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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.10.2002 32.2002.67

7 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,360 mots·~22 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00067   BS/sc

Lugano 7 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 giugno 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 7 maggio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,      in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1969, diplomato in elettronica, esercitante l’attività di capraio in proprio, il 18 aprile 2001 ha presentato una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

                               1.2.   Dopo aver esperito degli accertamenti economici e medici, di cui si parlerà nei considerandi in diritto, con proposta di decisione 4 marzo 2002 l’Ufficio assicurazioni invalidità (UAI) ha respinto la domanda poiché:

"  (…)

Dalla documentazione medica acquisita all’incarto ed in modo particolare dal rapporto peritale stilato dal dr. __________, risulta che il danno alla salute di cui lei è portatore le comporta un’incapacità di lavoro e di guadagno del 10 - 15% nell’attuale attività." (Doc. AI _).

                                         Con scritto 10 marzo 2002 l’assicurato ha contestato il progetto di decisione, sollevando in particolare diverse censure sulla fedefacenza della perizia specialistica (doc. AI _). Egli ha inoltre prodotto le osservazioni 22 aprile 2002 del dr. __________, medico curante, in merito al referto del dr. __________ (doc. AI _).

Ritenute tali osservazioni ininfluenti, con decisione 7 maggio 2002 l’amministrazione ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni assicurative (doc. AI _).

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________, postulando il riconoscimento di una mezza rendita. Egli sostiene l’inattendibilità della perizia per i seguenti motivi:

"  (…)

La dr.ssa __________ non ha in primo luogo minimamente considerato i problemi ai tendini delle mani dell'assicurato nelle situazioni in cui viene profuso uno sforzo. AI momento della visita presso il perito il signor __________ non svolgeva ormai più alcuna attività da parecchi mesi. Egli, a causa del danno alla salute invalidante, ha dovuto chiudere definitivamente la sua azienda il 31 dicembre 2001.

Ritenuto che la dr.ssa __________ non ha preso in considerazione tali circostanze, non si vede come il suo parere possa essere considerato come fondato.

II signor Igor __________ ha affermato, senza essere smentito, che la dr.ssa __________ non conosce a sufficienza la lingua italiana. L'assicurato medesimo ha infatti dovuto tradurre al perito le domande formulate dall'Ufficio AI! Anche per questo motivo si deve seriamente dubitare dell'attendibilità delle risposte date dalla dr.ssa __________.

In fine lascia più che perplessi anche l'atteggiamento del perito.

Nel rapporto peritale si trovano osservazioni che lasciano a dir poco allibiti. A parte il fatto che la dr.ssa __________ non è stata chiamata a pronunciarsi sulla simpatia o meno dell'assicurato, non si vede come essa abbia invece potuto esprimersi sul carico di lavoro che si è assunto in passato il signor __________. La dr.ssa __________ non ha né una formazione appropriata né sufficienti conoscenze per poter stabilire il numero massimo di capi di bestiame dei quali si può occupare un singolo contadino.

Lascia pure perplessi l'affermazione dell'assicurato nelle sue osservazioni 10 marzo 2002, in base alla quale il perito avrebbe dichiarato di non comprendere i motivi della perizia, essendovi già agli atti la documentazione medica dei dr. med. __________ e __________.

Dalle dichiarazioni dell'assicurato e da quanto emerge dal rapporto steso dalla dr.ssa __________ risulta chiaramente che quest'ultima non ha effettuato un lavoro serio ed approfondito. Essa ha semplicemente giudicato l'attività professionale svolta in precedenza dall'assicurato, senza avere le necessarie conoscenze, e per la valutazione dei problemi alla mano non ha tenuto conto dell'inattività dell'interessato che durava ormai da qualche mese.

Di fronte a queste constatazioni l'Ufficio AI non poteva rifiutare le prestazioni richieste dall'assicurato, fondandosi semplicemente su una perizia inaffidabile e che presta il fianco a numerose critiche, poiché non tiene conto dell'effettiva situazione del peritando. L'Ufficio AI, proprio in considerazione dell'infondatezza della perizia della dr.ssa __________, era invece legittimato a prendere in considerazione i referti medici del dr. _________ che conosce l'assicurato, avendolo pure operato, e che si è sempre espresso in modo serio e competente. Non vi erano dunque fondati motivi per scostarsi dalle valutazioni del medico curante. La decisione impugnata non motiva minimamente la scelta di seguire il parere della dr.ssa __________, che si scontra con quanto constatato dal dr. med. __________.

Anche per questi motivi il ricorso deve essere accolto. AI ricorrente potrà essere riconosciuto un grado d'invalidità del 50%, con il diritto ad una mezza rendita d'invalidità, come suggerito dal dr. med. __________. (…)" (Doc. _)

                               1.4.   Con risposta 17 giugno 2002 l’UAI ha chiesto la reiezione del gravame, rilevando in particolare:

"  (…)

Per quel che concerne la discrepanza fra le valutazioni mediche, si ricorda dapprima che per quanto attiene al medico di fiducia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer ­Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungs-rechts, p. 230). L'amministrazione si trova confrontata alquanto frequentemente con situazioni di tal genere. Se la perizia rispetta però i criteri di qualità imposti, così come è risultato essere il caso nella fattispecie, l'amministrazione fonda il proprio giudizio su tale esame, senza che si giustifichino ulteriori indagini.

In conclusione, considerata la lievità delle ripercussioni che il danno alla salute comporta sull'attività lavorativa, nonché il fatto che la professione appresa può essere svolta senza limitazione alcuna, il rifiuto di prestazioni era quindi giustificato, la decisione impugnata risultando di conseguenza corretta." (doc. _)

                               1.5.   Mediante lettera 8 luglio 2002 l’assicurato ha postulato che venga ordinata una nuova perizia medica e che sia sentito il medico curante dr. __________.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l’eventuale riconoscimento all’assicurato di una mezza rendita. __________ constesa infatti la valutazione del perito che lo ritiene abile al lavoro al 10-15% nella sua professione di agricoltore e chiede che gli venga ricosciuta un’invalidità del 50%.

                               2.3.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

                                         - un danno alla salute fisica o psichica conseguente a       infermità congenita, malattia o infortunio, e

                                         - la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.4.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.

                                         Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Al fine di accertare lo stato di salute di __________ e l’eventuale inabilità lavorativa, l’UAI ha incaricato la d.ssa __________, specialista in chirurgia della mano presso la “ Clinique Chirurgicale et Permanence de __________ ” di __________.

Nel referto 18 febbraio 2002 la specialista, dopo aver proceduto ad una dettagliata anamnesi ed all’esame degli arti superiori, ha posto la seguente diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:

"  Status après intervention de tunnel carpien bilatéral depuis 1996 Syndrome douleoureux fonctionnel du membre supérieur droit.”

(Doc. AI _ pag. 4).

                                         Quindi, diagnosticato uno status dopo sindrome da tunnel carpale bilaterale dal 1996, con sindrome dolorifica funzionale alla mano destra, la d.ssa __________ ha proceduto alla seguente valutazione in merito alla capacità lavorativa:

"  (…)

Propositions:

L'examen clinique est aujourd'hui normal. Néanmoins on peut bien imaginer que ce patient souffre des séquelles d'une double intervention de type tunnel carpien à droite: La section du ligament annulaire antérieur du carpe entraîne, de manière définitive chez certains patients, une manque de force de préhension de la main. Ce manque de force entraîne une sollicitation excessive du corps musculaire des fléchisseurs, sollicitation perçue à juste titre comme douloureuse. Il n'y a pas de traitement à proposer pour cela si ce n'est une adaptation du travail manuel et le port d'un poignet de cuir.

Le status actuel ne justifie pas une incapacité de travail de plus que 10 à 15% au grand maximum dans un métier de force. Par contre la capacité de travail du patient dans un métier léger (électronicien, soit la formation de base du patient) est normale. (…)" (Doc. AI _ pag. 3)

                                         Il perito ha quindi concluso per un’incapacità al lavoro tra il 10 ed il 15% in un’attività pesante. In un’attività leggera, per contro, l’assicurato, come quella di elettrotecnico imparata, è stato ritenuto pienamente abile.

                                         A titolo di osservazioni, infine, la d.ssa __________ ha rilevato quanto segue:

"  (…)

Remarques

Ce patient est franchement sympathique. Il ne se plaisait pas dans son ancien travail. Attiré depuis toujours par l'agriculture. Il a voulu se consacrer à l'élevage de chèvres. Il a visiblement misé trop haut sur l'importance du domaine qu'il pouvait maîtriser seul. Il y a eu surcharge malgré l'aide efficace d'amis et malgré la mécanisation de son domaine, frais que le patient a assumé seul.

Le patient aimerait continuer dans cette vole mais n'y arrive pas financièrement. Il lui faudrait donc une aide extérieure et ce n'est pas avec la politique actuelle de l'état face à l'agriculture qu'une situation telle que ce patient vit, va se débloquer. Ce n'est toutefois pas non plus à l'AI assumer une aide dans ce cas. Je l'ai expliqué au patient qui l'a bien reconnu. Je l'ai encouragé à continuer dans cette voie mais en formulant un rêve un peu plus réaliste." (Doc. AI _, pag. 4)

                                         Basandosi su tale perizia, l’amministrazione ha quindi respinto la domanda di prestazioni, poiché l’assicurato non raggiunge il grado minimo d’invalidità del 40% conferente il diritto ad una rendita.

L’assicurato, invece, sostenendo l’inaffidabilità della perizia, ha postulato il riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità, così come suggerito dal suo medico curante nel rapporto 27 aprile 2001 (doc. AI _) e nello scritto 22 aprile 2002 (doc. AI _).

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratiche VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; AK 1986 p. 189).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).

                                         Non viola inoltre né la Costituzione né la CEDU non far eseguire una perizia da un organo esterno (RAMI 4‑5 1996 p. 191; SVR 1996 UV Nr. 61 p. 205). Nell'ambito del libero apprezzamento della prova, si ammette per principio che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la decisione solo su base decisionali interne all'istituto assicurativo. Tuttavia, si devono porre severi requisiti relativi all'imparzialità e all'attendibilità di tali basi (RAMI 4‑5 1996 p. 191; SVR 1996 UV Nr. 61 p. 205; DF 122 V 157).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr.  Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 230).

                               2.7.   L’assicurato contesta dunque la valutazione peritale. In primo luogo egli sostiene che la d.ssa __________ non ha debitamente tenuto conto dell’affezione alle mani in una situazione di grande sforzo, in quanto dal mese di dicembre 2001 ha cessato l’attività di capraio. Egli ha inoltre affermato che il perito non conosce la lingua italiana, ciò che renderebbe inaffidabili le risposte date. L’insorgente sostiene inoltre che la d.ssa __________ non ha la formazione appropriata per valutare l’effettiva consistenza dell’attività di capraio precedentemente esercitata e che il perito non avrebbe compreso i motivi della perizia, essendovi già agli atti la documentazione medica dei curanti. Ritenuta pertanto la perizia inaffidabile, l’assicurato ha quindi postulato il riconoscimento di una mezza rendita AI, sulla base dei certificati del medico curante, dr. __________.

                                         Orbene, innanzitutto va rilevato come la d.ssa __________ sia una specialista di chirurgia alla mano, operante in una clinica universitaria, per cui sicuramente possiede la dovuta preparazione scientifica per eseguire una simile perizia.

                                         È quindi poco probabile che la stessa non abbia compreso i motivi dell’incarico ricevuto dall’UAI, atteso come il rapporto 27 aprile 2001 dr. __________, anch’egli specialista in chirurgia alla mano, non sia completo: segnatamente non contiene alcuna valutazione in merito alla capacità lavorativa in attività adeguate (doc. AI _). Le risposte date dal perito sono del resto precise ed esaustive, per cui non vi è motivo per ritenerle inaffidabili.

L’assicurato ha inoltre rimarcato come la d.ssa __________, oltre a non avere le necessarie conoscenze dell’attività di capraio, non abbia tenuto conto dell’inattività che durava da diversi mesi, circostanza che renderebbe la perizia inattendibile. Ora, al di là di queste ultime censure, va rilevato che il perito ha comunque ritenuto il ricorrente pienamente abile in un’attività leggera, come quella di elettrotecnico, professione che ha appreso in precedenza prima di divenire capraio (“Par contre la capacité de travail du patient dans un métier léger (électronicien, soit la formation de base du patient) est normale », doc. AI _) A mente del TCA, tale valutazione risulta essere coerente e corretta. Innanzitutto dall’esame alle mani la d.ssa __________ non ha riscontrato particolari affezioni, definendo la situazione clinica come normale (“l’examen des deux membres supérieurs est normal”, perizia, pag. 2; “la situation clinique est aujourd’hui normale “, perizia pag. 3;  “Enfin toutes les articulation sont suoples, non empâtée, non infiammatoires. Actuelment il n’y a pas des signes de synovite, ni articuliaire, ni sur les tendons”, perizia pag. 3). Vero che determinati pazienti affetti da sindrome di tunnel carpale accusano un ammanco della forza di presa alle mani, che provoca, in caso di sollecitazione eccessiva dei muscoli flessori, dei dolori (« La section du ligament annulaire antérieur du carpe entraîne, de manière définitive chez certains patients, une manque de force de préhension de la main. Ce manque de force entraîne une sollicitation excessive du corps musculaire des fléchisseurs, sollicitation perçue à juste titre comme douloureuse. », doc. AI _). Tuttavia è notorio che per svolgere attività leggere, come quella di specialista in elettronica imparata dall’assicurato, non è chiesto un particolare sforzo alla mani. In queste circostanze, dunque, non vi è motivo per non ritenere l’assicurato pienamente abile in siffatte attività.

In merito alla perizia, con scritto 22 aprile 2002 il dr. __________ ha osservato:

"  (…)

È stato visto a __________ dalla Dr.ssa __________ la quale ha quantificato il danno e rispettivamente l'invalidità tra il 10 e 15%.

Ritornando ai nostri scambi epistolari ho l'impressione che questa valutazione sia alquanto ristretta.

Faccio presente che il paziente è pastore di montagna e che soffre di un disturbo di sovraccarico dei tendini flessori con dolori al carico della mano a destra (operato 2 volte).

La mia valutazione la differenzierei:

da una parte in qualità di pastore di montagna lo vedrei inabile al lavoro come già detto prima più del 40% ovverosia nel contesto di una mezza rendita.

Chiaramente in attività dove la mano non è usata in maniera importante come potesse essere in attività dirigenziali, di osservazione o in un magazzino con oggetti leggeri il danno invalidante sarebbe da valutare tra il 10 e 15%." (Doc. AI _)

                               2.8.   Al fine di determinare il grado d’invalidità, occorre procedere al raffronto dei redditi come esposto al consid. 2.3.                              

                                         Per quel che concerne il reddito da valido, nella domanda di prestazioni assicurative l’assicurato ha indicato un reddito di fr. 40'000.— (doc. AI _). Tale importo corrisponde sostanzialmente alla media dei redditi aziendali imposti prima dell’inizio della decorrenza dell’incapacità lavorativa, fatta risalire al 1° gennaio 2001 (cfr. rapporto 27 aprile 2001 del dr. __________, doc. AI _).

                                         Infatti, dalla notifica di tassazione 1999/2000 risulta un reddito aziendale di fr. 38'000.— (doc. AI _), mentre il reddito medio dichiarato nel biennio 2001/2002 ammonta a fr. 42'854,10 (48'688,20 nel 1999 e fr. 37'020.— nel 2000).

Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha intrapreso un’attività in mansioni leggere, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (Pratique VSI 2002 p. 64; DTF 126 V 80 consid. 5b). In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. Pratique VSI 2002 p. 64; DTF 126 V 80 consid. 5b; DTF 124 V 323 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.‑‑ nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le donne.

                                         Recentemente l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi all’anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella B9.2, p. 88), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).

                                         Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.- riferito al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 p. 348). Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a) questo importo, adeguato al 2001 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 7/2002, Tabella B10.3, p.89),  ammonta a fr. 51'750.-- ( 50498 x 1902 : 1856). Ora, pur ammettendo una capacità lavorativa in attività leggere adeguate limitatamente all’85% (come costatato dal dr. ________, cfr. consid. 2.7), volendo tener conto di una riduzione massima di rendimento del 25%, dal raffronto del reddito da invalido di fr. 32'991.-- (75% di 43'987,5), con quello da valido di fr. 40’000, l’incapacità al guadagno risulta essere del 17,5 % ( 40'000 – 32'991 x 100 : 40’000). Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. DTF 121 V 366) – in casu il 7 maggio 2002: determinanti sono quindi i redditi aggiornati al 2002. Tuttavia, visto il risultato al quale si è appena giunti, anche operando la rivalutazione (l’adeguamento al 2002 del reddito da invalido sarà del resto disponibile, per ragioni statistiche, solo nel 2003) con ogni verosimiglianza non si raggiungerebbe comunque il grado d’invalidità minimo del 40%, conferente il diritto ad una rendita.                                        

                               2.9.   L'assicurato ha chiesto l'erezione di una perizia giudiziaria volta ad accertare il suo stato di salute e la capacità lavorativa.                                                                                 

                                         Al proposito si osserva che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predomi­nante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all’art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e riferimenti).

In concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, almeno per quel che concerne la situazione fattuale presente al momento della decisione contestata, per cui non appare necessario procedere all'allestimento di una perizia medica.

                                         Sulla scorta dei precedenti considerandi, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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