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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.03.2005 32.2004.90

2 mars 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,780 mots·~24 min·1

Résumé

domanda di revisione, in casu respinta perché non vi è stato alcun peggioramento delle condizioni reumatologiche, le flessioni di reddito registrate dall'assicurato sono dovute a ragioni economiche e non mediche

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.90   BS/td

Lugano 2 marzo 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 16 settembre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, di professione parrucchiera indipendente, nel mese di marzo 1999 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da una discopatia degenerativa L3/L4 presente dal 1992 (doc. AI 1).

Con decisione 11 febbraio 2000 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI), sulla base della capacità lavorativa definita con perizia specialistica 8 ottobre 1999 del dr. __________, le ha riconosciuto un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 40%, con effetto dal 1° marzo 1999, trasformata in mezza rendita per caso di rigore (doc. AI 25).

                                         Mediante decisione 23 agosto 2002 l’UAI ha aumentato il grado d’invalidità al 50% dal 1° febbraio 2000, confermando tuttavia il diritto alla mezza rendita assegnata quale caso di rigore (doc. AI 60).

                               1.2.   Con scritto 9 dicembre 2003 il reumatologo curante dell’assicurata, dr. __________, ha segnalato che la “paziente presenta un ulteriore peggioramento sintomatico e non riesce a lavorare in misura superiore al 25% nella sua professione abituale”, chiedendo pertanto l’avvio della procedura di “verifica della possibilità di ottenere una rendita del 75%” (doc. AI 61).

Avviata dunque la procedura di revisione della rendita, l’UAI ha nuovamente incaricato il dr. __________ di erigere una perizia reumatologica. Sulla base del referto 21 gennaio 2004 redatto dal succitato specialista, con decisione 5 aprile 2004 l’amministrazione ha respinto la richiesta di revisione:

"  In data 12.12.2002 riceviamo dal suo medico curante un certificato medico per peggioramento dello stato di salute e chiede quindi la revisione del grado d'invalidità.

È stata pertanto avviata la procedura di revisione con l'acquisizione della documentazione medica ed economica ed una perizia medica eseguita dal Dr. __________ in data 14.01.2004.

Dalla stessa si rileva che l'esame clinico attuale non fornisce elementi significativamente differenti di quelli riscontrati nella precedente perizia medica, già da lui eseguita nell'ottobre 1999, per giustificare un'inabilità lavorativa maggiore al 50%.

Il referto di un'ernia discale L4/5 quale elemento morfologico nuovo non ha modificato la presentazione clinica del quadro in maniera significativa, non essendoci segni oggettivi di una compressione radicolare in atto.

Si evince inoltre che non riuscirebbe a realizzare una capacità lavorativa maggiore in un'attività lucrativa diversa di quella da lei svolta.

Viene pertanto riconfermata l'attuale situazione." (Doc. AI 89)

                               1.3.   Con decisione 16 settembre 2004 l’UAI ha respinto l’opposizione dell’assicurata e confermato la reiezione della domanda di revisione, facendo presente:

"  (...)

L'assicurata produce a sostegno dell'opposizione il certificato medico 27 maggio 2004 del Dr. __________, il quale indica che la RMN dimostrava un netto peggioramento con perdita del contenuto idrico degli stessi dischi e segni infiammatori, quindi la paziente inabile nel suo mestiere in misura superiore al 70%. Essa chiede il riconoscimento di una rendita intera. La documentazione è stata sottoposta per ulteriore valutazione al Servizio medico regionale dell'AI. Con annotazioni 27 luglio 2004 il Dr. __________, medico responsabile dell'SMR, ha rilevato che il certificato del Dr. __________ conferma clinicamente quanto apprezzato dal Dr. __________, precisando che constata un'evoluzione non clinica che non mette in relazione la funzionalità e l'attività esatta del soggetto, in concreto non essendovi modifica della funzionalità. Rileva poi che il soprappeso dell'assicurata di almeno 30 chili non contribuisce a migliorare la funzionalità del rachide. Conclude che dal lato clinico non vi sono elementi che possano far apprezzare diversamente la capacità lavorativa dell'assicurata. Ne discende che non vi sono elementi medici relativi al danno alla salute dell'assicurata che dimostrino un peggioramento di carattere ulteriormente invalidante ed un grado d'invalidità superiore al 50%. La decisione impugnata risulta corretta e viene confermata. L'opposizione è respinta." (Doc. AI 97)

                               1.4.   RI 1 ha inoltrato il presente tempestivo ricorso con cui ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione e la conseguente assegnazione di una rendita intera. Tra l’altro essa ha rilevato:

"  Riconfermo che il 12 dicembre 2002 ho inoltrato una richiesta d'aumento del grado di invalidità tramite il mio medico curante Dr. __________.

Ritengo che quanto addotto costituisce un cambiamento importante delle circostanze e influenzi quindi il mio grado di invalidità.

Contesto che lo stato di fatto sia rimasto sostanzialmente uguale al 2002 e riconfermo che con il mio stato di salute e segnatamente i dolori alla schiena non mi permettono più di esercitare la mia professione di parrucchiera.

Ritengo che si siano verificati quegli importanti cambiamenti anche economici citati dalla giurisprudenza.

Sono in attesa della notifica di tassazione relativa al 2003 dove dalla stessa si potrà inoltre desumere che il mio stato di salute ha inciso notevolmente anche sui risultati d'esercizio della mia professione.

Il dottor __________ è un medico specialista in medicina interna e reumatologia.

Nel certificato medico da lui redatto il 27 maggio 2004 viene esaustivamente descritto il mio stato di salute e ritengo che la sua presa di posizione possa avere forza probatoria in quanto sostenuta da un accertamento approfondito e contenente delle conclusioni logiche." (I)

                               1.5.   Con risposta di causa 4 novembre 2004 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso, osservando:

"  Con riferimento al ricorso in oggetto, richiamate e confermate l'esposizione dei fatti e le motivazioni di diritto della decisione impugnata, se ne chiede la conferma ritenuto che con il ricorso non vengono portati elementi medici ed economici che non siano già stati adeguatamente valutati e non trova pertanto giustificazione una diversa valutazione dell'invalidità della ricorrente.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (V)

                               1.6.   In data 18 novembre 2004 la ricorrente ha osservato:

"  Allego alla presente una copia del verbale di audizione rilasciatomi dall'ufficio circondariale di tassazione di __________ __________ dove risulta l'accettazione da parte dell'autorità fiscale della perdita aziendale conseguita nel corso del 2003 e conseguentemente il peggioramento della mia situazione economico finanziaria.

Allego inoltre per vostra conoscenza una copia del conto economico relativo a tale gestione.

Vi confermo che la riduzione della cifra d'affari è attribuibile al peggioramento del mio stato di salute e segnatamente ai dolori alla schiena che mi hanno costretto all'immobilità in modo sempre più frequente.

Vi informo che non appena in possesso della notifica di tassazione 2003B sarà mia premura inviarne una copia." (Doc. VII)

                               1.7.   Interpellata dal TCA, con scritto 23 novembre 2004 l’amministrazione ha comunicato che la nuova documentazione fiscale non giustifica una diversa valutazione del grado d’invalidità dell’assicurata (IX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).                        

                               2.2.   Dalla ricerca postale effettuata dall’UAI è risultato che la decisione contestata è stata recapitata al domicilio dell’assicurata il 21 settembre 2004 (VI bis). Il presente ricorso è stato consegnato alla Cancelleria del TCA brevi manu il 20 ottobre 2004, motivo per cui lo stesso risulta essere tempestivo poiché inoltrato entro 30 giorni dalla notifica della querelata decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA).

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.4.   Oggetto del contendere è sapere se nel periodo intercorso tra la decisione 23 agosto 2002 (doc. AI 60) e la decisione su opposizione qui in esame, vi è stata una modifica delle condizioni invalidanti dell’assicurata tale da giustificare una revisione del suo diritto ad una rendita.

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.6.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St.; DTF 125 V 417 consid. 2d con riferimenti; RCC 1984 pag. 137).

                               2.7.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258; cfr. anche DTF 130 V 71).

                               2.8.   Nell’ambito della domanda di revisione che ci occupa, l’UAI ha incaricato il dr. __________ di procedere ad una perizia reumatologica.

Con rapporto 21 gennaio 2004 lo specialista ha rilevato quanto segue:

"  Clinicamente noto una paziente 34.enne in condizioni generali buone, con un'obesità significativa, comunque minore del 1999 (109 contro 119 kg). I reperti statici e funzionali del rachide sono sovrapponibili alle constatazioni di 5 anni fa: vi è un limite dei movimenti lombari e questa volta risulta più significativa nella lateroflessione bilaterale mentre appare più sciolta la flessione anteriore con uno shift a destra solo minimo. Al contrario di allora non ritrovo una sofferenza muscolare significativa né al livello cervicale né al livello lombare. Persistono invece le tendomiosi nella regione gluteale bilateralmente rispettivamente l'irritabilità tendoperiostale in zona peritrocanterica bilateralmente. Non vi sono segni in favore di una presente irritazione radicolare; i disturbi anamnestici nella gamba destra possono comunque essere l'espressione di un intermittente conflitto discoradicolare nell'ambito di alterazioni degenerative specialmente al livello L4/5 dove in un'ultima RM del luglio 2002 fu riscontrata un'ernia discale.

L'esame clinico della colonna cervicale risulta perfettamente normale per quanto riguarda la funzionalità globale e segmentale. La paziente segnala un dolore alla palpazione dei muscoli nucali a sinistra.

L'aggiornamento radiologico con lastre convenzionali del tratto lombare mostra una progressione minima dell'osteocondrosi L4/5 con una ulteriore lieve riduzione dello spazio intersomatico. Altrimenti il referto appare sovrapponibile alla radiografia effettuata al termine dell'ultima perizia del 1999. Non vi è in particolare alcuna pseudospondilolistesi.

Il referto radiografico della colonna cervicale risulta perfettamente normale come lo era già in una radiografia precedente del 1998.

In base ai riscontri clinici attuali e considerando la documentazione ed il dossier radiologico a disposizione ritengo che siano tutt'ora valide le mie considerazioni peritali precedenti riguardanti l'esigibilità del lavoro (pag. 6 del rapporto del 08.10.1999) con ripercussioni sulla capacità lavorativa che giudico del 50%, basandomi in particolare sulle dichiarazioni della paziente riguardanti la sua necessità di interrompere regolarmente il suo lavoro. L'esame clinico attuale non fornisce elementi significativamente differenti di quelli riscontrati precedentemente per giustificare un'inabilità lavorativa maggiore al 50%. Il referto di un'ernia discale L4/5 quale elemento morfologico nuovo non ha modificato la presentazione clinica del quadro in maniera significativa, non essendoci segni oggettivi di una compressione radicolare in atto." (Doc. AI 83)

                                         Il perito ha infine ritenuto che in un’altra attività lucrativa l’assicurata non riuscirebbe a realizzare una capacità lavorativa maggiore.

                                         L’assicurata sostiene invece un peggioramento delle proprie condizioni di salute, facendo riferimento al certificato 27 maggio 2004 del reumatologo curante, dr. __________, avente il seguente tenore:

"  La paziente summenzionata presenta delle lombalgie con occasionali irradiazioni di tipo L5 agli arti inferiori, in particolare a destra. Negli ultimi 2 a 3 anni la situazione è peggiorata, con dolori costanti e soprattutto episodi ricorrenti di blocchi lombari che la impediscono di eseguire normalmente il suo lavoro. Una RMN effettuata nel 2002 ha mostrato una discopatia triplice da L3 a S1 in netto peggioramento rispetto alla stessa RMN eseguita 3 anni fa. Recentemente una perizia AI è stata eseguita dal Dr. __________. Radiologicamente gli spazi interdiscali non erano ridotti. Tuttavia la RMN dimostrava il netto peggioramento con perdita del contenuto idrico degli stessi dischi e segni infiammatori. Visto questo peggioramento soggettivo e anche oggettivabile la paziente risulta inabile nel suo mestiere in maniera superiore al 70%." (Doc. AI 93)

Tale atto medico è stato sottoposto all’esame del Servizio medico regionale dell’AI (SMR).

                                         Con nota 27 luglio 2004 il dr. __________, medico responsabile del citato servizio, ha osservato:

"  La paziente è portatrice di disturbi del rachide, in particolare alla colonna lombare.

Presenta pure un'obesità molto importante.

Per quanto riguarda la valutazione clinica ci si può riferire al dettagliato e completo rapporto del dr. __________.

Il certificato del dr. __________ conferma, clinicamente, quanto apprezzato anche dal dr. __________.

Si tratta di una situazione dove si costata un'evoluzione "di laboratorio", ma non clinica. La CL deve essere commisurata stabilendo una relazione tra la funzionalità e l'attività esatta dal soggetto. Nel caso presente la funzionalità non è modificata (lieve peggioramento per funzioni poco eseguite e miglioramento per altre più frequenti - vedi flessioni del rachide nei vari piani).

Il dr. __________ ammette pure che per attività meglio adeguate allo stato di salute la CL è nettamente superiore a quella da lui attestata per la prof. di parrucchiera.

Si fa notare che il soprappeso della paziente (almeno ca. 30 chili), non contribuisce a migliorare e/o mantenere in equilibrio la funzionalità del rachide. È vero che il peso è diminuito (dal 119 a 109 chili), ma questo non è ancora sufficiente.

In conclusione: dal lato clinico non vi sono elementi che possano far apprezzare la CL della paziente diversamente." (Doc. AI 95)

                                         Non riscontrando alcun aumento del grado d’incapacità al lavoro, rispettivamente al guadagno, con la decisione contestata l’amministrazione ha confermato l’erogazione della mezza rendita, respingendo la domanda di revisione.

                               2.9.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                             2.10.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è portatrice. Infatti, egli ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta (50%) capacità di lavoro nella precedente professione di parrucchiera. Il dr. __________ ha in particolare rilevato che rispetto alla perizia dell’8 ottobre 1999 la capacità funzionale della paziente non è mutata, evidenziando in particolare che “i reperti statici e funzionali del rachide sono sovrapponibili alle costatazioni di 5 anni” (doc. AI 83 pag. 7) e che “l’esame clinico attuale non fornisce elementi significativamente differenti di quelli riscontrati precedentemente“ (doc. AI 83 pag. 8). Il perito ha poi rilevato che “il referto di un’ernia discale L4/5 quale elemento morfologico nuovo non ha modificato la presentazione clinica del quadro in maniera significativa, non essendoci segni oggettivi di una compressione radicolare in atto” (doc. AI 83 pag. 8).

Nel breve certificato 27 maggio 2004 il reumatologo curante, dr. __________, con riferimento alla risonanza magnetica (RMN) eseguita nel 2002  - tra l’altro esaminata dal perito (doc. AI 83 pag. 7) -, ha sostenuto un netto peggioramento della triplice discopatia rispetto alla RMN effettuata nel 1999, ribadendo che l’ultima risonanza magnetica “dimostrava il netto peggioramento con perdita del contenuto idrico degli stessi dischi e segni infiammatori”, ciò che giustificherebbe, a detta del succitato specialista, un’inabilità superiore al 70% (doc. AI 93; cfr. consid. 2.8). Orbene, dal rapporto peritale 21 gennaio 2004 si evince come nella propria valutazione reumatologica il dottor __________ abbia fatto riferimento alle limitazioni funzionali esaminate durante la prima perizia del 1999 (cfr. punto no. 5 della perizia doc. AI 15), per poi confrontarle con quanto da lui accertato nel 2004, giungendo alla conclusione che non vi è stata alcuna rilevante modifica (“I referti statici e funzionali del rachide sono sovrapponibili alle costatazione di 5 anni fa: vi è un limite dei movimenti lombari e questa volta risulta più significativa nella flessione lateroflessione bilaterale mentre appare più sciolta la flessione anteriore con uno shift a destro solo minimo. Al contrario di allora non ritrovo una sofferenza muscolare significativa né a livello cervicale né a livello lombare… L'aggiornamento radiologico con lastre convenzionali del tratto lombare mostra una progressione minima dell'osteocondrosi L4/5 con una ulteriore lieve riduzione dello spazio intersomatico. Altrimenti il referto appare sovrapponibile alla radiografia effettuata al termine dell'ultima perizia del 1999. Non vi è in particolare alcuna pseudospondilolistesi. ….Il referto radiografico della colonna cervicale risulta perfettamente normale come lo era già in una radiografia precedente del 1998.), motivo per cui “l'esame clinico attuale non fornisce elementi significativamente differenti di quelli riscontrati precedentemente per giustificare un'inabilità lavorativa maggiore al 50%.” (doc. AI 83 pag. 8). Il dr. __________, invece, non ha spiegato le conseguenze, dal punto di vista funzionale, derivanti dal “netto peggioramento con perdita del contenuto idrico degli stessi dischi e segni infiammatori”, che secondo lui giustificherebbe un’inabilità lavorativa maggiore di quella accertata dal perito. La perizia del __________, invece, risulta essere dettagliata, completa e frutto di un’accurata valutazione reumatologica, motivo per cui alla stessa va dato valore probatorio pieno conformemente alla succitata giurisprudenza del TFA (cfr. consid. 2.9).  

                                         Vero che pendente causa la ricorrente ha prodotto il verbale di audizione relativo alla definizione della tassazione 2003, dal quale risulta che, a seguito di una riduzione della cifra di affari dal 2002 al 2003, è stata definita, ai fini fiscali, una perdita aziendale (doc. B2). Tuttavia, dagli atti non si può dedurre che la contrazione della cifra di affari sia da mettere in diretta relazione con lo stato di salute dell’assicurata, rispettivamente con l’asserito peggioramento. Anzi, ritenuto che non vi è stata una modifica sostanziale delle condizioni fisiche della ricorrente, non è da escludere che la perdita aziendale sia dovuta piuttosto a fattori economici.

In conclusione, non essendo riscontrabile una rilevante modifica dell’incapacità al guadagno ai sensi dell’art. 17 LPGA, la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.90 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.03.2005 32.2004.90 — Swissrulings