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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2004 32.2004.38

15 octobre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,579 mots·~23 min·3

Résumé

condizioni temporali per riconoscere infermità congenita 404 OIC (sindrome psico-organica); in casu negata, rinvio all'UAI per accertare eventuale diritto ad ergoterapia quale provvedimento sanitario

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.38   BS/td

Lugano 15 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 27 aprile 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato il 5 luglio 1994, in data 10 settembre 2003 ha inoltrato, per il tramite del padre, una richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni (doc. AI 1). Con rapporto 24 ottobre 2003 il pediatra curante del bambino, dr. __________, ha diagnosticato “gravi difficoltà di apprendimento; ragazzo di intelligenza normale con disturbi anche psichici secondari”, classificandole come inferimità congenita di cui alla cifra 404 dell’allegato OIC (doc. AI 5). Allegato a tale rapporto è stato prodotto lo scritto non datato del Servizio di sostegno pedagogico in cui la signora __________ ha evidenziato la necessità di un trattamento d’ergoterapia (sub. doc. AI 5).

                                         Dopo aver chiesto delle delucidazioni al pediatra curante e raccolto il parere del proprio servizio medico (SMR), con decisione 18 novembre 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni in quanto:

"  Nel caso di intelligenza normale, possiamo riconoscere la psicosindrome anamnestica come essendo un'infermità congenita ai sensi dell'assicurazione invalidità se è stata trattata sulla base di una diagnosi posta prima del compimento del nono anno di età.

•   In questo caso risulta che il trattamento ha avuto inizio dopo il compimento del nono anno di età.

    Decidiamo pertanto:

•   La richiesta di prestazioni è respinta.

    Per quanto riguarda l'ergoterapia le comunichiamo che secondo la cifra marg. 1016 della circolare sui provvedimenti sanitari il trattamento in questione non è un provvedimento sanitario d'integrazione dell'AI." (Doc. AI 12)

                               1.2.   Con tempestiva opposizione i genitori dell’assicurato hanno chiesto il riesame della decisione, facendo riferimento allo scritto 2 dicembre 2003 del dr. __________ in cui egli ha precisato che già nel maggio 2003 era stata indicata la necessità di un trattamento e che solo con l’inizio del successivo anno scolastico, quindi dopo il compimento del nono anno di età del paziente, si è potuto trovare un ergoterapista libero (doc. AI 14 e 16).

                               1.3.   Esposte le norme di legge e le direttive applicabili, con decisione datata 27 aprile 2004 l’UAI ha respinto l’opposizione succitata, evidenziando in particolare:

"  5. Nel presente caso, l'atto d'opposizione e la documentazione medica acquisita successivamente alla notifica della decisione formale, sono stati sottoposti per competenza di giudizio al Servizio medico regionale dell'AI (SMR). Procedendo ad attento esame, il SMR ha constatato essenzialmente quanto segue:

-   la diagnosi medica è stata posta nel mese di giugno 2003, dopo

una valutazione eseguita nel corso del mese precedente, ossia poco prima che l'assicurato compisse i nove anni d'età;

-   la cura, in quanto reputata urgente, di fatto ha però avuto inizio

    soltanto nel corso del mese d'ottobre 2003, dunque dopo il

    compimento del nono anno di età dell'assicurato;

-   i disturbi comportamentali sono considerati secondari ai disturbi prassici;

-   i problemi di concentrazione sono secondari alle difficoltà

    scolastiche.

In esito a questi aspetti evidenziati oggettivamente, dal profilo assicurativo occorre sottolineare che, malgrado la diagnosi sia stata posta entro i limiti del compimento del nono anno d'età, la terapia è iniziata tardivamente, oltre i nove anni, motivo per cui i criteri per ammettere la presenza di una sindrome psico organica, ai sensi della cifra marginale 404 OIC, non sono adempiuti.

D'altro canto, vista la fattispecie, il caso non assolve neppure le condizioni regolate dall'art. 12 LAI e dalla Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione sopra menzionati." (Doc. AI 26)    

                               1.4.   Avverso la decisione amministrativa, RA 1, in rappresentanza del figlio, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso del seguente tenore:

"  I.    La decisione è stata presa senza che nessuno degli organi

      preposti si sia dato il disturbo di visitare il paziente

II.    Il paziente, in data 11.08.2004, verrà visitato da uno specialista di neurologia infantile per analizzare approfonditamente la problematica

III.   Abbiamo la netta sensazione che si è presa una decisione valutando principalmente il lato amministrativo che quello medico

IV.  Nella decisione si asserisce che il caso è stato annunciato per tempo ma la cura è iniziata troppo tardi e quindi non può essere coperta. A tale riguardo abbiamo già reso attenti gli uffici preposti che la cura non ha potuto iniziare prima poiché non vi erano specialisti liberi

Non è nostra intenzione voler approfittare dell'AI ma ci sembra che in questo caso, come scritto sopra, si è voluto e dare più importanza al lato amministrativo che alla vera volontà di aiutare un bambino al quale, se verrà confermata la sentenza, non sarà facile poter far proseguire la terapia che tra l'altro, ha già scaturito molti risultati positivi." (Doc. I)

                               1.5.   Con risposta di causa 15 giugno 2004 l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso e confermato la correttezza della decisione impugnata.

                               1.6.   Pendente causa il padre dell’assicurato ha prodotto il rapporto 16 agosto 2004 del dr. __________, Capo servizio di pediatria all’Ospedale __________ di __________, chiedendo in sostanza il riesame della fattispecie (VIII).

Dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, con osservazioni 7 settembre 2004 l’Ufficio AI ha fatto presente che quanto prodotto non giustifica il riconoscimento di un’infermità congenita, motivo per cui la decisione contestata deve essere confermata (IX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni dell’AI in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se __________ RI 1 ha diritto da parte dell’AI ai chiesti trattamenti medici per l’affezione di cui è portatore.

Occorre pertanto esaminare se l’assicurato presenta un’infermità congenita ex art. 13 LAI e se, in caso negativo, egli possa beneficiare di provvedimenti sanitari ai sensi dell’art. 12 LAI.                                        

                               2.4.   Gli assicurati minorenni hanno inoltre diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 13 cpv. 1 LAI). Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA). Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nell’attività produttiva (art. 8 cpv. 2 LAI).

                                         Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).

                                         Facendo uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).

                                         Questa autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti di ordine pratico (cfr. RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con riferimenti).

                                         Giusta l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI.

                                         Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).

Per quanto qui interessa, secondo la cifra 404 OIC sono considerate infermità congenite le

"  Turbe cerebrali congenite con conseguenza preponderante di sintomi psichici e conoscitivi nei soggetti d'intelligenza normale, per quanto esse siano state diagnosticate e curate come tali prima del compimento del nono anno di età (sindrome psico-organica, sindrome psichica dovuta a una lesione diffusa o localizzata del cervello e sindrome psico-organica congenita infantile); l'oligofrenia congenita è classificata esclusivamente al N. 403."

                                         Giusta la cifra marginale 404.5 della Circolare UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità (CPSI) valida dal 1. gennaio 1986

"  Le condizioni del N. 404 OIC possono essere considerate soddisfatte se, prima del compimento dei 9 anni, si riscontrano almeno i seguenti disturbi:

-   del comportamento nel senso di un danno patologico dell'affettività o della comunicativa

-   delle pulsioni

-   della percezione (disturbi percettivi e cognitivi)

-   della concentrazione

-   della facoltà di prestare attenzione.

Questi sintomi devono essere provati cumulativamente; non devono necessariamente esistere simultaneamente, ma possono, secondo le circostanze, sorgere uno dopo l'altro.

Se, al momento in cui il bambino raggiunge i 9 anni, solo alcuni di questi sintomi sono attestati dal punto di vista medico, le condizioni del N. 404 OIC non sono soddisfatte."

                                         Con sentenza 13 giugno 1996 in re C.O, pubblicata in DTF 122 V 113 e in Pratique VSI 1997 pag. 126 e segg., il TFA ha confermato sia la legalità della cifra marginale 404 dell'allegato OIC che della cifra. 404.5 CPSI.

                               2.5.   Quale misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (cfr. DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a).

                                         La succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di applicazione dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 159 consid. 3a).

                               2.6.   Inoltre, l'art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone d'età inferiore a 20 anni, menomate nella salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate invalide se il danno alla salute cagionerà probabilmente un'incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 LPGA.

                                         Secondo la giurisprudenza, in questa ipotesi i provvedimenti sanitari possono essere particolarmente utili per favorire l'integrazione professionale e quindi essere assunti dall'AI, malgrado l'affezione abbia ancora carattere labile. Ciò è in particolare il caso se, senza questi provvedimenti la cura risulterebbe difettosa o subentrerebbe uno stato stabilizzato, in seguito al quale la capacità lavorativa o la formazione professionale risulterebbero danneggiate (Meyer-Blaser, op. cit. p. 84 e giurisprudenza citata). Occorre comunque rilevare che questi provvedimenti non esonerano di primo acchito l’assicurazione malattia, la quale prende a carico dei provvedimenti sanitari di durata illimitata che servono per la cura dell’affezione e che non hanno un carattere preponderantemente integrativo ai sensi della LAI (Pratique VSI 2000 consid. 4b pag. 69). Vengono quindi ad esempio posti a carico dell'AI i trattamenti psichiatrici relativi ad una malattia psichica che evolverà con grande verosimiglianza in uno stato patologico stabile difficilmente correggibile, che danneggerà in maniera rilevante la formazione e la capacità lavorativa dell'assicurato (DTF 105 V 19; 100 V 41). L’assicurazione invalidità non si fa invece carico della psicoterapia per malattie e anomalie la cui prognosi è incerta ed il trattamento costituisce un provvedimento sanitario di durata illimitata, anche se si tratta di minorenni (ad esempio: anoressia: Pratique VSI 2000 pag. 65, disturbo ipercinetico: Pratique VSI 2003 pag. 104).

                               2.7.   Nella fattispecie in esame, nel rapporto 20 ottobre 2003  il dr. __________ ha diagnosticato un’infermità congenita prevista alla cifra 404 OIC, indicando gli elementi costitutivi della citata infermità.

                                         Nell’ambito degli accertamenti medici, l’Ufficio AI ha posto al pediatra delle domande supplementari. Con scritto 4 novembre 2003 egli ha così risposto:

"  1.   Data esatta della diagnosi: 11.06.2003 dopo che la valutazione

      era stata fatta nel maggio '03

2.   Data inizio trattamento: il trattamento di ergoterapia è iniziato in ottobre su mia indicazione in quanto ho ritenuto urgente iniziare la terapia

3.   I disturbi comportamentali sono secondari ai disturbi prassici

4.   I problemi di concentrazione sono secondari alle difficoltà scolastiche

5.   Programma terapeutico previsto ergoterapia." (Doc. AI 10)

Il 2 dicembre 2003 il dr. __________ ha tuttavia precisato quanto segue:

"  Ho ricevuto in data 24.11.2003 la copia della vostra decisione riguardante. Penso che devo chiarire quello che secondo me è un malinteso. In effetti l'indicazione per il trattamento è stata data a maggio 2003 quando è stata fatta la diagnosi. Purtroppo l'ergoterapia non era fattibile in quel momento perché non si riusciva a trovare un ergoterapista disponibile ad iniziare il trattamento a fine anno scolastico. Con l'inizio dell'anno scolastico si è subito cercato un ergoterapista così da poter iniziare la terapia nell'autunno." (Doc. AI 14)

  Accertato che il trattamento è iniziato dopo il compimento del nono anno di età dell’assicurato, l’amministrazione non ha riconosciuto un’infermità congenita 404 OIC.

Con il ricorso il padre dell’assicurato ha ribadito come l’ergoterapia non abbia potuto essere iniziata prima del nono anno di età di suo figlio in quanto non vi era un ergoterapista disponibile per iniziare tale trattamento, facendo inoltre presente che l’11 agosto 2004 RI 1 verrà sottoposto ad una visita specialistica.

Pendente causa RA 1 ha prodotto il rapporto 16 agosto 2004 del dr. __________, Capo servizio di pediatria dell’Ospedale __________ di __________:

"  DIAGNOSI

1. Disturbo della coordinazione centrale di tipo misto (G 80).

MOTIVO DEL CONSULTO

Valutazione motoria (MC, genitori).

ANNOTAZIONI

La valutazione a seguire emerge dai dati raccolti nel contesto di una visita di crescita, sviluppo e comportamento parziale comprendente la raccolta dell'anamnesi personale, famigliare e psicosociale, una visita clinica ed antropometrica, una valutazione neurolo­gica e neurortopedica, una valutazione motoria (Zürcher Neuromotorik) ed un colloquio.

VALUTAZIONE

Nel corso della visita RI 1 si presenta quale ragazzo piacevole e cooperante, sorri­dente e motivato, adeguato. L'analisi dello sviluppo motorio sfocia in un quadro che soddisfa i criteri per un disturbo delle coordinazione centrale di tipo misto ancorato nell'emicorpo dx. Da un punto di vista quantitativo (tempo) RI 1 si trova più a proprio agio nel contesto di movimenti complessi e adattivi, l'equilibrio dinamico è abbastanza efficace, quello statico al di sotto dei limiti inferiori della norma per l'età. Per quel che concerne la qualità della coordinazione vengono soddisfatti complessivamente i criteri dei limiti inferiori della norma per l'età, appare evidente che con l'aumento della com­plessità del movimento diminuisca anche la qualità. La coordinazione dell'emicorpo dx sembra globalmente più affannosa, spigolosa e dismetrica rispetto a quello dell'emicorpo sin. Vengono preferite le estremità inferiori rispetto a quelle superiori. A li­vello delle escursioni articolari vi è una diffusa compressione particolarmente manifesta nell'emicorpo dx, a livello della flessione dorsale dei piede in particolare, mentre è meno toccato il cingolo pelvico e quello scapolare. I riflessi muscolari sono abbastanza spic­cati e più pronunciati nell'emicorpo dx, il tono muscolare passivo risulta abbassato in generale e a livello del tronco in modo particolare, quello attivo è abbastanza alto. La vi­sita neurortopedica si conclude con la constatazione di una doppia scoliosi toracica con lieve scoliosi cervicale convessa a sin, una discreta platipodia redressabile a sin.

Ho riassunto in questo senso i dati alla madre cercando di descrive le implicazioni prati­che dell'impaccio motorio documentato a RI 1. Da un lato infatti appare evidente che RI 1 sia un autentico dx dato che una e predilige l'emicorpo dx pur disponendo quello sin di una coordinazione più fluida e competente. A livello della motricità fine l'impaccio motorio a livello della mano dx è tale per cui appare ragionevole e conveniente pensare a mezzi ausiliari di sostegno per la scuola (PC o simili). Ovviamente vi sono anche degli strascichi a livello della qualità di vita e del tempo libero dato che è molto difficile per RI 1 realizzare dei progetti motori in grado di dare soddisfazione. In questo senso raccomando o un sostegno motorio mirato (psicomotricità o ergoterapia) o un'attività lu­dico sportiva in grado di dare soddisfazioni equivalenti.

Mi sono messo a disposizione per la madre qualora vi fosse la necessita di stilare una richiesta per un sostegno motorio (AI).

PROCEDERE

Sostegno motorio o attività ludico sportiva in grado di dare soddisfazioni equivalenti. Evt. richiesta per finanziamento di un sostegno motorio.

Evt. colloquio al bisogno." (Doc. VIIbis)

  In merito a questo rapporto, con nota 6 settembre 2004 il dr. __________, responsabile del SMR, ha formulato le seguenti osservazioni:

"  Per tornare la caso presente i disturbo, di cui nessuno dubita, di cui è portatore RI 1, è diagnosticato come

- disturbo della coordinazione centrale di tipo misto (G 80).

Da rapporto del dr. __________ non appare evidente alcun elemento che faccia supporre la presenta dell'infermità congenita sec. cifra 404 OIC.

Per quanto riguarda altre infermità congenite, alla descrizione clinica permette di ammettere una certa asimmetria di riflessi, senza che questi siano descritti come patologici e una difficoltà articolare all'emicorpo dx., alterazioni della curvatura della colonna e platipodia sin. (piede piatto) "redressabile".

Non si trovano elementi sicuri per catalogare tali disturbi sotto cifra 390 OIC e tali disturbi non erano per nulla descritti in precedenza.

La platipodia sin. non adempie i criteri per un riconoscimento sec. cifra 193 OIC.

La scoliosi è un fenomeno relativamente frequente se idiomatico e piuttosto raro congenito.

Non sono descritti neppure in questo caso elementi perché si possa valutare sec. Art. 13 LAI (nessuna descrizione di malformazione dei corpi vertebrali) e neppure art. 12 LAI (nessuna indicazione per busto o intervento correttivo)." (Doc. Ixbis)                                      

                               2.8.   Pur volendo ammettere in casu la presenza di una sindrome psico-organica, sebbene nel recente rapporto 16 agosto 2004 dell’Ospedale __________ sia stato diagnosticato “unicamente” un disturbo della coordinazione centrale di tipo misto (VII), a mente del TCA non sono tuttavia dati i presupposti per riconoscere un’infermità congenita cifra 404 OIC ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.4.

Se da una parte, dal rapporto 20 ottobre 2003 del pediatra curante risulta che l’infermità congenita è stata diagnostica nel mese di maggio 2003, quindi antecedentemente al nono anno di età dell’assicurato (nato nel luglio 2003), dall’altra, seppur per motivi di reperibilità di un ergoterapista, il trattamento specialistico è iniziato ad ottobre 2003, quindi successivamente al compimento dei nove anni dell’interessato.

Occorre ricordare che nella sentenza 13 giugno 1996 pubblicata in DTF 122 V 113 il TFA, confermando la propria giurisprudenza, ha spiegato che il limite di età a nove anni per considerare la sindrome psico-organica (sindrome POS) come infermità congenita si basa su delle considerazioni mediche ed empiriche e aggiunto che una diagnosi dopo tale età risulta essere poco affidabile.

                                         Nella medesima sentenza il TFA ha poi chiaramente statuito che l’assenza di diagnosi e di trattamento prima del nono anno costituisce l’inconfutabile presunzione di diritto che non si tratti di una sindrome congenita. Infatti, l’Alto tribunale ha precisato che:

"  Insbesondere hat es das Eidg. Versicherungsgericht klar abgelehnt, diese Bestimmung dahingehend umzusetzen, dass bei fehlender Diagnose und Behandlung vor dem 9. Altersjahr bloss die widerlegbare Vermutung begründet würde, es liege kein Geburtsgebrechen im Rechtssinne vor. Vielmehr ist daran festzuhalten, dass fehlende Diagnose und Behandlung vor vollendetem 9. Altersjahr die unwiderlegbare Rechtsvermutung begründen, dass es sich nicht um ein angeborenes POS handelt. Damit entfällt auch der nachträgliche Beweis, dass die Möglichkeit der Diagnosenstellung und Behandlung vor Vollendung des 9. Altersjahres bestanden habe, und zwar unabhängig davon, dass laut Auffassung der Vorinstanz beim Befundtypus des POS "eine Verzögerung von Diagnose und spezifischer Behandlung gewissermassen in der Natur der Sache liegt". (sottolineatura del redattore) [cfr. DTF 122 V 123 consid. 3c)bb)].

                                         Con sentenza non pubblicata del 31 agosto 2001 in re S            (I 558/00) il TFA ha confermato la succitata giurisprudenza, sottolineando che per motivi legati alla sicurezza del diritto non ci deve scostare dalla precisa terminologia concernente la tempestiva diagnosi ed il tempestivo trattamento della citata sindrome congenita. Tale concetto è stato ribadito nella sentenza del TFA 28 agosto 2001 in re L. , pubblicata in Pratique VSI 2002 pag. 61, in cui  non è stata riconosciuta un’infermità congenita 404 OIC essendo il trattamento ergoterapeutico iniziato, per motivi di reperibilità di un’ergoterapista, due mesi dopo il compimento, al 10 dicembre 1998, del nono anno di età dell’assicurato, nonostante che l’affezione fosse stata diagnosticata già nell’ottobre 1998. L’Alto Tribunale ha poi precisato che determinante è l’inizio effettivo della cura dell’infermità, non la necessità della stessa (cfr. anche STFA inedita 7 settembre 2001 nella causa F, I 37/01 dove la cura non è iniziata per tempo a seguito delle vacanze scolastiche estive e la sovraoccupazione delle preposte istituzioni. In quella fattispecie tra la diagnosi e l’inizio tardivo del trattamento erano trascorsi 3 mesi e mezzo). Al proposito, nella sentenza inedita del 12 dicembre 2003 in re K (I 27/03) il TFA ha lasciato aperta la questione a sapere quando un simile ritardo dovuto ai lunghi periodi di attesa per iniziare una cura comporti degli effetti non sostenibili. In quell’occasione erano trascorsi quattro mesi e mezzo tra la diagnosi e l’inizio terapeutico, un periodo inferiore all’anno, motivo per cui l’Alta Corte non ha ritenuto che vi fosse un motivo per discostarsi dalla sua costante giurisprudenza in materia [“Das Problem langer Wartezeiten hat das Eidgenössische Versicherungsgericht schon beschäftigt. Bisher hat es an seiner Rechtsprechung festgehalten und trotz nicht sogleich verfügbarer Behandlungsplätze auf dem rechtzeitigen Behandlungsbeginn als Anspruchsvoraussetzung für Invalidenversicherungs-leistungen unter Ziff. 404 GgV Anhang bestanden. Ob allzu lange Wartezeiten derart störende Ergebnisse verursachen, dass diese Rechtsprechung zu ändern wäre, kann im vorliegenden Fall offen bleiben. Denn hier betrug die Wartezeit von der Diagnosestellung (20. Juni 2000) bis zum Beginn der Behandlung am 2./9. November 2000 rund 4½ Monate. Damit stellt sich die von der Vorinstanz aufgeworfene Problematik von mehr als einjährigen Wartezeiten vorliegend gar nicht. Mit 4½ Monaten war die Zeitspanne von der Diagnosestellung bis zum Behandlungsbeginn nicht wesentlich länger als in vergleichbaren Fällen, in welchen das Gericht am Behandlungsbeginn und nicht an der Anmeldung zur Behandlung als Anspruchsvoraussetzung festgehalten hat (AHI 2002 S. 62 Erw. 2a: "einige Monate"; erwähntes Urteil F.: mindestens 3½ Monate). Der vorliegende Fall bietet daher keinen Anlass, die geltende Rechtsprechung in Frage zu stellen. Demnach hat die Behandlung zu spät begonnen, weshalb die Invalidenversicherung unter Ziff. 404 GgV Anhang nicht leistungspflichtig wird”, sentenza citata, consid. 2.6].

Nella fattispecie in esame, pur consapevole degli effetti negativi di simili ritardi dovuti alla scarsa reperibilità di ergoterapisti, questo TCA non può che allinearsi alla succitata giurisprudenza dell’Alto Tribunale e quindi negare in casu il riconoscimento di un’infermità congenita di cui alla cifra 404 dell’allegato OIC, essendo in concreto trascorsi al massimo cinque mesi tra la diagnosi (maggio 2003) e l’inizio dell’ergoterapia (ottobre 2003).

                               2.9.   Riguardo al circostanziato rapporto 16 agosto 2004 steso dal dr. __________, pediatra all’Ospedale __________, occorre precisare quanto segue.

Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui esse sono state rese, quando si ritenga che fatti  verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3). Inoltre deve essere rispettato il diritto di essere sentito (DTF 130 V ). Nell’evenienza concreta il succitato rapporto è stato reso dopo l’emanazione della decisione contestata (27 aprile 2004), lo stesso attesta comunque una (nuova) diagnosi presente comunque sin dalla nascita dell’assicurato ed è suscettibile d’influenzare la presente vertenza.

Orbene, se da una parte, così come sostenuto dal dr. __________ nella citata nota 6 settembre 2004, da quanto attestato dal dr. __________ non risultano gli estremi per riconoscere altre infermità congenite, quali la platipodia (cifra 193 OIC) né provvedimenti sanitari per la scoliosi, dall’altra non può sfuggire che il succitato pediatra, diagnosticato un disturbo della coordinazione centrale di tipo misto, ha evidenziato la necessità di un sostegno motorio mirato, di tipo psicomotorio o ergoterapeutico. Non va poi dimenticato che la necessità di un’ergoterapia è stata evidenziata anche dal Sostegno pedagogico (cfr. consid. 1.1). La fattispecie merita comunque ulteriori accertamenti, in quanto gli atti non sono sufficientemente precisi per poter ritenere dati i presupposti per riconoscere eventualmente le chieste terapie ai sensi dell’art. 12 LAI (cfr. consid. 2.5) e dell’art. 5 cpv. 2 LAI (consid. 2.6) sulla base del rapporto 16 agosto 2004 del dr. _____________. Gli atti sono quindi trasmessi all’amministrazione affinché provveda agli accertamenti di cui sopra.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. §)     La decisione su opposizione 27 aprile 2004 è annullata.

                                         §§) Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per l’espletamento degli accertamenti di cui al consid. 2.9.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Ronn

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.38 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2004 32.2004.38 — Swissrulings