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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.12.2002 32.2002.72

5 décembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,724 mots·~19 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.72   BS/cd

Lugano 5 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 15 maggio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nata nel 1959, aiuto cameriera ai piani, il 22 gennaio 1999 si è infortunata procurandosi una distorsione alla caviglia sinistra.

                                         Le conseguenze dell'infortunio sono state prese a carico dalla __________, agente quale assicuratore infortuni, sino al 12 luglio 1999, giorno in cui è stata considerata pienamente abile al lavoro (cfr. incarto LAINF, doc. AI _).

                               1.2.   Il 29 maggio 2000 essa ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI).

Con proposta di decisione l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto all’assicurata un quarto di rendita dal 1° gennaio 2000 poiché:

"  (…)

Nel suo caso concreto, preso atto della documentazione medica specialistica ed economica acquisita in sede di istruttoria della domanda di prestazioni, le possiamo riconoscere un grado di invalidità del 40 % al massimo, ciò che le consentirà di beneficiare di rendita a partire dal 01.01.2000, ossia dopo un periodo di attesa di un anno in incapacità lavorativa e lucrativa - art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.

Osserviamo che il danno invalidante è esclusivamente connesso allo stato di salute psichico.

Un assicurato che presenta un grado d'invalidità situato tra 40 e 50 % e che si trova in una situazione economicamente precaria, ha diritto a una mezza rendita invece di un quarto di rendita.

Dunque, a partire dal 01.01.2000, lei avrà diritto al quarto di rendita e, se assolverà le condizioni economiche del caso di rigore, alla mezza rendita." (cfr. doc. AI _)

Con scritto 4 marzo 2002 l’interessata ha contestato la proposta di decisione (doc. AI _).

Ritenute tali osservazioni ininfluenti  (doc. AI _), mediante provvedimento formale 14 maggio 2002 l'amministrazione ha confermato il quarto di rendita dal 1° gennaio 2000 (doc. AI _).

                               1.3.   __________, rappresentata dall’avv. __________, ha tempestivamente contestato la decisione amministrativa, postulando l'annullamento della stessa ed il riconoscimento di un grado d’invalidità almeno del 50%. L'assicurata ritiene infatti la perizia psichiatrica del dr. __________ lacunosa per quel che concerne la valutazione dell’incapacità al lavoro. Essa ritiene altresì che l’aspetto reumatologico ed ortopedico necessiti di un approfondimento.

                               1.4.   Mediante risposta 18 giugno 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame. Evidenziando come la perizia del dr. __________ soddisfi pienamente i requisiti essenziali, fissati dalla giurisprudenza, che una perizia psichiatrica dovrebbe contenere, riguardo alla problematica fisica l’amministrazione ha rilevato:

"  (…)

Per quanto attiene all'aspetto fisico, il reumatologo curante, dottor __________, ha chiaramente affermato non sussistere alcun impedimento.

L'obesità è stata inoltre espressamente classificata fra le patologie senza ripercussione sulla capacità lavorativa (cf. doc. n. _ inc. AI).

L'amministrazione dal canto suo non aveva ragione alcuna di mettere in discussione tale valutazione.

In via abbondanziale, ed in linea generale, giova comunque ricordare che all'obesità in quanto tale non è riconosciuto carattere invalidante (cf. Direttiva concernente l'invalidità e la grande invalidità, marg. 1013)." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Il 2 luglio 2002 il legale della ricorrente ha ribadito la propria tesi ricorsuale, chiedendo l’assunzione testimoniale di due medici (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il riconoscimento o meno a __________ di una rendita d'invalidità maggiore a quella assegnata mediante il provvedimento in lite.

                               2.3.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità 

                                            congenita, malattia o infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.4.   Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurata dal punto psichiatrico, nonché le eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa, l'UAI ha incaricato il dr. __________ di esperire una perizia specialistica. Dopo aver esposto una dettagliata anamnesi e proceduto ad una completa valutazione psichiatrica, con rapporto 28 novembre 2001 lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha posto la seguente diagnosi:

¨       “Sindrome mista ansioso depressiva (ICD-10:F41.2) di entità medio-lieve.

¨       Sindrome da dolore somatoforme (ICD-10:F45.4).

¨       Eventi stressanti di altro tipo che riguardano la famiglia (ICD-10:Z63.7).

¨       Problemi correlati alle circostanze economiche (ICD-10:Z59)” (Doc. AI _ pag.5).

                                         Dal lato psichiatrico, a giudizio del perito, la capacità lavorativa è valutabile al 60% almeno, con una prognosi di peggioramento psichico non sfavorevole. Egli ha inoltre sostenuto che un eventuale trattamento psichiatrico-ambulatoriale non porterebbe delle modifiche clinicamente importanti sull’elaborazione-sintomatologica (cfr. doc. AI _ pag. 5/6).

                               2.6.   Con il ricorso __________ contesta la valutazione del dr. __________ posta a fondamento del giudizio impugnato. In particolare essa dissente dalla valutazione psichiatrica fatta dallo specialista in merito alla residua capacità lavorativa al 60%, sottolineando nelle osservazioni 2 luglio 2002 quanto segue:

"  (…)

L'impressione è che il tasso di inabilità al lavoro accertato del 40 % sia frutto di una ponderazione personale, in quanto tale comunque arbitraria. Così come è stata accertata del 40%, poteva esserlo pure del 50%, nel qual caso il presente gravame non avrebbe avuto motivo d'essere.

Il medico deve dettagliare in che cosa consiste la capacità al lavoro residua.

Egli avrebbe potuto motivare la propria risposta accertando che l'attività lavorativa sull'arco dell'intera giornata non era esigibile, che bisognava comunque permetterle di disporre di un tempo sufficiente di riposo. Oppure che la carenza di concentrazione, l'emotività o quant'altro le impongono un sostanziale rallentamento. O ancora che la sua situazione personale è tale che dev'essere presa in conto una sostanziale assenza dal posto.

Tutte queste valutazioni sono assenti. Il tasso di inabilità al lavoro pare frutto del libero arbitrio. In quanto tale la decisione è immotivata."

(cfr. doc. _)

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

                               2.8.   Relativamente all'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, occorre precisare che il TFA ha avuto modo di stabilire che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (cfr. DTF 102 V 165; ZAK 1984 pag. 607; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate; STFA del 29 settembre 1998, nella causa S. F. (I 148/98), pag. 10 consid. 3b. ).

Inoltre, in una sentenza del 19 gennaio 2000 pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 26, il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

                                         psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.9.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, specialista nella materia che qui interessa, il quale ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurata. Conformemente ai criteri sull’affidabilità di una perizia psichiatrica elencati al considerando precedente, lo specialista ha posto una diagnosi secondo la classificazione ufficiale e si è pronunciato sulla gravità dell’affezione, giudicata di entità medio-lieve. Egli ha proceduto ad una dettagliata valutazione psichiatrica, tenendo conto del carattere premorboso della peritanda, della cronicità dell’affezione, descrivendo inoltre i sintomi e la loro evoluzione (cfr. punto no. 3 della perizia, doc. AI _ pag. 4). Quanto alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il dr. _________ ha rilevato:

"  (…)

La perizianda, da pochi anni, presenta una sintomatologia psichiatrica in relazione con fattori psicotraumattizzanti esterni che hanno creato e creano tuttora in essa un'apprensione-preoccupazione costante con visione di un futuro incerto-negativo per la possibilità di riapparizione di disturbi sia quelli della figlia quanto quelli del marito. Ciò provoca nella perizianda il "dolore" con l'"immobilità" dandole così la possibilità di avere con questi famigliari un contatto e controllo permanente e riavvicinato.

Questa dinamica reattivo-psicogena con i suoi sintomi quali ansia, depressione e somatizzazione non è però di entità tale da compromettere in maniera significativa la sua capacità di lavoro."

(cfr. doc. AI _ pag. 5)

                                         Del resto il perito ha espresso che “la prognosi, per quanto concerne la possibilità di un peggioramento psichico futuro, non è così sfavorevole”, escludendo nel contempo un miglioramento (cfr. perizia punto no. 5, doc. AI _).

                                         Orbene, riguardo all’incapacità di lavoro, quantificata dallo specialista nella misura del 40 %, non può essere argomentato che tale valutazione sia da ritenere arbitraria, poiché basata, come visto, su una valutazione chiara e precisa. Tanto meno può essere asserito che il dr. __________ non abbia motivato le sue conclusioni. In definitiva, l’entità medio-lieve dell’affezione (l’assicurata, ad esempio, non presenta disturbi della sfera della percezione psicosensoriale, dell’orientamento e della memoria; l’attenzione sia volontaria che spontanea non risulta essere compromessa in maniera clinicamente significativa; vi è una lieve compromissione della sfera volitiva nel senso della diminuzione delle forze: cfr. perizia punto no. 3, doc. AI _), hanno convinto lo specialista in psichiatria e psicoterapia a ritenere i sintomi di ansia depressiva e di somatizzazione non idonei a compromettere in maniera significativa la capacità lavorativa della ricorrente, per cui la valutazione di un’abilità al 60% appare ragionevole e giustificata. Né l’assicurata ha d’altronde prodotto alcun atto medico atto a mettere in discussione le conclusioni del perito.

                             2.10.   Per quel che concerne le affezioni fisiche, nel rapporto 25 luglio 2001 il dr. __________ non ha ravvisato alcuna limitazione alla capacità lavorativa. In particolare, lo specialista in reumatologia ha diagnosticato, quale affezioni senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, un’instabilità dell’articolazione tibioastragalica o sotto astragalica a seguito del trauma discorsivo subito nel 1999 ed obesità, riscontrando che “la problematica che ha portato all’inabilità lavorativa attestata dal medico curante non può essere dunque sostenuta con le patologie reumatologiche-ortopediche riscontrante. Le cause per un’eventuale inabilità lavorativa sono a mio avviso da ricercare in una eventuale patologia psichiatrica valutabile da uno specialista in materia” (doc. AI ), ciò che poi è stato fatto dal dr. _________.

                                         La valutazione del dr. __________ si è basata in particolare sugli esiti della visita effettuata il 22 marzo 2001 dall’assicurata presso il servizio di ortopedia della Clinica __________. Accertata un’instabilità dell’articolazione tibio-tarsale (Sprunggelenk), accentuata dall’adiposità, il dr. __________ della Clinica __________ ha in particolare consigliato un intervento di artrodesi dell’articolazione sottostragalica solo se le proposte terapeutiche (infiltrazioni al sinus tarsi e riduzione del peso) non avessero sortito alcun effetto. Non vi è per contro alcuna valutazione sulla capacità lavorativa (cfr. rapporto 22 marzo 2001 allegato al doc. AI _).

Va del resto rilevato che, a seguito della visita 7 luglio 1999, il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni (__________), dr. __________, ha ritenuto l’assicurata pienamente abile dal 12 luglio 1999 in quanto la distorsione della caviglia sinistra, avvenuta il 22 gennaio 1999, è stata ritenuta guarita (cfr. incarto LAINF in doc. AI  _). Questa valutazione è sostanzialmente confermata dalla perizia specialistica del 22 aprile 1999 eseguita per conto della __________ dall’ortopedico dr. __________, il quale ha consigliato di chiudere “il caso retroattivamente alla fine della prima settimana del mese di marzo” (cfr. incarto LAINF in doc. AI _). Vero che lo specialista aveva consigliato l’escissione del tumore antero-laterale della caviglia, con un’infiltrazione di corticoidi in corrispondenza dello sperone calcaneare. Ma è altrettanto vero che l’intervento operatorio è stato proposto dalla clinica __________ solo nella misura in cui il trattamento conservativo non avesse dato esito favorevole (cfr. rapporto 22 marzo 2001 allegato al doc. AI _). Tale intervento non è stato eseguito poiché il dr. __________ ha rilevato come la prima delle infiltrazioni proposte dalla clinica ortopedica __________ abbia portato ad una netta diminuzione dei sintomi (doc. AI _).

In queste circostanze, dunque, visto l’evolversi dello status reumatologico-ortopedico dell’assicurata, tenuto conto inoltre del rapporto 25 luglio 2001 del dr. __________, rettamente l’amministrazione ha ritenuto che l’aspetto somatico non necessita di ulteriori accertamenti. Altresì rettamente l’UAI ha concluso che le patologie reumatologiche e ortopediche riscontrate non hanno alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa, ciò che vale anche per l’obesità (su quest’ultimo punto, cfr. marg. 1013 delle Direttive concernente l’invalidità e la grande invalidità, edite dall’UFAS, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2000).

In conclusione, alla luce delle risultanze della perizia dr. ________ - cui non può che essere attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.8, ) - è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che l’affezione psichica di cui __________ - è portatrice - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di miglioramento - provoca un'incapacità al lavoro, rispettivamente al guadagno, del 40% non sufficiente per l’erogazione di una rendita.

                             2.11.   Quali mezzi di prova l'assicurata ha chiesto l’audizione testimoniale di due medici. In particolare essa ha precisato che:

"  -     il dottor __________ abbia ad esprimersi al soggetto della

      motivazione (in concreto) dell'incapacità al lavoro dell'assicurata da lui riconosciuta;

che il dott. __________ abbia a motivare se la situazione concreta della signora __________ da lui conosciuta motivava un'incapacità al lavoro da un profilo reumatologico - ortopedico. Se si, per quale motivo." (cfr. doc. _)

                                         Al proposito si osserva che l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, almeno per quel che concerne la situazione fattuale presente al momento della decisione contestata, per cui non appare necessario procedere all’audizione del perito dr. __________ né del dr. __________. Sulla scorta dei precedenti considerandi, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.                         

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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