Raccomandata
Incarto n. 32.2003.80 BS/sc
Lugano 26 aprile 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2003 di
____________ rappr. da: ____________
contro
la decisione del 6 agosto 2003 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità 65001 Bellinzona 1 caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe 1969, a seguito di una grave sindrome di Guillain-Barré manifestatasi nel 1999, ha dovuto cessare la sua attività di cuoco. Egli è pure affetto da dolori toraco-scapolari e da una sindrome lombo-vertebrale (cfr. certificato 22 maggio 2001 dr. __________, doc. _).
Nel mese di febbraio 2001 egli ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, volta segnatamente all’ottenimento di una riformazione professionale, eventualmente di una rendita (doc. _).
Dopo aver predisposto i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione 8 maggio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto all’assicurato una riformazione professionale quale esercente albergatore (doc. _), erogando nel contempo le indennità giornaliere prescritte dalla legge (doc. _).
Nel dicembre 2002, dopo il superamento di un esame di riparazione, __________ ha conseguito il certificato professionale di capacità per esercenti di tipo 1 (doc. _).
1.2. Con scritto 7 febbraio 2003 __________ ha chiesto all’UAI di poter beneficiare di un’ulteriore riqualifica professionale, quale apprendista di commercio, in quanto con l’attestato di capacità professionale conseguito non può trovare un lavoro confacente alle sue condizioni di salute (doc. _).
Disposte le verifiche del caso, tra cui una valutazione a cura del consulente in integrazione professionale (doc. _), con decisione 17 febbraio 2003 l’amministrazione ha respinto la domanda, motivando come segue:
" (…)
Secondo i nostri accertamenti lei è integrato in modo confacente. Ulteriori provvedimenti professionali non sono necessari.
I certificati medici non oggettivano un peggioramento dello stato di salute rispetto alle valutazioni precedenti le quali hanno portato alla scelta del provvedimento professionale idoneo. (…)" (Doc. _)
A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato (doc. _), rappresentato dall’avv. __________, mediante decisione su opposizione 6 agosto 2003, l’amministrazione ha confermato il diniego di ulteriori prestazioni ritenendo l’interessato adeguatamente reintegrato (doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso __________, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha postulato l'annullamento della decisione su opposizione ed il conseguente riconoscimento di una seconda riqualifica professionale quale apprendista di commercio. In via subordinata egli ha chiesto che gli venga riconosciuta una mezza rendita ed, in via ancor subordinata, la retrocessione degli atti all’UAI affinché esamini se sono dati i presupposti per l’erogazione di una rendita in ragione del 50%.
Egli ritiene che, nonostante la riqualifica professionale terminata, può trovare sul mercato del lavoro un’occupazione quale esercente solo se svolge contemporaneamente l’attività di cuoco, mansione che non è in più in grado di eseguire viste le sue condizioni di salute, motivo per cui egli chiede di poter beneficiare di una seconda riformazione professionale in qualità di apprendista di commercio che gli permetterebbe di avere maggiori possibilità di collocamento.
Al riguardo egli ha precisato:
" (…)
La Cassa ha tuttavia commesso un evidente errore nel ritenere che la riqualifica già portata a termine dal ricorrente gli permette di essere reintegrato e di conseguire un guadagno pari al precedente. Così come sbaglia ritenendo che la professione di esercente non sia esercitabile a causa della congiuntura. La Cassa dimostra così di non aver compreso il significato effettivo della medesima professione. Come già indicato nelle sedi precedenti, la stessa non è praticabile come tale, non a causa del mercato del lavoro, ma per sua stessa natura. Ogni esercente svolge in parallelo un'altra mansione, vuoi come cuoco, vuoi come cameriere, vuoi come amministratore. Non è vero che la suddetta professione è "praticabile indipendentemente dalla professione di cuoco". Sarebbe come sostenere, ad esempio, che una segretaria può scrivere solo al computer, senza occuparsi di tutti gli altri lavori di segretariato; oppure che una parrucchiera può solo tagliare i capelli, senza occuparsi del lavaggio, delle tinture e quant'altro; oppure che un'infermiera può solo praticare le iniezioni, senza occuparsi in genere della cura dei malati. La professione di esercente, forse, potrebbe essere praticata da un indipendente nel suo concetto teorico, ma non certo da un salariato, che non viene assunto, se in parallelo non si occupa d'altro.
E ciò indipendentemente dalla crisi o meno del settore. Anche in tempi di alta congiuntura, non è possibile essere solo esercente. (…)" (Doc. _, pag. 3)
L’assicurato, qualificando come antieconomico il rifiuto di riconoscere una seconda riqualifica nel settore commerciale, poiché lo porterebbe, una volta esaurite le indennità di disoccupazione, a diventare un soggetto assistenziale, ha fatto inoltre presente di soffrire di un’affezione alle ginocchia.
1.4. In data 29 settembre 2003 il ricorrente ha prodotto il certificato 22 settembre 2003 del dr. __________, specialista in reumatologia, attestante la nuova sintomatologia al ginocchio (B).
1.5. Con risposta di causa 3 ottobre 2003 l’UAI ha per contro chiesto la reiezione del ricorso, osservando:
" (…)
1.
Il ricorrente conferma che l'impedimento per una sua attività lavorativa nella professione di esercente per la quale è stato riformato è l'inesistenza di tale attività disgiunta dalla contemporanea attività di cuoco. A torto.
2.
È semplicemente evidente che la professione di esercente esiste come tale. Si osserva che gli esempi di attività citati nel ricorso rappresentano funzioni di una medesima professione, parte integrante della stessa professione e formazione. La professione di cuoco per contro è indipendente ed eventualmente aggiuntiva a quella di esercente.
3.
Si osserva che per le possibilità di impiego occorre fare riferimento al concetto, astratto, di un mercato del lavoro in equilibrio e si richiama la valutazione del Consulente in integrazione professionale (doc. _) inc. AI) competente del caso in esame, il quale, sulla scorta della competenza specifica e della lunga esperienza, precisa che l'attività di esercente come tale esiste, p.e. in strutture di una certa dimensione. Infatti la riformazione è stata intrapresa in vista di una concreta possibilità.
Pertanto le difficoltà dell'assicurato nel trovare un posto di esercente sono in realtà di origine congiunturale, ciò che risulta confermato nel certificato 7.3.2003 del Dr. __________ (doc. _ inc. AI).
L'assicurato è quindi da ritenere validamente reintegrato ai sensi della LAI.
4.
Relativamente al certificato 22.9.2003 del Dr. __________ (allegato _ al ricorso) si osserva che nel periodo precedente la decisione su opposizione l'assicurato non presentava problematiche al ginocchio. Le stesse fanno quindi oggetto di una eventuale diversa procedura di richiesta di prestazioni. (…)" (Doc. _)
1.6. Il 20 ottobre 2003 __________ ha inoltrato un’istanza d’assistenza giudiziaria (VII), la quale è stata accolta dal TCA con decreto 22 ottobre 2003 (VIII).
1.7. Da ultimo, l’assicurato ha prodotto un certificato medico rilasciato dal servizio psico-sociale di __________ (doc._); con scritto 28 novembre 2003 l’amministrazione ha preso posizione in merito (XI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se __________ ha diritto, quale provvedimento professionale completivo, al finanziamento da parte dell’UAI della formazione di apprendista di commercio.
2.4. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
La nozione di “ equivalenza approssimativa” si riferisce in primo luogo, non tanto al livello di formazione, quanto alle aspettative di guadagno dopo la riformazione ( VSI 2000 pag. 27; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb, RCC 1988 pag. 497 conisd. 2c).
Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 130/131).
Vengono in particolare considerati necessari e adeguati tutti quei provvedimenti di tipo professionale che sono direttamente necessari alla reintegrazione. Per stabilire quali provvedimenti entrano in linea di conto, ci si deve pertanto fondare sulle circostanze del caso concreto (DTF 124 V 110 consid. 2a; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20 %: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00, VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
Nel caso in cui la formazione è adeguata, ma non necessaria, l'interessato deve sopportare personalmente i costi supplementari (STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b).
2.5. Nella fattispecie in esame, incontestato è che la prima riqualifica professionale, conclusasi con l’ottenimento del certificato di esercente di tipo 1, è da ritenere idonea alle condizioni di salute ed alle attitudini dell’assicurato (cfr. rapporto 12 aprile 2002 del consulente in integrazione professionale, doc. _).
Con il ricorso in oggetto, __________ sostiene di non riuscire a trovare sul mercato del lavoro un impiego quale esercente, poiché necessita della contemporanea mansione di cuoco.
Vero che il ricorrente, per motivi di salute, non può più continuare la sua precedente professione di cuoco, motivo per cui l’amministrazione ha finanziato una riformazione professionale.
Tuttavia, come rettamente rilevato dall’UAI, la professione di esercente esiste come tale e non deve essere giocoforza congiunta con quella di cuoco.
Basti pensare ai diversi esercizi pubblici in cui il gerente, provvisto del necessario certificato di capacità, non svolge altre mansioni che quelle di gestire, appunto, l’esercizio pubblico; lo può svolgere sia a titolo dipendente che indipendente.
Non a caso il relativo iter formativo è diverso da quello previsto per la formazione di cuoco (per il conseguimento dell’attestato di capacità professionale quale esercente cfr. art. 18 ss della Legge cantonale sugli esercizi pubblici, RL 11.3.2.1).
A giusta ragione l’amministrazione ha fatto presente che gli esempi portati dall’assicurato nel ricorso rappresentano diverse funzioni di una medesima professione. Infatti, una segretaria deve saper scrivere al computer ed occuparsi degli altri lavori di segretariato; la parrucchiera oltre a tagliare i capelli deve essere a capace a provvedere anche al lavaggio degli stessi, della tintura ecc., mentre, come detto, quella di esercente è una professione indipendente ed eventualmente aggiuntiva a quella di cuoco.
Al riguardo va fatto riferimento alla valutazione 12 febbraio 2003 del consulente, il quale ha pertinentemente rilevato:
" (…)
Come consulente d'integrazione professionale devo distinguere i vari ruoli professionali, in sintonia con le associazioni di categoria che hanno distinto e regolamentato le varie funzioni settoriali.
In particolare esiste la professione del cuoco (l'assicurato è cuoco anche se non può praticare dovendo evitare lo sforzo fisico necessario, ma conserva le conoscenze e l'esperienza professionale) e quella dell'esercente (l'assicurato è abilitato) o del gerente con le relative preparazioni.
Posso credere che con qualche piccolo esercizio pubblico si preferisca assegnarlo a collaboratore polivalente, ma con una struttura più grande (ristorante con cucina, pensione, albergo, ristorante o bar senza cucina) il cumulo dei ruoli su una sola persona diventa insostenibile.
La preparazione dell'assicurato mirava alla sua integrazione in quest'ultima situazione professionale alberghiera e/o della ristorazione, di media importanza, come da lui stesso prospettato agli inizi della riqualifica.
Ricordo che il provvedimento è stato voluto e portato avanti con impegno dall'interessato che ben conosceva il settore di destinazione visto che, nel medesimo, aveva già lavorato per anni ed esprimeva pure concrete opportunità d'impiego, alle quali, in buona fede abbiamo creduto (gestione di un motel).
Comprendo le difficoltà di collocamento ma ritengo che le medesime appartengono più alla situazione difficile del mercato del lavoro che non all'inadeguatezza della riqualifica appena conclusa. (…)"
(Doc. _)
Vero che, come sostenuto dal consulente nel succitato rapporto, in esercizi pubblici di piccole dimensioni può essere richiesto un collaboratore polivalente (gerente e cuoco e magari anche cameriere), mentre che in strutture più grandi e diversificate un cumulo di tali mansioni in una persona sicuramente non è sostenibile.
Non si può quindi sostenere che, in un mercato equilibrato del lavoro, il ricorrente non possa essere collocato quale gerente, tant’è che, come rimarcato dal consulente, la riformazione professionale in discussione è stata concepita con lo scopo di ottenere un’opportunità d’impiego, segnatamente in una gestione di un motel. Quindi, a mente del TCA, le difficoltà riscontrate dall’assicurato nel trovare un posto di lavoro sono piuttosto da far risalire più al presente difficile momento congiunturale che a motivi legati all’invalidità.
Abbondanzialmente va rilevato che, alla luce del certificato 22 settembre 2003 del dr. __________ (cfr. consid. 2.6), la chiesta ulteriore riformazione risulterebbe non adeguata alle mutate condizioni fisiche dell’assicurato. Avendo infatti lo specialista in reumatologia certificato che l’assicurato si è rivolto a lui “ a causa della persistenza di importanti dolori alla colonna vertebrale, nonché a causa di fastidiosi dolori al ginocchio dx, soprattutto quando resta a lungo seduto (ad esempio in automobile) “ (sottolineatura del redattore), un’attività prettamente sedentaria, come quella d’impiegato commerciale, non appare di primo acchito confacente al ricorrente.
In queste condizioni, dunque, rettamente l’amministrazione ha considerato l’assicurato pienamente reintegrato, ritenuto del resto che da un punto di vista economico, l’attività di gerente tipo 1 imparata dall’interessato gli permette di migliorare la propria capacità di guadagno rispetto alla precedente professione di cuoco (cfr. nota 13 febbraio 2003 del segretario ispettore, doc. _).
Ne consegue che la decisione contestata merita conferma.
2.6. __________ ha fatto valere dei disturbi alle ginocchia, producendo con il ricorso un certificato medico del dr. __________ datato 22 settembre 2003 avente il seguente tenore:
" Certifico di aver nuovamente ricontrollato il summenzionato paziente il 19.09.2003.
Egli si è ripresentato a causa della persistenza di importanti dolori alla colonna vertebrale, nonché a causa di fastidiosi dolori al ginocchio sx, soprattutto quando resta a lungo seduto (ad esempio in automobile).
Clinicamente ho potuto rilevare un ginocchio sx privo di segni infiammatori, senza versamento intraarticolare, senza segni per una meniscopatia acuta, ben mobile; è comunque possibile evocare dolori abbastanza intensi nella regione soprapatellare; il test di Zohlen è positivo, ad indizio per una possibile condropatia retropatellare oppure per una tendinopatia all'inserzione del quadricipite al polo superiore rotuleo. Egli presenta inoltre dolori abbastanza diffusi alla muscolatura paravertebrale in presenza di una buona generale mobilità del rachide; nessun segno per una radicolopatia acuta.
I problemi alla colonna vertebrale sono quelli già più volte riscontrati in occasione di precedenti visite, i quali sono verosimilmente di origine multifattoriale. I dolori al ginocchio sx sono invece molto probabilmente dovuti ad una tendinopatia inserzionale del quadricipite od evtl. ad un'incipiente condropatia retropatellare.
Nella valutazione della residua capacità lavorativa del paziente bisognerà tenere in considerazione anche queste due patologie al sistema locomotore, che potrebbero almeno parzialmente limitare al suo grado d'abilità." (Doc. _)
Come ricordato al consid. 2.1, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), motivo per cui il dolore al ginocchio destro, attestato dopo l’emissione della decisione su opposizione contestata, non rientra nell’esame di questa procedura.
Da ultimo, pendente causa il ricorrente ha prodotto il certificato 11 novembre 2003 del Servizio psico-sociale di ___________ , in cui è stato rimarcato che:
" Con il presente si certifica che il paziente a margine presenta disturbi ansioso-depressivi da correlarsi essenzialmente alla sua situazione sociolavorativa-economica, per cui da parte nostra è auspicabile che egli possa iniziare a lavorare o procedere ad una seconda riqualifica professionale in modo tale che egli possa, in seguito, entrare nel mondo del lavoro." (Doc. _)
A prescindere dal fatto che tale atto è stato reso dopo la decisione contestata, lo stesso non è comunque idoneo a modificare le conclusioni delle presente vertenza. Pur comprendendo come l’inattività lavorativa possa compromettere lo stato psico-sociale dell’assicurato, va comunque fatto presente che i provvedimenti professionali complementari non vengono assegnati per ragioni di "terapia medica".
Visto che __________ non ha diritto ad ulteriori provvedimenti d’ordine integrativo, occorre tuttavia verificare se ricorrono gli estremi per l’erogazione di una rendita d’invalidità, così come è stato chiesto dal ricorrente stesso in via subordinata. Va innanzitutto ricordato, secondo la giurisprudenza del TFA, nella procedura giudiziaria amministrativa possono essere oggetto di esame e di giudizio, di principio, solo quei rapporti giuridici in merito ai quali l'autorità amministrativa competente si è in precedenza pronunciata in maniera vincolante sotto forma di decisione, di modo che tale decisione determina l’oggetto della lite che può essere impugnato in via di ricorso, per contro, nella misura in cui nessuna decisione è stata emanata, manca l’oggetto della lite e un giudizio sul merito non può essere pronunciato (cfr. DTF 125 V 414 consid. 1a; STFA 3 febbraio 2004 nella causa A.; H 16/03, cfr. anche Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.a edizione, Berna 2003 pag. 482).
Nel caso in esame, sul tema del diritto alla rendita d’invalidità – rendita richiesta dall’assicurato, in alternativa ai provvedimenti professionali, con la domanda di prestazioni del febbraio 2001 (doc. _) -, non oggetto della presente lite (cfr. consid. 2.3.), il TCA non può determinarsi, mancando nel merito una decisione impugnabile. Su tale punto, quindi, il ricorso è da dichiarare irricevibile.
Sarà tuttavia compito dell’UAI, a cui vanno trasmessi gli atti, a disporre i necessari accertamenti per potersi pronunciare in merito ad un eventuale diritto alla rendita, tenendo in particolare conto anche della nuova sintomatologia al ginocchio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2.- Gli atti sono trasmessi all'UAI conformemente al consid. 2.6.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti