Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2005 32.2004.115

25 mai 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,319 mots·~17 min·1

Résumé

calcolo della rendita d'invalidità; l'assicurato ha diritto ad interessi di mora anche se, in casu, per motivi scusabili non ha dato seguito ad una richiesta di accertamento dell'Ufficio AI, tenuto conto che nel proseguio della procedura amministrativa ha comunque collaborato con l'amministrazione

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.115   BS/td

Lugano 25 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2004 di

RI 1  

contro  

http://punto-informatico.it/pi.asp?i=54570

la decisione su opposizione del 10 novembre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto che:

                                     -   con decisione 25 agosto 2004 l'Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1957, al beneficio di una rendita intera decorrente dal 1° gennaio 2003 (doc. AI 34 e 38) e di rendite completive per la moglie e per i due figli, quest’ultime versate direttamente al coniuge, dal quale è legalmente separato (doc. AI 35 e 39);

                                     -   con opposizione 16 agosto 2004 l’assicurato ha chiesto l’erogazione della rendita dal 1° gennaio 2002, il riconoscimento d’interessi di mora, delle delucidazioni sul calcolo delle rendita per la moglie e per i figli e postulato che la prestazione venga determinata sulla base di un reddito anno di fr. 100'000 di educatore con diploma (doc. AI 36);

                                     -   con decisione 10 novembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione, facendo presente quanto segue:

"  Nella fattispecie l'ufficio ha, per quanto riguarda l'inizio del diritto, correttamente applicato l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, intimandole la decisione in data 25 agosto 2004 per il periodo 1° gennaio 2003 - 30 giugno 2004. Per quanto riguarda la non concessione degli interessi di mora, va precisato che alla nostra richiesta di informazioni del 15 aprile 2003, lei non ha dato seguito e quindi abbiamo dovuto richiamare tale scritto in data 6 maggio 2003, questo fatto dimostra che lei non ha pienamente collaborato conformemente all'art. 26 cpv. 2 LPGA. Inoltre, le rendite completive per la ex moglie e i figli sono state assegnate direttamente alla signora Alessandra con decisioni separate. Per quanto riguarda la determinazione del reddito annuo medio, lo stesso deve essere determinato esclusivamente considerando i redditi iscritti sul conto individuale personale dell'assicurato e sui quali lo stesso ha contribuito dal 1° gennaio seguente il compimento dei 20 anni alla fine dell'anno che precede quello dell'inizio del diritto alla prestazione. Dopo verifica il reddito di fr. 51'906.- risulta corretto." (Doc. A3)

                                     -   contro la succitata decisione l’assicurato ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso con cui ha constato l’addebito di mancanza di collaborazione in quanto nel periodo aprile-maggio 2003 era in cura psichiatrica e ribadito il versamento d’interessi di mora. Egli ha altresì chiesto il riesame del calcolo della rendita sulla base di un reddito di educatore;

                                     -   con risposta 30 dicembre 2004 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la decisione impugnata;

                                     -   con lettera 12 gennaio 2005 l’assicurato ha ribadito le proprie richieste;

                                     -   lo scrivente Tribunale ha richiamato dalla Pretura di __________ la sentenza di divorzio del 25 gennaio 2005 (VIII).

considerato in diritto che

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali entrata in vigore dal 1° gennaio 2003, applicabile al caso concreto) con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a);

                                     -   nel caso in esame dagli atti di causa risulta che l’assicurato dal 1° gennaio 2002 è stato ritenuto inabile al 100 % nella sua professione di educatore ed in altre attività adeguate (cfr. in particolare rapporto 30 maggio 2003 della dr. ssa __________, doc. AI 9). Di conseguenza, richiamato l’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, che prevede l’inizio del diritto alla rendita dopo un anno d’incapacità al lavoro almeno del 40% in media senza notevoli interruzioni, il diritto alla rendita sorge dal 1° gennaio 2003, così come rettamente stabilito dall’Ufficio AI;

                                     -   giusta l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale.

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

                                         Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                             almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                             d’assistenza (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita;

                                     -   sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

                                             (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati

                                         all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS);

                                     -   nel caso di specie, l’assicurato contesta la determinazione del reddito annuo determinante, sostenendo che debba essere cifrato in fr. 100'000 all’anno, pari allo stipendio annuo di un educatore diplomato. Tale richiesta non può essere accolta, poiché, come visto, il reddito annuo determinante corrisponde alla media dei redditi da attività lucrativa conseguiti durante il periodo di contribuzione. Dall’esame degli atti della Cassa cantonale di compensazione (Cassa), competente per eseguire il calcolo della rendita (art. 60 cpv. 1 lett b LAI), prodotti con la risposta di causa (doc. AI 44), risulta che la succitata amministrazione ha sommato tutti i redditi iscritti nel conto individuale dell’assicurato - dove sono appunto tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS), tra cui anche i redditi percepiti durante l’impiego di educatore presso la Fondazione __________ (1997-2001) - durante il suo periodo di contribuzione, giungendo così all'importo di fr. 828’483. La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

                                         Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel 1978 e, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.113. motivo per cui i redditi rivalutati ammontano a complessivi fr. 922'102 (828'483 x 1,113).

                                         Per calcolare il reddio annuo medio (RAM), i fr. 922'102 di redditi complessivi vanno divisi per i 22 anni e quattro mesi di contribuzione computabile, i quali, arrotondati all’importo immediatamente superiore secondo le citate tabelle edite dall’UFAS, corrispondono a fr. 41’288.--. A tale importo vanno aggiunti fr. 9'353 corrispondenti alla media degli accrediti per compiti educativi, motivo per cui il RAM ammonta a complessivi fr. 51'906, importo riportato nelle decisioni formali del 25 agosto 2004. Tenuto conto del menzionato reddito annuo medio, nonché di una scala di rendita 39 e con l’ausilio delle citate tabelle UFAS, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera di fr. 1’586.-- dal 1° gennaio 2003. La rendita per la moglie ammonta a fr. 476 (30% della rendita principale; art. 38 vLAI) e per ciascun figlio a fr. 634 (40% della rendita principale; art. 38 LAI);

                                     -   va qui ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata – in concreto 10 novembre 2004 (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Di conseguenza la sentenza di divorzio del 25 gennaio 2005, cresciuta in giudicato il 16 febbraio 2005 (doc. VIII/1), non rientra nell’esame temporale della presente vertenza, motivo per cui l’importo di rendita erogato sino alla decisione contestata risulta essere corretto;

                                     -   comunque gli atti sono da inviare all’Ufficio AI affinché determini nuovamente, se non già fatto, la rendita d’invalidità tenendo conto dell’intervenuto divorzio, ciò che in particolare porta a dover procedere alla ripartizione dei redditi coniugali (art. 29 quinquies cpv. 3 lett. c LAVS);

                                     -   secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

                                         Secondo l’art. 6 OPGA non hanno diritto ad interessi di mora conformemente all’articolo 26 capoverso 2 LPGA, l’avente diritto, o i suoi eredi, se gli arretrati vengono versati a terzi (lett. a); terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni anticipate o che hanno diritto al versamento di arretrati conformemente all’articolo 2 capoverso 3 (lett. b).

                                         L’art. 7 OPGA preve infine:

"  1 Il tasso per l’interesse di mora è del 5 per cento all’anno.

2 L’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.

3 Se la prestazione è soggetta soltanto in parte all’interesse di mora, conformemente all’articolo 6, al momento del pagamento degli arretrati l’interesse di mora va calcolato sull’intera prestazione e versato in proporzione della quota di prestazione sulla quale l’interesse è dovuto rispetto alla prestazione complessiva."

                                         Va qui precisato che l’interesse moratorio è dato unicamente sui versamenti (retroattivi) di prestazioni a seguito di decisioni rese dopo il 1° gennaio 2003. Nessun interesse moratorio è dovuto per periodi antecedenti al 1° gennaio 2003 (cfr. marg. 10512 delle direttive UFAS sulle rendite AVS/AI e Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 26 nota 26 pag. 306);

                                     -   nel caso concreto, l’Ufficio AI ha espressamente negato il diritto agli interessi di mora poiché l’assicurato ha contravvenuto al suo obbligo di collaborazione. Non avendo egli dato seguito alla richiesta d’informazione 15 aprile 2003 in cui doveva fornire il nominativo della cassa pensione (doc. AI 2), in data 6 maggio 2003 l’amministrazione ha dovuto richiamare tale scritto, ricevendo in seguito risposta (cfr. incarto Cassa);

                                     -   dagli atti risulta che dal 21 gennaio 2002 al 21 marzo 2002 l’assicurato è stato degente presso la Clinica psichiatra __________ (doc. A2) e che nei mesi di aprile e maggio 2003 egli era in cura presso la dr.ssa __________ (A1), motivo per cui il fatto di non aver dato seguito alla richiesta d’informazione 15 aprile 2003 può essere ritenuto scusabile, tenuto anche conto che durante la procedura amministrativa il ricorrente ha comunque tempestivamente dato seguito all’obbligo di collaborazione (cfr. doc. AI 25;

                                     -   di conseguenza, nel caso concreto non vi è motivo per negare all’assicurato il diritto ad interessi di mora da parte dell’amministrazione. Considerato tuttavia che dagli atti di causa non è deducibile, per la determinazione dei 24 mesi di cui all’art. 26 cpv. 2 LPGA, quando è avvenuto il pagamento della rendita (cfr. art. 7 cpv. 2 OPGA), gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché esamini se il succitato lasso di tempo sia effettivamente adempiuto, tenendo del resto conto che in caso d’impugnazione della decisione di rendita, il periodo di evasione del contenzioso non è computabile (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 26 N 24, pag. 305). Se ciò dovesse essere il caso, l’amministrazione erogherà all’assicurato gli interessi dovuti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. § Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI per le incombenze di cui ai considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.115 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2005 32.2004.115 — Swissrulings