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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.08.2006 32.2005.170

21 août 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,369 mots·~52 min·2

Résumé

Conferma del diritto a una mezza rendita. L'assicurato non prova con atti medici che la sua incapacità al lavoro sarebbe superiore a quella attestata nell'ambito di una perizia pluridisciplinare allestita dal SAM. Valutazione sulla base della situazione esistente al momento della decisione.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.170   FS/td

Lugano 21 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 29 agosto 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, nel mese di aprile 1999 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti. Egli ha inoltre prodotto certificati medici del dr. __________ e dell’Ospedale __________ dai quali risulta che dal 14 maggio 1998 egli è inabile al lavoro al 100% (doc. AI 3/1-7 e 2/1-9).

                               1.2.   Conclusa un’elaborata istruttoria medica ed economica, con decisione su opposizione 29 agosto 2005 l’Ufficio AI si è confermato nelle sue precedenti decisioni 13 maggio e 13 ottobre 2004 con cui ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una mezza rendita dal 1° maggio 1999 ritenuto un grado d’invalidità del 58% (doc. AI 96, 99 e 100).

                                         L’Ufficio AI ha motivato come segue:

"  (…)

5.  In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione (in base alla quale il medesimo sarebbe in grado di svolgere attività adeguate in misura del 50%) operata dall'amministrazione.

Orbene, come visto, l'aspetto medico è stato valutato a mezzo di esame peritale.

Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).

In casu, la valutazione peritale espressa dal SAM è completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali sovresposti.

6.  Per quanto riguarda invece i dati economici, in base alla più recente giurisprudenza imposta dal Tribunale federale, allorché non si dispone di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito sulla base di salari teorici, editi dall'Ufficio federale di statistica (statistiche RSS).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado d'occupazione (cf. DTF 126 V 75).

In concreto, per determinare il reddito da invalido dell'assicurato è stata ritenuta quale base di calcolo un reddito statistico per attività leggere, ripetitive e non qualificate pari a fr. 47'958.-.- (valori RSS 1999 + aggiornamenti con riduzione del 50% come da perizia, categoria 4, mediana, maschile), applicando una riduzione del 20% (10% per attività leggere e 10% per rendimento ridotto).

Per un lavoro adeguato al proprio stato di salute, si è in definitiva stabilito che l'assicurato può ancora conseguire da invalida un reddito annuo pari a fr. 19'183.- (fr. 17'984.­- applicando la riduzione massima del 25% auspicata dall'opponente).

Considerato che in assenza d'invalidità e lavorando a tempo pieno quale aiuto cucina, l'assicurato avrebbe potuto percepire nel 1999 un salario annuo di fr. 44'294.-, l'assicurato conserva una residua capacità di guadagno del 43% e presenta quindi un grado d'invalidità del 57% [(44294 - 17183)x100:44294 = Al 57%]. Con il salario da invalido ridotto nella misura massima del 25% l'assicurato conserva una capacità di guadagno del 41% e presenta un grado d'invalidità del 59% [(44294-17984)x100:44294 = Al 59%]. Tale percentuale d'incapacità lavorativa apre unicamente il diritto alla mezza rendita d'invalidità. I dati economici aggiornati al 2004 non portano ad una diversa valutazione dell'incapacità lavorativa del signor RI 1.

Nel caso concreto, si evidenzia che il calcolo del reddito da invalido, in conformità alla consolidata giurisprudenza stabilita dal Tribunale Federale, è stato correttamente effettuato usando i dati delle tabelle RSS e non i valori rilevabili tramite le tavole DAP come auspicato dall'opponente.

L'amministrazione non ravvede alcun motivo che dovrebbe indurla a criticare l'operato del CIP. Al proposito si rammenta infatti che quest'ultimo dispone più di ogni altro funzionario degli elementi necessari ad una corretta valutazione economica. In tali casi l'amministrazione interviene solo allorquando il giudizio appaia insostenibile od errato. Non è il caso nella presente fattispecie.

Ne discende pertanto che la decisione impugnata appare corretta e merita piena conferma." (Doc. AI 113)

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA e, producendo nuova documentazione medica a suffragio delle proprie argomentazioni, ha postulato il riconoscimento di una rendita intera a decorrere dal 1° maggio 1999.

                                         Contestando la valutazione medica e quella economica, egli sostiene di non essere in grado di svolgere lavori leggeri e ripetitivi e chiede il riconoscimento di un’inabilità lavorativa completa con un grado d’invalidità di almeno il 70% a decorrere, appunto, dal 1° maggio 1999.

                               1.4.   Nella sua risposta 8 novembre 2005 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso producendo le annotazioni 7 novembre 2005 del dr. __________ e della dr.ssa __________ (medico responsabile, rispettivamente psichiatra SMR) che hanno rilevato:

"  Per la valutazione della documentazione medica riguardante il signor RI 1, ci permettiamo non riassumere gli atti precedenti la perizia SAM, perché in essa contenuta (compresi documenti riprodotti in sede di ricorso).

Ricordo che lo stato di salute del soggetto era stato valutato nel novembre 2000 al SAM: dopo l'esame completo si era giunti a valutare una residua capacità lavorativa del 50% per attività "non pesanti", che permettano la variazione della posizione eretta con quella seduta. Erano sconsigliate attività non rispondenti ai dettami d'ergonomia per la schiena. L'iter valutativo della CL, in relazione ad attività specifiche era poi stato completato con un'osservazione al __________.

Nell'ottobre 2002 lo psichiatra curante, con un breve rapporto, contenente solo dati anamnestici e qualche spunto polemico, attesta una piena IL causata da "grave sindrome somatoforme da dolore persistente".

Nel luglio 2003, allegati ad osservazioni del patrocinatore, troviamo un rapporto di degenza alla CI. Di __________ del 20.01.2000, già agli atti e valutato assieme agli altri documenti, e un referto di risonanza magnetica della colonna lombare del 14.07.03 che mostra obliterazione dello spazio epidurale a livello L5-S1 per presenza di tessuto cicatriziale e piccola ernia paramediana sin.. L'ernia esercita un minimo conflitto radicolare con la radice S1. Confrontato con il referto RM citato nella relazione SAM (esiti di intervento per ernia discale L5-S1. Alterazioni cicatriziali soprattutto in sede epidurale senza chiari segni per compressione radicolare), si nota l'apparizione di piccola ernia paramediana, il cui significato clinico non è però definitivo - vedi possibilità di trattamento conservativo). Al SAM si descriveva pure la presenza di modici segni di spondilartrosi bilat. da L4 a S1, non più descritti nel referto recente.

In un rapporto del dr. __________, reumatologo, alla curante, dopo l'esame clinico e le proposte terapeutiche così si esprime sulla CL: " E difficile la definizione di un'attività confacente a causa della concomitante sintomatologia del dolore cronico e dello stato depressivo senz'altro importanti". Commento: un'affermazione del genere non esclude a priori una CL residua.

In un breve rapporto del 4.8.03 il dr. __________ contesta il grado Al (mostrando di non conoscere come questo venga calcolato), ma non descrive nulla di utile, se non la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente. Fa pure riferimento ai rapporti del CIP e del __________ (che non concludono certo per un'IL completa).

II 21.10.03 giunge un ulteriore certificato della curante di base, che attesta le patologie note e informa sulla terapia.

Con rapporto del 06.04.04 la curante di base informa sull'ulteriore evoluzione, descrive l'insorgenza di un'ernia cervicale e chiede riesame per aggravamento. Allega referto TAC che conferma la presenza di ernia cervicale, ma non è ritenuto, dal radiologo stesso, esame conclusivo.

Il collega SMR, in base alla descrizione funzionale eseguita al SAM, conclude con la mancata dimostrazione di un peggioramento funzionale.

Il legale, con opposizione, contesta la valutazione medica, ma non allega documenti particolari.

All'atto di ricorso si allegano documenti del dossier Al e, proponendo un calcolo del grado invalidità, si ammette la presenza di una capacità lavorativa residua del 50%.

•    Doc. S: rapporto d'uscita ricovero Ospedale __________ - 31.3-6.4.2005: viene ricoverato per accertamenti a seguito di un episodio di vomito con sangue fresco Diagnosi:

     - Emottisi di origine ancora da determinare (prevista broncoscopia + gastroscopia dopo dimissione)

     -  ipertensione arteriosa

     -  diabete mellito tipo 2 in attuale compenso metabolico

     -  ipercolesterolemia

•    Doc. T: 26.8.2005 - Tac addominale presso Ospedale __________ di __________ - dr. __________ - indicazione: dolori persistenti a livello epi- e mesogastrico, diabete mellito tipo Il, escludere neoformazioni - Conclusioni: presenza di una lesione focale nel segmento IV A del fegato che non era visibile nella TAC toracica del 4.4.2005. L'origine di questa lesione non è chiara. Si consiglia un'ecografia con contrasto del fegato oppure direttamente una RM del fegato. Non altre lesioni in addome

•    Doc. U: 13.9.2005 - rapporto medico dr. med. __________: ritiene lo stato di salute dell'A precario e suscettibile di rapido e improvviso peggioramento - l'A diabetico, iperteso, obeso è affetto da sindrome metabolica con elevato rischio di lesioni ischemiche. Lo stress accumulato dalle cattive condizioni di salute, esacerbato da una situazione economica precaria, ha determinato una ematemesi nel giugno 2005 con quindi evidente somatizzazione - in corso accertamenti riguardo lesione epatica di nuova comparsa. Presenza inoltre di dolori irradianti all'arto sup. sx e all'arto inf. dx conseguenza delle lesioni accertate

     Diagnosi:

     - stato da intervento per ernia discale L5S1 (1998)

     -  ernia discale C6C5 mediana (aprile 2004)

     -  diabete mellito tipo 2 sotto antidiabetici orali

     -  gastrite con sanguinamento da stress (giugno 2005)

     -  ipertensione arteriosa essenziale - obesità ipercolesterolemia

     -  grave sindrome depressiva

•    Doc. X: 25.10.2004 - dr.ssa __________ - riferisce uno stato di salute peggiorato globalmente - oltre allo stato dopo intervento per ernia discale lombare che non ha portato a giovamento, subentrato stato depressivo prolungato, diabete tipo 2, ernia discale a livello cervicale subentrata nei primi mesi del 2004 che procura notevoli dolori al braccio e avambraccio sx con compromissione della CL anche da seduto, pertanto non risultano praticabili lavori ripetitivi anche se questi non implicano l'uso della forza - il pz non avverte miglioramenti significativi con le terapie antalgiche (oppiacei compresi)

•    Doc. Y: 22.9.2005 - dr. __________, medico psichiatra che ha in cura l'A dal 20.7.2002 riconferma che il pz presenta una sintomatologia complessa di ordine psichiatrico fisico e per quanto riguarda il livello psichiatrico viene descritta una sindrome depressiva ricorrente e una sindrome somatoforme da dolore persistente, pz incapace al guadagno completamente da diversi anni

OSSERVAZIONI

In base ai rapporti medici da parte del medico psichiatra curante dr. __________, che ha in cura l'A a partire dal 24.7.2002 si rileva che:

21.10.2002: in tale rapporto vengono fornite solo alcune informazioni anamnestiche, riguardo lo stato psichico allora attuale nulla, se non la conclusione che il pz presenta una grave sindrome somatoforme da dolore persistente con un'incapacità lavorativa completa. L'oggettività è completamente assente.

4.8.2003: il medico ritiene che il progetto di decisione del 58% sia assolutamente insufficiente e non adeguato alle reali condizioni di salute del pz - ribadisce "l'incapacità completa al guadagno" a causa di una sindrome somatoforme da dolore persistente - stato psichico assente. Per l'oggettività vedi sopra.

22.9.2005: riconferma una sindrome depressiva ricorrente e una sindrome somatoforme da dolore persistente per cui l'A risulta "completamente incapace al guadagno" - non viene fornito alcun dato clinico riguardo la patologia psichiatrica

Tali rapporti risultano pertanto insufficienti, non esaustivi per una diversa valutazione della capacità lavorativa dell'assicurato, tenendo pure conto che la valutazione è basata anche sulla sensazione di "gravità" delle patologie somatiche.

Da segnalare che l'A è stato operato per ernia discale L5-S1 sx in data 3.7.1998 e che il decorso postoperatorio è stato caratterizzato da una lieve regressione dei dolori alla gamba, mentre sono insorti in maniera sempre più importante dei dolori a livello lombare con successiva estensione del dolore a tutto il braccio sx e nella regione toracale sx; nel mese di luglio 1999 viene valutato al riguardo dal servizio di neurologia del dr. __________ che riconduce la sintomatologia algica essenzialmente ad una tendomiosi a catena nell'ambito di un importante stato depressivo, introduce a livello farmacologico del Saroten retard con la proposta di una consulenza psichiatrica per una presa a carico psicologica -

In base alla perizia SAM effettuata nel mese di novembre 2000, il dr. __________ medico psichiatra, rileva un disturbo dell'adattamento con umore depresso e un disturbo da dolore cronico per cui ritiene necessario un provvedimento d'inserimento lavorativo per una prospettata capacità lavorativa di almeno il 50% sul piano psichiatrico in attività adeguata alle competenze alle capacità reumatologiche ed ortopediche

- Stato psichico: cosciente, orientato t/s, non evidenti particolari difficoltà di comprensione, eccezion fatta per l'aspetto linguistico, concentrazione e memoria intatte, corso del pensiero inibito, rallentato, ristretto, senza incoerenze o disturbi percettivi - affettivamente diminuzione del tono vitale, un umore di base francamente depresso, leggermente ansioso, inquieto, teso, con un netto sentimento di insufficienza, affettivamente labile - perdita di iniziativa, socievolezza diminuita -

In febbraio 2002 l'assicurato avrebbe dovuto essere valutato per un periodo di un mese a __________, ma tale periodo di accertamento/osservazione non si è potuto svolgere poiché l'A dopo 2 ore e 30 minuti di presenza al Centro, è rientrato al domicilio: in tale occasione l'A è apparso assente, spento, lontano mentalmente da un progetto di vita mirante ad una reintegrazione professionale, non presentabile quindi a un datore di lavoro.

In base alla valutazione effettuata dal consulente Ip l’A viene ritenuto non in grado di sottoporsi ad alcuna riformazione.

Dal 13.1.2003 al 7.2.2003 l'A viene convocato per un nuovo accertamento professionale presso la __________, __________, l'A viene ritenuto inabile nella misura del 50% in attività leggera semplice e ripetitiva, all'osservazione è apparsa però scarsa motivazione, lentezza nell'esecuzione - è stato inoltre evidenziato come la sintomatologia psicologica prevalesse su quella fisica.

Sebbene il medico psichiatra attestasse un'incapacità lavorativa completa, sulla base dei rapporti medici da lui forniti non emergeva un disturbo psichiatrico di gravità tale da pregiudicare completamente la funzionalità lavorativa e sociale in quanto il disturbo somatoforme in quanto tale non costituisce causa di invalidità.

Viene pertanto stabilito da parte dell'AI un grado di incapacità lavorativa nella misura del 58% a partire dall'1.5.1999.

In base all'ultimo rapporto medico da parte del medico psichiatra dr. __________ (22.9.2005) viene riconfermata la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente con in aggiunta una sindrome depressiva ricorrente: non viene comunque descritta la gravità del disturbo depressivo, né la sua evoluzione negli ultimi due anni, né lo stato psichico attuale. Conferma ad ogni modo un'incapacità lavorativa completa.

Nel mese di giugno 2005 l’A è stato ricoverato presso l'Ospedale __________ a causa di un sanguinamento di origine non chiara (emottisi o ematemesi?): nel rapporto della dr.ssa __________ viene in seguito riferita la diagnosi di una gastrite con sanguinamento dovuto allo stress conseguente alle cattive condizioni di salute ed esacerbato da una situazione economica precaria.

Tale episodio può sicuramente avere una genesi in buona parte psicologica, rientrare pertanto nelle malattie psicosomatiche e di certo non sorprende considerata l'anamnesi clinica dell'A, il quale presenta senz'altro una maggiore vulnerabilità nei confronti della malattia - scarse infatti risultano le sue capacità di adattamento, di fronte a fattori di stress che comportano una certa quota di ansia, preoccupazioni, sofferenza, emozioni dolorose, vi è la tendenza alla somatizzazione.

Si deve però ammettere che tali episodi rispondono bene alla terapia e non causano IL di lunga durata.

La dg di sindrome somatoforme si può senz'altro riconfermare, ma sulla base della documentazione medica non si rileva un peggioramento dello stato psichico per quanto riguarda lo stato depressivo: quest'ultimo è presente da ormai anni, ma non viene descritto mai con un quadro di rilevante gravità clinica.

Per quanto riguarda le componenti somatiche si ammette che vi siano elementi di peggioramento clinico, senza correlato peggiorativo funzionale. Le lesioni degenerative del rachide non hanno alcuna tendenza al miglioramento; variazioni sia in peggio che in meglio sono invece possibili per quanto riguarda la sintomatologia e, di riflesso, le possibilità funzionali.

I pareri dei curanti, che da sempre hanno attestato una piena incapacità lavorativa, non hanno mai aggiunto elementi di oggettività, se si fa astrazione della diagnosi di ernia discale cervicale dove il conflitto radicolare è descritto solo come possibile (citazione del rapporto del dr. __________ in riferimento non più alla TAC, ma alla risonanza magnetica) e che questo può essere migliorato con infiltrazioni, senza ricorrere ad intervento chirurgico (la cui prognosi, considerando anche il decorso, non sarebbe per nulla positiva).

Nel caso presente non si considera la lesione focale epatica per due ragioni, una perché elemento clinicamente non ancora chiaro per dignità e necessità terapeutiche (quindi anche dal lato funzionale - oggettivazione immediatamente dopo la decisione su opposizione), l'altro perché può essere considerato in fase di revisione (non appena comunicate le informazioni cliniche necessarie)." (Doc. Vbis)

                               1.5.   Il 21 novembre e con lettera 24 novembre 2005 la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA i rapporti medici datati 18 novembre 2005 della dr.ssa __________ e del dr. __________.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la pretesa, negata dall’amministrazio-ne che gli ha riconosciuto una mezza rendita, di RI 1 ad una rendita d’invalidità intera.

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore.

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).

                                         In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         In un’altra sentenza pubblicata in DTF 130 V 445 e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).

                                         Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 446 consid. 1.2.2), ritenuto comunque che – come detto - la nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, il ricorrente è stato peritato dal SAM. Dal referto 15 gennaio 2001 (doc. AI 20/1-35) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura neurologica (dr. __________), ortopedica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro di accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  F.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Stato dopo discectomia L5-S1 per radicolopatia S1 il 3.07.1998.

Lombosciatalgia sin.

Tendomiosi cervicodorsale.

Disturbo dell’adattamento con umore depresso e disturbo da dolore cronico.

F.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Ridotta tolleranza ai carboidrati.

Dislipidemia." (doc. 20-7)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “la presente perizia SAM evidenzia come il Sig. RI 1 non sia più in grado di svolgere lavori pesanti o lavori sempre in piedi, come quelli svolti sino al maggio 1998. A nostro parere vi è ancora una possibilità di ripresa lavorativa al 50% in attività adatte. Una ripresa lavorativa parziale al 50%, con un periodo di riallenamento al lavoro in ambiente adatto, rappresenterebbe pure un mezzo molto importante di terapia per questo A. che, a nostro parere, non ha esaurito ancora tutte le sue possibilità lavorative” (doc. AI 20-9), hanno rilevato che:

"  5.     Grado di capacità di lavoro, in percentuale, nell'esercizio

dell'attività lucrativa o dell'attività abituale (p. es casalinga) svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:

        - Quando la capacità di lavoro ha subìto una riduzione pari

          almeno al 25 percento?

        - Quali sviluppi ha subìto da allora la capacità di lavoro?

        - Quali ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente attendere?

L'A. presenta, ai fini AI, una totale capacità lavorativa sino al 14.05.1998.

A partire dal 15.05.1998 egli presenta la seguente situazione valetudinaria:

        ➣  dal 15.05 al 15.10.1998 egli presenta una totale incapacità lavorativa in qualsiasi attività, a causa del suo stato dopo discectomia.

        ➣  Dal 16.10.1998 egli non è più adatto al lavoro precedentemente svolto d'ausiliario di cucina, sino ad ora e continua. In particolare non può più sollevare pesi importanti e mantenere costantemente la posizione eretta che implicava appunto l'ultima professione.

        ➣  Dal 16.10.1998 sino ad ora e continua egli presenta ancora una capacità lavorativa globale del 50%, in attività non pesanti, che permettano di poter variare la posizione eretta con quella assisa. Pure sconsigliate le posizioni inergonomiche della schiena. La rispettiva incapacità lavorativa è determinata essenzialmente dalla sindrome lombovertebrale in stato dopo discectomia L5-S1. La patologia psichiatrica invece risulta più lieve. La residua capacità lavorativa del 50%, in lavori adatti, è da interpretare con un rendimento del 50% nell'arco di un'intera giornata lavorativa.

        La prognosi rimane riservata.

6.     Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:

Fisioterapia di mobilizzazione e stretching dovrebbero migliorare le condizioni del paziente, soprattutto per quanto riguarda la problematica fibromialgica.

Rientra nell'ambito di un tentativo di migliorare la capacità lavorativa, come accennato dalla stesso dr. __________, un provvedimento di reinserimento lavorativo.

Una riformazione professionale, in questo A. d'estrazione socioculturale estremamente modesta, non è proponibile.

Anche la ripresa di un sostegno psicologico potrà migliorare la situazione solo soggettiva.

Non pensiamo tuttavia che l'A. possa migliorare granché la residua sua capacità lavorativa in lavori adatti. Non potrà avere una capacità lavorativa superiore al 50% in lavori adatti.

7.     Altre indicazioni:

        Nessuna." (Doc. AI 20)

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come og-gettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e segg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Il TFA, per quanto riguarda sempre il carattere invalidante dei disturbi di natura somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

Al riguardo il TFA in una sentenza del 23 aprile 2004 nella causa N. (I 404/03) ha in particolare osservato:

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

                                         Con sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha inoltre evidenziato:

"  (…)

5.1 Contrariamente a quanto sembrano sostenere l'UAI e l'autorità commissionale, anche un disturbo da dolore somatoforme rientra nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352; cfr. inoltre VSI 2000 pag. 161 consid. 4b come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 in re R.,I 53/02, consid. 2.2, del 6 maggio 2002 in re L., I 275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell'8 agosto 2002 in re Q., I 783/01, consid. 3a). Anche un siffatto disturbo può infatti, a determinate – seppur limitate condizioni, causare una incapacità lavorativa. Spetta così all'esperto (psichiatrico) porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assicurato.

5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, per le ragioni che seguiranno, questo TCA non intravede motivi che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, mediante l’ausilio di tre consultazioni specialistiche (neurologica, ortopedica e psichiatrica), giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta (50%) capacità al lavoro in attività non pesanti che permettano di poter variare la posizione eretta con quella assisa, sconsigliate le posizioni inergonomiche della schiena.

                               2.7.   Nei suoi scritti 21 ottobre 2002, 4 agosto 2003 e 22 settembre 2005, il dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia – che ha in cura il ricorrente dal 24 luglio 2002 –, rilevato che il paziente presenta una complessa polipatologia fisica e psichica, ha dichiarato di non essere assolutamente d’accordo con quanto concluso dallo specialista dr. __________ nel suo consulto psichiatrico in sede di perizia SAM e ha concluso che l’assicurato presenta una grave sindrome somatoforme da dolore persistente ed è incapace completamente al lavoro già da anni (doc. AI 77/1 e 58/8 e doc. Y).

                                         Il TCA rileva innanzitutto che, posta in sostanza la medesima diagnosi: “disturbo dell’adattamento con umore depresso e un disturbo da dolore cronico” il dr. __________ (doc. AI 20-19) e “depressione e grave sindrome somatoforme da dolore persistente” il dr. __________ (doc. AI AI 77/1 e 58/8 e doc. Y), quest’ultimo non motiva in alcun modo per quali ragioni egli si scosta dalle conclusioni del perito limitandosi ad affermare che “(…) ho letto la copia della perizia, in particolare il referto del Dr. __________, con il quale non sono assolutamente d’accordo, essendo inesatto e discutibile (…)” (doc. AI 58/8).

                                         Dal canto suo il dr. __________ nel suo referto ha rilevato che: “(…) per quanto riguarda l’aspetto prettamente psichiatrico egli va considerato inabile al lavoro nella misura di circa il 30%. E’ vero che i medici nei loro vari rapporti hanno osservato un’incapacità lavorativa ben superiore, ritengo però che questi aspetti siano legati a fenomeni di tipo socioeconomico e psicosociale “in genere”. L’interpretazione algica data al disturbo reumatologico (relativamente contenuto) è sempre messa in relazione con la particolare situazione di quest’A.. D’altronde i colleghi, dai contatti telefonici avuti, non negano la necessità di far beneficiare questo giovane A. di un provvedimento d’inserimento lavorativo per una prospettata capacità lavorativa di almeno il 50% sul piano psichiatrico (…).” (doc. AI 20-19).

                                         La perizia 15 gennaio 2001 del SAM teneva poi già conto di un referto 20 gennaio 2000 rilasciato dalla Clinica __________ di __________ nel quale, considerata da un punto di vista reumatologico un’inabilità totale al lavoro sin dal momento delle sue dimissioni, si rilevava che “(…) durante la degenza egli ha potuto beneficiare di un consulto psichiatrico che ha evidenziato un’importante componente depressiva inibita caratterizzata da sentimenti di rassegnazione e per la quale è stata iniziata una farmacoterapia a base di un serotoninergetico Fluctine 20mg al giorno, quindi aumentato a 40 mg. Al giorno. (…)” (doc. AI 20-26) e di un precedente rapporto 13 luglio 1999 redatto dal servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ nel quale si attestava che “(…) esclusa tramite una risonanza magnetica cervico-dorsale una lesione a livello toracale (sospetto livello T4) riteniamo che la sintomatologia vada ascritta essenzialmente a una tendomiosi a catena nell’ambito di un importante stato depressivo (…)” (doc. AI 20-29).

                                         Le conclusioni del dr. __________, medico curante dell’assicurato, conformemente ai principi giurisprudenziali posti in materia di valutazione probatoria di atti medici (cfr. consid. 2.5), non sono tali da mettere in dubbio la validità della perizia – motivata, completa e convincente –, redatta da un perito esterno all’am-ministrazione.

                                         Ciò vale a maggiore ragione – e in questo senso neppure è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore scritto 18 novembre 2005 nel quale il dr. __________ oggettiva il quadro presentato dal suo paziente (cfr. doc. BB) – se si considera che anche il __________ __________ di __________ ha concluso per una capacità al lavoro dell’assicurato del 50% in attività adeguate.

                                         Infatti, anche avuto riguardo alla presa di posizione 21 ottobre 2002 del dr. __________, nel rapporto 19 marzo 2003, il __________ ha attestato che: “(…) Aufgrund unserer Beobachtung in der __________ __________ zeigt der Versicherte deutliche Tendenzen der Regression, der Hilflosigkeit. Auf der anderen Seite war er in der Lage, ganztags eine körperlich leichte, wechselnd belastende Tätigkeit, vorwiegend sitzend auszuüben. Die Präsenz in uneserer Abklärungsstelle machte wenige Probleme. Es bleiben die steten Klagen über ausgeprägte Schmerzen am ganzen Körper, über allgemeine Befindlichkeitsstörungen im Vorder-grund. Häufige Angaben von thorakalen Enggegefühlen. Die ho-hen kardiovaskulären Risikofaktoren und die Klagen des Versicherten verlangen unserer Meinung nach eine kardiologischen Beurteilung. Der Diabetes mellitus muss weiter überwacht und eingestellt werden. Aufgrund unserer Beo-bachtung kann und soll der Versicherte ein Arbeitstraining von etwa 3 Monate absolvieren. Danach ist ihm eine 50%-ige Arbeitsfähigkeit in körperlich leichten bis knapp mittelschweren, wechselbelastenden Tätigkeit zumutbar. Diese kann ganztags mit einer Leistung von 50% oder aber während 6-7 Stunden am Tag mit einer Leistung von 70-80% erbracht werden. (…)“ (doc. AI 58-5).

                                         I medici del __________, che hanno potuto osservare l’assicurato per un periodo prolungato – dal 13 gennaio al 7 febbraio 2003 – e al cui parere va attribuito pieno valore probatorio, hanno poi concluso che: “(…) es ist möglich, dass Herr RI 1 körperlich leichte, wechselbelastende Arbeit ganztags mit 50% Leistung verrichten kann, am ehesten im Bereich mechanische Fertigung an eingestellten Maschinen, bei ausführlicher Instruktion in italienisch. Ein Arbeitstraining wird sich günstig auf die Wieder-eingliederung auswirken (…).“ (doc. AI 58-6).

                                         Sulla base delle risultanze mediche riprodotte il TCA non può dunque condividere le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ e deve considerare concludenti ai fini del giudizio le valutazioni del dr. __________ nella sua consultazione specialistica resa in sede di perizia pluridisciplinare del SAM.

                               2.8.   La dr.ssa __________, FMH medicina generale, nel suo rapporto 17 luglio 2003 si è così espressa: “(…) Evoluzione nell’ultimo mese: il paziente si presenta il 30 giugno u.s. con vivaci dolori nel territorio S1 a sinistra, non riesce a sedersi il tono dell’umore è depresso. Viene richiesta una RNM in quel territorio che conferma strutturalmente la clinica presentata. […] Il paziente è inabile al lavoro al 100%. Si riconfermano le conclusioni dei Colleghi della Clinica __________ di __________ del gennaio 2000 (dr. __________) ulteriormente supportate da esame RNM (…).” (doc. AI 70-10).

                                         Lo stesso medico in un ulteriore rapporto 18 ottobre 2003 ha ribadito una “(…) recidiva erniaria L5-S1 a sinistra in tessuto cicatrizale senza miglioramento malgrado la presa di AINS (…)”(doc. AI 79-1).

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna, nel suo referto 18 luglio 2003 indirizzato alla curante dr.ssa __________, ha sostenuto che: “(…) Apparentemente, ma l’anamnesi è difficile e non possiedo documenti, vi è stato un peggioramento sintomatico (dei dolori diffusi o solo della sciatica?) da fine giugno 2003. Una nuova risonanza lombare ha messo in evidenza essenzialmente nel tessuto cicatrizale e una piccola recidiva erniaria. Sarebbe tuttavia utile poter paragonare tale risonanza con quelle effettuate qualche anno fa, per verificare se vi è effettivamente un reperto nuovo. In effetti, ho l’impressione che il problema principale sia legato alla cicatrice. Inoltre vi si associa un problema importante di dolore cronico (il paziente ha male a tutto l’emicorpo sinistro) che secondo me va trattato per se con antidepressivi ed eventualmente antiepilettici (Neurotin in particolare per il dolore scitalgico) (…)”. Circa la capacità lavorativa dell’assicurato si è così espresso: “(…) è difficile la definizione di un’attività confacente in particolare a causa della concomitanza della sintomatologia del dolore cronico e dello stato depressivo senz’altro importante (…).” (doc. AI 73-2).

                                         Ora, a prescindere dal fatto che nessun sanitario si pronunicia circa le conseguenze della recidiva erniaria sulla residua capacità di lavoro riconosciuta dal SAM, lo specialista __________ non è stato in grado di confermare un peggioramento dello stato di salute del ricorrente a giugno 2003 e ritiene che il problema principale sia legato alla cicatrice piuttosto che all’apparizione di una piccola recidiva erniaria.

                                         Del resto, nella sua proposta 9 gennaio 2004, il medico SMR ha concluso che: “(…) dal rapporto del reumatologo dr. __________, emerge che il reperto radiologico di piccola ernia discale non ha un influsso importante sulla sintomatologia, data principalmente dall’irritazione periradicolare già presente ai precedenti esami. L’esame clinico risulta sovrapponibile con quella del SAM e gli altri agli atti (…)” (doc. AI 81-1).

                                         In un’altra lettera 6 aprile 2004 all’Ufficio AI la dr.ssa __________, descritta la seguente anamnesi: “(…) negli ultimi mesi si aggiunge allo stato a voi già descritto nei precedenti rapporti un dolore importante al dorso dell’avambraccio sinistro che si accompagna a parestesie del medesimo arto e a diminuzione della forza di prensione della mano, unitamente alla diminuzione della forza dell’avambraccio e del braccio in alcuni movimenti (…)”, ha sostenuto che lo stato di salute dell’assicurato si è ulteriormente aggravato e ha chiesto un nuovo riesame del caso (doc. AI 89-1).

                                         Il dr. __________, nel suo referto 22 aprile 2004 indirizzato alla curante dr.ssa __________, ha osservato: “(…) mi rifaccio alla mia precedente lettera del 18.07.’03. Il paziente lamenta una lombosciatalgia di tipo S1 cronica dal 1998 dopo intervento di discectomia a sinistra. Già in luglio dell’anno scorso lamentava dei dolori diffusi all’emicorpo sinistro mal sistematizzati. Da circa 2 mesi apparizione di dolori più precisi, latero-cervicali sinistri irradianti fino dietro la spalla, lungo l’avambraccio, la mano e le dita soprattutto zona volare, con formicolii che prendono il dorso della mano e delle dita. I dolori sono anche notturni, assume del Dafalgan e del Tramal, sta effettuando della fisioterapia, il tutto con poco effetto. Il resto della sintomatologia é sovrapponibile a quella già riscontrata in luglio 2003. Nel resto dell’anamnesi niente in favore di un reumatismo generalizzato o malattia grave (…)” e rilevato che: “(…) hai fatto eseguire giustamente una RNM che mostra una riduzione del foramen di congiunzione C6/7 sinistra con possibile irritazione della radice C7 a questo livello (…)”(cfr. doc. Y/3).

                                         Ora, a prescindere da un’apparizione di dolori più precisi dei quali non è però dato a sapere che influenza hanno sulla capacità di lavoro residua attestata dal SAM, lo specialista __________ ritiene che la sintomatologia è sovrapponibile a quella già riscontrata nel luglio 2003.

                                         Nelle sue annotazioni 30 novembre 2004 il medico SMR ha poi rilevato che: “(…) la documentazione della dr.ssa __________ del 06.04.2004 NON giustifica un peggioramento. Viene descritto un disturbo al braccio sinistro e si allega un referto di una TAC che mostra un'ernia discale C5/6 destra, non essendo descritta una compressione radicolare. Brachialgie aspecifiche a sinistra erano già descritte anche nella perizia SAM (…)” (doc. AI 106-1).

                                         Ancora, nel suo rapporto medico 19 settembre 2005 – descritta la seguente anamnesi patologica recente: “(…) il paziente soffre di dolori irradianti all’arto superiore sinistro e all’arto inferiore sinistro, conseguenza delle lesioni accertate e iscritte nelle diagnosi. Diabetico, iperteso, obeso il Signor RI 1 è affetto da sindrome metabolica con elevato rischio di lesioni ischemiche. Lo stress accumulato dalle cattive condizioni di salute, esacerbato da una situazione economica precaria, ha determinato una ematemesi nel giugno 2005 con quindi evidente somatizzazione. Nelle ultime indagini effettuate si è scoperto alla TAC una lesione epatica di nuova comparsa che stiamo indagando (…)” – la dr.ssa __________ ha posto anche la diagnosi di “gastrite con sanguinamento da stress (giugno 2005)” e concluso che “(…) ritengo lo stato di salute del Signor RI 1 precario e suscettibile di rapido e improvviso peggioramento, percui richiedo un riesame del suo incarto e una motivazione del ritardo di questo riesame (…)” (cfr. doc. U).

                                         Ritenuto che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 29 agosto 2005 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), il TCA non può qui tenere conto della lesione epatica di nuova comparsa su cui la dr.ssa __________ sta indagando.

                                         Per quanto riguarda invece la sindrome metabolica e la ematemesi del giugno 2005, a prescindere dal fatto che anche in questo caso non è descritta la loro incidenza sulla capacità lavorativa, l’origine dell’emottisi non è stata determinata e le espettorazioni di sangue hanno potuto essere curate.

                                         Nel referto 5 aprile 2005, riferendo sulla sua degenza presso il loro servizio dal 31 marzo al 6 aprile 2005, la dr.ssa __________, primario di medicina interna all’Ospedale __________ di __________ __________, posta, tra l’altro, la diagnosi di “emottisi di origine ancora da determinare” ha infatti riferito che: “(…) durante la degenza si sono verificati ripetuti, anche se minori, episodi di tosse, accompagnati chiaramente da espettorazione di sangue chiaro. Non è invece mai comparsa melena. Il 5 aprile 2005 è stata eseguita una visita ORL con laringoscopia, che ha potuto escludere segni di sanguinamento attivo. Abbiamo quindi focalizzato la nostra attenzione su una possibile origine polmonare del sanguinamento. Sia la radiologia convenzionale del torace, sia lo studio tomografico computerizzato hanno dato risultato negativo. In data 6 aprile 2005 dimettiamo il Signor RI 1, asintomatico da due giorni, eupnoico, apiretico e in compenso emodinamico. E’ prevista per il 12 aprile 2005, presso ospedale di giorno dell’ospedale __________ di __________, alle ore 1000, una broncoscopia, con l’auspicio che quest’ultima possa finalmente definire la diagnosi. Nel frattempo l’esame macroscopico ha mostrato vie respiratorie superiori ed albero tracheobronchiale intatto con solo presenza di modica irritazione della mucosa bronchiale all’imbocco dei bronchi lobari superiori e parzialmente anche inferiori a sinistra. L’istologia del prelievo effettuato a questo livello mostra una metaplasia squamosa. Tali lesioni non sono comunque una fonte sicura di sanguinamento per cui dopo contatto telefonico con lei, si decide di programmare una gastroscopia (…)” (cfr. doc. S).

                                         I medici SMR, nelle loro annotazioni 7 novembre 2005, hanno poi concluso che : “(…) nel mese di giugno 2005 (ndr. recte: marzo-aprile 2005) l’A è stato ricoverato presso l’Ospedale __________ a causa di un sanguinamento di origine non chiara (emottisi o ematemesi?): nel rapporto della dr.ssa __________ viene in seguito riferita la diagnosi di una gastrite con sanguinamento dovuto allo stress conseguente alle cattive condizioni di salute ed esacerbato da una situazione economica precaria. Tale episodio può sicuramente avere una genesi in buona parte psicologica, rientrare pertanto nelle malattie psicosomatiche e di certo non sorprende considerata l’anamnesi clinica dell’A, il quale presenta senz’altro una maggiore vulnerabilità nei confronti della malattia – scarse infatti risultano le sue capacità di adattamento, di fronte a fattori di stress che comportano una certa quota di ansia, preoccupazioni, sofferenza, emozioni dolorose vi è la tendenza alla somatizzazione. Si deve però ammettere che tali episodi rispondono bene alla terapia e non causano IL di lunga durata. La dg di sindrome somatoforme si può senz’altro riconfermare, ma sulla base della documentazione medica non si rileva un peggioramento dello stato psichico per quanto riguarda lo stato depressivo: quest’ultimo è presente da ormai anni, ma non viene descritto mai con un quadro di rilevante gravità clinica. Per quanto riguarda le componenti somatiche si ammette che vi siano elementi di peggioramento clinico, senza correlato peggiorativo funzionale. Le lesioni degenerative del rachide non hanno alcuna tendenza al miglioramento; variazioni sia in peggio che in meglio sono invece possibili per quanto riguarda la sintomatologia e, di riflesso, le possibilità funzionali. I pareri dei curanti, che da sempre attestano una piena incapacità lavorativa, non hanno mai aggiunto elementi di oggettività, se si fa astrazione della diagnosi di ernia discale cervicale dove il conflitto radicolare è descritto solo come possibile (citazione del rapporto dr. __________ in riferimento non più alla TAC, ma alla risonanza magnetica) e che questo può essere migliorato con infiltrazioni, senza ricorrere ad intervento chirurgico (la cui prognosi, considerando anche il decorso, non sarebbe per nulla positivo). Nel caso presente non si considera la lesione focale epatica per due ragioni, una perché elemento clinicamente non ancora chiaro per dignità e necessità terapeutiche (quindi anche dal lato funzionale – oggettivazione immediatamente dopo la decisione su opposizione), l’altro perché può essere considerato in fase di revisione (non appena comunicate le informazioni cliniche necessarie)” (cfr. doc. V/Bis e consid. 1.4).

                                         Infine, nel suo rapporto 18 novembre 2005 la dr.ssa __________ ha preso posizione sulle annotazioni 7 novembre 2005 dei medici SMR e, nonostante l’inabilità totale al lavoro attestata in precedenza e l’asserito peggioramento che non permetterebbe all’assicurato neppure di svolgere lavori ripetitivi anche se non implicano l’uso della forza (do. AI 70-10 e doc. X), ha dichiarato che “(…) A mio avviso il signor RI 1 ha un’incapacità del 75% ed è purtroppo non idoneo a lavori leggeri che implicherebbero una riformazione professionale (…)” (doc. VII).

                                         Sulla base delle risultanze mediche sopra riprodotte e alla luce della giurisprudenza federale in materia di valutazione probatoria di rapporti medici (cfr. consid. 2.5), il TCA deve dunque concludere che la dr.ssa __________ non ha dimostrato che un peggioramento valetudinario oggettivo con conseguenze sulla residua capacità lavorativa dell’assicurato riconosciuta dal SAM è intervenuto prima del momento in cui è stata resa la decisione su opposizione qui impugnata.

                               2.9.   Per quel che concerne la componente economica occorre innanzitutto ricordare che il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

                                         Va qui poi fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA (causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13).

                                         Nel caso concreto, il ricorrente, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4'268 (Office fédéral de la statistique, Niveau et structure des salaires 1998, tabella TA 1).

                                         Riportando questo dato su 41.9 ore e adeguato in base all’indice dei salari nominali (cfr. tabella B 9.2 e B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/2002, p. 88 e 89), esso ammonta, nel 1999 – dal 1° maggio 1999 all’assicurato è stato riconosciuto il diritto ad una mezza rendita AI –, a fr. 4'470.75 mensili oppure a fr. 53'736.85 per l'intero anno ([fr. 4'470.75 x 12] x 1835 : 1832, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Tenuto conto di una capacità lavorativa globale del 50% in attività adeguate e di una riduzione del 20% per attività leggere e per un rendimento ridotto (riconosciute dalla perizia del SAM e dal consulente IP; doc. AI 20-10 e 41-2), si giunge ad un reddito di fr. 21'494.75.

                                         Dal raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido – fissato incontestatamente nella decisione su opposizione in fr. 44'294 – risulta un’incapacità al guadagno del 51,47% ([44'294 – 21'494.75] x 100 : 44'294 = 51.47%, arrotondato al 51%, [cfr. DTF 130 V 121 dove è stato precisato che il risultato aritmeticamente esatto va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica]), che giustifica l’erogazione di una mezza rendita AI come stabilito dall’Ufficio AI.

                                         Allo stesso risultato, diritto a una mezza rendita, si giunge anche applicando la deduzione massima del 25% ([44'290 – 20'151.30] x 100 : 44'294 da un’incapacità al guadagno del 54.50% arrotondato al 54%).

                                         Alla medesima valutazione si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) al 2005, ritenuto che anche successivamente al 1999 con ogni verosimiglianza l’assicurato non raggiungerebbe un grado di invalidità del 60%.

                                         Ne consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva-zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.170 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.08.2006 32.2005.170 — Swissrulings