Raccomandata
Incarto n. 32.2003.17 BS
Lugano 29 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2003 di
__________
rappr. da: __________
contro
la decisione del 29 ottobre 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto che:
- con decisione 6 febbraio 1992 l’Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Berna (in seguito: UAI BE) ha assegnato a __________, classe 1940, una mezza rendita dal 1° febbraio 1989.
In via di revisione, il 5 ottobre 1995 l’UAI BE ha poi ridotto la prestazione assicurativa in un quarto di rendita.
Da ultimo, mediante pronunzia 24 febbraio 1999 l’amministrazione ha soppresso la rendita in quanto ha accertato un grado d’invalidità del 31% (cfr. incarto UAI BE);
- con decisione 28 marzo 2000 l’UAI BE ha posto il marito dell’assicurata, __________, al beneficio di una rendita intera di fr. 1'823.-- ed una rendita completiva per la moglie di fr. 547.--, con effetto dal 1° ottobre 1999 (doc. AI _ inc. UAI Ticino);
- a seguito di una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti (20 settembre 2000) di __________ a, con progetto di decisione 10 aprile 2002 l’UAI BE le ha riconosciuto un quarto di rendita dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2001, una rendita intera dal 1° settembre 2001 al 31 marzo 2002 e nuovamente un quarto di rendita dal 1° aprile 2002 con un grado d’invalidità del 42% (cfr. incarto UAI BE);
- con decisione 9 dicembre 2002 l’amministrazione bernese ha quindi erogato all’assicurata una rendita intera dal 1° settembre 2001 al 31 marzo 2002 di fr. 1'563.— (doc. _). Sul retro della decisione l’UAI BE ha indicato che “ la rendita intera suppletiva per la moglie è pagata a lei in misura di un quarto di rendita”. In effetti, l’amministrazione ha deciso di continuare a versare la rendita completiva di fr. 560.— (stato 2001) in alternativa al quarto di rendita d’importo inferiore (fr. 429.--);
- a seguito del riconoscimento di un’invalidità della moglie e la susseguente ripartizione dei redditi coniugali (art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS), mediante decisione 9 dicembre 2002 l’Ufficio AI del Cantone Ticino (divenuto competente a causa del trasferimento del domicilio a __________ del marito della ricorrente) ha nuovamente determinato la rendita di __________ dal 1° settembre 2001 al 31 marzo 2002, quantificandola in fr. 1'563.-- (doc. _);
- con pronunzia 29 ottobre 2002 l’UAI TI, oltre alla rendita principale, ha erogato ad __________ una rendita complementare per la moglie di fr. 560.—, dal 1° settembre 2002 in luogo del quarto di rendita (doc. _);
- con ricorso 24 gennaio 2003 __________, rappresentata dall’avv. __________, ha contestato il tasso d’invalidità del 42% e postulato il riconoscimento di una mezza rendita dal 1° aprile 2002 (I);
- interpellato dal TCA, con scritto 11 febbraio 2003 l’avv. __________ ha precisato di “contestare la decisione del 29 ottobre 2002 dell’Ufficio AI del Cantone Ticino, accordante alla signora __________ la rendita completiva pari a CHF 560.--, nonché chiedere l’assegnazione di una mezza rendita AI al posto della rendita completiva che le spetta in qualità di moglie” (III);
- con ordinanza 14 febbraio 2003 il TCA ha fissato all'UAI TI il rituale termine per presentare la risposta di causa (IV);
- mediante scritto 19 febbraio 2003 l’amministrazione ticinese ha tuttavia ritornato il ricorso “ poiché riteniamo di competenza dell’Ufficio AI del Canton Berna e questo secondo il marg. 4010 della circolare sulla procedura e dell’art. 40 cpv. 3 OAI. Infatti la decisione relativa al grado d’invalidità della Signora _________, è stata emessa dall’Ufficio AI del Canton Berna il quale era competente dell’esame della prestazione al momento della presentazione della domanda AI” (IV);
- con lettera 6 marzo 2003 l’avv. __________ ha fra l’altro precisato che la decisione contestata del 29 ottobre 2002 gli è stata intimata insieme a quelle dell’UAI BE del 9 dicembre 2002 mediante lettera con affrancatura A, ricevuta il 10 dicembre 2002 (IX);
- il TCA ha richiamato dall’UAI TI l’incarto relativo a __________ e dall’UAI BE quello relativo alla ricorrente (XIII);
considerato in diritto che:
- con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 29 ottobre 2002, gli articoli di seguito citatati corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella decisione querelata l’amministrazione non doveva indicare i termini di opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA, ma i rimedi di diritto ai sensi dell’art. 84 cpv.1 LAVS, applicabile anche nell’AI in virtù del rinvio di cui all’art. 69 LAI. Secondo l’art. 84 cpv. 1 LAVS contro le decisioni pronunciate dalle casse di compensazione (rispettivamente gli Uffici AI) gli interessati possono contestarle entro 30 giorni dalla notificazione;
- stante quanto sostenuto nel gravame e precisato il 6 marzo 2003 dall’avv. __________ (IX), tutte le decisioni del 20 ottobre 2002 e del 9 dicembre 2002 indirizzate ai coniugi __________, sia quelle emesse dall’UAI Ticino che dall’Ufficio AI del Cantone Berna, sono state notificate il 10 dicembre 2002 (IX) per cui il presente ricorso risulterebbe essere tempestivo;
- secondo la giurisprudenza del TFA, in una controversia riguardante il versamento della rendita completiva AI per la moglie, quest’ultima acquisisce la qualità di parte nel processo (DTF 119 V 425). Il coniuge del destinatario di una decisione fondata sulla LAVS è legittimato a ricorrere se e nella misura in cui tale atto amministrativo è suscettibile di avere, immediatamente o in futuro, ripercussioni sull’ammontare della sua rendita (DTF 126 V 455 s. ed esempi ivi citati);
- nel caso in esame, a mente del TCA, l’assicurata non ha un interesse degno di protezione e quindi non è legittimata (DTF 127 V 2 consid. 1a con riferimenti) ad impugnare la decisione 29 ottobre 2002 dell’UAI Ticino riguardante la determinazione tra l’altro della rendita completiva per il coniuge. Come rilevato dall’avv. __________ il 6 marzo 2003, “ la mia assistita dispone di un legittimo interesse a contestare il grado d’invalidità del 40%, riconosciutole dall’Ufficio AI del Canton Berna e a chiedere la definizione del suo caso con un grado d’incapacità al guadagno del 50%, comportante l’assegnazione di una mezza rendita AI” (IX).
Infatti, con pronunzia 9 dicembre 2002 l’Ufficio bernese ha determinato un grado d’invalidità del 42% conferente un quarto di rendita dal 1° aprile 2001, stabilendo comunque l’erogazione di una rendita completiva per coniuge d’importo superiore al quarto di rendita (in definitiva l’amministrazione ha riconosciuto alla ricorrente un diritto acquisito alla rendita completiva. Infatti l’art. 34 cpv. 1 LAI prevede che la rendita complementare è erogata al coniuge “purché quest’ultimo non sia legittimato a una rendita di vecchiaia o d’invalidità”, ciò che sarebbe stato il caso in esame). Era pertanto contro questa decisione che andava posto il gravame e non contro quella dell’UAI Ticino, notificata insieme alle altre delibere. Infatti, è l’amministrazione bernese che ha valutato il grado d’invalidità ed è la relativa decisione che esplica degli effetti sulla rendita AI della ricorrente. La decisione contestata, quindi, non è altro la conseguenza di quanto deciso a Berna. Come detto, __________ avrebbe dovuto contestare la delibera 9 dicembre 2002 dell’UAI BE, competente ai sensi dell’art. 55 LAI in quanto al momento della domanda di prestazioni l’assicurata era domiciliata nel Canton Berna (dal punto di vista procedurale è irrilevante che durante l’istruttoria la ricorrente si sia trasferita in Ticino. L’art. 40 cpv. 3 OAI prescrive infatti che l’ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda di prestazioni rimane tale durante tutta la procedura);
- del resto, i motivi di praticità invocati dalla ricorrente (la non conoscenza della lingua tedesca) non sono sufficienti per ritenere “opportuno che il gravame interposto contro la decisione del 29.10.2002 emessa dall’Ufficio AI, Bellinzona, sia trattato da codesta lodevole Corte” (IX);
- ne consegue che, mancando la legittimità a ricorrere, il gravame deve essere dichiarato irricevibile (cfr. Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 13 n. 13, pag. 89).
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Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti