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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.09.2004 32.2004.12

17 septembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,816 mots·~39 min·6

Résumé

revisione con soppressione della rendita. Obbligo di collaborazione dell'assicurato. Contestazione del reddito da valido e invalido

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.12   ZA/RG/fe

Lugano 17 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 19 gennaio 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, 1949, autista, dal 1° dicembre 1996 è stato posto al beneficio di un mezza rendita d'invalidità per un'incapacità al guadagno del 50% (doc. AI 9).

                               1.2.   Nel mese di luglio 2002 l'UAI ha avviato d'ufficio la procedura di revisione, conclusasi dopo numerosi richiami e dopo ultima diffida del 6 settembre 2003 con cui si chiedeva all'interessato di produrre la dichiarazione dei redditi relativi al 2003 - con la soppressione della rendita:

"  (…)

Con lettere raccomandate del 24.07.2003 e 06.09.2003 avevamo attirato la sua attenzione sulle conseguenze che avrebbe potuto subire qualora avesse leso l'obbligo di collaborare. Malgrado ciò, lei continua ad opporsi all'invio della documentazione ritenuta necessaria.

Per questo motivo il versamento della rendita viene soppresso.

Decidiamo pertanto:

1. II versamento della rendita viene soppresso con effetto immediato.

2. Un ricorso contro la presente decisione non ha effetto sospensivo (art. 66 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e art. 97 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS)).

Qualora fosse disposto/a ad adempiere ai suoi obblighi, la invitiamo a comunicarcelo per iscritto. Le facciamo notate, che le prestazioni potranno essere riconosciute solamente per i 12 mesi precedenti il deposito della nuova domanda (art. 48 cpv. 2 LAI)(…)." (doc. AI 46)

                               1.3.   Il 17 novembre 2003, l'assicurato si è recato presso gli sportelli dell'UAI per formalizzare la propria opposizione:

"  (…)

1.Premessa

Nel corso della procedura di revisione avviata d'ufficio dall'amministrazione, alfine di disporre dei dati assicurativi relativi alla situazione economica dell'assicurato, gli sono state richieste informazioni riguardanti gli introiti provenienti dalla sua parziale attività lucrativa, in particolare copia della sua dichiarazione fiscale 2003.

Nonostante alcuni richiami scritti e inviati con lettera raccomandata, la documentazione chiesta non é stata prodotta.

L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha dunque intimato la decisione di soppressione della mezza rendita in data 05.11.2003.

Contro questa decisione l'assicurato ha, in data odierna, presentato le proprie osservazioni allo sportello chiedendo di confermarle immediatamente per iscritto.

2. Nel merito

Presenti al colloquio:

- l'assicurato personalmente, Signor RI 1, __________,

  __________

- il segretario ispettore Signor __________

- la segretaria ispettrice Signora __________

Viene analizzato il caso, precisando i motivi di fatto e diritto alla base della decisione contestata.

Viene brevemente spiegata la procedura d'opposizione ed i relativi requisiti.

In concreto viene evidenziato che la decisione contestata applica correttamente i criteri stabiliti dalla legge per l'assegnazione della prestazione richiesta.

In considerazione del chiarimento intervenuto, l'assicurato dichiara di interporre formale l'opposizione contro la decisione, per i seguenti motivi:

innanzitutto precisa di essere stato convinto che la descrizione dei fatti presentata con lettera del 28 aprile 2003 soddisfaceva le richieste formulate dall'Ufficio AI, per quanto riguarda la sua attività, nonché le sue entrate lucrative; rileva che comunque da anni a questa parte non presenta alcuna dichiarazione fiscale, motivo per cui viene tassato d'ufficio. Afferma che anche nel corso delle precedenti revisioni, questa tassazione d'ufficio era già stata riscontrata agli atti e la rendita confermata. Comprende che sarebbe stata migliore soluzione rispondere tuttavia agli scritti inviatigli dall'Ufficio Al, soprattutto la presente spiacevole situazione di fatto non si sarebbe verificata.

Non dispone di alcuna contabilità, svolge attività lucrativa generica saltuariamente, consentita dallo stato di salute, tipo collaboratore occasionale in manutenzione giardini, collaborazione in trasporti con furgoncino di proprietà altrui e relativi ad oggetti o materiale vario (mobilia, ....), aiuti vari, il tutto con retribuzione alla mano senza fatturazione o giustificativi.

Si tratta insomma di lavori di piccola entità che non permettono grossi guadagni. D'altro canto la situazione familiare, a livello finanziario, non risulta florida e questo viene confermato dalla documentazione presentata, riguardante i pignoramenti che l'Ufficio di esecuzione di ____________ - Signor __________ - ha in atto ancora attualmente. La moglie si trova al beneficio delle indennità di disoccupazione e senza i versamenti della rendita AI la famiglia va incontro ad una sicura indigenza.

Pone ancora l'accento sul fatto che la famiglia, anche tenendo conto del diritto alla rendita, dispone di una capacità finanziaria al limite esistenziale.

Auspica il ripristino immediato del diritto alla mezza rendita d'invalidità, in quanto giustificata sia dal profilo medico, sia dal profilo economico e assolutamente necessaria per far fronte al costo della vita.

- L'assicurato personalmente, letto il verbale, dichiara di approvarne il  

  contenuto.

Copia del verbale - viene consegnato seduta stante all'assicurato (…)." (doc. AI 48)

                               1.4.   Con decisione su opposizione 19 gennaio 2004 l’UAI ha confermato la soppressione della rendita precedentemente attribuita all'assicurato, osservando:

"  (…)

4. Nel caso in esame con decisione del 26 giugno 1997 l'UAI ha concesso una rendita d'invalidità in ragione di un grado di invalidità del 50% dal 1.12.1996. Con decisione di revisione 5 novembre 2003, dopo ripetute richieste e diffida 6 settembre 2003 a presentare entro 10 giorni la dichiarazione dei redditi per il 2003 pena la soppressione della rendita in corso, vista la mancanza di ogni risposta da parte dell'assicurato l'UAI ha soppresso la rendita. Ora, la tassazione d'ufficio 11 febbraio 2002 relativa all'assicurato la quale ha ritenuto un reddito da invalido di fr. 48'000.--, che determina un grado di invalidità inferiore al 40% e quindi sufficiente per una rendita di invalidità. Contro tale tassazione d'ufficio l'assicurato non ha interposto reclamo. Questa tassazione è cresciuta in giudicato. Con la decisione impugnata l'UAI ha soppresso la rendita per mancata collaborazione. Formalmente la decisione è corretta in quanto l'assicurato era stato adeguatamente richiamato e avvertito sulla conseguenza della soppressione se non avesse dato seguito alla richiesta dell'UAI. È ben vero che la violazione del dovere di collaborare permette la scelta fra la decisione in base agli atti dell'incarto e la non entrata in materia o soppressione in caso di revisione, scelta che compete all'Ufficio nel rispetto del principio della proporzionalità (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 446) e che nel dubbio si deve scegliere la soluzione meno grave (RCC 1983, p. 527). Nel caso concreto tuttavia la disponibilità dei dati economici aggiornati indispensabili per valutare il grado di invalidità e non trasmessi dall'assicurato nella forma richiesta della dichiarazione d'imposta né in altra forma neppure in sede di opposizione, permetteva all'Ufficio AI, quale soluzione più favorevole all'assicurato, di assumere gli atti sufficienti a decidere sul diritto alla rendita mediante richiesta diretta all'autorità fiscale della tassazione ufficiale dell'assicurato e decisione del diritto alla rendita in base a questo dato economico. II reddito determinato dalla tassazione d'ufficio in fr. 48'000.--, confrontato con il reddito da valido del 1995 pari a fr. 53'950:-- (fr. 4'150.per 13 mensilità) determina per l'assicurato un grado di invalidità insufficiente ad una rendita d'invalidità, vale a dire una perdita di guadagno inferiore al 40%. In altre parole si giustificava quindi comunque la soppressione della mezza rendita di cui l'assicurato beneficiava anche in base al suo reddito, stabilito in via di tassazione d'ufficio.

5. Con l'opposizione l'assicurato non contesta il reddito stabilito nella tassazione dell'autorità cantonale. Giova comunque ricordare quanto segue. Giusta l'art. 25 cpv. 1 OAI sono considerati redditi del lavoro secondo l'art. 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali si sarebbero riscossi i contributi disposti dalla Legge sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). Relativamente ad un'attività lucrativa indipendente, secondo l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri. A tenore dell'art. 9 cpv. 3 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione. Secondo l'art. 27 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'AVS (OAVS) per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. Secondo l'art. 23 cpv. 4 OAVS le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione. Giurisprudenza e dottrina hanno poi precisato che le indicazioni delle autorità fiscali cantonali sui redditi del lavoro determinanti per i contributi come pure sul capitale proprio dell'azienda sono vincolanti per le casse di compensazione, laddove secondo la giurisprudenza ogni determinazione dell'imposta è fondamentalmente presunta corrispondere alla realtà salvo che con fatti sia dimostrato il contrario e l'assicurato esercitante un'attività lucrativa indipendente deve tutelare i suoi diritti anche in vista dell'obbligo contributivo AVS in prima linea nell'ambito della procedura giudiziaria fiscale (U. Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, Zürich, 1996, p. 76). È vincolante pure la notifica di tassazione basata su una tassazione d'apprezzamento (ZAK 1988, 298). In particolare ci si può allontanare dalle tassazioni fiscali cresciute in giudicato solo quando esse contengono errori chiaramente comprovati, che possono senz'altro essere rettificati, oppure quando devono essere valutate circostanze oggettive irrilevanti dal profilo fiscale ma significative per il diritto delle assicurazioni sociali, mentre meri dubbi sulla correttezza di una tassazione fiscale non sono in tal senso sufficienti (DTF 110 V 371).

6. Nel caso in esame l'autorità fiscale cantonale ha stabilito per il biennio di tassazione 2001 - 2002 il reddito dell'assicurato in fr. 48'000.--, reddito che l'opponente non ha contestato nella relativa procedura sollevando reclamo. La tassazione è quindi cresciuta in giudicato: in altre parole è divenuta definitiva. Tale valutazione, basata su un apprezzamento, come visto è presunta corrispondente alla realtà: è possibile allontanarsi da tale reddito se i fatti dimostrano il contrario o se contiene errori chiaramente comprovati. In concreto con l'opposizione l'assicurato non indica alcun dato divergente che sconfessa e ancor meno dimostra errata la tassazione. Ne discende che il reddito di fr. 48'000.-- della tassazione 2001-2002 era determinante anche per lo scrivente Ufficio e non vi era quindi un grado di invalidità sufficiente per la rendita d'invalidità, giustificandosi quindi anche nel merito la soppressione della rendita (…)" (doc. AI 55)

                               1.5.   Avverso la citata decisione su opposizione, __________, rappresentato dal __________, ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso, chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione ed il ripristino della rendita d’invalidità in misura del 50%. In particolare l'insorgente ha rilevato che

"  (…)

2. Nel contesto del seguente ricorso occorre ammettere senza riserve che il ricorrente di fatto, non ha effettivamente presentato alcuna dichiarazione dei redditi e che pertanto e stato tassato d'ufficio. Tuttavia, a mente dello scrivente patrocinatore il ricorrente è dagli anni 1992/93 che non presenta nessuna dichiarazione dei redditi e che per questo motivo viene costantemente tassato d'ufficio.

Malgrado il malvezzo del ricorrente di non presentare ordinaria dichiarazione dei redditi, egli aveva comunque superato indenne ben 2 (due) revisioni dell'UAI e meglio il 26 giugno 1997 e il 2 febbraio 2000 e ciò a dimostrazione che l'essere in mora con la presentazione della dichiarazione dei redditi non ha un legame diretto con la prestazione AI, fondata in particolare su danni fisici che per altro, nel caso del ricorrente non vengono messi in discussione.

Francamente ci si chiede per quale motivo l'Ufficio dell'assicurazione invalidità avrebbe dovuto in passato, revisionare la 1/2 rendita AI del ricorrente per ben 2 (due) volte, senza sollevare obiezioni di sorta circa la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. In second'ordine non corrisponde al vero che il ricorrente ha inteso negare la propria collaborazione in fase istruttoria allo spettabile Ufficio dell'assicurazione invalidità.

Al riguardo si cita l'apposito scritto da ricorrente a Ufficio AI del 28 aprile 2003, nel quale si specifica la condizione economica e professionale: scritto al quale il ricorrente allega pure un rapporto radiologico aggiornato della spettabile clinica __________ in __________.

Con predetto scritto del 28 aprile 2003 il ricorrente pensava di aver chiarito la sua posizione e di transenna, di aver assecondato le legittime curiosità amministrative dell'Ufficio AI; allegato documento "C".

4. Dal punto di vista dello scrivente patrocinatore, al ricorrente vanno concesse le attenuanti relative a coloro che hanno poca dimestichezza con la corrispondenza e l'amministrazione in senso lato. La scarsa propensione a rispondere tempestivamente ai solleciti dell'Ufficio assicurazione invalidità non può essere interpretata come una espressa volontà di mancata collaborazione o peggio di reticenza.

Ciò non di meno, vi è stata comunque una corrispondenza e dunque anche uno sforzo compiuto dal ricorrente, comprovato dal richiamato documento "C".

In data 17 novembre 2003 il ricorrente presenta opposizione alla decisione Al, non tanto per il tramite di uno scritto, bensì per il mezzo della redazione e stesura di un verbale, redatto in loco e seduta stante dal segretario ispettore AI signor __________. Nel citato frangente e meglio in sede di udienza, il ricorrente ha a suo modo cercato di far valere le proprie ragioni; allegato documento "D".

Lo scrivente patrocinatore manifesta anche qualche riserva sulle modalità di stesura del verbale/opposizione del 17 novembre 2003 nel quale i 2 (due) funzionari dell'AI presenti, "spiegano brevemente" la procedura d'opposizione ed i relativi requisiti. A mente del ricorrente, tenuta in debita considerazione la scarsa propensione di quest'ultimo alle faccende amministrative, i funzionari incaricati dell'AI di sentirlo nel contesto del verbale/opposizione del 17 novembre 2003 e considerata l'importanza di predetto verbale ai fini di una decisione fondamentale quale la soppressione della rendita AI, avrebbero fatto meglio a spiegare esaurientemente la procedura e l'importanza della stessa.

5. Ad ogni buon conto il ricorrente non intende negare di aver percepito ca. Fr. 48'000.-- annui. Tuttavia, a Codesta Lodevole Corte, giova ricordare che ca. Fr. 20'000.-- del reddito complessivo annuo sono frutto della 1/2 rendita AI e che ca. Fr. 28'000.-annui sono invece il frutto di una piccola e saltuaria attività svolta dal ricorrente e di cui l'Ufficio assicurazione invalidità è perfettamente a conoscenza. In questo contesto non va in nessun caso sottovalutato che il reddito di Fr. 28'000.- ­conseguito dal ricorrente da attività saltuaria, non può essere preso come garanzia di reddito costante. Anche perché é il frutto di un "lavoro" precario e non garantito nel tempo. Prova ne sia, che da qualche mese a questa parte, in ragione della crisi economica generale e del peggiorato stato di salute del ricorrente, egli non riesce a conseguire un reddito stabile mensile superiore a Fr. 900.-- ca.

In second'ordine si contesta con forza, la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, che fissa e stabilisce il reddito di riferimento a Fr. 53'950.-- (Fr. 4'150.-- x 13) dell'ormai lontano 1995.

Da quella data sono ormai trascorsi ben 9 (nove) anni ed è doveroso anche per l'Ufficio dell'assicurazione invalidità, considerare perlomeno 16 punti percentuali di adeguamento al rincaro pari ad un carovita ca. dell' 1.77% annuo, rispettivamente gli aumenti salariali reali, che a dipendenza del settore professionale, nel corso dell'ultimo decennio si attestano a ca. 3/4 punti percentuali, ciò che modifica sostanzialmente i dati economici contenuti nella decisione impugnata e per effetto diretto, modificano anche il grado d'invalidità del ricorrente, sufficiente a nostro avviso al ripristino di una rendita del 50%(…)." (doc. I)

                               1.6.   Con risposta di causa 8 marzo 2004 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, precisando:

"  (…)

5.

Con decisione di revisione 5 novembre 2003, dopo ripetute richieste e diffida 6 settembre 2003 a presentare entro 10 giorni la dichiarazione dei redditi per il 2003 pena la soppressione della rendita in corso, vista la mancanza di ogni risposta da parte dell'assicurato l'UAI ha soppresso la rendita. Ora, la tassazione d'ufficio 11 febbraio 2002 relativa all'assicurato ha ritenuto un reddito (da invalido) di fr. 48'000.--, che determina un grado di invalidità inferiore al 40% e quindi sufficiente per una rendita di invalidità. Contro tale tassazione d'ufficio l'assicurato non ha interposto reclamo. Questa tassazione è cresciuta in giudicato. Con la decisione di revisione l'AI ha soppresso la rendita per mancata collaborazione. Formalmente la decisione è corretta in quanto l'assicurato era stato adeguatamente richiamato e avvertito sulla conseguenza della soppressione se non avesse dato seguito alla richiesta dell'UAI. L'Ufficio Al, quale soluzione più favorevole all'assicurato, avrebbe al limite potuto assumere gli atti sufficienti a decidere sul diritto alla rendita mediante richiesta diretta all'autorità fiscale della tassazione ufficiale dell'assicurato e decisione del diritto alla rendita in base a questo dato economico.

Il reddito (da invalido) determinato dalla tassazione d'ufficio in fr. 48'000.--, confrontato con il reddito da valido del 1995 pari a fr. 53'950.-- (fr. 4'150.- per 13 mensilità) determinava comunque per l'assicurato un grado di invalidità insufficiente ad una rendita d'invalidità, vale a dire una perdita di guadagno inferiore al 40%. In altre parole si giustificava quindi comunque la soppressione della mezza rendita di cui l'assicurato beneficiava anche in base al suo reddito, stabilito in via di tassazione d'ufficio.

6.

Con il ricorso l'assicurato sottolinea di aver comunque beneficiato per due revisioni della continuazione della rendita d'invalidità benché tassato d'ufficio. Si deve osservare che di per sé, il fatto di avere beneficiato di un diritto Che eventualmente non sussisteva, non crea il diritto alla sua prosecuzione. Il ricorrente contesta di aver negato la sua collaborazione all'UAI avendo "assecondato" le legittime "curiosità amministrative" dell'UAI con lo scritto 28 aprile 2003 (doc. C) e chiede di considerare come attenuante la sua scarsa propensione a rispondere tempestivamente alla corrispondenza. Si rileva come lo scritto in oggetto non fornisca un'informazione sufficiente sulla sua situazione economica, già per il fatto di non indicare alcun dato concreto. D'altra parte è dovere dell'autorità amministrativa quello di chiarire la situazione dell'assicurato per decidere correttamente il suo diritto alla prestazione ed è di riflesso un dovere dell'assicurato quello di dar seguito a tale richiesta, la legge stabilendo sia tale dovere sia la sanzione in caso di sua violazione. La scarsa propensione a rispondere a tali richieste necessarie al chiarimento del suo diritto non rappresenta evidentemente un motivo sufficiente di giustificazione.

7.

II ricorrente sostiene poi che vi è stata poca chiarezza nell'ambito del verbale di opposizione 17 novembre 2003. A torto. Infatti il verbale è chiaro e completo e il ricorrente l'ha firmato riconoscendo di essere in chiaro sul suo contenuto. In caso contrario avrebbe chiesto gli eventuali ulteriori necessari chiarimenti. Ad ogni buon conto non ha subito alcuno svantaggio a dipendenza del verbale ed ha validamente interposto ricorso contro la decisione su opposizione.

8.

Da ultimo il ricorrente riconosce il reddito della tassazione d'ufficio di fr. 48'000.-- annui, ma precisa che fr. 20'000.-- sono costituiti dalla mezza rendita Al e solo 28'000.-- del reddito della sua piccola attività saltuaria, il quale non può essere preso come reddito da attività costante perché saltuario. Si rileva che il reddito della tassazione d'ufficio di fr. 48'000.-annui corrisponde al suo reddito da attività indipendente (doc. 35 inc. AI). Come già ricordato nella decisione su opposizione giusta l'art. 25 cpv. 1 OAI sono considerati redditi del lavoro secondo l'art. 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali si sarebbero riscossi i contributi disposti dalla Legge sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). Secondo l'art. 23 cpv. 4 OAVS le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione. Giurisprudenza e dottrina hanno poi precisato che le indicazioni delle autorità fiscali cantonali sui redditi del lavoro determinanti per i contributi come pure sul capitale proprio dell'azienda sono vincolanti per le casse di compensazione, laddove secondo la giurisprudenza ogni determinazione dell'imposta è fondamentalmente presunta corrispondere alla realtà salvo che con fatti sia dimostrato il contrario e l'assicurato esercitante un'attività lucrativa indipendente deve tutelare i suoi diritti anche in vista dell'obbligo contributivo AVS in prima linea nell'ambito della procedura giudiziaria fiscale (U. Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, Zürich, 1996, p. 76). È vincolante pure la notifica di tassazione basata su una tassazione d'apprezzamento (ZAK 1988, 298). Nel caso in esame la tassazione è cresciuta in giudicato e il reddito di fr. 48'000.-- della tassazione 2001-2002 era determinante anche per lo scrivente Ufficio e non risulta quindi un grado di invalidità sufficiente per la rendita d'invalidità, giustificandosi quindi anche nel merito la soppressione della rendita.

9.

II ricorrente contesta poi il reddito da valido ritenuto nella decisione impugnata di fr. 53'950.-- (fr. 4'150.-- x 13) relativo al 1995, dovendosi considerare in 9 anni un rincaro del 16%, rispettivamente l'aumento salariale di 3/4 punti percentuali, giustificandosi il ripristino della rendita al 50%. Detto reddito senza invalidità aggiornato al 2002 ammonta a fr. 58'481.80, di modo che il grado di invalidità sarebbe comunque del 18%, quindi insufficiente per una rendita d'invalidità. Anche in tal senso la decisione impugnata risulta corretta (…)."

(doc. III)

                               1.7.   Il TCA in data 17 agosto 2004 ha posto all'Ufficio Tassazione di __________ le seguenti domande:

"  (…)

1) Da quando RI1 non trasmette la dichiarazione fiscale? Vogliate produrre le eventuali tassazioni d'ufficio (o quelle ordinarie) dal 1995.

2) Sulla base di quali dati avete fissato il reddito da indipendente di RI1 in fr. 48'000.-- nella tassazione d'ufficio del 2001/2002? (documentare eventualmente la risposta).

3) Corrisponde al vero l'affermazione di RI1 secondo la quale l'importo di fr. 48'000.-- sarebbe composto in ragione di fr. 20'000.-- quale reddito d'invalidità (rendita al 50%) ed in ragione di fr. 28'000.-- quale reddito d'indipendente?

4) Siete a conoscenza del fatto che il signor RI1 è a beneficio di una mezza rendita AI dal 1° dicembre 1996? Se sì, come e quando avete tassato la rendita (documentare eventualmente la risposta soprattutto in relazione alla tassazione 2001/2002)."

                                         In data 19 agosto 2004 l'Ufficio circondariale di tassazione _____________, ha risposto:

"  1) È dal periodo fiscale 1991/1992 che il contribuente non presenta la

    dichiarazione d'imposta.

2) Proprio per il fatto che abbiamo allestito una tassazione d'ufficio

non ci siamo basati su dati concreti, è stata fatta una valutazione tenendo conto di quanto tassato nei periodi precedenti.

3) Non corrisponde al vero perché in questo caso l'importo sarebbe

    stato esposto in due posizioni differenti.

4) Non siamo a conoscenza del fatto che il signor RI1 è al

beneficio di una mezza rendita AI dal 1 dicembre 1996. E' per questo motivo che non l'abbiamo mai tassata.

In allegato vi inviamo le notifiche di tassazione dal 1995 al 2000." (doc. VI)

                               1.8.   In data 26 agosto 2004 il ricorrente ha osservato:

"  In concreto, era ben noto che il nostro patrocinato RI1 non fosse particolarmente solerte nella presentazione, rispettivamente nella compilazione della dichiarazione delle imposte; ciò che non ha certamente contribuito a far chiarezza sul reddito effettivamente conseguito negli anni e in particolare da quale forma di provento (mancata esposizione in 2 diverse posizioni).

In ragione di quanto precede ne è più volte conseguita la tassazione d'ufficio.

A mente dello scrivente patronato non appare comunque decisivo ai fini della lite, il fatto che il ricorrente non abbia "esposto in due posizioni" il reddito complessivo annuo di Fr. 48'000.-: che nel merito è comunque il frutto da reddito da attività per Fr. 28'000.- e da mezza rendita AI per Fr. 20'000.-." (doc. VIII)

                                         Con scritto 27 agosto 2004 l'UAI ha precisato:

"  Con riferimento al ricorso in esame ed alla documentazione trasmessaci da codesto lodevole Tribunale, vale a dire la lettera 17.8.2004 da Tribunale a Ufficio Tassazioni (doc. V inc. TCA) e la lettera 19.8.2004 da Ufficio Tassazioni a Tribunale con annessi (doc. VI + 1-4 inc. TCA), osserviamo che dalla stessa risultano confermare le valutazioni della decisione su opposizione e della risposta al ricorso.

Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (doc. IX)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a revisione dell’AI.

Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se vi è stato un cambiamento importante della situazione invalidante di RI1 giustificante la soppressione, in via di revisione, della rendita d'invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel nuovo tenore introdotto con la 4a revisione dell’AI), gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Riguardo al reddito conseguibile senza invalidità, va inoltre precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che è giustificato fondarsi sul reddito effettivo nella misura in cui si può ammettere che l'assicurato potrebbe conseguire un guadagno analogo in altri posti sul mercato del lavoro (RCC 1973 201, 1961 80; Valterio, op. cit., pag. 202-203; ATFA 1968 188; EVGE 1961, 41).

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.

                                         Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                               2.6.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.7.   Nella fattispecie in esame l'assicurato sin dal dicembre 1996 è stato posto a beneficio di una mezza rendita d'invalidità (doc. AI 9, 22).

                                         Nel mese di luglio 2002 l'UAI ha avviato d'ufficio la procedura di revisione, conclusasi - dopo numerosi richiami e dopo ultima diffida del 6 settembre 2003 con cui si chiedeva di produrre la dichiarazione dei redditi del 2003 - con la soppressione della rendita.

                                         Formalmente quindi l'UAI ha soppresso la rendita per mancata collaborazione, in quanto l'assicurato non ha trasmesso all'amministrazione la dichiarazione dei redditi più volte richiesta (doc. AI 46).

                                         L'amministrazione afferma comunque che, indipendentemente dalla violazione dell'obbligo di collaborazione dell'assicurato, la rendita sarebbe in ogni caso stata soppressa in quanto dal raffronto dei redditi risulterebbe un'incapacità al guadagno non pensionabile.

                               2.8.   Per quanto attiene allo stato di salute dell'assicurato, così come per la precedente revisione (doc. AI 17, 22), non è stato rilevato nessun cambiamento (doc. AI 41 e allegati). Del resto l'assicurato non ha fatto valere un peggioramento del proprio stato di salute.

                               2.9.   Va ora esaminato se nella specie l'UAI ha avuto motivo di decidere la soppressione della rendita d'invalidità.

                             2.9.1   L'art. 73 OAI, abrogato (cfr. n. I dell'Ordinanza dell'11 sett. 2002) con l'introduzione della LPGA, prevedeva che:

"  Se l'assicurato rifiuta, senza valide scuse, una perizia (art. 69 cpv. 2), una comparizione davanti all'ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire informazioni (art. 71 cpv. 1), l'ufficio AI può decidere in base agli atti dopo aver fissato un termine adeguato e esposto le conseguenze della negligenza."

                                         L'art. 73 cpv. 1 OAI, nel suo nuovo tenore in vigore dal 1. gennaio 2004 (cfr. n. 1 dell'Ordinanza del 21 maggio 2003),  prevede quanto segue:

"  Art. 731 Rifiuto di cooperare

Se l’assicurato rifiuta, senza scuse valide, un esame medico (art. 48 cpv. 22), una perizia (art. 69 cpv. 2), una comparizione davanti all’ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire informazioni (art. 71 cpv. 13), l’ufficio AI può, dopo aver fissato un termine adeguato e esposto le conseguenze della negligenza, decidere in base agli atti oppure sospendere gli accertamenti o decidere la non entrata nel merito."

                                         L'art. 28 LPGA, che ha sostituito l'art. 71 cpv. 1 OAI (abrogato dal n. I dell'Ordinanza dell'11 settembre 2002), prevede

"  Art. 28 Collaborazione nell’esecuzione

1 Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale.

2 Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.

3 Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare1 tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni."

                                         L'art. 43 cpv. 3 LPGA, che riprende in sostanza il succitato vecchio art. 73 OAI, recita:

"  3 Se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia1."

                            2.9.2.   Nel caso di specie, in sede di revisione, l’amministrazione è venuta a conoscenza del fatto che l'assicurato svolge attività lucrativa indipendente (doc. AI 27).

                                         Per questo motivo, in data 3 febbraio 2003, l'UAI ha scritto all'assicurato chiedendo informazioni complementari:

"  (…)

nella procedura di revisione abbiamo constatato che lei svolge una un'attività quale indipendente.

Con la presente la invitiamo a comunicarci i dati relativi a tale attività dall'inizio della stessa a tutt'oggi.

1. Tipo dell'azienda (ramo d'attività) nonché ubicazione e superfici a

    disposizione;

2. Genere dell'attività svolta (lavoro direttivo, altre attività indicare in

    che percentuale sono svolte le singole mansioni sull'arco della

    giornata e della settimana - DARE INDICAZIONI PRECISE);

3. Numero dipendenti stipendiati;

4. Persone che aiutano senza ricevere salario in contanti (p.es.

    moglie o figli);

5. Redditi conseguiti negli ultimi 4 anni (allegare documentazione

    contabile e copia dichiarazione fiscale)(…)." (doc. AI 33)

                                         Nel frattempo l'UAI ha chiesto all'Ufficio Tassazione di ___________ di trasmettergli l'incarto fiscale relativo a RI1 (doc. AI 34).

                                         In data 14 aprile 2003 l'UAI ha scritto all'assicurato, osservando:

"  (…)

Per l'istruzione della pratica assicurativa con lettera del 03.02.2003 le abbiamo richiesto:

- informazioni in merito all'attività di indipendente (vedi copia

  allegata).

Nonostante ripetuti richiami dobbiamo constatare che la nostra lettera è tuttora inevasa.

Conformemente all'art. 71 dell'Ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI), l'assicurato e i suoi congiunti devono fornire gratuitamente informazioni veritiere circa i fatti e le circostanze conclusivi per il diritto e la determinazione delle prestazioni.

Se l'assicurato senza validi motivi si rifiuta di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento al diritto alle prestazioni l'Ufficio AI può pronunciarsi sugli atti acquisiti all'incarto.

Con questa comminatoria le assegniamo un ultimo termine di 10 giorni per produrre la documentazione o fornire le informazioni richieste; caso contrario la pratica sarà stralciata dai ruoli.

Se intende rinunciare alle prestazioni, deve inviare all'Ufficio AI una dichiarazione scritta. senza riserve, entro lo stesso termine(…)."

(doc. AI 36)

                                         L'assicurato, in data 28 aprile 2003, ha precisato:

"  (…)

NON SONO TITOLARE DI NESSUNA AZIENDA

Dal mese di ottobre 2000, dopo essere stato licenziato dalla ditta in cui lavoravo da 9 anni, di cui gli ultimi 3 al 50%, a seguito del mio stato di salute, (___________) svolgo dei lavori saltuari secondo la possibilità che mi permette il mio stato di salute. Questo é dovuto alla mia situazione finanziaria molto critica,

In quanto l'UFFICIO ESECUZIONI di ____________ mi lascia a disposizione solo il minimo esistenziale, pignorandomi parte della mia rendita CASSA PENSIONI, circa il 50%, e un quarto dello stipendio di mia moglie. Inoltre tengo a precisare che dalla fine di

gennaio 2003 mia moglie é disoccupata.

ALLEGO un rapporto radiologico della mia situazione attuale eseguito dalla CLINICA ___________ di __________ in data 10.04.2003 nella quale sono stato degente alcuni giorni (…)."

(doc. AI 37)

                                         In data 16 maggio 2003, l'UAI ha invitato l'assicurato a voler trasmettere copia della sua dichiarazione fiscale 2003 corredata dai giustificativi (doc. AI 38).

                                         Con scritto 24 luglio 2003 l'UAI ha nuovamente invitato l'assicurato a voler trasmettere la dichiarazione fiscale 2003, osservando:

"  (…)

Per l'istruzione della pratica assicurativa con lettera del 16.05.2003 le abbiamo richiesto:

- copia della sua dichiarazione fiscale 2003 corredata dai giustificativi.

Nonostante ripetuti richiami dobbiamo constatare che la nostra lettera è tuttora inevasa.

Conformemente all'art. 71 dell'Ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI), l'assicurato e i suoi congiunti devono fornire gratuitamente informazioni veritiere circa i fatti e le circostanze conclusivi per il diritto e la determinazione delle prestazioni.

Se l'assicurato senza validi motivi si rifiuta di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento al diritto alle prestazioni l'Ufficio AI può pronunciarsi sugli atti acquisiti all'incarto.

Con questa comminatoria le assegniamo un ultimo termine di 10 giorni per produrre la documentazione o fornire le informazioni richieste; caso contrario la pratica sarà stralciata dai ruoli.

Se intende rinunciare alle prestazioni, deve inviare all'Ufficio AI una dichiarazione scritta. senza riserve, entro lo stesso termine (…)."

(doc. AI 44)

                                         Con scritto 6 settembre 2003 l'UAI ha nuovamente scritto all'assicurato, osservando:

"  (…)

da un controllo risulta che lei, malgrado la raccomandata del 24.07.2003, non ha ancora dato seguito alla nostra richiesta di documenti datata 16.05.2003.

Le facciamo notare già sin d'ora il contenuto dell'art. 21 cpv. 4 LPGA che cita:

"le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute".

Con questa comminatoria le assegniamo nuovamente un ultimo termine di 10 giorni per produrre la documentazione richiesta; caso contrario la sua rendita d'invalidità sarà soppressa entro i termini di legge (…)." (doc. AI 45)

                                         In data 5 novembre 2003, come abbiamo visto, l'UAI ha soppresso la rendita AI in quanto l'assicurato, nonostante i richiami, non ha fornito la documentazione richiesta (doc. AI 46).

                            2.9.3.   Innanzitutto va rilevato che, l'UAI, nella sua ultima diffida del 6 settembre 2003, a torto ha fatto riferimento all'art. 21 cpv. 4 LPGA. Infatti, questa disposizione è applicabile unicamente se l'assicurato si oppone o si sottrae a una cura o a un provvedimento di reintegrazione ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno.

                                         Al caso di specie devono per contro essere applicati gli articoli 73 OAI e 43 cpv. 3 LPGA. Quest'ultimo disposto si differenzia dall'art. 21 cpv. 4 LPGA nel senso che gli accertamenti non sono connessi con un'integrazione; la sanzione non consiste inoltre primariamente in un rifiuto di prestazioni, bensì, a seconda delle circostanze, in una non entrata in materia oppure in una decisione resa sulla base degli atti.

                                         L'art. 43 cpv. 3 LPGA trova segnatamente applicazione nel caso in cui, nell'ambito di una procedura di revisione o di nuova domanda, l'assicurato si sottrae per esempio ad accertamenti di natura medica.

                                         Per giurisprudenza l'amministrazione è in ogni caso legittimata a sopprimere una rendita allorquando nell'ambito di una revisione essa non ottiene, entro un determinato termine assegnato all'uopo all'interessato e con comminatoria delle conseguenze in caso di mancata produzione, la documentazione richiesta e la soppressione si giustifica sulla base degli atti in suo possesso (Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, pagg. 198s; DTF 111 V 219; Meyer-Blaser, BG über die IV, Zurigo 1997, pagg. 266s).

                                         Nella fattispecie, conformemente a quanto sopra esposto, risulta che l'amministrazione - a prescindere dai disposti di legge da essa richiamati - ha di fatto a più riprese richiesto ed in seguito diffidato, invano, l'assicurato a voler presentare entro un certo termine la necessaria documentazione economica con la comminatoria che essa si sarebbe altrimenti pronunciata sulla base degli atti acquisiti all'incarto (doc. AI 33, 34, 36, 44, 45).

                                         In simili circostanze occorre esaminare se sulla base della documentazione agli atti, nell'ambito della procedura di revisione, avviata d'ufficio nel luglio 2002, vi erano gli estremi per sopprimere la rendita.

                             2.10.   L’assicurato contesta gli importi presi in considerazione dall'UAI per determinare la percentuale d'invalidità.

                                         Egli sostiene anzitutto, per quanto riguarda la fissazione del reddito da invalido, che dei complessivi 48'000.-- considerati dall'amministrazione e corrispondenti al reddito stabilito in sede di tassazione d'ufficio per il periodo fiscale 2001-2002, fr. 20'000.-- "sono frutto della 1/2 rendita AI"; l'importo residuo di fr. 28'000.-- sarebbe di conseguenza da ritenere quale provento di attività lucrativa esercitata saltuariamente (piccole attività, senza giustificativi contabili) e solo questo andrebbe quindi considerato ai fini assicurativi.

                                         Orbene, a sostegno della propria tesi, né in sede amministrativa né tantomeno nelle more della presente procedura, l'insorgente ha apportato il benché minimo elemento che permetta di giungere ad una diversa conclusione circa la composizione dell'importo di fr. 48'000.-- considerato nella querelata decisione amministrativa, né tantomeno circa l'inattendibilità della quantificazione operata in sede tributaria, la decisione di tassazione 2001-2002, che ha espressamente qualificato detto importo come reddito aziendale, essendo del resto cresciuta in giudicato.

                                         L'UAI ha quindi ritenuto un reddito da invalido di fr. 48'000.-(per altro già considerati nella precedente, parimenti incontestata, tassazione 1999-2000 (cfr. doc. VI/4) sulla base della citata decisione fiscale. Tale importo l'istruttoria di causa ha comunque permesso di chiarire essere costituito esclusivamente da reddito aziendale e non comprensivo quindi, come asserito nel ricorso, di altri elementi di reddito, segnatamente della rendita AI percepita dall'assicurato (dal 1. dicembre 1996) e per altro mai resa nota alle competenti autorità fiscali (cfr. doc. VI), ciò che rende ancor meno credibile la tesi del ricorrente secondo cui l'importo corrispondente alle rendite AI (fr. 20'000.--) deve essere dedotto dai fr. 48'000.--, cifra, come visto, inequivocabilmente considerata in sede di tassazione quale reddito aziendale. La tesi del ricorrente é quindi da ritenere senza pregio e al limite della temerarietà.

                                         In simili circostanze, richiamate le considerazioni di cui ai precedenti punti 2.4. e 2.9, l'UAI ha pertanto rettamente considerato, sulla base degli unici elementi disponibili - stante la mancanza di collaborazione da parte dell'assicurato per valutare la fattispecie, un reddito da invalido di fr. 48'000.--.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, anche volendo ritenere, sulla base delle ulteriori allegazioni ricorsuali, un reddito da valido di fr. 58'481.80.--, (e non di 53'950.--, cfr. ricorso e risposta di causa), dal raffronto di tale reddito con quello da invalido di fr. 48'000.--, si ottiene un grado di invalidità (18%) non conferente il diritto all'erogazione di una rendita AI, ritenuto che tale diritto dovrebbe comunque essere negato anche nel caso in cui si volesse considerare - per pura ipotesi di lavoro - un salario (massimo) da valido di fr. 65'000.--.

                                         Per il che, dev'essere concluso che al momento dell'emanazione della decisione impugnata i redditi di riferimento sono stati tali da non più giustificare il riconoscimento di una rendita d'invalidità.

In queste circostanze, essendo subentrata una rilevante modifica ai sensi dell’art. 17 LPGA, rettamente l’amministrazione ha soppresso, in via di revisione, la rendita.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.12 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.09.2004 32.2004.12 — Swissrulings