RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2002.00073 BS
Lugano 31 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 17 giugno 2002 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 maggio 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
viste le osservazioni 2 luglio 2002 all’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo inoltrata dal ricorrente in cui l’UAI rileva che i presupposti per una modifica del grado d’invalidità non sono chiaramente adempiuti e propone di retrocedere gli atti per un complemento istruttorio, specificando inoltre che la decisione contestata è da ritenere annullata indi per cui l’istanza di ripristino dell'effetto sospensivo diventa priva di oggetto (doc. _);
richiamato lo scritto 12 luglio 2002 con cui l'avv. __________ ha dichiarato la propria adesione alla proposta dell’amministrazione (doc. _);
atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162), per cui la richiesta del ripristino dell’effetto sospensivo è da ritenere priva di oggetto
considerato l'esito della procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.--;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli, per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata ai sensi dei considerandi.
§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti;
2. l’istanza tendente all’ottenimento del ripristino dell’effetto sospensivo è priva di oggetto;
3. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
4. l'Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000 a titolo di ripetibili;
5. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi