Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.02.2005 32.2004.96

23 février 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,978 mots·~10 min·3

Résumé

domanda di un assicurato, già ferraiolo e riqualificato a carcio dell'AI nel settore della meccanica leggera, volta ad ottenere ulteriori misure reintegrative a causa del suo peggiorato stato di salute

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.96   RG/sc

Lugano 23 febbraio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 13 ottobre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto e considerando in diritto che

                                     -   RI 1, classe __________, attivo quale ferraiolo, a causa di disturbi alla spalla destra a seguito di un trauma subito nel 1992, nel novembre 1997 ha presentato una sua domanda di prestazioni AI. Egli ha quindi beneficiato di provvedimenti integrativi d’ordine professionale, segnatamente di una riqualifica nel settore della meccanica leggera presso il __________, terminata nell’agosto 2003 (doc. AI 24, 36, 44, 49, 53, 62);

                                     -   con provvedimento 11 dicembre 2003 l’UAI, sulla scorta del rapporto finale allestito dal consulente IP (doc. AI 62) e raccolto il parere del reumatologo dr. __________ (doc. AI 70), ha ritenuto l’assicurato convenientemente reintegrato con conseguente diniego di una rendita d’invalidità (doc. AI 76);

                                    -   con opposizione 18 dicembre 2003 l’assicurato, richiamando alcune attestazioni dei suoi medici curanti, ha contestato suddetta decisione adducendo un peggioramento delle sue condizioni di salute riconducibile alla patologia alla spalla destra, la quale non sarebbe stata fatta oggetto di esame e di corretta valutazione da parte del dr. __________, reumatologo, che nel suo esame del novembre 2003 si sarebbero limitato ad esaminare unicamente la problematica lombare;

                                     -   sottoposti al SMR gli atti medici prodotti nell’ambito dell’opposizione (doc. AI 78, 84), con decisione su opposizione 13 ottobre 2004 l’UAI ha confermato il precedente provvedimento, rilevando in sostanza come non sia stato prodotto alcun atto medico idoneo a documentare un’effettiva evoluzione negativa dell’affezione alla spalla;

                                     -   con ricorso 2 novembre 2004 al TCA l’assicurato ha contestato il diniego di prestazioni facendo in sostanza valere come il suo stato di salute e la conseguente sua capacità al lavoro, rispettivamente al guadagno, non sia stato adeguatamente valutato e considerato da parte dell’amministrazione, producendo al riguardo ulteriore documentazione medica;

                                     -   con risposta di causa  2004 l’UAI, facendo presente come solo in sede di ricorso l’assicurato abbia prodotto della documentazione comprovante un peggioramento dello stato di salute a far tempo dall’aprile 2004, ha chiesto di confermare la validità del querelato provvedimento sino a tale momento rimarcando invece la necessità di rivalutare il caso per il periodo successivo;

                                     -   nel prosieguo l’insorgente tramite scritti 2 dicembre 2004 e 13 gennaio 2005 (con produzione di ulteriore refertazione medica), rispettivamente l’amministrazione con osservazioni 13 dicembre  2004 e 24 gennaio 2005 si sono riconfermate nelle loro posizioni;

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pagg. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   giusta l’art. 17 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige la riformazione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata.

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV 1997 pag. 80 consid. 1b). Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità. Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a, 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a). L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b);

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre pertanto che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno;

                                     -   nella procedura ricorsale, da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 127 V 467 consid. 1). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di principio sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione su opposizione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 5 agosto 2004 nella causa B., I 151/04; del 11 agosto 2004 nella causa R., I 189/04; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2);

                                     -   nella fattispecie in esame, sulla base degli atti medici prodotti, anche se per la prima volta, in sede ricorsale (certificato 20 ottobre 2004 del dr. __________, doc. A8 e certificati 27 ottobre e 30 novembre 2004 del __________, doc. A9 e doc. B), non può non essere rilevato come al momento della resa della decisione su opposizione (13 ottobre 2004), la situazione di fatto ossia lo stato di salute dell’assicurato sottopostosi ad un intervento alla spalla destra nell’aprile 2004 - non corrispondeva de facto a quella posta alla base del querelato provvedimento e non era tale da far ritenere siccome esigibile da parte dell’interessato l’esercizio della nuova professione appresa nell’ambito del provvedimento reintegrativo (riqualifica nel campo della meccanica leggera) conclusosi nell’agosto 2003 (doc. AI 62). In tale contesto va per altro pure menzionato il certificato 14 luglio 2004, agli atti AI, con cui il dr. __________ aveva indicato, seppur in maniera generica, l’insorgenza di un peggioramento “nell’ultimo periodo” dello stato di salute (doc. AI 86). Ma vi è di più: alla luce delle seppur generica refertazione medica, per altro già presente nel fascicolo AI, non può essere escluso, senza una approfondita indagine medica, che il peggioramento della patologia alla spalla - che ha portato a predetta operazione (eventualità per altro già evocata in sede d’opposizione da parte dell’assicurato, doc. AI 77) - abbia comportato, tra il novembre 2003 (data del rapporto del dr. __________ su cui l’UAI ha fondato il proprio giudizio) e prima dell’aprile 2004 l’insorgere di un’incapacità al lavoro rilevante con riferimento anche alla nuova attività appresa, considerato non da ultimo come già con certificato 29 marzo 2004 (doc. AI 84) il dr. __________ avesse attestato un peggioramento delle condizioni di salute anche con riferimento alla spalla destra;

                                     -   stante quanto sopra - e ricordato per il resto come la norma di cui all’art. 87 cpv. 4 OAI (in relazione con il capoverso 3 del medesimo disposto), richiamata dall’UAI in sede di decisione su opposizione e riguardante la presentazione di una nuova domanda a seguito di precedente rifiuto di prestazioni, non possa qui trovare applicazione, posta l’inesistenza nella fattispecie di una decisione di diniego passata in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198) -  la causa deve quindi essere rinviata all’UAI affinché predisponga i necessari accertamenti di natura medica ed eventualmente professionale volti a chiarire l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le conseguenze sulla sua capacità al lavoro, rispettivamente al guadagno di RI 1 e a stabilire quindi se sono effettivamente date le premesse, sino al momento della resa del querelato provvedimento, per un riconoscimento di ulteriori prestazioni assicurative a carico dell’AI (diritto ad ulteriori provvedimenti integrativi, rispettivamente ad una rendita d’invalidità).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-    Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

         §    La decisione 13 ottobre 2004 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi e renda un nuovo provvedimento.

2.-    Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.96 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.02.2005 32.2004.96 — Swissrulings