Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.10.2003 32.2003.4

3 octobre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,817 mots·~14 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.4   BS/tf

Lugano 3 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2002 di

____________  

contro  

la decisione del 28 novembre 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1953, impiegato contabile, è portatore di una malattia infiammatoria dell’intestino (morbo di Crohn) diagnosticata nel 1987 ed il 9 ottobre 2001 ha subito un intervento chirurgico (cfr. rapporto 24 giugno 2002 del dr. ________, doc. AI _). Egli presenta anche un’affezione all’occhio sinistro (cfr. rapporto 3 settembre 2002 del dr. __________, doc. AI _).

Con domanda 4/20 febbraio 2002 egli ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con proposta di decisione 6 novembre 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni assicurative poiché:

"  Dagli atti acquisti in sede d'istruttoria, segnatamente di carattere medico ed economico, risulta che il suo periodo d'incapacità lavorativa è giustificata a partire dal 03.10.2001 fino al 31.03.2002.

Questo periodo non raggiunge l'anno di attesa in incapacità lavorativa ininterrotto come da requisito necessario per essere preso in considerazione dall'Assicurazione Invalidità come da art. 29 cpv. 1 lett. b – LAI.

Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta." (doc. AI _)

                                         Non avendo ricevuto alcuna osservazione in merito, con decisione formale 28 novembre 2002 l’amministrazione ha confermato il rifiuto di erogare delle prestazioni assicurative (doc. AI _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso __________ ha contestato la decisione amministrativa, postulando il riconoscimento di una rendita. Egli ha in particolare fatto valere quanto segue:

"  a)   La malattia, già diagnosticata nel 1987, si è manifestata in tutta la

      sua ampiezza il 03.09.2001 a causa di forti disturbi al crohn.

b)   Successivamente sono intervenuti ulteriori disturbi alla vista, segnatamente all'occhio sinistro, per cui mi sono recato dal Dr. __________ la prima volta il 14.11.2001, che mi ha diagnosticato una trombosi.

In seguito, perdurando i disturbi alla vista, sono stato visitato presso il centro Oftalmologico di __________ dal Medico Consulente Dr. __________, diagnosticandomi un sospetto tumore.

Per maggiori approfondimenti, in considerazione della preoccupante gravità del problema, sono stati immediatamente indirizzato a _________ dal Prof. __________ presso l'Hôpital Ophtalmique __________, il quale, dopo approfonditi esami, ha escluso la malignità del tumore, diagnosticandomi un oedème maculaire cystoïde (pseudo-tumorale).

Il caso è tuttora aperto e sono sotto attenta cura, con incapacità lavorativa del 50%.

                                La prossima consultazione è prevista a ____________ per il 12.03.2003."

                               1.4.   Con risposta 27 gennaio 2003 l’amministrazione ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, osservando segnatamente:

"  In concreto, relativamente alla patologia intestinale, il certificato medico 13 dicembre 2001 del Dr. med. __________ ha attestato un'incapacità lavorativa al 50% dal 2 novembre 2001 (doc. _ inc. AI), il rapporto medico di decorso 24 giugno 2002 dello stesso Dr. med. __________ ha attestato un buono stato di salute che non avrebbe dovuto determinare incapacità lavorativa (doc. _ inc. AI) ed il rapporto medico 5 agosto 2002 del Dr. med. __________ ha attestato un'incapacità lavorativa al 100% dal 8 ottobre 2001 al 1 dicembre 2001 (doc. _ inc. AI). Relativamente al disturbo all'occhio sinistro, d'altra parte, il rapporto medico con allegato 3 settembre 2002 del Dr. med. __________ ha attestato l'inesistenza di incapacità lavorativa per attività da monocolo (doc. _ inc. AI).L'istruttoria ha quindi evidenziato che l'assicurato conosce una patologia intestinale dal 1987 per la quale ha subito l'intervento 8 ottobre 2001 e successivamente è tornato alla normale piena capacità lavorativa senza raggiungere un anno di incapacità lavorativa ininterrotta, mentre il problema oftalmologico riguarda il solo occhio sinistro, senza riduzione di capacità lavorativa per attività da monocolo, come quella già svolta di impiegato contabile, in concreto continuata.

Pertanto il diritto alla rendita non è sorto l'assicurato non avendo conosciuto un'incapacità lavorativa nella misura del 40% almeno per un anno intero, senza interruzioni.

È dunque corretta la decisione 28 novembre 2002 dell'Ufficio cantonale dell'Assicurazione Invalidità, della quale è chiesta la conferma.

Nulla muta alla luce dei certificati medici del Dr. __________ 20 agosto 2002 (doc. _ inc. TCA) e 11 novembre 2002 (doc. _ inc. TCA), prodotti dall'assicurato con il ricorso e relativi ai problemi oculistici. Dagli stessi risulta che la formazione pseudo tumorale dell'occhio sinistro è stata curata con successo mentre viene confermata la bassa acuità visiva dell'occhio sinistro. Tale circostanza è infatti stata considerata nella valutazione dell'invalidità del ricorrente in occasione della decisione UAI del 28 novembre 2002 e non ha determinato il riconoscimento di un'incapacità di guadagno e quindi di un'invalidità, con l'eventuale relativo diritto alla rendita, in quanto per l'attività professionale di impiegato contabile svolta dall'assicurato la prassi medica non richiede la visione binoculare e quindi considera non invalidante la capacità visiva monoculare (cfr. valutazione Dr. med. __________, SMR, 4 novembre 2002 e rif., doc. _ inc. AI)." (doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se __________ ha diritto ad una rendita intera, rispettivamente accertare se egli presenta una rilevante incapacità lavorativa per almeno un anno.

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 28 novembre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                               2.5.   Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:

" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel

  momento in cui l'assicurato:

a.    presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure

b.    è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."

                                         A sua volta, l'art. 29 cpv. 1 OAI prescrive che, perché siano compiuti i presupposti dell'invalidità in modo permanente, è necessario sia presumibile "che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato non debba intervenire in futuro". La disposizione è stata dichiarata legale dal TFA (DTF 111 V 25 consid. 4).

                                         Secondo la giurisprudenza tale evenienza è data quando ci si trova confrontati con un danno alla salute ampiamente stabilizzato, sostanzialmente irreversibile, che danneggerà la capacità di guadagno presumibilmente in maniera durevole. (DTF 111 V 22 consid. 2b, confermata in DTF 119 V 102 consid. 4a). In altre parole l’incapacità è permanente se, a causa della stabilità dello stato dell’assicurato, c’è da aspettarsi che durerà per tutto il periodo in cui l’interessato, secondo la normale aspettativa di vita, sarà attivo (Peter, Die Koordination der Invalidenrenten, Zurigo 1997 p. 20; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 1994 p. 259). Di conseguenza lo stato di salute dev’ essere irreversibile (DTF 111 V 24 consid. 3b e c). L’invalidità va considerata permanente se è riconducibile ad un difetto fisico o psichico, mentre un processo somatico non adempie questo presupposto (Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 96). Di conseguenza, fintanto che le affezioni presentano un carattere evolutivo, quand'anche il danno alla salute sia irreversibile, non è possibile parlare di "invalidità permanente" ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a LAI.

                                         In simili casi si dovrà applicare, pertanto, la seconda variante della norma succitata, vale a dire che il diritto alla rendita non può nascere se non dopo un anno ininterrotto d'incapacità media al lavoro in misura pari almeno al 40%.

                               2.6.   Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, infatti, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media. Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (cfr. DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 pag. 126).

                                         Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.

                                         L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).                                                                       

                                         Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

                                         Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

                               2.7.   Nella fattispecie in esame è incontestato che l’assicurato, affetto da una malattia di lunga durata, per avere diritto ad una rendita, ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, deve presentare un’incapacità lavorativa almeno del 40% e questo per un anno, senza notevoli interruzioni (cfr. consid. 2.5).

L’UAI sostiene che in casu non sia trascorso l’anno di attesa poiché dagli atti è risultata un’incapacità lavorativa dal 3 ottobre 2001 al 31 marzo 2002. Il ricorrente, invece, è di parere diverso ed ha prodotto della nuova documentazione medica.

                               2.8.   Dagli atti di causa risulta che con rapporto 24 giugno 2002 all’UAI il dr. __________, Capo servizio di gastroenterologia all’Ospedale __________, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal novembre 2001, a seguito dell’intervento chirurgico del 9 ottobre 2002, precisando di aver visto l’ultima volta l’assicurato nel mese di giugno del 2002 e che a suo parere “ il paziente giova di uno buono stato di salute, il quale non dovrebbe provocare inabilità lavorativa” (doc. AI _).

                                         Vero che lo specialista ha segnalato un rischio di recidiva abbastanza elevato, nonostante la terapia antiinfiammatoria intrapresa. Ma è altrettanto vero che il ricorrente non ha prodotto alcun certificato medico che attesti un peggioramento della malattia, rispettivamente l’insorgenza di un ulteriore periodo di inabilità al lavoro, Il dr. __________ ha del resto dichiarato un’inabilità del 100% dall’8 ottobre 2001 al 1° dicembre 2001 (cfr. rapporto 5 agosto 2002, doc. AI _). Infine, nel questionario 12 marzo 2003 il datore di lavoro dell’assicurato, sulla base delle assenze del dipendente, ha certificato un’”incapacità al lavoro” del 100% dall’8 ottobre al 1° novembre 2001 e del 50% dal 2 novembre al 12 marzo 2003 (doc. AI _). L’istruttoria ha quindi potuto appurare che il ricorrente, dal punto di vista internistico, non presenta un’incapacità lavorativa nella misura del 40% almeno per un anno intero, senza notevoli interruzioni.

Per quel che riguarda l’affezione agli occhi, con rapporto 3 settembre 2001 il dr. __________, specialista in Oftalmologia, diagnosticando una trombosi della vena centrale con possibile metastasi coroidea, non ha riscontrato un’incapacità lavorativa. Egli ha tuttavia precisato di aver “inviato il paziente a __________ in data 4. 7.02” e di non avere più avuto alcuna notizia in merito (doc. AI _). L’11 ottobre 2002 il dr. __________, del Servizio di Oftalmologia dell’Ospedale __________, ha confermato una trombosi venosa retinica emorragica all’occhio sinistro e che il paziente è in cura presso il prof. __________. Contestualmente egli ha evidenziato una limitazione di rendimento dovuta alla perdita funzionale dell’occhio sinistro (doc. AI _). Occorre qui rilevare che rettamente il dr. __________ (Servizio medico regionale dell’AI) ha ritenuto come la visione monoculare all’occhio destro non rappresenti per l’assicurato, impiegato contabile, una riduzione della capacità lavorativa (cfr. doc. AI _).

Infatti, questo Tribunale con sentenze inedite del 31 ottobre 2001 nella causa A.B. (inc. 32.2001.68) e 31 agosto 2001 nella causa S.H. (inc. 32.2001.47), cresciute in giudicato e rese nell’ambito di provvedimenti sanitari integrativi ex art. 12 LAI, ha ritenuto che un’impiegata d’ufficio rispettivamente un consulente fiscale-contabile, attività parificabili a quella del ricorrente, non necessitano di una visione binoculare per esercitare la loro professione. Da ultimo va evidenziato che i rapporti 20 agosto 2002 e 11 novembre 2002 del dr. __________ prodotti con il ricorso, non sono idonei a modificare l’esito della presente vertenza. Nel primo, lo specialista ha descritto il trattamento dell’occhio sinistro, affetto da una formazione pseudo-tumorale (doc. AI _), mentre nel secondo sono stati evidenziati i risultati positivi della cura e confermata la bassa acuità visiva del medesimo occhio (doc. AI _). Come detto poc’anzi, la pressoché perdita totale della visibilità all’occhio sinistro non compromette il rendimento dell’attività svolta dal ricorrente e quindi non può essere riconosciuta un’inabilità lavorativa.

In conclusione, non presentando __________ un’incapacità lavorativa del 40% almeno per un anno intero, rettamente l’amministrazione gli ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2003.4 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.10.2003 32.2003.4 — Swissrulings