Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2006 32.2005.122

22 mars 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,340 mots·~7 min·2

Résumé

revisione della rendita negata ad assiocurato con problemi cardiologici e reumatologici; valutazione medica dell'Ufficio Ai confermata dal TCA

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.122   rg

Lugano 22 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 21 luglio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 giugno 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   RI 1, classe 1953, dal 1. marzo 1995 beneficia di un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 40% (cfr. decisione AI 14 agosto 1997, doc. AI 31). Nell’ambito delle successive procedure di revisione, nel febbraio 2000 rispettivamente nell’aprile 2003 l’amministrazione ha confermato il diritto ad un quarto di rendita con grado d’invalidità del 40% (doc. AI 42, 60);

                                     -   in esito alla procedura di revisione avviata su domanda dell’assicurato nell’aprile 2004, per decisione 15 novembre 2004, confermata con decisione su opposizione 21 giugno 2005, l’Ufficio AI - non riscontrando, sulla base della valutazione SMR, una modifica della situazione invalidante - ha negato un aumento della rendita in corso;

                                     con il ricorso in oggetto, l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, si aggrava davanti al TCA postulando il rinvio della causa all’Ufficio AI perché abbia ad esaminare nuovamente la fattispecie. L’insorgente, richiamando in particolare la refertazione medica rilasciata dalla Clinica __________ dal reumatologo dr. __________ e dal cardiologo dr. __________, ritiene segnatamente che rispetto alla situazione accertata tramite perizia SAM dell’aprile 1996 il suo stato di salute, contrariamente a quanto ritenuto dal SMR, abbia subito un peggioramento - dal punto di vista reumatologico, cardiologico e per quanto riguarda la presenza di una sindrome ansioso depressiva - suscettibile di essere ulteriormente indagato;

                                     con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento;

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   se il grado d'invalidità - intesa, giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI (sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA) come incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio del beneficiario di una rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 41 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2002; art. 17 cpv. 1 LPGA). Se viene inoltrata una domanda di revisione, nella stessa si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). L’art. 87 cpv. 4 OAI prescrive inoltre che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel cpv. 3. In caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. Non basta che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38; STFA  29 aprile 1991 nella causa G.C.);

                                     -   in concreto l’insorgente sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato in occasione della/e precedente/i procedura/e, abbia subito un peggioramento che necessita di essere ulteriormente indagato;

                                     orbene, per quanto riguarda l’aspetto cardiologico - ricordato che, come accennato, ai fini di una revisione non basta che una situazione rimasta sostanzialmente invaria­ta sia giudicata in modo diverso - non può non essere rilevato come la valutazione 8 gennaio 2003 del cardiologo dr. __________ (doc. AI 56), richiamata dall’insorgente a sostegno della propria tesi ricorsale, era già stata considerata nell’ambito della precedente procedura di revisione in esito alla quale per decisione 1. aprile 2003 (rimasta incontestata) era stato confermato il diritto ad un quarto di rendita, ritenuto per il resto che nessun nuovo elemento di valutazione risulta nel frattempo essere emerso. Lo stesso dicasi per l’asserita presenza di una sindrome ansioso-depressiva (all’epoca ipotizzata dal cardiologo), la quale è rimasta, anche successivamente a suddetta valutazione cardiologica, non documentata dal profilo diagnostico specialistico e non risulta per altro essere stata fatta oggetto di terapia specifica;

                                     -   per quanto riguarda l’aspetto reumatologico, pur considerando che la sintomatologia algica interessa ora, a detta del medico curante dr. __________ (doc. AI 67) anche le piccole articolazioni delle mani e dei piedi (e non solo la colonna lombare) - ciò di cui non è tuttavia data conferma nei successivi referti della Clinica __________ e del dr. __________ - le attestazioni di quest’ultimo specialista rese nell’aprile 2004 (sub doc. AI 66) e a cui rimanda la valutazione 1. maggio 2004 della Clinica __________ (sub doc. AI 66) si limitano invero a fornire alcune indicazioni circa l’evoluzione e il decorso a seguito dell’intervento di ernia discale subito nel 1994, senza addurre il benché minimo elemento che consenta di ritenere verosimile che dal punto di vista funzionale l’assicurato presenti attualmente maggiori limitazioni nell’esercizio di attività (leggere) ritenute siccome esigibili nell’ambito delle precedenti valutazioni (cfr. in particolare perizia SAM 5 aprile 1996, doc. AI 19 e rapporto dr. __________ 8 gennaio 2003, doc. AI 56; per il resto, le ulteriori considerazioni espresse dal reumatologo nel rapporto 24 aprile 2004 concernono l’eventualità di ulteriori misure diagnostiche e terapeutiche: radiografie della colonna lombare AP laterale ed eventualmente RM della colonna lombare o radiografie funzionali per eventuale evidenziazione di instabilità lombare nonché elettroterapia, fanghi massaggi e ginnastica);

                                     -   è pertanto da ritenere siccome provato con il grado di verosimiglianza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360), che allo stadio attuale lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili, non sono tali da giustificare né una modifica del diritto alla rendita ai sensi della legge e della giurisprudenza in precedenza ricordata né l’esperimento di ulteriori indagini mediche;

                                     di conseguenza la decisione con cui l’Ufficio AI ha ritenuto, sulla base della refertazione medica agli atti, non essere in concreto integrati gli estremi per procedere ad una revisione della rendita merita di essere tutelata, mentre il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

32.2005.122 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2006 32.2005.122 — Swissrulings