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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2005 32.2004.67

10 octobre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,499 mots·~27 min·2

Résumé

a seguito di una perizia giudiziaria l'assicurato, affetto da sindrome depressiva e da disturbo della personalità, è stato ritenuto pienamente inabile al lavoro in qualsiasi attività, con conseguente diritto alla rendita d'invalidità intera

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.67   BS/sc

Lugano 10 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 15 luglio 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, da ultimo professionalmente attivo quale fattorino, nel mese di gennaio 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________, con decisione 27 ottobre 2003 l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni in quanto:

"  (...)

Dalla documentazione medica acquisita all'incarto e in modo particolare dalla perizia 18.09.2003 del dr. __________ risulta che il danno alla salute di cui lei è portatore le comporta un'inabilità lavorativa non superiore al 20% sia quale operaio che nelle attività svolte precedentemente.

Misure d'ordine professionale, in base a quanto indicato dal perito nel referto, non risultano attuabili.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 33)

                               1.2.   Con decisione 15 luglio 2004 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurato, osservando:

"  (...)

Nel caso in questione, giova ricordare che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la decisione al termine di una procedura istruttoria e sulla scorta in particolare del rapporto peritale allestito dallo specialista Dr. __________.

Per principio, in sede d'opposizione è compito dell'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

Nell'evenienza concreta, l'assicurato ha manifestando un dissenso soggettivo nei confronti della perizia eseguita dal Dr. __________; per contro non ha tuttavia prodotto eventuali elementi oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno del suo stato di salute dichiarato precario.

In esito a quanto precede, rimane la validità del rapporto peritale allestito dal Dr. __________.

A titolo abbondanziale, va sottolineato che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).

Nello specifico dunque, non sono state evidenziate ragioni concrete o spunti di critica atti ad inficiare il rapporto peritale succitato che d'altronde, come da prassi, è stato sottoposto dall'amministrazione al vaglio del Servizio medico regionale (SMR), il quale ha avuto modo di confermarne i contenuti." (Doc. AI 39)

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa RI 1 ha tempestivamente introdotto al TCA il presente ricorso con cui chiede l’annullamento della decisione 15 luglio 2004 e l’esecuzione di una perizia giudiziaria. Facendo innanzitutto presente di essere affetto da problemi psichici dall’età di 20 anni, e di essere stato seguito per diversi anni dal Servizio __________ di __________, egli ha contestato la perizia fatta eseguire dall’Ufficio AI rilevando:

"  (...)

La mia inabilità al lavoro è stata spesso del 100%; in ogni caso dal rapporto medico redatto dal Dr. __________ si evince inopinabilmente una incapacità al lavoro di almeno il 50% (DOC. 2).

Sin dall'inizio della prestazione della mia richiesta AI è sempre stato chiaro che il mio stato sarebbe ulteriormente peggiorato.

Nella decisione contestata non vengono neppure in minima parte presi in considerazione i rapporti medici e le perizie eseguite su di me prima della perizia del Dr. __________ (DOC. 3), malgrado lo avessi richiesto esplicitamente. Il giudizio espresso nella decisione, non tenendo conto di tutti gli elementi scientifici necessari per poter decidere in modo oggettivo, è da ritenersi di parte e quindi a mio modo di vedere inaccettabile.

La perizia __________ (DOC. 3) è il frutto di 3 brevi incontri della durata di 20 minuti ciascuno.

Nella perizia vengono confutati gli elementi emersi nelle precedenti perizie, le quali invece sono frutto di ben 3 anni di continue osservazioni da parte dell'équipe medica dove ero in cura. In questa perizia vengono inoltre esternate impressioni del tutto personali e completamente fuori luogo (v. ad es. al punto 2 "Dati soggettivi"). La perizia __________ non ha secondo me alcun valore. Inoltre è stata ordinata dall'Ufficio assicurazione invalidità ed è quindi da escludere che sia stata eseguita in modo imparziale. Pertanto contesto sia la perizia, sia tutte le motivazioni della decisione che si rifanno a questa perizia. (...)" (Doc. I)

                               1.4.   Con risposta di causa 28 settembre 2004, l’amministrazione, facendo presente che con il ricorso l’assicurato solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, propone la reiezione del ricorso.

                               1.5.   In data 1° dicembre 2004 il Vicepresidente del TCA ha ordinato una perizia psichiatrica a cura della dott. ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. IX).

Il 25 maggio 2005 il perito ha rassegnato il proprio referto che conclude per una piena inabilità lavorativa dell’assicurato (XI). Tale rapporto è stato successivamente trasmesso dal Tribunale alle parti per una presa di posizione (doc. XII).

                                         Con scritto 17 giugno 2005 la perizia giudiziaria è stata contestata dall’Ufficio AI che ha allegato una nota del dr. __________, responsabile del Servizio medico di accertamento dell’AI (in seguito: SMR) (XVI).

                                         Da parte sua l’assicurato, con lettera 13 giugno 2005, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da presentare essendo la perizia dettagliata (XV).

                               1.6.   L’8 luglio 2005 il TCA ha trasmesso alla dott.ssa __________ il succitato scritto del SMR per una presa di posizione (XVII).

                                         Il complemento peritale, datato 6 settembre 2005, è stato trasmesso alle parti per osservazioni (XX).

                                         L'assicurato, con lettera 26 settembre 2005, ha ribadito di sottostare alla perizia psichiatrica (doc. XXI), mentre con scritto 27 settembre 2005 l’Ufficio AI, allegando la nota del medesimo giorno allestita dal medico responsabile del SMR, ha comunicato di non avere particolari considerazioni da esporre (XXII).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è l'assegnazione o meno a RI 1 di una rendita d'invalidità.

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Va al riguardo fatto presente che recentemente il TFA ha precisato che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                               2.4.   Nel caso in esame, incaricato dal Giudice Istruttore Militare di allestire una perizia psichiatrica, con referto 18 dicembre 1992 il dr. __________, diagnosticando una sindrome depressiva con un probabile disturbo della personalità [“… che le condizioni odierne dell’esame non ci permettono di precisare fino in fondo (disturbo “borderline” di personalità o disturbo di personalità da evitamento ?...)] e schizofrenia simplex, ha ritenuto l’assicurato non abile al servizio militare (doc. AI 47, cfr. in particolare pag. 9).

Nel rapporto 11 giugno 2002 all’Ufficio AI il Servizio __________ di __________ (in seguito __________) ha certificato che l’assicurato soffre di una sindrome depressiva ricorrente, con un episodio attuale di media gravità (ICD -10: F 33.1) in disturbo borderline di personalità (ICD-10: F.60.31). Tali affezioni causano una totale inabilità lavorativa dal 15 febbraio 2002 prevedibilmente sino all’autunno 2002, susseguita da una presumibile capacità lavorativa non superiore al 50% a partire dall’ottobre/novembre 2002 (doc. AI 12).

Con successivo rapporto 15 ottobre 2002 il succitato Servizio, in particolare il capoclinica dr. __________, facendo presente la stazionarietà dal luglio 2002 del quadro psicopatologico, ha confermato una ripresa della capacità lavorativa del 50% dal novembre 2002 e l’impossibilità di un ulteriore aumento dell’abilità al lavoro (doc. AI 16).

                                         Infine, il 7 febbraio 2003 il dr. __________, confermando il quadro stazionario dell’affezione psichica, ha rilevato che, nonostante le cure del caso, non vi è stato alcun miglioramento (doc. AI 19).

                                         L’Ufficio AI ha dunque incaricato il dr. __________ di esperire una perizia psichiatrica (doc. AI 26).

                                         Nel rapporto 18 settembre 2003 lo specialista in psichiatria e psicoterapia, diagnosticata una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10: F 41.2) in personalità con tratti evitanti/dipendenti, ha valutato un’incapacità lavorativa non superiore al 20% dall’autunno 2002. Dal punto di vista terapeutico egli ha auspicato un inserimento professionale dell’assicurato quale informatico, come già sperimento in precedenza, nonché la regolare frequenza di una psicoterapia di sostegno, rimarcando tuttavia che attualmente il paziente è scarsamente motivato (doc. AI 28).

In esito a tale rapporto, mediante la decisione contestata l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni, non riscontrando un grado d’invalidità pensionabile.

                               2.5.   Ritenendo necessario l’espletamento di una perizia giudiziaria, in particolare a causa delle divergenti diagnosi e dei discordanti gradi d’incapacità lavorativa attestati da differenti specialisti in psichiatria, il TCA ha pertanto incaricato la dott.ssa __________ di procedere ad una valutazione specialistica.

Dal referto 25 maggio 2005 si evince che la succitata specialista in psichiatria e psicoterapia ha avuto due consulti con l'assicurato, avvalendosi inoltre di una valutazione testistica, nonché della documentazione medica contenuta nell’inserto (doc. XI). Dopo aver proceduto all'anamnesi, alla descrizione dei dati soggettivi del peritando ed alle constatazioni oggettive, il perito ha diagnosticato un disturbo borderline di personalità (ICD 10: F 60.31), una schizofrenia semplice (ICD 10: F 20.6), abuso di sostanze (alcool e droghe), gioco di azzardo. Riguardo alla capacità lavorativa, la dott.ssa __________ ha evidenziato:

"  (...)

Ripercorrendo le tappe lavorative dell'assicurato come da documentazione agli atti, non si può dire che egli abbia mai raggiunto una piena capacità lavorativa nel corso del tempo e anche quando sembrava aver raggiunto un buon funzionamento lavorativo, molto velocemente si assisteva ad una brusca caduta della capacità lavorativa con interruzioni lavorative anche lunghe.

Nella perizia del dott. __________, pag. 8, si legge: "[...] Questa biografia contiene numerosi indizi, piuttosto marcati, di un disturbo psichiatrico rilevante. Il dato di maggior rilievo sembra essere un'inerzia del peritando di fronte ad un lento, ma costante declino, che si manifesta nella scolarità, poi nella vita professionale e relazionale, con un disinserimento perfino dal contesto familiare ...".

Ciononostante intraprende alcune attività lavorative, senza terminare una formazione professionale. Dal 15.02.2002 è in inabilità lavorativa per malattia.

Nel 2002 il dott. __________ prevede una capacità di guadagno non superiore al 50%.

Nel 2003 lo stesso curante certifica che il peritando non ha ricuperato una capacità di guadagno e definisce la prognosi incerta.

Si può dire che dal 2002 l'inabilità lavorativa è rimasta costantemente del 100% non avendo il peritando più intrapreso alcuna attività lavorativa a causa dello stato di salute psichica come certificato sia nel 2002 che nel 2003 dal dott. __________. (...)" (Doc. XI, pag. 13)

                                         Il perito, ritenendo la situazione psichiatrica non suscettibile di miglioramento per quanto riguarda la capacità lavorativa, ha in particolare evidenziato:

"  (...)

Il quadro psicopatologico descritto ammette un'incapacità lavorativa del 100% a partire dal 2002. Tenuto conto dell'affezione presentata sarebbe auspicabile l'impiego in ambiente protetto oltre che una terapia farmacologica. È già stata tentata questa via con risultati del tutto insoddisfacenti.

Piuttosto sottolineo la necessità di istituire una curatela e un controllo del servizio sociale." (Doc. XI, pag. 14)

                               2.6.   Con lettera 17 giugno 2005 l’Ufficio AI, aderendo alle annotazioni 14 giugno 2005 del medico responsabile SMR, ha osservato:

"  (...)

Oltre alle pertinenti valutazioni poste dal SMR (Dr. __________), alle quali rinviamo totalmente per quanto concerne l'aspetto medico della perizia, si ribadisce che la perizia in questione contiene già nella sua diagnosi gli elementi "inquinanti" che non consentono di giungere ad una valutazione oggettiva della capacità lavorativa dovuta a danno alla salute: infatti la diagnosi posta dalla Dr.ssa __________ include anche abuso di sostanze (alcool e droghe), gioco d'azzardo (cfr. perizia a pag. 8).

Inoltre rilevante è la mancata collaborazione dell'assicurato, il quale ha rifiutato ogni cura (assunzione di medicamenti e trattamenti medici), violando l'obbligo che incombe agli assicurati di ridurre il danno e che può comportare quale sanzione il rifiuto e la riduzione delle prestazioni." (Doc. XVI)

                                         Il TCA ha quindi trasmesso tale scritto alla dr.ssa __________ chiedendo, a titolo di complemento peritale, di prendere posizione “alla nota 14 giugno 2005 del medico responsabile SMR, dr. __________, in particolare riguardo ai due punti sollevati da quest’ultimo (capacità lavorativa limitatamente alle affezioni accusate dall’assicurato, esigibilità dello stesso in attività adeguate)” (XVII).

  Della risposta del perito si dirà – per quanto occorra - nei considerandi successivi (XIX).

                               2.7.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.8.   In caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).

                                         Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

                                         Va tuttavia sottolineato che il perito giudi­ziario - contrariamente al perito di parte o allo speciali­sta che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).

                                         Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é inoltre determinante il fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).

                               2.9.   Conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA tali principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                             2.10.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui è pervenuta la dott.ssa __________, specialista nella materia che qui interessa, la quale ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla totale incapacità al lavoro in qualsiasi professione.

                                         Innanzitutto, riguardo alla diagnosi psichiatrica va fatto presente che il disturbo di personalità borderline è stato accertato, oltre che dal perito, anche dal dr. __________ nella perizia del 1992 e dal dr. __________ del __________, mentre il dr. __________ ha diagnosticato “solo” un disturbo di personalità con tratti evitanti/dipendenti.

                                         In merito a questa differenziazione di diagnosi, nel complemento peritale, la dr.ssa __________ ha ben spiegato che:

"  (...)

Pur essendo nell'ambito dei disturbi di personalità, il disturbo evitante ha come sua caratteristica che il paziente appare più vicino al funzionamento nevrotico (con meccanismi di difesa più evoluti) a differenza del disturbo borderline ove i nuclei psicotici possono essere importanti e particolarmente interferenti con il funzionamento globale dell'individuo (e ove i meccanismi di difesa sono più arcaici).

Nel caso il sig. RI 1 ho specificato come il suo funzionamento psichico sia più di tipo psicotico e di come la diagnosi differenziale vada posta piuttosto con il disturbo schizoide o con la schizofrenia simplex. (...)" (Doc. XIX, pag. 1)

                                         Nella perizia essa si è del resto distanziata dalla valutazione del dr. __________, spiegandone esaurientemente i motivi (pag. 8), mentre ha confermato le valutazioni sia del dr. __________ che del dr. __________ (pag. 9).

                                         Per quel che concerne le altre “affezioni” riscontrate, in particolare derivanti dall’abuso di sostanze stupefacenti e di alcool, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, la tossicodipendenza, come pure l’acolismo o l’abuso di medicamenti non può di per sé motivare una invalidità ai sensi della legge. L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; STFA del 25 luglio 2003 nella causa R. [I 731/02], del 27 maggio 2003 nella causa M. [I 862/02], del 19 dicembre 2003 nella causa P. [I 619/02], del 22 gennaio 2004 nella causa S. [534/03]). Per questo occorre verificare se la dipendenza è la conseguenza di un danno alla salute fisico o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile a diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata. (Pratique VSI 2001 p. 227 consid. 5 e 6). Al riguardo, effettivamente nel referto del 25 maggio 2005 la dr.ssa __________ ha fra l’altro evidenziato che l’uso e l’abuso dell’alcool e di droghe “mascherano il quadro sintomatologico”, precisando tuttavia che la prima diagnosi di disturbo psichico era stata posta già nel 1992 (pag. 12). Inoltre, nel complemento di settembre il perito ha esaurientemente spiegato come il consumo di sostanze stupefacenti e d’alcool siano la conseguenza di uno stato psichiatrico gravemente compromesso, precedente all’abuso etilico e di sostanze stupefacenti:

"  (...)

Nel caso in esame abbiamo un'anamnesi che depone per un disturbo di personalità insorto probabilmente già nell'infanzia che è andato peggiorando nel tempo con un marcato disfunzionamento sociale e lavorativo oltre che nella vita privata. Il sig. RI 1 non conclude l'apprendistato; non può svolgere il servizio di leva dal quale viene congedato per motivi psichici; lavora in diversi posti di lavoro licenziandosi ogni volta, intercalando pause lavorative abbastanza lunghe (anche due anni).

Ripercorrendo l'anamnesi la capacità lavorativa appare globalmente menomata dal disagio psichico di cui è portatore il peritando e soprattutto essa va progressivamente riducendosi negli anni.

Rispetto all'I.L. solo a partire dal 2002, bisogna considerare che fino a quel momento seppur a fasi alterne, il sig. RI 1 aveva svolto un'attività lavorativa, quindi un periodo di disoccupazione durato c.a. 2 anni. È solo nel 2002 che molla completamente l'attività lavorativa e anche il __________. (...)" (Doc. XIX, pag. 3, sottolineatura del redattore)

                                         Nelle osservazioni al referto peritale, l’Ufficio AI ha sottolineato la non disponibilità del ricorrente a sottomettersi ad un’adeguata terapia per migliorare la sua capacità lavorativa. In effetti, conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61). Non solo, a determinate condizioni ad un assicurato che si oppone senza ragionevole motivo ad una cura, l’AI può segnatamente rifiutare l’erogazione di prestazioni (art. 21 cpv. 4 LPGA). Al riguardo, nella perizia la dr.ssa __________ ha pertinentemente sostenuto che “ per quanto descritto più sopra il quadro psicopatologico del peritando non è immaginabile un miglioramento dell’abituale attività lavorativa” (pag. 14), proponendo per contro: “… viste le condizioni psichiche e le condizioni di degrado sociale unitamente alle difficoltà finanziarie sarebbe utile l’istituzione di una curatela e un appoggio del servizio sociale” (pag. 11).

                                         Nel complemento peritale essa ha poi aggiunto:

"  (...)

L'obbligo alle cure è stato già tentato in passato con risultati quanto meno modesti in rapporto allo sforzo profuso ed ai costi.

A tutt'oggi, nonostante l'impegno del __________, il sig. RI 1 non ha un'attività lavorativa tanto meno in ambito protetto che per altro non desidera nè cerca, non segue una terapia farmacologia nè tanto meno è in cura da uno specialista.

Ora si può provare nuovamente a costringerlo alle cure ma a parer mio con risultati, ammesso che si raggiungano, davvero modesti e cioè una formale accettazione della terapia proposta, compresa quella farmacologia, per poi di fatto non curarsi. Tutto ciò non tanto e non solo per pigrizia, ma piuttosto per una sorta di indolente rassegnazione generata, a parer mio, dal disturbo di cui soffre.

Ugualmente i risultati ottenuti nel periodo in cui assumeva la terapia sono stati davvero modesti nè a lungo termine, probabilmente sia a causa della scarsa propensione ad assumere la terapia farmacologia, ma anche a causa dell'aspetto invalidante del disturbo di personalità.

A tutto questo va aggiunto l'uso di sostanze con gli effetti ad esso connesso. (...)" (Doc. XIX, pag. 2)

                                         Il perito ha pertanto concluso che a suo avviso “la situazione capacità lavorativa appare compromessa in modo globale, n’è ragionevolmente ipotizzabile un miglioramento negli anni futuri: la terapia attualmente rifiutata potrebbe rallentare l’evoluzione negativa ma non arrestarla” (complemento peritale pag. 4).

Visto quanto sopra, risultando la perizia giudiziaria esauriente, approfondita e convincente, alla stessa va attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.8 e 2.9),

                             2.11.   Appurata dunque un'inabilità lavorativa totale in qualsiasi professione, occorre determinare la decorrenza del diritto alla rendita, rispettivamente accertare l'inizio del periodo di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.

Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita ai sensi dell'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

Orbene, considerato che, sulla base della documentazione medica agli atti, la dott.ssa __________ ha accertato un’inabilità lavorativa continua dal 2002, ritenuto del resto come nel rapporto 11 giugno 2002 del SPS l’assicurato sia stato ritenuto inabile al 100% nella professione di operaio dal 15 febbraio 2002, il diritto ad una rendita intera, trascorso l’anno di attesa, decorre quindi dal 1° febbraio 2003.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto. § La decisione impugnata è annullata.              

 §§ RI 1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° febbraio 2003.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2004.67 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2005 32.2004.67 — Swissrulings