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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.01.2005 32.2004.63

12 janvier 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,419 mots·~17 min·3

Résumé

domanda di rendita di un assicurato professionalmente reintegrato quale poligrafico, tale attività è da considerare presente nel mercato del lavoro; grado d'invalidità fissato dall'assicurazione militare corrisponde in linea generale a quello dell'assicuraziohe per l'invalidità

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.63   BS/ss

Lugano 12 gennaio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 11 ottobre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 8 settembre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1961, a seguito dei postumi di una frattura pluriframmentaria della tibia destra, avvenuta il 19 maggio 1982 durante il servizio militare, non può più svolgere la sua originaria attività di montatore di cucine con formazione di falegname.

                                         Di conseguenza, l’assicurazione militare federale, con decisione 2 novembre 1999, gli ha garantito una riformazione professionale quale poligrafo (cfr. atti AMF sub doc. AI 10), conclusasi con l’ottenimento in data 31 agosto 2003 del relativo attestato federale di capacità (sub doc. AI 58).

                                         La riformazione professionale è stata condotta dall’Ufficio assicurazione invalidità (UAI), presso cui l’assicurato in data 5 febbraio 1998 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

Ritenuto l’interessato convenientemente integrato, con decisione 12 febbraio 2004 l’Ufficio AI ha chiuso il caso, senza erogazione di rendita, motivando come segue il provvedimento preso:

"  (…) Il Sig. RI 1 ha assolto con successo la riqualifica professionale conseguendo l’Attestato Federale di Capacità quale poligrafo. Il salario minimo di un poligrafo ammonta inizialmente a fr. 46'280 ( fr. 3'560 x 13, stato 2001) in seguito, dopo il 5° anno di lavoro il guadagno può aumentare a fr. 55'510.- (fr. 4'270 x 13, stato 2001).” (Doc. AI 66)

                               1.2.   Con decisione 8 settembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione dell’assicurato, osservando:

"  (...) Nel caso in esame l'assicurato ha svolto e concluso positivamente una riformazione come poligrafo garantita dall'AMF con l'ottenimento del relativo Attestato federale di capacità che gli permette di ottenere un salario minimo iniziale di fr. 46'280.-- e dopo cinque anni di fr. 55'510.--. L'attività per la quale è stato riformato è idonea alle sue attitudini ed al danno alla salute e gli permette il recupero della capacità di guadagno compromessa dal danno alla salute segnatamente con riferimento alla precedente attività. La giurisprudenza ha chiarito che la possibilità di impiego è riferita ad un mercato teorico del lavoro in equilibrio, vale a dire all'esclusione delle difficoltà di carattere congiunturale. In altre parole l'assicurato risulta adeguatamente reintegrato ai sensi della Legge sull'assicurazione per l'invalidità in quanto momentanee difficoltà nel trovare un impiego non rappresentano un problema d'invalidità bensì occupazionale. La decisione impugnata risulta corretta e viene quindi confermata. L'opposizione è respinta." (Doc. AI 79)

                               1.3.   Contro la succitata decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso postulando l’erogazione di una rendita. Egli ha in particolare rilevato:

"  (...) La decisione impugnata ha infatti completamente trascurato la necessità per il ricorrente di sottoporsi ancora oggi a continue cure mediche.

Tali cure impediscono di fatto al ricorrente di condurre un'attività lavorativa continua e costante.

Già per questo motivo il ricorrente non può essere ritenuto abile al lavoro e deve invece essere messo al beneficio di una rendita AI.

La decisione assume correttamente che il ricorrente ha beneficiato di una riformazione professionale, ciò è però avvenuto in un settore, quello dei poligrafi, che non offre alcuno sbocco professionale.

Le sue abilità scolastiche non risultano quindi di alcuna utilità pratica.

È vero che la giurisprudenza esclude le difficoltà congiunturali di un settore dai motivi per i quali può essere accordata una rendita.

Il settore dei poligrafi non è però vittima di una crisi congiunturale, bensì strutturale.

In effetti questa professione è praticamente destinata a scomparire ed è ormai impossibile trovare un nuovo posto di lavoro.

I lavoratori che cessano l'attività non vengono più sostituiti, prova ne sono tutte le ricerche condotte dal ricorrente in questi anni, anche con l'aiuto dei competenti servizi.

In tale situazione occorre quindi constatare il fallimento della reintegrazione professionale e non rimane che mettere il ricorrente al beneficio di una rendita." (Doc. I)

                               1.4.   Con risposta di causa 26 ottobre 2004 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso, facendo presente:

"  (...) In concreto l'assicurato risulta reintegrato essendo stato posto al beneficio di una riformazione quadriennale come poligrafo, conclusa positivamente dall'assicurato con il conseguimento dell'attestato federale di capacità del 31 agosto 2003. Con decisione 21 ottobre 2004 l'Ufficio federale dell'assicurazione militare ha rilevato con l'assicurato avrebbe conseguito nelle precedenti attività di falegname/montatore in assenza del danno alla salute un reddito annuo di fr. 56'059.--, come da CCL, e nell'attività di poligrafo nella quale è riformato un reddito annuo di fr. 46'280.--, con una perdita e quindi un grado d'invalidità del 17%. Ciò permette di confermare ulteriormente l'inesistenza di un diritto alla rendita d'invalidità dell'AI, richiedente un grado d'invalidità minimo del 40%. L'assicurato risulta adeguatamente reintegrato in una professione presente sul mercato del lavoro, seppure, come tutte le professioni, soggetta a trasformazioni e aggiornamenti. Si osserva che, relativamente all'idoneità dal punto di vista del danno alla salute egli non adduce elementi di valutazione medica che non siano già stati considerati, né viene sostanziata e comprovata una diversa incidenza sulla sua capacità lavorativa, laddove la professione per la quale è stato riformato è idonea al suo stato di salute. (...)" (Doc. III)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Va al riguardo fatto presente che recentemente il TFA ha precisato che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

                               2.3.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, il ricorrente, già attivo quale montatore di cucine con formazione di falegname, ha beneficiato di una riformazione professionale quale poligrafo. Egli sostiene che tale riformazione sia stata un fallimento dal momento che il settore dei poligrafi sarebbe vittima di una crisi strutturale. Orbene, se ciò fosse stato il caso, l’Ufficio AI non avrebbe disposto, sulla base di una valutazione del proprio consulente in integrazione professionale e dopo un periodo di osservazione, una riqualifica nel settore che il ricorrente ritiene ora in via d’estinzione. Infatti, ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LAI (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004), gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da invalidità, indipendentemente se prima dell’insorgenza del danno alla salute esercitassero un’attività lucrativa, hanno diritto a dei provvedimenti integrativi - di cui fa parte, quale misura professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI), la riformazione professionale ex art. 17 LAI -, necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno  o la capacità di svolgere mansioni consuete.

                                         Proprio in quest'ottica si situa la decisione dell’Ufficio federale dell’assicurazione militare di finanziare tale riqualifica con erogazione di una rendita di riformazione ex art. 37 LAM. Certo che l’avvento e la diffusione dei nuovi mezzi telematici hanno comportato una radicale ristrutturazione tra i poligrafi, specialmente per quanto riguarda la carta stampata, ma ciò non vuol dire che vi sia una crisi strutturale. Nessuno nega che nel settore dei poligrafi vi possa essere un momento di difficoltà congiunturale. Al riguardo occorre ricordare che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         A mente del TCA, invece, non vi sono le condizioni per ritenere l’attività di poligrafo priva di qualsiasi sbocco professionale in un mercato del lavoro equilibrato. Vero che nel rapporto 2003 dell’associazione di categoria Viscom (Associazione svizzera per la comunicazione visuale, che comprende le imprese tipografiche di tipo classico e aziende che operano nei settori concezione, creazione, produzione e diffusione di informazioni visive elaborate) si evince in particolare un leggero calo della cifra di affari, con una stagnazione degli investimenti, circostanze che rispecchiano una situazione congiunturale difficile (il rapporto si può scaricare on line al seguente indirizzo: www.viscom.ch/deutsch/download/ viscom_geschaeftsbericht_03_d.pdf ). Ciò non toglie che, come risulta dal comunicato stampa 21 dicembre 2004 della Viscom, nel settore vi è un prudente ottimismo per il futuro (www.viscom.ch/francais/download/a0070_f.doc). A questo va aggiunta la tabella “Ertagslage 1998 -2003” stilata dall’ETH di Zurigo (KOF/ETH) dalla quale si evince in particolare nel settore dell’industria grafica una ripresa a partire dal 2003 (cfr. “Zahlen und Fakten der visuellen Kommunikation in der Schweiz“, pag. 13, consultabile all’indirizzo: www.viscom.ch/deutsch/download/zahlen_fakten_d_04.pdf ).

                                         Occorre inoltre evidenziare che recentemente è stato approvato il nuovo contratto di categoria, valido per i prossimi quattro anni, questo ad ulteriore conferma che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, questo settore è ben lungi da essere considerato morto (www.viscom/italiano/dossierpolitik/gav_04/ index_gav_04.htm).

Va poi rilevato che l’assicurato non ha potuto continuare la sua attività professionale presso il datore di lavoro presso cui ha svolto l’apprendistato per motivi aziendali (quindi di carattere congiunturale) e non strutturali, né di salute (doc. AI 58). Riguardo a quest’ultimo punto va altresì rilevato che il ricorrente non ha fatto riferimento a particolari affezioni che non sono state considerate durante il periodo di riqualifica professionale. In tale contesto va inserito il certificato 24 novembre 2003 del medico curante, dr. __________, attestante:

"  Per quanto concerne la situazione della gamba destra è da notare che ultimamente è abbastanza stazionaria senza segni d’infezione/infiammazione e la fisioterapia per il mantenimento articolare e muscolare dà buoni risultati. “ (Doc. AI 69).

                                         Per quel che concerne il calcolo dell’invalidità, rettamente l’amministrazione ha fatto riferimento alla decisione 21 ottobre 2004 dell’Ufficio federale dell’assicurazione militare in cui è stato accertato che l’assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe potuto guadagnare fr. 56'059 e che raffrontato tale importo ad un reddito di poligrafo al primo anno di attività di fr. 46'280 ne risulta un grado d’incapacità al guadagno del 17% (doc. AI 82). Infatti, secondo la giurisprudenza, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione invalidità coincide di massima con quella vigente in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale , addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 291 consid. 2a, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Va poi evidenziato che, conformemente al nuovo contratto di categoria applicabile dal 1° gennaio 2005, al quinto anno di anzianità un poligrafico dovrà percepire almeno fr. 56'875 all’anno (13 x 4375). In queste condizioni, dunque, l’assicurato risulta essere convenientemente integrato, potendo con la nuova attività appresa, nonostante i limiti funzionali, conseguire, dopo cinque anni di attività, un reddito pressoché identico, se non maggiore, a quello percepito prima dell’insorgenza del danno alla salute. Inoltre, dagli atti non risultano indicati ulteriori provvedimenti professionali. Non vi sono infine le condizioni per erogare una rendita, non presentando il ricorrente, al momento della decisione contestata, un grado d’invalidità pensionabile.

Visto quanto sopra, la decisione amministrativa merita conferma, mentre il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

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