Raccomandata
Incarto n. 32.2005.240 BS
Lugano 13 dicembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul “ricorso” del 30 novembre 2005 di
RI 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
in relazione al caso: PI 1
ritenuto in fatto ed in diritto:
- che con decisione 15 settembre 2005 l’Ufficio AI ha posto PI 1, classe 1950, al beneficio di una rendita intera d’invalidità con effetto dal 1° settembre 2005, facendo presente che per il periodo 1° agosto 2004 – 31 agosto 2005 verrà intimata un’altra decisione;
- che con decisione 14 novembre 2005 l’Ufficio AI ha dichiarato irricevibile per mancanza di motivazione l’opposizione 7 ottobre 2005 inoltrata dalla RI 1, Fondazione collettiva LPP (in seguito: Fondazione collettiva LPP), agente quale assicuratore LPP del succitato assicurato, contro la pronunzia amministrativa del 15 settembre 2005;
- che con decisione 2 novembre 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 2004 al 31 agosto 2005;
- che contro la succitata pronunzia amministrativa la Fondazione collettiva LPP ha inoltrato all’Ufficio AI un secondo atto d’opposizione datato 30 novembre 2005 con cui è stato chiesto l’annullamento della decisione 2 novembre 2005;
- che con scritto 6 dicembre 2005 l’Ufficio AI ha trasmesso per competenza decisionale al TCA l’opposizione 30 novembre 2005;
- che ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate;
- che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, devono essere motivate e contenere un avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art. 52 cpv. 2 LPGA);
- che per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Competente a conoscere il ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA);
- che la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;
- che per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga;
- che nel caso in esame la decisione 2 novembre 2005 dell’Ufficio AI di cui si chiede l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione, motivo per cui la decisione su opposizione 30 novembre 2005 non può essere considerata alla stregua di un ricorso ex art. 56 LPGA;
- che, contrariamente a quanto indicato dalla Fondazione collettiva LPP nell’opposizione 30 novembre 2005, presso lo scrivente Tribunale non risulta essere stato inoltrato un ricorso contro la decisione su opposizione del 14 novembre 2005.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il “ricorso” 30 novembre 2005 é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti