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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.09.2005 32.2005.34

1 septembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,161 mots·~21 min·6

Résumé

nel caso in esame l'assicurato, titolare di una mezza rendita, non ha reso verosimile un rilevante peggioramento del suo status psichico, motivo per cui rettamente l'Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di revisione

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.34   BS/ss

Lugano 1 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 10 febbraio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1957, funzionario postale, è stato posto al beneficio di una mezza rendita d’invalidità dal 1° febbraio 2001 (decisione 12 settembre 2002 dell’Ufficio AI, doc. AI 28).

Con scritto 2 luglio 2004 l’assicurato ha sostenuto un peggioramento del suo stato di salute tale da comportare l’aumento della rendita al 100% (doc. AI 28). A sostegno della propria richiesta, in data 17 agosto 2004 egli ha inviato all’amministrazione gli scritti 3 maggio e 16 agosto 2004 del dr. __________, psichiatra curante (doc. AI 30). Trasmessa la succitata documentazione all’esame del proprio servizio medico (SMR), preso atto che la dr.ssa __________ del citato servizio non ha riscontrato alcun elemento medico giustificante l’insorgenza di un aggravamento dello stato valetudinario e della capacità lavorativa residua dell’assicurato (doc. AI 32), con decisione formale 25 agosto 2004 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di revisione (doc. AI 33).

                               1.2.   Con decisione 15 febbraio 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurato, rappresentato dal RA 1, confermando la non entrata in materia ed osservando quanto segue:

"  Nella presente fattispecie, il Signor RI 1 ha inviato all'amministrazione in data 17 agosto 2004 (in appoggio alla propria domanda di revisione) gli scritti 3.5.2004 e 16.8.2004 del medico curante Dr. __________.

A questo proposito, l'Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) ha sottoposto al proprio SMR gli atti dell'incarto pure comprensivi della documentazione raccolta in sede di domanda di revisione.

Il SMR ha affermato che, dal lato medico, non vi è stato alcun peggioramento dello stato di salute dell'assicurato e che pertanto la valutazione operata dal SAM con la perizia pluridisciplinare 22.3.2002 omnicomprensiva degli aspetti psichiatrici, reumatologici nonché neurologici ed inerente l'inabilità lavorativa globale del Signor RI 1 risulta coerente e giustificata; in definitiva, non vi sono perciò i presupposti per poter entrare nel merito della richiesta di revisione del grado d'invalidità (cfr. in tal senso le annotazioni 24 agosto 2004 della Dr.ssa __________ agli atti).

Sostanzialmente, il SMR ha potuto constatare il contenuto della nuova certificazione medica prodotta dall'assicurato e disporre per uno stato valetudinario già a conoscenza dell'UAI e praticamente analogo a quello riscontrato in epoca precedente.

Occorre sottolineare come il danno alla salute lamentato ora dall'assicurato ha le medesime caratteristiche diagnosticate al momento della perizia pluridisciplinare di cui sopra, in quanto la certificazione medica dell'abituale curante psichiatra Dr. __________ non porta affatto nuova diagnosi.

Inoltre, con l'opposizione 16.9.2004, l'assicurato non ha per contro prodotto nuovi referti di natura medica a sostegno delle proprie rivendicazioni od ulteriore documentazione medica che non fosse già stata adeguatamente valutata dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR)

In conclusione, alla luce degli atti dell'incarto, non si rilevano dunque elementi clinici che facciano sospettare un peggioramento delle condizioni di salute, ragione per cui non sono dati i presupposti per entrare nel merito della richiesta di revisione." (Doc. AI 36)

                               1.3.   RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha interposto al TCA il presente tempestivo atto di ricorso.

Postulando l’annullamento della decisione su opposizione ed il conseguente rinvio all’amministrazione per l’espletamento di una perizia pluridisciplinare per accertare il peggioramento delle condizioni di salute, il ricorrente ha in particolare evidenziato:

"  In ultima istanza, si contesta nella maniera più assoluta l'affermazione a tratti gratuita e in ogni caso giudicata in sede del presente ricorso quale superficialità da parte dell'Ufficio AI, che indica come motivo di negazione di entrata in materia ad una domanda di revisione AI "... il danno alla salute lamentato ora dall'assicurato ha le medesime caratteristiche diagnostiche al momento della perizia pluridisciplinare...", lasciando intendere che per entrare in merito di un aggravamento della condizioni di salute, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare una modifica delle caratteristiche diagnostiche.

In concreto, si ritiene tale affermazione avventata, oltre che errata conto tenuto che il ricorrente che già gode di una rendita AI al 50% continua a presentare le medesime caratteristiche diagnostiche e in particolare una conclamata distimia con disturbo cronico dell'umore.

Semmai, quale fattore decisivo ai fini della revisione della rendita AI, la distimia di cui è affetto il ricorrente, è andata aggravandosi notevolmente come accertato da curante Dr. med. specialista in psichiatria Dr. __________.

Perlomeno strano appare agli occhi del ricorrente, che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità, abbia potuto in data 10 febbraio 2005, negare l'entrata in materia in merito alla domanda di revisione AI, senza sottoporre il ricorrente ad una visita specialistica pluridisciplinare, fondando semmai la propria decisione su di una solo perizia effettuata nel corso dell'anno 2002." (Doc. I)

                               1.4.   Con risposta di causa 22 marzo 2005 l’Ufficio AI, allegando l’annotazione 18 marzo 2005 del medico responsabile SMR (dr. __________), ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

                               1.5.   Il 4 marzo 2005 il ricorrente ha preso posizione in merito a quanto asserito dal dr. ____________ (V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Nell’evenienza concreta, oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di revisione.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Questa regolamentazione deve essere applicata anche quando, in precedenza, la rendita era stata rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).

                                         La ratio dell'art. 87 cpv. 4 OAI è quella di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).

                                         Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (EVGE 1963 157 consid. 1; DTF 109 V 114 consid. 2b; ZAK 1983 398 consid. 1; SVR 2002 IV Nr. 26; Valterio, op. cit., pag. 270).

In una recente sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                         Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a, 1983 pag. 389 consid. 2b).

                               2.6.   Per esaminare materialmente una domanda di revisione di rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         Comunque una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 inedita nella causa G.C., consid. 4). In particolare si devono paragonare i fatti esistenti al momento della decisione precedente a quelli relativi all’istante della nuova decisione. Un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è dunque sufficiente (DTF 125 V 369 consid. 2, 109 V 265 consid. 4a, 105 V 30; Valterio, op. cit., p. 268; cfr. anche DTF 130 V 71). Tutto quanto riportato sopra riguardo alla nuova domanda nell’ambito delle rendite, come pure la procedura di revisione ex art. 41 LAI (ora art. 17 LPGA), vale anche, in via analogica, per quel che concerne le misure integrative (art. 8ss LAI) a patto che si tratti di prestazioni ricorrenti (Dauerleistungen) (DTF 105 V 73, 109 V 119, 113 V 22 consid. 3b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 268).

                               2.7.   Nel caso in esame, avendo l'UAI emanato una decisione di non entrata in materia, unico punto di giudizio è quello di sapere se l'amministrazione ha rifiutato a buon diritto di esaminare il merito della domanda di revisione.

                                         Nell’ambito della precedente decisione, RI 1 è stato peritato dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM), servizio che ha disposto tre valutazioni specialistiche esterne di natura psichiatria, reumatologica e neurologica. Riguardo alla valutazione medico-teorica globale della capacità lavorativa residua, dal relativo referto 22 marzo 2002 risulta che l’assicurato è stato ritenuto inabile nella misura del 50% - da intendersi quale ridotto rendimento e ridotto tempo di lavoro nell’arco di un’intera giornata lavorativa - a partire dal mese di febbraio 2000 (doc. AI 21).

Con la domanda di revisione 2 luglio 2004 l’assicurato ha sostenuto un peggioramento della sintomatologia psichiatrica e prodotto la seguente documentazione medica:

- rapporto 3 maggio 2004 dello psichiatra curante, dr. __________, al   servizio medico delle FFS del seguente tenore:

"  Si tratta di un paziente inviatomi nel 2000 dal medico curante Dottor __________, a causa di diversi disturbi del sistema osseo articolare, dove però veniva percepita dal curante giustamente, una patologia psichiatrica probabilmente di tipo depressivo anche se al tempo era negata dall'interessato.

Per questi disturbi il paziente era stato indagato prima dell'invio al sottoscritto sia dal neurologo il Dottor __________ che dal reumatologo il Dottor __________.

Il paziente rappresenta un disturbo distimico dove qualsiasi attività piacevole nella vita ha perso ogni significato e motivazione. Il Signor RI 1 si considera un uomo stanco ed esaurito e non è più in grado di svolgere come in passato la sua precedente attività lavorativa. Inoltre esiste una lamentela su difficoltà d'affermazione sul posto di lavoro e di far valere le proprie ragioni che hanno determinato diverse volte problemi con colleghi e con i superiori.

Il paziente ha ricevuto dal mese di novembre dell'anno scorso una nuova terapia farmacologica basata su l'Efexor (150 mg) e lo Stilnox (10 mg alla notte). Al momento non vedo possibilità di una ripresa parziale di questo paziente che è già stato riconosciuto invalido al 50% da parte dell'assicurazione invalidità.

A mio avviso è possibile che questo grado d'invalidità possa essere nel prossimo futuro rivalutato nel senso di un aumento.

In conclusione:

ritengo che il paziente presenta un disturbo distimico (ICD 10 F34.1) e seppure la prognosi è favorevole per quanto riguarda il disturbo dell'umore, ritengo che questa sia più riservata per quanto concerne la possibilità di una ripresa del lavoro a metà tempo." (Doc. AI 30)

                                         rapporto 16 agosto 2004 del dr. __________:

"  Il paziente sta continuando il trattamento psico-farmacologico ambulatoriale con un anti-depressivo e un ipnotico per la notte (Efexor 150 mg, Stilnox 10 mg).

Le condizioni del paziente non permettono di prevedere una ripresa parziale della capacità lavorativa già ridotta al 50% per malattia, mentre ritengo più opportuno prevedere un pensionamento totale del paziente per motivi di salute.

In questo senso invio copia di questa lettera all'ufficio dell'assicurazione invalidità di Bellinzona, richiedente revisione del caso del Signor RI 1, per una rivalutazione ed un adeguamento dell'incapacità lavorativa." (Doc. AI 30)

                                         Con nota 24 agosto 2004 la dr.ssa __________ del SMR ha così valutato i due succitati atti medici:

"  Nell'ambito dell'istruttoria per rendita in occasione della prima richiesta, l'A. è stato sottoposto a perizia pluridisciplinare SAM del 22.3.2002 con approfondita esplorazione psichiatrica, reumatologica e neurologica. Predominante nella limitazione della capacità lavorativa risultava la patologia psichiatrica.

Diagnosi psichiatrica: sindrome depressivo-ansiosa con importanti somatizzatine d'ansia, il paziente con disturbo di personalità con tratti di immaturità, anancasticità e isteroconversivi: descritto sconforto depressivo con malessere, disagio, rabbia, rancore, vissuti di emarginazione, isolamento sociale, stanchezza, facile affaticamento, disturbi della memoria, dell'attenzione, della concentrazione, disposizione disfattista, pessimista, preoccupata, abbattuta ecc. vedi perizia. Il 50% per motivi psichiatrici.

Terapia in corso con Nefadar 400 mg/di.

A beneficio rendita grado 50% da 2/2001.

Attuale richiesta di entrata in materia per revisione:

La certificazione medica dell'abituale curante psichiatra Dr. __________ non porta nuove diagnosi: egli parla di disturbo distimico con perdita di interessi per le attività piacevoli della vita, stanchezza, lamentele su difficoltà d'affermazione sul posto di lavoro. La prognosi sarebbe favorevole per quanto riguarda il disturbo dell'umore. Terapia in corso con Efexor 150 mg.

Quindi la descrizione dello stato psichico attuale non permette in nessun modo di poter affermare un peggioramento in confronto alla valutazione peritale del marzo 2002. Anche la terapia farmacologica non è stata potenziata.

Quindi non ci sono i presupposti per entrare in merito alla richiesta di revisione." (Doc. AI 32)

                                         Di conseguenza, con la decisione contestata l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di revisione.

                               2.8.   Allegato al ricorso l’assicurato ha presentato un nuovo rapporto, datato 2 novembre 2004, del dr. __________ avente il seguente tenore:

"  Diagnosi esatta: Il paziente presenta un disturbo distimico dove qualsiasi attività vissuta come piacevole nella vita ha perso significato e moderazione. Il Signor RI 1 da tempo si considera un uomo finito, stanco ed esaurito, non più in grado di svolgere come in passato la sua precedente attività lavorativa come postino. Inoltre esiste da lunghi anni una problematica di ambiente lavorativo legato a difficoltà di affermazione sul posto di lavoro, di far valere le proprie ragioni che hanno determinato in passato incomprensioni sia con i colleghi sia con i superiori.

Terapia: Il paziente riceve da tempo una terapia farmacologica basata su Efexor 150 mg e Stilnox 10 mg.

Il paziente già riconosciuto invalidità al 50% da parte dell'assicurazione AI ha avuto un nuovo peggioramento delle condizioni di salute dalla fine dell'anno scorso legata anche alla problematica sul posto di lavoro.

Già a suo tempo espressi l'opinione che il grado d'invalidità potesse essere nel futuro rivalutato nel senso peggiorativo.

Come già espresso seppure la prognosi è favorevole per quanto riguarda i disturbi dell'umore ho sempre ritenuto riservata quella lavorativa ed attualmente la possibilità di recuperare l'attività lavorativa a metà tempo.

Diagnosi: Disturbo distimico (ICD 10 F34.1).

Terapia Attuale: Efexor 150 mg Stilnox 10 mg. In corso dal 07.11.2003.

Incapacità lavorativa: Per il momento completa. Per quanto riguarda la prognosi per il futuro ritengo questa assolutamente sfavorevole." (Doc. C)

                                         Con nota 18 marzo 2005 il dr. __________, medico responsabilie del SMR, ha preso posizione in merito a quanto prodotto dal ricorrente:

"  Il rapporto inviato dal curante dr. __________ al fiduciario Ass. __________, dr. __________ (02.11.04-doc. C) attesta sotto diagnosi esatta:

           -  "il paziente lamenta un disturbo distimico dove qualsiasi attività vissuta come piacevole ha perso significato e moderazione. Il signor RI 1 da tempo si considera un uomo finito, stanco ed esaurito, non più in grado di svolgere come in passato la sua precedente attività lavorativa come postino. Esiste inoltre da lunghi anni una problematica di ambiente lavorativo..."

Nel rapporto per l'AI del 08.08.2000 scriveva:

           -  "si tratta a mio avviso di un paziente che lamenta un disturbo distimico con un esordio tardivo dove qualsiasi attività nella vita ha perso un significato piacevole e emozionale. L'interessato si ritiene un uomo stanco ed esaurito e non più in grado di svolgere come in precedenza la sua attività lavorativa, lamentando inoltre una difficoltà ad affermarsi sul posto di lavoro e far valere le proprie ragioni."

Si nota che attualmente attesta peggioramento, ma dalla descrizione lo stato appare del tutto sovrapponibile a quanto certificato già nel lontano 2000. Per quanto riguarda la capacità lavorativa questa era allora attestata al 50% perché il soggetto lavorava in tale misura.

Non si possono rilevare, dai documenti, anche i precedenti, che vi sia stata una variazione dello stato di salute." (Doc. III bis)

                               2.9.   Dall’esame degli atti non risulta essere stata resa verosimile una modifica delle condizioni di salute, rispettivamente della capacità al guadagno dell’assicurato.

Rispetto al 2002, momento della perizia SAM, lo status psichiatrico risulta essere rimasto invariato. A ragione nella nota 24 agosto 2004 la dr.ssa __________ ha infatti fatto presente come lo psichiatra curante non abbia evidenziato altre affezioni extra-somatiche rispetto a quelle già esaminate durante la perizia psichiatrica 30 gennaio 2002 eseguita dal dr. __________ per conto del SAM, il quale aveva diagnosticato una sindrome depressivo-ansiosa con importante somatizzazione d’ansia in paziente con disturbo misto di personalità, con importanti tratti di immaturità, di anancasticità e isteroconversi (doc. AI 21). Non va dimenticato che nello scritto 3 maggio 2004 il dr. __________, seppur non intravedendo una ripresa dell’attività lucrativa esercitata a tempo parziale, ha comunque evidenziato “una prognosi favorevole per quanto riguarda il disturbo dell’umore” (doc. AI 30). Inoltre, la circostanza che, come segnalato dalla succitata sanitaria del SMR, non vi è stato un potenziamento della terapia costituisce un ulteriore indizio per ammettere una stazionarietà della situazione psichiatrica. Va poi fatto presente che la sintomatologia descritta dallo psichiatra curante era stata già riscontrata nel rapporto 22 marzo 2002 del SAM in cui erano stati indicati i seguenti disturbi psichici: ridotta sopportabilità del dolore, ridotta resistenza allo sforzo fisico, aumentata affaticabilità, meccanismi di difesa e di diniego della propria vulnerabilità emotiva, ridotta tolleranza alla frustrazione con senso di rabbia, amarezza e delusione verso l’ambiente lavorativo, unitamente a negatività autoriferita con soprattutto imbarazzo e vergogna (doc. AI 30 pag. 13).

                                         Infine, nella nota 18 marzo 2005 il medico responsabile del SMR ha ben evidenziato come la descrizione dello status psichico riportata dal dr. __________ nel rapporto 2 novembre 2004 sia sovrapponibile a quanto indicato da quest’ultimo nel rapporto 8 agosto 2000 all’Ufficio AI (doc. AI 50).

Pertanto, visto quanto sopra, a mente del TCA l’insorgente non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute psichico, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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