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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.07.2006 32.2005.167

26 juillet 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,227 mots·~21 min·1

Résumé

Assicurato titolare insieme al padre ed al fratello di un'azienda; per la determinazione del reddito da invalido fa stato la notifica di tassazione; nessuna invalidità in quanto nell'attività attualmente svolta l'assicurato percepisce più di quanto percepiva da sano.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.167   BS/td

Lugano 26 luglio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 19 agosto 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, titolare insieme al padre ed al fratello di un’azienda ortofrutticola, dal 1° maggio 1991 è stato posto al beneficio di un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 40% (cfr. decisione 11 dicembre 1992 dell’Ufficio AI, doc. AI 30). Il quarto di rendita è stato confermato in via di revisione il 30 giugno 1997 (doc. AI 6) ed il 29 novembre 2000 (doc. AI 12).

                                         Avviata d’ufficio nel novembre 2004 un’ulteriore revisione (doc. AI 15) e dopo aver raccolto la pertinente documentazione, con decisione 27 dicembre 2004 l'amministrazione ha soppresso il quarto di rendita e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, poiché:

"  Dalla documentazione medica acquisita agli atti in fase di revisione non risulta che il suo stato di salute abbia subito delle modifiche. Ciò nonostante se confrontiamo il guadagno che lei avrebbe potuto percepire oggigiorno senza il danno alla salute (attualizzando quello del 1988 che era pari a Fr. 70'247 annui) con quello che attualmente raggiunge da invalido, non si ottiene un grado AI sufficientemente elevato al punto da giustificare ancora prestazioni da parte del nostro ufficio.

Non raggiungendo, il suddetto grado AI, la percentuale minima pensionistica, il diritto a prestazioni si estingue.

Decidiamo pertanto:

1. La soppressione della rendita è effettiva dalla fine del mese che segue l'intimazione della decisione.

2. Un'opposizione contro la presente decisione non ha effetto sospensivo (art. 66 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e art. 97 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS))." (Doc. AI 23)

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato, con decisione su opposizione 19 agosto 2005 l’amministrazione ha confermato la soppressione della rendita.

                                         Facendo innanzitutto presente che l’istruttoria relativa alla domanda di prestazioni 8 luglio 1991 sfociata con il riconoscimento di un’invalidità del 40% è stata caratterizzata da un accertamento dei fatti palesemente incompleto, non avendo infatti proceduto alla trasposizione dei dati medici a livello economico, l’Ufficio AI ha evidenziato che, sulla base dei redditi fiscalmente tassati e conteggiati ai fini dei contributi AVS personali presi in considerazione, nonostante il danno alla salute non risulta essere data una perdita di guadagno rilevante.

                                         In particolare l’amministrazione ha evidenziato quanto segue:

"  Anche la valutazione di questi importi, con tendenza al rialzo, non permette di accertare una perdita economica susseguente all'infortunio del maggio 1990. Dal lato economico non è pertanto possibile confermare in alcuno modo l'affermazione dell'opponente, secondo la quale il reddito del suo lavoro corrisponderebbe al 60% del reddito annunciato in sede di dichiarazione d'imposta. Non v'è nemmeno motivo di credere che la percentuale di reddito (40%) versata in più al signor RI 1 sia da considerare quale salario sociale.

Giova inoltre osservare che in linea generale all'assicurato incombe il dovere di intraprendere il possibile per diminuire il discapito economico cagionato dal danno alla salute, e ciò cercando di sfruttare al meglio le residue energie lavorative, cambiando se del caso anche lavoro o domicilio (DTF 113 V 128), o passando da un'attività indipendente ad una di dipendente (Valterio, Droit et pratique de l'AI, p. 202). In tale ottica è quindi possibile imporre ad un assicurato di ridimensionare la propria attività, rinunciando ad effettuare quelle professioni difficilmente compatibili con il danno alla salute, ed incrementando al contrario il tempo consacrato a quelle che può svolgere senza difficoltà: "il convient d'établir quelles sont les activités que la personne assurée pourrait exercer avec et sans atteinte à la santé, et dans quel laps de temps elle pourrait les accomplir. Il y a également toujours lieu d'examiner dans quelle mesure il lui serait possible de réduire sa perte de gain, en substituant à certaines des tâches qu'elle accomplissait auparavant d'autres tâches, mieux adaptées au handicap dont elle souffre" (Direttiva concernente l'invalidità e la grande invalidità nell'AI, marg. 3113).

Tale compito risulta tanto più agevole se l'assicurato svolge un'attività indipendente che può gestire autonomamente.

In concreto l'assicurato, come visto, è da molti anni titolare, in collaborazione con il padre __________ ed il fratello __________, della ditta in cui lavora. Si può quindi ammettere che attualmente può fruire di quella indipendenza che gli consente di organizzare a piacimento la propria attività. Considerato che l'azienda è di una certa dimensione appare del tutto giustificabile che il signor RI 1 possa sfruttare la residua capacità di guadagno eseguendo attività di tipo amministrativo o altre attività manuali che non sollecitano eccessivamente il braccio e la spalla destra." (Doc. AI 29 pag. 4)

                                         In merito all’aspetto medico, l’Ufficio AI ha rilevato:

"  Per quanto attiene al menzionato peggioramento dello stato di salute giova ricordare che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la decisione che si è imposta al termine di una procedura istruttoria ritenuta completa. Per principio in fase di opposizione spetta all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

Nel caso specifico non è stato prodotto alcun nuovo elemento di natura medica a sostegno delle argomentazioni portate in fase di opposizione.

Va comunque rilevato che il Dr. __________ di __________, in un rapporto stilato il 21 dicembre 2004 su richiesta dell'Ufficio Al, non ha indicato un peggioramento dello stato di salute ed ha attestato un grado di incapacità lavorativa invariato.

Si ricorda inoltre che il compito del medico consiste nel valutare lo stato di salute della persona assicurata, nonché in quale misura e in quali attività è incapace di lavorare. Per valutare il grado d'invalidità non bisogna però attenersi unicamente all'incapacità di lavoro medico-teorica. Determinante è piuttosto la ripercussione economica del danno alla salute (art. 16 LPGA).

Un'eventuale diminuzione del reddito futuro verrà tenuta in considerazione unicamente in caso di peggioramento sostanziale dello stato di salute." (Doc. AI 29 pag. 5)

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite della RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il ripristino del quarto di rendita. Egli contesta che i redditi esposti corrispondono alla reale capacità lavorativa, precisando quanto segue:

"  II Signor RI 1 gestisce, unitamente al padre Signor __________ ed al fratello __________, un'azienda orticola in proprietà ubicata nel comune di __________.

Il reddito agricolo ottenuto dall'attività orticola è stato da sempre stato ripartito, nella dichiarazione fiscale, in ugual misura tra i tre gestori.

Nel maggio 1990 il Signor RI 1 ha subito un infortunio al braccio ed alla spalla destra.

La richiesta per il versamento di una prestazione Al fu inoltrata l'8 luglio 1991, sfociata poi con il riconoscimento di un grado d'invalidità del 40%.

L'UAI, ammette che dal rapporto medico del 21 dicembre 2004 richiesto al Dr. __________ di __________ si evince che lo stato di salute del Signor RI 1 non è peggiorato ma nemmeno migliorato, attestando un grado d'incapacità lavorativa invariato, ossia del 40%.

Tuttavia, l'UAI motiva la propria decisione di azzerare il grado d'invalidità unicamente perché non è più stata riscontrata una perdita economica.

È chiaro che dall'esame delle notifiche di tassazione il reddito da attività indipendente del Signor RI 1 per gli anni 1987 al 2002, non ha subito flessioni e questo dato di fatto potrebbe far credere, erroneamente, che le conseguenze dell'infortunio del maggio 1990 non hanno influito sulle capacità di reddito.

A tal proposito va tenuto in considerazione che la dichiarazione del reddito aziendale, come detto in precedenza, è da ritenere puramente un fatto teorico, adottato dai tre gestori unicamente per praticità ai fini fiscali.

In realtà, le capacità lavorative dei Signor RI 1 sono di molto inferiori a quelle degli altri due gestori, padre e figlio.

In pratica, con un accordo interno, i prelevamenti in contanti del flusso finanziario proveniente dall'attività orticola sono regolati dalla reale partecipazione lavorativa d'ogni singolo cogestore.

In realtà, lo stipendio prelevato da RI 1, è proporzionato al grado della sua capacità lavorativa la quale, come recentemente confermata dal Dr. __________ nel rapporto richiesta dall'UAI, corrisponde al 40%.

I redditi da attività indipendente citati dall'UAI nella decisione qui impugnata non devono trarre in inganno chi è chiamato a giudicare la legalità o meno della soppressione della rendita AI a favore del Signor RI 1. Affermare che il reddito da attività indipendente notificato al nostro rappresentato non è peggiorato rispetto al periodo antecedente l'infortunio è un dato di fatto e nessuno lo mette in dubbio.

Affermare però che per il solo fatto che in fase di revisione Al non è più stata riscontrata una perdita economica, le capacità lavorative del Signor RI 1

sono passate dal 60% al 100%, e questo nonostante il rapporto del Dr. __________ il quale conferma un'incapacità lavorativa del 40%, appare molto temerario e penalizzante per chi realmente porta ancora le conseguenze dell'infortunio del 1990." (Doc. I)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.

                               1.5.   Con scritto 3 novembre 2005 il rappresentante del ricorrente ha sostanzialmente ribadito quanto esposto in sede di ricorso.

                                         in diritto

                                         In ordine

2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1  LPTCA.

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione il quarto di rendita.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                               2.5.   Nel caso in esame, durante la prima procedura sfociata con l'assegnazione di un quarto di rendita dal 1° maggio 1991, l’Ufficio AI ha disposto l'esecuzione di una perizia ortopedica a cura del dr. __________.

                                         Con rapporto 25 agosto 1992 lo specialista in chirurgia ortopedica, esposta una dettagliata anamnesi, visitato il paziente aveva posto le diagnosi di stato dopo frattura esposta di terzo grado omero destro causata da un infortunio del lavoro (maggio 1990) e stato dopo ernia discale  L4- 5 sinistra. Egli aveva valutato una capacità lavorativa nell’azienda di orticoltura ridotta del 40%. In lavori che non richiedono sforzi all’arto superiore destro la capacità lavorativa è stata ritenuta totale (doc. AI 1-34).

                                         Nei successivi anni lo stato valetudinario dell’assicurato è rimasto sostanzialmente stabile (cfr. rapporti 18 giugno 1997, 19 luglio 2000, 8 dicembre e 21 dicembre 2004 del medico curante dr. __________, doc. AI 4, 8, 18 e 22).  Tale circostanza è stata del resto confermata dallo scritto 28 ottobre 2005 in cui il medico curante, dopo aver consultato gli atti depositati al TCA, ha rilevato che dal punto di vista medico il grado d’invalidità (recte: incapacità lavorativa) del 40% non è stato messo dubbio e che quindi si tratta di un problema puramente amministrativo (doc. D).

                                         Sotto l’aspetto medico-teorico non vi è alcun peggioramento della capacità lavorativa.

                               2.6.   Diversa è invece la situazione economica.

Va innanzitutto ricordato che con invalidità s’intende l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA) e che a sua volta l’incapacità al guadagno è data dalla perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibilili (art. 7 cpv. 1 LPGA).

                                         L’invalidità è quindi un concetto economico e non medico. Certo  che al fine di poter graduare l’invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. ll compito del medico consiste quindi nel porre un giudizio sullo stato di salute e indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

                                         Tuttavia, come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'inva­lidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

                                         Detto diversamente, il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).                  Visto quanto sopra, nella decisione contestata l’amministrazione ha giustamente rilevato di aver omesso la valutazione economica e questo sin dalla domanda di prestazioni del 1991.

                                         Per quel che concerne la presente procedura, visto l’andamento degli ultimi redditi aziendali tassati (1997/98: fr. 104'000; 1999/2000: fr. 113'500; 2001/2002: fr. 110'000; cfr. doc. AI 19 e 20), tenuto conto che per gli anni 2001, 2002 e 2003 l’assicurato ha dichiarato un reddito di fr. 100'000 annui, l’Ufficio AI a ragione sostiene che molto verosimilmente l’autorità fiscale notificherà una tassazione con indicato un reddito simile agli anni precedenti e che tali redditi sono nettamente superiori a quanto l’assicurato, senza il danno alla salute, aveva percepito prima del danno alla salute, vale a dire fr. 107'000 nel 1990 (cfr. doc. AI 15).

                                         Il ricorrente sostiene invece che i citati redditi non corrispondono all’effettivo rendimento lavorativo, ma sono solamente frutto di una chiave di riparto adottata per scopi fiscali dai tre gestori dell’azienda agricola familiare, essendo tutti comproprietari nella misura di un terzo. Egli sostiene inoltre che, a seguito di un accordo interno, il salario prelevato corrisponde alla reale partecipazione lavorativa.

                               2.7.   Riguardo al reddito da invalido, va ricordato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti)

                                         Pertanto ai fini del raffronto tra reddito ipotetico e reddito conseguito si presuppone che il salario sia equivalente alla prestazione effettuata (P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 213; STFA del 15 febbraio 1996 in re A. D.). Ciò non è tuttavia il caso nell’ipotesi in cui viene erogato un salario sociale. In tal evenienza l’interessato non può infatti fornire la contropartita equivalente al reddito (DTF 110 V 277; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, p. 203): la sua invalidità gli permette di fornire unicamente una prestazione ridotta da un punto di vista qualitativo e quantitativo (Valterio, op. cit. p. 203).

                                         Di regola si deve presumere che il salario corrisponde alla prestazione effettuata: il salario sociale va pertanto riconosciuto solo con riserva (DTF 117 V 18; RCC 1980 p. 321; P. Omlin, op. cit., p. 213; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invaliden- versicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 201). La prova deve basarsi su dati precisi, in quanto il datore di lavoro potrebbe avere interesse a dichiarare l’esistenza di un salario sociale: nel caso di erogazione della rendita egli potrebbe infatti ridurre lo stipendio (Valterio, op. cit. p. 204). In simili condizioni non ci si può pertanto fondare unicamente sulla dichiarazione del datore di lavoro. Indizi a favore del versamento di un salario sociale sono in particolare il rapporto di parentela, di amicizia o commerciale tra il datori di lavoro e l’assicurato rispettivamente la sua famiglia, così come la lunga durata del rapporto di lavoro e una collocazione in classi di salario fisse (Omlin, op. cit. p. 213, cfr. anche marginale 3067 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI).

Nel caso in esame, come detto, l’assicurato lavora insieme con suo padre e suo fratello in un’azienda ortofrutticola, motivo per cui potrebbe sussistere un indizio di salario sociale. Non si deve però dimenticare che se da un lato egli presenta una riduzione della capacità lavorativa del 40% quale ortofrutticoltore - in particolare a seguito dei disturbi della flessione al gomito destro ed all’elevazione della spalla destra (cfr. rapporto 21 dicembre 2004 del medico curante, doc. AI 22)-, dall’altro egli presenta una piena abilità lavorativa nella misura in cui non mette sotto sforzo l’arto destro (cfr. perizia del 1992), circostanza non smentita dai successivi succitati rapporti del medico curante.

                                         Non va altresì dimenticato che, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).  Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                         Tenuto conto della succitata giurisprudenza, questo TCA concorda con la valutazione dell’amministrazione nell’ammettere che nel caso concreto l’assicurato, considerata la sua posizione d’indipendenza e vista la pluriennale esperienza lavorativa in seno all’azienda di famiglia, possa sfruttare al meglio la sua residua capacità lavorativa in mansioni amministrative e/o in attività manuali che non sollecitano eccessivamente il braccio e la spalla destra. In tal senso si può ammettere che quanto percepito sia la contropartita della prestazione lavorativa effettuata. Del resto il ricorrente non ha fornito alcun valido elemento a favore dell’esistenza di un salario sociale. Lo stesso dicasi circa l’asserito accordo di prelievo salariale secondo la reale partecipazione lavorativa che, se ben compreso, non corrisponderebbe ai redditi tassati.

Non risultando dunque alcuna incapacità al guadagno, essendo il reddito da invalido superiore a quello da valido, l’Ufficio AI ha rettamente soppresso la rendita.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.167 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.07.2006 32.2005.167 — Swissrulings