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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.07.2002 32.2002.55

30 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·429 mots·~2 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00055   RG/sc

Lugano 30 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 6 maggio 2002 interposto da

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 4 aprile 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa 21 giugno 2002 con la quale l'UAI, rilevando come la fattispecie sia stata oggetto di ulteriore discussione sia dal profilo medico che economico, ha postulato la retrocessione degli atti onde valutare la possibilità del riconoscimento di una rendita intera, annullando la decisione impugnata (VIII);

richiamato lo scritto 17 luglio 2002 con cui la rappresentante dell'insorgente ha manifestato il proprio accordo alla retrocessione degli atti all'UAI affinché questi proceda conformemente a quanto indicato nella risposta di causa, ed ha altresì postulato l'assegnazione di congrue ripetibili (XIV);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

considerato l'esito della procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 1000, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria formulata pendente lite;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                   1.la causa è stralciata dai ruoli, per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata ai sensi dei considerandi.

                                         §)  gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.

                                 2.-   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

                                 3.-   l'Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1000.-- a titolo di ripetibili, il che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria 6 maggio 2002.

                                 4.-   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

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