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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2002 32.2002.81

24 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,952 mots·~20 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00081   BS/cd

Lugano 24 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 13 giugno 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1938, scalpellino, il 16 marzo 2001 ha presentato una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

                               1.2.   Dopo aver esperito degli accertamenti economici e medici, di cui si parlerà nei considerandi in diritto, con proposta di decisione 11 febbraio 2002 l’Ufficio assicurazioni invalidità (UAI) ha riconosciuto una mezza rendita dal 1° maggio 2001, motivando come segue:

"  (…)

Dalla documentazione medica ed economica acquisita all'incarto risulta che la consueta attività non è più esigibile. Tuttavia è ancora esigibile, al 75%, un'attività in cui non vi sia la necessità di sollevare sopra l'orizzontale pesi superiori ai 5 Kg, il sollevamento di pesi con le braccia estese non deve essere ripetitivo e non comporta l'uso di attrezzi pesanti con vibrazioni.

Il reddito conseguito nell'attività svolta prima del danno alla salute ammontava a Fr. 70'070.-- annui, mentre quello ottenibile in un'attività adeguata, svolta al 75%, sarebbe di Fr. 25'532.-- annui.

Dal confronto di questi redditi si ricava una perdita di guadagno del 63,5%.

A partire dal 01.05.2001 (dopo un anno di attesa), lei ha diritto a una mezza rendita d'invalidità con un grado del 63,5%." (cfr. doc. AI _)

                                         Non avendo l’assicurato inoltrato delle osservazioni in merito alla proposta decisionale, con provvedimento formale 13 giugno 2002 l’amministrazione ha quindi confermato l’erogazione di una mezza rendita d’invalidità dal 1° maggio 2001. Contestualmente all’assicurato è stata assegnata una rendita completiva per la moglie (doc. AI _).

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, per il tramite del __________, postulando il riconoscimento di una rendita intera. Queste le motivazioni del gravame:

"  (…)

2.      Sulla scorta della documentazione medica ed economica acquisita agli atti, l'intimata è giunta alle conclusioni che il ricorrente malgrado il danno alla salute potrebbe ancora svolge­re un lavoro leggero e confacente nella misura del 75 %. La perdita economica imputabile all'invalidità risultava pertanto essere del 63.5 %, tasso che dà diritto alla mezza-rendita.

Il ricorrente contesta questa valutazione e fa valere di essere inabile almeno alla metà anche in un lavoro adeguato. A sostegno di questa sua posizione si riserva di produrre una relazio­ne medica dettagliata. E' pertanto da ammettere un diritto alla rendita intera.

Prove:  relazione medica, segue." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Mediante risposta 3 luglio 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame. Ricordato che l’assicurato è stato sottoposto ad un’accurata visita medica presso il Servizio medico regionale dell’AI (SMR), l’amministrazione ha rilevato:

"  (…)

In casu il rapporto redatto dal dottor __________ è chiaro, preciso e completo. Non sussiste pertanto alcun valido motivo atto a metterne in dubbio la bontà.

D'altro lato agli atti non sussistono elementi atti ad inficiare la valutazione del dottor __________ circa il grado di capacità in attività adeguate, il curante non essendosi espresso che in merito alla capacità lavorativa quale scalpellino.

In sede di ricorso non è del resto stato presentato alcun nuovo elemento di giudizio." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Il 13 agosto 2002 il TCA ha chiesto al __________ di produrre la documentazione medica accennata nel gravame (doc. _).

Dopo aver chiesto una proroga per trasmettere quanto chiesto (doc. _), con lettera 24 settembre 2002 il __________ ha declinato il mandato di rappresentanza (doc. _).

Il 27 settembre 2002 il TCA ha dunque chiesto direttamente al ricorrente di inviare la documentazione medica pertinente (doc. _), non ricevendo alcuna risposta.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l’eventuale riconoscimento all’assicurato di una rendita intera.

__________ sostiene di non poter esercitare a tempo parziale un’attività leggera, per cui risulterebbe un’incapacità al guadagno totale. Di parere opposto è l’UAI che ritiene data un’invalidità del 63% poiché l’assicurato potrebbe espletare, nella misura del 75%, la summenzionata attività adeguata.

                               2.3.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

                                         - un danno alla salute fisica o psichica conseguente a    infermità congenita, malattia o infortunio, e

                                         - la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.4.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Al fine di accertare lo stato di salute di __________ e l’eventuale inabilità lavorativa, sia nella precedente professione di scalpellino, sia in un’altra attività adeguata, l’UAI ha incaricato il Servizio di valutazione medico dell’assicurazione invalidità (SMR) di eseguire una visita medica.

Dalla lettura del rapporto 5 settembre 2001 risulta che il dr. __________, membro del suddetto servizio medico, ha accertato, quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, “una periartopatia omero-scapolare destra su sindrome d’attrito sottoacromiale spalla destra dovuto ad una lesione parziale del sovraspinoso della spalla destra “(cfr. doc. AI _).

In sede di discussione dei dati medici, egli ha rilevato:

"  8       Discussione

         Si tratta di un assicurato, scalpellino di professione, che lamenta dolori invalidanti alla spalla destra. Questi dolori risalgono a diversi anni ma sono diventati di notevole entità dal maggio 2000. Malgrado diverse terapie non si è potuto migliorare la situazione clinica. Attualmente questi dolori causano un netto disturbo funzionale al livello della spalla destra. Questi dolori aumentano al minimo sforzo o vibrazione trasmesse nel braccio, per cui l'uso del martello risulta molto limitata.

         Una limitazione importante è presente per il sollevamento di pesi di oltre 5 kg sopra il piano delle spalle, il sollevamento di un peso con le due braccia estese è ancora proponibile ma non in maniera ripetitiva, con le braccia piegate il sollevamento dei pesi oltre i 10 kg risulta ridotto. L'uso del braccio con attrezzi medio pesanti che trasmettono vibrazioni non è esigibile. Un'attività con le braccia elevate o l'uso del braccio destro sopra il piano delle spalle è impossibile. Un'attività su pontili o scale è anche limitata. L'assicurato non presenta limitazione nella posizione di lavoro, nello spostarsi o nell'impiego delle due mani.

         Dall'esame odierno possiamo mettere in evidenza una diminuzione funzionale importante della spalla destra. L'attività di scalpellino svolta precedentemente all'insorgenza del danno alla salute non sembra più idonea per questo paziente. Questo danno alla salute causa un'incapacità lavorativa valutabile all'80% in un'attività pesante come quella di scalpellino.

         Nello stato attuale l'assicurato presenta una capacità residuale nell'attività di scalpellino non superiore al 20%.

         In un'attività leggera che eviti l'uso frequente del braccio destro, che non necessita il sollevamento di pesi di oltre 10 kg, che eviti lavori con le braccia sopra l'orizzontale e che non trasmette vibrazioni negli arti superiori possiamo considerare l'assicurato abile al 75%." (cfr. doc. AI _ - p.to 8)

  Pertanto il SMR ha concluso considerando l’assicurato inabile all’80% nel suo mestiere di scalpellino svolto prima del danno alla salute, ma abile al 75% in un’attività adeguata rispecchiante le succitate limitazioni.

Le risultanze mediche sono state poi sottoposte alla valutazione economica da parte del consulente in integrazione professionale (consulente). Dopo aver preso in esame le limitazioni funzionali riportate nella valutazione medica del SMR, con rapporto 7 dicembre 2001, il consulente ha precisato:

"  (…)

Evidentemente risulta difficile configurare con delle limitazioni simili una professione adeguata ed esercitabile al 75 %.

Si potrebbe immaginare che vi siano delle occasioni per eventuali occupazioni semplici e ripetitive al 50% o al 100%, con un'introduzione che evidentemente richiederebbe più tempo per la scarsa flessibilità ed adattabilità che una persona di 63 anni può avere. Inoltre sono da immaginare, ma in concreto si dovrebbero tenere in considerazioni le difficoltà di adattamento a nuove mansioni, nonché la difficoltà di trasferire il potenziale acquisito nel corso di quarant'anni di lavoro in cava ad altri settori professionali.

Economicamente.

Applicando le ESS cui ci permettiamo di applicare le riduzioni consentite per le limitazioni dovute al danno alla salute, per le difficoltà di flessibilità di adattamento a nuove mansioni per una persona che ha svolto un'attività manuale, al 75% per tutta la vita avremmo la seguente situazione economica.

Reddito presumibile

fr. 25532

Reddito ipotetico nella precedente attività

Fr. 70070

Grado d'invalidità

63,5%

Se dovessimo invece considerare che questi impieghi sono possibili soltanto al 50 o al 100%, per esigenze di mercato, il grado d'invalidità sarebbe del 75%." (cfr. doc. AI _)

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo  l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

                               2.7.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni della valutazione del SMR basate su un approfondito e completo esame di tutte le affezioni lamentate dall’assicurato. Il dr. ____________ è giunto ad una logica conclusione in merito all’inesigibilità dell’assicurato nell’espletamento dell’attività di scalpellino, valutando comunque al 75% l'abilità in attività leggere rispecchianti le indicazioni mediche.

                                         Alla valutazione del SMR deve quindi essere attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.7). Del resto, contrariamente a quanto preannunciato nel gravame, l’assicurato non ha prodotto alcuna documentazione medica atta a mettere in dubbio il referto del dr. __________.

Per quel che concerne la valutazione economica del 7 dicembre 2001, va ricordato che compito dell’orientatore/consulente professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Va inoltre ricordato che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, p. 80).

Nel caso in esame, il consulente ha in particolare sostenuto che “risulta difficile configurare con delle limitazioni simili una professione adeguata ed esercitabile al 75%” (doc. AI _), ma non ha escluso l’esistenza di una siffatta professione. Non è del resto chiaro il motivo per cui egli ha aggiunto che “ si potrebbe immaginare che vi siano delle occasioni per eventuali occupazioni semplici e ripetitive al 50% o al 100%” (doc. AI _), atteso che compito del consulente è di valutare se un’attività adeguata sia da ritenere ancora esigibile in un mercato equilibrato del lavoro e non il grado di occupazione. Vero che l’età dell’assicurato potrebbe costituire un oggettivo ostacolo nel reperimento un’altra attività diversa da quella precedente di scalpellino, svolta da diversi decenni, con tutte le difficoltà di adattamento che ne deriverebbero. Tuttavia viste le limitazioni dell’assicurato, a mente del TCA, teoricamente vi sono ancora delle attività esigibili. Basti pensare alle professioni industriali in cui i lavori fisicamente faticosi vengono eseguiti da macchine, mentre le funzioni di sorveglianza assumono un’importanza maggiore (cfr. RCC 1991 pag. 332, consid. 3b). In tal senso, in una sentenza del 7 agosto 2001 non pubblicata nella causa K ( U 240/99), il TFA ha ritenuto che un assicurato, il quale a causa delle limitazioni funzionali era praticamente abile ad utilizzare solo un braccio, poteva esercitare funzioni di vigilanza del funzionamento di macchine industriali, di controllo della qualità, di addetto all’informazione e quale portiere.

                                         In queste circostanze, dunque, è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che __________ presenta un’incapacità lavorativa nella sua professione di scalpellino nella misura dell’80%, con una capacità al lavoro in attività semplici e ripetitive in misura del 75%.

                               2.8.   Partendo dunque da un’esigibilità al 75% in attività leggere, al fine di determinare il grado d’invalidità, occorre procedere al raffronto dei redditi come esposto al consid. 2.3.

Ai fini della determinazione del reddito da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività in mansioni leggere, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).

                                         In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.‑‑ nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le donne.

Recentemente l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi all’anno 2000.

                                         Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).

                                         Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.- riferito al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 pag. 348) e non dal salario di riferimento di fr. 45'390.— preso dal consultante, in quanto si riferisce al rilevamento statistico del 1998. Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a), questo importo, adeguato al 2001 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 7/2002, Tabella B10.3, p.89), ammonta a fr. 51'750.-- ( 50'498 x 1902 : 1856).

                                         Tenuto conto di una capacità del 75% in siffatte attività, si ottiene un reddito pari a fr. 38'812 (75% di 51'750).

                                         Partendo da un salario rivalutato di fr. 38'812, ridotto del 25%, corrispondente al tasso di riduzione ammesso dal consulente in integrazione professionale dell'AI nelle tabelle di calcolo allegato al citato rapporto 7 dicembre 2001 (doc. AI _) - la cui valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (cfr. STFA non pubblicata del 30 giugno 2000 in re B p. 5; DTF 126 V 75) -, si giunge ad un reddito da invalido di fr. 29’109.--.

                                         Dal raffronto di quest’ultimo importo con quello - incontestato - da valido di fr. 70'070 emerge un'incapacità al guadagno pari al 58,4% (70'070 – 29’109 x 100 : 70'070), che dà diritto ad una mezza rendita d'invalidità. Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. DTF 121 V 366) – in casu 13 giugno 2002: determinanti sono quindi i redditi aggiornati al 2002. Tuttavia, visto il risultato al quale si è appena giunti, anche operando la rivalutazione (l’adeguamento al 2002 del reddito da invalido sarà del resto disponibile, per ragioni statistiche, solo nel 2003) con ogni verosomiglianza non si raggiungerebbe comunque il grado d’invalidità pari almeno al 66 2/3%, ciò che avrebbe permesso l’erogazione di una rendita intera.

                                         Ne consegue che la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

32.2002.81 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2002 32.2002.81 — Swissrulings