Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.02.2004 32.2004.6

5 février 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,161 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.6   BS

Lugano 5 febbraio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2004 di

1. __________ 2. __________ rappr. da: studio legale avv. __________  

contro  

la decisione del 17 dicembre 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto che       

                                     -   con decisione 24 giugno 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto a __________ una rendita intera d’invalidità ed una rendita completiva per il marito __________ ed il figlio __________, il tutto con effetto dal 1° giugno 2001 (doc. _);

                                     -   con scritto 7 luglio 2003 il legale di __________, avv. __________, ha chiesto all’UAI il versamento diretto della rendita completiva per il marito, rispettivamente per il figlio, allegando la decisione cautelare 12 marzo 2002 del Pretore di __________, attestante che i coniugi __________ vivono separatamente dal 1° giugno 2001 e che il figlio __________ è affidato al padre (doc. _);

                                     -   a seguito della richiesta 22 ottobre 2003 dell’avv. __________, volta ad ottenere il pagamento retroattivo delle due rendite completive (doc. _), mediante lettera 29 ottobre 2003 la Cassa cantonale di compensazione, dopo aver esposto la normative applicabili alla fattispecie, ha confermato di versare al marito dell’assicurata le suddette rendite dal mese successivo la notifica dell’avvenuta separazione comunicata il 7 luglio 2003 (doc. _);

                                     -   dopo aver contestato la presa di posizione della Cassa (doc. _), il rappresentante di __________ ha nuovamente sollecitato il versamento retroattivo (doc. _);

                                     -   con scritto 17 dicembre 2003 l’UAI, a firma del giurista, ha confermato il diniego della succitata richiesta, evidenziando come solo con la comunicazione 7 luglio 2003 sia stato informato della separazione tra i coniugi __________ ed il conseguente affidamento del figlio al padre (doc. _);

                                     -   con ricorso datato 2 febbraio 2004 l’avv. __________, a nome e per conto di __________ e __________, ha chiesto l’annullamento della “decisione” 17 dicembre 2003 ed il conseguente versamento nella mani del primo della rendita completiva del marito e del figlio connesse alla rendita d’invalidità principale erogata a __________ con effetto retroattivo al 1° giugno 2001, oltre a interessi del 5% su ogni singola mensilità. In sostanza i ricorrenti sono dell’opinione che prima del 7 luglio 2003 l’amministrazione sapeva dell’esistenza dei presupposti per versare le rendite completive direttamente al marito dell’assicurata. Inoltre essi hanno chiesto di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

considerando che          in diritto

                                     -   il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1);

                                     -   ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Secondo il capoverso 3 le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato;

                                     -   le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate (art. 52 cpv. 1 LPGA). In via di principio, le disposizioni formali della LPGA (art. 27 – 62 LPGA), sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge e pertanto contro tutte le decisioni intimate dopo il 1° gennaio 2003 è data la facoltà di inoltrare opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, art. 82 N. 8 e 9 pag. 820/1);

                                     -   la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

                                     -   ai sensi dell'art 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, devono essere motivate e contenere le indicazioni sui rimedi giuridici. Infine, l’assicurato ha la facoltà di ricorrere al Tribunale contro la decisione su opposizione entro 30 giorni dalla relativa notifica (cfr. art. 60 LPGA);

                                     -   nel caso in esame, non trattandosi di una decisione su  opposizione, di primo acchito il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

                                     -   inoltre l’UAI, non accordando la richiesta di versamento retroattivo delle rendite completive in oggetto, avrebbe dovuto emanare una decisione ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA, munita, fra l’altro, dei rimedi giuridici;

                                     -   secondo l’art. 4 lett. 1 del regolamento per il diritto di firma dell’UAI, le decisioni relative ai rifiuti e le riduzioni o soppressioni di prestazioni (in casu si tratta del diniego da parte dell’amministrazione di versare retroattivamente al marito dell’assicurata delle rendite completive) devono essere firmate dalla direzione o da un suo membro insieme al segretario-ispettore;

                                     -   pertanto, anche volendo considerare lo scritto 17 dicembre 2003 alla stregua di una decisione, esso non risulta essere stato validamente firmato;

                                     -   in queste circostanze - e a prescindere dal quesito circa la legittimazione ricorsuale del figlio __________ (cfr. art. 35 cpv. 1 LAI), ancorché rappresentato dal padre __________ - gli atti sono comunque rinviati all’UAI, competente per decidere in merito all’erogazione di prestazioni (art. 57 cpv. 1 lett. e LAI), affinché proceda all’emanazione di una decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA;

                                     -   essendo dunque il ricorso irricevibile e mancando quindi il requisito della probabilità dell’esito favorevole del processo - uno dei presupposti comulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. fra le tante, DTF 125 V 202 consid. 4a con riferimenti) - la relativa istanza deve essere respinta;

                                     -   non sono del resto assegnabili delle ripetibili - l’assicurato, rappresentato da un legale, non è stato infatti indotto, a seguito di un’indicazione errata da parte dell’amministrazione dei rimedi di diritto, ad inoltrare direttamente al TCA il presente ricorso (cfr. un caso in cui questo Tribunale ha riconosciuto delle ripetibili: STCA 22 settembre 2003 nella causa A. W., inc. 38.2003.75) - , ciò che avrebbe reso l’istanza di assistenza giudiziaria priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6 e STFA 9 aprile 2003 nella causa C, U 164/02).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 2 febbraio 2003 é irricevibile.                   

                                         § Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione formale.

                                 2.-   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.6 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.02.2004 32.2004.6 — Swissrulings