Raccomandata
Incarto n. 32.2003.18 BS
Lugano 20 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2003 di
__________
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto che:
- __________, classe 1953, dal 1° dicembre 1990 è beneficiario di una rendita intera d'invalidità ammontante, nel 2000, a fr. 1'817.-- al mese. Egli è inoltre titolare di una rendita completiva per la moglie (fr. 545.--) e per i figli __________, __________ e __________ (fr. 727.-- cadauna; cfr. atti AI). Nell'ambito della procedura di divorzio, con decreto cautelare 17 marzo 1994 il Pretore del Distretto di __________ ha ordinato alla Cassa di compensazione delle banche svizzere (in seguito: Cassa) di trattenere mensilmente dalle rendite AI dell'assicurato fr. 2'000.-- e di versarli direttamente alla di lui moglie (cfr. atti AI);
- con sentenza 8 giugno 2001 questo Tribunale ha respinto un ricorso dell’assicurato e quindi confermato la cessazione dell’erogazione della rendita completiva per il figlio __________ per raggiunta maggiore età (inc. 32.2000.62);
- con il ricorso che ci occupa __________ ha postulato il ripristino della rendita con effetto 5 luglio 1988;
- con decreto 29 gennaio 2003 il Vicepresidente del TCA ha intimato all’assicurato un termine per motivare il gravame e per trasmettere la decisione contro cui si oppone, avvertendo che qualora il termine dovesse scadere infruttuosamente il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile (II);
- con decreto del 10 marzo 2003 il TCA ha assegnato un ultimo termine di 10 giorni per completare il ricorso, con l’ammonimento che una volta trascorso infruttuoso il termine, il gravame non sarebbe stato esaminato nel merito (III);
- con scritto 14 marzo 2003 il ricorrente ha risposto di non aver mai ricevuto una decisione in merito e di percepire dal 1° gennaio 2003 un accredito mensile di soli fr. 2'813 (V), mentre con lettera 17 marzo 2003 egli ha confermato di contestare la riduzione della rendita d’invalidità riconosciuta mediante decisione 7 febbraio 1994, con effetto retroattivo dal 1° dicembre 1993, dalla Cassa di compensazione delle banche svizzere percepita in ragione di soli fr. 1'862.— mensili nel 2002 in luogo dei fr. 4'250.—di diritto (VI);
- con risposta 11 aprile 2003, precisando fra l’altro che la riduzione della rendita dipende dall’obbligo di versamento stabilito dal Giudice civile e non da una pronunzia di modifica del grado d’invaldità, l’UAI ha quindi postulato la reiezione in ordine del ricorso in assenza di una decisione amministrativa (IX);
- il 3 maggio 2003 __________ ha inviato ulteriore documentazione (XII);
considerato in diritto che:
- al 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1);
- per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, stabilisce che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga;
- ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;
- le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali (art. 52 cpv. 1 LPGA). In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);
- ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 57 LPGA). Per contro, il capoverso 2 dell’art. 56 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;
- pertanto nella procedura di ricorso sono da giudicare quei rapporti giuridici, sui quali l’autorità amministrativa competente si è preventivamente pronunciata, sotto forma di decisione o decisione formale, in maniera imperativa. Nel caso in cui non vi fosse tale atto amministrativo, viene quindi a mancare l’oggetto dell’impugnativa (Anfechtungsgegenstand) e quindi un presupposto processuale (Sachurteilsvoraussetzung), presupposti che sono da esaminare d’ufficio (DTF 118 V 313 consid. 3b citato da Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, § 58 N 28 pag. 376). In assenza di un presupposto processuale, il ricorso è da dichiarare irricevibile ( Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 10 N. 12, pag. 57);
- nella fattispecie in esame, come d’altronde ammesso dal ricorrente, da parte dell’UAI non è stata emessa alcuna decisione formale di riduzione della rendita;
- in sede di risposta, facendo riferimento allo scritto 9 aprile 2003 della Cassa di compensazione delle banche svizzere (competente per la determinazione della rendita), l’amministrazione ha infatti evidenziato di non aver mai operato una modifica del diritto alla rendita, precisando che la riduzione è dovuta principalmente alla deduzione mensile di fr. 2'000.— disposta dal Giudice civile (IX). Già con sentenza 8 giugno 2001 questo Tribunale aveva del resto rimarcato che, trattandosi di una trattenuta pronunciata nell'ambito di una causa di divorzio fra i coniugi __________, la questione in merito ad un’eventuale soppressione o diminuzione sfuggiva alla verifica giudiziaria del TCA e che quindi spettava all'assicurato adire le competenti istanze civili (cfr. inc. 32.2000.62);
- dallo scritto 15 aprile 2003 della Cassa risulta come dal 1° gennaio 2003 __________ sia beneficiario delle seguenti prestazioni assicurative mensili:
rendita intera per l’assicurato fr. 1'907.—
rendita completiva per la moglie fr. 572.—
rendita per il figlio _________ fr. 763.—
rendita per il figlio _________ fr. 763.—
totale fr. 4'005.—
Da questo importo vanno appunto dedotti fr. 2'000.— versati, per ordine del Giudice civile, direttamente alla moglie del ricorrente. Da tener inoltre presente che la rendita complementare per il figlio __________ è stata versata sino al mese di maggio 2002, data in cui quest’ultimo ha raggiunto i 18 anni, ciò che è stato confermato dal TCA con la già citata sentenza dell’8 giugno 2001;
- in conclusione, non essendo stata emessa una decisione amministrativa, il presente gravame deve essere dichiarato irricevibile. Né del resto l’atto che ci occupa può essere trattato come ricorso per denegata giustizia ai sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (cfr. in merito: Kieser, Kommentar zum ATSG, Zurigo 2003, art. 56, N.10s, pag. 56s) poiché l’assicurato non ha chiesto all’UAI l’emanazione di una decisione o di una decisione su opposizione;
- cionondimeno l’assicurato va avvisato che, vista la chiara configurazione giuridica della fattispecie in esame, in caso di eventuali successivi gravami d’identico tenore, concernenti quindi le oramai note riduzioni, questo TCA sarà costretto a dichiararli siccome temerari ai sensi dell’art. 20 LPTCA con conseguente accollo all’interessato della tassa di giustizia e delle spese di procedura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti