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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.08.2006 32.2005.188

30 août 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,228 mots·~16 min·1

Résumé

Assicurato che contesta una valutazione del SMR in merito all'affezione psichica, non ritutenuta invalidante; valutazione confermata dal Tribunale. Egli contesta anche l'esigibilità di svolgere attività adeguate.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.188   BS/td

Lugano 30 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 settembre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1954, di formazione impiegato di commercio, nel mese di giugno 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti adducendo gravi problemi di natura psichica a partire dagli anni novanta (doc. AI 1).

                               1.2.   Raccolta la documentazione medica ed economica e sentito il parere del proprio Servizio medico regionale (SMR), con decisione 1° marzo 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni dagli atti non risultando medicalmente oggettivata un’i-nabilità lavorativa di lunga durata giustificante il diritto ad eventuali prestazioni assicurative (doc. AI 26).

                               1.3.   In occasione del colloquio 6 aprile 2005 con i funzionari del-l’amministrazione, l’assicurato ha contestato detta decisione facendo presente di non ritenersi più nelle condizioni di riprendere un’attività lucrativa a tempo pieno. Al riguardo egli ha invitato l’Ufficio AI a sottoporlo ad una valutazione specialistica in modo da determinare la sua reale capacità lavorativa. L’assicurato si è inoltre impegnato a trasmettere una relazione scritta da parte della __________, presso la quale negli ultimi cinque anni ha svolto attività prevalentemente in ambito agricolo (raccolta e spedizione), riguardo alla sua resa professionale e al suo stato comportamentale (doc. AI 32).

                               1.4.   Con decisione 20 settembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione, osservando:

"  Innanzitutto, è lecito ricordare che l'amministrazione per principio esprimere il proprio convincimento prendendo le decisioni che si impongono al termine di ogni procedura istruttoria. In sede di opposizione spetta quindi all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

Nell'evenienza concreta, l'assicurato non ha per contro prodotto elementi di natura medica a sostegno delle sue argomentazioni sottoscritte in occasione dell'udienza servita alla stesura dell'opposizione e tanto meno non sono state trasmesse all'UAI osservazioni da parte della __________.

In esito a quanto menzionato, considerato che l'atto di opposizione non è stato supportato da elementi oggettivi alcuni, l'apprezzamento effettuato dal SMR nel corso d'istruttoria deve essere legittimamente riconfermato, motivo per cui altri passi istruttori non possono essere reputati necessari.

Conseguentemente, la richiesta volta all'attuazione di una nuova indagine medica peritale non ha ragione di essere accolta.

Fatte queste considerazioni, osservato dunque come l'atto di opposizione non abbia avuto forza probatoria di rilevanza tale da inficiare la bontà della decisione impugnata, l'Ufficio AI del Canton Ticino risolve: l'opposizione è respinta." (Doc. AI 35)

                               1.5.   Avverso la succitata decisione RI 1 ha inoltrato all’Ufficio AI un atto di ricorso, da quest’ultimo trasmesso per competenza allo scrivente Tribunale. Dando seguito al decreto di completazione del ricorso da parte del Vicepresidente del TCA, l’assicurato ha introdotto lo scritto 9 ottobre 2005 con cui ha chiesto il riesame della pratica, evidenziando in particolare:

"  Egregi Signori, con la presente interpongo regolare ricorso contro la decisione sopraccitata. Non è facile dare una descrizione dei fatti poiché sono state varie cose, vari episodi a portarmi nelle condizioni in cui mi trovo, incidenti vari e traumi psichici con cause varie. La mia vista non mi consente più né di lavorare, né di vivere normalmente (ho rinunciato anche all'automobile). I miei nervi sono in uno stato pietoso (prendo 4 mg di Xanax al giorno, dal quale sono dipendente), soffro di depressione, insonnia e dolori fisici (in particolare schiena, testa ed intestini). Non potrei garantire né affidabilità né costanza e tantomeno responsabilità, ad un ipotetico datore di lavoro.

Purtroppo il rapporto chiesto al Dr. __________ (psichiatra), di __________ non mi è ancora stato inviato, malgrado i miei richiami, non ha il tempo per allestirlo e me lo invierà appena possibile (cosa che sarà mia premura trasmettervi non appena ricevuto). Non ricorro più a psichiatri o simili perché, oltre a non averne né la forza né la voglia, non ne ho fiducia e non vorrei peggiorare ulteriormente la mia situazione ed inoltre crearmi nuove spese.

In allegato invio una lettera (certificato) del mio medico curante, Dr. __________, __________, la quale dice già qualcosa in più.

Nel primo ricorso, fatto verbalmente, ho chiesto, e ribadisco non si può rifiutare una prestazione a chi ne ha bisogno senza neanche interpellarlo, così, tanto per evadere una pratica in più, non è serio!" (Doc. IV)

                               1.6.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha chiesto la reiezione del ricor-so. Contestualmente essa ha prodotto una nota del SMR (doc. VIII).

Interpellato dal TCA, il ricorrente non ha preso posizione in merito al nuovo documento (IX).

                                         in diritto

                                         In ordine

2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1  LPTCA.

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita AI.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Nel caso in esame, con rapporto 9 febbraio 2005 il SMR, fondandosi sulla documentazione medica acquisita, ha posto le diagnosi di disturbi ansiosi cronici, di sindrome di disadattamento e acuità visiva ridotta (visione monoculare), rilevando quando segue:

"  Trattasi di un assicurato 50enne che presenta una problematica psichica di tipo ansio reattiva che crea problemi nell'inserimento lavorativo. La visione mono-oculare impedisce le attività che necessitano la visione stereoscopica.

L'impedimento psico-sociale presente da diversi anni con necessità di sostegno assistenziale.

La problematica psi non è documentata, non c'è una presa a carico specialistica. Le motivazioni sono prevalentemente d'ordine psicosociali. L'inabilità di lunga durata non risulta giustificata.

Ritengo che siamo in assenza di elementi oggettivi per porre una diagnosi medica, non sono presenti documenti che certificano l'IL di lunga durata, non risulta essere sottoposto a cura psi. La richiesta viene fatta per problemi sociali.

Per tutti questi elementi e la mancanza di documentazione che certifichi l'IL di lunga durata si giustifica un rifiuto di prestazioni." (Doc. AI 24)

                                         Di conseguenza, l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita.

                               2.5.   Dalla documentazione medica acquisita dall’amministrazione non risulta che il ricorrente sia affetto da patologie somatiche invalidanti durature che causano un’invalidità di grado pensionabile.

                                         Per quel che concerne la problematica gastroenterologica nel rapporto 7 maggio 2003 il dr. __________, specialista in gastroenterologia, ha attestato un netto miglioramento, evidenziando tuttavia una nota intolleranza al lattosio (doc. AI 20-2).

                                         Riguardo alla maculopatia all’occhio sinistro, nel rapporto 31 agosto 2004 il dr. __________, specialista in oftalmologia, ha attestato una leggera diminuzione di rendimento, quantificata sino al 30%, nell’attività d’impiegato di commercio dovuta al fatto che l’assicurato è limitato in attività che richiedono una vista binoculare (doc. AI 15).

                                         Da ultimo, il 22 luglio 2004 il medico curante, dr. __________, ha certificato periodi d’inabilità lavorativa inferiori ai dodici mesi (dal 5.11.1997 al 1.2.1998 per scoliosi e lombaggine; dal 26.5.1999 al  9.6.1999 per trauma da caduta, dal 22.11.1999 al 24.12.1999 per un altro trauma) (doc. AI. 8).

                                         Nel ricorso l’assicurato ha descritto il suo stato di salute, senza tuttavia aver prodotto documentazione medica che attesti diversamente da quanto sopra riportato.  Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                               2.6.   Per quel che concerne la questione legata ai problemi d’ordine psichico, va innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."

                                         In casu, dal medico curante si apprende che l’assicurato soffre di depressioni e che nel 2002 aveva svolto una cura presso il dr. __________ di __________. Egli ha anche raccomandato una presa a carico psichiatrica, consigliando al suo paziente di rivolgersi al Servizio psico-sociale (doc AI 8).

Interpellato dall’Ufficio AI, nella lettera 24 agosto 2004 il citato servizio ha fatto presente che “il signor RI 1 ha portato la sua problematica sociale e lavorativa, lo sue difficoltà relazionali nei suddetti ambiti e la sua non disponibilità ad essere seguito dal nostro Servizio” (doc. AI 14-1).                    

Con lettera 27 settembre 2004 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha comunicato all’amministrazione quanto segue:

"  Mi riferisco alla sua del 8 settembre u.s. e con la presente le comunico che il paziente a margine è stato consultato presso il mio studio medico una sola volta il 24.08.2001 in seguito alla segnalazione del medico curante Dr. __________ di __________.

Egli aveva presentato uno stato ansioso-depressivo in seguito a vari problemi socio-professionali e già da tempo non lavorava (pittore) ma stava attraversando un periodo di ambivalenza senza poter prendere una decisione per quel che riguardava il suo futuro.

Durante questo colloquio ho constatato un importante stato d'ansia e varie altre preoccupazioni che egli mi spiegava a causa del suo problema socio-famigliare.

Non abbiamo neppure iniziato una psicoterapia perché il paziente non si è più presentato agli appuntamenti, mi riferiva di assumere Xanax fino a 3 mg al giorno da più di 10 anni.

Non sono dunque in grado di esprimermi sulla sua capacità lavorativa né progetti futuri visto che si è presentato una volta sola presso il mio studio e l'unica mia lettera è la segnalazione del medico curante che dichiarava la situazione socio-professionale precaria." (Doc. AI 21)

Orbene, certamente l’assicurato si trova in un particolare stato d’ansia-depressivo, dovuto principalmente alla sua problematica socio-familiare (certificato 27 settembre 2004 del dr. __________). Da diversi anni non svolge attività lucrativa ed è beneficiario del-l’assistenza sociale (doc. AI 3). Vero che con scritto 3 settembre 2003 l’interessato ha rescisso il contratto lavorativo con __________ adducendo motivi di salute, anticipando inoltre l’intenzione di inoltrare una domanda AI (doc. AI 3-31). Ma è altrettanto vero che non ha prodotto quanto promesso in sede di colloquio con i funzionari dell’amministrazione, in particolare riguardo alla sua resa professionale ed al suo stato comportamentale.

                                         Il ricorrente non ha inoltre fatto pervenire documentazione medica specialistica attestante la presenza di una patologia psichica invalidante. Il certificato 7 novembre 2005 del medico curante, prodotto pendente causa dall’assicurato, non aggiunge nuovi elementi di rilievo, ma si limita ad attestare che il paziente soffre di una malattia di natura psichica che necessita di una cura specialistica. Certo che al riguardo nel ricorso l’assicurato ha sostenuto di non ricorrere più a psichiatri poiché “oltre a non avere né la forza né la voglia, non ne ho fiducia e non vorrei peggiorare ulteriormente la mia situazione ed inoltre crearmi nuove spese”. Ciononostante va ricordato che conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverant-wortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 61). Nel caso in esame, questo significa che l’assicurato non può addurre generici motivi personali per non giustificare una cura. L’esigibilità di una presa a carico è del resto data dal fatto che il dr. __________ aveva fissato altri appuntamenti. Non va poi dimenticato che lo stesso medico curante dr. __________ ha diverse volte sostenuto la necessità di un intervento specialistico (doc. AI 8 e A3). Infine, la motivazione economica non regge visto che il ricorrente è in assistenza e quindi sarà l’ente preposto che, a determinate condizioni, si assumerà le note d’onorario medico.

                                         In queste circostanze, questa Corte ritiene che non sussiste alcun indizio per un’affezione psichica invalidante ai sensi della succitata restrittiva giurisprudenza e quindi l’Ufficio AI poteva ritenere non necessario l’espletamento di ulteriori atti istruttori, tra cui la visita medica auspicata dall’assicurato. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In conclusione, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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