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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.02.2005 32.2004.87

23 février 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,843 mots·~34 min·3

Résumé

incapacità lavorativa per motivi psichici e fisici

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.87   ZA/td

Lugano 23 febbraio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 17 settembre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel novembre 2000, RI 1, nato nel 1961, aiuto cuoco, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetto da una sindrome lombovertebrale con ernia del disco ed ernia inguinale (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica, per decisione 15 dicembre 2003 l’UAI ha assegnato una rendita intera limitatamente al periodo 1° novembre 2000 - 31 agosto 2001, motivando:

"  (…)

Esito degli accertamenti:

Dal 8.11.1999 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

●    La sua pratica d'invalidità ha necessitato della documentazione

      medica e della perizia medica del Dottor __________.

Dall'insieme di questa documentazione risulta una totale inabilità lavorativa dal novembre 1999.

Trascorso l'anno d'attesa (dettato dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) a decorrere dal 1.11.2000 viene conseguentemente erogata una rendita intera d'invalidità con grado AI del 100%, ma limitatamente fino al 31.08.2001 (art. 88a cpv. 1 OAI).

Infatti dalla perizia viene confermata una ripresa della capacità lavorativa completa dalla data della visita peritale del Dottor __________ del 24.05.2001.

Per questo motivo dal 1.09.2001 non vi è più alcun diritto al versamento della rendita d'invalidità." (Doc. AI 27)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, con la quale ha postulato l'assegnazione di una rendita d'invalidità anche dopo il 31 agosto 2001, con decisione su opposizione 17 settembre 2004 l'UAI ha confermato la propria precedente decisione:

"  (…)

6. In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione, in base alla quale il medesimo sarebbe comunque in grado di svolgere le precedenti occupazioni così come attività adeguate in modo pressoché normale successivamente al 04 maggio 2001.

Orbene, come visto l'aspetto reumatologico è stato valutato a mezzo di esame peritale.

Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).

In casu, la valutazione espressa dal dottor __________ completa, motivata e coerente non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri sovraesposti.

Il certificato medico 22 gennaio 2004 presentato dal curante, dottoressa __________, non oggettiva un peggioramento con valenza invalidante dello stato di salute.

Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma." (doc. AI 34)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA  l'assicurato ha chiesto che gli venga riconosciuta una rendita intera d’invalidità anche dopo il 31 agosto 2001, motivando:

"  (…)

1. L'istituto assicurazioni sociali ha riconosciuto l'esistenza di un

grado di invalidità del 100%, con diritto ad una rendita Al intera a partire dal 01.11.2000 (cfr. decisione del 15.12.2003). Pur non essendovi stato alcun miglioramento nel mio stato di salute, dopo gli accertamenti eseguiti dal dottor __________ è stato ritenuto che a partire dal 04.05.2001 la mia capacità lavorativa è tornata ad essere del 100%.

Contro questa decisione dell'Ufficio Al ho interposto opposizione. Malgrado questo l'ufficio Al con decisione del 17 settembre 2004 ha ribadito le proprie conclusioni

2. Con il presente ricorso chiedo sostanzialmente che venga

nuovamente riconosciuto il diritto ad una rendita Al intera sulla base di un grado di invalidità del 100%.

L'Ufficio Al non ha tenuto in nessuna considerazione gli accertamenti della Dr. __________, che pur mi segue dal 1996 e dunque è ben a conoscenza dei miei problemi di salute. Al riguardo faccio riferimento ai certificati medici del 21.01.2004 e del 01.09.2004 allegati al presente ricorso.

Ripeto che, visto che il mio stato di salute non ha avuto alcun miglioramento, le conclusioni della perizia ordinata dell'Ufficio Al risultano poco affidabili poiché giungono a conclusioni prive di logica. In caso di dubbio chiedo comunque che venga fatta allestire una perizia più approfondita.

3. In conclusione chiedo che la decisione dell'Ufficio Al 17 settembre

2004 venga integralmente annullata e che a mio favore venga riconosciuta una rendita Al intera anche dopo il 31.08.2001." (Doc. I)

                               1.4.   Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

"  (…)

Lo stato di salute del ricorrente è stato adeguatamente valutato segnatamente con perizia del 14 febbraio 2003 del Dr. __________, il quale ha stabilito un'incapacità lavorativa del 100% dal 19 novembre 1999 al 24 maggio 2001 e in seguito una completa capacità lavorativa (doc. 25 inc. AI). Circa la forza probatoria dei rapporti medici la dottrina ha chiarito che, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio, è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della situazione medica; inoltre le conclusioni dell'esperto devono essere motivate (Pratique VSI 3/1997, p. 123). Per parte sua il

Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, nell'ipotesi che siano state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno piena forza probatoria se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176), ciò che vale pure per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31). Il Tribunale federale ha d'altra parte avuto modo di chiarire che il Servizio accertamento medico dell'assicurazione Invalidità (SAM) non è legato da un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. DTF 123 V 178 c. 4b), mentre relativamente al medico di fiducia il giudice deve tenere conto del fatto che secondo la generale esperienza della vita nel dubbio esso attesta a favore del proprio paziente (DTF 125 V 353 c. 3 a, cc). In concreto la perizia 14 febbraio 2003 del Dr. __________, completa, motivata e coerente, ossequia i citati criteri giurisprudenziali ed ha quindi piena forza probatoria.

La successiva documentazione medica relativa all'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato, vale a dire le attestazioni mediche 22 gennaio 2004 (doc. Al allegato al ricorso) e 1 settembre 2004 (doc. A2 allegato al ricorso) della Dr. __________, non permette di ritenere un danno alla salute di valore maggiormente invalidante rispetto a quanto valutato dalla perizia. Si osserva che la curante da un lato riprende la principale diagnosi adeguatamente valutata dal perito e dall'altro indica genericamente una sindrome vertiginosa e problemi depressivi, relativamente ai quali non è sostanziata e comprovata una ulteriore incapacità lavorativa, tali problematiche, sconosciute in precedenza e per le quali l'assicurato non risulta essere preso a carico, rimanendo sprovviste di oggettivi esami e valutazioni. Esse non hanno quindi ulteriore valore invalidante. La valutazione operata con la decisione su opposizione risulta quindi corretta." (Doc. III)

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita anche dopo il 31 agosto 2001.

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere  dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3). In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi nel caso in esame di prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA. Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA (che ha sostituito l’art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b [I 148/98]; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99], del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98] consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Secondo costante giurisprudenza, una decisione mediante la quale l’assicurazione invalidità accorda una rendita con effetto retroattivo e, nel stesso momento, la riduce o la sopprime, corrisponde ad una decisione di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (prima 41 LAI; DTF 125 V 417 consid. 2d; Pratique VSI 2001 pag. 157 consid. 2; STFA del 16 ottobre 2003 nella causa P., I 101/03, consid. 2; STFA del 22 luglio 2002 nella causa G,, I 592/02, consid. 1).

                                         Ai sensi di questa disposizione, infatti, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.

                                         Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                               2.6.   Nella fattispecie, su richiesta del medico curante dell’assicurato, in data 27 novembre 2000 il dr. __________, neurochirurgo, ha visitato il paziente rilevando:

"  Non ritorneremo sull'anamnesi né sui risultati delle valutazioni precedenti, limitandoci a ricordare che egli venne sottoposto nel maggio di quest'anno ad una valutazione specialistica nel nostro Servizio per un dolore paravertebrale lombare sinistro con irradiazione diffusa nell'arto inferiore (eventualmente L4) e con qualche segno di claudicatio radicolare. L'esame clinico metteva già allora in evidenza un dolore elettivo alla palpazione dell'articolazione vertebrale post. L3/L4 sinistra accentuato dai movimenti del tronco.

Al momento attuale il paziente descrive (in modo abbastanza dimostrativo) un quadro analogo e parallelamente anche dolori paravertebrali cervicali sinistri con coinvolgimento del trapezio.

L'esame clinico non ha messo in evidenza segni in favore di una sofferenza centrale o di una compressione periferica attualmente acuta. In particolare il trofismo, il tono e il test di posizione sono normali sia nelle estremità superiori che inferiori, il profilo dei riflessi è medio a vivace e simmetrico in sede bicipitale, tricipitale, brachio-radiale, patellare ed achillea, non esistono riflessi patologici ed i cutanei addominali sono normo-evocabili in tutti i quadranti. Il segno di Lasègue nella variante diretta e rovesciata è negativo bilateralmente per quel che concerne una componente radicolare. Il testing muscolare non mette in evidenza deficit motori, segnatamente a livello degli arti inferiori. Esiste una discreta ipoestesia diffusa nell'arto inf. sinistro con epicentro in L4 ed L5 e un accenno anche in L5/Sl senza tratti nocicettivi. La sensibilità profonda è normale. La deambulazione non presenta particolarità, la marcia in punta di piedi e sui calcagni è normale e simmetrica e non osserviamo segni di Trendelenburg. Il segmento lombare presenta una contrattura muscolare bilaterale dominante a sinistra tra L2 ed L5. La palpazione mette in evidenza un'irritazione focale dell'articolazione L3/L4 (eventualmente anche di L4/L5) sul lato sinistro con irradiazione dei dolori a fascia e coinvolgimento intermittente dell'arto inf. sinistro.

Esiste anche una lieve irritazione dei ligamenti interspinosi L3/L4 ed L4/L5.

L'esame delle sincondrosi sacro-iliache non rivela dolenzie o blocchi funzionali, i segni di Patrick e di De Winter sono negativi bilateralmente. La motilità del rachide lombare è soddisfacente in anteroflessione con uno Schober di 10/14 per una DDS di 10 cm, la reclinazione è disarmonica per i dolori in sede paravertebrale sinistra senza tuttavia episodi di blocco funzionale transitorio. Il Bending verso destra determina dolori in sede paravertebrale lombare sinistra. In torsione i dolori confermano la loro origine articolare posteriore.

I disturbi oggettivati possono essere ricondotti ad un'irritazione faccettaria e le irradiazioni interpretate in chiave pseudoradicolare.

Sulla base di queste constatazioni abbiamo previsto di effettuare un'infiltrazione mirata della faccetta articolare posteriore, dapprima nella modalità test.

La terremo al corrente sull'evoluzione del caso.

Tenuto conto della natura del problema non esistono naturalmente ragioni per sostenere una qualsiasi richiesta di invalidità." (allegato doc. AI 17)

                                         In data 6 marzo 2001, la dr.ssa __________, generalista  e curante, ha certificato un’incapacità lavorativa al 100% dall’8 novembre 1999. La curante ha valutato la residua capacità lavorativa dell’assicurato nella sua precedente professione di aiuto-cuoco al 50%, ritenendolo invece capace al lavoro in attività leggere nella misura del 60-70% (doc. AI 11).

                                         Su richiesta della __________, in data 4 maggio 2001 il dr. __________, internista, ha rilevato:

"  Esame clinico

L'esame oggettivo attuale è sovrapponibile a quello costatato in occasione della visita presso il Servizio di neurochirurgia dell'Ospedale __________ in novembre 2000. Trovo un paziente 40enne senza reperti patologici di rilievo all'esame internistico cursorio, compensato sul piano cardiovascolare, con azione cardiaca regolare normofrequente e valore di PA nella norma. La marcia viene eseguita in modo fluido. La colonna vertebrale si presenta in asse, senza deficit significativi di mobilità. Nessun deficit neurologico agli arti inferiori.

Conclusioni

Lombalgia cronica persistente.

Capacità Lavorativa

Francamente non mi sono chiari i motivi che hanno sino ad ora impedito al paziente di svolgere un'attività lavorativa. Come già in autunno 2000, anche attualmente il paziente è sicuramente abile al lavoro in modo completo in un'attività lavorativa non troppo pesante per la schiena, che in particolare non preveda il sollevamento ripetuto o il trasporto di pesi superiori ai 15 Kg, non preveda lavori da svolgere con il tronco piegato in avanti e non imponga il mantenimento forzato di posizioni scomode per la schiena." (allegato doc. AI 17)

                                         Per chiarire definitivamente la problematica reumatologica, l’UAI ha ordinato una perizia specialistica (doc. AI 23). Nel suo referto del 14 febbraio 2003 il dr. __________, reumatologo, ha rilevato:

"  5  Valutazione e prognosi

Il paziente soffre di una sindrome lombospondilogena cronica di moderata entità dovuta alle turbe statiche, l'insufficienza muscolare e la minima alterazione degenerativa che oserei definire fisiologica per l'età. Durante l'esame clinico si rende evidente un'importante discordanza tra i sintomi soggettivi e l'analisi oggettiva la quale mostra una colonna vertebrale libera nei movimenti in tutti i suoi segmenti, la presenza unicamente di una lieve miogelosi con la possibilità di deambulare senza alcuna zoppia così come di stare seduto senza problemi per almeno 40 min. Questa discordanza d'altronde non é nuova ed é già stata anche riscontrata sia dal prof. __________ che dal Dott. __________. La prognosi per il momento é buona presentando il paziente un'alterazione degenerativa minima. Con la ripresa di un'attività lavorativa dovrebbe essere possibile correggere progressivamente l'insufficienza muscolare.

B                                   Conseguenze sulla capacità di lavoro

1 Menomazioni ( qualitative e quantitative) dovute ai disturbi

    constatati

A livello fisico la menomazione é minima, l'assicurato presenta al massimo un limite nel sollevare ripetutamente pesi superiori ai 40 kg, l'assumere posizioni monotone per più di 4-5 ore.

2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

I disturbi si ripercuotono al massimo con un'inabilità lavorativa del 10% (riduzione del tempo di lavoro) nella sua attività di barista, cameriere o aiuto cucina. In tutte queste attività, infatti, il paziente é spesso in movimento e può alternare posizioni statiche in piedi a periodi dove deve muoversi. Il paziente inoltre non è in grado di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 40 kg.

2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico

Il paziente é limitato nel sollevare ripetutamente pesi superiori ai 40 kg o nello stare in posizione eretta senza muoversi per 4-5 ore.

a. L'attività attuale è ancora praticabile. Sì.

2.4 Se sì, in quale misura (ore al giorno).

Almeno 7 ore al giorno.

2.5 È presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro.

No.

2.6 Se sì, in che misura?

2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

A dedurre dagli atti sarebbe stata dichiarata un'inabilità lavorativa del 100% a partire dal 19.11.1999.

a. Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della

    capacità di lavoro?

100% dal 19.11.99 sino al massimo alla visita peritale del Dott. __________ del 24.05.01, in seguito ripresa di una capacità lavorativa completa.

C Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1  È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono Previsti?

No.

1.1 Se si, la preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione

1.2 Se no preghiamo di motivare

Il paziente é in grado di lavorare nel mestiere di barista, cameriere o aiuto cucina nell'ordine del 90%. Una ripresa dell'attività aiuterebbe a recuperare la forza muscolare. L'unico accorgimento potrebbe essere il porto di una fascia lombare durante l'attività.

2  È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro

    attuale?

2.1 se sì con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del posto di lavoro)?

Al paziente potrebbe giovare il porto di una fascia addominale in particolare nei primi mesi dopo ripresa d'attività lavorativa.

a. Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla

    capacità di lavoro ?

3  L'assicurato è in grado di svolgere altre attività

Sì.

3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività?

Il paziente é in grado di svolgere tutte le attività. Il paziente deve evitare di sollevare in modo ripetuto pesi superiori ai 40 kg o di stare in posizione eretta senza potersi muovere per più di 4-5 ore.

3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

Almeno 7 ore al giorno.

3.3 È presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro?

No." (Doc. AI 25)

                                         Nella sua proposta medico del 27 febbraio 2003, il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"  L'A. è stato peritato dal reumatologo dr. __________, data perizia 14.02.2003.

Diagnosi:

- Sindrome lombospondilogena cronica su

moderate turbe statiche con iperlordosi lombare, ipercifosi toracale e insufficienza muscolare

protrusione discale L5/5

Secondo il perito l'A. è in grado di lavorare con solo minime riduzioni della CL, descritte.

Nelle sue precedenti attività la IL è del 10%.

Limite a sollevare pesi sopra 40 kg e posizione statica per più di 4 ore.

La valutazione concorda con quelle agli atti del prof. __________ e del medico fiduciario.

La curante aveva però dichiarato la IL continua, per cui si è resa necessaria una perizia.

D'accordo con proposta DAT del 24.02.2003." (Doc. AI 26)

                                         In data 22 gennaio 2004, la dr.ssa __________ ha certificato:

"  Il paziente sopraccitato si presenta in data odierna con la vostra decisione che stabilisce un'invalidità di grado totale al 100% dal 1.11.2000 al 31.08.2001. In base poi alla perizia medica effettuata dall'1.09.2001 non vi è più nessun diritto ad una rendita di invalidità in quanto considerato abile al lavoro in maniera completa.

Ricordo che conosco e seguo in qualità di medico curante il paziente dal 1996 ad oggi con regolari visite presso il mio studio. Il paziente presenta in maniera cronica una sindrome lombo-vertebrale con radicolopatia all'arto inferiore sinistro e recentemente una sindrome vertiginosa con disturbi di equilibrio in accertamento.

Ritengo quindi che lo stesso non sia da considerare abile al lavoro almeno in maniera parziale." (Doc. A1)

                                         Con successivo certificato 1° settembre 2004, sempre la dr.ssa __________ ha rilevato:

"  In qualità di medico curante certifico che seguo il paziente suddetto dal 1996. Lo stesso presenta una sindrome lombovertebrale cronica con pseudoradicolopatia sinistra secondaria a protrusione-erniazione discale L3-L4 dal 1999.

Negli ultimi anni presenta in maniera cronico recidivante blocchi lombari e da ca. due anni una sindrome cervicale con tendomiosite paravertebrale bilaterale.

In seguito la presenza di dolori cronici il paziente sviluppa una sindrome ansioso depressiva con attacchi di panico sempre più frequenti, anche notturni.

Presenta inoltre vertigini parossistiche.

Lo stesso è a beneficio in maniera continua di antinfiammatori non steroidali ed antidepressivi.

Ritengo quindi che il signor __________ sia da considerarsi inabile al lavoro in maniera duratura." (Doc. A2)

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                               2.8.   Per quanto attiene al problema fisico (reumatologico), questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito (dr. __________).

                                         Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla limitata incapacità lavorativa (10%, corrispondente ad una riduzione del tempo si lavoro) dell’assicurato nella sua precedente attività di aiuto cuoco. Il perito sottolinea che l’assicurato è in grado di svolgere tutte le attività in misura del 90%, in particolare quella di barista, cameriere o aiuto cucina, evitando tuttavia di sollevare pesi superiori a 40 kg o di stare in posizione eretta senza potersi muovere per più di 4-5 ore. L’unico accorgimento da prendere sarebbe quello di portare una fascia lombare durante l’attività.  

                                         Il sanitario ha  inoltre stabilito che dal 19 novembre 1999 al 24 maggio 2001 l’assicurato è stato inabile al lavoro al 100%. In seguito l’assicurato è tornato ad essere abile al 90%.

                                         La perizia 14 febbraio 2003 del dr. __________ è stata confermata dal medico SMR dr. __________ (doc. AI 26).

                                         Nel suo referto 29 novembre 2000 il dr. __________, neurochirurgo, non ha da parte sua evidenziato patologie tali da giustificare l’erogazione di una rendita (allegato doc. AI 17).

                                         Dal canto suo il dr. __________, internista, nel suo referto 4 maggio 2001 ha precisato che l’assicurato è sicuramente abile al lavoro “in modo completo in un’attività lavorativa non troppo pesante per la schiena, che in particolare non preveda il sollevamento ripetuto o il trasporto di pesi superiori ai 15 kg, non preveda lavori da svolgere con il tronco piegato in avanti e non imponga il mantenimento forzato di posizioni scomode per la schiena” (allegato doc. AI 17).

                                         Ora, sino all'emanazione della decisione su opposizione del 17 settembre 2004, la conclusione cui è giunto il perito incaricato e su cui l’UAI ha fondato il proprio giudizio non può essere validamente messa in discussione.

                                         Per quanto attiene ai certificati medici 22 gennaio e 1° settembre 2004 della dr.ssa __________ (doc. A1 e A2), benché rilasciati da un sanitario che ha in cura l’assicurato dal 1996 e che quindi lo conosce bene, non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziati e dettagliati e non conformi quindi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5). In ogni caso dai referti medici in parola non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede peritale. Per quanto riguarda la presenza di una “sindrome ansioso depressiva” attestata per la prima volta con il secondo certificato medico del 1° settembre 2004 (doc. A2), la stessa non può essere validamente presa in considerazione, nessun elemento agli atti permettendo di attribuirle la benché minima valenza invalidante sia in riferimento a quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia (cfr. consid. 2.4  e 2.7) sia avuto riguardo ai presupposti di cui agli artt. 17 LPGA e 88a cpv. 2 OAI.            

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato a partire da fine maggio 2001 è abile in misura totale nella sua precedente attività di aiuto cuoco e in altre simili (barista, cameriere, ecc).

                                         Per questi motivi il ricorso deve essere respinto, la querelata decisione con cui l’UAI ha limitato il diritto alla rendita sino al 31 agosto 2001 (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI) meritando piena tutela.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.87 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.02.2005 32.2004.87 — Swissrulings