RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2002.00042 BS/cd
Lugano 30 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 marzo 2002 di
__________,
contro
la decisione del 5 marzo 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe 1949, presenta delle affezioni da cervico trapezalgie bilaterali recidivanti, ernie discali C4-C5 e L 55-S1, status dopo colecistectomia e depressione con gravi turbe del sonno (cfr. certificato 6 dicembre 2000 del dr. __________, medico curante, doc. AI _). Sino al mese di giugno 2000 essa ha lavorato come ausiliaria di pulizie presso il Municipio di __________ (cfr. doc. AI _) ed il 9 novembre 2001 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti. (doc. AI _).
1.2. Dopo aver richiamato dall’assicurazione disoccupazione l’incarto aperto a nome dell’assicurata e proceduto a dagli accertamenti medici, con progetto di decisione 26 febbraio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni in quanto:
" (…) Dalla documentazione medica specialistica agli atti e più precisamente dalle perizie mediche del dr. __________ e del Dr. __________, risulta che nelle sue abituali attività lucrative svolte in precedenza non ci sono elementi clinici tali da limitare la capacità lavorativa in misura superiore al 20%. “
Con lettera 1° marzo 2002 __________ ha chiesto all’amministrazione di rivedere il suo caso (doc. AI. _).
Ritenute le osservazioni dell’assicurata ininfluenti per modificare il progetto di decisione, con provvedimento formale 5 marzo 2002 l’UAI ha confermato il rifiuto di prestazioni assicurative (doc. AI _).
1.3. Contro la succitata decisione amministrativa __________ è tempestivamente insorta al TCA, chiedendo la rivalutazione del suo caso, mettendosi inoltre a disposizione per essere visitata da ulteriori medici. A motivazione della sua richiesta ricorsuale essa ha rilevato:
" (…)
Il mio stato di salute è precario. Non mi trovo nelle condizioni di poter lavorare. Questo lo conferma anche l'ufficio del lavoro che mi ha ritenuto e mi ritiene tuttora inabile al lavoro. La __________ ha effettuato diverse perizie mediche e i medici che mi hanno visitato hanno ritenuto giustificata l'inabilità lavorativa.
Da tempo sono seguita dall'Ufficio Consulenza Sociale del Comune di __________, il quale a più riprese mi ha dato la possibilità di lavorare quale ausiliaria di pulizia ma i miei problemi di salute mi hanno sempre ostacolato e spesso non potevo presentarmi al lavoro.
II mio medico curante Dr. __________ da diverso tempo è al corrente della mia situazione e mi ha rilasciato un certificato medico d'inabilità al 100%.
Respingendo la richiesta di rendita significa che tutte le persone che mi stanno seguendo in questo periodo (Ufficio dei lavoro, Municipio di __________, Dr. __________, Ufficio del Sostegno Sociale e dell'Inserimento, ....) non hanno valutato con attenzione il mio stato di salute.
Vorrei ribadire che indipendentemente dalla decisione presa, risulto inabile al lavoro e non posso iscrivermi alla disoccupazione poiché sono inabile al 100%. Questo aspetto evidenzia un'incoerenza di fondo. Da una parte mi si dice che non ho diritto all'assicurazione invalidità poiché secondo i parametri dell'ufficio competente sono abile al lavoro e dall'altra mi danno un certificato d'inabilità con relativa impossibilità di iscrivermi alla disoccupazione. Di conseguenza devo rivolgermi all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il quale è tenuto a darmi un sostentamento integrativo alle indennità della __________ poiché il certificato medico è valido." (cfr. doc. _)
1.4. Mediante risposta 30 aprile 2002 l’UAI ha proposto la reiezione del gravame, osservando in particolare:
" (…)
In altri termini, in presenza di due diverse valutazioni, l'una proposta dal medico curante, l'altra da un perito, l'amministrazione fonda di principio la propria presa di posizione sul giudizio espresso da quest'ultimo.
Nel caso concreto le due perizie risultano coerenti e dettagliate. Non offrendo alcuno spunto di critica, potevano quindi a buon diritto essere considerate quale valida base di giudizio.
Le stesse sono comunque state sottoposte all'esame del nostro Servizio medico regionale, il quale ne ha approvato in toto i contenuti.
Si rilevi d'altro lato che all'incarto non figura alcun rapporto medico recente atto a sovvertire il giudizio espresso dai periti.
II fatto poi che altre istanze abbiano valutato diversamente il caso non costituisce parimenti motivo atto a sovvertire il parere espresso.
In ambito medico è infatti l'assicurazione invalidità che fruisce del più vasto potere d'indagine, del quale ha del resto fatto uso in casu, commissionando l'esecuzione di due perizie.
Considerato in conclusione che gli approfonditi esami medici esperiti non hanno permesso di stabilire che l'assicurata ha presentato un'inabilità al lavoro pari al 40% almeno sull'arco di un anno, a buon diritto lo scrivente Ufficio poteva rifiutare il riconoscimento di una rendita." (cfr. doc. _)
1.5. Il 3 maggio 2002 la ricorrente ha segnalato che continuando la sua inabilità lavorativa al 100% non avrà più diritto alle indennità di disoccupazione, per cui da metà maggio 2002 dovrà rivolgersi al sostegno sociale ed ha quindi chiesto al TCA di rivalutare il suo caso (doc. _).
Con lettera 14 maggio 2002 l’amministrazione ha comunicato di non avere nulla da aggiungere a quanto asserito dall’insorgente (doc. _).
1.6. Il 14 maggio 2002 __________ ha informato lo scrivente Tribunale che il prossimo 24 maggio si sottoporrà ad una visita dal dr.__________, specialista in psichiatria (doc. _). Su richiesta del TCA, il 26 giugno 2002 essa ha trasmesso un rapporto del dr. __________ (doc. _) ed il 3 luglio 2002 l’UAI ha presentato la propria posizione in merito (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è accertare se __________ ha diritto ad una rendita d'invalidità.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Nel caso in esame, l’amministrazione ha ordinato una perizia reumatologica, affidata al dr. __________, e psichiatrica, a cura del Dott. __________ dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________, al fine di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurata e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa.
2.4.1. Nel rapporto 16 novembre 2001 il dr. __________ ha posto la seguente diagnosi, con ripercussioni sulla capacità di lavoro:
" Disturbo somatoforme della percezione del dolore in paziente con
sospetta sindrome depressiva.
Lieve sindrome panvertebrale su: - turbe statiche (scoliosi sinistro destro convessa), insufficienza muscolare
- decondizionamento - ernia discale C4/5 paramediale sinistra" (cfr. pag. 6, doc. AI _).
Dopo aver proceduto ad una dettagliata valutazione medica, in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata lo specialista è giunto alle seguenti conclusioni:
" I dolori della paziente vanno ben oltre i normali dolori di una sindrome
panvertebrale. I dolori inoltre non sono assolutamente spiegabili alla luce di uno status clinico blando ed inoltre variano estremamente d'intensità a seconda di quanto si riesca a distrarre a paziente. Anche gli esami radiologici ad esclusione dell'ernia discale C4/C5, sono nella norma. L'ernia discale cervicale non gioca alcun ruolo in relazione ai dolori. Tutti questi dati portano alla diagnosi di un dolore d'origine somatoforme, mentre la sindrome panvertebrale è veramente lieve. Questi dolori somatoformi non portano a danno strutturale , ma la loro terapia è estremamente complessa e richiede spesso un lavoro d'equipe. L'evoluzione è caratterizzata dalla persistenza dei dolori. Potrebbe risultare utile per la paziente un eventuale soggiorno alla clinica militare di Novaggio per seguire un programma multidisciplinare intensivo.
A livello reumatologico la paziente è abile al 80% per ogni attività che le consenta di cambiare posizione, camminare, che non contenga il continuo sollevare pesi oltre i 25 kg o portare a lungo pesi sopra i 20 kg. Da questo punto di vista il lavoro di venditrice ( per esempio di gelati come faceva prima) è un lavoro da considerarsi consigliabile, eventualmente potrebbe entrare in linea di conto anche un lavoro di cameriera in un bar, mentre il lavoro monotono in fabbrica è sconsigliabile e possibile solo in parte." (cfr. doc. AI _)
Inoltre il dr. __________ ha escluso ulteriori interventi per aumentare la capacità lavorativa (cfr. pag. 8, doc. AI _).
2.4.2. Come detto, l’aspetto psichico della ricorrente è stato valutato dal dr. __________. Per la stesura del rapporto 25 gennaio 2002, il citato sanitario ha avuto anche un colloquio con il medico curante dell’assicurata. Il perito ha diagnosticato una sindrome ansiosa-depressiva (ICD10: F41.2) con sintomatologia algica in personalità con tratti istrionici e precisato che queste diagnosi, da un punto di vista psichiatrico, non comportano una limitazione della capacità lavorativa superiore al 20% (cfr. pag. 6, doc. AI _). Per quel che concerne la valutazione, lo specialista ha in particolare rimarcato:
" (…)
Va notato che la paziente non era mai stata in cura psichiatrica, ma assume da diversi anni degli psicofarmaci con una certa regolarità.
A livello clinico-psichiatrico, abbiamo rilevato una sintomatologia ansiosadepressiva in relazione con una situazione esistenziale difficile. Nella genesi del disturbo algico giocano certamente un ruolo dei fattori culturali, ma anche la tendenza all'aggravamento dei sintomi. Ci sono evidenti tratti istrionici e dimostrativi con tendenze rivendicative e beneficio secondario. I dolori infatti, non sono sempre presenti (e da più di 3 mesi la paziente non si è più lamentata presso il M.C. di dolori) e anche la mobilità delle cervicali, almeno durante i colloqui avuti con il sottoscritto, non sembra causarle dei disturbi particolari. Riesce a fare, senza troppi problemi, i normali lavori di casa.
In conclusione, non abbiamo evidenziato una patologia psichiatrica maggiore, una sintomatologia depressiva grave (ad esempio di tipo "endogeno") e un disturbo di personalità clinicamente significativo e tale da compromettere il funzionamento sociale e lavorativo. Da un punto di vista psichiatrico non ci sono pertanto elementi clinici tali, da limitare la capacità lavorativa in una misura superiore al 20%. In questo senso la paziente può continuare a svolgere la sua attività abituale di cameriera, ausiliaria o operaia." (cfr. doc. AI _)
Sulla base di queste due perizie, l’UAI ha concluso che le note affezioni fisiche e psichiche non permettono di concludere per un’incapacità lavorativa superiore al 20% nella precedente attività lucrativa svolta dall’assicurata, per cui ha respinto la domanda di prestazioni.
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.6. Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i dr. __________ e dr. __________, specialisti delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è portatrice. Infatti, essi hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro. Entrambi i sanitari hanno valutato la ricorrente inabile al 20% nella sua precedente professione di ausiliaria di pulizia, escludendo l’esecuzione di provvedimenti integrativi volti ad aumentare la capacità lavorativa.
__________ fa riferimento al rapporto 6 dicembre 2001 del suo medico curante che la ritiene totalmente inabile dal 26 gennaio 1999 (doc. AI _). Ora, a mente del TCA, tale certificazione non è idonea a mettere in dubbio la valutazione approfondita e completa dei periti. Del resto, come rilevato dal medico dell’UAI (cfr. doc. AI _), se da una parte il dr. __________ ha dichiarato una totale incapacità lavorativa dal 26 gennaio 1999, dall’altra, l’assicurata ha lavorato come ausiliaria di pulizia per il Comune di __________ fino al mese di giugno 2000 (cfr. attestato del datore di lavoro, doc. AI _).
Altrettanto non rilevanti sono gli scarni certificati redatti dal dr. __________ per l’assicurazione disoccupazione (cfr. doc.AI _).
2.7. Pendente causa l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato 21 giugno 2002 del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:
" Così richiesto dall'interessata certifico di avere in regolare trattamento
ambulatoriale la Signora __________.
Dal lato psichiatrico la paziente presenta una sintomatologia inquadrabile in una reazione depressiva prolungata (ICD-10:F43.21) e Sindrome da dolore somatoforme (ICD-10:F45.4).
La sua capacità di guadagno (giudizio globale reumatico-ortopedico e psichiatrico) è ora, zero (la sola componente psichiatrica è quantificabile al 50 %, al massimo)." (cfr. doc. _)
Occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata – in casu il 5 marzo 2002 - , ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
Ora, come rettamente rilevato dall’amministrazione (doc. _), il certificato medico stilato dal dr. __________ non fornisce nuovi elementi di valutazione. Quanto certificato si riferisce comunque ad un periodo successivo all’emanazione della decisione contestata, ritenuto
infatti che la prima consultazione dal dr. __________ è avvenuta il 24 maggio 2002 (doc. _). Inoltre, tale succinto referto non consente di stabilire in maniera chiara e precisa se vi è stato un aggravamento dell'incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico. Determinante è che nessun elemento agli atti permette di ipotizzare che tra la perizia del Dr __________ (25 gennaio 2002) e la resa della decisione contestata (3 marzo 2002) l'assicurata presenti un'incapacità al lavoro, rispettivamente al guadagno superiore al minimo pensionabile del 40%. Infine, il giudizio del dr. __________ sull’incapacità lavorativa dal punto di vista somatico non è suscettibile di modificare l’esito della valutazione peritale del dr. __________, specialista in reumatologia. Tuttavia, alla luce del recente attestato medico, si giustifica la trasmissione degli atti all'UAI affinché valuti, tramite approfonditi accertamenti, se ed in che misura sia effettivamente intervenuto un peggioramento dello stato di salute giustificante un eventuale riconoscimento di una rendita d’invalidità.
2.8. L’assicurata ha chiesto l’espletamento di ulteriori accertamenti medici per rivalutare il suo caso.
Al proposito, va ricordato che, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una violazione del diritto di essere sentito (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
Nel caso in esame, secondo il TCA, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.
Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Gli atti sono trasmessi all’amministrazione conformemente al consid. 2.7.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti