Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2004 32.2003.65

23 avril 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,157 mots·~1h 6min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.65   cr/sc

Lugano 23 aprile 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2003 di

____________ rappr. da: ____________  

contro  

la decisione del 3 luglio 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1945, consulente specialista nel settore della protezione dalla corrosione di agenti chimici, ha lavorato per oltre venticinque anni quale dipendente della ditta __________; nel 1996 egli ha intrapreso un'attività indipendente quale consulente per varie attività.

                                         In seguito all'insorgere di un'epilessia parziale a causa di un grosso meningioma dell'ala dello sfenoide a destra, operato all'inizio del 1996, l'assicurato ha presentato, in data 31 agosto 1999 (cfr. doc. _), una richiesta volta all'ottenimento di prestazioni AI.

                               1.2.   Esperita l'istruttoria, con decisione 3 febbraio 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha stabilito che l'assicurato non ha diritto ad una rendita d'invalidità, precisando:

"  (…)

Esito degli accertamenti:

·                                                                             Considerato che per svolgere la sua professione l'automobile è indispensabile, lei è stato sostituito dalla moglie nella guida. Le trasferte hanno una frequenza da settimanale a bisettimanale. Di conseguenza l'aiuto della moglie è calcolato in 30%, tenendo conto che le giornate lavorative in trasferta sono più lunghe della norma (10 ore lavorative rispetto alle 8 normali). Nell'anno precedente l'insorgenza dell'impossibilità alla guida gli è stato imposto un reddito aziendale di Fr. 58'000.--, che può essere considerato "reddito da sano", reddito che ha poi mantenuto anche in seguito. La definizione del reddito d'invalido viene determinata tramite la seguente formula:

           [RH Fr. 58000.-- RI (Fr. 58000.--  - 30%)]: Fr. 58'000.-- = 3'%

·            Di conseguenza il reddito d'invalido in funzione della capacità di lavoro residua di fr. 40'600.-- rapportato al reddito ipotetico di Fr. 58'000.-- che potrebbe percepire se non fosse subentrato il danno alla salute di cui lei è portatore, comporta una capacità al guadagno residua del 70%, il quale non apre il diritto ad una rendita come illustrato nel seguente specchietto.

      Reddito annuale esigibile:

      senza invalidità                CHF 58'000.00

      con invalidità                    CHF 40'600.00

      Perdita di guadagno        CHF 17'400.00 = Grado d'invalidità 30%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

·            Non è possibile assegnare un contributo per il servizio di terzi, infatti le cifre marginali 1036 e 1037 della circolare sulla consegna di mezzi ausiliari (CAMI) prevedono che questi rimborsi sono possibili quando sostituiscono un mezzo ausiliario al quale lei rinuncia. Ciò non si avvera nel presente caso.

·            A seguito delle osservazioni presentate relative al progetto di decisione del 18.10.2002, viene a cadere il nesso fra l'impossibilità di guidare l'automobile e il cambiamento dell'attività lavorativa da dipendente a indipendente. Infatti già nel 1996 era controindicata la conduzione di veicoli, ma come ben risulta dal rapporto del Dr. __________, neurologo, del 17.6.1999, l'assicurato ha continuato a guidare fino a tale data. Quindi il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità di guadagno solo a partire dal 1999.

·            Dagli atti (cfr. lettera dell'assicurato del 10.7.2000) risulta inoltre che egli ha iniziato la sua attività nel 1996 in seguito al cedimento del reparto della ditta tedesca, dove l'assicurato era impiegato. Il cambiamento dell'attività lavorativa da dipendente di tale ditta germanica, in indipendente nell'attuale attività non è stata dettata da motivi di salute ma da motivi economici-strutturali. (…)"

(Doc. _)

                               1.3.   A seguito della tempestiva opposizione inoltrata dall’assicurato, rappresentato dallo Studio legale __________ e Associati (cfr. doc. _), con decisione su opposizione 3 luglio 2003 l’UAI ha confermato il rifiuto di prestazioni, argomentando:

"  (…)

Ritenuto in fatto

A.                                                                           L'assicurato, nato il 13 maggio 1945, ha presentato richiesta di prestazioni il 31.08.1999. L'istruttoria ha chiarito che l'assicurato è affetto da epilessia, malattia diagnosticata nel 1996. Egli conosce tale malattia in una forma che gli impedisce la guida di un veicolo senza altri impedimenti lavorativi. L'assicurato è passato nel 1997 dall'attività dipendente a quella di indipendente quale consulente specialista nel settore della corrosione di materiali chimici attivo per tutta la Svizzera. In questa attività a causa dell'impossibilità di condurre veicoli egli è aiutato dalla moglie che lo accompagna gratuitamente presso i clienti in ragione di 1 o 2 giorni alla settimana.

B.                                                                           L'Ufficio AI del cantone Ticino ha ritenuto che l'aiuto della moglie è da riconoscere in un 30%, il quale corrisponde al grado di invalidità dell'assicurato, insufficiente per l'assegnazione di una rendita di invalidità. Con decisione amministrativa del 3 febbraio 2003 l'UAI ha quindi respinto la domanda.

C.                                                                           Contro questa decisione l'assicurato ha interposto opposizione in data 5 marzo 2003 con le seguenti motivazioni: il reddito annuo che egli avrebbe percepito senza invalidità sarebbe pari a fr. 100'000.-- anziché fr. 58'000.--, come ritenuto nella decisione impugnata. Inoltre la perdita di guadagno, e con essa il grado di invalidità, rappresentato dall'aiuto fornito della moglie nell'attività professionale dell'assicurato sarebbe superiore al 30% ritenuto nella decisione impugnata, con il risultato che il suo grado di invalidità è di almeno 2/3. L'opponente chiede che sia annullata la decisione impugnata e che gli venga assegnata una rendita intera di invalidità.

Le ulteriori motivazioni addotte verranno trattate nella misura del necessario nelle considerazioni di diritto.

Considerato in diritto

1.                                                                            Oggetto dell'opposizione è il grado di invalidità dell'assicurato: occorre valutare se, come egli sostiene esso è di almeno 2/3 e deve quindi essergli assegnata una rendita intera di invalidità.

2.                                                                            Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), l'invalidità è l'incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, le persone assicurate hanno diritto ad una rendita intera se sono invalide nella misura del 66 2/3 % almeno, a una mezza rendita se sono invalide al 50% almeno e ad un quarto di rendita se sono invalide al 40% almeno. Nei casi di rigore, secondo l'art. 28 cpv. 1 bis LAI, un'invalidità del 40% almeno apre il diritto ad una mezza rendita. Secondo l'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità delle persone assicurate è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato consegue o potrebbe conseguire, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito d'invalido), e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da non invalido). II confronto di questi redditi deve, di regola, essere eseguito in modo tale che i due redditi ipotetici siano valutati in modo più preciso possibile e messi in parallelo, la loro differenza permettendo di determinare il grado d'invalidità. Se gli importi di questi redditi non possono essere determinati con precisione, si tratterà di valutarli in riferimento ad elementi noti nel caso particolare e di confrontare tra loro i valori approssimativi così ottenuti (metodo generale del confronto dei redditi, DTF 104 V 136 c. 2).

3.                                                                            II reddito ipotetico di una persona non invalida (reddito da valido) è il reddito che una persona invalida potrebbe verosimilmente realizzare se non fosse divenuta invalida, mentre che il reddito ipotetico da invalido è quello che una persona invalida potrebbe realizzare malgrado la sua invalidità esercitando un'attività ragionevolmente esigibile (Circolare dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sull'invalidità e la grande invalidità, valida dal 1.1.2000, marginale 3013). Più precisamente con reddito ipotetico di una persona non invalida si intende quello che un assicurato realizzerebbe verosimilmente, ritenuto l'insieme delle circostanze, se non fosse divenuto invalido (RCC 1973, p. 198), prendendo come punto di partenza il reddito di una persona sana di corpo e spirito, della stessa età, con la stessa formazione e una situazione professionale corrispondente o analoga nello stesso ambiente locale (RCC 1989 p. 456). Per gli indipendenti occorre considerare lo sviluppo probabile che avrebbe seguito l'impresa dell'assicurato se esso non fosse divenuto invalido (RCC 1963 p. 427). Si prenderanno segnatamente in considerazione le attitudini professionali e personali dell'assicurato, la natura della sua attività, come pure la situazione economica e lo sviluppo dell'impresa (RCC 1961 p. 338) prima del sopraggiungere dell'invalidità. Si deve fare astrazione dal reddito che non proverrebbe dall'attività propria alla persona invalida come l'interesse del capitale impegnato nell'impresa o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di parenti (Circolare dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sull'invalidità e la grande invalidità, valida dal 1.1.2000, marginale 3031). Se l'assicurato indipendente esercita un'impresa familiare nella quale lavorano senza remunerazione dei membri della sua famiglia occorre determinare, al fine di valutare il reddito da non invalido, la parte di reddito che gli può essere attribuita in funzione della sua attività nell'impresa prima del danno alla salute (Circolare dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sull'invalidità e la grande invalidità, valida dal 1.1.2000, marginale 3033).

4.                                                                            Per poter determinare il grado d'invalidità, l'amministrazione (nei casi di ricorso, il tribunale) si basa sui documenti medici negli atti e all'occorrenza su documenti provenienti da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel valutare lo stato di salute della persona assicurata, nonché in quale proporzione e in quali attività essa è incapace di lavorare (DTF 125 V 261 c. 4). Salvo situazioni chiare quali un'incapacità lavorativa totale, non si può ritenere senz'altro un tasso d'invalidità corrispondente all'incapacità lavorativa stabilita dai medici (RCC 1962, p. 441).

5.                                                                            Nel caso in esame l'assicurato è affetto da epilessia, malattia diagnosticata nel 1996. Egli conosce tale malattia in una forma che gli impedisce la guida di un veicolo senza altri impedimenti lavorativi dovuti a tale problema di salute. L'assicurato è passato nel 1997 dall'attività dipendente a quella di indipendente come consulente specialista nel settore della corrosione di materiali chimici. In questa attività a causa dell'impossibilità di condurre veicoli egli è aiutato dalla moglie che lo accompagna gratuitamente presso i clienti in ragione di 1 o 2 giorni alla settimana. Di fatto con tale aiuto egli non conosce impedimento al pieno svolgimento della propria attività. Occorre quindi stabilire quale sarebbe il reddito da invalido, vale a dire svolgendo la propria attività di indipendente in assenza di tale aiuto che annulla l'effetto del danno alla salute. In concreto l'attività svolta dalla moglie non è una parte dell'attività produttiva che, in sé, determina una quota del reddito totale, ma rappresenta piuttosto una mancata spesa di trasporto, spesa indispensabile, in assenza della quale vi sarebbe l'impossibilità dell'attività stessa.

La moglie risulta infatti partecipare come accompagnatrice, non fornendo un insieme di attività determinanti una parte del reddito. In tali circostanze è adeguato considerare l'attività di trasposto come spesa da dedurre dal reddito dell'attività, ritenuto che un assicurato qualsiasi nelle condizioni dell'opponente senza tale spesa non potrebbe di fatto svolgere I'attività e quindi avere il reddito della stessa.

Ora sul mercato del lavoro a tempo parziale (ad esempio agenzie di impiego a tempo parziale quali la __________) è possibile far capo ad un autista ad un costo di fr. 30.-- all'ora più IVA, tariffa comprensiva degli oneri sociali. Ne discende che, conto tenuto delle giornate lavorative in trasferta di 10 ore anziché 8, per una media di 1.5 giorni alla settimana per 48 settimane lavorative all'anno, risulta una spesa annua di trasporto di fr. 21'600.--.

6.   Il reddito ipotetico da valido dell'assicurato è quello che egli realizzerebbe verosimilmente se non fosse divenuto invalido, partendo dal reddito di una persona sana di corpo e spirito, della stessa età, con la stessa formazione e una situazione professionale corrispondente o analoga nello stesso ambiente locale. In concreto occorre partire dal reddito prima dell'impedimento alla guida dovuto al danno alla salute, vale a dire fino al 1999. Infatti fino al 17.6.1999 l'assicurato ha guidato l'automobile ed il Dr. __________ ha attestato un'incapacità al lavoro, del 50%, in ragione dell'impossibilità di condurre un veicolo per i problemi di epilessia a far tempo da giugno 1999 (Rapporto medico Dr. __________ 15.9.1999), mentre il Dr. __________ ha precisato che, salvo l'impedimento a guidare, le capacità di svolgere la propria professione sono perfettamente conservate (Rapporto medico Dr. __________ del 22.1.2000). II reddito dell'assicurato ritenuto dall'autorità fiscale per il periodo 1999/2000 quindi con riferimento al reddito 1997/1998 ammonta a fr. 57'000.--  (cfr. Verbale di audizione 7.8.2001 Ufficio di tassazione di __________, reclamo IC + IFD 1999/2000). Per gli anni successivi, ritenuto l'aiuto della moglie nel provvedere al trasporto senza altri impedimenti di sorta che permettano di individuare una più favorevole evoluzione dell'attività indipendente dell'assicurato in assenza del danno alla salute, il reddito conseguito successivamente all'impedimento di guidare dovuto al danno alla salute superato senza penalizzazioni grazie all'accompagnamento da parte della moglie, rappresenta il reddito che l'assicurato conseguirebbe da solo senza danno alla salute vale a dire se non fosse divenuto invalido. In altre parole il più recente reddito annuo effettivamente conseguito corrisponde in concreto al reddito da valido. II reddito dell'assicurato ritenuto dall'autorità fiscale per il periodo 2001/2002 quindi con riferimento al reddito 1999/2000 ammonta a fr. 57'000.-- (cfr. Notifica di tassazione per l'imposta cantonale 2001/2002).

7.   Il reddito da invalido corrisponde al reddito da valido dedotta la spesa annua di trasporto di fr. 21'600.-- che l'assicurato dovrebbe sopportare senza l'aiuto della moglie ed ammonta quindi a fr. 35'400.--. In rapporto al reddito da valido di fr. 57'000.-l'opponente conosce quindi una riduzione della capacità di guadagno e quindi un grado di invalidità del 38%. L'assicurato non presenta quindi un grado di invalidità minimo del 40% necessario al riconoscimento di una rendita di invalidità. La decisione impugnata è quindi corretta e viene confermata."

(Doc. _)

                               1.4.   Avverso la citata decisione su opposizione, __________, sempre rappresentato dallo Studio legale __________ e Associati, ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso, chiedendo l’erogazione di una rendita d’invalidità.

                                         In particolare egli ha fatto presente:

"  (…)

1.                                                                            II sig. __________, consulente specialista nel settore della protezione dalla corrosione di agenti chimici, per oltre venticinque anni ha lavorato alle dipendenze della ditta __________. II suo percorso formativo e lavorativo è costante e da sempre diligentemente indirizzato al miglioramento della propria posizione economica e sociale. II salario percepito nell'anno 1995 ascendeva a Fr. 120'538.-- e nell'anno 1996 a Fr. 110'143.--.

      PROVE:                                                           documenti, testi, interrogatorio formale, edizione documenti;

2.   L'anno 1995 egli ha scoperto di essere affetto da meningioma dell'ala dello sfenoide a destra. Nonostante l'intervento chirurgico, eseguito nel mese di gennaio 1996 presso lo __________ di __________, egli presenta un'epilessia parziale resistente alle terapie farmacologiche, nonché un residuo tumorale a tutt'oggi invariato.

      PROVE:                                                           documenti, testi, interrogatorio formale, edizione documenti;

3.   Negli stessi anni, la ditta __________ programmava, per motivi propri di strategia commerciale, di dismettere il ramo d'azienda, presso il quale lo stesso __________ era impiegato con funzioni di elevato profilo quale procuratore e responsabile commerciale (l'azienda, unitamente ai relativi contratti e clienti, venne acquistata nell'anno 1996 da un ditta tedesca). Vista la situazione di malattia ormai permanente e le incertezze lavorative, il signor __________ decise di intraprendere un'attività economica indipendente, facendo affidamento sulle proprie capacità e conoscenze pluriennali da specialista rinomato in tutta la Svizzera allo scopo di arginare il pregiudizio economico subito a causa della malattia. Ancora oggi egli è attivo, nei limiti delle sue possibilità, quale agente e consulente esclusivo di diverse aziende in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. II suo reddito 1997/1998 ascende a Fr. 57.000.-- (cfr. verbale di audizione 7 agosto 2001, Ufficio di tassazione di __________, reclamo IC + IFD 1999/2000); così anche il reddito ritenuto dall'autorità fiscale per il periodo 1999/2000 e quello per il periodo 2001/2002.

      PROVE:                                                           documenti, testi, interrogatorio formale, edizione documenti;

4.                                                                            II signor __________, va precisato, è un esperto assoluto della sua materia, probabilmente l'unico in tutta la Svizzera. Egli presta la sua attività di agente e consulente specialista alle aziende del settore ubicate soprattutto nella Svizzera interna, oltre che all'estero (Francia, Germania, Italia, Austria), e quasi sempre si occupa di situazioni di urgenza; per questo motivo, egli è costretto, a richiesta dei suoi clienti, ad essere in ogni tempo disponibile ed a viaggiare frequentemente in autovettura.

      PROVE:                                                           documenti, testi, interrogatorio formale, edizione documenti;

5.                                                                            A causa dell'epilessia, che periodicamente lo affligge con crisi assai violente, a partire dall'anno 1999, nonostante i buoni propositi e la sua volontà, il signor __________ prende definitivamente atto dell'impossibilità di continuare regolarmente la propria vita professionale; in particolare, abbandonate le speranze di un miglioramento del suo stato di salute, egli vede chiaramente il rischio grave rappresentato dai suoi frequenti e necessari viaggi in autovettura.

L'invincibile impedimento alla guida è stato accertato dal dr. __________ e dall' __________di __________. II primo dichiarava: "l'attività del signor __________ risulta seriamente limitata anche se gli è sicuramente possibile portarla avanti (necessitando spesso l'aiuto della moglie quale autista per i suoi spostamenti).

Una valutazione precisa della percentuale di limitazione dell'attività lavorativa è difficile, da parte mia la valuterei all'incirca ai 2/3".

      PROVE:   documenti, testi, interrogatorio formale, edizione documenti;

6.                                                                            A partire dal 1999, dunque, il sostegno della moglie quale autista diviene del tutto indispensabile. Le trasferte hanno la frequenza di due o tre giorni la settimana. Le 'prestazioni lavorative' richieste alla moglie sono caratterizzate dalla loro durata (la giornata lavorativa in trasferta deve calcolarsi in 10 ore almeno) e dalla necessaria loro disponibilità in ogni tempo (le trasferte rimediano, di regola, a situazioni di autentica emergenza). II signor __________, preso atto dei reali impedimenti e limitazioni, abbandona l'idea di aumentare ed ingrandire la sua giovane iniziativa economica (la quale, in verità, grazie alle sue competenze presenta notevoli potenzialità) e si accontenta di conservare l'attività esistente. In definitiva, egli continua a fare affidamento sull'aiuto della propria moglie due o tre giorni alla settimana, cercando così di conservarsi la clientela esistente.

      PROVE:   documenti, testi, interrogatorio formale, edizione documenti;

7.   II 31 agosto 1999 il signor __________ presenta la sua domanda di prestazioni Al all'Ufficio del Cantone Ticino, Bellinzona. L'Ufficio decide il 3 febbraio 2003 respingendo l'istanza: secondo l'autorità, il grado di invalidità è solo del 30 % (la percentuale rappresenterebbe il costo virtuale della prestazione di assistenza della moglie quale autista). Lo stesso Ufficio decide su opposizione presentata il 5 marzo 2003 con atto del 3 luglio 2003 respingendo nuovamente la richiesta di prestazioni AI: secondo l'autorità, il grado di invalidità è solo del 38 % (anche questa volta si sostiene, che la percentuale rappresenti, in definitiva, il costo virtuale della prestazione di assistenza della moglie quale autista).

      PROVE:   documenti, testi, interrogatorio formale, edizione documenti;

IN DIRITTO

8.   Secondo l'art. 16 LPGA il grado di invalidità è determinato dal rapporto tra il reddito ipotetico, che l'invalido potrebbe conseguire, dopo eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro (reddito da invalido), ed il reddito ipotetico del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). La differenza percentuale tra i due redditi ipotetici rappresenta il grado di invalidità.

9.   Nel caso di specie, l'ufficio ha deciso, su opposizione, che il reddito da valido sia quello dichiarato ai fini fiscali per gli anni 1997 e1998, pari a Fr. 57.000.--, mentre il reddito da invalido quello risultante dalla detrazione del costo della prestazione assistenziale della moglie del signor __________, valutato in Fr. 21'600 (Fr. 30.-- ogni ora di lavoro; per 10 ore ogni giorno di lavoro; per 1.5 giorni ogni settimana di lavoro; per 48 settimane ogni anno di lavoro). Dalla differenza percentuale tra i due redditi (Fr. 35'400.-- / 57'000) risulta il grado di invalidità del 38%, ovviamente insufficiente a qualsiasi rendita.

10. La decisione dell'Ufficio AI non può essere condivisa per i seguenti motivi:

      a.  II reddito da non invalido di riferimento certo non può essere quello conseguito e dichiarato dal signor __________ per gli anni 1997 e 1998: il reddito di riferimento da persona valida è quello ipotetico, che la persona invalida avrebbe verosimilmente potuto conseguire, se non fosse divenuta invalida. Allo scopo della sua precisa individuazione si deve tenere conto, oltre che dell'insieme delle circostanze di tempo e di ambiente, relativamente alle attività economiche indipendenti, anche e soprattutto dello sviluppo probabile, che l'impresa dell'assicurato avrebbe potuto conseguire, se questi non fosse divenuto invalido (RCC 1963 p. 427). Nel caso di specie, l'esperienza professionale unica del signor __________, la circostanza che da lavoratore dipendente conseguisse un reddito annuo ben superiore a Fr. 100'000.--la mancanza di un'autentica concorrenza in tutto il territorio svizzero, la ottima rete di contatti con i tradizionali clienti e le conoscenze personali, la stessa costanza del suo percorso formativo e lavorativo sino ad oggi: tutti questi sono elementi che non ammettono dubbi circa le elevate potenzialità della sua giovane attività economica.

           PROVE:   documenti, testi, interrogatorio formale, edizione documenti

      b.  II costo della prestazione assistenziale quale autista della moglie del signor _________ è superiore a quello indicato dall'Ufficio AI: l'Ufficio Al erroneamente presume, che la frequenza delle trasferte nella Svizzera interna sia di 1.5 giorni la settimana. In verità la frequenza è di aImeno 2.5 giorni la settimana: non si dimentichi che l'attività del signor __________ è quella dell'agente, intermediario e consulente specialista, che non può che esercitarsi in continuo contatto fiduciario e personale con il cliente. La buona conoscenza diretta degli ambienti aziendali e dei luoghi, oltre che quella diretta e personale del cliente, è indispensabile alla riuscita dei suoi incarichi professionali. La predetta frequenza delle trasferte si evince facilmente dalle agende tenute dal signor __________ e dalle relative trascrizioni qui allegate.

      c.  Infine, in ogni caso il costo della prestazione assistenziale della moglie è superiore a quanto ritenuto dall'Ufficio Al (riferendosi erroneamente alle offerte __________): infatti, il mercato del lavoro a tempo parziale (in particolare la stessa __________, __________, colloquio telefonico con il sig. __________ in data 23 luglio 2003) offre simili prestazioni per un costo non inferiore a fr. 38.-- all'ora più IVA.

           PROVE:   documenti, testi, interrogatorio formale, edizione documenti

11. In definitiva, la differenza percentuale tra il reddito ipotetico da invalido e quello ipotetico da valido è ben superiore a quella indicata dall'Ufficio Al. Assumendo quale reddito ipotetico da valido almeno Fr. 70'000, quale costo della prestazione assistenziale della moglie il valore di Fr. 36'000 (almeno Fr. 35.-- ogni ora di lavoro; per 10 ore ogni giorno di lavoro; per almeno 2.5 giorni ogni settimana di lavoro; per 48 settimane ogni anno di lavoro) e quale conseguente reddito da invalido Fr. 15'000, il grado di invalidità risultante è del 79%." (Doc. _)

                               1.5.   Con risposta di causa 2 settembre 2003 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, osservando:

"  (…)

1.

È un fatto non contestato dal ricorrente che egli svolge la propria attività senza altro inconveniente della necessità di far ricorso alla moglie come autista. In altre parole la sua attività, fatta salva la relativa spesa ipotetica per tale servizio se questo fosse svolto da un'altra persona, non è penalizzata dal suo danno alla salute. Si confermano quindi le valutazioni espresse con la decisione su opposizione.

2.

Ne risulta che il reddito effettivo conseguito dall'assicurato in presenza del danno alla salute corrisponde anche al reddito che avrebbe conseguito in assenza dello stesso, vale a dire guidando lui stesso. Salvo dover ritenere la spesa ipotetica per un autista come perdita della capacità di guadagno. II reddito determinante del ricorrente per il 2001 è di fr. 57'000.-- (doc. _. allegato al ricorso), come considerato nella decisione impugnata, reddito sostanzialmente costante prima e dopo la rinuncia a guidare nel 1999.

3.

In merito alle trasferte operate dall'assicurato e che lo stesso quantifica in 2 giorni e 1/2 alla settimana, si osserva che l'indicazione fornita dall'assicurato durante l'istruttoria Al e meglio in occasione dell'inchiesta economica per gli indipendenti 10/15.10.2001 è stato di un impegno della moglie nel suo trasporto nella misura di 1-2 giorni la settimana (doc. _ inc. AI). Solo con il presente ricorso egli sostanzia un numero di trasferte in ragione 2.5 trasferte alla settimana in media allegando una propria lista di trasferte e delle agende per i relativi anni, documentazione propria quindi disponibile già in occasione dell'opposizione ma in tale occasione non indicata né prodotta. Da tale punto di vista la valutazione della decisione su opposizione era corretta. Si rileva che l'assicurato ha precisato in occasione dell'inchiesta economica per gli indipendenti di aver ridefinito l'attività da lui svolta con una riduzione delle trasferte mantenendo un andamento economico costante.

Considerato che il ricorrente opera dal Ticino è poi corretto ritenere l'indicazione del costo di un autista dal Ticino come nella decisione impugnata, pari a fr. 30.-- all'ora, mentre un'ipotetica necessità di trasferta di 2.5 giorni alla settimana, posto il dovere di ridurre il danno il ricorrente non dovrebbe più far capo ad un impiego a ore ma, organizzando adeguatamente il lavoro, all'impiego di un autista a metà tempo, con una netta riduzione del costo.

In conclusione a fronte della determinazione del grado di invalidità come operata nella decisione su opposizione non vi sono comprovati elementi nuovi che portino ad un diversa valutazione." (Doc. _)

                               1.6.   In data 11 settembre 2003 il rappresentante dell'assicurato ha inviato al TCA un preventivo della società __________ relativo ai costi di un autista (cfr. doc. _).

                               1.7.   Con scritto del 18 settembre 2003 l'UAI ha ancora osservato:

"  (…)

1.

Si rileva che la necessità di un conducente, mettendo a disposizione la propria vettura, non richiede un autista con la patente C o D, trattandosi per tali patenti di autisti professionali con una remunerazione più elevata. È infatti sufficiente una ordinaria patente C e quindi è idonea qualsiasi persona disponibile ad un impiego non qualificato a metà tempo, al beneficio di una comune patente. Pertanto si ribadiscono integralmente i costi ritenuti nella decisione su opposizione.

La citata possibilità di impiego, facendo pure capo a personale estero, non risulta per nulla surreale. L'esperienza di questo Ufficio indica al contrario che i candidati non mancherebbero.

I documenti allegati dal ricorrente allo scritto 11 settembre 2003 sono semplicemente lo scarno e non indicativo risultato di richieste errate e non pertinenti. Da un lato al ricorrente non interessa un autista patente C, dall'altro il doc. _ non attesta certo la disponibilità di autisti in Ticino e in Svizzera e meglio persone disposte ad un impiego non qualificato di autista a metà tempo eventualmente a tempo indeterminato con possibilità di disdetta, trattandosi comunque delle offerte di impiego della __________ per autisti patente C (spazio candidati) anziché delle domande di impiego.

2.

Prendendo in considerazione il mercato del lavoro del Cantone Ticino, compresa la potenziale offerta di lavoratori frontalieri, ritenuto che l'attività di semplice autista non richiede qualifiche o capacità particolari, si può fare riferimento al contratto collettivo di lavoro per gli autisti e ritenere una disponibilità di potenziali autisti per una remunerazione mensile di fr. 3'000.-- a tempo pieno ai quali aggiungere un 15% di oneri sociali, quindi fr. 3'450.--. In realtà concretamente è possibile trovare condizioni salariali inferiori. Ora, ammesso che si debba riconoscere siccome dimostrato che le trasferte dell'assicurato sono svolte nella misura di due giorni e mezzo alla settimana anziché uno e mezzo come indicato in un primo tempo, l'assicurato non contesta di potere organizzare la propria attività raggruppando i due giorni e mezzo di trasferte per l'attività di consulenza sul posto.

In concreto è quindi corretto ritenere un corrispondente impiego a metà tempo, vale a dire nella misura del 50% e meglio due giorni e mezzo alla settimana. Ne risulta quindi una remunerazione mensile, quindi una perdita di guadagno per l'assicurato, di fr. 1'725.-- e annualmente fr. 20'700.-- ed è di conseguenza corretto il grado di invalidità calcolato con la decisione su opposizione.

3.

Occorre rilevare come e secondo l'art. 16 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), finora l'art. 28 cpv. 2 LAI, il grado d'invalidità delle persone assicurate è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato consegue o potrebbe conseguire, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito d'invalido), e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da non invalido), laddove per la commisurazione dell'invalidità non è determinante se l'assicurato valorizza, vale a dire utilizza, la sua capacità lavorativa residua, bensì l'invalidità deve sempre essere determinata in base al guadagno che l'assicurato potrebbe conseguire con una attività da lui esigibile, esigibilità intesa in senso ampio dalla giurisprudenza (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo, 1997, p. 202)

4.

Nel caso in esame quindi si deve considerare che, nella misura in cui la continuazione della precedente professione, rispetto alla presenza del danno alla salute con carattere invalidante, imponga dei costi ed una perdita di capacità di guadagno eccessiva, occorre a quel punto prendere in considerazione altre attività possibili per l'assicurato, in concreto al beneficio di una formazione e esperienza qualificata, in un'altra attività che sia compatibile con il suo stato di salute. Ora lo stato di salute dell'assicurato gli impedisce, per motivi di sicurezza, la guida, mentre non risultano altri impedimenti nello svolgimento di un'altra attività lavorativa. Entra quindi per lo meno in considerazione il salario medio per attività non qualificate che in Ticino la giurisprudenza ha avuto modo di definire in fr. 51'750.-annui per il 2001. La giurisprudenza ha d'altra parte chiarito che il cambiamento di attività è esigibile dall'assicurato anche se implica il passaggio ad attività meno qualificate. In questo caso, ipotesi considerata in via teorica ma necessaria nell'ambito della valutazione del grado di invalidità e del conseguente diritto a prestazioni, emerge dunque che il ricorrente anche con una professione meno qualificata dell'attuale, ma esigibile, conosce un danno economico e dunque un grado di invalidità inferiore al 20%.

5.

In altre parole la limitazione imposta all'assicurato dal suo stato di salute non determina un grado di invalidità sufficiente per una rendita di invalidità, sia perché la spesa e quindi la riduzione di guadagno nell'attuale professione è insufficiente, sia perché un'ipotetica spesa maggiore impone di ritenere professioni alternative compatibili con lo stato di salute dell'assicurato e accessibili sul mercato del lavoro equilibrato con un salario che esclude una perdita economica ed un grado d'invalidità sufficiente al diritto ad una rendita d'invalidità.

La decisione impugnata risulta quindi corretta." (Doc. _)

                               1.8.   In data 24 settembre 2003 il rappresentante dell'assicurato ha nuovamente rilevato:

"  1. nel merito della misura del costo della prestazione assistenziale della moglie quale autista:

L'attività di consulenza esercitata dal signor __________ di regola è il rimedio a situazioni imprevedibili di emergenza: il carattere dell'attività del signor __________ è stato ampiamente descritto sia nell'atto di opposizione (nn. 3, 7, 10), sia soprattutto nel ricorso avverso la decisione su opposizione (nn. 1, 3, 4) ed è comprovato dalle agende prodotte, oltre che implicitamente dalla sua qualifica professionale.

A titolo di esempio, i problemi, che il signor __________ è chiamato a risolvere, sono della specie seguente: la riparazione immediata di una cisterna difettosa ripiena di agenti chimici; l'organizzazione e la preparazione del trasporto di materiali chimici e corrosivi, per tempi ed i luoghi certo non dipendenti dalla sua volontà; la soluzione dei problemi improvvisi derivanti dal pericolo di inquinamento da agenti chimici e corrosivi; ecc.

Evidentemente, egli è tenuto ad essere, in ogni momento a disposizione della sua clientela, con la quale, vista la natura della sua attività, intrattiene un rapporto personale e di strettissima fiducia.

Altrettanto evidente è l'impossibilità di organizzare la propria attività di consulenza sul posto e le trasferte raggruppando i due giorni e mezzo alla settimana, in modo da potere assumere un autista "a metà tempo".

L'assunzione a tempo indeterminato (escludendo il lavoro temporaneo, ipotizzato in verità sin dall'inizio dallo stesso UAI), visto che l'autista deve essere disponibile ogni giorno della settimana, non potrebbe che essere a tempo pieno, con il corrispondente costo (certo superiore a quello della prestazione assistenziale della moglie) di ben Fr. 41'400 (tredicesima esclusa).

Ciò ritenuto, il ricorso avverso la decisione su opposizione è fondato, anche nella prospettiva dell'assunzione di un autista a tempo indeterminato.

2. nel merito dell'attività ragionevolmente esigibile dal signor __________ tenuto conto della situazione equilibrata del mercato di lavoro (art. 16 LPGA):

Le conclusioni dell'UAI nel merito dell'attività lavorativa ragionevolmente esigibile dal signor __________ e della conseguente rideterminazione del grado di invalidità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 LPGA, sono infondate per i seguenti motivi:

a) Ai sensi dell'art. 16 LPGA il reddito ipotetico da valido è quello potenziale della sua giovane impresa (attività per la quale il signor __________ si è formato professionalmente lungo tutta la sua vita), ossia il reddito che avrebbe potuto conseguire, se non fosse divenuto invalido, quale imprenditore.

Lo stesso UAI condivide questo principio: ("Per gli indipendenti occorre considerare lo sviluppo probabile, che avrebbe seguito l'impresa dell'assicurato, se esso non fosse divenuto invalido - RCC 1963 p. 427. Si prenderanno segnatamente in considerazione le attitudini professionali e personali dell'assicurato, la natura della sua attività, come pure la situazione economica e lo sviluppo dell'impresa - RCC 1961 p. 338" : v. decisione su opposizione, in diritto, no. 3), seppure, paradossalmente, non lo applichi affatto: l'UAI considera, infatti, quale reddito ipotetico da valido del signor __________ Fr. 57'000, senza minimamente tenere conto della potenzialità della sua attività economica.

Ma di tale sicura potenzialità sono conferma: l'esperienza professionale unica del signor __________n; la circostanza che da lavoratore dipendente conseguisse un reddito annuo di oltre Fr. 110'000--; la mancanza di vera concorrenza in tutto il territorio svizzero; l'ottima rete di contatti con i tradizionali clienti e le conoscenze personali; la stessa costanza del suo percorso formativo e lavorativo sino ad oggi e le sue qualità personali (v. ricorso no. 10 a).

Nello stesso senso il Tribunale federale:

"In BGE 10211241 E. 6, Urteil vom 6. Juli 1976 i. S. T. gegen Badoux, wurde die Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens bejaht, obwohl sich das Unternehmen normal weiterentwickelte. Ohne Unfall des Geschädigten hätte das Unternehmen noch besser prosperieren können und hätte noch mehr Rendite abgeworfen. Bei ungünstiger Wirtschaftslage kann ein Gesunder die Situation besser meistern."

(Peter Stein, Die Invalidität, a commento della DTF 102 11241)

La prova della potenzialità economica dell'impresa è sufficiente che sia di probabilità (giurisprudenza costante: TFA 13 settembre 1990; 30 maggio 1990):

"Ob ein Versicherter al Gesunder bessere Aufstiegschancen gehabt hätte, muss ebenfalls nicht mit 'Sicherheit' nachgewiesen werden, sondern auch hier genügt der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit":

(Peter Stein, op. cit.)

In conclusione, assumendo quale reddito da valido Fr. 110'000  (reddito percepito senz'altro da lavoratore dipendente), e quale reddito da invalido Fr. 40'000 (seppure con riguardo ad attività lavorativa non

qualificata, così come propone I'UAI, il signor __________ resta comunque malato ed epilettico ed impedito al lavoro alla pari degli altri e mai potrebbe eguagliare il salario medio di Fr. 51'750), il grado di invalidità è del 63%.

b) II giudizio di ragionevole esigibilità dell'attività di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 LPGA, deve essere concreto e tenere conto di ogni circostanza oggettiva e soggettiva ("die objektiven und subjektiven Gegebenheiterì": DTF 113 V 28).

Ebbene, l'attività di lavoro non qualificato, assumendo quale reddito corrispondente quello medio di Fr. 51'750, non è concretamente e ragionevolmente esigibile dal signor __________ alla luce delle seguenti circostanze:

- II signor __________ è epilettico! Gli accessi periodici della sua malattia non sono prevedibili, né possono da lui essere in alcun modo controllati. E' incomprensibile, come l'UAI non riconosca il suo impedimento rilevante con riguardo a qualsiasi attività di lavoro, sia pure non qualificata. Gli accessi di epilessia, sia nel lavoro manuale, sia in quello d'ufficio, impediscono in modo assai rilevante la sua autonomia. Nei periodi di malattia acuta egli necessita di assistenza (la moglie, che oltre che assisterlo nella guida dell'autovettura gli somministra i farmaci).

A titolo di esempio: egli non potrebbe praticare costantemente con i colleghi di lavoro, con la clientela o con il pubblico; nei lavori di cantiere egli sarebbe un pericolo grave per se stesso e per gli altri; nel lavoro di fabbrica la sua malattia potrebbe interrompere e pregiudicare il ciclo produttivo; ecc.

II signor __________, in verità, è riuscito a circoscrivere il danno discendente dalla sua malattia grazie alla sua preparazione e formazione professionale, lavorando in casa e solo occasionalmente in contatto diretto con la clientela (quale consulente specialista).

- Tenuto conto delle considerazioni svolte al no. 2a, la perdita di

capacità di guadagno nell'esercizio dell'attività di lavoro qualificato non è affatto eccessiva rispetto alla perdita, che il signor __________ verrebbe a subire esercitando un'attività di lavoro non qualificato.

- lI signor __________ è anziano (nato il 13 maggio 1945): la sua riqualificazione professionale non corrisponde a proporzionalità ed adeguatezza." (Doc. _)

                               1.9.   Il citato scritto è stato trasmesso all'amministrazione, con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Oggetto del contendere è accertare se _____________ ha diritto ad una rendita AI.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a). Nella prassi il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente.

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

                               2.6.   Nel caso in esame, al fine di stabilire il grado d’invalidità di __________, consulente specialista nel settore della protezione dalla corrosione di agenti chimici, l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.5).

                                         A tale scopo l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 10 ottobre 2001 (cfr. doc. _).

                                         Nel relativo rapporto 10 ottobre 2001 l’incaricato, basandosi sulle dichiarazioni dell’assicurato, ha descritto l’attività svolta dallo stesso prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute:

"  2.   Dati riguardanti l'azienda

2.1 Prima dell'insorgenza dell'invalidità

      Tipo dell'azienda (ramo di attività): Consulente per soluzioni a problemi chimici

        Edifici (numero, anno di costruzione, ecc.): ufficio c/o l'abitazione

Superficie:                                                                                     18 mq

Posizione locale (centro, ecc.):                                                 __________

Mezzi di comunicazione:

Numero di dipendenti: nessuno   a tempo pieno: nessuno         a tempo parziale

Altri elementi importanti nel caso specifico: L'assicurato era molto impegnato nei contatti con la clientela, frequentava diverse riunioni di lavoro in CH - D - F, in pratica doveva presentare i prodotti e i vari modi d'applicazione degli stessi, seguiva la costruzione dei vari impianti con visite regolari ai cantieri, si occupava sempre della consulenza nei casi di riparazione dei vari impianti in precedenza costruiti.

In ufficio era impegnato a studiare la fattibilità dei vari progetti eseguiti da terze persone, procedeva personalmente alla corrispondenza varia, come pure della propria contabilità.

Le ore giornaliere di lavoro variavano da 8 quando era in ufficio e sino a 15 quando si recava presso i clienti (compreso il viaggio), normalmente 3 giorni la settimana era presso la clientela, di solito si spostava in auto, a volte con l'ausilio della segretaria.

2.2 Dopo l'insorgenza del danno alla salute

Modificazioni dovute all'Invalidità rispetto alle indicazioni fornite al N. 2.1

Modificazione                          Data della modificazione 02.06.99

L'assicurato già da anni aveva problemi che non erano mai stati ben definiti dai medici, poi nel 1996 è stata posta la giusta diagnosi, l'incapacità lavorativa è però subentrata nel 6/99 a seguito peggioramento.

Infatti in precedenza gli attacchi di epilessia avvenivano in media 4-5 volte al mese, in seguito aumentati ad una quindicina circa, si possono presentare sia a casa, in auto, durante le riunioni di lavoro, ecc. non sono prevedibili e non possono essere controllati durano all'incirca 10 minuti, deve forzatamente rimanere seduto ed attendere che passi, in seguito ha bisogno di un certo periodo di recupero in quanto si sente molto stanco, se è a casa si riposa sul letto.

Ora quando deve visitare i clienti è sempre accompagnato dalla moglie (la stessa lavora quale disegnatrice su stoffe, è indipendente), mediamente è per 1-2 giorni la settimana in trasferta, malgrado cerchi di limitarle al solo stretto indispensabile, infatti fa il possibile per sbrigare il più del lavoro dall'ufficio tramite telefono o corrispondenza.

Senza l'aiuto della moglie non sarebbe più in grado di svolgere questa attività considerato che da parte medica è vivamente sconsigliato condurre un veicolo inoltre per spostarsi è quasi obbligato ad usare l'auto dal momento che una trasferta in treno è troppo difficoltosa in quanto le aziende che deve visitare non sono sempre facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici.

In pratica l'attività è diminuita in particolare per quanto riguarda la mobilità, mentre la cifra d'affari è rimasta secondo l'assicurato più o meno la stessa.

Le ore di lavoro giornaliere sono sempre le stesse (8 in ufficio, 15 in trasferta), anche se ora si sposta unicamente in CH ed in particolare nella regione di __________ (__________- __________ - __________, __________, ecc.).

Attualmente collabora con la ditta __________ con sede in Italia, l'assicurato infatti fa il loro consulente e vendita del prodotto in CH, l'assicurato fattura le proprie prestazioni direttamente a questa ditta." (Doc. _)

                                         L'incaricato ha poi proceduto alla valutazione della capacità al guadagno, comparando l’esigibilità delle diverse mansioni costitutive la professione di consulente per soluzione a problemi chimici, prima e dopo il danno alla salute, così come riassunto nel seguente specchietto:

"  (…)

5.   Confronto fra le varie attività

 (Per facilitare l'applicazione dei N. 2142 e segg. delle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità)

5.1 Attività da eseguire

A

B

C

1. Direzione dell'azienda, amministrazione e corrispondenza varia, contatti telefonici, ecc.

30%

*65%

2. Contatti con clienti e fornitori, riunioni, lavori ali esterno dell'ufficio

70%

35%(50%)

3.

4.

5.

6.

7,

8.

9.

10.

100%

100%

*l'assicurato passa il tempo che non è più dedicato alle trasferte in lavoro d'ufficio, quindi l'attività si svolge ancora piuttosto normalmente, però senza l'aiuto della moglie sarebbe praticamente impossibile dal momento che i contatti diretti (trasferte) sono indispensabili per l'attività.

A = Percentuale di ogni singola attività rispetto all'insieme dei lavori consueti dell'assicurato/a (senza danno alla salute)

B = Attività ancora possibile dopo l'insorgenza del danno alla salute, valutato dalla persona incaricata dell'inchiesta (p. es. ancora completa = alla percentuale di A, ancora metà = 1/2 percentuale di A)

C = Valutazione dell'Invalidità tramite l'Ufficio Al" (Doc. _)

                                         Inoltre, l’ispettore AI ha apportato le seguenti valutazioni suppletive:

"  (…)

5.2 Valutazioni suppletive E' sempre in cura c/o il dr. __________ (controllo ogni 2 mesi ca.) mentre una volta all'anno si reca c/o il reparto di Neurologia dell'__________ (prossima visita in gennaio 2002).

Medicamenti: Tegretol, Magliasin, Keppur, Luminal

L'IG (66%) è versata dalla __________, nessuna visita di controllo (richiedere incarto, no. di contratto _)." (Doc. _)

                               2.7.   L’UAI ha poi chiesto informazioni circa lo stato di salute di __________ al suo medico curante, Dr. Med. __________, specialista FMH in medicina interna e al Dr. Med. __________, specialista FMH in neurologia, specialista quest'ultimo che ha avuto modo di visitare l'assicurato a più riprese a partire dal 16 giugno 1999.

                                         Nel rapporto medico compilato in data 15 settembre 1999 il Dr. __________ si è così espresso:

"  A. Domande sull'ultima attività esercitata

1. Quale influsso ha il danno alla salute sull'attività finora esercitata? Il paziente è commerciante in proprio e necessita di numerosi spostamenti per visitare i clienti, spesso con l'auto. Viste le crisi epilettiche non è attualmente abile alla guida di automezzi per cui deve spostarsi con mezzi alternativi, ciò che rende la sua attività più difficoltosa.

2.1 L'attività finora esercitata è ancora proponibile? Sì, il paziente può lavorare anche 8 ore al giorno, con la limitazione però di non poter utilizzare l'auto.

2.2 Esiste ancora una limitazione del rendimento? Sì, questa è valutabile in misura di circa il 50 %, vista l'impossibilità di utilizzare l'auto per i propri spostamenti per visitare i clienti.

B. Domande sulle possibilità di reintegrazione

1. La capacità lavorativa può essere migliorata all'attuale posto di lavoro? Teoricamente, se si riuscirà a trovare una terapia antiepilettica che permette di controllare definitivamente le crisi del paziente, la sua abilità lavorativa potrà migliorare.

1.2 Quale sarà, a Suo parere, l'influsso sulla capacità lavorativa? Vedi punto 1.1.

2. Sono proponibili all'assicurato altre attività? L'attuale attività dell'assicurato può sicuramente essere portata avanti, con le limitazioni sopra descritte.

2.2 Per quali margini di tempo possono essere esigibili? Vedi quanto più sopra discusso.

2.3 Se altre attività non fossero proponibili, può indicare le ragioni? Vedi quanto più sopra discusso." (Doc. _)

In seguito, con scritto 19 ottobre 1999 lo specialista ha aggiunto:

"  Invio questo mio rapporto a complemento del precedente del 15.09.1999.

Nel frattempo ho rivisto ancora a più riprese il paziente, che ha presentato ulteriori crisi epilettiche malgrado la terapia antiepilettica già relativamente importante con attualmente 3 medicamenti. Visto il decorso poco favorevole penso che il grado di incapacità lavorativa del 50 % da me indicato nel precedente rapporto debba essere aumentato al 75 %: l'attuale stato di salute è infatti molto limitante per l'attività del paziente, che necessiterebbe per il suo lavoro di costanti spostamenti in auto, che attualmente gli sono preclusi dal suo stato di salute." (Doc. _)

Successivamente, in data 11 luglio 2000 il Dr. __________ ha indicato quanto segue:

"  (…)

1.2 Da quando esiste il danno alla salute?

All'incirca dall'inizio degli anni '90, diagnosi definitiva nel 1996.

1.3 Attualmente l'assicurato ha bisogno di una cura medica? Sì, medicamenti antiepilettici. Da quando? 1996

Presumibile durata della cura: a vita.

1.4 Lo stato di salute dell'assicurato è: stazionario.

1.5 L'assicurato presenta un'incapacità di lavoro nell'esercizio della professione di commerciante indipendente svolta finora? Sì.

grado d'incapacità di lavoro: valutabile all'incirca ai 2/3 dal giugno '99.

Le interruzioni di lavoro sono dovute esclusivamente alla salute? Si.

Le sembra opportuno procedere ad un esame medico complementare riguardante l'incapacità di lavoro? No.

1.6 La capacità di lavoro può essere migliorata con dei provvedimenti sanitari? Teoricamente sì, ottimizzando la terapia antiepilettica, avendo però il paziente già provato vari antiepilettici senza successo è per ora poco probabile che si otterrà un controllo completo delle crisi.

Provvedimenti d'integrazione professionale sono indicati? No.

Esistono delle controindicazioni nella professione esercitata finora? Vedi precedente rapporto.

1.7 Lo stato di salute ha delle ripercussioni sulla possibilità di frequentare la scuola o sulla formazione professionale? No.

1.8 L'assicurato necessita di mezzi ausiliari? No.

1.9 L'assicurato deve essere considerato grande invalido? No.

2. Risposte alle domande e osservazioni concernenti i punti da 1.1 a 1.9

Per quel che riguarda il punto 1.8 faccio notare che il paziente per i suoi frequenti spostamenti in auto ricorre spesso alla moglie quale autista.

3. DIAGNOSI

Stato dopo asportazione parziale di grosso meningioma dell'ala dello sfenoide a destra (22.01.1996, Clinica __________) con:

- epilessia parziale resistente alla terapia;

- residuo tumorale invariato agli ultimi controlli di RM cerebrale.

4. Constatazioni mediche: Vedi rapporti allegati.

VALUTAZIONE:

Il signor __________ presenta un'epilessia parziale dovuta ad un meningioma dell'ala dello sfenoide a destra, operato nel gennaio '96 all'__________. Si tratta di un'epilessia finora resistente alla terapia farmacologica. Era stata effettuata pure su mia richiesta una valutazione dell'abilità alla guida del paziente anche presso l'__________ (v. copia rapp. allegato): anche in questo caso si è piuttosto optato per un'inabilità alla guida, che credo sia l'atteggiamento più ragionevole e prudente, visto che il paziente presenta tuttora più crisi epilettiche al mese. Era stata discussa la possibilità che si trattasse di crisi epilettiche parziali semplici, nel qual caso teoricamente potrebbe venir ugualmente concessa l'abilità alla guida: per verificare questa ipotesi si dovrebbe effettuare una registrazione EEG prolungata, con lo scopo di registrare una crisi epilettica per meglio valutare lo stato di coscienza del paziente durante la crisi stessa: anamnesticamente però credo che lo stato di coscienza non sia completamente conservato per cui questo preclude comunque l'abilità alla guida. Il signor __________ effettua un'attività di consulenza tecnica presso ditte in tutta la Svizzera per cui necessita di frequenti spostamenti, logisticamente possibili solo con l'auto. Vista l'attuale inabilità alla guida (che probabilmente permarrà a lungo termine) l'attività del signor __________ risulta seriamente limitata anche se gli è sicuramente possibile portarla avanti (necessitando spesso dell'aiuto della moglie quale autista per i suoi spostamenti). Una valutazione precisa della percentuale di limitazione dell'attività lavorativa è difficile, da parte mia la valuterei all'incirca ai 2/3, eventualmente un vostro colloquio con l'assicurato stesso potrebbe portare maggior chiarezza in proposito.

5. Una consultazione o una visita sono state necessarie per l'allestimento di questo rapporto? Sì

6. Desidera essere informato della decisione dell'ufficio AI? Sì." (Doc. _)

Il Dr. __________, medico curante dell'assicurato, nel rapporto medico datato 22 gennaio 2000 ha indicato:

"  A. Domande sull'ultima attività esercitata

1.  Quale influsso ha il danno alla salute sull'attività finora esercitata?

2.1 L'attività finora esercitata é ancora proponibile? SI

Se sì, con quali margini di tempo? (ore al giorno) 50% (4 ore)

2.2 Esiste ancora una limitazione del rendimento? SI

Se sì, in quale misura? 50%

B. Domande sulle possibilità di reintegrazione

1.  La capacità lavorativa può essere migliorata all'attuale posto di lavoro?

     SI

1.1Se sì, con quali misure (p. es. provvedimenti sanitari, mezzi ausiliari, modifiche del posto di lavoro, ecc.)? con miglioramento – ottimalizzazione trattamento farmacologico

1.2 Quale sarà, a Suo parere, l'influsso sulla capacità lavorativa? da valutare

2.   Sono proponibili all'assicurato altre attività? NO

2.1 Se sì, di che genere?

A cosa si dovrebbe particolarmente far attenzione?

Per quali margini di tempo possono essere esigibili (ore al giomo)?

2.2 Esisterebbe una limitazione del rendimento? SI    

Se sì, in quale misura? 50% di rendimento o 50% di invalidità "temporale"

2.3 Se altre attività NON fossero proponibili, può indicare le ragioni?

C. Osservazioni, proposte:

Risposte alle domande e osservazioni concernenti i punti da 1.1. a 1.9.

1.6) L'assicurato necessita l'auto per la propria professione di commerciante, che richiede spostamenti quotidiani su tutto il territorio nazionale.

3. DIAGNOSI

Il 22.1.1996: asportazione di meningioma dell'ala dello sfenoide a destra, con:

-   epilessia parziale

-   residuo tumorale invariato agli ultimi controlli tramite RM cerebrale (ultimo controllo: 9.12.1999)

- cefalee di tipo tensionale

4.1, 4.2, 4.3: cfr. allegati

VALUTAZIONE:

Si tratta di un commerciante 54enne, che a seguito di un meningioma dell'ala sfenoidale destra, operato di estirpazione parziale del tumore il 22.1.1996, presenta delle crisi epilettiche parziali di tipo olfattorio, seguite da una fase postcritica caratterizzata da pallore, spossatezza e sonnolenza, della durata di 30-60 minuti.

Un recente controllo RMN non mostra segni di ripresa dell'attività tumorale, ma clinicamente vi è stato in questi ultimi anni un netto peggioramento delle crisi epilettiche, con aumento della loro frequenza.

Questo ha portato dal giugno 1999 all'impossibilità di guidare il proprio veicolo nell'ambito degli spostamenti richiesti dalla propria attività di commerciante.

È attualmente in corso, sotto stretto controllo neurologico (Dr. __________) un'ottimalizzazione del trattamento farmacologico antiepilettico, attualmente costituito da:

Tegretolo 400 mg CR 1,5-0-2 cp

Maliasin 100 mg 1-0-0 cp

Neurontin 400 mg 2-1-2 cp

Benerva 300 mg 2-0-2 cp

Tenuto conto del fatto che l'assicurato è impedito nella propria professione soprattutto per quanto attiene alla guida, in quanto le capacità di svolgere la propria professione sono perfettamente conservate, l'attuale incapacità lavorativa si giustifica in una percentuale del 50%. Questa percentuale potrebbe ulteriormente migliorare nel caso in cui un miglioramento clinico sul piano delle crisi epilettiche permetta senza restrizioni la ripresa della guida."

(Doc. _)

Nella "Proposta segretario ispettore" del 2 aprile 2002 il funzionario incaricato ha osservato:

"  In considerazione degli atti medici ed economici acquisiti all'incarto, propongo un mandato a CIP per valutazione in attività adeguata o per accorgimenti sul posto di lavoro (vedi circolare mezzi ausiliari marginali da 1036 a 1043)." (Doc. _)

ll Dr. Med. __________ del SMR, nella "proposta medico" 3 aprile 2002, si è così espresso:

"  Diagnosi: epilessia parziale con 10-12 crisi parziali al mese della durata di 2-3 minuti

- perdita del permesso di guida dal 1999

Stato dopo asportazione parziale di meningeoma frontale a destra il 22.1.1996

- paresi nervo oculomotorio destro

Professione: consulente per soluzioni a problemi chimici

IL da giugno 1999 a causa impossibilità di usare l'automobile

Dal punto di vista medico l'unica limitazione nello svolgere la sua attività abituale è data dall'impossibilità di guidare lui stesso un'auto.

Procedere: ad CIP come da proposta" (Doc. _)

                               2.8.   L’UAI ha quindi disposto una valutazione economica affidata al consulente in integrazione professionale.

                                         Con rapporto 7 giugno 2002 il consulente ha rimarcato quanto segue:

"  Per rispondere al vostro mandato richiamo l'esauriente inchiesta economica per gli indipendenti effettuata e verbalizzata dal signor __________. Su questa e sugli allegati attiro tutta la vostra attenzione.

Personalmente sono in grado di esprimere le seguenti considerazioni e conclusioni.

La formazione dell'assicurato e la sua esperienza professionale come dipendente ed indipendente ad alto livello (statuto di indipendente ancora attualmente conservato) non permettono ragionevolmente di esigere il cambiamento di situazione professionale, tutto considerato ancora soddisfacente.

Nella sua situazione di consulente, specializzato nella realizzazione di progetti economico aziendali, e come ben risulta dai dati economici consegnati all'incarto, egli ha saputo mantenere il suo lavoro e conseguire una cifra d'affari aziendale e un reddito imponibile senza una sostanziale perdita originata dal danno alla salute.

Causa questo danno alla salute con le crisi relative egli non è più idoneo alla guida dell'automezzo privato, strumento di lavoro per le trasferte. Per questo motivo egli ha riorganizzato la sua attività aumentando il lavoro a domicilio e riducendo all'indispensabile le trasferte, per la realizzazione delle quali si fa accompagnare dalla moglie.

La consorte, con attività lucrativa propria, dedica 1 o 2 giorni a settimana del suo tempo per accompagnare il marito a riunioni professionali esterne. Posso valutare un investimento medio del suo tempo nella misura del 30%, tempo perso per la sua attività (accessori di abbigliamento).

A voler leggere i dati economici riguardanti la signora __________ si osserva una diminuzione di rendimento nella sua cifra d'affari negli anni 1999 e 2000 per rapporto a quella del 1998 (prima degli impedimenti del marito e del bisogno di aiuto da parte sua) di ca. il 50%. Cause economiche a parte, reputo ipotizzabile che almeno il 30% di questa perdita di reddito possa essere attribuita al tempo tolto al suo lavoro per consentire quello del marito.

In conclusione, propongo di considerare l'assunzione delle spese per il servizio di terzi (trasporti) reso necessario dal danno alla salute e indispensabile all'esercizio dell'attività lucrativa dell'assicurato, secondo le disposizioni riguardanti i mezzi ausiliari (art. 9 OMAI e c.m. da 1038 a 1043 della circolare relativa), su presentazione di fatture e per un importo mensile che non potrà superare in ogni caso Fr. 1545.- (stato al 2002)." (Doc. _)

Nella "proposta capo servizio", redatta in data 16 ottobre 2002, il funzionario incaricato ha indicato:

"  Assicurato di professione "Consulente per soluzioni a problemi chimici" ha lavorato quale dipendente fino al marzo 1997. Da allora svolge attività indipendente. Agli inizi del 1996 è operato di meningioma con conseguente epilessia che non ha mai influito sulla capacità lavorativa fino al giugno del 1999. In questo periodo ha iniziato a presentare crisi epilettiche più frequenti ed a causa di queste gli è stata revocata la licenza di condurre.

Considerato che per svolgere la sua professione l'automobile è indispensabile, è stato sostituito dalla moglie nella guida. Le trasferte sono comunque state ridotte ad 1 - 2 la settimana.

Nell'anno precedente l'insorgenza dell'impossibilità alla guida gli è stato imposto un reddito aziendale di fr. 58'000.-, che può quindi essere considerato "reddito da sano", che ha poi mantenuto anche in seguito.

L'aiuto della moglie è calcolato in un circa 30%, per tener conto che le giornate lavorative in trasferta sono più lunghe della norma (10 ore rispetto alle 8 normali).

La "__________", con la quale ho preso contatto telefonicamente, mi comunica che loro possono impiegare un autista a fr. 30.- l'ora più IVA (tariffa comprensiva di tutti gli oneri sociali).

Ho assunto quest'informazione poiché l'assicurato potrebbe pretendere, per la retribuzione della moglie oppure per quella di un autista, questa spesa come necessaria al conseguimento del reddito. La cifra marginale 3072 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità (CIG) prevede comunque che le spese devono essere oggettivate con pezze giustificative.

Non posso per contro aderire alla proposta del consulente in integrazione professionale di assegnare un contributo per il servizio di terzi, infatti, le cifre marginali 1036 e 1037 della Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari (CMAI) prevedono che questi rimborsi sono possibili quando sostituiscono un mezzo ausiliario al quale I'A. rinuncia. Ciò non si avvera nella presente fattispecie.

Possiamo pertanto definire il grado d'invalidità come segue:

RH fr. 58'000.- - RI (fr. 58'000.- - 30%) = 30%

                    Fr. 58'000.-

In caso di contestazione, ma unicamente dietro presentazione di pezze giustificative, potremo accettare il seguente calcolo:

RH fr. 58'000.- - RI (fr. 58'000.- - [fr. 30.- x 10 ore/g x 1,5 giorni/set. x 48 settimane annue)

                                                                 Fr. 58'000.-

= 37%.

In conclusione possiamo emanare una decisione di rifiuto fissando, con le motivazioni indicate, un grado d'invalidità del 30%.

Voglio ancora aggiungere che se l'assicurato, basandosi sul fatto che il danno alla salute è insorto agli inizi dell'attività indipendente, pretende un reddito da sano più alto di quello conseguito, bisognerà osservargli che l'unica controindicazione medica è quella legata alla guida e che, siccome è la moglie che lo sostituisce in questa mansione, non abbiamo ragioni per credere a questo eventuale incremento." (Doc. _)

                               2.9.   Per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità, nella decisione su opposizione qui impugnata - più precisa e dettagliata rispetto alla decisione 3 febbraio 2003 (cfr. doc. _) - l'UAI ha cifrato in fr. 21'600 annui la spesa che l'assicurato avrebbe dovuto sopportare senza l'aiuto fornito dalla moglie, che lo accompagna gratuitamente, guidando lei l'automobile, nelle diverse trasferte, vista da una parte l'impossibilità medica per l'interessato di guidare l'automobile e dall'altra la necessità, al fine di poter esercitare la propria professione indipendente, di recarsi con una certa frequenza presso i clienti (cfr. doc. _). Per giungere a tale risultato l'amministrazione ha seguito il seguente ragionamento:

"  (…)

L'assicurato è passato nel 1997 dall'attività dipendente a quella di indipendente come consulente specialista nel settore della corrosione di materiali chimici. In questa attività a causa dell'impossibilità di condurre veicoli egli è aiutato dalla moglie che lo accompagna gratuitamente presso i clienti in ragione di 1 o 2 giorni alla settimana. Di fatto con tale aiuto egli non conosce impedimento al pieno svolgimento della propria attività. Occorre quindi stabilire quale sarebbe il reddito da invalido, vale a dire svolgendo la propria attività di indipendente in assenza di tale aiuto che annulla l'effetto del danno alla salute. In concreto l'attività svolta dalla moglie non è una parte dell'attività produttiva che, in sé, determina una quota del reddito totale, ma rappresenta piuttosto una mancata spesa di trasporto, spesa indispensabile, in assenza della quale vi sarebbe l'impossibilità dell'attività stessa.

La moglie risulta infatti partecipare come accompagnatrice, non fornendo un insieme di attività determinanti una parte del reddito. In tali circostanze è adeguato considerare l'attività di trasposto come spesa da dedurre dal reddito dell'attività, ritenuto che un assicurato qualsiasi nelle condizioni dell'opponente senza tale spesa non potrebbe di fatto svolgere I'attività e quindi avere il reddito della stessa.

Ora sul mercato del lavoro a tempo parziale (ad esempio agenzie di impiego a tempo parziale quali la __________) è possibile far capo ad un autista ad un costo di fr. 30.-- all'ora più IVA, tariffa comprensiva degli oneri sociali. Ne discende che, conto tenuto delle giornate lavorative in trasferta di 10 ore anziché 8, per una media di 1.5 giorni alla settimana per 48 settimane lavorative all'anno, risulta una spesa annua di trasporto di fr. 21'600.--." (cfr. Doc. _)

Di conseguenza, togliendo dal reddito ipotetico da valido di fr. 57'000 (reddito risultante dalla tassazione fiscale del 1999/2000 e da quella 2001/2002) l'ammontare della spesa annua di trasporto effettuata dalla moglie dell'assicurato, pari a fr. 21'600, l'amministrazione ha fissato in fr. 35'400 il reddito da invalido (cfr. doc. _). Raffrontando tale importo con un reddito da valido di fr. 57'000 ne è quindi risultato un grado d’invalidità del 38% (cfr. doc. _).

                                         Al proposito va rilevato che, secondo una recente sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                                         L’assicurato contesta entrambi i redditi.

                                         Per quel che concerne il reddito da valido rimprovera all’UAI di non avere tenuto conto del fatto che egli avrebbe potuto percepire, senza il danno alla salute, un reddito annuo ben superiore a quello ritenuto dall'amministrazione: egli infatti può vantare una lunga esperienza nel suo ramo d'attività (ha infatti lavorato per oltre venticinque anni alle dipendenze della ditta __________); inoltre, nel settore della protezione dalla corrosione di agenti chimici non vi è in pratica concorrenza, essendo egli un esperto assoluto; infine, egli dispone di un'ottima rete di contatti con i clienti tradizionali. Tutti questi fattori, aggiunti alla constatazione che allorquando egli lavorava in qualità di dipendente della ditta citata conseguiva un reddito di fr. 100'000 annui, hanno portato il ricorrente a concludere che le potenzialità della sua giovane attività indipendente erano molto elevate e di conseguenza l'amministrazione avrebbe dovuto tenere conto di un reddito da valido ben superiore a quello indicato di fr. 57'000 e pari almeno a fr. 70'000 (cfr. doc. _).

                                         Al riguardo, occorre rilevare che l'assicurato ha sì percepito negli anni 1995 e 1996 un reddito annuo superiore a fr. 100'000 in qualità di dipendente della ditta __________; successivamente, tuttavia, con l'inizio dell'attività indipendente (nel 1997), il reddito annuo di __________ è notevolmente diminuito ed è stato fissato dall'autorità fiscale, in seguito al reclamo inoltrato dall'assicurato, in fr. 57'000 per il marito e in fr. 5'000 per la moglie, come emerge dal verbale di audizione del 7 agosto 2001 (cfr. doc. _) e dalla notifica di tassazione 1999/2000 (decisione su reclamo) del 10 settembre 2001 (cfr. doc. _). Questo reddito è peraltro rimasto costante, come emerge dalla notifica di tassazione 2001/2002 (cfr. doc. _), anche se, a partire dal 1999, per quanto riguarda unicamente le trasferte in auto (l'assicurato può per il resto svolgere normalmente le altre mansioni), il ricorrente si è avvalso e si avvale della collaborazione della moglie, presentando egli una totale incapacità alla guida (cfr. doc. _), ritenuto che l'incidenza economica di tale impedimento dovrà essere valutata in sede di calcolo del reddito da invalido. Occorre pertanto ritenere, con ogni verosimiglianza, che l'assicurato avrebbe potuto conseguire, senza l'insorgenza del danno alla salute, un reddito ipotetico totale di fr. 57'000.

Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Nella fattispecie concreta, l’assicurato presenta una inabilità alla guida a partire dal 1999 (cfr. consid. 2.7.).

                                         Per calcolare il reddito da invalido, l'amministrazione ha calcolato dapprima l'entità delle spese di trasferta che l'assicurato avrebbe dovuto sopportare nel caso in cui sua moglie non avesse potuto accompagnarlo nelle trasferte presso i vari clienti. L'amministrazione ha quindi indicato che tenuto conto del fatto che è possibile far capo ad un autista ad un costo di fr. 30 all'ora più IVA; che le ore delle giornate di trasferta ammontano a dieci ore anziché otto; che l'assicurato, come da lui affermato in occasione dell'inchiesta economica per indipendenti del 10 ottobre 2001 (cfr. doc. _), effettua in media delle trasferte in ragione di 1-2 alla settimana, per un totale di 48 settimane all'anno, la spesa annua di trasporto ammonterebbe a fr. 21'600 (cfr. doc. _).

                                         Di conseguenza, il reddito da invalido dell'assicurato, ottenuto detraendo dal reddito da valido di fr. 57'000 le spese di trasporto pari a fr. 21'600, ammonta a fr. 35'400 (cfr. doc. _).

                                         Come detto, senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe con ogni verosimiglianza continuato a percepire, a partire dal 2000, un salario annuo pari a fr. 57'000. Dal raffronto tra quest’ultimo importo ed il reddito da invalido di fr. 35'400 l’incapacità al guadagno risulta essere del 38 % (57'000 – 35'400 x 100 : 57'000), percentuale che non permette il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità.

L'assicurato ha contestato l'ammontare delle spese di trasferta calcolato dall'UAI, rilevando da una parte che per quanto riguarda la retribuzione di un autista non è corretto partire da un salario orario di fr. 30, ma occorre partire da un salario orario di almeno fr. 38, come risulta dal preventivo __________ prodotto dall'assicurato (cfr. doc. _) e dall'altra contestando la media dei giorni di trasferta settimanali, che a mente del signor __________ sono da quantificare in 2-3 giorni alla settimana (cfr. doc. _). Pertanto, partendo da un salario di almeno fr. 35 all'ora, per dieci ore lavorative, per 2.5 giorni alla settimana, per un totale di 48 settimane all'anno, l'assicurato giunge ad un ammontare delle spese di trasferta pari a fr. 36'000 e, di conseguenza, ad un reddito da invalido di fr. 22'000 (ossia reddito da valido di fr. 57'000 meno le spese di trasporto di fr. 36'000).

                                         Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 57'000 ed il reddito da invalido di fr. 22'000 l’incapacità al guadagno risulterebbe essere del 61 % (57'000 – 22'000 x 100 : 57'000), percentuale che darebbe diritto ad una mezza rendita d'invalidità.

Riguardo alle censure sollevate dall'assicurato, questo Tribunale deve innanzitutto rilevare che la media di 1.5 giorni alla settimana quale frequenza media delle trasferte effettuate dall'assicurato ritenuta dall'amministrazione nella decisione impugnata deriva dalle indicazioni fornite all'ispettore dell'Ufficio AI dallo stesso signor __________ in occasione dell'inchiesta per indipendenti del 10 ottobre 2001 (cfr. doc. _). L'assicurato ha infatti dichiarato che la moglie lo accompagna in automobile dai clienti e che la frequenza delle trasferte può essere stimata in 1-2 giorni alla settimana, anche se egli cerca di limitarle al solo stretto indispensabile, cercando di sbrigare la maggior parte del lavoro dall'ufficio, via telefono o per corrispondenza (cfr. doc. _).

In sede ricorsuale, tuttavia, l'assicurato ha prodotto una lista delle trasferte da lui effettuate dal 1998 al 2000, unitamente alle sue agende dell'epoca, stimando di effettuare approssimativamente 2-3 giorni di trasferta alla settimana (cfr. doc. _).

                                         Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Nel caso di specie, a mente del TCA, sulla base delle allegazioni ricorsuali del signor __________, che meglio precisano quanto inizialmente dichiarato in occasione dell'inchiesta per indipendenti del 10 ottobre 2001 (cfr. doc. _), occorre ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che il numero di trasferte settimanali effettuate dall'assicurato nell'ambito della sua attività indipendente ammonti, verosimilmente, a 2 giorni alla settimana, risultato che tiene conto anche del fatto che, come indicato dall'assicurato stesso, egli cerchi di limitare al massimo gli spostamenti per lavoro, spostamenti che comunque si rendono necessari a causa della natura stessa del suo impiego di agente e consulente specialista nel settore della protezione dalla corrosione di agenti chimici, chiamato a risolvere spesso problemi in situazioni d'urgenza (cfr. doc. _).

Per quanto concerne i costi necessari per assumere un autista e che ammonterebbero, a mente dell'insorgente, a fr. 38 orari (cfr. scritto 1 settembre 2003 di __________  concernente l'assunzione di autisti patente C e D, cfr. doc. _), questo Tribunale rileva che il costo di fr. 30 all'ora più IVA indicato dall'amministrazione in sede di decisione su opposizione appare corretto, ritenuto che, in casu, l'attività di autista non richiede particolari qualifiche (patente C o D con rimunerazione più elevata, pari a fr. 38 all'ora). A tale ammontare va poi aggiunto un importo a titolo di rimborso spese di vitto (spese a carico del datore di lavoro, come indicato dal ricorrente, cfr. doc. _) che, tenuto conto di una giornata lavorativa di dieci ore nelle trasferte, sicuramente sussistono.

                                         Visto tutto quanto precede, dunque, occorre rilevare che già solo tenendo conto di un salario orario per un autista di fr. 30 all'ora (ammontare che dovrebbe essere maggiore, in considerazione del fatto che il costo di un autista, IVA e vitto compresi, sarebbe in ogni caso superiore alla somma di fr. 30 all'ora ritenuta dall'amministrazione); che le ore delle giornate di trasferta ammontano a dieci ore anziché otto e che l'assicurato effettua in media delle trasferte in ragione di 2 alla settimana, per un totale di 48 settimane all'anno, la spesa annua di trasporto ammonterebbe a fr. 28'800 (cifra che, come indicato in precedenza, è calcolata per difetto, non tenendo conto delle spese di vitto e dell'IVA) e, di conseguenza, il reddito da invalido a fr. 28'200.

                                         Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 57'000 ed il reddito da invalido di fr. 28'200 l’incapacità al guadagno risulterebbe essere del 50,5 % (57'000 – 28'200 x 100 : 57'000), percentuale che darebbe diritto ad una mezza rendita d'invalidità.

                                         Se da una parte è quindi vero che l'assicurato, nella sua attività indipendente, presenterebbe un'incapacità al guadagno almeno del 50,5% (percentuale che sarebbe ancora maggiore, ma comunque non superiore al 66 2/3 %, nel caso in cui nelle spese di trasferta si fosse tenuto conto anche dell'IVA e del vitto) a causa dei suoi problemi di salute (epilessia), d'altra parte occorre tener presente che, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., pag. 221).

                                         Nel caso di specie, tuttavia, dalla documentazione agli atti, in particolare dai certificati medici, non è possibile valutare se e in che misura l'assicurato potrebbe sfruttare al meglio la sua residua capacità lavorativa in altre attività adeguate.

In simili circostanze, dunque, questo TCA ritiene che debba essere accertato, mediante una approfondita valutazione, in che misura l’assicurato sia in grado di svolgere altre attività adeguate, tenendo conto degli impedimenti derivanti dall'epilessia di cui è affetto, motivo per cui gli atti devono essere rinviati all’amministrazione. A dipendenza delle nuove risultanze, l’UAI si determinerà nuovamente sulla domanda di rendita in oggetto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. §   La decisione contestata è annullata.

                                   §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione conformemente al consid. 2.9.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà al ricorrente fr. 1'000.— di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti.

32.2003.65 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2004 32.2003.65 — Swissrulings