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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.04.2005 32.2004.106

14 avril 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,389 mots·~32 min·3

Résumé

assicurato, di professione informatico, è stato ritenuto abile in altre attività adeguate di tipo leggero, nonostante il diverso parere del consultente in integrazione professionale, non condiviso dall'Ufficio AI; rinvio all'amministrazione per determinare il reddito da valido

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.106   BS/td

Lugano 14 aprile 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 26 ottobre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe, 1953, nel settembre 2000 ha costituito una ditta individuale attiva nella fornitura di hardware e software (doc. AI 5). Precedentemente egli è stato disoccupato.

A seguito di un incidente stradale occorsogli il 15 settembre 2000, che gli ha procurato una distorsione cervicale per colpo di frusta, egli non ha potuto avviare la prospettata attività a titolo indipendente.

Nel mese di ottobre 2001 l’assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia eseguita dalla Clinica di riabilitazione __________ di __________, l’Ufficio AI con decisione 10 settembre 2004 – che ha reso privo d’oggetto il ricorso 9 luglio 2004 per denegata giustizia inoltrato dall’assicurato al TCA (cfr. STCA 23 settembre 2004, inc. 32.2004.53; doc. AI 50) - ha negato un diritto a prestazioni per i seguenti motivi:

"  Esito degli accertamenti:

Preso atto della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI si rileva che l'assicurato malgrado il danno alla salute risulta essere abile all'80% in attività confacenti che rispettano le limitazioni imposte dallo stato di salute.

Per quanto attiene al reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire in assenza del danno alla salute, si rileva quanto segue.

Nel corso del 2000 l'interessato ha creato una ditta individuale. Il mese successivo ha subito l'infortunio.

L'attività non è quindi mai stata avviata. Nessun elemento agli atti permette di stabilire se ed in quale misura l'impresa si sarebbe sviluppata.

Il reddito di riferimento ha quindi dovuto essere stabilito sulla base dei dati statistici editi dall'Ufficio federale di statistica, riferiti ad attività semplici e ripetitive. Per l'anno 2001 detto reddito ammonta a fr. 51'637.--. Da notare comunque che questo reddito risulta di gran lunga superiore  a quelli conseguiti dall'assicurato negli anni che hanno proceduto l'insorgenza del danno alla salute.

Il reddito da invalido è stato stabilito sulla base dello stesso dato statistico. Il medesimo tuttavia è stato ridotto del 20% al fine di considerare le limitazioni medico teoriche stabilite dal perito nello svolgimento di attività adeguate, e di un ulteriore 20% al fine di considerare quei fattori che nella fattispecie sono suscettibili d'influenzare il salario (in particolare l'età e l'impiego a rendimento ridotto).

Dal confronto del reddito conseguibile in assenza del danno alla salute e, il reddito conseguibile attualmente in attività confacenti pari a fr. 33'048.-- annui ne risulta una perdita di guadagno e relativo grado di invalidità del 36%.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (Doc. 52)

                                         Il 6 ottobre 2004 RI 1 ha presentato un tempestivo atto di opposizione con cui ha in particolare contestato la valutazione del suo discapito economico e sostenuto la determinazione di un grado d’invalidità del 75% (doc. AI 51).

                               1.2.   Con decisione 26 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione e confermato il diniego di prestazioni. Confermando la valutazione peritale, mediante la quale l’assicurato è stato ritenuto abile all’80% in attività confacenti al suo stato di salute, l’amministrazione ha illustrato in dettaglio la determinazione dei redditi di riferimento dal cui raffronto è risultato una grado d’invalidità pari al 36%, non conferente il diritto a prestazioni assicurative (doc. AI 55).                                        

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa RI 1,  rappresentato dal RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso con cui ha chiesto l’erogazione di una rendita intera d’invalidità. In sostanza egli sostiene che le sue condizioni di salute non gli permettono un reinserimento nel mercato del lavoro, facendo inoltre presente come il grado d’invalidità del 35% determinato dall’Ufficio AI non corrisponda alle conclusioni mediche. Delle singole argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

                               1.4.   Con risposta di causa l’amministrazione, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita intera.

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, il ricorrente è stato esaminato dal dr. __________ della Clinica di __________. Dal relativo rapporto 18 febbraio 2003 risulta che la perizia è stata eseguita sulla base di un approfondito esame clinico e neuropsicologico, tenendo conto della documentazione medica e radiologica raccolta dall’Ufficio AI. Dopo aver riassunto la documentazione medica agli atti, esposto una dettagliata anamnesi e descritto lo status soggettivo ed oggettivo del peritando, il dr. __________ ha posto la diagnosi di sindrome cervico-cefalica e cervico brachiale destra, nonché lievi disturbi neuropsicologici secondari alla sindrome dolorifica cronica in stato dopo trauma cervicale indiretto del 15 settembre 2000 (doc. AI 19). Riguardo alle limitazioni fisiche presenti nell’assicurato ed in merito alla capacità lavorativa nell’attuale professione, il perito ha rilevato:

"  2.2    Esatta descrizione delle funzioni intatte e delle capacità di

         carico

Le funzioni motorie e intellettuali sono, ad eccezione di quelle già definite (vedi diagnosi, vedi risposta 2.1) intatte. Intellettualmente il paziente può svolgere un lavoro abbastanza impegnativo, se ha a disposizione pause sufficienti (vedi neuropsicologia). Fisicamente può lavorare, ma non portare pesi superiori ai 10 kg o fare un lavoro che obbliga spesso ad impiegare le braccia ad un'altezza superiore alla testa. La posizione eretta può essere tenuta senza problemi, il cammino non è disturbato.

2.3    L'attività attuale è ancora praticabile?

Penso di no. L'attenzione sostenuta necessaria per lavorare al computer è disturbata. Questo lavoro permette troppo pochi cambiamenti di posizione del corpo. La posizione fissa della testa sicuramente può peggiorare la sintomatologia. Il ritmo di lavoro, penso, deve essere abbastanza alto, ciò che non può essere offerto dal paziente.

2.4    Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

-

2.5    È presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

La diminuzione della capacità di lavoro nell'attività è difficile da definire, lavorando il paziente indipendentemente e in un campo in cui le prestazioni non facile da definire quantitativamente senza poter esaminare esempi di compiti ricevuti e compiti risolti, considerando i parametri qualità e quantità in assoluto e in funzione del tempo usato per raggiungere gli scopi. Penso però che si possa postulare una incapacità del 60%." (Doc. AI 19)

                                         In merito ad un piano reintegrativo, il dr. __________ ha precisato:

"  1.1    Se sì, la preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione

Io penso che si dovrebbe tentare di sostenere l'assicurato nella ricerca di un lavoro. Penso che si debba pianificare una occupazione inizialmente al 50%, poi la percentuale é da adattare all'evoluzione clinica. Vedi risposta alla domanda 3.1.

La possibilità teorica di un aumento della capacità lavorativa dall'iniziale 50% a un valore superiore consiste, ma mi sembra poco probabile. Penso che sarebbe già un successo poter tenere il livello del 50%." (Doc. AI 19)

                                         Per quel che concerne invece l’abilità in altre professioni, il perito ha evidenziato quanto segue:

"  3.      L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

3.1    Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa si deve tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività?

Sì, penso che l'assicurato è in grado di svolgere un'altra attività. L'attività è già stata indirettamente descritta rispondendo alle domande precedenti. Deve trattarsi di una attività con una parte dominata dall'attività fisica, una parte amministrativa breve può essere pure considerata. Il lavoro non deve essere troppo pesante, dovrebbe essere variato, con possibilità di inserire pause. Non deve essere un lavoro da svolgere sotto pressione di tempo, ma dare la possibilità di adattare le prestazioni alla situazione clinica momentanea. Può essere un'attività in stazione eretta, anche richiedente tratti fatti a piedi. Da evitare sono posizioni monotone e invariate della testa. Trasporto di pesi sopra i 10 kg è da evitare.

3.2    In che misura si possono svolgere attività consone alla

         menomazione (ore al giorno)?

Dapprima, in un lavoro consono alla menomazione, 4 ore al giorno.

3.3    È presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro?

Sì, penso che anche in un lavoro consono alla menomazione sussista una incapacità lavorativa: la stimo sia del 40%. I motivi sono legati alle diagnosi poste e alle conseguenze che esse hanno sulle possibilità lavorative (a livello fisico e neuropsicologico) dell'assicurato.

3.4    Se sì, in che misura?

Vedi 3.2." (Doc. AI 19)

                                         Interpellato dal dr. __________, medico responsabile del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), in merito ad una valutazione della capacità lavorativa medico teorica anche in un’attività di tipo amministrativo semplice (senza implicazioni di continua attenzione), ripetitiva e/o simile a quelle che figurano nel curriculm professionale dell’assicurato, con scritto 25 agosto 2004 il dr. __________ ha così risposto:

"  Mi baso sulle mie considerazioni esposte nella perizia del 18.02.2003. Posso esprimermi ulteriormente in merito alla incapacità lavorativa nel modo seguente:

-   in un lavoro di tipo amministrativo relativamente semplice, adattato ai limiti del paziente descritti nella perizia, il paziente è abile al lavoro all'80%.

-   anche in un lavoro semplice, ripetitivo, che dal punto di vista fisico rispetti le limitazioni descritte nella perizia, il paziente è abile al lavoro all'80%.

-   in un lavoro di informatico non progettuale, ma di routine, che non richiede un alto livello di attenzione nell'unità di tempo, dunque che è fattibile anche considerando le limitazioni a livello neuropsicologico, il paziente è abile al lavoro al 50%.

-   l'incapacità lavorativa nel campo informatico a livello massimo, dove una attenzione sostenuta è richiesta per lungo tempo, come pure una posizione del corpo statica per un tempo relativamente lungo, il paziente come già descritto nella perizia -, è abile al lavoro al 40%." (Doc. AI 45)

                                         Alla succitata perizia, l’assicurato oppone il certificato 22 novembre 2004 del suo medico curante:

"  Diagnosi:        sindrome cervico-cefalica e cervico-brachiale a dx, lievi

disturbi neuropsicologici in stato dopo distorsione cervicale il 15.09.2000

Il paziente accusa un'esacerbazione della sintomatologia dolorosa e funzionale negli ultimi due mesi, soprattutto a livello cervico-brachiale a dx. Perde ripetutamente gli oggetti dalla mano dx." (Doc. D)

                                         Orbene, tale atto stringato e poco circostanziato non permette di discostarsi dalle conclusioni contenute nel referto peritale che risulta essere approfondito, completo, privo di contraddizioni ed allestito da uno specialista. A proposito di perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb; 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Per quel che riguarda il medico di fiducia, invece, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                               2.5.   A seguito della perizia 18 febbraio 2003, con rapporto 22 marzo 2004 il consulente in integrazione ha fornito la seguente valutazione economica:

"  Prognosi

Il signor RI 1, attraverso il suo curriculum, dimostra di essere una persona che è stata capace di adattarsi a molti cambiamenti professionali. Di conseguenza si può presupporre che un'ulteriore modifica non dovrebbe essere troppo problematica. Il problema maggiore che influenza la ricerca di un'attività esigibile è legata ai problemi ben illustrati negli atti medici di cefalee, disturbi della memoria e di concentrazione. Il signor RI 1 crede molto nella sua attività professionale attuale. Il danno alla salute ha però fortemente compromesso le sue possibilità di svolgere ancora questo lavoro e ha avuto delle gravi ripercussioni economiche. In fatti, malgrado la motivazione, non riesce a mantenere un'attività intellettuale per più di 2 ore. Questo riduce ulteriormente la capacità lavorativa medico-teorica del 50%. Inoltre, il fatto di non poter restare a lungo seduto e di avere difficoltà di concentrazione preclude comunque attività amministrative o di produzione. Ricordo che deve anche effettuare delle pause all'interno della già limitata attività indicata dalla capacità medico-teorica. Anche una riformazione professionale o anche solo dei corsi, sono un obbiettivo poco realistico perché bisogna tenere conto delle difficoltà a mantenere l'attenzione e la concentrazione.

La limitazione della funzionalità del braccio destro e la limitazione della rotazione della testa sono condizionanti in quanto non può portare pesi superiori a 10 kg o fare un lavoro che obbliga spesso ad impiegare le braccia ad un'altezza superiore alla testa.

Concludendo, in presenza delle limitazioni fisiche e intellettuali non ritengo il signor RI 1 reintegrabile nel normale ciclo produttivo. L'obbiettivo di trovare un'attività che lo motivi e preservi le sue competenze è senz'altro da mantenere. Questo potrebbe però essere raggiunto tramite le sue competenze informatiche e gestendo lui stesso il poco di attività che si sentirebbe di fare." (Doc. AI 33)

                                         Interpellato nuovamente dall’Ufficio AI, il consulente ha confermato il suo giudizio riguardo alla non integrabilità nel mondo lavorativo dell’assicurato. Con rapporto 24 marzo 2004 egli ha fra l’altro evidenziato:

"  La mia precedente conclusione di non reintegrabilità, non esclude la capacità di fornire una prestazione lavorativa. Quest'ultima non è però possibile in un normale mercato del lavoro supposto in equilibrio tra domanda e offerta ma è da considerare come occasione sporadica e fortunata.

Dal punto di vista prettamente fisico, il carico massimo di 10 kg, il non avere limitazioni nella posizione eretta e il poter percorrere tratti a piedi, non è particolarmente invalidante. Se però, si aggiungono le limitazioni di poter gestire l'attività lavorativa in base al quadro clinico momentaneo, l'inserimento di pause, evitare situazioni di stress, il quadro generale cambia.

Nel colloquio del 21 gennaio, l'assicurato ha fornito una versione soggettiva della sua situazione che ben coincide con quanto attestato dagli atti medici. Con questo tipo di danno alla salute, le conseguenze sono spesso molto diverse da persona a persona. Specialmente la gestione dello stress, la stabilità a fornire una prestazione lavorativa anche parziale, sono fattori molto soggettivi. L'assicurato avrebbe anche potuto affermare di poter ancora lavorare.

L'instabilità è invece emersa in modo chiaro e questo è un fattore invalidante per una reintegrazione professionale.

Il fatto di gestire la quotidianità lavorativa in funzione del quadro clinico, è possibile laddove la persona ha libera scelta di ritmi e tempo di lavoro. Tuttavia, questo sottintende che il lavoro che viene interrotto o ha subito un rallentamento, va comunque recuperato.

Questo è possibile se poi si è in grado di fornire una prestazione piena. Nel normale ciclo produttivo, con un tempo di lavoro incostante e senza la garanzia di recuperare gli eventuali ritardi, questo non è praticabile. Lo potrebbe essere unicamente se fosse legato a una situazione eccezionale e limitata nel tempo. A questo riguardo, ricordo che i medici hanno avuto una prognosi dove il 50% sarebbe già un successo e con possibili peggioramenti.

Come il dr. __________, sono anch'io del parere che è importante che l'assicurato mantenga un minimo di capacità lavorativa. Atti reintegrativi non ritengo di proporne. I tests avvenuti alla clinica __________ hanno già fornito sufficienti elementi di valutazione. Se non ci fossero le limitazioni che mi fanno escludere anche le attività fisiche, si sarebbe potuto attuare un periodo di osservazione presso un centro specialistico. Di conseguenza, con queste limitazioni fisiche e intellettuali non posso che confermare di non riuscire a configurare attività ragionevolmente esigibili.

L'auspicata attività che permetta di non perdere ulteriormente la capacità lavorativa va intesa come occasione sporadica e fortunata." (Doc. AI 43)

                               2.6.   Occorre pertanto esaminare se il danno alla salute di cui l’assicurato è affetto, nonché le relative limitazioni peritalmente accertate, permettono di individuare una capacità lavorativa residua così come sostenuto dall’Ufficio AI, ma non dal consulente in integrazione professionale.

Nel referto peritale il dr. __________ ha ritenuto che l’assicurato può svolgere una professione diversa da quella abitualmente esercitata di programmatore - non medicalmente pienamente esigibile soprattutto per motivi neurologici -, segnatamente un’attività con una componente fisica e amministrativa, quest’ultima senza ritmi serrati e con possibilità di fare delle pause. Dal punto di vista ergonomico, a mente del perito, l’assicurato deve evitare lavori che necessitano il sollevamento di pesi maggiori di 10 chili, posizioni monotone e statiche della testa, il tutto con un’abilità lavorativa del 60%. Nel citato complemento peritale del 25 agosto 2004 il dr. __________ ha meglio precisato la succitata valutazione:

"  Mi baso sulle mie considerazioni esposte nella perizia del 18.02.2003. Posso esprimermi ulteriormente in merito alla incapacità lavorativa nel modo seguente:

-   in un lavoro di tipo amministrativo relativamente semplice, adattato ai limiti del paziente descritti nella perizia, il paziente è abile al lavoro all'80%.

-   anche in un lavoro semplice, ripetitivo, che dal punto di vista fisico rispetti le limitazioni descritte nella perizia, il paziente è abile al lavoro all'80%.

-   in un lavoro di informatico non progettuale, ma di routine, che non richiede un alto livello di attenzione nell'unità di tempo, dunque che è fattibile anche considerando le limitazioni a livello neuropsicologico, il paziente è abile al lavoro al 50%.

-  l'incapacità lavorativa nel campo informatico a livello massimo, dove una attenzione sostenuta è richiesta per lungo tempo, come pure una posizione del corpo statica per un tempo relativamente lungo, il paziente come già descritto nella perizia -, è abile al lavoro al 40%." (Doc. AI 45)

                                         Va qui ricordato che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Vero che spetta all’orientatore/consulente in integrazione professionale stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201).

                                         Tuttavia, da un attento esame degli atti di causa questo TCA non può che concludere, diversamente da quanto sostenuto dal consulente, che l’assicurato può essere considerato integrabile in attività lucrative adeguate nonostante i limiti funzionali – invero di modesta entità - pertinentemente ed esaurientemente descritti nella succitata perizia neurologica. Al riguardo può essere fatto riferimento al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Va poi evidenziato che, come risulta dal suo curriculum, il ricorrente ha dimostrato di possedere una variegata esperienza professionale, anche nel campo industriale (cfr. perizia pag. 2). Del resto, lo stesso consulente nel rapporto 10 agosto 2004 ha ammesso che la limitazioni fisiche non sono particolarmente invalidanti. Vero che egli ha sottolineato che l’inserimento di pause, l’evitare situazioni di stress modifica, se non addirittura complica, il quadro integrativo. Ma è altrettanto vero che, secondo costante giurisprudenza del TFA, anche in attività a tempo pieno con ridotto rendimento, dovuto ad interruzioni per modificare la posizione, vi è una possibilità integrativa in un mercato equilibrato del lavoro (STFA inedita del 22 ottobre 1998 nella causa H, I 127/97; dell’8 agosto 2001 nella causa K, I 539/00 citate nella STFA 20 novembre 2001 in re C, I 716/00, consid. 2b). Infine, secondo questa Corte le difficoltà di concentrazione e di memoria evidenziate dalla valutazione neuropsicologica non costituiscono un rilevante impedimento per l’espletazione di semplici lavori amministrativi, così come del resto attestato dallo stesso perito nel suo complemento del 25 agosto 2004 (doc. AI 45).

                               2.7.   Al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate esigibili all’80% (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.3).

Nel caso in esame, l'eventuale diritto alla rendita decorrerebbe dal 1° settembre 2001 (l’inizio dell'inabilità lavorativa al 100% nella propria attività risale infatti all’incidente occorso nel settembre 2000, cfr. perizia), indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell’anno.

                               2.8.   Riguardo al raffronto dei redditi, determinante per la determinazione dell’invalidità, va rilevato che, conformemente alla giurisprudenza, per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c). Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).  Per quel che concerne invece la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell’andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell’insorgere dell’invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d’esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall’attività personale dell’assicurato, come il good-will, l’interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000).

                                         Nel caso concreto, dal momento che l’assicurato non ha potuto sviluppare la sua attività indipendente a causa dell’incidente, avvenuto subito dopo l’iscrizione della ditta individuale (un bilancio, rispettivamente un conto economico non è stato di conseguenza allestito), l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido in base ai dati statistici editi dall’Ufficio federale di statistica riferiti ad attività semplici e ripetitive. Tale modo di procedere non è corretto. Dal momento che l’assicurato, prima dell’infortunio, aveva fondato una ditta individuale nel campo informatico (__________) e che il 23 agosto 2000 egli aveva stipulato un contratto quinquennale con una ditta spagnola (__________) per la gestione del sito internet per un compenso trimestrale di USS 57'000, con tanto di pena convenzionale in caso di inadempienza contrattuale, è molto verosimile che, senza il danno alla salute, egli avrebbe continuato a svolgere l’attività di informatico (doc. AI 53). Per questo motivo, il dato statistico riferito ad attività semplici e ripetitive non appare conforme. Vero che, come indicato nella decisione 10 settembre 2004, negli anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute il ricorrente non ha in realtà percepito fr. 51'637 determinati dall’amministrazione (cfr. estratti fiscali, sub doc. AI 55), ma è altrettanto vero che il reddito senza l'invalidità corrisponde a quanto, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano.

                               2.9.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro  (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

                                         In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.--  nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.

                                         Per quanto riguarda l'applicazione di suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).

                                         Conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).

                                         Per il 2001 la situazione à la seguente.

                                         Il reddito da invalido stabilito per il 2000, riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.3, p. 87), ammonta nel 2001 a fr. 51'626.-- ([50'498 : 41.8 x 41.7] x 1902 : 1856).

                                         Nel caso concreto, considerata una capacità lavorativa dell’80% in suddette attività adeguate, si giunge ad un reddito di fr. 41'300 (80% di fr. 51'626). Tenuto conto inoltre della riduzione di rendimento del 20% stabilita dal consulente in integrazione (doc. AI 43), il reddito da valido ammonta a fr. 33'040.

In conclusione, visto quanto riportato nel considerando precedente, gli atti sono rinviati all'amministrazione affinché proceda ad un’inchiesta economica volta ad accertare l’ammontare del reddito che un informatico indipendente avrebbe potuto conseguire nel 2002, tenendo conto delle condizioni personali e professionali dell’assicurato. Dopo di che, essa determinerà il grado d’incapacità al guadagno prendendo in considerazioni il reddito da invalido esposto sopra. L'Ufficio AI dovrà infine considerare le eventuali modifiche dei redditi di riferimento sino al momento della decisione contestata nella misura in cui questi possano incidere sul diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                              1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                     § Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’amministrazione verserà al ricorrente fr. 600.-- di ripetibili

                                         (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.106 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.04.2005 32.2004.106 — Swissrulings