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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.04.2004 32.2003.78

14 avril 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,565 mots·~13 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.78   BS/tf

Lugano 14 aprile 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 settembre 2003 di

____________ rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 28 luglio 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità 6501 Bellinzona 1 caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 11 marzo 1999 __________, classe 1951, è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità intera (grado d’invalidità: 80%), con effetto retroattivo dal 1° marzo 1997. Contestualmente gli è stata riconosciuta una rendita completiva per la moglie __________ e tre rendite completive per i figli __________, __________ e __________ (cfr. incarto Cassa).

A seguito del divorzio dell’assicurato, con decisione 14 dicembre 1999 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha rideterminato le prestazioni assicurative, riducendo le rendite per figli essendo date le circostanze di una sovrassicurazione. Contestualmente, mediante un’altra decisione del medesimo giorno, l’UAI ha versato direttamente alla ex moglie la rendita completiva (cfr. incarto Cassa).

                                         Avendo __________ avvisato l’amministrazione di essersi unito in matrimonio il 30 marzo 2001 con __________ (doc. _), l’UAI gli ha riconosciuto una rendita completiva per la seconda moglie di fr. 421.— al mese (cfr. decisione 14 maggio 2001) e continuato l’erogazione delle rendite per figli di fr. 318.— cadauna, oltre alla rendita principale spettante all’assicurato (cfr. attestato rendite 6 giugno 2001, incarto Cassa).

                               1.2.   Nel corso del mese di dicembre 2002, durante le procedure relative all’adeguamento delle rendite al 1° gennaio 2003,  l’amministrazione si è accorta di non aver proceduto alla riduzione delle rendite per figli, essendo dato un caso di sovrassicurazione.

Di conseguenza, con decisioni 15 gennaio 2003 e 13 febbraio 2003 l’UAI ha ridotto ogni singola rendita completiva a fr. 178.— mensili per il periodo 1° marzo 2001 – 31 dicembre 2002 e, con effetto dal 1° gennaio 2003, a fr. 182.—.

Contro queste decisioni, __________ ha inoltrato un’opposizione cautelativa datata 3 febbraio 2003.

                               1.3.   Mediante decisione 13 febbraio 2003 l’UAI, facendo presente che, a seguito del secondo matrimonio, le rendite per figli andavano ridotte per motivi di sovrassicurazione, ha chiesto la restituzione di fr. 9'240.-- per prestazioni versate in eccesso relative dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2002.

                               1.4.   A seguito dell’opposizione cautelativa 17 marzo 2003 (doc. _) e del relativo complemento 30 aprile 2003 (doc. _), con decisione su opposizione datata 28 luglio 2003 l’amministrazione ha confermato l’ordine di restituzione facendo presente quanto segue:

"  1. Con decisione del 13 febbraio 2003 l'ufficio AI le ha notificato una

    decisione di restituzione di fr. 9'240.-;

2. con opposizione del 17 marzo 2003 e complemento alla stessa del

30 aprile 2003 si contesta la suddetta decisione ritenendo prescritto il termine legale per la richiesta di restituzione e, qualora la presente opposizione fosse respinta, si chiede poter usufruire del condono dell'importo chiesto in restituzione;

3. prima di entrare nel merito dell'opposizione occorre ricordare che:

"il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante." (art. 25 cpv. 2 LPGA)

4. nella fattispecie, l'ufficio è venuto a conoscenza della mancata

applicazione della sovrassicurazione per i figli, nel corso del mese di dicembre 2002, su indicazione della cassa centrale di Ginevra, durante i lavori necessari all'adeguamento delle rendite dal 1° gennaio 2003. Pertanto l'ufficio ha rispettato il termine legale per l'intimazione della decisione di restituzione, notificando tale decisione in data 13 febbraio 2003.

5. Si fa osservare inoltre che l'ufficio si pronuncerà prossimamente

sulla domanda di condono che l'assicurato, per mezzo del suo patrocinatore, ha presentato con la stessa opposizione del 17 marzo 2003 e relativo complemento del 30 aprile 2003." (Doc. _)

                               1.5.   Con tempestivo ricorso __________, rappresentato dall’avv. __________, ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione. In via sussidiaria ha chiesto la retrocessione dell’incarto all’UAI affinché statuisce sull’istanza di condono di fr. 9'240. Sostanzialmente egli sostiene la perenzione del credito posto in restituzione.

                               1.6.   Con risposta 31 ottobre 2003 l’UAI ha invece postulato la reiezione del ricorso.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Non applicabili sono per contro le norme di legge introdotte, al 1° gennaio 2004, dalla 4a revisione dell’AI.

Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se __________ deve restituire all’UAI fr. 9'240.— di rendite versate di troppo. Secondo l’assicurato il diritto di restituzione è prescritto, ciò che è invece contestato dall’amministrazione.

                               2.4.   Secondo l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1).

                                                      Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

                                         La succitata disposizione della LPGA concernente il termine relativo di prescrizione di un anno corrisponde in sostanza ai principi della restituzione di prestazioni indebitamente riscosse codificati nel vecchio art. 47 cpv. 2 LAVS, nel tenore valido sino al 31 dicembre 2002 (cfr. Kieser, ATSG – Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 25, nota 26, pag. 285).

                                         Va tuttavia ricordato che, secondo il TFA, il termine di prescrizione di un anno previsto dall’art. 47 cpv. 2 vLAVS, contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine di perenzione (DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurigo 1996, pag. 192).

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; cfr. pure Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, 3.a edizione, Berna 2003 N. 12, pag. 280).

In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 380 consid. 1, il TFA ha stabilito che il termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai princìpi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 433; DTF 112 V 180).

Il TFA ha precisato ancora che qualora tale restituzione sia addebitabile ad un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione decorre non dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo - per esempio a seguito di un errore di calcolo di una prestazione o nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa -, rendersi conto di tale errore commesso prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; DTF 110 V 304 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 V 270 consid. 5; SVR 2001 IV consid. 2d, pag. 94; Locher, op. cit., N. 13, pag. 280).

Per poter esaminare i presupposti della restituzione l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che la Cassa venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA del 29 aprile 2003 nella causa SECO contro A.P., C 317/01; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa M., C 11/00, consid. 2).

Inoltre, per costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c).

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, a seguito del secondo matrimonio dell’assicurato, l’UAI ha riconosciuto una rendita completiva per la moglie di fr. 421.--- al mese. L’amministrazione ha tuttavia omesso di verificare se, a seguito della nuova situazione famigliare, le tre rendite per figli rappresentassero un caso di sovrassicurazione. Solo in occasione dell’adeguamento al 2003 delle rendite l’UAI si è accorto di tale errore ed ha quindi proceduto alla riduzione delle rendite completive per figli.

Secondo l’art. 38 bis cpv. 1 LAI, in deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA, le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime. Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo (cpv. 2 ) e disciplina i particolari, specialmente la riduzione delle rendite parziali, delle mezze rendite e dei quarti di rendita (cpv. 3). L’art. 33 bis OAI stabilisce che per la riduzione delle rendite per figli è applicabile l’art. 54bis OAVS, il quale ha il seguente tenore:

"  Le rendite per figli e le rendite per orfani sono ridotte conformemente all’articolo 41 capoverso 1 LAVS nella misura in cui, aggiunte alla rendita del padre o a quella della madre, il loro importo supererebbe quello del reddito annuo medio determinante per il calcolo di questa rendita, aumentato dell’importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).

2 Esse non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma del 150 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia a cui si aggiungono gli importi minimi di tre rendite per figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell’importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).

3 La riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani.

4 Nei casi di rendita parziale, l’importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l’articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2."

Nel caso in esame, dalle tabelle di calcolo allegate agli atti risulta come la fattispecie in esame rappresenti effettivamente un caso di sovrassicurazione, ciò che ha giustificato una riduzione della singola rendita mensile per figli a fr. 182.— dal 1° gennaio 2003, rispettivamente a fr. 178.-- per il periodo precedente. Avendo tuttavia l’amministrazione già erogato, successivamente alle seconde nozze dell’assicurato, le rendite per figli non ridotte,  con la decisione querelata ne chiede in restituzione la differenza. __________ sostiene la perenzione del credito essendo trascorso oltre un anno dai fatti in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza del motivo giustificante la restituzione. A ragione.

Occorre innanzitutto ricordare che in data 31 marzo 2001 l’assicurato aveva comunicato all’amministrazione il secondo matrimonio (doc. _). Essa aveva pertanto calcolato nuovamente le prestazioni assicurative spettanti all’assicurato, omettendo tuttavia di verificare se vi fosse un caso sovrassicurazione. Pertanto, in quell’occasione  e non solo, come asserito nella risposta di causa, in sede di adeguamento al 1° gennaio 2003 delle prestazioni l’UAI, prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile, si sarebbe dovuta accorgere che le rendite per figli insieme con la rendita del padre e della madre superavano sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita principale. Il ricorrente ha del resto fatto presente che già nel 1999, a seguito del divorzio, l’amministrazione ha rideterminato le rendite, riducendo quelle spettanti ai figli, sempre per sovrassicurazione. Infine va rilevato che a __________ non può essere imputato di aver riscosso in cattiva fede le rendite per figli non ridotte, visto che la problematica della sovrassicurazione, di natura prettamente tecnico - assicurativa, non è sicuramente di facile comprensione per una persona sprovvista di simili conoscenze. Né del resto egli ha contravvenuto all’obbligo di comunicare immediatamente all’Ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, quale il cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, delle necessità di aiuto, delle condizioni personali e, eventualmente, economiche (cfr. art. 77 OAI). Anzi, come detto, il 31 marzo 2003, un giorno dopo il matrimonio, il ricorrente ha avvisato i funzionari dell’UAI della modifica del suo stato civile. Ne consegue che al più tardi con il riconoscimento alla seconda moglie dell’assicurato di una rendita completiva, avvenuto tramite decisione 14 maggio 2001, l’UAI avrebbe dovuto rendersi conto del caso di sovrassicurazione, motivo per cui la decisione di restituzione 13 febbraio 2003 risulta essere intempestiva, essendo il diritto di esigere il rimborso ampiamente perento.

Visto quanto sopra, la decisione contestata è da annullare, mentre il ricorso va accolto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto. § La decisione su opposizione 28 luglio 2003 è annullata.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà all’assicurato fr. 1'000.— di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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