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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.12.2005 32.2005.106

19 décembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,422 mots·~7 min·1

Résumé

domanda di revisione della rendita respinta in assenza di modifica rilevante dello stato di salute; valutazione medica posta alla base della decisione amministrativa confermata dal TCA

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.106   rg

Lugano 19 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 23 giugno 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 25 maggio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che                              -   RI 1 dal 1. gennaio 1995 beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50%;

                                     -   in esito alla procedura di revisione avviata d’ufficio nel gennaio 2003, per decisione 17 settembre 2004, confermata con decisione su opposizione 25 maggio 2005, l’Ufficio AI - non riscontrando, sulla base delle certificazioni rilasciate dai medici curanti una modifica della situazione invalidante - ha confermato il precedente grado d’invalidità;

                                     avverso la succitata decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, interpone ricorso dinanzi al TCA con cui chiede di essere sottoposta ad accertamenti medici volti a stabilire la sua effettiva capacità al lavoro. A sostegno della propria richiesta l’insorgente richiama in particolare le suddette certificazioni dei medici curanti e produce inoltre un recente scritto del dr. __________ concludente per una completa incapacità lavorativa, sia nell’attività salariata che nello svolgimento delle mansioni domestiche;

                                     con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento, producendo al riguardo delle annotazioni del medico responsabile SMR;

                                     -   con decreto 14 giugno 2005 il TCA ha respinto la domanda d’assistenza giudiziaria formulata con il gravame;

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   per l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 247). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%);

                                     -   se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 41 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2002; art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). In caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. Non basta che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38; STFA  29 aprile 1991 nella causa G.C.);

                                     -   nella fattispecie, sulla base delle certificazioni rilasciate dai medici curanti interpellati nell’ambito della procedura di revisione (dr. __________, generalista e dr. __________, psichiatra), con il querelato provvedimento l’amministrazione, dopo aver sottoposto le stesse al vaglio del SMR - che non ha ravvisato nuovi elementi, oltre a quelli precedentemente valutati dal __________, a sostegno di un peggioramento dello stato di salute dell’interessata e che richiedano ulteriore approfondimento a livello medico (doc. AI 63) - ha stabilito che non vi è stata una modifica della situazione invalidate e come sono pertanto integrati gli estremi giustificanti un aumento della rendita.

                                         A ragione. In entrambi i rapporti allestiti all’attenzione dell’amministrazione il dr. __________ ha indicato come “nel corso degli ultimi anni non vi è stato alcun cambiamento per quanto riguarda la situazione psico-fisica della paziente” precisando quindi che “dal punto di vista medico non vi sono elementi che possano indurre ad un cambiamento del tipo di rendita AI” (rapporto 4 marzo 2003, doc. AI 50), rispettivamente che “rispetto al mese di marzo del 2003 non vi sono stati cambiamenti di rilievo” e che quindi “dal punto di vista medico non vi sono elementi a favore di un cambiamento dell’attuale grado d’invalidità” (rapporto 30 gennaio 2004, doc. AI 58). Dal canto suo lo psichiatra curante, dr. __________, giudicando lo stato di salute siccome stazionario, ha ribadito “integralmente la valutazione espressa a suo tempo” (cfr. certificazioni sub doc. AI 6, 7, 29 e 33 rese nel corso della precedente procedura terminata, dopo gli accertamenti peritali (doc. AI 42) esperiti a seguito della sentenza TCA di rinvio del 7 aprile 1999, con l’assegnazione di una mezza rendita a far tempo dal 1. gennaio 1995), riconfermando quindi una, precedentemente già attestata, completa inabilità al lavoro come salariata nonché un’inabilità in mansioni domestiche per il cui espletamento, a mente dello specialista, è necessario, come già in passato, l’aiuto e il sostegno di terze persone (rapporti 4 giugno 2003 e 4 marzo 2004, doc. AI 51, 61). Per quanto riguarda infine lo scritto 17 giugno 2005 del dr. Teodori (prodotto con il gravame), lo stesso si limita ad indicare in maniera generica come “le condizioni della paziente sono andate progressivamente peggiorando dall’anno 2000 fino ad oggi con un repentino aggravamento nell’ultimo anno e mezzo”, senza tuttavia fornire elementi che da un lato permettano di ritenere in maniera convincente ed oggettivabile un’evoluzione della situazione psichica e di sostanziare quindi l’attuale esistenza di un’incapacità lavorativa superiore a quella precedentemente accertata, dall’altro che giustifichino l’esperimento di ulteriori indagini mediche;

                                     -   la decisione impugnata merita pertanto di essere tutelata mentre il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti