Raccomandata
Incarto n. 32.2004.65 BS/ss
Lugano 17 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 agosto 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1968, a seguito di un’allergia alle mani derivante dal contatto con la formaldeide e con il nichelio, ha dovuto cessare l’attività di cuoco.
Nel mese di febbraio 1998 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Dopo aver proceduto ad un’osservazione professionale, con decisione 6 giugno 2000, cresciuta in giudicato, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha negato il diritto alla rendita, nonché ad una riformazione professionale, dichiarandosi tuttavia disponibile a finanziare un eventuale periodo d’introduzione in un nuovo lavoro (doc. AI 38).
Mediante decisione 22 agosto 2001 l’amministrazione ha quindi finanziariamente garantito un periodo di tre mesi (dal 18 giugno al 17 settembre 2001) al fine di integrare professionalmente l’assicurato quale commesso/venditore in un negozio di generi alimentari (doc. AI 46).
1.2. In data 11 giugno 2003 l’assicurato ha inoltrato un’altra domanda di prestazioni dell’AI, chiedendo in particolare l’ottenimento di misure d’orientamento e di riqualifica professionale, nonché l’assegnazione di una rendita (doc. AI 52). Allegato a tale richiesta, egli ha prodotto il certificato 7 maggio 2003 del dr. __________, dermatologo, attestante che “le lesioni eczematoidi ipercheeratotiche e essudative delle mani, attualmente non permettono un lavoro manuale ed il paziente è totalmente inabile al lavoro. La durata dell’inabilità lavorativa non è prevedibile” (sub doc. AI 53).
Con decisione 25 agosto 2003 l’Ufficio AI ha dichiarato di non entrare nel merito della domanda di prestazioni, non avendo l’assicurato credibilmente dimostrato una modifica delle condizioni oggettive di salute (doc. AI 58).
Avverso la succitata decisione, l’assicurato ha presentato una tempestiva opposizione, rimarcando in particolare come il cambiamento del suo stato di salute sia rappresentato dalla circostanza di non poter più esercitare altre attività lucrative, allegando nel contempo un certificato del dermatologo curante (doc. AI 59).
1.3. Con decisione su opposizione del 2 agosto 2004 l’amministrazione ha confermato la non entrata in materia della domanda di prestazioni, osservando quanto segue:
" Nella fattispecie, come già descritto, l'atto d'opposizione é stato sostenuto dall'invio di un rapporto medico stilato dal Dr. __________. Tale referto é stato naturalmente sottoposto per competenza d'esame al Servizio medico regionale AI (SMR), il quale ha potuto constatarne i contenuti che depongono per uno stato valetudinario già a conoscenza dell'UAI e sostanzialmente analogo a quello riscontrato in epoca precedente. Occorre rilevare che il danno alla salute lamentato ora dall'assicurato ha le medesime caratteristiche diagnosticate nell'anno 1998.
D'altronde, l'attività nel campo della vendita è compatibile con il danno alla salute in questione, naturalmente tenendo conto dei limiti di esigibilità per certi settori. Si può dunque concludere che nel settore della vendita dei cosiddetti prodotti asciutti, esente dalla necessità di dover lavarsi le mani dopo ogni singola manipolazione, o dopo il contatto con prodotti pesanti, l'assicurato conserva una capacità di lavoro del tutto normale. Bisogna sottolineare che la disciplina nell'applicazione delle terapie e nella protezione delle mani (guanti allorché è possibile e per singole funzioni a rischio elevato) riveste un'importanza particolarmente significativa, in quanto diminuisce le manifestazioni cliniche delle lesioni e di molto il rischio che queste appaiano.
In conclusione pertanto, non risulta documentato in modo oggettivo un peggioramento sostanziale e duraturo dello stato valetudinario, motivo per cui non sono dati i presupposti legali per l'entrata in materia di esame della richiesta datata 01 luglio 2003." (Doc. AI 58).
1.4 RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, in data 7 settembre 2004 ha interposto al TCA un tempestivo atto di ricorso.
Postulando l’annullamento della decisione su opposizione ed il conseguente rinvio all’UAI per l’espletamento degli accertamenti del caso, il ricorrente ha ribadito di essere inabile al 100% nella attività di commesso/venditore, ciò che costituisce, rispetto alla precedente domanda di prestazioni, un mutamento delle circostanze oggettive. Egli ha poi osservato:
" 5. Visto quanto sopra enunciato si ritiene siano adempiuti i presupposti di richiesta di revisione del proprio caso, convenientemente motivati, nel senso che si è esposto il peggioramento delle condizioni di salute nelle sue conseguenze.
Infatti i motivi addotti dall'assicurato, e cioè che il proprio stato di salute gli impedisce non solo l'attività di cuoco, ma anche quella di commesso-venditore, ritenuta idonea, con oltre tutto un'attestazione da parte del medico curante di un'inabilità lavorativa continua al 100%, sono più che plausibili e concreti, per cui non giustifica la decisione di non entrare in materia.
Si ribadisce che l'assicurato si trova in una situazione disperata, essendo egli impossibilitato - a seguito delle proprie affezioni, a tutt'oggi nemmeno guarite benché egli si astenga da attività lavorative che possano aggravare il suo stato allergico dermatologico - sia a ricercare un'occupazione che ad iscriversi all'Ufficio di collocamento e ad agenzie private.
Ragione per cui il presente ricorso va accolto e la decisione su opposizione dell'Ufficio AI annullata.
Gli atti vanno ritornati all'Ufficio AI affinché esperisca una nuova e completa indagine relativa allo stato di capacità al guadagno dell'assicurato e alle sue possibilità di reintegrazione professionale.”
1.5. Con risposta di causa 30 settembre 2004 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando quanto sostenuto nella decisione contestata.
1.6. Il 15 ottobre 2004 il ricorrente ha dichiarato di non aver ulteriori mezzi di prova da indicare (V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
2.3. Nell’evenienza concreta, oggetto del contendere è sapere se l’amministrazione rettamente non è entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
2.5. Ove la rendita è stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto quando il grado d'invalidità risulti modificato in misura rilevante (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Questa regolamentazione deve essere applicata anche quando, in precedenza, la rendita era stata rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).
La ratio dell'art. 87 cpv. 4 OAI è quella di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).
Se l'assicurato non rende attendibile che la sua invalidità si è modificata in modo tale da influire sul diritto alla rendita, la nuova domanda è dichiarata irricevibile, nel senso che la Cassa (ora l’Ufficio invalidità) emana una decisione di non entrata in materia (SVR 2002 IV Nr. 26; RCC 1991 pag. 270 consid. 1a; DTF 109 V 119 consid. 2b; Valterio, op. cit., pag. 270).
In una recente sentenza, pubblicata in DTF 130 V 67, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a, 1983 pag. 389 consid. 2b).
2.6. Qualora l'assicurato renda attendibile la modifica l'amministrazione deve entrare nel merito della nuova richiesta ed esaminare materialmente se la modifica è effettivamente intervenuta (RCC 1984 pag. 366 consid. 3, 1983 pag. 389 consid. 2b; Valterio, op.cit., pag. 270; Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité, pag. 114).
In quest'evenienza la Cassa deve procedere in modo analogo alla procedura applicabile in caso di revisione secondo l'art. 41 LAI (ora art. 17 LPGA) (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a).
Se l'amministrazione constata che il grado di invalidità non si è modificato dalla precedente decisione cresciuta in giudicato, essa rigetta la nuova domanda. Nella circostanza opposta l'amministrazione esamina se la modifica intervenuta è tale da ammettere questa volta un'invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a, 1983 pag. 492 consid. 1c, 1983 pag. 389 consid. 2b).
2.7. Analogicamente alla procedura di revisione, per esaminare materialmente una nuova richiesta di rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI.
Comunque una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). In particolare si devono paragonare i fatti esistenti al momento della decisione precedente a quelli relativi all’istante della nuova decisione. Un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è dunque sufficiente (DTF 109 V 265 consid. 4a, 105 V 30; Valterio, op. cit., p. 268; cfr. anche DTF 130 V 71).
Tutto quanto riportato sopra riguardo alla nuova domanda nell’ambito delle rendite, come pure la procedura di revisione ex art. 41 LAI (ora art. 17 LPGA), vale anche, in via analogica, per quel che concerne le misure integrative (art. 8ss LAI) a patto che si tratti di prestazioni ricorrenti (Dauerleistungen) (DTF 105 V 73, 109 V 119, 113 V 22 consid. 3b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 268).
2.8. Nel caso in esame, avendo l'UAI emanato una decisione di non entrata in materia, unico punto di giudizio è quello di sapere se l'amministrazione ha rifiutato a buon diritto di esaminare il merito della richiesta.
L’assicurato è affetto da eczema cronico con probabile atopia cutanea, allergia da contatto anamnestica al nichelio ed alla formaldeide. Egli è stato ritenuto inabile nella sua professione di cuoco ma pienamente abile in professioni nell’ambito della sorveglianza, del segretariato ed in qualsiasi attività, anche manuale, in cui non è a contatto con il nichelio e la formaldeide (cfr. attestato 25 maggio 1998 del medico curante, dr. __________, sub doc. AI 6).
Nella decisione di diniego di prestazioni del 6 giugno 2000, cresciuta in giudicato, l’amministrazione aveva rilevato che l’assicurato è pienamente abile in attività generiche rispecchianti le indicazioni mediche e che non richiedono qualifiche professionali specifiche, elencando a titolo d’esempio, la professione di operaio di fabbrica in aziende provviste di climatizzatore e/o operanti in ambiente asettico, di fattorino patente B, di operaio addetto al confezionamento ed alla spedizione. Essa ha poi proceduto al raffronto dei redditi giungendo ad un’invalidità del 31%, inferiore al minimo pensionabile. Dalla stessa decisione si evince inoltre che non sono stati riconosciuti provvedimenti professionali a causa della scarsa scolarizzazione dell'interessato, mentre è stato fatto presente che “qualora l’assicurato trovasse un datore di lavoro disposto ad assumerlo l’AI si tiene a disposizione per finanziare un eventuale periodo d’introduzione” (doc. AI 38).
Con decisione 22 agosto 2001 l’Ufficio AI ha quindi finanziato un periodo di tre mesi volto ad introdurre professionalmente l’assicurato presso un negozio di generi alimentari (doc. AI 46).
2.9. Con la decisione contestata l’Ufficio AI non è entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni del 1° luglio 2003, non avendo l’assicurato reso verosimile una modifica delle condizioni invalidanti.
Il ricorrente è invece del parere che a causa del peggioramento dell’eczema alle mani non può nemmeno esercitare un’attività compatibile al suo stato di salute, tra cui quella precedentemente svolta di venditore presso un negozio di alimentari di __________. A sostegno della propria tesi, con l’opposizione egli ha in particolare prodotto lo scritto 17 settembre 2003 del dermatologo curante, dr. __________, dal seguente tenore:
" Posso dichiarare quanto segue:
conosco il paziente dal 1993 per i suoi disturbi di pelle (eczema recidivante). Per via di lesioni lichenoidi e simultaneamente di lesioni disidrosiformi, la mia diagnosi è quella di una sindrome oid (Sulzgerber-Garbe), in paziente con una allergia al nichel.
Il decorso dell'eczema è recidivante, ultimamente ho potuto costatare un peggioramento delle recidive (vedi fotografia del 25.7.2003).
Al controllo del 16.9., l'affezione era di nuovo migliorata, però le mani non sono completamente guarite.
Per questo paziente sfortunato, penso che si dovrebbe tentare di poter ottenere una copertura assicurativa per una perizia indipendente, per es. nel reparto di dermatologia della Clinica universitaria di __________." (Doc. AI 59).
L’assicurato ha poi fatto riferimento alla lettera di disdetta 30 aprile 2003 del suo datore di lavoro:
" ..come già discusso in precedenza, purtroppo io ho atteso che Lei potesse guarire dall'allergia che la tormenta da tempo ma invano perché Lei continua a non guarire e come ben sa nel mio Negozio bisogna manipolare con le mani la carne e tutti gli altri alimenti in generale. Questo ho potuto notare dava molto fastidio alla mia clientela e non era di buona immagine. Ciò non toglie che lei è stato un valido e gradito collaboratore.
L'altro motivo per cui sono giunto alla decisione di darle la disdetta è per il fatto che la clientela è calata e non mi posso più permettere di assumere un collaboratore a tempo pieno e quindi dovrò arrangiarmi da solo al 50%.
La disdetta Le viene data con due mesi di anticipo e il nostro rapporto di lavoro termina in data: 01.07.2003." (Sub doc. AI 53).
Con nota 26 luglio 2004 il dr. __________, medico dell’AI, ha preso posizione in merito a quanto prodotto dal ricorrente:
" Il paziente è portatore di patologia della pelle (atopia) con eczema microbiotico. Ha sviluppato un'allergia alla formaldeide e (si diceva anamnesteticamente al nichelio). La patologia insorge più facilmente ed è più resistente alle terapie se vi è
- esposizione all'allergene
- se si lavora in ambiente umido
- se la sollecitazione della pelle (lavoro manuale) è fortemente sollecitata.
Una prima domanda di prestazioni era sfociata in un rifiuto di rendita per un grado AI di tipo non pensionabile.
Alla seconda domanda non si è dato seguito poiché il danno alla salute non si è modificato.
Si considera:
1. il danno alla salute ha le stesse caratteristiche diagnostiche del
1998.
2. si attesta un peggioramento, ma questo è condizionato anche
dal tipo di attività svolta.
3. l'attività nel campo della vendita con o senza gerenza è
compatibile con il danno alla salute, naturalmente con dei limiti
di esigibilità per certi settori (es.: vendita pesce, carni, prodotti
dell'edilizia); si può concludere che nel settore della vendita per
i cosiddetti prodotti asciutti che non richiedano di lavare le mani
dopo ogni singola manipolazione o di lavoro con prodotti
pesanti vi è una normale CL. Nel caso (raro) che l'allergia al
nichelio diventi manifesta con la manipolazione di monete,
questa può essere fatta con gli appositi guanti (ci sono).
4. i prodotti che provocano le lesioni cutanee sono molto diffusi,
quasi ubiquitariamente. Si sa che essi non agiscono se non in
condizioni particolari (es.: umidità, volatilizzazione delle
sostanze). Anche per una vita privata e inattiva il contatto con
tali sostanze è presente (vestiti, monete, saponi, detersivi,
legno, ecc.), ma non provocano alterazioni.
5. la disciplina nell'applicazione delle terapie e nella protezione
delle mani (guanti quando è possibile e per singole funzioni a
rischio elevato), diminuiscono le manifestazioni cliniche delle
lesioni e diminuiscono di molto il rischio che queste appaiano.
In conclusione: siamo confrontati con un problema che ha più risvolti "professionali" che clinici. Le indicazioni che si trovano nel documento inviatoci dal dr. __________ il 15.06.98 (seconda pagina) trovano ancora oggi pieno valore." (Doc. AI 65).
2.10. Dall’esame degli atti non risulta essere stata resa verosimile una rilevante modifica delle condizioni di salute, rispettivamente della capacità al guadagno dell’assicurato.
Dal punto di vista del danno alla salute la situazione è rimasta sostanzialmente la medesima: l’assicurato continua a soffrire di un eczema alla pelle a seguito della nota allergia al nichel ed alla formaldeide.
Il dr. __________ ha sì attestato un peggioramento, ma, come rettamente rilevato dal dr. __________ nella succitata nota 26 luglio 2004, tale circostanza è la conseguenza dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente presso un negozio di alimentari di __________, attività che non può essere ritenuta idonea al suo stato di salute. In effetti, dalla lettera di disdetta 30 marzo 2003 del datore di lavoro risulta come il ricorrente abbia dovuto manipolare anche la carne ed altri generi alimentari, ciò che ha portato alle manifestazioni allergiche alle mani (cfr. consid. 2.9). Queste mansioni non sono quelle elencate nella domanda 6 agosto 2001 per ottenere da parte dell’AI il finanziamento del periodo d’introduzione al lavoro quale commesso di negozio di generi alimentari, in cui è stato evidenziato che l’assicurato avrebbe svolto principalmente l’attività di gerente del negozio stesso (doc. AI 44). Nella nota 26 luglio 2004 il dr. __________ ha poi ben spiegato come l’attività nel campo della vendita con o senza gerenza sia compatibile con il danno alla salute se l’assicurato rimane in contatto con prodotti asciutti, senza la necessità di lavarsi le mani dopo ogni manipolazione, escludendo quindi, a titolo d’esempio, i settori della vendita del pesce e delle carni. Va anche fatto presente che durante il controllo del 16 settembre 2003, quindi due mesi dopo il licenziamento dell’assicurato, lo stesso dr. __________ ha potuto accertare il miglioramento dell’affezione allergica, anche se non la completa guarigione delle mani (rapporto 16 settembre 2003 citato al consid. 2.9). L’esperienza lavorativa presso il citato negozio d’alimentari non è quindi idonea per ritenere l’assicurato totalmente inabile nel settore della vendita. Non vi sono del resto elementi che permettono di ritenere inesigibili tutte quelle altre attività lucrative, rispettose delle limitazioni mediche, elencate nella decisione del 6 giugno 2000. Sono infatti professioni che non necessitano un contatto con il nichel e la formaldeide. Pertanto, anche dal punto di vista economico la situazione è rimasta inalterata.
In conclusione, non avendo l'insorgente reso verosimile alcuna modifica rilevante della sua capacità di guadagno né delle proprie condizioni cliniche e/o economiche rispetto alla decisione di diniego di prestazioni resa il 6 giugno 2000, la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata, l'UAI avendo fatto buon uso della facoltà concessagli dall'art. 87 cpv. 4 OAI.
2.11 L'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, oltre ad aver chiesto l’edizione della documentazione medica già contenuta nel dossier trasmesso dall’UAI al TCA con la risposta di causa, ha postulato l’audizione di testi ed un interrogatorio formale.
Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
A prescindere dal fatto che il ricorrente non ha indicato i nominativi di eventuali testi da assumere e tantomeno specificato su che cosa gli stessi dovrebbero deporre, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la documentazione agli atti sufficiente per statuire nel merito della vertenza.
Riguardo alla richiesta di essere sentito formulata dal ricorrente, la stessa può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata). Secondo questo TCA, ai fini della presente causa l’audizione personale del ricorrente, quale mezzo di prova, non è da ritenere rilevante, motivo per cui non è necessario sentirlo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti