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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.03.2006 32.2005.110

28 mars 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,791 mots·~29 min·2

Résumé

Confermato il diritto a una mezza rendita. Con la nuova domanda l'ass. non ha addotto validi motivi di natura medica atti a mettere in dubbio la perizia del SAM frutto di un'attenta valutazione che non presta il fianco a critica alcuna.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.110   FS

Lugano 28 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 giugno 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 2 giugno 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 29 agosto 2002, RI 1, nato nel __________, attivo quale benzinaio fino al 30 agosto 2002, ha presentato la sua sesta richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “cervicale / dolori e crampi e mancanza di forza al braccio sinistro” (doc. AI 71). Le precedenti richieste sono state così evase:

                                         -  decisione 5 gennaio 1978 che ha riconosciuto all’assicurato una rendita AI per un grado del 69% dal 1° novembre 1976 al 30 novembre 1977 (doc. AI 30);

                                         -  decisione 12 luglio 1990 che ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera per un grado d’invalidità al 100% dal 1° gennaio 1989 al 31 ottobre 1989 (doc AI 41);

                                         -  decisione 18 gennaio 1995 che ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita AI per un grado d’invalidità del 50% dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994 (doc. AI 49);

                                         -  decisione 16 marzo 1995 con la quale l’Ufficio AI non è entrato nel merito di una nuova domanda (doc. AI 51);

                                         -  decisione 3 aprile 2000 che ha respinto un’ulteriore domanda di prestazioni (doc. AI 70).

                                         Disposti i necessari accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’AI (SAM), con decisione 13 settembre 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita dal 1° luglio 2003 ritenuto un grado d’invalidità del 53%.

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato tramite l’RA 1 – il quale ha prodotto una perizia medica 1° ottobre 2004 del Dr. __________ e chiesto il riconoscimento di una rendita intera (doc. AI 104) – con decisione su opposizione  2 giugno 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’impugnativa e riformato la decisione riconoscendo un grado di invalidità del 50%.

                                         L’Ufficio AI ha, in particolare, puntualizzato che:

"  (…)

Ora, alla luce di quanto suesposto, se il danno alla salute non è tale – come in casu – da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313 consid. 3b).

L’assicurato ha pertanto diritto ad una mezza rendita d’invalidità a decorrere dal 1° luglio 2003 (dopo un anno ininterrotto di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), essendo il proprio grado invalidante pari allo 50%.

La decisione impugnata va pertanto corretta e riformata nel modo seguente: il grado d’invalidità dell’assicurato in questione non è pari al 53% bensì al 50%.

Ad ogni modo, si fa notare come nel caso in esame il Signor RI 1 avrebbe comunque e sempre diritto alla mezza rendita d’invalidità (sia con un grado Ai pari al 50% che con un grado AI del 53%).

(…).” (doc. B)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA, l’assicurato, sempre rappresentato dall’RA 1, contesta la valutazione peritale posta alla base della decisione amministrativa e, con particolare riferimento ad un recente certificato del proprio medico curante, prodotto agli atti ed attestante una totale incapacità al lavoro, chiede un riesame del caso da parte dell’Ufficio AI.

                               1.4.   Nella sua risposta del 13 luglio 2005 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso producendo le annotazioni del Dr. __________ del SMR che, tra l’altro, ha rilevato:

"  (…)

In sede d’opposizione il curante dr. __________ inviava rapporto dal quale non si poteva evincere alcun elemento clinico che potesse far sospettare la necessità di valutazione medico-teorica differente.

Attualmente, a sostegno del ricorso, viene prodotta una perizia del dr. __________. In tale atto sono contenuti dati conosciuti (diagnosi e disturbi lamentati), dati già oggettivati e valutati (difficoltà di concentrazione e di decisione), dati patofisiologici non del tutto plausibili (affaticamento e sensazioni di svenimento imputati all’aneurisma dell’aorta, piuttosto che allo psichismo). Anche in questo documento non è possibile intravedere un’evoluzione clinica e/o della capacità lavorativa.

Si sa che la patologia degenerativa del rachide è suscettibile di evoluzione negativa, per cui è meritevole di controlli; si sa pure che l’aneurisma dell’aorta può evolvere in senso negativo, per cui, anche in questo caso i controlli semestrali o annuali, sono indicati. Nel caso di peggioramento dell’una o dell’altra patologia, oppure di entrambe si assisterà a una diminuzione della CL che sarà da valutare sia per la durata che in considerazione delle opzioni terapeutiche adottate. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, attualmente oggetto di cura relativamente blanda, la prognosi resta aperta, e si considererà pure la sua evoluzione rispettivamente per la terapia adeguata che si impone.

In conclusione, dai documenti presentati sia in fase di opposizione che di ricorso, non si evidenziano elementi che possano fare valutare, dal lato medico-teorico, una diversa situazione clinica o valetudinaria.” (doc. III/Bis)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004, dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1°-26bis e 28-70) sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                                         L’introduzione della LPGA non ha tuttavia portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

                                         -  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

                                         -  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (cfr. art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invaliden-rentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4);

                               2.5.   Nel caso concreto, a seguito della nuova domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di esperire una perizia multidisciplinare.

Dal referto 17 marzo 2004 (doc. AI 94) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, nonché le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne: di natura psichiatrica, ortopedica, neurologica ed cardiologica. Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro di accertamento, gli esperti del SAM hanno posto la seguente diagnosi:

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Importante evoluzione ansiosodepressiva in soggetto con disturbo di personalità passivo-dipendente.

Sindrome cervicobrachialgica sin. a carattere cronico, su

osteocondrosi cervicale C3-4 e C5-6, in minor misura C6-7;

protrusioni discali ed esiti da ernie discali cervicali, senza sicuri segni per conflitto discoradicolare attualmente in atto.

Modica artrosi femororotulea ds. in

esiti da trauma in patella bipartita.

Tendopatia dei tendini rotatori alla spalla sin.

5.2.     Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Cardiomiopatia valvolare, con

bicuspidia aortica e leggera insufficienza;

aneurisma dell’aorta ascendente, con diametro massimo di 49 mm;

leggera ipertensione arteriosa trattata;

-          FRCV: famigliarità.

Esiti da contusione – distorsione della caviglia sin. (doc. AI 94, pag. 15 e 16)

                            2.5.1.   Dal punto di vista psichico l’assicurato è stata visitata dal dr. __________ FMH in psichiatria e psicoterapeuta, il quale ha diagnosticato una importante evoluzione ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) in un soggetto con disturbo della personalità passivo-dipendente (F60.7), concludendo per un’inabilità lavorativa psichiatrica del 50% (cfr. rapporto 14 febbraio 2004, sub doc. AI 94).

                            2.5.2.   Con rapporto 9 marzo 2004 il dr. __________, FMH chirurgia ortopedica, diagnosticando le affezioni invalidanti riportate sopra, riguardo alla capacità lavorativa nella professione abituale ha concluso come segue:

"  Per motivi ortopedici, nell’attività lavorativa di benzinaio, la capacità lavorativa raggiunge il 70%. Si giustifica la riduzione della capacità nella misura del 30%, con le alterazioni degenerative di una certa importanza della colonna vertebrale cervicale, in particolare con stenosi del recesso lat. C5 e C6 a sin. La forza del braccio sin. appare discretamente diminuita. Dal punto di vista puramente ortopedico un’incapacità lavorativa completa, come benzinaio non si giustifica.”

(cfr. rapporto del 9 marzo 2004, pag. 5, sub. doc. AI 94)

                                         Lo stesso specialista, rispondendo alla domanda volta a sapere se l’attività da ultimo svolta dall’assicurato è ancora praticabile dal punto di vista ortopedico, ha risposto che “(…) l’attività da ultimo svolta dall’A. è ancora praticabile, dal punto di vista ortopedico, nella misura del 70% al massimo (…).” (cfr. rapporto del 9 marzo 2004, pag. 5, sub. doc. AI 94).

                            2.5.3.   L’aspetto neurologico è stato invece vagliato dal dr. __________, Capo Servizio di Neurologia di __________, il quale, mediante rapporto 16 febbraio 2004, ha segnatamente evidenziato, per quel che concerne la capacità lavorativa, che:

"  clinicamente si può certamente ammettere che quest’assicurato soffra di cervicobrachialgie sinistre recidivanti le quali però non sono correlate direttamente all’esame attuale a delle anomalie oggettive di tipo neuroradiologico (MRI) oppure eletrofisiologico (ANMG orientativo).

Quet’ultima investigazione d’altra parte non mette in evidenza elementi “confondenti” quali, ad esempio, una neuropatia del n. mediano al tunnel carpale (che del resto è poco lecito sospettare clinicamente).

All’esame clinico tuttavia viene rilevata una particolare suscettibilità alla ripercussione del n. ulnare al gomito la quale potrebbe marcare una neuropatia a questo livello (non apparente all’esame ENG), problematica che richiede comunque misure di tipo conservativo.

Dal punto di vista neurologico ritengo quindi che, per quel che riguarda strettamente le cervico-brachialgie, l’assicurato sia incapacitato sul piano lavorativo in una misura non superiore al 30%.”

(cfr. rapporto del 16 febbraio 2004, pag. 2, sub. doc. AI 94)

                            2.5.4.   L’aspetto cardiologico è stato vagliato dal dr. __________, Capo Servizio di Cardiologia ed Angiologia di __________, il quale, nel suo rapporto 27 febbraio 2004, posta la diagnosi di bicuspida aortica con leggera insufficienza e aneurisma dell’aorta ascendente con diametro massimo di 49 mm., ha evidenziato che “(…) l’attitudine è attualmente conservativa. In caso di aneurisma dell’aorta con bicuspidia l’indicazione operatoria è data da un diametro superiore ai 50 mm. Va quindi regolarmente seguito sia per l’aneurisma che per l’insufficienza aortica (ecocardiografia ogni 6-12 mesi) (…)” e, rispondendo alla domanda volta a sapere in che misura l’assicurato potrà svolgere attività consone alle sue menomazioni, ha osservato che “(…) nella sua attività di benzinaio e cassiere che implica sforzi fisici generalmente leggeri o moderati il paziente è dal lato cardiologico teoricamente abile al 100%. Risulta invece inabile per attività professionali che implicano ripetutamente sforzi fisici importanti e sostenuti in particolare isometrici. (…)” (cfr. rapporto 27 febbraio 2004, pag. 2 e 3, sub. doc. AI 94).

                            2.5.5.   Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, inclusi quindi i quattro succitati referti specialistici, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM hanno concluso come segue:

"  7   VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL’ATTUALE CAPACITA’

     LAVORATIVA

L’attuale grado di capacità lavorativa medico – teorica globale dell’A., nella sua attività di benzinaio, è valutabile nella misura del 50%, come argomentato sopra (s’intende, con ciò, un’attività sull’arco di un’intera giornata lavorativa con tuttavia ridotto rendimento e limitazioni funzionali).

8   CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA

Si evidenziano prevalentemente a livello psicologico e mentale, come argomentato nel capitolo “discussione”. Si tratta, come già detto, di un soggetto scarsamente dotato in quanto ad acume intellettivo, slancio vitale, capacità di adattamento, autonomia sul lavoro ed abilità pratiche; è in quest’ambito che dobbiamo considerare retrospettivamente la sua storia lavorativa caratterizzata da discontinuità, periodi anche lunghi di assenza o mancanza di un posto di lavoro, in attività di tipo semplice e svolte presso diversi datori di lavoro.

Recentemente, tuttavia, due eventi stressanti hanno a nostro avviso destabilizzato il già precario equilibrio della personalità di quest’A. (la morte della madre e la fine dell’ultimo rapporto di lavoro, avvenuto con probabili implicazioni nella sfera valoriale dell’A., che sarebbe stato accusato, a suo avviso ingiustamente, di disonestà da parte del datore di lavoro).

Le attuali condizioni psicopatologiche dell’A., la sua povertà caratteriale, le evidenti insicurezze di base, argomentano a nostro avviso una riduzione della capacità lavorativa nelle misura del 50%.

Intendiamo, con ciò, un chiaro ridotto rendimento sul lavoro, una certa inaffidabilità, discontinuità e mancanza d’autonomia nel riempire il mansionario richiesto.

Le conseguenze, invece, a livello fisico (apparato locomotorio, si riferiscono ai disturbi in relazione alle alterazioni degenerative del rachide cervicale, che presentano una lenta progressione dopo il 2000, con in particolare una stenosi del recesso lat. a livello C5-6, senza tuttavia attualmente evidenti segni per un conflitto discoradicolare, ma con tuttavia una forza discretamente diminuita a livello del braccio si. Per queste ragioni riteniamo che nell’attività di benzinaio la capacità lavorativa dell’A. sia valutabile nella misura del 70%.

Dagli atti in nostro possesso, e da quanto espresso dall’A., possiamo affermare che la limitazione dello stato valetudinario sopra indicato esista da metà luglio 2002 (vedi atti del 18.10.2001, del 19.11.2002 e del 14.04.2003).

Da allora lo sviluppo della limitazione della capacità lavorativa non ha presentato cambiamenti; se da un lato l’A. non ha più ripreso alcun’attività lucrativa, dal punto di vista prettamente medico - teorico riteniamo possibile una capacità lavorativa nella misura del 50%, come descritto sopra.

La prognosi futura dipenderà dall’evoluzione delle turbe degenerative e delle note stenosi dei recessi lat. a livello cervicale sin., le quali potrebbero lentamente accentuarsi.

9.  CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’ D’INTEGRAZIONE

In considerazione degli aspetti psicopatologici e della sfavorevole evoluzione delle capacità valetudinarie di quest’A., non riteniamo possibile ora effettuare provvedimenti d’integrazione, che avrebbero eventualmente potuto essere applicati circa tre anni fa, in occasione della prima richiesta di prestazioni AI dell’A. Non ci è dato di sapere quali siano stati i motivi per non entrare in materia presso un A. poco più che ventenne.

Attualmente non riteniamo neppure possibile migliorare il grado valetudinario descritto sopra, né con misure ortopediche e nemmeno psicoterapeutiche.

Va invece precisato che dal lato terapeutico è essenziale che l’A. continui la presa a carico specialistica presso il collega dr. __________, verso il quale egli nutre fiducia, e che gli permette di coinvolgere la moglie nel processo di cura.

Come già descritto sopra, riteniamo che il peritando sia in grado di svolgere l’attività precedentemente svolta nella misura del 50%.

Potrebbe essere in grado di svolgere anche altre attività, purché siano fisicamente medio – leggere, di carattere più manuale, ev. con mansioni di controllo. L’attività non dovrà inoltre pretendere capacità di adattamento; dovrà essere caratterizzata da compiti abitudinari, di routine, e inoltre nell’ambito di una ditta che si mostri particolarmente poco esigente e disponibile nei confronti dell’A. stesso.” (doc. AI 94, pag. 18-19)

                               2.6.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4 e STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01, consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96, consid. 2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb); STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, mediante l’ausilio di quattro consultazioni specialistiche, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta (50%) capacità al lavoro nella sua precedente professione svolta di benzinaio.

                                         Vero che nel suo referto 1° ottobre 2004 il medico curante dell’assicurato ha osservato che:

"  (…) Purtroppo nonostante di tutte queste terapie lo stato psicologico del paziente non si è migliorato in nessun modo anzi è peggiorato in tal modo, che il paziente oggi giorno deve essere dichiarato al 100% invalido per qualsiasi tipo di lavoro e quindi beneficiare di una rendita completa del 100% e non del 53% come stato stabilito da parte periziale pluridisciplinare AI nello scritto del 17.03.2004. Da menzionare che già il perito psichiatrico __________ durante il suo consulto del 14.02.2004 ha stabilito una capacità lavorativa solo dal lato psichiatrico del 50% che secondo me conoscendo bene il paziente assolutamente non è sufficiente (secondo il calcolo del perito Dr. __________ risultano quindi solo il 3% di incapacità lavorativa per arrivare al 53% in totale concernente i problemi ortopedici, reumatologici che anche loro sono molto importanti e secondo il mio calcolo sono da quantificare del 50%-60% con quindi una percentuale teorico totale di incapacità lavorativa del 150% e quindi del 100% reale.

Per quanto concerne i problemi reumatologici/ortopedici il paziente soffre di una sindrome cervicoradicolare sensibile e algica a livello C6 a sx su ernia discale C5/6 con compressione della radice C6 a sx nel suo forame coniugatorio. Si è sviluppata un’artrofia muscolare C6 con un'astenia importante di tutto il braccio sx per il non uso. I dolori sopra descritti sono cronici però intensi e diminuiscono chiaramente la capacità lavorativa per lavori eseguiti con due mani del circa 50% anche per attività leggera.

Sussiste inoltre un’artrosi femoro-patellare a dx che causa una gonalgia appena che il paziente si sforza facendo passeggiate e facendo le scale.

Inoltre da menzionare che esiste un’aneurisma aortica toracica di dimensioni 4.7 cm del diametro e un'ipertensione arteriosa controllato con Reniten mite, che ha come conseguenza che lavori fisici pesanti dovranno essere evitati. (…).” (doc. AI 104 C)

                                         Ma è altrettanto vero che quanto certificato non è sufficiente per mettere in discussione le risultanze peritali.

                                         Il medico curante non ha d’altronde preso in considerazione elementi o circostanze che non siano già stati analizzati dai periti del SAM e non ha fornito una soddisfacente spiegazione che avvalori la sua tesi, concludendo semplicemente che “(…) quindi richiedo di revisionare in questo senso la capacità lavorativa rispettivamente il grado dell’invalidità del Sig. RI 1 che valutando tutta la sua situazione medica non può essere diverso che una rendita del 100% (…)” (doc. AI 104 C).

                                         Per il resto, non vi sono validi motivi che possano mettere in dubbio la valutazione globale sull’incapacità lavorativa fornita dal SAM. Al riguardo va segnalato che in una sentenza del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha stabilito che per determinare il grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione. Nel caso in esame, dunque, i periti hanno ritenuto di non dover sommare le singole incapacità lavorative osservando riguardo alle conseguenze sulla capacità lavorativa che “(…) si evidenziano prevalentemente a livello psicologico e mentale (…)” (doc. AI 94, pag. 18).

                                         Per gli stessi motivi anche il referto 22 giugno 2006 del dr. __________, FMH medicina generale (che conosce il paziente dal mese di maggio 2005 e l’ha visitato tre volte), non è sufficiente per mettere in discussione la perizia del SAM.

                                         Infatti anche questo certificato pone l’accento su aspetti già approfonditamente esaminati dagli specialisti del SAM, limitandosi a concludere in maniera generica che lo stato di salute dell’assicurato “(…) si presenta peggiorato e secondo il mio giudizio è da ritenere inabile a qualsiasi lavoro in modo totale (100%) (…).” (doc. C).

                                         L’incapacità lavorativa globale attestata dal SAM è quindi frutto di un’attenta valutazione medica che non presta fianco a critica alcuna. Né il ricorrente ha saputo portare validi elementi di natura medica atti a mettere perlomeno in dubbio l’esito della perizia.

                                         In conclusione, tenuto conto della dettagliata e completa perizia del SAM, fondata sulle altrettante esaurienti valutazioni specialistiche, a cui va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), è giustificato ritenere, per lo meno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195; DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF 115 V 142 consid. 8b) che RI 1 presenta un’incapacità al lavoro, e di riflesso al guadagno, del 50%.

                                         Visto quanto precede, la decisione su opposizione contestata merita dunque conferma mentre il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.110 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.03.2006 32.2005.110 — Swissrulings