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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.05.2006 32.2005.119

2 mai 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,284 mots·~16 min·3

Résumé

Rinvio degli atti affinché l'amministrazione proceda ad accertare se l'assicurato ha diritto ad un orientamente professionale o a un aiuto al collocamento

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.119   BS/td

Lugano 2 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 luglio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 10 giugno 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Con domanda 21 luglio 2003 RI 1 (classe 1964), con alle spalle un’esperienza lavorativa variegata (lavori intrapresi in precedenza: esercente, terapeuta naturale, venditore, operaio non qualificato), ha chiesto di poter beneficiare di provvedimenti integrativi professionali (doc. AI 1).

                               1.2.   Raccolta la documentazione medica ed economica del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM), con decisione 28 luglio 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Avendo accertato un grado d’invalidità del 10%, l’amministrazione ha fatto presente che non sono dati i presupposti né per riconoscere dei provvedimenti integrativi professionali, né per l’erogazione di una rendita (doc. AI 36).

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurato ha presentato tempestiva opposizione, mediante la quale ha contestato la determinazione del reddito da invalido e ribadito la richiesta di provvedimenti professionali reintegrativi (doc. AI 42). Con scritto 22 marzo 2005, allegando due certificati del suo medico curante, egli ha segnalato un peggioramento del suo stato di salute e chiesto una nuova valutazione medica (doc. AI 49).

                               1.4.   Con decisione 10 giugno 2005 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni. Ammettendo un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, tuttavia senza conseguenze sulla capacità lavorativa in attività adeguate, l’amministrazione ha fra l’altro evidenziato quanto segue:

"  In merito alla riformazione professionale, ritenuti l'assenza di una qualifica di base ed il percorso discontinuo professionale dell'assicurato, durante il quale ha esercitato varie attività di tipo non qualificato, si rileva che non sono realizzati i presupposti per l'erogazione di provvedimenti integrativi in quanto l'assicurato risulta essere direttamente inseribile nel mercato libero del lavoro in mansioni leggere adeguate allo stato di salute. Inoltre una riformazione non consentirebbe di incrementare la capacità di guadagno residua.

Si informa inoltre l'assicurato che vige l'obbligo per ogni persona assicurata di ridurre il danno. In virtù di tale obbligo l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, quale ad esempio sottoporsi a trattamento terapeutico esigibile se indicato a migliorare la capacità di guadagno (ad esempio, per eliminare i danni alla salute dovuti ad abuso di alcool e nicotina).

Nella fattispecie, è stato sottolineato a più riprese che l'evoluzione nefasta dello stato di salute dell'assicurato è anche dipendente dall'abuso nicotinico (cfr. nota del Servizio Medico Regionale dell'AI del 02.07.2004, 10.08.2004 e 19.04.2005). Infatti la prognosi della malattia diagnosticata dipende molto dall'esistenza o meno dell'abuso nicotinico (si osserva che nell'anno 2004 il consumo dell'assicurato era stimato a 5-10 sigarette al giorno). Si rammenta all'assicurato che la perizia SAM ha posto quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa l'angeite obliterante (Morbo di Bürger) con claudicatio acrale all'arto inferiore di ds. e persistente abuso nicotinico (cfr. pag. 8 perizia SAM). Inoltre sempre il perito angiologo, __________, ha indicato nella sua valutazione peritale che l'evoluzione della malattia, e quindi della capacità lavorativa, dipende direttamente dal fatto per l'assicurato di riuscire a smettere completamente, in maniera definitiva, di fumare o meno. In questo contesto il perito ricorda che secondo i dati della letteratura medica, il tasso di amputazione nei pazienti affetti da Morbo di Bürger che continuano a fumare è del 43%, mentre nei pazienti che riescono a smettere di fumare è del 6% (cfr. pag. 2 perizia 18.05.2004 Dr. __________).

A titolo cautelare si rende comunque edotto l'assicurato sulle conseguenze di una violazione dell'obbligo di ridurre il danno, ovvero che possibili prestazioni future potranno essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate qualora l'Ufficio AI riesca a constatare che il danno alla salute è relazionato all'abuso di nicotina (cfr. art. 21 cpv. 4 LPGA)." (Doc. AI 52)

                               1.5.   Con il presente ricorso, l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della pronunzia amministrativa e di essere posto al beneficio dell’orientamento e collocamento professionale.

                                         Dei singoli motivi verrà detto, se necessario, nei considerandi di diritto.

                               1.6.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento. L’amministrazione ha prodotto la nota 28 luglio 2005 del medico responsabile del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) sul rapporto di degenza del 30 marzo 2005 dell’Ospedale __________ prodotto dall’assicurato durante la procedura d’opposizione.

                               1.7.   Il 17 agosto 2005 l’assicurato ha preso posizione in merito alla nota del SMR. In particolare riguardo al rimprovero di non aver smesso di fumare egli ha evidenziato:

"  Per quanto riguarda il rimprovero mosso dal Dr. __________ all'assicurato riguardo il fatto che non abbia mai smesso di fumare, occorre sottolineare che l'assicurato da parecchio tempo si sta impegnando in questa direzione. Egli ha seguito infatti nel passato ben 8-9 cure per tentare di smettere di fumare, cosa che è sempre riuscito a fare. È poi però bastato poco per farlo ricadere nel fumo. Da ultimo l'assicurato si è sottoposto ad un ciclo di trattamenti atti alla disintossicazione e disassuefazione dal fumo presso lo __________ e __________ di __________, ciclo che ha svolto con successo. Il fatto che l'assicurato, malgrado i molteplici tentativi e gli importanti problemi di salute che lo affliggono, non sia mai riuscito a restare completamente astinente per lungo tempo lascia sorgere il dubbio che alla base del consumo di sigarette vi sia, più che una semplice mancanza di forza di volontà, un disagio psichico che lo spinge a fumare, così come spesso accade per l'abuso di sostanze psicoattive.

Se codesto Tribunale dovesse giungere alla conclusione che la mancata astinenza dal fumo è determinante per la sua decisione, occorrerebbe chiarire, tramite un complemento di perizia psichiatrica, se ed eventualmente in che misura il consumo di nicotina è una conseguenza di una patologia psichica maggiore." (Doc. V)

                               1.8.   Il 25 agosto 2005 l’Ufficio AI ha replicato come segue:

"  Si rinvia integralmente alla perizia pluridisciplinare del SAM del 28.05.2004 per quanto concerne l'aspetto psichiatrico dell'assicurato. Infatti nella medesima perizia è stata indicata quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa tratti schizotpici di personalità (cfr. pag. 8 p.to 5.2), mentre la discussione seguente l'esame peritale ha permesso di evidenziare la problematica angiologica quale limitante il grado di capacità lavorativa nelle professioni fino ad ora esercitate.

Si conferma, come anche concluso nella perizia pluridisciplinare SAM, che dal lato puramente psichiatrico non vi sono particolari limitazioni, pertanto la capacità lavorativa dell'assicurato è da considerarsi intatta nelle attuali condizioni di equilibrio.

Attenendosi quindi a quanto emerso dalla perizia SAM risulta chiaramente che la limitazione della capacità lavorativa dell'assicurato non è dovuta a danno di natura psichiatrica. Né si può affermare, in queste condizioni, che l'origine del tabagismo risieda in un danno alla salute assimilabile a malattia. È stato evidenziato, nel caso dell'assicurato, che l'astinenza dal fumo è basilare per miglioramento/mantenimento stazionario dello stato di salute. Pertanto è esigibile dall'assicurato che egli si impegni ed attui quanto possibile per smettere di fumare (si rileva che in precedenza l'assicurato si è astenuto dal fumo per più mesi prima di ricominciare)." (Doc. VII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a dei provvedimenti integrativi (orientamento e accompagnamento professionale).

                               2.3.   Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI, indipendentemente dal fatto che esercitassero un’attività lucrativa prima di diventare invalidi, gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. Per stabilire tale diritto, è considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.

                                         Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

                               2.4.   L’art. 15 LAI prevede che gli assicurati, cui l’invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all’orientamento professionale.

                               2.5.   L’art. 18 LAI prima frase (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004) dispone che gli assicurati invalidi, idonei all’integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro conveniente nonché a una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.

                                         Rispetto al vecchio art. 18 LAI prima frase (“Agli assicurati invalidi, idonei all’integrazione, è procurato, per quanto possibile, un lavoro conveniente”), “la nuova disposizione precisa il carattere più obbligatorio della misura e pone un particolare accento anche sull’aspetto di assicurati invalidi “ (Cattaneo, La promozione dell’autonomia del disabile:esempi scelti dalle assicurazioni sociali, pubblicato in RDAT 2003 I pag. 595).

                                         L’applicazione di tale articolo presuppone che l’assicurato sia invalido ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI (sia nella versione in vigore sino al 31 gennaio 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA). Il diritto all’orientamento professionale presuppone dunque che l’assicurato dev’essere intralciato nella ricerca di lavoro a causa del danno alla salute. Ad esempio, una persona che non può affrontare un colloquio di lavoro perché muta o con difficoltà motorie oppure se a causa del danno alla salute necessita di particolari provvedimenti sul posto di lavoro (quale mezzi ausiliari ottici) o di particolari esigenze nei confronti del datore di lavoro (per esempio, tolleranza per le pause rese necessarie dall’invalidità dell’assicurato) (Pratique VSI 2003 pag. 270). Il TFA ha poi precisato che siccome il servizio di collocamento non rappresenta un provvedimento d’integrazione particolarmente costoso, per motivarne il diritto è sufficiente avere, nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, difficoltà relativamente piccole dovute alla salute. Se invece la ricerca del posto di lavoro è resa problematica per altre ragioni non legate all’invalidità, come l’assenza di posti disponibili sul mercato del lavoro, l’età dell’assicurato ecc., l’AI non deve intervenire ma, a dipendenza del caso, l’interessato dev’essere collocato dall’assicurazione contro la disoccupazione (Pratique VSI 2000 pag. 71; in merito alla differenza tra servizio di collocamento dell’AI e dell’assicurazione contro la disoccupazione cfr. DTF 116 V 85).

                                         Infine, secondo l’Alta Corte, l’assicurato con una capacità lavorativa al 100% in attività leggere adeguate non ha diritto all’aiuto al collocamento a meno che sussista una limitazione supplementare nella ricerca del posto di lavoro (Pratique VSI 2003 pag. 270; critico Cattaneo, op.cit., RDAT 2003 I pag. 598).

                               2.6.   Nel caso in esame, dalla perizia multidisciplinare 28 maggio 2004 è risultato come l’assicurato, affetto da angeite obliterante (morbo di Bürger) con claudicatio acrale all’arto inferiore destro e persistente abusto nicotinico, sia in grado di svolgere pienamente attività lucrative a condizione che si tratti di lavori essenzialmente di tipo sedentario, senza prolungati spostamenti a piedi, senza il trasporto o il sollevamento di pesi eccessivi (superiori ai 15 chili), con efficace protezione dei piedi da azioni fisiche (traumi, compressioni, sfregamenti, ecc) e dal freddo (perizia punto 9 pag. 10, doc. AI 27). Dal punto di vista psichiatrico, nel rapporto 15 maggio 2004  il dr. __________ (consulente esterno in psichiatria e psicoterapia del SAM) ha riscontrato nell’assicurato dei tratti schizotipici di personalità senza ripercussioni sulla capacità lavorativa e ritenuto appropriata un’attività da svolgere in modo autonomo (sub. doc. AI 27).

                                         Quindi, nonostante il danno alla salute, il ricorrente è stato valutato pienamente abile in attività leggere e ripetitive. Se da una parte nel ricorso egli ha sostenuto che le sue condizioni di salute non permettono di svolgere le “classiche” attività leggere, quali guardiano __________, magazziniere ecc., perché comportano l’assunzione di una posizione eretta per parecchio tempo e/o il sollevamento di pesi, dall’altra va ricordato che nel settore dell’industria possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P., U329/01), caratteristiche queste compatibili con le limitazioni fisiche esposte nella perizia SAM.

                                         Infine, con nota 19 aprile 2005 il dr. __________ del SMR ha pertinentemente ritenuto il trauma alla caviglia e il peggioramento della circolazione periferica con apparizione di ulcerazione fibrinosa all’alluce del piede destro non influenti sull’esigibilità in attività adeguate e leggere (doc. AI 51). Altrettanto non rilevanti sia ai fini della funzionalità dell’assicurato che della capacità lavorativa è stata considerata l’amputazione dell’alluce destro (marzo 2005) a seguito di una necrosi cutanea (cfr. nota 26 luglio 2005 del dr. __________, medico responsabile del SMR).

                                         Di conseguenza, il grado d’invalidità è risultato essere del 10%, circostanza rimasta incontestata. Nella decisione impugnata l’amministrazione ha infatti correttamente fissato il grado d’incapacità al guadagno, facendo riferimento, sia per il reddito da valido (non è stato possibile fissare l’ammontare del salario che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano) che da invalido, ai rilevamenti salariali editi dall'Ufficio federale di statistica che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 p. 68; DTF 126 V 76; RCC 1991 p. 332). Nella determinazione del reddito da invalido l’amministrazione ha giustamente applicato una riduzione (10%) del rendimento dovuto alle circostanze personali dell’assicurato, la cui riduzione per giurisprudenza federale può arrivare sino ad un massimo del 25% (DTF 126 V 80; Pratique VSI 2002 p. 64).

                                         Altresì incontestato è che l’assicurato non ha diritto ad una riformazione professionale (art. 17 LAI), essendo il grado d’invalidità inferiore al 20% richiesto dalla giurisprudenza (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                               2.7.   Non tutelabile è invece la decisione impugnata per quel che concerne gli altri provvedimenti integrativi previsti dalla legge (cfr. consid. 2.3).

                                         Innanzitutto va ricordato che nell’AI vale il principio secondo cui l'applicazione di provvedimenti integrativi ha la precedenza sull'assegnazione della rendita rispettivamente l’assicurato ha diritto ad una rendita se, dopo il periodo di un anno, non è oppure non è ancora reintegrabile (DTF 121 V 190, 116 V 92). In tale ipotesi secondo l’art. 28 cpv. 1 OAI il diritto alla rendita non sorge finché l’assicurato si sottopone all’esecuzione di provvedimenti di integrazione o deve attendere l’inizio di provvedimenti di integrazione e può esigere perciò un’indennità giornaliera durante il termine d’attesa. L’amministrazione deve, quindi, esaminare d’ufficio, sia in caso di domanda di rendita che di revisione se si giustifica, preliminarmente all’erogazione di una rendita, l’assegnazione di provvedimenti integrativi (DTF 108 V 212, 99 V 48; cfr. Blanc, La procédure administrative en assurence-invalidité, Losanna 1999, pag. 166 s). L’Ufficio AI deve pertanto stilare un rapporto completo riguardante l’eventuale reintegrazione dell’assicurato, comprendente tutti i differenti elementi che permettono di sostenere le scelte operate (Blanc, op. cit., pag. 166; cfr. anche marg. no. 2090ss. della Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità). Esso può rifiutare una prestazione integrativa solo se a seguito di un attento esame giunge ad un risultato negativo (Blanc, op. cit., pag. 167).

                                         Non va del resto dimenticato che, conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61). In tale contesto s’inserisce quindi l’art. 21 cpv. 4 LPGA del seguente tenore:

"  Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute. contenuto nella decisione contestata."

                                         Ritornando al caso concreto, dall’esame degli atti di causa non risulta che l’amministrazione abbia esaminato in modo approfondito l’aspetto integrativo.

                                         Se da un lato con rapporto 27 luglio 2004 la consulente in integrazione professionale ha accertato l’esigibilità delle attività adeguate, fissando di conseguenza sia il reddito da valido che da invalido, dall’altro essa non ha proceduto ad un esame circa l’eventualità di un orientamento professionale, tantomeno di un aiuto al collocamento (doc. AI 35). D’altronde con l’opposizione 9 settembre 2004 l’assicurato aveva nuovamente chiesto di poter beneficiare di provvedimenti professionali reintegrativi (doc. AI 42), richiesta ribadita con il presente ricorso. Né con la decisione contestata, né con la risposta di causa l’Ufficio AI ha affrontato l’oggetto del contendere.

In queste circostanze, dunque, gli atti sono da ritornare all’amministrazione affinché esamini se l’assicurato, conformemente la giurisprudenza federale, ha diritto all’orientamento professionale rispettivamente ad un aiuto al collocamento (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre valutare la questione relativa all’abuso nicotinico oggetto dell’ammonimento ex art. 21 cpv. 4 LPGA contenuto nella decisione contestata (cfr. consid. 1.4), rispettivamente all’esigibilità della completa astinenza dal fumo sollevata dall’assicurato nello scritto 17 agosto 2005 (cfr. consid. 1.7). Va al riguardo rilevato che l’eventualità di una riduzione delle prestazioni (sia prestazioni pecuniarie che prestazioni in natura; cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, § 40 n. 36 pag. 271) sussiste solo dopo la concessione di dette prestazioni (cfr. Locher, op. cit., § 40 n. 30 pag. 270).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                    §   La decisione impugnata è annullata nella misura in cui non concerne il rifiuto di una riformazione professionale (art. 17 LAI) e dell’erogazione di una rendita.                                                  

                                 §§   Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda alle proprie incombenze ai sensi dei considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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