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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.10.2002 32.2002.48

11 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,709 mots·~29 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00048   BS/sn

Lugano 11 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 aprile 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione dell'11 marzo 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1945, operaia di fabbrica, dal 1° ottobre 1968 era titolare di una mezza rendita (doc. AI _), confermata dal TCA con sentenze datate 13 settembre 1971 (doc. AI _) e 21 luglio 1981, quest’ultima limitatamente al caso di rigore (doc. AI _).

Mediante decisione amministrativa 29 marzo 1985, cresciuta in giudicato, la rendita è stata soppressa dal 1° febbraio 1985 (doc. AI _). A seguito di un’ulteriore domanda di prestazioni, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto all’assicurata un’invalidità del 50%, a partire dal 1° ottobre 1996. Siccome il marito era già al beneficio di una mezza rendita AI, conformemente all’art. 33 LAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 1996, l’amministrazione ha erogato a ciascun consorte una metà rendita per coniugi (doc. AI _).

Infine, con effetto dal 1° novembre 1998 l’assicurata è stata posta al beneficio di una mezza rendita intera per coniugi ai sensi dell’art. 33 cpv.2 vLAI, in quanto a suo marito è stato riconosciuto un aumento del grado d’invalidità (doc. AI _).

                               1.2.   A seguito della domanda di revisione presentata il 21 luglio 2000 dal medico curante (doc. AI _), l’amministrazione ha proceduto agli accertamenti medici del caso, ordinando una perizia reumatologica affidata al dr. __________.

In esito a tale perizia, con proposta di decisione 13 settembre 2001, l’UAI ha respinto la domanda di revisione, confermando la mezza rendita poiché:

"  Dalla documentazione specialistica acquisita all’incarto non risulta alcun peggioramento del suo stato di salute rispetto alla valutazione precedente che aveva portato all’assegnazione di una mezza rendita.” (Doc. AI _)

                                         Con osservazioni 28 febbraio 2002 l’assicurata, rappresentata dal ____________, ha contestato il progetto di decisione, sostenendo in particolare l’inaffidabilità della perizia reumatologica (doc. AI _).

Considerate tali osservazioni non rilevanti, con decisione formale 27 settembre 2001, l’UAI ha confermato la reiezione della domanda di revisione.                                        

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta __________, sempre rappresentata dal __________. Sostanzialmente essa ha ribadito l’inaffidabilità della perizia amministrativa e postulato il riconoscimento di un’invalidità superiore al 67%,

                               1.4.   Mediante risposta del 23 maggio 2002, l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame, sostenendo invece che la perizia del dr. __________ risulta essere completa, dettagliata, rispecchiante tutte le condizioni giurisprudenziali per ritenerla fedefacente.

                               1.5.   L’8 luglio 2002 il TCA ha sottoposto al dr. __________ le censure sollevate dall’assicurata per una presa di posizione (doc. _).

La presa di posizione, datata 10 luglio 2002, è stata intimata alla parti, le quali hanno prodotto le loro rispettive osservazioni (doc. _).

                               1.6.   Su richiesta dello scrivente Tribunale, con scritto 20 settembre 2002 il rappresentante dell’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione (doc. _), trasmessa per conoscenza all’UAI (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Oggetto del contendere è il riconoscimento a __________ di un grado d’invalidità del 67% almeno.

Come già detto al consid. 1.2., attualmente l’assicurata percepisce metà della rendita intera AI per coniugi, in quanto a suo marito è stato riconosciuto un grado d’invalidità del 100%. Infatti, ai sensi dell’. 33 vLAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 1996, vi era un diritto ad una rendita d’invalidità per coniugi per gli uomini sposati che erano invalidi nella misura del 40%, la cui moglie era anch’essa invalida almeno al 40% oppure se aveva compiuto i 62 anni. Di regola la rendita AI per coniugi veniva versata separatamente ai coniugi, conformemente all’art. 5 del Decreto federale 19 giugno 1992 concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento (RS 831.100.1), attualmente non più in vigore (a titolo informativo va rilevato che non sono applicabili le norme della 10.a revisione, valide dal 1° gennaio 1997, poiché la fattispecie in esame non rientra in quei casi previsti alla lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie di tale revisione, applicabile in via analogica all’AI ( cfr. cifra 2 cpv. 1 delle disp. trans. LAI). La citata disposizione di legge ha il seguente tenore: “Le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data”).

                                         Quindi, un aumento del grado d’invalidità dell’assicurata non influirebbe sull’ammontare della rendita per coniugi.

L’aumento del grado d’invalidità risulterebbe ininfluente anche in caso di trasformazione dalla rendita per coniugi in rendita individuale, prevista dalla 10.a revisione della LAVS. Difatti, la lett. c cpv. 5 delle disposizioni transitorie della LAVS, applicabile anche alla LAI, prevede che quattro anni dopo l’entrata in vigore della revisione (ossia entro il 31 dicembre 2001 ndr) le correnti rendite di vecchiaia (rispettivamente d’invalidità) per coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia (invalidità) conformemente al nuovo diritto secondo i seguenti principi: a) è mantenuta la vecchia scala delle rendite; b) a ogni coniuge è computata la metà del reddito annuo medio determinante per la rendita per coniugi; c) a ogni coniuge è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3.

Tuttavia, come giustamente rilevato dalla ricorrente nel proprio gravame, essa ha un interesse degno di protezione (su tale concetto cfr. DTF 127 V 2 consid. 1a con riferimenti) affinché il ricorso sia evaso, rispettivamente venga determinato l’esatto grado d’invalidità. Dagli atti di causa risulta che, con scritto 13 marzo 2002, il rappresentante dell’assicurata aveva chiesto alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (__________lavorava al 50% presso l’__________ sino al 23 febbraio 2000, cfr. doc. _ allegato al ricorso) l’erogazione di una rendita intera, in applicazione della procedura dell’art. 29 LCP (decisioni autonome della Cassa pensioni). In particolare essa aveva postulato che la Cassa determinasse il grado d’invalidità indipendentemente dalla valutazione dell’AI, sostenendo in particolare l’inaffidabilità della perizia del dr. __________ (doc. _ allegato al doc. _). Con delibera 28 marzo 2002 la Cassa pensione ha respinto la richiesta, non ritenendo dati i motivi per scostarsi dalla decisione dell’AI. L’amministrazione ha inoltre autorizzato il libero passaggio dell’assicurata, rifiutando di riconoscere una rendita d’invalidità in quanto ritenuta non assicurata. Difatti, come rettamente spiegato dal rappresentante dell’assicurata nello scritto 20 settembre 2002 al TCA (doc. _), la Cassa pensioni ha sostenuto che l’invalidità parziale (50%), fissata dall’UAI, si riferisce al 50% di tempo di lavoro per il quale essa non era dipendente statale e pertanto non affiliata. Tale principio è stato fissato dal TFA in una sentenza del 15 marzo 1999 pubblicata in SZS 2001 85 ss, oggetto di critiche da parte della dottrina (cfr. Kieser, Teilzeitanstellung mit nachfolgendem Eintritt einer teilweisen Invalidität. Anspruch auf eine Rente der beruflichen Vorsorge ?, in AJP 1999 p. 872; Markus Moser, Teilzeitarbeitsbedingte Anwendungsprobleme im Leistungsbereich der beruflichen Vorsorge, in AJP 2001 p. 1185). Con un grado d’invalidità di almeno il 67%, l’assicurata avrebbe invece diritto ad una rendita d’invalidità del secondo pilastro, poiché andrebbe a “ coprire” quella parte di tempo in cui era impiegata presso l’__________.

In questo senso, dunque, __________ ha un interesse degno di protezione all’evasione della presente vertenza, per cui il TCA deve entrare nel merito del gravame che ci occupa.

                                         Nel merito

                               2.2.  L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).

                                         La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante soppri­me, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 258).

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, __________ è stata peritata dal dr. __________, reumatologo.

Dal referto 29 maggio 2001 si evince che lo specialista ha riportato una dettagliata anamnesi, considerato i dati soggettivi dell’assicurata e proceduto ad una valutazione oggettiva dello status della stessa. Egli ha accertato, quale affezione con ripercussioni sulla capacità lavorativa, una fibromialgia. In merito alle domande dell’UAI sull’abilità lavorativa, il perito ha precisato che:

"  (…)

2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

La paziente è limitata nella sua attività di ausiliaria di pulizia all'__________ di __________ e come casalinga dai dolori diffusi, particolarmente a livello rachide.

2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico

Vedi allegato (capacità funzionale residua).

2.3 L'attività attuale è ancora praticabile?

L'attività di ausiliaria nelle pulizie è ancora praticabile nella misura del 75%.

2.5 È' presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

Dal punto di vista reumatologico teorico, per attività mediamente pesanti a pesanti, l'assicurata è inabile al lavoro nella misura del 25%. Per attività leggere e adatte, che permettano il rispetto delle regole di ergonomia della schiena e concedano brevi pause al bisogno, che evitino lavori con le spalle sopra all'orizzontale oppure lavori prolungati e ripetitivi con gli arti superiori, che evitino lavori prolungati in posizione inginocchiata o con le ginocchia flesse, l'assicurata è inabile al lavoro nella misura del 15%.

2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

Una limitazione della capacità di lavoro di almeno il 20% a causa della fibromialgia esiste probabilmente dagli anni '70.

2.8 Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Ad eccezione di periodi in cui la capacità di lavoro era nulla o ridotta, legati agli interventi degli anni '80 e '90, la capacità di lavoro non mostra variazioni di rilievo tra gli anni '70 e oggi." (inc. AI, _ pag.8)

                                         Dopo aver sottoposto la perizia al Servizio medico regionale dell’AI (doc. AI _), l’amministrazione ha confermato la mezza di rendita, poiché lo stato di salute dell’assicurata, accertato dal dr. __________, è risultato invariato rispetto alle precedenti valutazioni mediche.

Col gravame, l’assicurata, richiamando in particolare le certificazioni dei medici dr. __________ e __________, ha contestato le risultanze peritali, sostenendo un peggioramento delle condizioni di salute.

                               2.5.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).       Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag 111).

                               2.6.   Ritornando alla fattispecie concreta, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è portatrice. Infatti, egli ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro. Da tale valutazione non risulta un peggioramento dello stato di salute rispetto alle precedenti valutazioni mediche che hanno portato all’assegnazione di una mezza rendita.

L’assicurata contesta le valutazioni del dr. __________, ritenendo la perizia incompleta e quindi non affidabile.

Come detto al consid. 1.5. , su richiesta del TCA, con scritto 10 luglio 2002 il perito ha preso posizione in merito alle singole censure mosse dal rappresentante della ricorrente (doc. _). Non si tratta, come sostenuto dal medesimo rappresentante nelle osservazioni 9 agosto 2002 (doc. _), di una possibilità “postuma” data al perito di correggere o giustificare eventuali carenze. Piuttosto ciò rappresenta l’occasione per delucidare determinate affermazioni e concetti del referto messi in dubbio dal patrocinatore. Non solo, nel ricorso sono state sollevate diverse censure di natura medica che a maggior ragione necessitavano di un parere da parte di un esperto. Evidentemente, fondamento del presente giudizio, è e rimane la perizia 29 maggio 2001.

                            2.6.1.   In primo luogo, la ricorrente sostiene che, riguardo alla sintomatologia delle spalle, il perito non ha evidenziato una lesione della cuffia dei rotatori, osservando anzi una modica instabilità (cfr. perizia pag. 8). Questo in contrapposizione con il rapporto 20 novembre 1997 del dr. __________, in cui lo specialista in chirurgia ortopedica aveva accertato una periatropatia di grado medio-grave alla spalla destra, con una menomazione dell’integrità fisica del 15% e susseguente impossibilità di eseguire lavori al di sotto degli 80-90°(doc. AI _).

A prescindere dal fatto il dr. __________ aveva visto l’assicurata l’ultima volta nel mese di settembre 1996, nella presa di posizione 10 luglio 2002 il dr. __________, dopo aver pertinentemente ed esaustivamente spiegato cosa sia una periartropatia della spalla ed elencato i riscontri oggettivi che permettono di accertare una simile affezione, ha in particolare rilevato che, in occasione della visita peritale, non aveva “ trovato alcuna evidenza per un conflitto sotto-acromiale. Le manovre di impingement erano cioè negative, non provocando dolori caratteristici che definiscono la presenza di una periartropatia della spalla. Non vi era evidenza clinica nemmeno per una rottura della cuffia dei rotatori.”, per poi concludere che “clinicamente quindi la periartrite della spalla destra descritta come medio-grave nel rapporto del dr. __________ del 1997, poteva essere considerata guarita il 21.05.2001. Non si tratta di un decorso insolito come affermato nel ricorso, ma del decorso comune di una periartopatia, in assenza di alterazioni strutturali permanenti”. (doc. _ pag.2 ). Il dr. __________ ha anche rilevato una modica possibilità di recidiva rispetto a una paziente senza antecedenti alla spalla. Non vi è quindi motivo per dubitare dell’accertamento peritale, eseguito da uno specialista nel campo che ci interessa. Del resto l’insorgente non ha prodotto alcun recente referto medico che contraddica quanto valutato dal perito.

                            2.6.2.   L’assicurata rileva inoltre come nella perizia i disturbi alla colonna vertebrale non siano stati inclusi nella diagnosi senza (recte: con) ripercussioni sulla capacità lavorativa e che il risultato della MRI lombare del 7 marzo 2000 è in contrasto con quella eseguita il 19 agosto 1997, non citata dal reumatologo.

Per quel che concerne il primo punto, nello scritto 10 luglio 2002 lo specialista ha precisato che pazienti con fibromialgia presentano dolori a tutta la colonna vertebrale e che per questo non ha ritenuto di citare “ancora singolarmente tutti i dolori che sono, per definizione, generalizzati “ (doc. _ pag. 2).

                                         Vero che una perizia acquista forza probante nella misura in cui vengono evidenziate tutte le affezioni che l’assicurato lamenta (cfr. consid. 2.5.).

                                         Tuttavia, nel caso in esame, anche se il perito non ha elencato singolarmente tali affezioni, in quanto inglobate nella diagnosi di fibromialgia, questo non vuole dire che non ne abbia tenuto conto. Infatti, nel punto 5 della perizia lo specialista ha considerato tutti i dolori cervicali e lombari accusati dall’assicurata e proceduto ad una dettaglia valutazione e prognosi.

In merito alla risonanza magnetica della colonna lombare del 19 agosto 1997, il perito ha spiegato di non averla citata perché “giudico questo reperto precedente irrilevante. Da un lato la IRM più recente è migliore dal punto di vista tecnico. Dall’altro se l’ultima IRM del 7.03.2000 è normale, non ha alcun senso un confronto con le IRM precedenti. Se ci fosse stata invece, per esempio un ernia, sarebbe stato utile il confronto per vedere se fosse cresciuta o diminuita di volume” (doc. _ pag. 3). Per quanto concerne la presenza di una spondilartrosi bilaterale accertata nel rapporto della RM del 19 agosto 1997 ma non in quella del 7 marzo 2000, il reumatologo ha altresì spiegato che “ ritengo che la diagnosi di spondoliatrosi, a livello iniziale, non possa essere posta alla IRM e soprattutto non con la definizione del 1997. Si tratta di un reperto che viene spesso sovra-interpretato dai radiologi. Confermo il mio giudizio secondo cui la IRM lombare del 7.03.2000 non mostra alcuna evidente e rilevante spondoliatrosi lombare” (pag. 3). A conferma della valutazione del dr. __________ va citato il rapporto 10 aprile 2000 del dr. __________, primario del Servizio __________, il quale, prendendo visione della risonanza magnetica del 7 marzo 2000, ha osservato: “nessuna patologia rilevante. Non vi è una stenosi del canale, non vi è patologia discale significativa. Il sacco durale e le radici lombari e sacrali sono perfettamente libere sia a livello intraspinale che a livello foraminale ed extraforaminale”. Anzi, egli ha precisato che “difficilmente ho visto in un contesto di questo tipo una RM della colonna vertebrale normale come quella della signora __________ ” (cfr. rapporto pag. 2, allegato al doc. _). A giusta ragione il perito non ha riscontrato una spondoliatrosi. Del resto, se solo grazie alla moderna tecnologia è possibile individuare una spondoliatrosi a livello iniziale, a maggior ragione, nel caso in esame, tale affezione avrebbe dovuto essere facilmente individuabile se effettivamente fosse stata già riscontrata nel 1997. La spiegazione di sovra-interpretazione da parte dei radiologi di allora, fornita dal dr. __________ appare pertanto pertinente.

                            2.6.3.   Alla perizia reumatologica la ricorrente oppone il rapporto 12 ottobre 2000 del medico curante dr. __________, il quale, appurato che i dolori articolari ed abarticolari sono da porre nell’ambito della nota sindrome fibromialgica, ha concluso che:

"  Il peggioramento degli stessi ha determinato un peggioramento della capacità lavorativa con passaggio ad inabilità lavorativa al 100% dal 23.02.2000. A tali conclusioni giunse pure il medico cantonale aggiunto in occasione di una sua visita peritale effettuata il 31.08.2000 (cfr. allegato)."

                                         Secondo questa Corte, tale valutazione, tra l’altro eseguita da un medico non specialista nelle affezioni qui in discussione, non è suscettibile di mettere in dubbio quella del perito. Infatti, il rapporto non fornisce alcuna indicazione sulle limitazioni funzionali dell’assicurata e difetta di una valutazione sull’abilità in attività adeguate. Parimenti non determinante è il rapporto 31 agosto 2000 del medico cantonale aggiunto, dr. __________, il quale ha unicamente costatato che la ricorrente, impiegata come ausiliaria di pulizie all’__________,

"  è già al beneficio di una rendita AI al 50%, è assente al 100% dal lavoro dal 23 febbraio scorso. L’assenza è giustificata da malattia, per cui una ripresa dell’attività a lungo termine è esclusa. Una domanda di revisione della rendita AI è già stata inoltrata.” (doc. _)

                                         Del resto non vi sono indicati i motivi per cui l’attività a lungo termine doveva essere esclusa. Inoltre, anche se tale rapporto reca la dicitura “visita di controllo”, dal tenore dello stesso e dalla circostanza che nella lista dei presenti non figura il nominativo dell’assicurata, può essere ritenuto che in quell’occasione il medico aggiunto cantonale non aveva visitato l’assicurata. È quindi plausibile affermare che il dr. __________, alla presenza del sig. __________, abbia espresso il succitato parere sulla base della documentazione medica in suo possesso, ciò che del resto la stessa assicurata ha implicitamente confermato nelle osservazioni 9 agosto 2002 (doc. _).

Infine, la ricorrente ha evidenziato come il perito non abbia menzionato il succitato rapporto 31 agosto 2002 del medico cantonale aggiunto, né chiesto una copia.

                                         Va comunque rilevato che tale referto e le relative conclusioni sono state riportate dal dr. ____________ quando riassume il contenuto del rapporto 12 ottobre 2000 del dr. __________ (cfr. punto 1.1. Riassunto atti, pag. 4). Il perito ha quindi preso conoscenza del contenuto di tale referto, anche se indirettamente. Determinante è piuttosto che la perizia contestata contiene un’anamnesi dettagliata e completa, incluso un riassunto della documentazione presente nel voluminoso incarto (cfr. punto no. 1 del referto).

                            2.6.4.   L’assicurata non è d’accordo sulla valutazione della capacità lavorativa fornita dal __________, evidenziando in particolare:

"  (…)

3.5.                                Il perito ritiene che l'assicurata sia abile in lavori leggeri e adatti in ragione dell'85%, a patto che tali attività "permettano il rispetto delle regole di ergonomia della schiena e concedano brevi pause al bisogno, che evitino lavori con le spalle sopra l'orizzontale oppure lavori prolungati e ripetitivi con gli arti superiori, che evitino lavori prolungati in posizione inginocchiata o con le ginocchia flesse " (pag. 8).

                                Tenendo conto dei disturbi lamentati dall'assicurata e riscontrati dai suoi medici curanti, le limitazioni poc'anzi descritte e poste dal dr. __________ quale condizione essenziale per poter esercitare un'attività lavorativa sono ampiamente giustificate e corrette. Mal si comprende però come si possa poi affermare che nell'attività di ausiliaria di pulizia l'assicurata sia da ritenere abile al 75%. Ben si sa, o forse invece al perito sfugge:

      - che i lavori che deve compiere un'ausiliaria di pulizia non rispettano mai le regole di ergonomia della schiena,

      - che i lavori sopra l'altezza delle spalle non possono essere evitati (spolverare in alto, lavare vetri),

      - che i lavori sono sempre svolti con gli arti superiori (utilizzare il mocio, l'aspirapolvere, la scopa, gli strofinacci),

      - che si tratta sempre di lavori prolungati e ripetitivi.

      - che spesso si devono sollevare pesi non indifferenti (bidoni contenenti liquidi per la pulizia, disinfettanti, attrezzature di un notevole peso),

      - che ci si deve anche accovacciare per svolgere lavori precisi di pulizia.

Come afferma giustamente il medico cantonale aggiunto nel rapporto precedentemente citato, all'assicurata non può più essere richiesto di continuare nell'attività finora svolta, e ciò viene confermato dalle limitazioni riconosciute dal perito quale condicio sine qua non per lo svolgimento di un'attività lucrativa.

3.6.   Anche in riferimento ad attività leggere magari ancora esigibili da un punto di vista medico, le limitazioni poste dal perito non possono certo riassumersi in un'incapacità lavorativa del 15%.

      In effetti le attività cosiddette leggere per personale non qualificato sono sempre mansioni ripetitive dove l'uso degli arti superiori viene sollecitato con movimenti prolungati e ripetitivi, preclusi all'assicurata secondo il parere del perito. Tenendo conto di tutte le osservazioni sopraccitate, anche un ipotetico lavoro leggero e ripetitivo per personale non qualificato potrebbe essere svolto al massimo in ragione del 50%. Dal susseguente necessario confronto dei redditi ne deriverebbe quindi un grado d'invalidità superiore nettamente al 67%."(doc. _)

                                         Nello scritto 10 luglio 2002 il reumatologo ha innanzitutto contestato che i lavori di ausiliaria di pulizia non rispettano le regole di ergonomia, precisando che le regole di ergonomia della schiena valgono per qualsiasi attività, muratore incluso, poiché si tratta “ di regole che permettono di svolgere qualunque lavoro nel miglior modo possibile per quanto riguarda la schiena, non altro”.

Quanto alla valutazione sulla capacità lavorativa egli ha pertinentemente rilevato:

"  (…)

Faccio notare come nella mia perizia non affermo che la paziente debba evitare per forza di eseguire saltuariamente anche lavori inadatti, ripetitivi oppure sopra l'orizzontale. AI punto 2.5 della mia perizia valuto la paziente semplicemente inabile al lavoro nella misura del 25 % per attività mediamente pesanti a pesanti senza specificare alcuna limitazione.

Sebbene non sia mio compito inoltrarmi in dettagli delle singole professioni, ho notato come una donna delle pulizie che si occupi per esempio di tener pulito uno studio medico o legale, impiegata presso un impresa di pulizia, debba raramente spolverare in modo prolungato e ripetitivo oggetti sopra l'orizzontale. In una tale attività, a mio avviso, l'assicurata sarebbe abile al lavoro al 75-85 %.

Altre attività potrebbero essere: venditrice a certe condizioni (boutique), gerente di un chiosco, sorvegliante in un museo o impiegata nell'industria dolciaria, medica, farmaceutica. In queste professioni, leggere e adatte, l'assicurata sarebbe abile al lavoro nella misura dell'85 %.

Le stesse osservazioni valgono anche per le obiezioni che seguono al punto 3.6 del ricorso. Ritengo la paziente inabile al lavoro nella misura del 25 % in attività da pesanti a mediamente pesanti senza specificare ulteriori limitazioni. Consiglio naturalmente di cercare una attività leggera e adatta secondo i criteri esposti al punto 2.5 della perizia. In una attività leggera e adatta la paziente è da ritenere a mio avviso inabile al lavoro nella misura del 15 %, salvo un peggioramento effettivo intervenuto dopo la mia visita del 21.05.2001." (doc. _)

                            2.6.5.   Con il gravame l’assicurata ha inoltre sottolineato che nell’anamnesi il perito ha menzionato una sindrome ansiosa-depressiva, mentre nel capitolo constatazioni obiettive (pag. 6) egli ha affermato di non ritenerla depressa, questo nonostante debba assumere dei medicamenti quali il Somnium (sonnifero), il Saroten (antidepressivo) e Temesta (tranquillante/sedativo), così come risulta dalla perizia stessa (pag. 4).

Innanzitutto, nella presa di posizione 20 luglio 2002 il dr. ___________ ha rettamente evidenziato come il punto B1 del formulario per le perizie AI gli chieda di prendere posizione sulla situazione psichica della peritanda, benché egli non sia uno specialista in tale materia. Per quel che concerne il riscontro di una affezione di natura psichica, solo nella perizia 12 ottobre 2000 il dr. __________ ha diagnostico una lieve sindrome ansio-depressiva. Anch’egli, comunque, non è uno psichiatra. Ora, il fatto che l’assicurata faccia uso dei succitati medicamenti, non significa giocoforza che essa soffra di una sindrome ansioso-depressiva. Molto pertinentemente il dr. __________ ha rilevato:

"  (…)

Saroten è un vecchio antidepressivo triciclico che viene prescritto a tutti i pazienti con dolore cronico per ridurre la soglia al dolore e migliorare la qualità del sonno. II medicamento non viene praticamente più adoperato come antidepressivo, sostituito da nuove sostanze più efficaci. E' la terapia di scelta in pazienti con fibromialgia non per curare una ipotetica depressione ma per ridurre la soglia al dolore e migliorare i disturbi del sonno sempre presenti in pazienti con fibromialgia. II fatto che la paziente sia sotto Saroten indica semplicemente che la paziente abbia una fibromialgia ma non dice nulla riguardo alla presenza o meno di una depressione.

Anche la prescrizione di sonniferi come il Somnium o benzodiazepine come il Temesta (che viene generalmente prescritto come sonnifero più che come tranquillante o sedativo) indica semplicemente che la paziente ha dei disturbi del sonno, come tutti i pazienti con fibromialgia e non è certamente da interpretare come la prova che la paziente soffra di una sindrome ansioso-depressiva attualmente. (…)" (doc. _)

Questo è stato confermato anche dal SMR (doc. AI _). Del resto, nel rapporto 10 aprile 2000 il dr. __________ ha evidenziato una spiccata tendenza al consumo medico e consigliato il trattamento con farmaci come il Saroten Retard in dosi adeguate al fine di “influire sulla soglia del dolore e a migliorare un sonno disturbato” (doc. AI _).

                                         A prescindere dal fatto che la lieve sindrome ansiosa depressiva, diagnosticata nel 2000 dal medico curante, non trova conferma in recenti atti medici e nemmeno l’assicurata ne ha fornito la prova, tale affezione, proprio perché è di entità lieve, non è da ritenere invalidante (cfr. in merito parere del SMR, doc. AI _). Del resto, dagli atti non risulta che l’assicurata sia in cura presso uno specialista in psichiatria. Quindi, a mente del TCA, non vi è alcun indizio che permette di concludere che al momento della decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102) l’assicurata presentasse una patologia psichica invalidante. Non appare pertanto necessario approfondire la componente psichica dell’assicurata.

                            2.6.6.   In conclusione, visto quanto riportato sopra, questo Tribunale non ha motivi per ritenere la perizia incompleta e inaffidabile e quindi non può che aderire alla valutazione del dr. __________, al cui referto va data forza probatoria piena (cfr. consid. 2.5.). Tenuto conto che lo status dell’assicurata è rimasto invariato rispetto alla precedenti valutazioni mediche che avevano portato al riconoscimento di una mezza rendita (cfr. a riguardo doc. AI _), la decisione dell’UAI di respingere la domanda di revisione merita conferma.

                               2.7.   L'assicurata ha chiesto l'erezione di una perizia giudiziaria volta ad accertare il suo stato di salute e la capacità lavorativa.                                                                                 

                                         Al proposito si osserva che l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, almeno per quel che concerne la situazione fattuale presente al momento della decisione contestata, per cui non appare necessario procedere all'allestimento di una perizia pluridisciplinare.

                                                                                 Sulla scorta dei precedenti considerandi, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2002.48 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.10.2002 32.2002.48 — Swissrulings