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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.10.2004 32.2004.48

21 octobre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,238 mots·~36 min·2

Résumé

revisione rendita, rinvio atti all'amministrazione per valutazione economico- provessionale di un apicoltore

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.48   BS/td

Lugano 21 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 giugno 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 13 maggio 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1960, a causa di patologie reumatiche e psichiatriche, è stato posto al beneficio di una mezza rendita d’invalidità dal 1° giugno 1997 (cfr. decisione 24 novembre 1999, cresciuta in giudicato, doc. AI 51).

                                         Sulla base della perizia multidisciplinare 11 ottobre 1999 eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM), l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) aveva infatti ritenuto l’assicurato inabile nella propria professione di apicoltore, rispettivamente incapace al guadagno, nella misura del 50% (doc. AI 46).

                               1.2.   Con decisione 19 febbraio 2003 l’amministrazione, esperita una nuova perizia medica multidisciplinare, ha respinto la domanda di revisione della rendita presenta dall’assicurato poiché:

"  Dalla nuova documentazione medica specialistica (perizia SAM del 10.12.2002) risulta che il suo stato di salute ha subito un certo peggioramento rispetto alle precedenti valutazioni ma tuttavia lo stesso non è tale da giustificare l’assegnazione di una rendita intera d’invalidità. Infatti l’attuale incapacità lavorativa viene valutata nella misura massima del 60% “ (doc. AI 85).

                                         Mediante tempestiva opposizione RI 1 ha contestato la graduazione dell’invalidità, facendo segnatamente presente un peggioramento delle condizioni psichiche (doc. AI 86 e 92).

Con decisione datata 27 maggio 2003 l’UAI ha parzialmente accolto l’opposizione nel senso di disporre ulteriori accertamenti medici, respingendo nel contempo la domanda di assistenza giudiziaria (doc. AI 96).

                               1.3.   Rimasta la succitata pronunzia amministrativa incontestata, l’Ufficio AI ha in seguito disposto una terza perizia multidisciplinare. Sulla base del referto peritale 13 agosto 2003 del SAM, con delibera 16 ottobre 2003 l’amministrazione ha concluso per un rilevante peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, riconoscendo di conseguenza una totale incapacità lavorativa e di guadagno dal 1° maggio 2003 (sub doc. AI 106).

In data 27 ottobre 2003 l’UAI ha poi emesso la seguente decisione:

"  il nostro Ufficio ha riesaminato il vostro caso di rendita d'invalidità e con deliberazione del 16 ottobre 2003 ha stabilito il vostro grado d'invalidità nella misura del 100% a far tempo dal 01.05.2003.

Secondo l'art. 43 cpv. 1 della legge AI, le vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità ricevono soltanto quest'ultima rendita, la quale, tuttavia, è sempre assegnata come rendita intera e deve ammontare almeno all'importo della rendita per superstiti.

Essendo voi invalido nella misura del 50% e considerato che eravate vedovo dal 17 febbraio 2003 vi era stata assegnata la rendita d'invalidità intera conformemente all'articolo sopracitato.

Pertanto la rendita che percepite, non subirà alcuna modifica." (Doc. AI 106)

                                         RI 1 si è nuovamente opposto a quanto deciso dall’amministrazione, ritenendo che la totale inabilità lavorativa debba essere fatta risalire dal 18 ottobre 2000, non avendo la perizia 10 dicembre 2002 del SAM valutato correttamente il peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 107).

                                         Con decisione su opposizione 13 maggio 2004 l’Ufficio AI ha confermato quanto precedentemente deliberato (doc. AI 112).

                               1.4.   Avverso la succitata decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso, chiedendone l’annullamento nonché il riconoscimento di una totale incapacità al lavoro a decorrere dal 18 ottobre 2000 e la conseguente erogazione di una rendita intera a partire dal 1° gennaio 2001.

Facendo riferimento alle certificazioni dei propri medici curanti, in particolare quelli del dr. __________ (3 aprile 2001) e dr. __________ (11 marzo 2002), il ricorrente sostiene dunque un’inabilità lavorativa del 100% a far da tempo dal 18 ottobre 2000. In particolare egli ha evidenziato:

"  7.   Ebbene, proprio queste considerazioni conclusive portano a

convincersi della contraddizione (ovvero dell'impossibilità reale di pretendere dall'assicurato di svolgere un'attività lavorativa nella misura del 50% sino al 30 aprile 2003, ossia fino dopo i tre mesi di attesa dalla data del decesso della moglie avvenuta in febbraio 2003) insita nella valutazione del SAM e della decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità; che appunto non poteva che cadere in tale contraddizione se non teneva in considerazione di tutto l'insieme dei fatti e delle circostanze che riguardano sia lo stato di salute sia la capacità di guadagno dell'assicurato.

Mancando tale attento esame, la decisione su opposizione qui avversata non ha che confermato la decisione precedente senza entrare nel merito degli argomenti sollevati.

Come è possibile infatti esigere dall'assicurato che egli continuasse con il suo lavoro di apicoltore (visto che non sono proponibili misure di reintegrazioni professionali) fino al 30 aprile 2003, quando questa attività gli era già preclusa a motivo dei movimenti e degli sforzi che inevitabilmente essa richiedeva? (trasporto arnie, cura e manutenzione delle stesse, lavori di estrazione del miele, raccolta dello stesso, trasporto dei contenitori, ecc.).

Va ricordato che altre attività quali quelle che in un lontano passato ha svolto l'assicurato, ossia quella di gerente di esercizio pubblico, furono interrotte proprio per l'insorgere dei gravi disturbi psichici insorti.

A questi propositi si richiamano le argomentazioni già addotte dall'assicurato con le osservazioni del 3 dicembre 1998, con quelle dell'opposizione 17 marzo 2003 e con quelle dell'opposizione 25 novembre 2003.

Pertanto, evidenziata la contraddizione e la totale mancanza di realismo della perizia SAM e della decisione dell'Ufficio invalidità, l'assicurato era da ritenersi inequivocabilmente totalmente inabile al lavoro già dal 18 ottobre 2000.

8.   Ritornando sulle questioni medico giuridiche, non si comprendono i criteri alla base della decisione per cui le valutazioni peritali degli specialisti che concludono tutti, tranne lo psichiatra dott. __________ (che ritiene data un'inabilità lavorativa per soli disturbi psichiatrici dell'ordine del 50%), per un grado d'incapacità lavorativa totale o superiore al 75% da profilo psichiatrico, non debbano essere tenute in considerazione, ma si sia giunti alla formulazione del grado d'incapacità lavorativa del 60%.

In altre parole si contesta che la fissazione del grado d'incapacità al lavoro sia stato definito con criteri oggettivi tenuto conto

      a) del grado d'invalidità medico teorica fisica da una parte e

           psichica dall'altra

      b) del grado d'invalidità medico teorica nel suo complesso,

           assommando l'incapacità fisica con quella psichica

      c) delle effettive possibilità d'inserimento nel mercato del lavoro

           di una persona affetta dei gravi disturbi fisici e psichici come

           l'assicurato in questione."

Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                               1.5.   Mediante risposta di causa 21 giugno 2004 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando quanto sostenuto con la decisione contestata.

                               1.6.   Su richiesta del TCA, il ricorrente ha prodotto la documentazione a sostegno dell’istanza per la concessione dell’assistenza giudiziaria.

in diritto

                                          In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato può essere posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità, in via di revisione, dal 1° gennaio 2001.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

                               2.6.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, in occasione della prima domanda di prestazioni, il ricorrente è stato esaminato dal __________ che ha proceduto ad una perizia multidisciplinare (reumatologica e psichiatrica).

                                         Nel rapporto 11 ottobre 1999, esposte dettagliatamente l’anamnesi, le diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, gli specialisti del __________ hanno proceduto alla discussione dei consulti esterni di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________) giudicando l’assicurato inabile al 50% nella propria attività di apicoltore (doc. AI 46).

Fondandosi sulla succitata perizia, con decisione 24 novembre 1999, crescita in giudicato, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita con effetto retroattivo dal 1° giugno 1997 (doc. AI 51).

                               2.8.   Nell’ambito della revisione della rendita, il ricorrente è stato nuovamente peritato dal SAM, il quale ha ordinato una consultazione esterna psichiatrica, a cura del dr. __________, e psicologica (dr. __________), oltre ad una valutazione reumatologica affidata al dr. __________. Con rapporto 10 dicembre 2002 i periti hanno proceduto alla discussione dei succitati consulti:

"  Durante il soggiorno presso il SAM abbiamo così potuto evidenziare le seguenti patologie limitanti la capacità lavorativa dell'A.:

Patologia psichiatrica

Concordiamo con il nostro consulente, dr. __________, sia riguardo alla diagnosi, sia al grado d'incapacità lavorativa, che si situa nella misura del 50%.

Non abbiamo quindi potuto evidenziare un peggioramento dal punto di vista psichiatrico rispetto alla precedente perizia SAM del 1999.

L'esame complessivo eseguito mediante tests psicoreattivi, fra i quali un Rorschach, il Baumtest di Koch e scala di Beck (eseguiti dallo psicologo Signor __________) evidenzia, sul piano cognitivo un pensiero povero di contenuti, stereotipato, automatico, scontato, seppur incanalato in un corso regolare. Possiede un'intelligenza normale, ma concede poco all'intellettualizzazione, preferendo muoversi su contesti di conformismo e di semplificazione. L'interferenza di fattori emotivi è alla base di un vasto disagio esistenziale espresso perlopiù attraverso lagnanze corporali. Vissuti depressivi, sentimenti d'inadeguatezza, ansia e preoccupazione per il futuro permeano il vivere del soggetto. In conclusione, i tests psicoreattivi effettuati escludono la presenza di un disturbo di personalità, mentre una forte assimilazione è per contro riscontrabile con il profilo dei disturbi nevrotici del carattere.

Patologia reumatologica

Concordiamo con il nostro consulente reumatologo, dr. __________, sia riguardo alle diagnosi, sia riguardo al grado d'incapacità lavorativa, che si situa nella misura del 100% in attività da pesanti a medio - pesanti, mentre in un'attività leggera e adatta, compresi i lavori d'ufficio, premessa l'ottimizzazione ergonomica del posto di lavoro, in cui l'A. possa evitare la posizione inginocchiata, movimenti di flessione / estensione delle ginocchia in carico, spostamenti oltre a qualche centinaio di metri e non in modo ripetuto, lavori di forza o ripetitivi con gli arti sup., particolarmente sopra l'orizzontale, movimenti ripetitivi di flessione / estensione / rotazione del tronco, l'A. e abile al lavoro nella misura del 50%. Nell'attività di gerente di ristorante, l'A. e abile al 50% per quanto attiene le mansioni esclusivamente amministrative ed intrattenimento della clientela. E' invece inabile in misura molto importante in attività attinenti i compiti di cameriere (spostare vassoi, trasportare casse di bibite ed altri oggetti pesanti, preparare caffè, ecc.). Per quanto riguarda l'attività di apicoltore, il dr. __________ fa notare come non conosca a sufficienza il lavoro per potersi esprimere in modo chiaro. Anche in questo caso, per quanto attiene i compiti leggeri, secondo i criteri precedentemente espressi, l'A. può essere ritenuto abile al lavoro nella misura del 50%. Se vi sono oggetti pesanti da trasportare, lavori da svolgere in ginocchio, lavori ripetitivi o sopra l'orizzontale con gli arti sup., lavori ripetitivi di flessione / estensione /rotazione del tronco queste attività non sono più esigibili. Esprimendosi riguardo all'evoluzione dal 1999 ad ora, il nostro consulente fa notare come, per quanto riguarda le ginocchia, la situazione sia certamente peggiorata, clinicamente e radiologicamente, soprattutto per quanto riguarda la gonartrosi e soprattutto a sin., ma anche per quanto riguarda l'iperostosi legata alla DISH, con possibile influsso sulla tendinite cronica del pes anserinum. Per quanto riguarda le spalle, é presente tuttora una periartropatia omeroscapolare tendinotica bilaterale. A sin. la situazione e nettamente peggiorata soggettivamente dopo la lussazione ant.; oggettivamente non vi e una diminuzione della motilità articolare, ma persiste un modico impingement, già descritto nella perizia del 1999. Dopo lussazione, potrebbe però ora trattarsi di una sindrome dolorosa complessa, con una componente articolare nell'ambito di un'eventuale lesione del labbro inf. del glenoide. Per questo motivo potrebbe essere utile, al di fuori del contesto di questa perizia, realizzare un'artro-MRI. La calcificazione del sovraspinato è per contro completamente regredita (possibile rottura e riassorbimento della placca di idrossiapatite legata al trauma del 2000). La sindrome lombospondilogena rappresenta un problema soprattutto soggettivo. L'esame clinico e le indagini radiologiche a disposizione non evidenziano anomalie oggettive particolari. Clinicamente vi e un'irritazione della cresta iliaca sin. in parte postraumatica, forse intrattenuta nell'ambito di entesiti legate alla DISH. Il dolore alla cresta iliaca sin. è insorto dopo il trauma del 2000 e non era descritto nel 1999.

Riguardo alla prognosi, per quanto riguarda la gonartrosi, è particolarmente certo un progressivo peggioramento nei prossimi anni, che, quasi certamente, porterà a medio termine all'impianto di una protesi totale bilaterale.

Per quanto riguarda la spalla sin., potrebbe essere utile conoscere la situazione del labbro glenoidale. Trattandosi di un problema che il paziente ritiene si situi in secondo piano rispetto alle ginocchia ed alla schiena, non verrebbe probabilmente comunque preso a carico con misure chirurgiche. Non sono quindi probabilmente da prevedere cambiamenti di rilievo a medio termine. Per quanto riguarda la schiena, non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio termine.

Il dr. __________ ritiene che dal lato medico al momento non vi siano possibilità di migliorare la capacità lavorativa che non siano già state intraprese." (Doc. AI 82 pagg. 14-15)

                                         Riguardo alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti del SAM hanno valutato una capacità medico-teorica globale dell’assicurato, in qualità di apicoltore, gerente di ristorante, impiegato d’ufficio ed in altre attività lavorativa leggere-medio leggere, nella misura del 40% a partire dal 18 ottobre 2000. In particolare essi hanno evidenziato:

"  Le limitazioni qualitative e quantitative, sul piano psichico e mentale, nonché fisico, sono descritte al capitolo 6.

I disturbi psichici del peritando (ridotta sopportabilità del dolore, ridotta resistenza allo sforzo fisico, aumentata affaticabilità, meccanismi di regressione, ecc.), influenzano la capacita lavorativa dell'A. nella misura del 50%.

Intendiamo, con ciò, che l'A. non e più in grado di produrre un rendimento costante, che necessita di pause durante il lavoro, di maggior tempo anche per l'esecuzione di attività ripetitive.

Sul piano fisico, invece, le limitazioni (diminuita capacità di reggere lo stress lavorativo, impossibilità a portare pesi sup. ai 15 - 20 kg, restare in posizioni inergonomiche o monotone per il rachide, restare in posizione inginocchiata, o dover eseguire lavori ripetitivi o sopra l'orizzontale con gli arti sup., lavori ripetitivi di flessione / estensione / rotazione del tronco, di flessione / estensione delle ginocchia in carico, spostamenti oltre a qualche centinaio di metri e non in modo ripetuto) riducono il grado di capacità lavorativa quale apicoltore o gerente nella misura del 50%.

In attività pesanti - mediamente pesanti l'A. dev'essere ritenuto totalmente inabile al lavoro.

Sulla base di quanto precisato, considerando un lieve peggioramento dal punto di vista reumatologico dal 1999 ad oggi, riteniamo che l'A. presenti una capacità lavorativa residua nella misura ridotta (40%).

Dagli atti in nostro possesso, possiamo affermare che queste limitazioni professionali siano da considerare a partire dal 18.10.2000 in poi.

A partire da questa data l'A é da considerare globalmente inabile al lavoro nella misura del 60%, come descritto sopra.

L'attuale stato di salute del Signor RI 1 é lievemente peggiorato dal 1999 in poi e riteniamo che in futuro ci si possa attendere ad ulteriori peggioramenti, soprattutto per quanto riguarda la patologia alle ginocchia." (Doc. AI 82 pag. 16, sottolineature del redattore)

                                         I periti hanno infine escluso l’adozione di provvedimenti medici e professionali idonei a migliorare la capacità lavorativa dell’assicurato, sostenendo comunque che lo stesso può beneficiare di un aiuto al collocamento in un’attività confacente.

                               2.9.   A seguito dell’opposizione 2 maggio 2003, in cui l’assicurato ha in particolare evidenziato il peggioramento delle condizioni psichiche a seguito del decesso della moglie, l’Ufficio AI ha ritenuto date le condizioni per procedere ad una nuova valutazione medica, affidando tale incarico al SAM.

Dal referto 13 agosto 2003 emerge che i periti non hanno ritenuto necessario procedere ad una nuova valutazione reumatologica in quanto:

"  Patologia reumatologico – ortopedica

Non abbiamo ritenuto necessario sottoporre l'A. ad una nuova valutazione reumatologica ed ortopedica, considerando che la visita precedente, dell'ottobre 2002, aveva permesso di evidenziare patologie che il nostro consulente riteneva non suscettibili di cambiamento a tempo breve o medio. I cambiamenti sono da prevedere a lungo termine. Per questo motivo riteniamo che la valutazione non sarebbe potuta variare in modo significativo da quella già precedentemente espressa. Il periziando è stato d'accordo con un tale procedere." (Doc. AI 103 pag. 9)

                                         Per quel che concerne l’aspetto psichiatrico essi hanno fatto presente:

"  Patologia psichiatrica

Non possiamo che concordare con la nostra consulente, dr.ssa __________, che evidenzia un quadro psicologico marcatamente inficiato dalla presenza di una distimia a cui è subentrato un episodio depressivo maggiore reattivo al lutto improvviso della moglie, avvenuto nel febbraio 2003. Dal punto di vista psicopatologico la dr.ssa segnala la presenza di un umore marcatamente deflesso, con labilità emotiva, sia pure a tratti controllata. Il contenuto del pensiero è polarizzato sulle preoccupazioni rivolte verso la figlia. Il sonno è disturbato da incubi nei quali il periziando rivive gli ultimi momenti della tragica morte della moglie, avvenuta per aneurisma cerebrale. L'A. appare angosciato, perso, sfiduciato, in particolare nelle ore notturne. Considerando il quadro generale, l'A. va dunque ritenuto inabile al lavoro nella misura del 100%. E' auspicabile il proseguo della terapia psicofarmacologica attualmente in atto." (Doc. AI 103 pag. 9)

                                         Per questi motivi, gli esperti del SAM hanno accertato un grado d’incapacità lavorativa del 100%, rimarcando in particolare:

"  CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Ciò che predomina è il quadro psichico dell'A., il quale mostra una doppia patologia depressiva, da una parte la distimia, già nota e riscontrata alla precedente perizia del 2002 e, in aggiunta, un episodio depressivo maggiore, reattivo al lutto per morte della giovane moglie. Tale patologia inficia la capacità lavorativa nella misura totale. Intendiamo con ciò che l'A., attualmente, non è in grado di produrre un rendimento costante e di essere concorrenziale in un ciclo lavorativo usuale.

Sulla base di quanto detto dunque consideriamo che il peggioramento sia subentrato nel febbraio 2003 in seguito al decesso della moglie. Da tale data in poi l'A. deve dunque essere ritenuto inabile totalmente al lavoro.

Per quanto concerne le limitazioni fisiche ci rifacciamo alla perizia precedente del dicembre 2002.

L'attuale stato di salute del Sig. RI 1 è dunque peggiorato a partire dal febbraio 2003 e riteniamo che in futuro ci si possa attendere miglioramenti proponendo così una rivalutazione a distanza di uno – due anni." (Doc. AI 103 pag. 10)

                                         Tenuto quindi conto che il rilevante peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato è da far risalire al mese di febbraio 2003, l’amministrazione ha di conseguenza riconosciuto una rendita intera dal 1° maggio 2003 (tre mesi dopo il peggioramento ai sensi dell’art. 88 a cpv. 2 OAI).

                             2.10.   Con il presente ricorso l’assicurato ritiene invece che la piena inabilità lavorativa decorre dal mese di ottobre 2000, motivo per cui il diritto alla rendita intera è da far risalire al 1° gennaio 2001.

A sostegno della propria tesi egli ha fatto riferimento ai seguenti certificati medici:

·        rapporto 3 aprile 2001 del dr. __________, medico curante, il quale valuta un’incapacità lavorativa al 100% dal 18 ottobre 2000 con graduale deterioramento della situazione valetudinaria (doc. AI 54);

·        rapporto 15 febbraio 2002 dello psichiatra curante dr. __________ in cui viene attestata un’incapacità lavorativa del 75% per motivi psichiatrici (doc. AI 70);

·        rapporto 11 marzo 2002 del dr. __________. Secondo il medico curante il paziente è incapace al lavoro nella misura piena dal 18 ottobre 2000, evidenziando esacerbazioni più o meno continue dei dolori alla schiena, alla spalla ed alle ginocchia (doc. AI 71);

·        rapporto 14 novembre 2003 concernente la risonanza magnetica del dr. __________ dal quale si evince in particolare una importante gonartrosi mediale del ginocchio con steofitosi, oltre ad ulcerazioni al menisco (doc. A4);

·        rapporto operatorio del 15 gennaio 2004 per gonartrosi mediale bilaterale (doc. A5).

                             2.11.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                             2.12.   Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici possono determinare un’invalidità ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI, rientrano, oltre alle malattie mentali propriamente dette, anche le anomalie psichiche parificabili a malattie. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto determinante è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine ).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                             2.13.   Nell’evenienza concreta, per quel che concerne l’aspetto psichiatrico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato la componente psichica dell’assicurato, mediante l’ausilio di consultazioni specialistiche, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità lavorativa nella professione abitualmente esercitata dall’assicurato ed in altre attività adeguate. Nella perizia 10 dicembre 2002 il SAM ha fatto proprie la valutazione fornita dal dr. __________, capo clinica al Servizio di psichiatria e psicologia medica di __________, il quale, diagnosticata una distimia (ICD 10 – F.43.1), ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50%. Va poi fatto presente che il succitato specialista ha fatto capo a dei test eseguiti dallo psicologo __________.

                                         Altrettanto convincente è la valutazione psichiatrica esterna fatta eseguire dal SAM nell’ambito dell’incarico peritale del 2003. Nel rapporto 8 agosto 2003 la dr.ssa __________, del già citato servizio di psichiatria e psicologia medica, ha ben evidenziato come il peritando presenti, oltre alla distimia diagnosticata nel 2002, anche un episodio depressivo maggiore reattivo al decesso improvviso della moglie, avvenuto nel febbraio 2003, ciò che ha procurato all’interessato un umore marcatamente deflesso con labilità emotiva sia pure a tratti controllata, con sonno disturbato da incubi. La specialista ha dunque ritenuto l’assicurato pienamente inabile, motivo per cui rettamente l’Ufficio AI ha fatto risalire il peggioramento delle condizioni psichiche al mese di febbraio 2003. La valutazione dello psichiatra curante, per altro non altrettanto motivata come quelle prese in considerazione dall’Ufficio AI, non permette di discostarsi dalle succitate circostanziate e convincenti risultanze specialistiche, alle quali va conferito valore probatorio pieno conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11).

                             2.14.   Dal lato somatico, nella perizia 10 dicembre 2002 il SAM ha pertinentemente aderito alle valutazioni del dr. __________ (rapporto 18 ottobre 2002), specialista in reumatologia. Quest’ultimo ha dettagliatamente esposto la sintomatologia dell’assicurato, evidenziando come il problema principale sia costituito da una gonartrosi bilaterale. Egli ha inoltre esaurientemente descritto le limitazioni fisiche (impossibilità di assumere la posizione inginocchiata, di eseguire movimenti ripetitivi di flessione-estensione delle ginocchia in carico, di effettuare spostamenti oltre a qualche centinaio di metri e non in modo ripetuto, di svolgere lavori di forza o lavori ripetitivi con gli arti superiori sopra l’orizzontale e movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco) che riducono in un’attività leggera l’abilità lavorativa nella misura del 50%. In attività pesanti e medio pesanti l’assicurato è stato invece valutato pienamente inabile al lavoro.

                                         Non convincente è invece la trasposizione della succitata valutazione medico-teorica all’attività di apicoltore svolta dall’assicurato. Nella perizia 10 dicembre 2002 (cfr. consid. 2.8) il SAM, equiparando la citata professione ad un’attività leggera/medio-leggera, ha dapprima sostenuto un’inabilità al lavoro del 50%. Accertato poi un lieve peggioramento delle condizioni reumatologiche rispetto al 1999 i periti hanno concluso per un’abilità del 40% dal 18 ottobre 2000. Tale conclusione è stata confermata nel referto 23 agosto 2003 (cfr. consid. 2.9). Nel rapporto 18 ottobre 2002 il dr. __________, invece, non si è volutamente espresso in maniera precisa riguardo l’abilità lavorativa dell’assicurato quale apicoltore (“.. per quanto riguarda l’attività di apicoltore, non conosco a sufficienza il lavoro per potermi esprimere in modo chiaro “), rilevando tuttavia che “in questo caso per quanto attiene ai compiti leggeri, secondo i criteri precedentemente espressi, l’assicurato può essere ritenuto abile al lavoro nella misura del 50%. Se vi sono oggetti pesanti da trasportare, lavori da svolgere in ginocchio, lavori ripetitivi o sopra l’orizzontale con gli arti superiori, lavori di flessione – estensione o rotazione del tronco, queste attività non sono più esigibili” (sub doc. AI 82). Nel ricorso l’assicurato ha fatto presente che il lavoro di apicoltore comporta il regolare controllo delle popolazioni di api, le diverse pulizie, trattamenti sanitari, la preparazione delle arnie, il loro trasporto e da ultimo la smielatura (cfr. anche perizia 10 dicembre 2002 SAM pag. 6 sub anamnesi professionale), mansioni che, a mente di questa Corte, non escludono l’esecuzione di attività non ritenute esigibili dal dr. __________. Basti pensare al notevole peso dell’arnia, in particolare se piena di miele, al suo trasporto ed ai movimenti di flessione/estensione del tronco che necessitano per procedere alla smielatura.

                                         In definitiva non vi è una valutazione di tipo professionale-economico che permetta di concludere in maniera convincente se ed in quale misura l’assicurato, tenuto conto delle succitate limitazioni fisiche, sia da ritenere abile quale apicoltore successivamente alla prima decisione 24 novembre 1999 e sino all’avvenuto peggioramento psichico (maggio 2003), che ha causato un’inabilità del 100% in qualsiasi professione. Va in effetti ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a) e i dati economici risultano pertanto determinanti, mentre il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). D'altro canto compito dell'orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l'invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201). Vero che nel 1997 l’amministrazione aveva proceduto ad un’inchiesta economica per indipendenti, ma a quell’epoca l’assicurato esercitava l’attività di apicoltore a titolo accessorio, motivo per cui la stessa non può essere utile ai fini della presente vertenza, ritenuto anche che nel frattempo le condizioni di salute del ricorrente sono nettamente peggiorate. Inoltre da questa inchiesta non sono desumibili le diverse mansioni richieste per l’esecuzione della professione di apicoltore (doc. AI 25).

                                         Per quel che concerne invece l’intervento al ginocchio del gennaio 2004 segnalato durante la procedura di opposizione, tale circostanza non è rilevante ai fini della vertenza, visto che comunque dal 1° maggio 2003 all’assicurato, ritenuto pienamente inabile al lavoro per motivi psichici, è stata riconosciuta una rendita intera.

                                                                                                                         Va poi rimarcato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le incapacità al lavoro non si addizionano. Al riguardo va rimarcato che in una sentenza del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg., il TFA ha stabilito che per determinare il grado d'inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         L'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione.

Va infine fatto presente che essendo il ricorrente, invalido e vedovo con figli dal 17 febbraio 2003, ha diritto ad una rendita per supertisti ex art. 23 cpv. 1 LAVS con effetto dal 1° marzo 2003 (cfr. art. 23 cpv. 3 LAVS), erogata sotto forma di una rendita intera AI che deve corrispondere almeno all’importo della rendita vedovile. Secondo l’art. 43 cpv. 1 LAI, infatti, le persone vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita per i superstiti dell’AVS e dell’assicurazione per l’invalidità, beneficiano di una rendita intera d’invalidità ed è loro versata soltanto la rendita più elevata. Per questi motivi, indipendentemente dagli esiti dell’accertamento economico, la rendita che percepisce dal 1° marzo 2003 non subirà alcuna modifica.

In conclusione, annullata la decisione 13 maggio 2004, gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda alla valutazione professionale-economica di cui sopra e, in esito a tale accertamento, statuisca nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato fino al mese di marzo 2003, ritenuto che le limitazioni fisiche elencate nella perizia 10 dicembre 2002 del SAM, confermate nella successiva del 2 maggio 2003, sono da considerare a partire dal 18 ottobre 2000.                                        

                             2.15.   Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione 13 maggio 2004 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’UAI verserà all’assicurato fr. 1'500.— di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto l’istanza 11 giugno 2004 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.48 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.10.2004 32.2004.48 — Swissrulings