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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2004 32.2004.51

21 décembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,577 mots·~18 min·3

Résumé

competenza territoriale del TCA; reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera AI; discrepanza tra salario dichiarato all'AVS e quello segnalato al fisco; rinvio per accertare l'effettivo salario annuo

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.51   BS/td

Lugano 21 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 luglio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 9 giugno 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1956, ha esercitato diverse attività, da ultimo quelle di pizzaiolo presso il __________ (1995 -2000) e di aiuto gerente presso il __________ di __________ (cfr. rapporto 11 marzo 2004 del consulente in integrazione professionale, doc. AI 32).

A seguito della sua domanda di prestazioni presentata nel marzo 2004, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) lo ha posto al beneficio di una riformazione professionale per il conseguimento della patente quale esercente di tipo I (cfr. il succitato rapporto del consulente). Non potendo l’assicurato iniziare subito la prospettata riqualifica, con decisioni 16 marzo e 28 aprile 2004 l’amministrazione gli ha riconosciuto il diritto a percepire dell’indennità giornaliere d’attesa per il periodo 8 marzo – 31 luglio 2004 (doc. AI 28 e 29).

Con decisione 18 marzo 2004 l’Ufficio AI ha invece fissato l’ammontare dell’indennità giornaliera sulla base di un reddito giornaliero medio di fr. 171, corrispondente ad un reddito determinante annuo di fr. 62'092 (doc. AI 28).

                               1.2.   Con tempestiva opposizione 3 maggio 2004 RI 1, per il tramite del RA 1, ha contestato la determinazione del reddito determinante annuo, facendo presente:

"  in relazione alla Vostra decisione a margine relativa la riconoscimento dell'indennità giornaliera, con la presente ci opponiamo al calcolo effettuato dalla Cassa per i seguenti motivi.

All'assicurato è stata riconosciuta la perdita di salario per un importo di Fr. 136,80 mensili che corrisponde all'80% dell'indennità giornaliera riconosciuta dalla Cassa malati __________.

Invero, la situazione economica del signor RI 1, nel 2002 era la seguente:

da gennaio a febbraio 2002 era stato posto al beneficio dell'indennità di disoccupazione, fondata su un salario lordo mensile di Fr. 6500.-.

Dal 1. marzo 2002 al 31 luglio 2002 il signor RI 1 era alle dipendenze della Gelateria __________ con un salario mensile di Fr. 6500.- (allegata copia scheda salari ditta). Dal 1. agosto 2002 ha percepito l'indennità giornaliera di malattia assicurata con la __________ 80% di Fr. 6500.-. Dal 28 marzo 2002 pur essendo stato in malattia è stato retribuito sulla base di Fr. 6500.- dal datore di lavoro, poi è scattato l'80% con il 1.8.2002 quando è subentrata la Cassa Malati.

Pertanto, a nostro giudizio, l'indennità giornaliera deve essere riconosciuta sulla base salariale di fr. 6500.mensili." (Doc. AI 27)

                               1.3.   Con decisione 9 giugno 2004 l’Ufficio AI, dopo aver esposto le norme di legge e le direttive applicabili, ha respinto l’opposizione in quanto:

"  Secondo la valutazione della consulente professionale è stato stabilito un reddito ipotetico per l'anno 2000 di fr. 58'708.00.

In fase di calcolo dell'indennità giornaliera AI la Cassa ha adeguato tale reddito con il carovita degli anni 2001, 2002, 2003 e 2004.

L'indennità giornaliera AI è pertanto stata calcolata sulla base di un reddito annuo di fr. 61'232.00 (2004).

Tenuto conto delle precedenti attività esercitate dall'assicurato si ritiene adeguato il reddito stabilito per il calcolo dell'indennità giornaliera AI in quanto è stato preso in considerazione il reddito più elevato conseguito dal signor RI 1 nell'arco di un anno.

Il reddito mensile di fr. 6500.00 percepito dall'assicurato a partire dal 01.03.2002 non può essere tenuto in considerazione in quanto questa attività è stata in effetti esercitata per meno di 1 mese." (Doc. AI 26)

                               1.4.   Avverso la succitata decisione amministrativa RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha presentato allo scrivente Tribunale un tempestivo atto di ricorso, postulando che l’indennità giornaliera venga determinata sulla base di un salario lordo mensile di fr. 6'500.--. Egli ha rilevato quanto segue:

"  Il ricorrente contesta questa valutazione e ribadisce che egli per tutto il 2000 a partire da marzo aveva percepito un salario di Fr. 6'500.00 mensili, ottenendo un salario lordo di Fr. 70'000.00. Egli chiede pertanto che l'indennità giornaliera di cui dovrebbe beneficiare durante i provvedimenti professionali ordinati dall'intimata venga debitamente ricalcolata.

Prove: come sopra; copia foglio paga 2000; copia certificato di salario

           per le imposte 2000; copia conteggio disoccupazione gennaio

           2001." (Doc. I)

                               1.5.   Con risposta di causa 29 ottobre 2004 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso, osservando in particolare:

"  Per il calcolo dell'indennità giornaliera AI è stato considerato un reddito di fr. 61'232.00 stabilito dalla consulente professionale nel suo rapporto del 11 marzo 2004. Lo stesso è stato poi rivalutato a fr. 62'092.00 al 1° gennaio 2004.

Appare pertanto corretto il calcolo dell'indennità giornaliera basata sul reddito del 2000 adeguato al carovita 2004. Per ulteriori motivazioni sul calcolo del reddito si rimanda all'allegata "Nota per gli atti e servizio indennità giornaliera AI" del 27.10.2004 che è parte integrante della presente risposta.

Fatte queste considerazioni si chiede pertanto a codesto Lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso." (Doc. VI)

                               1.6.   Il 10 novembre 2004 l’assicurato ha ribadito la richiesta ricorsale, facendo rilevare:

"  Per i motivi si rinvia a quanto già agli atti, precisando che la richiesta dell'indennità giornaliera calcolata sul salario lordo di Fr. 6'500.- mensili si fonda sull'estratto conto paga individuale dell'impresa __________ di __________, documento che attesta che al signor RI 1 a partire dal mese di marzo 2000 è stato effettivamente versato questo salario, salario confermato sia nei confronti del fisco che della cassa disoccupazione __________ che ha poi erogato un'indennità giornaliera calcolata su quel mensile da gennaio 2001 a febbraio 2002.

Il signor RI 1 ha poi iniziato a lavorare presso la __________ SA con un salario fissato a Fr. 6'500.- mensili lordi, come risulta sempre da relativi documenti di paga, salario in seguito preso in considerazione dall'assicurazione di indennità giornaliera per malattia.

Ovviamente non è a noi giudicare, come non è all'intimata, se un simile salario fosse giustificato o meno per le prestazioni effettive o potenziali del ricorrente. Possiamo solamente constatare che questo salario è stato erogato e pertanto fornisce la base di calcolo per le prestazioni in questione." (Doc. VIII)

                               1.7.   In data 25 novembre 2004 l’Ufficio AI ha trasmesso allo scrivente Tribunale l’incarto LADI relativo al ricorrente (X).

Trasmesso in copia all’interessato, questi, con scritto 3 dicembre 2004, ha fatto presente di rinunciare a presentare ulteriori osservazioni (XII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono da applicare le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme disposizioni di legge introdotte a seguito della 4° revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Dagli atti risulta che l’assicurato è domiciliato a __________ (GR).

In deroga all’art. 58 cpv. 1 LPGA, che stabilisce la competenza del Tribunale delle assicurazioni nel Cantone in cui l’assicurato è domiciliato al momento del ricorso, l’art. 69 LAI prevede invece che i ricorsi contro le decisioni e le decisioni su opposizione emesse dagli uffici cantonali AI sono giudicati dal tribunale del luogo dell’ufficio AI. Conformemente all’art. 55 cpv. 1 LAI, di principio l’ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta delle prestazioni. Infine, l’art. 40 cpv. 3 OAI prevede che l’ufficio AI competente al momento della registrazione lo rimane durante tutta la procedura.

Nel caso in esame, essendo stato l’assicurato al momento della domanda di prestazioni domiciliato a Bellinzona (doc. AI 40), l’ufficio AI competente era quello del Cantone Ticino e rimane tale anche con il trasferimento a __________ dell’interessato (DTF 123 V 181ss). Ne consegue che questo TCA è competente per statuire in merito al ricorso in esame.

                                         Nel merito

                               2.4.   Oggetto del contendere è sapere a quanto ammonta il reddito determinante annuo per il calcolo dell’indennità giornaliera di spettanza dell’assicurato.

                               2.5.   Durante l’integrazione l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione gli impedisce di esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento. Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli assicurati che non hanno ancora compiuto 20 anni e non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa ricevono un’indennità giornaliera se subiscono una perdita di guadagno causata dall’invalidità (art. 22 cpv. 1 LAI).

                                         Giusta l’art. 22 cpv. 2 LAI l’indennità giornaliera consiste in un’indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una prestazione per i figli, per gli assicurati con figli.

                                         L’indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente quello in cui l’assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento (art. 22 cpv. 4 LAI).

L’art. 22 cpv. 6 LAI conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire a quali condizioni possono essere versate le indennità giornaliere per giorni singoli, per i periodi istruttori, di attesa e di avviamento, nonché per l’interruzione dei provvedimenti d’integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità.

                               2.6.   Per quel che concerne l’importo dell’indennità di base, l’art. 23 LAI (nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004) al capoverso 1 prevede che lo stesso ammonta all’80% del reddito del lavoro conseguito dall’assicurato nell’ultimo periodo di attività esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute. Essa ammonta tuttavia almeno al 30% e al massimo all’80% dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1 LAI.             

                                         L’indennità di base per gli assicurati che non esercitavano un’attività lucrativa prima dell’integrazione ammonta al 30% dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1 LAI (art. 23 cpv. 2 LAI). Infine, l’art. 23 cpv. 3 LAI prevede che per il calcolo del reddito del lavoro di cui al capoverso 1 è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS (reddito determinante).                 L’art. 21 OAI, anch’esso riformato dal 1° gennaio 2004, al capoverso 1 stabilisce che per assicurati esercitanti un’attività lucrativa s’intendono coloro che: nel corso dei dodici mesi precedenti il diritto all’indennità giornaliera hanno conseguito, per almeno quattro settimane, un salario soggetto all’AVS (lett. a); che rendono verosimile che durante l’integrazione avrebbero intrapreso un’attività lucrativa di una durata più lunga (lett. b) oppure che hanno dovuto interrompere la loro attività lucrativa unicamente per motivi di salute (lett. c). Se l’ultimo periodo di piena attività dell’assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l’assicurato avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell’integrazione, se non fosse divenuto invalido (art. 21 cpv. 3 OAI)

                                         Infine, il nuovo art. 24 cpv. 1 LAI dispone che l’importo massimo dell’indennità giornaliera corrisponde all’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni.

Ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 LAINF prima frase, per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio, mentre l’art. 22 cpv. 1 OAINF prevede che l’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 106’800 franchi all’anno e a 293 franchi al giorno.

                               2.7.   Nel caso in esame, dal rapporto 11 marzo 2003 del consulente  in integrazione professionale risulta che l’assicurato dal 1995 al 2000 ha esercitato la professione di pizzaiolo presso il __________ di __________ e in seguito, per qualche mese nel 2002, quella di aiuto gerente presso la società __________ SA di __________ (doc. AI 32).

Mediante la decisione contestata l’amministrazione ha fissato l’indennità giornaliera sulla base del reddito dichiarato nel 2000 all’AVS pari a fr. 58'708 (cfr. estratto del conto individuale sub doc. AI 56), aggiornandolo al 2004 (fr. 69'092).

                                         Nell’atto ricorsale RI 1 sostiene invece che debba essere preso in considerazione un reddito mensile di fr. 6'500 percepito nel 2002 (fr. 84'500 all’anno: 13 x 6'500).

                                         Con nota 27 ottobre 2004, allegata alla risposta di causa, il capo servizio dell’amministrazione __________ è per contro del parere che tale somma non corrisponda all’effettivo rendimento dell’assicurato in quanto:

"  Dal 1997 al 2000 occupato presso __________ SA a __________ unitamente alla moglie __________ (assicurato figurava quale direttore con firma individuale e la moglie dapprima come amministratrice unica)

Distinta salari risulta che il DL nel

1997 ha occupato circa 6,81 unità (mesi 75 diviso 11 persone)

1998 ha occupato circa 7.11 unità (mesi 64 diviso 9 persone)

1999 ha occupato circa 5.53 unità (mesi 72 diviso 13 persone)

2000 ha occupato circa 4.68 unità (mesi 75 diviso 16 persone)

Il Signor RI 1, secondo le distinte di salario, era occupato quale pizzaiolo responsabile del personale e ha percepito annualmente:

fr. 35'322.60 nel 1997

fr. 22'610.00 nel 1998

fr. 25'462.20 nel 1999

fr. 58'708.20 nel 2000

Nel 2001 (da gennaio) ha ricevuto indennità dall'assicurazione disoccupazione fino a novembre 2001.

Nel corso del 2001 ha pure lavorato alle dipendenze della moglie svolgendo l'attività di aiuto cucina a fr. 2'510.- mensili (da maggio 2001 a febbraio 2002)

Indennità disoccupazione percepita anche nel periodo da gennaio a febbraio 2002 e in seguito da agosto 2002 (si veda registrazione conti individuali).

Per il periodo da marzo 2002 a luglio 2002 è alle dipendenze della ditta __________ SA (bar gelateria a __________) dove ha lavorato unicamente il mese di marzo 2002 in seguito in malattia con indennità dalla __________ (per periodo 28.03.02 - 07.03.03).

Da una lettura delle distinte salario del __________ SA (periodo 1999 - 2002), appare più che strana l'assunzione del Signor RI 1 con uno stipendio pari a fr. 6'500.00 lordo quando uno dei due gerenti si è dimezzato lo stipendio per l'anno 2002 e questo probabilmente viste le difficoltà finanziarie della ditta. Il Signor RI 1, sulla scheda salari, è assunto quale aiuto-cucina mentre sul contratto di lavoro è indicato quale responsabile di servizio (da notare che nel 2002 il numero dei dipendenti non è stato superiore a 6 e che vi era anche un gerente!!!).

La C.M. __________, interpellata telefonicamente, conferma le prestazioni versate come a loro invio del 01.04.2003 (prestazioni dal 28.03.02 al 07.03.2003).

Nel 2002 ha pure percepito indennità dall'assicurazione disoccupazione da parte della CAD __________; come a richiesta telefonica 17.10.04, ci faranno pervenire i conteggi.

Per concludere:

■  indennità giornaliera da calcolare sull'ultimo stipendio "regolare"

    percepito che risale al 2000.

■  II reddito mensile di fr. 6'500.00 non è da prendere in considerazione poiché non corrisponde all'effettivo rendimento e prestazioni che il Signor RI 1 ha potuto o poteva offrire alla ditta __________ SA.

■  Nel 2002 ha percepito, dichiarando il falso, delle indennità sia dalla cassa malati che dall'assicurazione disoccupazione; indennità che si ritiene calcolate a torto sul reddito mensile di fr. 6'500.00.

■  Resta da valutare quale misura legale si può e/o si deve adottare nei confronti del Signor RI 1 (problema giuridico)." (Doc. VIbis)

                               2.8.   Da un attento esame degli atti questo TCA non può che rilevare quanto segue.

Se da un lato dal contratto di lavoro 1° marzo 2002 concluso con la __________ SA risulta che l’assicurato è stato assunto quale “responsabile di servizio” per un salario lordo mensile di fr. 6'500 (doc. AI 39), attività svolta solo nel mese di marzo (cfr. anche la relativa scheda salario 2002), dall’altro va detto che, dalla lettura delle schede salari 1999-2002 riguardanti la medesima società e trasmesse all’amministrazione dalla Cassa di compensazione __________, si evince come il ricorrente abbia lavorato quale aiuto-cucina sempre con una retribuzione di fr. 6'500 al mese (doc. AI 8). Va poi fatto presente che, contemporaneamente al ricorrente, presso la __________ SA (società che gestiva la Gelateria __________ di __________) era impiegato anche un gerente con uno stipendio nel 2002 di fr. 7'400 mensili (cfr schede salari, doc. AI 8). Orbene, nonostante che, contrariamente a quanto sostenuto dal funzionario dell’AI nella presa di posizione riportata al considerando precedente, dalle medesime schede salariali non risulta che nel 2002 lo stipendio del gerente è stato decurtato per motivi di risparmio, secondo questa Corte è comunque poco credibile che il compenso ricevuto dall’assicurato corrisponda alle effettive prestazioni e mansioni svolte. Vero che il datore di lavoro ha attestato all’assicurazione disoccupazione un salario mensile di fr. 6'500 (incarto LADI, doc. 41). Tuttavia, la presenza di un gerente non giustifica la contemporanea assunzione di un responsabile del personale, ancorché nel 2002 vi erano sei collaboratori, di cui due hanno lavorato solo pochi mesi. Simile circostanza era del resto presente nel 2000 allorquando nell’esercizio pubblico lavoravano sette collaboratori, gerente escluso, senza che la società avesse dovuto ricorrere ad un responsabile del personale. Infine, appare poco probabile che un aiuto cucina percepisca un salario lordo di fr. 6'500 mensili, allorquando un cameriere dello stesso ristorante guadagnava molto meno (fr. 3'700; doc. AI 8). Sia come sia, va ricordato che secondo l’art. 23 cpv. 1 LAI l’indennità di base corrisponde di regola all’80% del reddito del lavoro conseguito nell’ultimo periodo di attività esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute. Nel caso in esame, tale periodo corrisponde al 2000 allorquando il ricorrente lavorava presso il __________.

                                         Al riguardo nelle osservazioni 10 novembre 2004 RI 1 ha fatto presente che quale dipendente dell’impresa __________ di __________, società che gestiva l’omonimo grotto, aveva diritto ad un salario di fr. 6'500 mensili, anch’esso preso come base di calcolo per l’indennità di disoccupazione. Effettivamente nel “conto retribuzione per collaboratore” del 2000 riferito al ricorrente (allegato al ricorso) risulta che dal mese di marzo egli aveva percepito mensilmente fr. 6'500, mentre sino a febbraio dello stesso anno lo stipendio era di fr. 2'500 (doc. A3), per un totale di fr. 72'347,60 di retribuzione lorda annua, così come dichiarato, ai fini fiscali, nel certificato di salario 25 aprile 2001 (doc. A4). Orbene, questo aumento di salario appare piuttosto inusuale se si tiene conto che nel 1998 e nel 1999 la retribuzione annua dell’assicurato è stata di fr. 22'610 (doc. AI 14) rispettivamente di fr. 25'456 (doc. AI 13).

                                         Va poi fatto presente che per il 2000 il datore di lavoro ha dichiarato all’AVS unicamente fr. 58'708,20 (doc. AI 17), importo che è poi stato iscritto nel conto individuale del salariato (sub doc. AI 36). Ne risulta quindi una discrepanza tra quanto attestato nel certificato di salario e quanto dichiarato all’AVS. In queste condizioni non è dunque possibile determinare con certezza di giudizio il reddito annuo medio AVS del 2000 su cui calcolare le indennità giornaliere (cfr. art. 23 cpv. 3 LAI); per il che l’incarto deve essere rinviato all’UAI affinché proceda agli accertamenti atti a stabilire l’effettivo salario percepito da RI 1, corrispondente alle mansioni da esso svolte nel 2000. A dipendenza dell’esito di tale accertamento, occorrerà fissare il reddito annuo medio AVS, ciò che potrà se del caso comportare la rideterminazione dei contributi sociali a cura della competente cassa di compensazione, alla quale le nuove risultanze andranno quindi comunicate.

                                         Di conseguenza, annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per gli accertamenti di cui sopra.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione 9 giugno 2004 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.8.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà a RI 1

                                         fr. 500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.51 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.12.2004 32.2004.51 — Swissrulings