.

L'Ufficio AI del cantone Ticino in conclusione risolve:

1. L'opposizione è respinta

2. La procedura è gratuita." (Doc. AI 36)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha ribadito quanto chiesto con l’opposizione precisando:

"  (…)

L’istante in data 8 settembre 2004 presenta richiesta di prestazione AI per adulti; (DOC B). Detta richiesta è suffragata dalla diagnosi del medico curante, dottor __________ con studio in __________. In data 9 settembre 2005 la Convenuta trasmette conferma di ricevuta; DOC C. Nell'allegato DOC D si prende atto che l'agenzia comunale AVS conferma quanto dichiarato dall'istante nella precitata richiesta.

A richiesta della parte Convenuta il medico curante, dottor __________, conferma la diagnosi evidenziata nella richiesta di prestazioni; DOC E e DOC F. Sempre il medico curante, sollecitato dalla Convenuta, a riprova della correttezza diagnostica, invia alla Convenuta questo ulteriore certificato medico; DOC G.

Priva di qualsiasi istruttoria medica, l'UAI, in data 5 aprile 2004, emetteva decisione di rifiuto; DOC H.

L'istante, attraverso lo scrivente istituto, in data 28 maggio 2004 chiedeva un supplemento istruttorio; DOC I. Il 7 di giugno 2004 l'UAI dava conferma dell'avvenuto ricevimento del precedente documento; DOC L. Nonostante quanto precede, la Convenuta, in data 17 agosto emetteva decisione di rifiuto; DOC M.

Prontamente insorto l'assicurato, per il tramite dello scrivente istituto, elevava opposizione; DOC N.

Il 17 dicembre 2004 la Convenuta emetteva decisione su opposizione, qui prodotta quale DOC O.

CONSIDERANDI

Appare lapalissiano che la procedura posta in essere dalla parte Convenuta non è stata corretta nei riguardi dei diritti dell'assicurato. Infatti non ha provveduto a svolgere alcuna istruttoria di tipo medico-peritale. Mentre, per contro, si è limitata ad assumere decisioni solo con limitandosi a pregiudizi privi di alcuna base scientifica.

Per questi motivi piaccia giudicare: l'istanza è accolta, la decisione è annullata, in subordine si nomini un perito medico. Protestate tasse, spese e ripetibili." (doc. I)

                               1.4.   Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso.

                                          in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere  dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con "prestazioni" s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3). In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA. Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                                2.4   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Nella fattispecie, il dr. __________, chirurgo e medico curante, nel suo rapporto del 26 novembre 2003 ha certificato, come visto, un’inabilità lavorativa dal 24 giugno 2002 ed ha diagnosticato una cardiopatia ipertensiva con crisi di scompenso, coliche renali bilaterali destro e sinistro con calcoli, epatite, dolori diffusi con neuroastenie, crisi di angoscia con blocchi somatici e muscolari, stato depressivo e ansioso, precisando:

"  si tratta di un paziente che ha lavorato come segretario e maestro di scuola. Giunto in Svizzera nel 1994 come rifugiato politico. Torturato in prigione dai serbi. È rimasto in uno stato psico-fisico debilitato e non più collocabile." (doc. AI 11)

                                         Nella sua “proposta medico” del 14 gennaio 2004 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"  quasi 60enne profugo, senza attività lavorativa in CH.

Il dr. __________ ci elenca molte diagnosi, alcune influenti sulla CL, altre no, ma non sono per niente documentate.

Richiesta al dr__________ di precisazione (lettera scritta)." (doc. AI 13)

                                         In data 15 gennaio 2004 il dr. __________ ha chiesto al dr. __________ di precisare e documentare quanto riferito nel rapporto medico del 26 novembre 2003:

"  Mi permetto di chiederle alcune ulteriori precisazioni sulle varie patologie da lei elencate.

In particolare le sarei grato se potesse documentarci tramite rapporti ospedalieri, reperti radiologici o di laboratorio, le diagnosi da lei descritte di cardiopatia ipertensiva con crisi di scompenso e di coliche renali bilaterali con calcolo.

Le sarei inoltre grato se potesse descriverci l'attuale terapia medica in atto e dirci se si trova attualmente in cura specialistica.

La pregherei inoltre in futuro di voler allegare ai suoi rapporti medici gli atti medici necessari per una migliore valutazione per favorire un procedere più veloce." (doc. AI 14)

                                         In data 21 gennaio 2004 il dr. __________ ha trasmesso all’UAI i certificati richiesti (doc. AI 16 e 17), in particolare per quanto concerne l’aspetto urologico.

                                         Il dr. __________, urologo, in data 13 giugno 2003 ha infatti certificato:

"  Diagnosi

- Stato dopo colica renale a destra per calcolo prevescicale di 3 mm

- Stato dopo pig-tail passeggero per calcolo prevescicale ostruente a sinistra nel

  dicembre 2000

- Iperplasia prostatica

- Cardiopatia ipertensiva

Anamnesi

Il signor RI 1 è stato ospedalizzato sino a 03.06.2003 presso il reparto di urologia causa coliche renali su piccolo concremento prevescicale. Dalla sua dimissione il paziente è privo di disturbi.

Reperti

Paziente cinquantanovenne in buone condizioni generali. Afebbrile. Logge renali indolenti.

Sonografia

Reni nei limiti della norma senza dilatazione e calcolosi. Non visibile calcolo prevescicale.

Laboratorio

Sedimento urinario: blando.

Valutazione e procedere

Stato dopo passaggio spontaneo di un piccolo calcolo prevescicale di destra. Ho istruito il paziente sulla metafilassi dei calcoli." (doc. AI 17)

                                         In data 29 gennaio 2004 il dr. __________ ha nuovamente osservato:

"  ho ricevuto i rapporti che mi ha mandato concernenti l'assicurato a margine. Si tratta di due rapporti concernenti un episodio di calcolo renale a destra, episodio non invalidante e risoltosi spontaneamente.

Non abbiamo per contro ricevuto alcun documento riguardante la patologia cardiaca da lei accennata nel rapporto del 26.11.2003 che potrebbe comportare un'incapacità lavorativa, cosa che non è data per l'episodio di colica renale.

La prego ancora di mandarci i documenti concernenti le patologie indicate.

La prego inoltre di descriverci la terapia dell'assicurato." (doc. AI 18)

                                         In data 10 febbraio 2004 il dr. __________ ha precisato:

"  Il signor RI 1 già in cura da dr. __________ al 16.04.2003 è stato da me visto e da controllo clinico è risultato essere portatore di una cardiopatia ipertensiva con insufficienza aortica e mitralica (non è stata eseguita nessun'altra indagine ma trattata con Kalten 1 capsula al giorno, Tiatral sr 1 pastiglia al giorno e Dilatrend tabletten al bisogno.

Con questa cura la cardiopatia ipertensiva andava bene per cui non ho inviato il paziente al cardiocentro.

Altre constatazioni solo cliniche e non strumentali sono state l'ipertrofia alla prostata e uno stato psicofisico deteriorato a seguito della prigionia subita in Kossovo da parte dei serbi.

Le altre diagnosi sono state rilevate in tempi successivi." (doc. AI 20)

                                         Nelle sue “annotazioni” del 30 marzo 2004 il dr. __________ ha rilevato:

"  Per questo 60.enne rifugiato politico, in CH dal 1994, non ha mai svolto attività lavorativa, al paese d'origine segretario scolastico e maestro, non abbiamo ricevuto, malgrado le sollecitazioni al curante, documentazione medica che comprovasse la patologia invalidante comunicataci (cardiopatia, stato depressivo): - risultati di indagini, - terapia in atto.

La patologia renale, unica documentata (calcolo) non è invalidante e transitoria.

Quindi propongo un rifiuto." (doc. AI 22)

                                         Dopo la decisione di rifiuto di prestazioni 5 aprile 2004 (doc. AI 23), l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha osservato:

"  quali patrocinatori dell'assicurato indicato in epigrafe, in riferimento alla vostra recente decisione di rifiuto di prestazioni AI, alla luce dell'allegato certificato medico vi preghiamo di voler predisporre un supplemento di istruttoria. Infatti, tutto ci lascia credere che la sopraccitata richiesta sia stata evasa senza i doverosi accertamenti clinici." (doc. AI 27)

                                         In data 19 maggio 2004 il dr. __________ ha certificato:

"  A causa di uno stato di salute psicofisico deteriorato dovuto ad una serie di vicissitudini vitali negative, il signor RI 1, 20.5.1944, non è collocabile attualmente." (doc. AI 28)

                                         Nelle sue “annotazioni” del 13 agosto 2004 il dr. __________ ha osservato:

"  Ribadisco che abbiamo richiesto al medico curante di descriverci e documentarci lo stato di salute dell'A.

Abbiamo sempre ricevuto risposte generiche e non motivanti, la IL, nessuna descrizione dello stato di salute che non fosse meno che generica e nessuna risposta se l'A. si trovasse in terapia i suoi asseriti disturbi di natura psichica.

Il curante si limita a descrivere la patologia cardiaca, della quale dice che va bene e che non giustifica a mio parere una IL.

Mantenere la posizione precedente di rifiuto." (doc. AI 32)

                               2.6.   La censura sollevata dal ricorrente verte essenzialmente sul fatto che l’UAI non avrebbe intrapreso le necessarie indagini mediche specialistiche per determinare l’eventuale incapacità lavorativa.

                                         Ora, dagli atti emerge che il dr. __________ ha indicato nel suo rapporto medico e nei certificati che sono seguiti (doc. AI 11, 16, 17, 20 e 28) che l’assicurato soffre di disturbi cardiaci, urologici e depressivi.

                                         L’amministrazione ha chiesto che tali patologie venissero precisate e documentate, ciò che è stato fatto solo per quanto attiene il problema urologico (doc. AI 17).

                                         Per il problema cardiaco il dr. __________ ha riferito che l’assicurato, già in cura dal dr. __________ dall’aprile 2003, è portatore di una cardiopatia ipertensiva con insufficienza aortica e mitralica e che non ha ordinato altre indagini; egli ha trattato la cardiopatia con “Kalten 1 capsula al giorno, Tiatral Sr 1 pastiglia al giorno e dilatrend tabletten al bisogno” (doc. AI 20).

                                         In data 19 maggio 2004 il dr. __________ ha ancora riferito di uno “stato psico-fisico deteriorato” senza documentarne la gravità (doc. AI 28).

                                         Ora, per quanto attiene al problema urologico, dal rapporto del dr. __________, non emergono elementi che permettono di ritenere l’esistenza di fattori invalidanti (doc. AI 17), per cui non era necessario da parte dell’amministrazione ordinare ulteriori accertamenti.

                                         Per quanto attiene al problema cardiaco, lo stesso dr. __________ ha riferito che la cura con i farmaci da lui prescritti “andava bene per cui non ho inviato il paziente al cardiocentro” (doc. AI 20). Quindi neanche per il problema cardiologico, che comunque non è stato avvalorato da rapporti specialistici, era necessario da parte dell’UAI ordinare altri accertamenti.

                                         Per quanto attiene al problema “psicofisico”, agli atti non è presente nulla al riguardo, per cui, senza un minimo di constatazione oggettivamente documentata, non è pensabile di ordinare una perizia medica per accertare tale problematica.

                                         Inoltre, il dr. __________ nel suo primo rapporto medico del novembre 2003 aveva inserito la problematica depressiva (“stato depressivo-ansioso”) tra le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 11).

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (STFA del 18 settembre 2001 nella causa C.R.W., 264/99; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L.; DTF 125 V 195 consid. 2, 117 V 264 consid. 3b, 115 V 113; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158‑159 consid. 3a; SZS 1989 pag. 92).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; 117 V 264 consid. 3b con riferimenti; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158‑159 consid. 3a).

                                         L’assicurato non ha quindi prodotto alcun atto medico idoneo a rendere perlomeno verosimile il carattere invalidante di un’eventuale affezione psichica. Del resto anche le altre due patologie, come visto, non sono né state sufficientemente documentate né, da quello che emerge dagli atti, rivestono carattere invalidante, motivo per cui la fattispecie non necessita in questa sede di ulteriori accertamenti.

                                         Qualora lo stato di salute dovesse in futuro peggiorare l’assicurato ha sempre la possibilità di inoltrare un’ulteriore domanda di prestazioni, corredata dalla necessaria e pertinente documentazione medica.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.4 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2005 32.2005.4 — Swissrulings