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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.02.2004 32.2003.86

3 février 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,154 mots·~26 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.86   BS/sc

Lugano 3 febbraio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2003 di

__________

rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione del 16 ottobre 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel febbraio 1997 __________, nata nel 1945 e di professione operaia nell'assemblaggio di componenti elettronici, ha inoltrato una domanda tendente ad ottenere una rendita d'invalidità. Tale richiesta è stata respinta con decisione 18 giugno 1997 dall'Ufficio assicurazione invalidità (in seguito UAI) in quanto:

"  Nell’attività svolta prima dell’insorgere del danno alla salute l’assicurata potrebbe conseguire un reddito annuo di fr. 31'200 (valori 1995). In altre attività ritenute esigibili a livello medico, senza formazione professionale specifica, il reddito conseguibile è di fr. 24'000.--.

Il confronto fra questi redditi permette di fissare il grado d’incapacità al guadagno al 22,5% e tale grado non dà diritto ad una rendita d’invalidità." (Doc. _)

                               1.2.   In 23/26 novembre 1998 l’assicurata ha presentato una nuova richiesta di prestazioni assicurative (doc. _).

                                         Dopo aver proceduto ad accertamenti economici e medici, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con decisione 2 marzo 2000 l’UAI ha nuovamente respinto la domanda dell’assicurata, sostenendo che: "dopo un attento riesame della documentazione medica in atti, si costata che nel presente caso esiste una completa capacità al lavoro e di conseguenza al guadagno" (doc. _).

                               1.3.   Con sentenza 20 dicembre 2000 questo Tribunale ha rigettato il tempestivo ricorso inoltrato dall’interessata contro la succitata decisione amministrativa, poiché sia dal profilo somatico che psichico il danno alla salute non provocava un’invalidità pensionabile. Riguardo in particolare all’aspetto psichico il TCA aveva ritenuto che dal rapporto 21 febbraio 2000 del capo del servizio psico-sociale di __________ e dal certificato 5 aprile 2000 del medico curante non poteva essere dedotta un’affezione invalidante vigente al momento della resa della decisione contestata (inc. 32.2000.28, cfr. doc. _).

Adito dall’assicurata, per il tramite dell’avv. __________, mediante giudizio 31 maggio 2001 il TFA, in accoglimento del ricorso di diritto amministrativo e, di conseguenza, annullata la sentenza cantonale, ha ordinato il rinvio degli atti all’amministrazione per l’espletamento di un accertamento medico di natura psicologica. In particolare, l’Alta Corte ha precisato quanto segue:

"  E' vero che il certificato 5 aprile 2000, pur potendo essere correlato al rapporto reso in precedenza dallo stesso servizio, può essere ritenuto insufficiente o poco attendibile, non contenendo esso alcuna indicazione più precisa. Tuttavia, proprio questa constatazione, presa insieme alla conclusione del perito che reputava opportuno l'allestimento di una perizia psicologica, doveva muovere le istanze cantonali a più dettagliati accertamenti, in ossequio al principio inquisitorio che informa la procedura del diritto delle assicurazioni sociali e secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio, riservato l'obbligo di collaborazione dell'assicurato, devono essere accertati d'ufficio (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Allo stato attuale, gli atti dell'incarto non consentono di accertare in modo sufficientemente chiaro se e in quale misura sia da ammettere una incapacità lucrativa a dipendenza di una inabilità psichica. Avendo prolato un giudizio di diniego senza avere preventivamente fatto esperire tutte le necessarie verifiche, l'amministrazione e il primo giudice si sono distanziati senza valido motivo dalla chiara sollecitazione del perito di procedere a un'indagine psicologica e hanno quindi istruito la causa in maniera incompleta. Non potendo escludere che i disturbi menzionati nel rapporto del servizio psico-sociale, le cui cause vengono fatte risalire indietro negli anni, abbiano creato una incapacità di guadagno già al momento della decisione amministrativa querelata, si deve ritenere che la documentazione prodotta dalla ricorrente in parte in sede cantonale, pur essendo posteriore al provvedimento amministrativo impugnato, è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore all'atto stesso (cfr. consid. 1c), segnatamente aspetti che meritano ulteriore ed accurata analisi e che potrebbero giustificare una differente valutazione delle potenziali ripercussioni dei disturbi di cui soffre l'insorgente sulla sua capacità lucrativa. Alla luce di quanto esposto, si rendono pertanto necessari ulteriori accertamenti onde stabilire al di là di ogni possibile dubbio se, da quando e in quale misura la ricorrente presenti una incapacità lucrativa a dipendenza di un danno psichico che eventualmente le conferisca il diritto a una rendita. Solo tale verifica permetterà, in un secondo tempo e se del caso, di concludere con la necessaria cognizione di causa se eventualmente non è stato rispettato il periodo di carenza di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI."

                               1.4.   Conformemente alla summenzionata sentenza federale di rinvio, l’UAI ha disposto l’accertamento psichiatrico affidando al dr. __________ l’incarico di esperire una perizia.

Sulla base del referto 12 dicembre 2002 reso dal succitato specialista in psichiatria e psicoterapia, con decisione 3 marzo 2003 l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni assicurative, poiché:

"  (…)

·     In considerazione degli atti medici specialistici acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute riguardante la patologia reumatologica non compromette né l'attività di operaia in fabbrica, attività prevalentemente svolta in passato, né altre attività generiche.

·     La patologia psichiatrica comporta una limitazione massima del 30% e controindica provvedimenti professionali.

·     Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% non vengono aperti diritti a rendita AI, come pure non sono aperte prestazioni di carattere reintegrativo non essendo indicati provvedimenti professionali. (…)" (Doc. _)

                               1.5.   A seguito dell'opposizione dell’assicurata (doc. _), in data 16 ottobre 2003 l’UAI ha emanato una decisione su opposizione, confermando la decisione 3 marzo 2003 (doc. _).

                               1.6.   Con tempestivo ricorso __________, sempre patrocinata dall’avv. __________, ha postulato l'annullamento della decisione su opposizione ed il riconoscimento di una rendita intera.

                                         Fra l’altro essa ha fatto valere quanto segue:

"  (…) La ricorrente esercita quindi la sola attività ammissibile con riguardo al suo stato di salute organico e psichico / eventualmente, sia detto altrimenti, la ricorrente esercita attualmente la sola attività ammissibile con riguardo al suo stato di salute psicosomatico cronico invalidante (con intense integrazione circolare con la sintomatologia somatica: cfr. pag. 17 ad 1.1. del rapporto 12.12.2002).

L'attuale attività viene inoltre identificata quale la sola possibile e ammissibile con riguardo ai soli disturbi psichici, ai quali si devono ancora aggiungere quelli organici che dalla seconda metà degli anni '90 determinano un grado di invalidità AI del 22,5 % con riferimento a un salario annuo (valore anno 1995) di fr. 31'200.-- (cfr. per tutti decisione AI del 24.03.1997 agli atti). La ricorrente conseguentemente anche a voler considerare i criteri di reddito applicati dall'Ufficio AI la ricorrente sarebbe comunque invalida almeno per il 52,5% (30% decisione 3.03.2003 + 22,5% decisione AI 24.03.1997).

Oggi e a far tempo da almeno un anno lo stato di salute della ricorrente ha ancora subito un peggioramento dovuto a problemi insorti al piede destro che limitano la capacità lavorativa dalla ricorrente in particolare per quanto riguarda la deambulazione e la posizione eretta (cfr. certificato medico 3.11.2002 dr. med. __________).

In queste condizioni e circostanze, alla luce anche dell'accertamento medico vuoi organico vuoi psicologico, e dei precedenti accertamenti AI, in ordine all'invalidità medico teorica, ritenuti anche solo i dati salariali del 1995 (cfr. decisione AI 24.03.1997) ma tanto più quelli attualizzati, la situazione della ricorrente è quella di una persona invalida per almeno il 90%. (…)" (Doc. _, pag. 6-7)

                                         Infine, contestualmente all’atto ricorsuale, __________ ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                               1.7.   Con risposta 5 dicembre 2003 l’UAI ha proposto di respingere il ricorso adducendo le seguenti motivazioni:

"  (…)

La ricorrente contesta a torto la mancata somma al suo disturbo psichico di una patologia somatica di carattere invalidante. Come ha chiarito la decisione su opposizione il danno alla salute dell'assicurata di carattere invalidante è psichico e determinato dal perito psichiatra nella misura del 30%. Allo stesso non si somma quindi alcun altro danno somatico. Relativamente a tale aspetto si è espressa la perizia del Dr. __________ escludendo un'incapacità lavorativa. La valutazione del perito psichiatra Dr. __________ del danno alla salute di carattere psichico con un'incapacità lavorativa del 30% determina una capacità lavorativa del 70% nella effettiva attività lavorativa attuale dell'assicurata, ritenuta idonea, ma svolta solo nella misura del 20%. Contrariamente a quanto scrive il ricorrente e cioè che il perito nn dice che l'assicurata può svolgere l'attuale attività al massimo nella misura attuale del 20%, bensì che tale attività in questa misura non è compromessa, che altre attività comparabili sono possibili per l'assicurata e che o spetta al perito psichiatra valutare l'incidenza del danno alla salute somatico sulla capacità lavorativa.

Relativamente a tale aspetto come detto si è espressa la perizia del Dr. __________. La ricorrente sottolinea che il Dr. __________ indica un'inabilità al lavoro del 30% per motivi psichiatrici e intensa interazione circolare con la sintomatologia somatica. Si tratta di un danno alla salute psichica e meglio dolori (sintomatologia) di origine psichica (somatoformi), influenti sulla capacità lavorativa nella misura di una contemporanea comorbidicità psichiatrica (cfr. AHI-Praxis 3/2000, p. 159 e Circolare UFAS sull'invalidità e la grande invalidità, marginale 1018) e relativamente ai quali la giurisprudenza ha potuto chiarire che risulta decisivo se la persona interessata malgrado i dolori sopportati, dal punto di vista della sua situazione psichica, valutata oggettivamente sulla base di accertamenti medicospecialistici, è in condizione di svolgere, almeno parzialmente il suo lavoro (cfr. Locher, Grundriss des Sozialversichrungsrechts, Bern 2003, p. 127). Nel caso qui in esame il perito psichiatra, tenuto presente l'intero quadro psichico dell'assicurata e l'interazione psico-somatica (v. p.to 1.2, p. 17), ha definito un'incapacità lavorativa del 30%. Le citate perizie, complete e corrette, hanno piena forza probatoria. La valutazione della decisione su opposizione risulta dunque corretta. (…)" (Doc. _, pag. 4)

                               1.8.   Ricevuta dalla ricorrente la documentazione pertinente alla domanda di assistenza giudiziaria (VIII), con decreto 7 gennaio 2004 il Vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza (IX).

                               1.9.   Con scritto 21 gennaio 2004 __________ ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria (X).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata: in casu 16 ottobre 2003 (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Nel presente caso non sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003, poiché determinante - come verrà meglio esposto al consid. 2.8 - è il momento della resa della prima decisione amministrativa contestata, vale a dire quella del 2 marzo 2000 (cfr. STCA 4 febbraio 2003 nella causa R. K., consid. 2.11, inc. 32.2002.63; STCA 11 giugno 2002 nella causa M. P. D., consid. 2.6, inc. 32.2002.02), motivo per cui fanno stato gli articoli della LAI validi sino al 31 dicembre 2002.

Parimenti non determinanti sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.         

                                         Infine, va detto che le norme formali della LPGA (art. 27 – 62 LPGA), in assenza di disposizioni transitorie contrarie, sono invece immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge e pertanto contro tutte le decisioni intimate dopo il 1° gennaio 2003 è data la facoltà di inoltrare opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, art. 82 N. 8 e 9 pag. 820/1). L’UAI ha quindi rettamente seguito l’iter procedurale sancito dall’art. 52 LPGA.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una rendita d'invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

                                         (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va rilevato che, secondo la recente giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 199 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (cfr. art. 41 LAI, art. 86ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).           Al proposito va rilevato che, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (art. 41 LAI).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.                 

                               2.6.   Nel caso in esame, a seguito della STFA di rinvio, l’UAI ha incaricato il dr. __________ di accertare lo stato di salute psichico di __________ e un’evenutale incapacità lavorativa.

                                         Nel rapporto 12 dicembre 2002 lo specialista in psichiatria e psicologia, dopo aver avuto due colloqui con la peritanda ed eseguito due test psicodiagnostici, ha stilato una dettagliata anamnesi ed una valutazione oggettiva completa, ponendo quale diagnosi un disturbo di personalità istrionico (ICD-10 F60.4), un disturbo di ansia in forma in forma di sindrome ipocondriaca, oltre ad indizi di episodio depressivo (ICF-10 F32.01) (cfr. doc. _).

                                         Egli ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro dal punto di vista puramente psichiatrico nella misura del 30%, con intensa interazione circolare con la sintomatologia somatica, escludendo nel contempo l’adozione di provvedimenti per aumentare la capacità lavorativa. Riguardo alle ripercussioni del danno alla salute sull’occupazione attualmente svolta, il perito ha evidenziato:

"  L’attività attuale consiste nella distribuzione di pasti a delle persone anziane, un’occupazione circa al 20% che non è compromessa. Un lavoro a tempo pieno, continuamente a confronto con i dolori e le corrispondenti ansie e preoccupazioni, è invece impensabile "(cfr. punto 2.1 della perizia),

                                         precisando inoltre che l’interessata può svolgere “lavori semplici, con la possibilità di interruzione e di gestione autonoma del loro ritmo, come lavori casalinghi o l’attuale attività summenzionata…” (cfr. punto 2.2. della perizia).

                                         Il dr. __________ ha poi sottolineato che la peritanda può svolgere le menzionate attività confacenti al suo stato di salute, dovendo tuttavia "valutare combinando le menomazioni somatiche e psicologiche (probabilmente 3-4 ore al massimo )" (cfr. perizia punto 3.2.).

                                         Tenuto conto dell’incapacità al lavoro psichiatrica del 30%, in assenza di un’inabilità dal punto di vista somatico, così come è risultato dalla perizia 9 settembre 1999 del dr. __________ eseguita nella precedente procedura, l’amministrazione non ha riscontrato un grado d’invalidità pensionabile.

                               2.7.   Con il presente ricorso, l’assicurata sostiene che all’affezione psichica vada aggiunta anche la patologia somatica invalidante.

                                         Dalla perizia psichiatrica è risultato che la ricorrente presenta un’inabilità lavorativa del 30%, che l’attuale attività di distribuzione dei pasti, esercitata nella misura del 20%, è da considerare confacente al suo stato di salute e che da escludere è qualsiasi lavoro a tempo pieno Si tratta dunque di una valutazione meramente di natura psichiatrica “ con intensa interazione circolare con la sintomatologia somatica “ (cfr. perizia pag. 17, punto 1.1.). Orbene, giustamente nella risposta di causa l’UAI ha sostenuto che non vi è alcuna affezione invalidante di natura somatica da “sommare”.

                                         Va al riguardo ricordato che nella precedente sentenza questo Tribunale, conferendo valore probatorio pieno alla citata valutazione specialista del dr. __________, aveva confermato la natura non invalidante delle affezioni somatiche accusate dalla ricorrente (cfr. STCA 20 dicembre 2000 consid. 2.8).

                                         Con referto 9 settembre 1999 il succitato perito aveva infatti riscontrato nella paziente dei "dolori generalizzati della regione cervico-scapolare e toracica, come pure dell'emicostato inferiore sinistro, estremamente importanti soggettivamente ma che contrastano con dei reperti oggettivi molto scarsi", precisando che "anamensticamente non ci sono indizi particolari per giustificare uno scompenso così importante dei dolori di questi ultimi anni, se si eccettua forse la problematica sociale con il marito ed il figlio " cfr. doc. _). Inoltre, nel complemento peritale 25 ottobre 1999, reso dopo un successivo accertamento eseguito dal reumatologo curante dr. __________, il dr. __________ aveva evidenziato che le ulteriori indagini eseguite “ non hanno premesso di confermare la sindrome infiammatoria né messo in evidenza risultati anormali a livello biologico. Anche la scintigrafia ossea è risultata normale. Questo complemento d’indagine permette così di scartare una fibromialgia secondaria nel contesto di un’affezione organica, confermando l’origine funzionale di questi disturbi” (doc. _). Quanto alla valutazione della capacità lavorativa, il perito evidenziava che:

"  Dal punto di vista somatico non si può ritenere in questa paz. un limite di esigibilità per quanto riguarda l'attività prevalentemente svolta in passato, cioè quella di operaia in fabbrica, né per quanto riguarda altre attività generiche." (Doc. _)

                                         Vero che in occasione della prima domanda di rendita, l’UAI ha fatto riferimento al referto 2 giugno 1997 del dr. __________, in cui lo specialista in medicina infortunistica aveva valutato un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività di operaia esercitata a quell’epoca dalla ricorrente. Tuttavia, come visto, nella precedente procedura amministrativa, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato e completo esame peritale da parte del dr. __________, specialista in reumatologia, il quale si è avvalso anche della collaborazione del reumatologo curante, motivo per cui alla perizia 9 settembre 1999 – del resto più recente del rapporto del dr. __________ - va data la preferenza.

                                         Non si vuol comunque negare l’esistenza di una sintomatologia somatica, la quale però, come detto poc’anzi, non costituisce un impedimento della capacità lavorativa della ricorrente. Per questi motivi, non è dunque necessario (sull’apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii), dare seguito alla richiesta avanzata il 21 gennaio 2004 dall’assicurata di esperire una perizia multidisciplinare per accertare le "concrete conseguenze del nefasto concorso tra le cause organiche e psichiche sul grado d’invalidità della ricorrente" (X). Né può essere sommata all’incapacità psichica del 30% il grado d’invalidità del 22,5% definito dall’UAI, mediante il raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.4), con la decisione 18 giugno 1997. Infine va rilevato che l’aspetto extra-psichiatrico, in particolare l’assenza di qualsiasi inabilità dovuta alle affezioni somatiche, non è stato oggetto del ricorso di diritto amministrativo al TFA.

In queste circostanze, dunque, tenendo in considerazione unicamente l’incapacità lavorativa psichiatrica e procedendo alla determinazione dell’invalidità secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.4), nella decisione su opposizione l’amministrazione ha preso in considerazione, quale reddito annuo da invalido, l’importo di fr. 22'947,80 corrispondente al 70% del salario annuo (fr. 32'782,55) relativo all’attuale attività di distribuzione di pasti, proporzionalmente calcolato sulla base del certificato di salario per la dichiarazione d’imposta 2003.

                                         Dal raffronto tra quest’ultimo importo con il reddito di fr. 33'415,20, corrispondente al salario (aggiornato al 2002) che la ricorrente avrebbe potuto percepire senza il danno alla salute nell’originaria attività di operaia, l’incapacità al guadagno risulta essere del 31,3%, non sufficiente per aprire il diritto alla rendita, ritenuto che in ogni caso, alla luce degli atti all’inserto, nulla permette con ogni verosimiglianza di giungere a diversa conclusione prendendo in considerazione i redditi determinanti al momento dell’eventuale inizio del diritto alla rendita (cfr. consid. 2.4 in fine), che in casu si situerebbe comunque in epoca successiva all’emanazione dell’iniziale decisione amministrativa contestata (cfr. punto 2.7 della perizia psichiatrica in cui il dr. ___________ ha indicato che dal 2000 il danno alla salute provoca una limitazione alla capacità di lavoro almeno del 20%, ciò che corrisponde all’inizio della decorrenza dell’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).

                               2.8.   Allegato al ricorso, __________ ha prodotto il certificato 3 novembre 2003 redatto dal suo medico curante, dr. __________ del seguente tenore:

"  Seguo la summenzionata in qualità di medico di famiglia.

Il 9 aprile 2003 si è presentata nel mio studio perché accusava problemi al piede destro (presente circa da 1 anno), la cui intensità è aumentata nelle settimane precedenti, erano presenti inoltre disturbi all'anca.

A causa del persistere della sintomatologia l'ho inviata per valutazione specialistica dal dottor __________ che ha constatato un appiattimento dell'arco anteriore nettamente più pronunciato a destra con un dolore specifico alla palpazione plantare della metatarso-falangea IIa, IIIa, IVa a destra, appoggio patologico a questo livello, diminuzione dell'appoggio fisiologico sulla Va e Ia metarsale.

È presente inoltre una limitazione della motilità delle anche dovuto a una periartropatia, che potrebbe essere secondaria.

I disturbi sopracitati provocano una limitazione della capacità lavorativa della paziente, in particolare per quanto concerne la deambulazione e la posizione eretta.

Il presente certificato è scritto su richiesta della paziente." (Doc. _)

                                         In merito, nella risposta di causa l’UAI ha fatto valere quanto segue:

"  (…)

Il problema al piede indicato dal certificato medico 3.11.2003 del Dr. __________ prodotto con la risposta (doc. _ inc. TCA) non configura un danno alla salute di carattere comprovatamente invalidante e rilevante per il presente giudizio. Si tratta di un problema attestato successivamente alla decisione su opposizione e mai sollevato prima, come sarebbe stato dovere dell'assicurata, per permettere una corretta valutazione del suo stato di salute in vista della decisione su opposizione. Ciò in pratica dimostra che non era invalidante prima della certificazione medica in oggetto ed infatti non è addotto né dimostrato dalla ricorrente di essere stata in qualche modo impedita nello svolgimento dell'attività lavorativa, ciò che per il periodo passato, segnatamente precedente alla decisione su opposizione, configura una generica indicazione medico teorica smentita dalla situazione di fatto." (Doc. _, pag. 4)

                                         Occorre innanzitutto sottolineare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa ( DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         Nel caso in esame, come riportato al consid. 2.1., non è rilevante la situazione fattuale esistente al momento della resa della pronunzia qui contestata.

                                         Va ricordato che la presente procedura giudiziaria ha per oggetto la decisione 2 marzo 2000 con cui l’amministrazione ha rifiutato all’assicurata una rendita d’invalidità ed è stato quello il momento determinante per la valutazione eseguita dal TCA e dal TFA mediante sentenze del 20 agosto 2000, rispettivamente del 31 maggio 2001.

                                         Vero che la decisione amministrativa e la sentenza cantonale, rese entrambe nel 2000, sono state annullate dall’Alta Corte, ma è altrettanto vero che mediante la decisione su opposizione qui contestata, l’amministrazione ha unicamente dato seguito agli accertamenti ordinati dal TFA e riguarda la medesima procedura iniziata nel 2000. Dal punto di vista dei fatti è quindi determinante il momento della resa della prima decisione amministrativa contestata (cfr. STCA 4 febbraio 2003 nella causa R. K., consid. 2.11, inc. 32.2002.63; STCA 11 giugno 2002 nella causa M. P. D., consid. 2.6, inc. 32.2002.02). Ne consegue che il succitato atto medico non può essere preso in considerazione, poiché attesta una situazione di fatto posteriore al 2 marzo 2000.

                                         Ciononostante, ai fini dell’economia processuale, eccezionalmente il giudice può anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         In casu, il rapporto medico in discussione non è sufficiente per poter stabilire in modo completo e preciso in merito all’eventuale natura invalidante dei dolori accusati al piede destro (presenti, a detta del dr. __________, dal 2002) e delle limitazioni motorie alle anche a causa di una periartropatia.         

                                         Va comunque sottolineato che durante l’istruttoria amministrativa l’assicurata avrebbe dovuto segnalare all’amministrazione il succitato peggioramento (sull’obbligo di collaborare in ambito dell’assicurazioni sociali cfr, fra le tante, DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti) e l’UAI avrebbe potuto procedere ad una completa valutazione della situazione medica ai fini del riconoscimento di un’eventuale prestazione assicurativa.

                                         Ora, invece, spetta alla ricorrente inoltrare semmai un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa ai nuovi disturbi somatici.

                                         In conclusione, sulla scorta dei precedenti considerandi, la decisione su opposizione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2003.86 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.02.2004 32.2003.86 — Swissrulings