Raccomandata
Incarto n. 32.2004.85 BS
Lugano 17 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 15 ottobre 2004 interposto da
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 settembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 2 novembre 2004 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;
vista la lettera 15 novembre 2004 del rappresentante dell'insorgente che dichiara di ritirare il ricorso (V);
ritenuto che secondo costante giurisprudenza, il ritiro di un ricorso può aver luogo solo
mediante una dichiarazione esplicita, chiara ed incondizionata dell’assicurato (DTF 119
V 38 consid. 1b e riferimenti). Di massima il ritiro del ricorso è irrevocabile e pone
immediatamente fine alla lite anche se fu fatto per errore, la relativa decisione di stralcio
dai ruoli essendo puramente dichiarativa, quest'ultima può essere comunque
impugnabile per vizio della volontà (DTF 109 V 237 consid. 3 e riferimenti);
rilevato che a seguito dell’incondizionato ritiro del gravame la causa è pertanto divenuta
priva di oggetto,
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi