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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.08.2005 32.2005.17

3 août 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,273 mots·~1h 6min·4

Résumé

Valutazione della residua capacità lavorativa di un'assicurata, al 50% salariata e al 50% casalinga. Ripartizione errata:assicurata lavorava al 25%, dunque ripartizione corretta avrebbe dovuto essere 25% salariata e 75% casalinga. UAI ha inoltre omesso di compiere accertamenti psichiatrici.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.17   cr/sc

Lugano 3 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 27 dicembre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, di professione impiegata di commercio e casalinga, dal 1999 è affetta da artropatia psoriatica e da fibromialgia (come risulta dal rapporto medico del 23 luglio 2003 del Dr. Med. __________, cfr. doc. AI 6).

                                         Nel mese di luglio 2003 ella ha presentato una domanda tendente all'ottenimento di prestazioni assicurative AI per adulti (cfr. doc. AI 1).

                               1.2.   Con decisione 30 dicembre 2003 l'UAI ha deliberato che:

"  (...)

L'invalidità è l'incapacità al guadagno permanente o di lunga durata - di regola un anno causata da un danno alla salute. L'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete (p. es. nell'ambito della propria economia domestica) è parificata all'incapacità di guadagno (art. 8 della Legge federale sulla parte generale delle diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA)).

Le persone invalide o gli assicurati minacciati in modo imminente da un'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e adeguati a migliorare, ripristinare o a conservare la capacità di guadagno (art. 8 LAI).

L'assicurata presenta una situazione mista secondo gli art. 4 e 5 LAI poiché svolge l'attività di __________ per il 25% mentre svolge le mansioni consuete di casalinga per il restante 75%.

L'impiego quale salariata __________ termina il 31.8.2003.

Da un punto di vista medico il Dr. __________ esprime l'assenza di incapacità lavorativa quale salariata mentre l'impedimento quale casalinga è valutato in misura del 30-40%. La valutazione medica viene avvallata dal servizio medico regionale.

Ponderando il tempo dedicato alle due mansioni con gli impedimenti presenti nello svolgimento delle stesse si ottiene un grado d'invalidità del 30% come espresso nel seguente specchietto:

Attività                                         Impedimento                          Invalidità

Casalinga al 75%                                      40%                                 30%

Salariata al 25%                                            0%                                   0%

Grado invalidante                                                                               30%

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta essendo il grado inferiore al 40%, minimo previsto dalla legge AI.

Provvedimenti professionali non sono indicati in presenza di abilità totale in attività abituale di salariata." (Doc. AI 15)

                               1.3.   Avverso la decisione amministrativa RI 1, personalmente, ha presentato tempestiva opposizione, rilevando:

"  (...)

1)    Nella vostra decisione viene unicamente citata la valutazione del dr. __________ di __________ e totalmente omessa quella inerente al certificato della dott.ssa __________ di __________ (certificato inviatovi lo scorso 16 dicembre 2003 - vedi pure punto 2*).

                                                                                                 Sottolineo che oltre all'artrite della quale sono affetta da ormai quattro anni non è da sottovalutare l'altra malattia, la FIBROMIALGIA, la quale mi fa trascorrere notti insonni.

                                                                                                 È risaputo che questa malattia causa, oltre alla stanchezza, pure spossatezza. Quando si riesce a rimanere un po' coricati, il mattino si fa fatica ad alzarsi, poiché già con i primi movimenti le membra dolgono.

                                                                                                 I dolori si scatenano da una parte all'altra del corpo procurando fitte, bruciori e gonfiori alle mani e ai piedi.

2)    Oltre alla fibromialgia non si è pure tenuto conto di quanto scompenso causi la psoriasi, per la quale sono in cura dalla dott.ssa __________ (vedi punto 1*).

                                                                                                 Prima dell'invio del certificato della dermatologa, l'8.12.2003 vi inviai pure uno scritto inerente al mio stato di salute. Temo che il contenuto globale della lettera e dei suoi allegati NON SIA STATO DA VOI VAGLIATO, dato che nella vostra decisione non vi è alcun riferimento in merito.

                                                                                                 Faccio notare che la terapia PUVA per apportare un po' di sollievo a questa fastidiosa malattia prosegue regolarmente, dato che il prurito al cuoio capelluto è sempre molto presente, come pure assai estesi sono gli arrossamenti e gli strati squamosi alla testa e in diverse parti del corpo.

                                                                                                 Da quanto già emerso con i miei precedenti scritti e dal contenuto di queste righe penso che riusciate a comprendere che l'abbandono della mia attività professionale MI È STATO IMPOSTO DALL'INSOPPORTABILE STATO DI SALUTE VENUTOSI A CREARE.

                                                                                                 Quando di notte non si ha praticamente dormito, il dover in seguito sostenere dei colloqui assai impegnativi fungendo da mediatrice tra __________ ed __________ con il costante accompagnamento di dolori e bruciori nelle diverse parti del corpo, gonfiori alle mani e ai piedi con difficoltà motorie ed articolari, prurito al cuoio capelluto che ti costringe incessantemente, talvolta, a "grattarti come una scimmia" penso che capiate anche voi che tutto ciò non sia proprio il migliore "biglietto da visita" per una rappresentante del __________.

                                                                         Il mio generale precario stato di salute mi costrinse pure, più d'una volta, a dover posticipare degli appuntamenti (situazioni fastidiose, per me, poiché in tutte le mie attività esercitate a partire dai 15 anni, ho sempre cercato di dare il massimo di me stessa).

                                                                                                 Come vedete - e ribadisco - ho smesso la mia attività poiché "PROPRIO NON CE LA FACEVO PIÙ E LA SITUAZIONE ERA DIVENUTA INSOSTENIBILE ANCHE DAL PROFILO PSICOLOGICO".

                                                                                                 Mi sembra che vi sia un errore nel grado d'invalidità da voi calcolato come "salariata" (o meglio, stipendiata),

                                                                                                 Reputo che il mio impedimento debba essere valutato al 100%: prova ne è il fatto che, al riguardo, le mie dimissioni per il mio totale impedimento per motivi di salute furono accettate dal __________ e la relativa decisione emanata in data 19 agosto 2003 - vedi __________ __________ già in vostro possesso.

                                                                                                 Infatti, NON MI SEMBRAVA PURE ONESTO, da parte mia (come del resto mi era stato proposto dai miei superiori, poiché il mandato quadriennale d'__________ sarebbe scaduto il 31 agosto 2004), rimanere ancora alle dipendenze dello __________ per un ulteriore anno, MA IN MALATTIA al 100%, OVVIAMENTE SENZA PIÙ ESERCITARE LA PROFESSIONE D'__________ E RICEVERE MENSILMENTE, PER DODICI MESI, LO STIPENDIO DI FR. 1'567.10.

        Lo specchietto inerente al mio grado d'invalidità dovrebbe risultare come segue:

        ATTIVITÀ                                     IMPEDIMENTO                        INVALIDITÀ

        Casalinga                                                      al 75%                               40%             30%

        Salariata   al 25%                                      100%                                    25%

                                                                                 Totale                                 55%

                                                                                                                             ====

        Per ciò che concerne la vostra richiesta "                                           ESPOSTO SUCCINTO DEI FATTI", oltre a quanto già descritto qui sopra vi rimando pure alla mia precedente corrispondenza a partire dall'8 luglio 2003 e segg., che dovrebbe trovarsi nel vostro incarto.

Nel caso in cui vi occorresse qualche ulteriore documentazione rimango volentieri a vostra disposizione." (Doc. AI 20)

                               1.4.   Esperiti nuovi accertamenti, in particolare un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica (cfr. doc. AI 27), con decisione su opposizione 27 dicembre 2004 l'UAI ha confermato la precedente decisione, osservando:

"  (...)

5.     Secondo prassi, per determinare il grado d'invalidità nell'attività di casalinga l'amministrazione, tramite inchiesta a domicilio effettuata nel presente caso in sede d'opposizione da un'assistente sociale, determina in quale misura l'assicurata non riesce più a svolgere le normali mansioni quotidiane.

Le percentuali di ripartizione delle singole mansioni di casalinga, dopo un lungo lavoro di condivisione e confronto, sono state riassunte in tabelle di riparto (approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di Berna nel 1997) in base al nucleo familiare, all'età dei figli, alle attività svolte dalla persona in esame al di fuori dell'economia domestica (diversi).

Le stesse permettono un'equità di trattamento di situazioni a loro simili per composizione familiare, abitativa e per impegni extra-domestici.

In tal contesto il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto i medesimi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste (RCC 1984, p. 143).

Nella fattispecie l'UAI ha disposto un'inchiesta a domicilio per l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle attività domestiche. L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in considerazione sia il danno alla salute patito dall'assicurata, sia le dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili al danno alla salute ed in conclusione l'assistente sociale ha stabilito che l'assicurata, nelle abituali mansioni di casalinga, presenta un'incapacità di lavoro del 39%.

6.     In concreto occorre inoltre stabilire la corretta ripartizione fra l'attività di casalinga e l'attività lucrativa svolta dall'assicurata se non avesse interrotto l'attività lucrativa per il danno alla salute e quindi valutare i relativi impedimenti. Pertanto ritenute le ore svolte pari a 12 ore settimanali, in relazione a una settimana a tempo pieno di 24 ore risulta una percentuale del 50%. Il calcolo è quindi il seguente. Per attività di salariata in ragione del 50% con una capacità di lavoro totale, essa non presenta alcuna invalidità, mentre per l'attività di casalinga in ragione del rimanente 50%, con una limitazione del 39% essa conosce un'invalidità parziale del 19.5%.

L'assicurata non presenta quindi il grado minimo del 40% richiesto dalla legge per una rendita d'invalidità.

Il certificato medico presentato d'altro lato non oggettiva alcun nuovo elemento che non sia già stato preso in considerazione per la valutazione del caso.

Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma." (Doc. AI 32)

                               1.5.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dall’Avv. RA 1, ha chiesto che le venga versata una rendita intera, motivando:

"  (...)

7.     L'accertamento dei fatti e il conseguente loro esame non è stato sufficientemente approfondito sia per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle patologie riscontrate nella Signora RI 1, sia per quanto attiene alla determinazione della ripartizione tra attività lucrativa e attività non lucrativa.

Infatti è manifesta l'incongruenza tra la decisione 30 dicembre 2003, nella quale veniva accertata un'attività lucrativa nella misura del 25% e un'attività di casalinga del 75%, e la decisione su opposizione del 27 dicembre 2004, dove la proporzione tra le attività è stata ripartita paritariamente.

La Signora RI 1 era occupata nella misura del 25% nell'attività lucrativa e del 75% in quella di casalinga. Infatti, come emerge dalla lettera 17 dicembre 2004 della Sezione delle risorse umane (cfr. Incarto AI, Lettera 17.12.2004, __________ /__________), l'onere docente corrisponde a 6 ore settimanali, da raffrontare alle 24 ore settimanali del lavoro a tempo pieno. La decisione impugnata raffronta le 12 ore di lavoro effettivamente esplicate (onere amministrativo) alle 24 ore dell'onere docente a tempo pieno.

In sostanza per determinare il grado d'occupazione della ricorrente, è stata effettuata un'operazione aritmetica tra unità di misura differenti.

La realtà è che la Signora RI 1 era occupata nella misura del 25% nell'attività lucrativa e nel restante 75% nelle abituali mansioni di casalinga.

L'accertamento di questo elemento di fatto, corretto nella decisione 30 dicembre 2003, è errato nella decisione impugnata che deve quindi essere annullata.

8.     La valutazione del grado di invalidità della Signora RI 1 deve tenere conto della concreta sua situazione, caratterizzata in estrema sintesi dagli elementi qui esposti:

        a)   il dr. med. __________, ha constatato un'inabilità professionale del 100% dovuta alla contemporanea presenza di poliartrite, fibromialgia, ernia iatale con turbe digestive e psoriasi generalizzata (Incarto AI, dr. __________, Certificato 02.12.2004);

        b)   il dr. med. __________, senza avere a disposizione esami paraclinici recenti e senza giudicare la ricorrente sotto il profilo dell'inabilità lavorativa, ha nondimeno attestato un'inabilità del 20% nelle mansioni di casalinga e nell'attività professionale (Incarto AI, dr. __________, Certificato 10.12.2004);

  c)   la dr.ssa __________, sebbene non si sia espressa sulla capacità lavorativa della Signora RI 1, ha comunque posto l'accento nel suo rapporto sulle ripercussioni che le patologie di cui soffre l'assicurata e in particolare la psoriasis vulgaris hanno sullo stato psichico (Incarto AI, dr.ssa __________, certificati 12.12.2003 e 27.10.2004);

        d)   Il rapporto dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, allestito dalla Signora __________, a più riprese suggerisce la necessità di ulteriori accertamenti medici per una precisa determinazione dell'inabilità in mansioni abituali e in attività lavorative (cfr. Incarto AI, Rapporto d'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, punti 5.2, 5.4);

        e)   La Signora RI 1 (__________) ha __________.

Paradossalmente alla signora RI 1 è stato riconosciuto un grado d'invalidità del 40% nelle mansioni abituali e una completa abilità professionale nell'attività lavorativa da lei svolta: anche da qui la necessità di una approfondita perizia medico-specialistica che possa portare all'accertamento dell'effettivo grado d'invalidità della ricorrente, che a mente sua non è comunque inferiore al 60%.

L'Ufficio dell'assicurazione invalidità non ha del resto mai provveduto ad ordinare un completo esame medico della ricorrente, cosa che avrebbe potuto essere facilmente attuata dal servizio medico interno.

La valutazione economico-giuridica del grado di invalidità della ricorrente deve risultare dall'esame combinato di tutti gli elementi appena descritti: la Signora RI 1 ritiene pertanto in concreto che vi sono le condizioni oggettive per riconoscerle il diritto ad una rendita ordinaria d'invalidità intera, ritenuta una sua inabilità professionale di certo non inferiore al 60%.

In ogni caso l'esame eclettico delle risultanze mediche deve condurre forzatamente all'allestimento di una perizia medico-specialistica e pluridisciplinare che possa determinare l'esatto grado d'invalidità della ricorrente e il conseguente suo diritto alle prestazioni LAI.

9.     La contestata decisione non tocca minimamente il problema delle ripercussioni psichiche provocate dalle patologie riscontrate nell'assicurata, in particolare l'artrite psoriatica, e della loro influenza negativa sul grado d'abilità.

Nemmeno la grave fibromialgia che affligge l'assicurata è stata presa in considerazione dall'Autorità contestualmente alla procedura d'esame della sua domanda, non solo nella decisione impugnata, ma anche solo per scorgere la necessità di un approfondimento istruttorio.

L'Ufficio AI si è limitato ad analizzare singolarmente le patologie, senza determinare il grado d'invalidità che è determinato dai loro simultanei effetti sullo stato di salute della Signora RI 1 e sulla sua capacità di guadagno e di svolgere le abituali mansioni." (Doc. I)

                               1.6.   Con risposta 11 febbraio 2005 l'UAI ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato quanto segue:

"  Preso atto dell'allegato ricorsuale, e rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma.

Si rileva inoltre come l'amministrazione abbia stabilito a giusta ragione la ripartizione fra l'attività di salariata e l'attività di casalinga nella misura percentuale del 50% ciascuna.

Infatti, l'assicurata effettuava concretamente in qualità di __________ 12 ore settimanali in relazione ad una settimana a tempo pieno per la professione testè citata di complessive 24 ore settimanali, ciò che comporta inevitabilmente un'attività di salariata corrispondente al 50% (cfr. in tal senso i doc. 9, doc. 27 pag. 2 e doc. 31 incarto AI).

Anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse considerare la Signora RI 1 quale casalinga nella misura del 75%, quest'ultima non raggiungerebbe comunque il grado minimo del 40% ex art. 28 LAI per aver diritto ad una rendita d'invalidità; in effetti, un impedimento totale del 39% secondo quanto valutato dall'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica di data 1° dicembre 2004 (cfr. doc. 27 incarto AI), comporterebbe ad ogni modo un grado d'invalidità massimo corrispondente al 29% (39 x 75 : 100 = 29).

Si sottolinea altresì come l'assicurata chiede di essere sottoposta ad ulteriori accertamenti peritali, senza tuttavia portare in sede di ricorso alcun elemento medico concreto che comprovi un peggioramento del proprio stato di salute.

In considerazione degli atti dell'incarto, segnatamente la valutazione dello stato di salute dell'opponente da parte del Servizio medico regionale (SMR), risulta in maniera inequivocabile come il danno alla salute sia stato adeguatamente valutato; ne discende pertanto che, nella fattispecie che ci occupa, non vi sono elementi che giustificano un diverso apprezzamento dell'invalidità della ricorrente rispetto a quanto già ritenuto con la decisione su opposizione qui impugnata, la quale si rivela pienamente corretta." (Doc. III)

                               1.7.   Con scritto del 24 febbraio 2005 il rappresentante dell’assicurata ha rilevato:

"  Riferendomi alla procedura indicata a margine e dando seguito alla sua ordinanza 14 febbraio 2005, unitamente alla presente le trasmetto i seguenti certificati medici che attestano lo stato inabilitante della Signora RI 1 e la necessità di ordinare una perizia medica:

              -     Certificato 23.02.2005, dr. __________;

              -     Certificato 22.02.2005, dr.ssa __________;

              -     Certificato 18.02.2005, Sig.ra __________;

              -     Certificato 21.02.2005, Signor __________." (Doc. V)

                               1.8.   In data 10 marzo 2005 l’amministrazione ha osservato:

"  (...)

Per quanto concerne l'aspetto medico, la qui ricorrente ha prodotto il certificato medico 23.2.2005 del Dr. __________ (doc. C1), il certificato medico 22.2.2005 della Dr.ssa __________ (doc. C2), il certificato 18.2.2005 della signora __________ (infermiera diplomata, cfr. doc. C3) ed il certificato 21.2.2005 del fisioterapista __________ (doc. C4).

I certificati medici di cui sopra sono stati sottoposti come di consueto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale ha stabilito con annotazioni 3 marzo 2005 qui allegateVi che non vi sono nel caso in esame elementi atti a modificare la valutazione clinica-lavorativa dell'assicurata in questione.

Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. VII)

                               1.9.   Con scritto 25 marzo 2005 il rappresentante dell’assicurata ha formulato le seguenti osservazioni:

"  (...)

-       contrariamente a quanto ritenuto del dr. med. __________, la Signora RI 1 non era una docente, bensì un'__________ e perito aziendale. Di conseguenza ella non era stabile nella sede di lavoro, ma doveva anzi spostarsi frequentemente;

-       Il rapporto medico del dr. __________ è stato da questi allestito senza avere a disposizione le lastre che attestano l'artrite dell'assicurata. Dal 3 gennaio 2005 la Signora RI 1 si trova in cura presso il medesimo medico per tale affezione;

-       il dr. med. __________ non contesta l'attestazione della dr. med. __________ sul peggioramento della sindrome depressiva. Ne deriva l'evidenza della necessità della perizia medica che possa attestare le conseguenze sull'abilità lavorativa della Signora RI 1;

-       contrariamente a quanto sostenuto dal dr. med. __________, i dati dei curanti specialisti non sono nè coerenti nè concordanti.

La signora RI 1 chiede che il suo ricorso venga accolto, subordinatamente che venga ordinata una perizia medico-specialistica e pluridisciplinare atta ad accertare l'inabilità della ricorrente nelle mansioni abituali e nell'attività lavorativa." (Doc. IX)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita intera d’invalidità, così come chiesto con il ricorso.

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                               2.7.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.8.   Nella presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.6).

                                         Appurato che la ricorrente prima del danno alla salute lavorava quale docente incaricata quale __________ fino al 31 agosto 2003, con un orario di lavoro di 6 ore alla settimana (cfr. doc. AI 9) l’amministrazione ha effettuato i seguenti accertamenti.

                                         Per quel che concerne la capacità lavorativa, l’UAI ha interpellato il medico curante dell’assicurata, Dr. __________, specialista FMH in medicina interna / malattie reumatiche, il quale con rapporto 23 luglio 2003 ha attestato quanto segue:

"  Rapporto medico per valutare il diritto alle prestazioni per adulti:

RENDITA

A.    Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

1.     Artropatia psoriatica

-       Dal febbraio 2002 sotto terapia di base con Arava.

-       Stato dopo terapia di base con Methotrexate e con Salazopirina.

-       Recente riacutizzazione dell'artropatia infiammatoria con conseguente introduzione di una terapia con corticosteroidi.

        Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

1.     Psoriasi volgare

2.     Sindrome fibromialgica, verosimilmente secondaria alla diagnosi 1.

3.     Obesità (BMI 37,5).

4.     Ernia iatale con gastralgie croniche.

-       Stato dopo eradicazione di Helicobacter pylori nel mese di ottobre 2001.

B.    Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno, per l'ultima attività esercitata quale ispettrice aziendale:

Da parte mia non è mai stata attestata alcuna incapacità lavorativa. L'assicurata lavora quale __________ con un pensum di solo il 25% (12 ore settimanali). Ha già deciso per conto proprio d'interrompere l'attività lavorativa a partire dal prossimo mese di settembre.

C.    Domande generali per il medico

1.     Lo stato di salute dell'assicurata è stazionario.

2.     La capacità lavorativa può essere migliorata con provvedimenti sanitari? Solo parzialmente.

3.     Ritiene che provvedimenti professionali siano indicati? No.

4.     L'assicurata ha bisogno di mezzi ausiliari? No.

5.     L'assicurata deve ricorrere all'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della Vita? Non mi risulta.

6.     Ritiene che un accertamento medico supplementare sia indicato? No.

D.    Dati medici

1.     Trattamento dall'agosto 2000 al 23.07.2003.

2.     Ultima consultazione del 23.07.2003.

3.     e seguenti:

Si tratta di un'assicurata che ho in cura da ormai tre anni a causa di un'artropatia psoriatica. A causa del peggioramento dei dolori articolari nel mese di febbraio 2001 aveva iniziato una terapia di base con Methotrexate, accompagnata da corticosteroidi basso-dosati. Nel mese di maggio 2001 avevo poi interrotto la somministrazione di Prednisone, combinando però della Salazopirina al Methotrexate. Questa terapia è stata mal tollerata a causa di cronici problemi gastrici. La Salazopirina è stata interrotta nell'ottobre 2001. Pure il Methotrexate è stato poi interrotto nel febbraio 2002 quando è stata introdotta una terapia con Leflunomide (Arava). Con questa terapia si è potuto osservare un andamento altalenante. Nel corso delle ultime settimane vi è stato un nuovo peggioramento della patologia infiammatoria, riscontrabile sia allo stato clinico con sinoviti alle mani ed ai piedi, sia con un aumento dei parametri infiammatori (il 24.06.2003 VES 54mm/h, PCR 21mg/I). Per questo motivo ho dovuto reintrodurre una terapia con corticosteroidi, inizialmente 20mg, dose poi rapidamente ridotta agli attuali 5mg. Così facendo è stato possibile rapidamente controllare i dolori articolari. L'assicurata necessita comunque giornalmente, oltre che dell'Arava e del Prednisone, di 200mg di Celebrex.

La mia intenzione sarebbe di reintrodurre il Methotrexate, con il quale si era potuto meglio controllare la patologia infiammatoria. L'assicurata è però un po' restia a causa degli effetti collaterali che questa terapia le aveva procurato. Rivaluterò in un prossimo futuro tale necessità." (Doc. AI 6)

Allegato al rapporto medico citato il Dr. __________ ha trasmesso all’UAI il seguente scritto, sempre datato 23 luglio 2003:

"  (...)

1.        Domande sull'attività attuale

1.1.     Che conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività?

Sotto l'aspetto puramente reumatologico ritengo che la patologia presentata dall'assicurata non debba influenzare in modo significativo il lavoro quale __________, soprattutto pensando al fatto che la signora RI 1 lavora solo al 25%. L'assicurata però non se la sente più di continuare a lavorare, motivo per il quale ha già inoltrato le dimissioni (interromperà il lavoro alla fine di agosto). Per questo motivo la valutazione della sua capacità lavorativa non deve tenere conto della sua attuale attività, bensì di quella di casalinga.

Quale casalinga vi è evidentemente una limitazione della sua capacità lavorativa valutabile attorno al 30-40% a causa della descritta artropatia psoriatica, che le impedisce di svolgere attività particolarmente pesanti, per le quali necessita di aiuto. Sottolineo come il suo stato di salute attuale potrebbe migliorare con una più potente terapia di base.

2.        Domande su possibili provvedimenti d'integrazione

2.1.     Si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale?

L'assicurata non ha nessuna intenzione di iniziare una nuova attività lucrativa, motivo per il quale provvedimenti di riqualifica o di reintegrazione professionale non vengono in considerazione.

3.        Proposte, altre domande

Nessuna" (Doc. 7a)

Con “Proposta per il medico” 28 novembre 2003 il funzionario incaricato esprimeva le seguenti considerazioni:

"  Note riassuntive

●   Domanda del 11.07.2003             per artrite psoriatica e fibromialgia si dichiara

                                                                   inabile dal ?

●   Diagnosi:                                          Dr. __________: artrite psoriatica

●   Professione/attività appresa:        impiegata di commercio e docente di stenografia

●   Attività svolte / datori di lavoro:      __________

●   Disoccupazione                               ¨ SI                    x NO                 ¨ PARZIALE

                                                                 dal (ev. al)                                      dal (ev. al)

●   Incapacità lavorativa:                      il Dr. __________ ritiene che l'attività svolta è ancora

                                                                 esigibile, impedimenti attorno al 30-40% vi sono

                                                                 quale casalinga.

                                                                 Senza assenze di rilievo dal lavoro.

Se medicalmente oggettivate le inabilità descritte si avrebbe la seguente situazione:

Casalinga al 75%                inabile al 30-40%                   22.5-30%

Salariata al 25%                   totalmente abile                          0%

TOTALE                                                                                     22.5.-30%

Si rifiuta pertanto il riconoscimento di una rendita d'invalidità." (Doc. AI 13)

In data 9 dicembre 2003 il Dr. __________ ha stilato la seguente “Proposta medico”:

"  Diagnosi:         Artropatia psoriatica (peggioramento dal 24.6.2003)

                           Psoriasi volgare

                           Sindrome fibromialgica

                           Obesità BMI 37,5

Richiesta AI del 11.7.2003

Professione:    __________ al 25%, casalinga al 75%

IL: nessuna, termina impiego per il 31.8.2003

Valutazione Dr. __________: impedimento quale casalinga 30-40%, nessun impedimento quale __________, prognosi relativamente favorevole.

Procedere: valutazione Dr. __________ al momento sufficiente, assenza di IL quale salariata (al momento della richiesta ancora salariata), al momento invalidità massima del 30% tenendo conto di un probabile impedimento del 40% quale casalinga, quindi rifiuto per rendita, provvedimenti professionali non indicati non essendo toccata la parte salariata." (Doc. AI 14)

Con lettera datata 8 dicembre 2003 l’assicurata ha comunicato all’amministrazione:

"  Quale complemento al punto 7.5 del formulario "RICHIESTA DI PRESTAZIONI AI PER ADULTI" faccio notare che già nel mese di maggio dell'anno scorso ed in maniera ancor più cospicua dal 23 maggio 2003 sono in cura dalla dott.ssa __________, dermatologa, __________, __________, per curare una psoriasi che ha colpito il mio cuoio capelluto, la fronte, gli arti superiori ed inferiori, la schiena e le pieghe del corpo. Tutto ciò è da accomunare all'artrite ed alla fibromialgia descritte al punto 7.2 del sopraccitato formulario.

Alla fine di codesto mese oltrepasserò le 40 sedute di terapia PUVA, terapia che nel caso specifico effettuavo/effettuo da tre a due volte per settimana per apportare un po' di beneficio a questa fastidiosa malattia.

Come potrà costatare dalla lettera 7 maggio 2003 indirizzata al __________ __________, (lettera che allego in copia) la cessazione della mia attività è stata causata dal fatto che i continui dolori quotidiani alle braccia, alle mani e agli arti inferiori m'impedivano (ed ora pure come casalinga al 100% m'impediscono), di svolgere la mia funzione come avrei desiderato.

La redazione di rapporti dattiloscritti o a mano era divenuta praticamente impossibile, tanto era manifesto il dolore alle dita e ai polsi, nonché alla parte superiore delle mani.

Tali dolori sussistono attualmente, ragione per cui per determinati lavori casalinghi mi occorre il costante aiuto di mio marito e settimanalmente di mia sorella.

I problemi personali degli __________ che visitavo __________ talvolta divenivano "miei". Ho sempre cercato d'investire il massimo di me stessa per aiutare questi __________ (incontrandoli talvolta anche al di fuori degli orari d'ufficio) e, di conseguenza, l'aiuto che davo loro si ripercuoteva negativamente sulla mia psiche e sul mio fisico, causandomi, talvolta, pure delle contrazioni muscolari.

Già nel 2002 (dal 15 gennaio al 19 giugno), intrapresi pure una serie di cure di fisioterapia presso lo studio __________ di __________ e dal 6 al 30 dicembre 2002 presso il fisioterapista __________ di __________. Si tratta di terapie che alleviano (almeno nel mio caso) parzialmente i dolori, ma, se s'interrompono (anche perché la Cassa malati non permette di effettuarne più di quel tanto), dopo un po' il male riemerge.

Purtroppo, l'acutizzarsi di questi dolori causati dalla mia precedente attività professionale (dolori artritici, acidità e male allo stomaco, fibromialgia) sono ancora vigenti (per non parlare poi della psoriasi che "FIORISCE" in maniera predominante sul cuoio capelluto arrecandomi un notevole prurito e nelle pieghe del corpo) e, malgrado l'uso supplementare di medicamenti pure a base di cortisone non si riesce a migliorare come si vorrebbe il mio stato di salute.

Pensare di essersi prodigati coscienziosamente e con responsabilità a svolgere un'attività a favore del nostro futuro (dei nostri giovani), aver sempre contribuito puntualmente a versare al Cantone quanto si doveva per il pagamento delle imposte e per l'assicurazione disoccupazione (20 anni d'attività per lo __________ e parecchi anni ancora, dall'età di 15 anni per aziende private ticinesi) e trovarsi ora, a poco più di __________, con tutti questi dolori addosso e non intravedere una guarigione si rimane depressi e sconfortati.

Per suo orientamento allego una fotocopia di un certificato di inattività lavorativa risalente al 6 agosto 2002 della dott.ssa __________ (data in cui la psoriasi si era già manifestata) copia della lettera 7 maggio 2003 al prof. __________ ed un'ulteriore fotocopia della __________, il quale accettava le mie dimissioni a partire dal 31 agosto 2003 per motivi di salute: il tutto per i suoi atti.

Le sarei grata se potesse comunicarmi, appena possibile, a che punto si trova la consultazione della mia pratica." (Doc. AI 16)

L’assicurata ha trasmesso all’UAI la seguente attestazione 12 dicembre 2003 della Dr.ssa Med. __________, specialista FMH in dermatologia e venereologia:

"  Su richiesta della paziente summenzionata certifico che si trova in mia cura.

Attualmente è in terapia per curare una psoriasis vulgaris manifesta al cuoio capelluto, alla fronte, agli arti superiori e inferiori, alla schiena e alle pieghe del corpo.

La dermatosi presentata, contrariamente alle forme classiche, causa un prurito che crea molto disagio alla paziente, ripercuotendosi sullo stato psichico della Signora RI 1." (Doc. AI 18a)

Con “Proposta medico” 23 dicembre 2003 il Dr. __________ ha rilevato:

"  La lettera dell'assicurata dell’8.12.2003 non aggiunge informazioni finora non note, quindi si conferma la valutazione del 9.12.2003.

Faccio notare che da parte nostra non viene negata la presenza di danni alla salute con influsso sulla capacità di lavoro. Queste limitazioni però finora non raggiungono un grado con diritto a rendita, cosa confermata dal fatto che l'assicurata ha svolto la sua attività di salariata fino al 31.8.2003.

Si conferma quindi

IL massima del 40% quale casalinga.

IL 0% quale salariata." (Doc. AI 19)

                                         Sulla base della documentazione citata, l’amministrazione, con decisione 30 dicembre 2003, ha concluso che l’assicurata non presenta nessuna incapacità lavorativa nella sua professione di __________ a tempo parziale (al 25%), mentre è da ritenere inabile al 30-40% nella sua attività di casalinga (al 75%), (cfr. doc. AI 15).

                                         Tenuto conto della succitata ripartizione tra attività salariale e casalinga, l’invalidità globale riconosciuta all’insorgente è stata fissata con grado del 30%, percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. decisione formale 30 dicembre 2003, doc. AI 15).

                               2.9.   Nell’opposizione l’assicurata ha sostanzialmente contestato la percentuale di impedimento relativa all’attività di __________ ritenuta dall’amministrazione, pari allo 0%, ritenendo che la stessa debba ammontare al 100% (cfr. doc. AI 20). Ella ha infatti osservato che a causa delle patologie che la affliggono, ha dovuto porre fine al suo rapporto di lavoro (che prevedeva l’attribuzione dell’incarico di __________ durante il quadriennio 2000/2001 – 2003/2004, cfr. doc. AI 9) con effetto a partire dal 31 agosto 2003, inoltrando in data 7 maggio 2003 le sue dimissioni, del seguente tenore:

"  per motivi di salute (da quattro anni sono affetta da fibromialgia e da poliartrite psoriatica), mi vedo costretta ad inoltrare le mie dimissioni dall’incarico di __________.

Ho meditato parecchio prima di confermarle la mia decisione, ma alla fine ho dovuto arrendermi alla realtà dato che da parecchi mesi i dolori sono quotidiani e mi impediscono di svolgere la mia funzione a mia totale soddisfazione.

Terminerò pertanto la mia attività il

                                                  31 agosto 2003

(...).” (Doc. AI 2a)

Con __________ ha accettato le dimissioni, per motivi di salute, dell’assicurata dalla funzione di __________ a partire dal 31 agosto 2003 (cfr. doc. AI 2).

Nella sua opposizione l’assicurata ha inoltre rimproverato all’amministrazione da una parte di aver tenuto conto, in sede di decisione, unicamente delle attestazioni mediche del Dr. __________, ignorando completamente quanto certificato dalla Dr.ssa __________ in merito ai notevoli problemi causati dalla psoriasi di cui è affetta e, d’altra parte, di aver omesso di considerare l’altra malattia che la affligge, vale a dire la fibromialgia (cfr. doc. AI 20).

Visti gli argomenti addotti con l’opposizione, l’amministrazione ha effettuato un riesame del caso, come comunicato all’assicurata con scritto 2 febbraio 2004 (cfr. doc. AI 21).

L’UAI ha interpellato la curante dell’assicurata, Dr.ssa __________, specialista in dermatologia e venereologia, la quale con scritto del 27 ottobre 2004 ha osservato:

"  Riguardo alla paziente summenzionata non penso di potere esprimere un giudizio sulla sua capacità lavorativa. In effetti ho avuto in cura la Signora RI 1 nel 2002, 2003 e fino a giugno 2004.

Ho seguito la paziente per una psoriasi del cuoio capelluto e del tronco, abbastanza estesa e fastidiosa, per la quale è stata eseguita una terapia locale e una fototerapia di tipo UVB TL01.

All'ultimo controllo del 16.06.2004, lo stato clinico era abbastanza soddisfacente, salvo per il cuoio capelluto.

La psoriasi essendo una malattia dermatologica cronico-recidivante, una recidiva è possibile.

Ciò nonostante la paziente ha chiesto un'indennità per la sua capacità lavorativa ridotta in quanto soffre di dolori diffusi, per i quali non mi posso pronunciare.

La paziente è in cura per questo dal Dr. __________, reumatologo, a __________." (Doc. AI 22)

L’assicurata ha inoltre trasmesso all’amministrazione in data 2 dicembre 2004 il seguente certificato medico, datato 2 dicembre 2004, redatto dal Dr. Med. __________, specialista FMH in medicina generale:

"  Certifico di avere in cura dal 4 agosto 2004, la signora RI 1, __________, per poliartrite, fibriomialgia, ernia iatale con turbe digestive, per psoriasi generalizzata, con incapacità lavorativa del 100% per un periodo indeterminato.

Per l'incapacità dal 1 settembre 2003 vedi il certificato già in vs. possesso."

(Doc. AI 26a)

L’UAI ha inoltre interpellato il Dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale con rapporto medico 10 dicembre 2004 ha osservato:

"  (...)

La paziente mi ha consultato una volta sola l'08.01.2004 per un secondo parere in merito alle sue cure che segue dal Dr. __________, __________.

Mi ha riferito di dolori articolari presenti da 4 anni circa che coinvolgono in particolare gli MCF, le spalle e le ginocchia ed il tallone sinistro. In presenza di una psoriasis vulgaris è stata posta la diagnosi di un'artropatia psoriatica, curata dapprima con Methotrexat (sospeso dopo un anno per effetti collaterali) poi con Salazopyrin ed al momento del mio controllo con Arava 20 mg al giorno (oltre a FANS e ad intervalli corticosteroidi). Ha inoltre riferito di dolori lombari, noti da tempo (e per i quali l'avevo vista negli anni '90).

Clinicamente ho riscontrato una paziente __________ in condizioni generali buone, senza limita­zioni funzionali di rilievo né al rachide né alle articolazioni periferiche. Non ho riscontrato delle sinoviti. Era invece presente una dolorabilità diffusa delle parti molli nell'ambito di una tendenza fibromialgica.

Ho posto la diagnosi seguente: -                                             artropatia psoriatica sotto trattamento senza attività

                                                           clinica rilevante

                                                       fibromialgia generalizzata

Nell'insieme della presentazione clinica mi sembrava decisamente dominante la fibromialgia. In questo contesto ritenni poco opportuno potenziare la cura di fondo dell'artropatia psoriatica con un inibitore del TNF-alfa. Suggerii invece il proseguimento della terapia con FANS in aggiunta a misure fisioterapiche (ginnastica in piscina, ecc.), invitando la paziente a proseguire le cure con il suo reumatologo.

Non ho giudicato la paziente sotto il profilo dell'inabilità lavorativa. Non credo comunque che vi sia una riduzione significativa (maggiore del 20% circa) in qualità di casalinga e per l'attività lucrativa svolta di __________ con un impegno lavorativo di 6 ore settimanali.

Non dispongo di esami paraclinici recenti (radiografie, esami di laboratorio)."

(Doc. AI 29)

L’amministrazione ha inoltre chiesto al __________, datore di lavoro dell’assicurata fino al 31 agosto 2003, di precisare quale fosse l’esatto orario lavorativo settimanale della signora RI 1, visto che agli atti risultano talvolta 12 ore settimanali e talaltra 6 ore settimanali (cfr. doc. AI 30).

La __________ in data 17 dicembre 2004 ha precisato quanto segue:

"  Ti devo confermare che l'onere effettivo di lavoro dell'__________ corrisponde alle ore-lezione settimanali attribuite, moltiplicate per il coefficiente 2 e per 40,5 settimane all'anno. In pratica le ore-lezione settimanali con diritto allo stipendio sono trasformate in ore di tipo amministrativo.

La prestazione lavorativa della signora RI 1 per il periodo dal 01.09.2000 al 31.08.2003 (data delle dimissioni) è pertanto da intendere come segue:

onere lavorativo retribuito             6 settimanali                   onere docente

onere lavorativo esplicato          12 settimanali                  onere amministrativo." (Doc. AI 31)

L’amministrazione ha poi incaricato l'assistente sociale di allestire una inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, esperita il 19 novembre 2004. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, con rapporto 1° dicembre 2004 l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 39%, così motivata:

"  (...)

5.     ATTIVITÀ descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizza-zione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

  5

percentuale degli impedimenti

  0

percentuale di invalidità

  0

Lamenta difficoltà di concentrazione e un affaticamento generale; il non poter portare a termine le attività programmate, infine, è fonte di frustrazione. In questo senso si sente più disorganizzata.

L'assicurata è tuttora in grado di organizzare e gestire la propria economia domestica; le difficoltà lamentate coinvolgono maggiormente le relazioni con l'esterno e le competenze lavorative più che quelle domestiche, dove la signora ha mantenuto piena capacità nel farsi carico del proprio ruolo.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

 40

percentuale degli impedimenti

 30

percentuale di invalidità

 12

Fatica a sbucciare patate, alzare la pentola della pasta piena d'acqua, estrarre placche, rigovernare padelle, nel complesso eseguire attività che richiedono una certa forza (con mani e braccia) e l'uso della motricità fine (soprattutto quando le mani sono gonfie). È il marito poi che la aiuta a rigovernare la cucina e a pulire a fondo le padelle; allo stesso modo apre bottiglie e scatole di metallo.

La signora lamenta nondimeno una persistente stanchezza che incide, complessivamente, su tutto quello che fa. "Deve avere il proprio ritmo" ed alternare al lavoro momenti di riposo. Lamenta un generale minor rendimento e la necessità di ricorrere in misura sempre più importante alla collaborazione del coniuge, soprattutto nelle pulizie a fondo della cucina. Evita infatti di salire sulla scaletta ed eseguire operazioni di pulizia che non richiedono movimenti ripetitivi con le braccia.

Talvolta anche il contatto con l'acqua scatena una reazione dolorosa, e "spesso le mani sono così gonfie che i guanti non le entrano". In questi casi ricorre all'aiuto del marito.

Poche le osservazioni mediche a questo riguardo; l'assicurata, per contro, descrive con molti dettagli le proprie difficoltà, che necessitano pertanto di conferma da parte del curante o del medico SMR. In assenza di indicazioni più precise propongo che la valutazione si adegui alla descrizione che ne dà l'assicurata.

Va ricordato che è dovuta, da parte del coniuge, una certa collaborazione "in misura consueta al giorno d'oggi”, come vogliono appunto le direttive.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

 20

percentuale degli impedimenti

 60

percentuale di invalidità

  12

È la sorella che la aiuta, regolarmente, nelle pulizie domestiche, sia in quelle settimanali che nelle attività di pulizia a fondo della casa. Dei compiti meno impegnativi se ne occupa l'assicurata stessa, che attende al riordino, alla pulizia delle vaschette, al rifacimento del letto; nel cambio delle lenzuola una certa collaborazione da parte del marito è necessaria (fatica ad inserire i "fix" e il copripiumone).

Risultano senz'altro giustificati il minor rendimento e la difficoltà, confermata dal curante, nelle attività pesanti. Un'incapacità del 60%, dunque, interpreta le dichiarazioni dell'assicurata e la documentazione medica all'incarto.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

 10

percentuale degli impedimenti

 30

percentuale di invalidità

  3

Prima si recava a fare acquisti da sola, con la propria auto, ma non senza fatica negli ultimi anni, quando trasportava carichi pesanti (la bottiglieria, perlopiù).

Ora ha delegato tutto l'impegno al marito, che accompagnando l'assicurata si fa carico del trasporto delle merci. In questo modo la signora evita di sovraffaticarsi e di fare sforzi. Ammette di limitare il carico, peraltro, a pochi chilogrammi.

Talvolta le cadono gli oggetti di mano, aggiunge, per le difficoltà nella prensione e nella motricità fine.

Di contabilità e pagamenti se ne occupano congiuntamente. La signora descrive la fatica a scrivere con la penna per lungo tempo (può, tuttavia, compilare un bollettino postale) e anche nell'uso della macchina da scrivere (non dispone di un PC): in queste occasioni viene sostituita dal consorte. Se forza eccessivamente, conclude, "si infiamma la parte superiore del polso".

Su alcune limitazioni descritte dall'assicurata, per quanto credibili, non è possibile esprimersi, almeno in questa sede, visto che all'incarto non vi sono conferme di problemi al polso o nella motricità così importanti; si può supporre che sussistano nell'esecuzione di movimenti ripetitivi, ma non è questo il caso.

Per quello che riguarda la delega delle spese e il cambiamento delle abitudini di acquisto, si ­giustifica una parziale collaborazione nel trasporto della bottiglieria ad esempio, ma non il cambiamento delle abitudini: la signora può certamente farsi carico delle spese, alimentari e non, con l'aiuto del marito laddove il carico risulti eccessivo. Di qui la percentuale proposta.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

 20

percentuale degli impedimenti

 40

percentuale di invalidità

  8

Inserisce gli indumenti in lavatrice ma fatica a stendere sullo stenditoio, riferisce la signora RI 1; dispone di due giorni per il bucato e ciò le consente di "avere la tranquillità necessaria" e attendere che il marito "le dia una mano", sia a stendere che nel trasporto della cesta.

È poi la suocera che stira, lo stretto necessario, precisa l'assicurata, perlopiù le camicie del marito (d'inverno la divisa comprende solo dolcevita) e i capi elaborati. Della piegatura se ne occupa lei stessa.

Quello che maggiormente la infastidisce in questa attività è il dolore alle mani unito alla difficoltà nel mantenere a lungo la postura eretta; per questi motivi preferisce che se ne occupi la suocera. Non si è mai dedicata, in passato, a maglia, uncinetto, cucito.

Le difficoltà nello stiro sono comprensibili, visto che si tratta di movimenti ripetitivi. Vi è da sottolineare, per contro, che si tratta di un piccolo nucleo familiare e l'assicurata potrebbe, dato il carico di lavoro, distribuire l'impegno sull'arco della settimana. Per questo non si può ammettere una percentuale maggiore rispetto a quella proposta.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardi-naggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impe-gno a favore di terzi, volontariato

    importanza assegnata

        5

    percentuale degli impedimenti

        80

    percentuale di invalidità

        4

Aveva passione per l'orto dove seminava, raccoglieva e provvedeva alla eliminazione delle erbacce. Un compito che condivideva con il marito, che si faceva altresì carico del taglio dell'erba.

Nell'ultimo anno non ha più potuto offrire alcuna collaborazione in questa attività, che è stata completamente delegata; già negli ultimi anni peraltro, vi era stata una lenta diminuzione dell'impegno.

Il giardinaggio è senza dubbio da ritenersi un'attività pesante, che impegna sia la schiena che le mani e comporta flessioni e movimenti ripetitivi. Di qui la valutazione proposta.

  Valutazione dell'assistente sociale  

  totale delle attività

  100%

   percentuale

 di invalidiità

     39%

■   Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

                                             Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

La sorella, il marito.

6.     GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal settembre 2003." (Doc. AI 27)

                                         Con la decisione su opposizione, l’amministrazione ha osservato che la ripartizione fra l’attività di casalinga e l’attività lucrativa svolta dall’assicurata non è stata effettuata in maniera corretta al momento della decisione: “ritenute le ore svolte pari a 12 ore settimanali, in relazione ad una settimana a tempo pieno di 24 ore, risulta una percentuale del 50%.” (cfr. doc. AI 32). L'amministrazione ha quindi ridefinito la ripartizione delle quote, sostenendo che “il calcolo è quindi il seguente: per l’attività salariata in ragione del 50% con una capacità di lavoro totale essa non presenta nessuna invalidità, mentre per l’attività di casalinga in ragione del rimanente 50% con una limitazione del 39%, essa conosce un’invalidità parziale del 19.5%.” (cfr. doc. AI 32).

                             2.10.   Ora, a mente di questa Corte la ripartizione tra le attività di casalinga (50%) e quella salariata (50%) operata dall’UAI non può essere confermata. Dagli accertamenti effettuati presso il datore di lavoro, infatti, è emerso che l’assicurata ha lavorato quale __________ fino al 31 agosto 2003 durante 6 ore settimanali, mentre l’orario normale di lavoro sarebbe stato pari a 24 ore settimanali (cfr. doc. AI 9). All’ulteriore richiesta di spiegazioni inoltrata dall’amministrazione, ritenuto che l’assicurata ha indicato che lavorava 12 ore alla settimana, contrariamente a quanto esposto sul “Questionario per il datore di lavoro” (dove sono indicate 6 ore settimanali), il datore di lavoro ha precisato che “l’onere effettivo di lavoro dell’__________ corrisponde alle ore lezione settimanali attribuite”, pari nel caso di specie a 6 ore settimanali, “moltiplicate per il coefficiente 2 e per 40.5 settimane all’anno”, di modo che l’onere lavorativo retribuito alla signora RI 1 era di 6 ore settimanali (onere docente), pari a un onere lavorativo esplicato di 12 ore settimanali (onere amministrativo) (cfr. doc. AI 31). L’UAI, sulla base di tali chiarimenti, ha quindi modificato la sua prima decisione, in cui aveva operato una ripartizione tra casalinga al 75% e salariata al 25%, stabilendo una ripartizione del 50% casalinga e 50% salariata, visto che l’assicurata lavorava 12 ore settimanali rispetto ad un’attività a tempo pieno di 24 ore settimanali. Ma questa proporzione non è esatta: se l’assicurata aveva un onere docente “a tempo parziale” di 6 ore settimanali rispetto a un onere docente “a tempo pieno” di 24 ore, tramutando queste ore in ore lavorative retribuite secondo l’onere amministrativo le 12 ore settimanali di onere amministrativo “a tempo parziale” devono corrispondere a 48 ore settimanali di onere amministrativo “a tempo pieno”, con il risultato che l’assicurata svolgeva la propria attività di __________ al 25%. Pertanto, a mente di questo TCA la ripartizione corretta doveva tener conto di un’attività salariata del 25% e un’attività casalinga del 75%. Su questo punto la decisione impugnata va quindi annullata.

                             2.11.  

                          2.11.1.   Per quel che concerne l'attività di casalinga, l’UAI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto datato 1° dicembre 2004, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 39% (cfr. doc. AI 27).

                          2.11.2.   L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente dell'economia domestica), come si é visto (cfr. consid. 2.5.), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana. Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano  essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

            2

            5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

          10

          50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

            5

          20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

            5

          10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

            5

          20

6.     Accudire i figli o altri familiari

            0

          30

7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

            0

          50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

                                         Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

                                         Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G.C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

                          2.11.3.   Come detto, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.

                                         Il relativo rapporto è stato allestito il 1° dicembre 2004 (cfr. doc. AI 27). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 39%.

                                         Alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.

                                         Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Il grado globale d’impedimento del 39% accertato nell’inchiesta domiciliare va pertanto confermato.

                             2.12.  

                          2.12.1.   Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, l’assicurata è affetta da fibromialgia e da artropatia psoriatica, affezioni per le quali è in cura presso il Dr. __________, specialista FMH in malattie reumatiche dall’agosto 2000 e presso la Dr.ssa __________, specialista FMH in dermatologia e venereologia, dal 2002.

                                         In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione oggetto della presente controversia, rimproverando all’amministrazione di avere omesso di compiere un esame medico approfondito delle patologie che la affliggono, in particolare una perizia pluridisciplinare. Ella ha sottolineato come l’UAI abbia completamente ignorato sia la problematica relativa alle ripercussioni psichiche delle patologie di cui è affetta - cui fa accenno in più di un’occasione la Dr.ssa __________ nei suoi certificati medici - e della loro influenza sulla sua eventuale capacità lavorativa, sia quella della fibromialgia, che avrebbe dovuto essere oggetto di ulteriori indagini mediche.

                          2.12.2.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, op. cit., Rechtsprechung, p. 111).

                          2.12.3.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurata non sono state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. In particolare l’UAI non ha approfondito né la tematica relativa alla fibromialgia che affligge l’assicurata e che le fa trascorrere, come rilevato in sede di opposizione, “notti insonni”, con conseguente “stanchezza e spossatezza”, con “fatica ad alzarsi al mattino perché già con i primi movimenti le membra dolgono” (cfr. doc. AI 20), né quella riguardante le ripercussioni psichiche delle patologie di cui è affetta sulla sua eventuale capacità lavorativa, con riferimento soprattutto al problema del prurito causato dalla psoriasi che colpisce il cuoio capelluto e che la costringe, come rilevato in sede di opposizione, a “grattarsi incessantemente come una scimmia” provocandole notevoli disagi (cfr. doc. AI 20).

                                         Il problema della fibromialgia è stato sì segnalato dal curante dell’assicurata e dal medico fiduciario dell’amministrazione, ma non è stato approfondito.

                                         Vero che il Dr. __________, reumatologo, nella sua valutazione del 23 luglio 2003 aveva indicato che la sindrome fibromialgica costituiva una “diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa” (cfr. doc. AI 6).

                                         Tuttavia, in un successivo rapporto medico del 10 dicembre 2004 indirizzato all’UAI, il Dr. __________, anch’egli reumatologo, aveva rilevato che in occasione della visita dell’8 gennaio 2004 “era invece presente una dolorabilità diffusa delle parti molli nell’ambito di una tendenza fibromialgica” e ancora che “nell’insieme della presentazione clinica mi sembrava decisamente dominante la fibromialgia” (cfr. doc. AI 29).

Anche il problema della psoriasi che affligge l’assicurata e che le provoca grande disagio, ripercuotendosi sul suo stato psichico, è stato messo in evidenza dalla curante, ma non ha dato luogo ad ulteriori approfondimenti. La dermatologa Dr.ssa __________, nel certificato medico 12 dicembre 2003, aveva indicato che la “psoriasis vulgaris manifesta al cuio capelluto, alla fronte, agli arti superiori e inferiori, alla schiena e alle pieghe del corpo, contrariamente alle forme classiche di dermatosi, causa un prurito che crea molto disagio alla paziente, ripercuotendosi sullo stato psichico della signora RI 1” (cfr. doc. AI 18a). Nel successivo rapporto 27 ottobre 2004 la specialista ha indicato di avere seguito la paziente per una psoriasi del cuoio capelluto e del tronco abbastanza estesa e fastidiosa, rilevando che all’ultimo controllo del 16 giugno 2004 “lo stato clinico dell’assicurata era abbastanza soddisfacente, salvo per il cuoio capelluto” (cfr. doc. AI 22).

                                         Al riguardo, va fatto presente che nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Il TFA, per quanto riguarda il carattere invalidante dei disturbi di natura somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA inedita del 12 marzo 2004, I 683/03 destinata alla pubblicazione e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                                         Ora, nel caso in esame, vista la situazione descritta dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________, non è da escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica rilevante.

                                         Non essendo tuttavia i suddetti sanitari specialisti della materia che ci interessa, in applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare l’aspetto extra-somatico dell’assicurata, rispettivamente l’eventuale sua abilità lavorativa, con riferimento sia alla sua precedente attività di __________, sia, se del caso, ad altre attività adeguate ritenute esigibili. Ad ulteriore motivazione per l’espletamento di una perizia psichiatrica va poi fatto presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, in presenza di una fibromialgia occorre valutare anche la componente psichica dell’assicurato, ciò che nel caso in esame non è avvenuto.

                                         A tale riguardo, nella sentenza inedita 16 febbraio 2004 nella causa K.L. (inc. 32.2003.66), questo Tribunale ha evidenziato:

"  Infatti, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) - può essere determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si rende quindi  necessario, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti, procedere - ed in tal senso gli atti vanno retrocessi all'autorità amministrativa - ad un'accurata valutazione della componente psichiatrica di cui non risulta esservi traccia alcuna agli atti (cfr. le succitate sentenze STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03, STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01; STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02 [v. anche STFA  2.9.2003 in re D., I 410/03, STFA 21 marzo 2003 in re K., I 343/202, STFA 10 ottobre 2003 in re G., I 533/02], aventi per oggetto fattispecie in cui l'affezione in rassegna è stata fatta oggetto (anche) di un'indagine psichiatrica)."

                                         Di conseguenza, annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per gli accertamenti psichiatrici di cui sopra. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’eventuale invalidità dell’assicurata.

                          2.12.4.   In corso di causa l’assicurata ha trasmesso al TCA un ulteriore certificato medico della Dr.ssa __________, datato 22 febbraio 2005, nel quale la specialista ha osservato:

"  La paziente mi ha consultata il 21 febbraio c.m. per una valutazione del suo stato dermatologico e su sua richiesta redigo questo certificato.

La Signora RI 1 soffre da anni di una psoriasis volgare presente al cuoio capelluto, alla fronte, alle pieghe sottomammarie inguinali e sacrali, e con placche sparse al tronco e agli arti.

La psoriasis è una malattia dermatologica cronico-recidivante.

Le terapie possono migliorarla e contenerla ma difficilmente portano ad una remissione.

Le placche psoriasiche sono piuttosto essudative e poco ipercheratosiche, ciò che può spiegare la presenza di prurito, generalmente assente in questa dermatosi.

Questo disagio e la cronicità della malattia possono certamente avere una ripercussione sullo stato psicologico della paziente." (Doc. C2)

Ella ha inoltre trasmesso al TCA un certificato medico 23 febbraio 2005 del suo medico curante, Dr. Med. __________, FMH in medicina generale, il quale ha attestato un’incapacità lavorativa totale dell’assicurata, osservando:

"  Certifico di avere in cura la Signora RI 1, __________. di __________, per una poliartrite delle articolazioni,per la fibromialgia diffusa,e per una psoriasi diffusa con riacutizzazione in diverse localizzazioni del tronco e delle estremità alterne.

Accusa inoltre somatizzazioni della zona gastro-enteriche con turbe dell'ernia iatale,ed accentuazione della sindrome an­siosa depressiva.

La paziente é completamente inabile al lavoro rimunerativo per un periodo indeterminato. (vedi il precedente mio rapporto del 2.12.04.)" (Doc. C1)

Queste attestazioni mediche sono state sottoposte dall’amministrazione al vaglio del SMR. Il Dr. __________, al riguardo, in data 3 marzo 2005 ha osservato:

"  La documentazione agli atti riguardanti la signora RI 1 sono:

1. 23.06.03 Conferma del medico cantonale di assenza di documenti medici.

2. 25.06.03 rapporto del reumatologo curante Dr. __________, che descrive la situazione clinica e l'iter terapeutico ed esprime la valutazione di CL. Si astiene dal valutare la CL professionale poiché la paziente ha già deciso di abbandonare l'attività. Per la parte d'attività quale casalinga, oltre alla valutazione percentuale, attesta la difficoltà per lo svolgimento delle funzioni particolarmente pesanti.

Per quanto riguarda ev. provvedimenti per migliorare la CL dichiara di non considerarli perché il soggetto è comunque deciso di non riprendere attività professionale.

3.  09.12.03 considerazioni del medico SMR, che ammette l'assenza di disfunzioni a giustificazione di attività professionale e di un'IL del 30% per la quota casalinga.

4.  17.12.03 certificato della Dr.ssa __________, specialista malattie della pelle, che attesta la presenza di malattia cutanea e afferma che questa influisce sullo stato psichico del soggetto.

5.  23.12.03 conferma, da parte del med. SMR che le patologie sono note e che le disfunzioni non provocano IL superiore a quanto già valutato.

6. 28.10.04 rapporto della Dr.ssa __________ che ripete, in modo più dettagliato, la situazione clinica, attesta un miglioramento dello stato con terapie adeguate e non esprime valutazione di IL, malgrado la richiesta della paziente.

7.  01.12.04 rapporto d'inchiesta a domicilio da parte dell'assistente sociale.

8.  03.12.04 Certificato del Dr. __________, che citando le diagnosi riferite al soggetto, attesta un'IL del 100 dal 01.09.03.

9.  14.12.04 rapporto del Dr. __________ per l'AI. Si tratta del riassunto della valutazione (secondo parere). Valuta la situazione clinica in parallelo al Dr. __________ e, in base ai suoi atti, rispettivamente al miglioramento dello stato di salute con le terapie, descrive un'IL minore rispetto a quella proposta dal Dr. __________.

In sede di ricorso vengono prodotti nuovi elementi medico-sanitari:

a.  Certificato del Dr. __________ (doc. C1) che non si differenzia dal precedente, se non per l'immissione di una nota sul peggioramento della sindrome depressiva.

b.  Certificato della Dr.ssa __________ (C2) conferma lo stato della pelle e del possibile influsso sullo stato psicologico della paziente.

c.  "certificato" della Signora __________ (C3) che dichiara delle cure prestate per le diagnosi note.

d.  "certificato" del fisioterapista Signor __________ per le terapie applicate.

Osservazioni.

La psoriasi, come spiegato della Dr.ssa __________, è una patologia della pelle di tipo cronico/recidivante. Gli effetti sono riassunti nei sintomi descritti che reagiscono abbastanza bene alle terapie messe in atto. Oltre all'irradiazione con raggi ultravioletti eseguita dallo/a specialista anche il sole ha un effetto benefico. Tra le complicanze, vissute dalla paziente, si trova anche l'artropatia psoriatica che provoca dolori alle articolazioni. Queste vengono trattate non dal dermatologo, ma dal reumatologo (vedi valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________). Si costata pure che le terapie specifiche hanno migliorato la situazione a livello delle articolazioni.

II danno alla salute, non quindi la patologia, influisce in modo diverso a seconda del tipo di attività che la persona svolge. Nel caso della paziente una doppia attività, quella professionale come docente __________ e quella di casalinga.

L'attività professionale è una di quelle leggere, dove il corpo non è particolarmente sollecitato (sia pelle che apparato locomotore) e dove esiste la possibilità di variare le posizioni del corpo. E pure un'attività a basso impegno energetico (espresso in watt). L'attività della casalinga, come riassunta nei formulari appositi, comprende mansioni dal leggero a quelle più pesanti. Ne consegue che l'attività, quale casalinga, nel caso specifico, è più gravosa di quella professionale.

Ben

32.2005.17 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.08.2005 32.2005.17 — Swissrulings