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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.05.2003 32.2002.37

5 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,332 mots·~47 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.37   RG/sc

Lugano 5 maggio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 3 aprile 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione dell'11 marzo 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1968, di formazione carpentiere, dopo alcune esperienze lavorative prima in fabbrica e poi come montatore di cucine, nell'ottobre 1990 è stato assunto quale impiegato d'esercizio __________, dapprima e sino al 1997 nel servizio di manovra e di pulizia carrozze, in seguito (da fine 1997) nel servizio di pulizia generale con capacità lavorativa ridotta al 50% per motivi psichici. Dal febbraio 1999, ad eccezione di qualche tentativo di ripresa lavorativa sempre presso le __________, egli non ha in pratica più lavorato.

                                         In data  24 novembre 1998 egli ha presentato al competente Ufficio AI una richiesta volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità (doc. AI _). In relazione a tale richiesta con rapporto 14 dicembre 1998 il dr. __________, psichiatra, posta la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente in personalità emotivamente instabile, ha attestato un'incapacità lavorativa da maggio 1997 sino a gennaio 1999 in misura variabile, a seconda dei periodi, tra il 100% e il 50% (doc. AI _).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, segnatamente una perizia psichiatrica a cura del dott. __________ dell'Organizzazione ___________ cantonale, con decisione 11 marzo 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) - confermando il precedente progetto di decisione del 6 novembre 2001 - ha assegnato a __________ una rendita intera d'invalidità dal 1 maggio 1999 al 31 ottobre 2001, considerando per contro l'assicurato abile al lavoro in misura completa dopo tale data.

                               1.2.   Rappresentato dall’avv. __________, l'assicurato ha tempestivamente contestato la decisione amministrativa dinanzi al TCA, postulandone l'annullamento e il conseguente riconoscimento di una rendita intera - in subordine l'attribuzione di una mezza rendita - a far tempo dal 1. maggio 1999. Queste le motivazioni del gravame:

"  (…)

1.   Nel 1991 il signor __________ (ricorrente), dopo aver terminato l'apprendistato di carpentiere e lavorato per due anni come operaio e montatore di cucine, è entrato alle dipendenze delle __________, assegnato alla funzione di manovrista per le stazioni di __________ e __________.

2.   Nel 1994, a seguito di problemi familiari, il ricorrente ha accusato problemi psichici che lo hanno obbligato ad assumere psicofarmaci abbinati ad una psicoterapia di sostegno.

     A partire dal 1996, il ricorrente ha incontrato gravi problemi sul posto di lavoro ed ha iniziato ad assentarsi di frequente per motivi di salute. A seguito di questa situazione il 20 novembre 1998 è stata presentata la richiesta di prestazioni Al.

3.   A partire dal 11 febbraio 1999, il ricorrente, sulla base di referti e certificati del dott. med. __________ e del servizio medico della __________, è inabile al lavoro al 100%.

     Da allora egli, salvo qualche breve periodo di attività per prove lavorative, non ha più lavorato regolarmente.

     II 16 gennaio 2001, il ricorrente è stato visitato dal dott. med. __________, medico fiduciario delle __________, il quale ha concluso che l'inabilità era del 100% e che a causa dei disturbi alla personalità la prognosi era sfavorevole e osservava quanto segue:

           " Pertanto è compito dell'Azienda decidere se accordare al signor __________ un posto di lavoro sicuro ed adeguato nel tempo. In caso contrario propongo un pensionamento totale anticipato per motivi di salute (perizia, pag. 6)."

4.   II 15 ottobre 2001, il Servizio medico delle __________ ha determinato la capacità residua al lavoro al 50% per 4 ore giornaliere ed al ricorrente è stata riconosciuta un'invalidità per incapacità parziale secondo il Regolamento della Cassa pensioni delle __________ (versione valida dal 1 ° gennaio 2001).

5.   II 6 novembre 2001 l'Ufficio invalidità del Cantone Ticino ha trasmesso al ricorrente un progetto di decisione per osservazioni, che prevedeva il versamento di una rendita intera dal 1 ° maggio 1999 al 31 ottobre 2001, dopodiché il ricorrente era considerato abile al lavoro in misura completa. Questa conclusione si basava su una perizia allestita in data 7 settembre 2001 dal dott. med. __________.

     II 28 novembre 2001 il legale sottoscritto invitava l'AI, per motivi che verranno indicati in seguito, a rivedere la propria decisione.

6.   II 14 marzo 2002, con lettera semplice sprovvista persino dei rimedi di diritto, l'Ufficio dell'AI ha intimato direttamente al ricorrente la propria decisione che ribadisce il contenuto del progetto.

     Contro questa decisione, il ricorrente insorge a questo Tribunale per i seguenti motivi.

7.   L'art. 4 LAI definisce così l'invalidità

           " l'invalidità, nel senso della presente Legge è l'incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio."

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la definizione dell'art. 4 LAI, sono

      -    un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

      -    la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. L'incapacità di guadagno, si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato (sulla nozione del mercato equilibrato del lavoro cfr. DTF 110 V 276 consid. 4b e RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; cfr. pure DTF 107 V 21 consid. 2c e VSI 1999 pag. 247 consid. 1). L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività.

La misura dell'incapacità di guadagno è determinata da criteri oggettivi: vale a dire dalla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto che egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro (RDAT I - 1995, pag. 229, no. 69).

8.   Nella decisione querelata, l'Ufficio AI, nega qualsiasi rendita al ricorrente dopo il 31 ottobre 2001, ritenendo come

           " conformemente alla documentazione medica acquisita all'incarto, ed in particolare dalla perizia allestita dal Dr. __________, viene considerato abile al lavoro in misura completa."

A torto. II grado di invalidità del ricorrente, come verrà dimostrato qui di seguito, gli dà diritto a una rendita intera, e, in via subordinata, a una mezza rendita.

      8.1

Ai fini della valutazione dell'incapacità lavorativa dell'assicurato, è di rilevanza l'opinione del medico, ancorché quest'ultimo non sia specialista in medicina del lavoro (RDAT 1985 no. 123).

Non spetta però al medico di graduare l'invalidità dell'assicurato in quanto l'invalidità è un concetto economico e non medico (art. 28 cpv. 2 LAI). II compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace (RCC 1991, pag. 331 consid. 1 c). II medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e deve essere formulato sulla base del raffronto dei redditi.

      8.2

Come si è visto, l'Ufficio AI si è fondato esclusivamente sulla perizia eseguita il 7 settembre 2001 dal dott. med. __________, senza procedere ad alcun raffronto dei redditi.

Detto specialista ritiene in sostanza che da un punto di vista medico psichiatrico è esigibile teoricamente un'attività al 100% nella professione precedentemente svolta, ossia quella di carpentiere o di impiegato delle __________. Sempre secondo il dott. __________, la capacità lavorativa al 50%, come proposto dal medico curante, non sembra più indicata né da un punto di vista della sintomatologia clinica né soprattutto per quanto riguarda gli effetti sull'autostima.

Orbene, va subito osservato che il dott. __________ parla di capacità teorica e non concreta, in altre parole le conclusioni non sono sorrette da alcuna indicazione oggettiva.

Ma vi è di più. II Dott. __________, benché edotto dal ricorrente che aveva pure informato l'Al (vedi lettera del 29 ottobre 2001 in atti), non ha tenuto conto di un fatto molto importante ai fini della valutazione concreta della capacità lavorativa, ossia la prova lavorativa sostenuta senza successo dal ricorrente presso il "__________" della __________ dal 6 settembre al 31 ottobre 2001.

Sorprendenti (per non dire altro) appaiono poi le conclusioni del dott. __________, in particolare quella che il ricorrente sarebbe abile al 100% nella professione appresa di carpentiere, se si tengono conto degli elementi oggettivi che emergono dall'incarto dell'AI e delle __________, ossia i seguenti impedimenti concreti che il ricorrente incontra nella propria attività:

      -    capacità residua al lavoro pari al 50% per 4 ore giornaliere;

      -    attività senza sforzo fisico sostenuto;

      -    attività senza stress sostenuto;

      -    attività da svolgere all'aperto;

      -    stato di salute molto fragile (indicative in proposito sono le considerazioni del dott. med. _________ contenute nel rapporto medico Al e la valutazione medica del dott. med. ___________ , pag. 6)

      -    corto percorso per recarsi al lavoro e

      -    ambiente di lavoro attento e piacevole.

Su tutti questi elementi oggettivi il dott. med. __________ e, di riflesso l'Ufficio AI, hanno trasvolato, limitandosi ad una valutazione puramente teorica, smentita dagli altri medici che si sono occupati del caso del ricorrente." (Doc. _)

                               1.3.   Con risposta di causa 30 aprile 2002 l'UAI propone la reiezione del gravame, osservando:

"  l'assicurato, formatosi quale carpentiere, è in seguito stato assunto presso le __________ in qualità di addetto alle manovre nonché ad opere di pulizia.

Nel corso del mese di novembre 1998 l'interessato ha inoltrato una richiesta di prestazioni assicurative.

A tal momento l'assicurato lavorava già a metà tempo causa malattia. A partire dal mese di febbraio 1999, fatto salvo qualche breve tentativo di ripresa, non ha in pratica più lavorato.

Gli accertamenti medici esperiti, segnatamente una perizia psichiatrica ed il relativo complemento, hanno permesso di riconoscere un'inabilità totale, limitata però nel tempo. In particolare il perito, dottor __________, ha stabilito sussistere una totale incapacità al lavoro a partire dal maggio 1998 sino al momento in cui è stata stilata la perizia (febbraio 2001).

In merito all'evoluzione futura del caso, ha poi pronosticato una ripresa nella misura del 50% almeno nel giro di tre mesi (cf. perizia, p. 6, doc. n. _ inc. AI).

Riesaminato il paziente nel mese di settembre, il perito ha concluso all'esistenza di una totale abilità lavorativa (cf. doc. n. _ inc. AI).

Con decisione 11 marzo 2002 l'UAI ha quindi assegnato una rendita intera limitatamente al periodo 1. maggio 1999 - 31 ottobre 2001.

Prontamente insorto, l'assicurato postula in via principale l'assegnazione di una rendita intera a far tempo dal 1. maggio 1999; in via subordinata chiede d'esser posto a beneficio di una mezza rendita d'invalidità, sempre a far tempo dal 1. maggio 1999.

A sostengo delle richieste avanzate vengono in particolare richiamati i rapporti stilati dal medico curante, dottor __________, nonché quello redatto dal medico fiduciario delle __________, dottor __________, in base ai quali l'assicurato sarebbe completamente inabile al lavoro.

Innanzitutto si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176,122 V 161).

In casu la valutazione effettuata dal dottor __________ non si presta a critica alcuna, risultando chiara, dettagliata e coerente (si rilevi fra l'altro che la stessa è basata su ben quattro incontri con l'assicurato).

II perito ha inoltre avuto modo di valutare il paziente in un secondo tempo. Anche il complemento peritale è frutto di ampia indagine da parte del perito (successivi tre incontri con l'assicurato e discussione con il curante).

Si rileva inoltre che i giudizi espressi dal dottor __________ a dal dottor __________ nei quali si concludeva all'esistenza di una incapacità totale sono antecedenti alla perizia eseguita dal dottor __________, e quindi perfettamente compatibili con la valutazione espressa da quest'ultimo, che ha parimenti ritenuto l'assicurato completamente inabile sino a tal momento.

Infine, il fallimento dell'ennesimo tentativo di reintroduzione in ambito lavorativo non è atto ad inficiare la valutazione espressa dal perito, il quale ha ritenuto del tutto adeguato fissare una totale abilità non solo in considerazione dell'assenza di patologie invalidanti, ma anche quale incentivo ad un reinserimento nel mondo del lavoro che l'assicurato sarebbe sicuramente in grado di affrontare (cf. nota 10. 12.2001 dott. ___________, doc. n. _ inc. AI).

Per quanto attiene infine all'obiezione in base alla quale il medico non è abilitato ad esprimersi in merito alla capacità di guadagno, lo scrivente Ufficio non può che concordare con il ricorrente. Spetta all'amministrazione, e non al medico, stabilire il grado di incapacità al guadagno.

Considerato però come il perito abbia stabilito che il ricorrente presenta ancora una piena abilità nella precedente attività svolta, non occorre in casu determinare la perdita di guadagno." (Doc. _)

                               1.4.   Il 12 giugno 2002 il TCA ha richiamato dal Servizio medico delle __________ gli atti medici concernenti il signor __________, in relazione ai quali le parti hanno presentato le loro rispettive osservazioni  (doc. _).

                               1.5.   In data 19 agosto 2002 il TCA ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dott. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, assegnando alle parti un termine per la formulazione dei quesiti peritali (doc. _).

L'11 febbraio 2003 il perito ha rassegnato il proprio referto, il quale è stato trasmesso alle parti per osservazioni (doc. _).

                                         Con scritto 25 febbraio 2003 l'UAI ha comunicato di non avere osservazioni nel merito, mentre l'insorgente è rimasto silente.

                               1.6.   L'8 aprile 2003 il TCA ha ordinato l'allestimento di un complemento peritale (doc. _).

                                         Il complemento datato 17 aprile 2003 è stato trasmesso alle parti per osservazioni.

                                         Con rispettivi scritti 23 e 29 aprile 2003 le parti hanno comunicato di non avere osservazioni al riguardo (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che gli articoli citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità 

                                            congenita, malattia o infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.4.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Losanna 1985, pag. 200ss).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, tesi Ginevra 1991, pag. 316s nn. 1158 e 1159 e giurisprudenza ivi citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Nella evenienza concreta, l’assicurato soffre di disturbi psichici.

                                         Con rapporto 14 dicembre 1998 all’UAI, il medico curante dr. __________, specialista in psichiatria, diagnosticando un disturbo depressivo ricorrente in personalità emotivamente instabile e richiamando le sue precedenti certificazioni mediche, ha attestato una incapacità lavorativa del 100% da ottobre a fine novembre 1996, dal 12 maggio al 23 novembre 1997 e dal 11 maggio al 7 giugno 1998, con alcuni periodi d'incapacità al 50%, segnatamente dal 24 novembre 1997 al 10 maggio 1998 e dal 8 giugno 1998 sino a fine gennaio 1999 (doc. AI _). In un suo successivo rapporto datato 20 maggio 1999 lo specialista, evidenziando la permanenza dei disturbi descritti nei suoi ultimi rapporti e come la situazione, in realtà peggiorata rispetto a quanto riscontrato in occasione del precedente rapporto 14 dicembre 1998, sia tale da rendere impossibile la ripresa dell'attività lavorativa, ha giudicato l'assicurato completamente inabile al lavoro (doc. AI _). Con rapporto 20 novembre 2000 il dr. __________, riformulando la diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile su probabile disarmonia evolutiva (pre-psicosi), ha quindi messo in rilievo l'improponibilità dell'attività lavorativa esercitata dall'assicurato quale funzionario __________, rimarcando l'eventualità di un possibile riacquisto della capacità lavorativa in misura del 50% tramite un adeguato reinserimento in un processo lavorativo congeniale sia con la sua formazione professionale che con i suoi disturbi psichici e neurologici (emicranie) (doc. AI _).

                                         Agli atti risulta pure un rapporto datato 19 gennaio 2001 del dr. __________, medico generalista, nel quale, in relazione alla diagnosi di sindrome ansioso-depressiva cronica in personalità emotivamente instabile con struttura borderline, è messa in rilievo una completa incapacità al lavoro dall'11 febbraio 1999 in qualsiasi attività. Il curante inoltre, precisando come in linea teorica un reinserimento professionale dell'assicurato in un lavoro adeguato potrebbe essere "tentato", ha sottolineato come a causa dei disturbi di personalità la prognosi debba essere considerata sfavorevole (doc. AI _).

                                         Al fine di valutare la situazione medica ed accertare l'effettiva capacità al lavoro dell'assicurato, in data 21 dicembre 2000 l’UAI ha incaricato il dr. __________, operante presso l'Organizzazione __________ cantonale, di esperire una perizia specialistica (doc. AI _). Nel referto peritale 12 febbraio 2001 lo specialista, diagnosticando un disturbo di personalità depressivo e un disturbo dell'adattamento con umore depresso, ha giudicato l'assicurato incapace al lavoro in misura completa a far tempo dal maggio 1998, con possibilità di ripresa a medio termine e al 50% dell'attività precedentemente svolta presso le __________ o quale carpentiere (doc. AI _).

                                         Con successivo rapporto datato 7 settembre 2001, il dr. __________, richiesto dall'UAI di verificare eventuali miglioramenti della capacità lavorativa rispetto a quanto accertato in occasione della suevocata precedente indagine, riconfermando la precedente diagnosi di disturbo depressivo di personalità ha tuttavia rimarcato come la sintomatologia depressiva non sia più di entità tale da compromettere la capacità al lavoro. Egli ha quindi certificato che l'assicurato è in grado di svolgere al 100% la precedente attività di impiegato presso le __________ o di carpentiere, ritenendo non indicata un'eventuale capacità limitata al 50% proposta dal medico curante (doc. AI _).

                                         Sulla base di tale rapporto, con la decisione contestata l’UAI ha dunque riconosciuto a __________ il diritto ad una rendita intera d'invalidità limitatamente al periodo 1. maggio 1999 - 31 ottobre 2001.

                               2.6.   Con il ricorso l'insorgente, richiamando in particolare le certificazioni mediche del dr. __________ e del dr. __________ ed evidenziando pure l'insuccesso della prova lavorativa effettuata presso il __________ delle __________ nei mesi di settembre e ottobre 2001, contesta la perizia del dr. __________ posta a fondamento del giudizio impugnato e, previo esperimento di una perizia volta a determinare l'effettivo grado d'invalidità, postula il riconoscimento di una rendita intera - subordinatamente di una mezza rendita - anche successivamente al 31 ottobre 2001.

                                         Dopo attento esame della documentazione agli atti, ritenute le discordanti valutazioni mediche agli atti, il  TCA  - dando seguito ad un’analoga richiesta del ricorrente - ha ritenuto necessario chiarire la fattispecie ordinando l’esecuzione di una perizia psichiatrica a cura del dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta.

Dal referto peritale datato 6 febbraio 2003 si evince che il dr. __________ ha avuto tre colloqui con l'assicurato, ha fatto eseguire un esame psicologico ad opera del dr. __________ (doc. _), ha avuto un colloquio con lo psichiatra curante dr. __________, disponendo pure dell'intera documentazione medica concernente l'assicurato.

                                         Dopo aver proceduto all'anamnesi, all'esame degli atti medici, alla descrizione dello status e dei dati soggettivi del peritando, all'esposizione delle risultanze dell'esame psicologico, il perito ha diagnosticato un grave disturbo di personalità emotivamente  instabile con elementi del tipo borderline e del tipo impulsivo, concludendo, quo all'incapacità al lavoro, che l'assicurato presenta "una patologia seria che può aver determinato una sua incapacità al lavoro pari (anzi superiore) al 20% a partire dal 1997-1998, vale a dire dal periodo della crisi matrimoniale sfociata poi nel divorzio" e che "la situazione, da allora, è evoluta - come dimostrato dalla documentazione a mia disposizione - in senso negativo, sino ad una completa perdita di capacità di lavoro".

                                         Queste, per esteso, la valutazione e le conclusioni peritali (sottolineature del redattore):

"  (…)

SINTESI E VALUTAZIONE:

Il peritando proviene da una situazione familiare che, in base alla descrizione che lui stesso ne fa e che, evidentemente, rispecchia il suo vissuto, appare poco soddisfacente. II padre è ricordato come persona inadeguata e distante, disinteressata, fredda. La relazione con lui e quasi inesistente, al punto che non porta nemmeno a dei litigi che, anche se "in negativo" sono pur sempre momenti di contatto, di scambio, di incontro. La madre, per quanto vissuta come più positiva, è poco definita. Il peritando la qualifica, significativamente, di "taciturna", quasi che la caratteristica saliente fosse l'assenza di dialogo. Più evanescente ancora è la figura del fratello maggiore, con il quale il rapporto è paragonabile a quello con un normale conoscente. Se però ricordiamo ciò che il peritando ricorda dell'infanzia e dell'adolescenza, si vedrà che egli non serba praticamente nessun ricordo di amici o di compagni di scuola e si avrà così la misura del vuoto relazionale in cui egli sembra essere cresciuto e dell'inconsistenza del rapporto con il fratello.

Merita di essere sottolineata la nozione di un parto prematuro e difficile, segnalata dal dr. __________ in diversi certificati (esplicitamente in quello del 14.12.98, indirettamente in quelli dei giorni 15.2.00, 21.9.00, 20.11.00 e confermata anche nella telefonata con me del 27.01. u.s). Il peritando, in occasione degli esami peritali, ha soltanto genericamente dichiarato di essere "nato blu", riferimento ad un'asfissia perinatale confermatami nel secondo incontro, dopo essersi sincerato dalla madre. Non è possibile escludere che - come sospettato dal dr. _______ - l'asfissia perinatale (di cui il dr. __________ non pare informato, dal momento che menziona un parto eutocico ed uno sviluppo psicomotorio normale nel suo primo referto peritale) abbia dato origine a una sindrome psicoorganica lieve ("minimal brain damage") che potrebbe aver inciso, rallentandolo, sullo sviluppo psicomotorio del peritando nei primi anni. Egli sarebbe sempre stato il più piccolo, avrebbe mangiato a fatica...

Anche la sua socializzazione sembra essere stata molto povera, forse perché condizionata da un clima familiare sfavorevole, forse anche perché l'eventuale disturbo psicoorganico potrebbe aver influenzato funzioni cognitive "utili" alla socializzazione quale l'attenzione, la concentrazione e anche le capacità verbali. A conferma (relativa) di ciò, il peritando ci segnala di aver avuto difficoltà nelle materie linguistiche, nel periodo scolastico.

Come già detto, durante tutta l'infanzia e l'adolescenza non sviluppa alcuna relazione di amicizia, e - con l'eccezione di un periodo balneare terapeutico - non abbandona praticamente mai il Piano di Magadino, che sembra costituire il territorio in cui sentirsi relativamente sicuro.

Anche la scelta professionale avviene all'interno dei confini protettivi: il maestro è l'artigiano che ha costruito il tetto della casa, quindi, simbolicamente, un "protettore". Il peritando è l'unico apprendista, e anche questo appare ben combaciare con il quadro di una personalità schiva, sicuramente non volta alla ricerca del gruppo, del contatto umano, della relazione. Successivamente, due posti di lavoro vengono abbandonati per una lite con il padrone e, nel terzo posto, la situazione sarebbe stata di disagio, tanto che, ad un certo punto, "sarebbe esploso" e avrebbe abbandonato anche quest'impiego.

Nel 1990 il peritando entrò alle dipendenze delle __________.

Prima però, sorprendendo i genitori, sarebbe partito per un lungo viaggio in __________, paese in cui si sarebbe trovato bene. E` interessante notare come a questo viaggio fosse stato indotto dalla conoscenza fatta con __________ dal cui calore e facilità di contatto era stato affascinato. Stando alla sua relazione, il peritando, introverso, schivo, solitario in Ticino si sarebbe trasformato, in __________, in persona socievole, tanto che dopo pochi giorni sarebbe stato ospite di __________ con i quali sarebbe facilmente riuscito a entrare in contatto (e ciò malgrado la difficoltà dell'apprendimento delle lingue in età scolastica); avrebbe viaggiato per tutto il paese, finendo per conoscere la futura moglie in un letto d'ospedale. Significativa, con ogni probabilità, questa circostanza che vede la futura moglie inizialmente in una funzione "materna", di accudimento, di protezione (compatibile con le tendenze all'idealizzazione - ma anche al rapporto d'uso - evidenziate nell'Esperimento di Associazione). Non trascurabile probabilmente è il fatto che la donna era di 4 anni maggiore e già aveva una figlia.

Il matrimonio avverrà nel 1992; poco chiaro risulta perciò l'episodio cui fa riferimento il rapporto breve del Pronto Soccorso dell'Ospedale di __________ del 25.4.1991, dove si parla di "reazione acuta esogena in seguito a lite per motivi amorosi", che potrebbe eventualmente alludere ad una visita della futura moglie. Ciò che conta però è il fatto che già allora una lite per questi motivi poteva scatenare, nel peritando, una reazione così violenta da richiedere la somministrazione di sedativi.

Val la pena di ricordare che già nel 1987, in occasione del reclutamento, il neurologo dr. __________ qualificava il peritando di "paziente neurolabile".

Durante il periodo matrimoniale le crisi nel rapporto coniugale si succedono con una certa frequenza e con passaggi all'atto a carattere eteroaggressivo, malgrado la presenza della figlia, nei confronti della quale il peritando sembra nutrire un affetto sincero, sebbene forse non maturo. In seguito a uno di questi conflitti, più grave del solito per l'uso di un coltello, il peritando viene infine portato dalla moglie (qui di nuovo in funzione di "infermiera") dallo psichiatra Dott. __________, il quale, già il 27.4., un mese e mezzo dopo aver conosciuto il peritando, ne segnala "ipereccitabilità e irritabilità, difficoltà nel gestire le pulsioni aggressive, agire impulsivo e incontrollato e fatica a sopportare il lavoro a turni", e ne mette in dubbio l'idoneità al servizio militare. Due anni più tardi, sempre il dr. __________, invia un rapporto alla Commissione visita sanitaria segnalando che il peritando "presentava degli elementi psicotici con tendenze interpretative, netta mancanza di giudizio critico, appiattimento affettivo ed un umore di base volto alla polarità negativa...", in occasione del suo ricovero alla Clinica __________ (1996).

All'allora __________, dove il peritando rimane per soltanto poco più di 24 ore, non si giunge ad una vera diagnosi ma vengono menzionati "spunti caratteropatici" e "uno stato di sovraccarico emozionale reattivo...".

Nello stesso anno si giunge alla separazione, in quello successivo al divorzio dalla moglie e alla rarefazione dei contatti con la figlia, contatti che, proprio negli ultimi tempi, divengono ancor meno frequenti per l'imminente (e ormai avvenuta) partenza della bambina per il __________.

Nel 1998 iniziano i periodi di assenza, parziale o completa, dal lavoro, con tentativi di ripresa di breve durata, che si concludono con esacerbazioni delle difficoltà, nuove sospensioni dell'attività e vissuti di fallimento.

Un altro viaggio in __________ si conclude male: a differenza della prima volta, il peritando presenta un grave disagio psichico (menzionato dal dr. __________ nel suo rapporto del 7.4.1999). Al rientro, il peritando riprende il lavoro ma non resiste che poco più di due settimane. Nel suo certificato, il dr. __________ formula una "prognosi non favorevole data la presenza di un disturbo di personalità borderline"; la sua valutazione è confermata il 15.2.00: "Il paziente è una persona psicolabile in seguito probabilmente ad una causa psicoorganica con capacità di adattamento nulle...", e, con poche variazioni, anche in certificatí successivi.

In modo analogo si esprime il dr. __________: "Il decorso non è favorevole ... Ritengo che il paziente debba essere considerato inabile al lavoro in qualsiasi professione... Ritengo comunque che la prognosi sia sfavorevole...".

Più ottimista si mostra il dr. __________ che, pur senza ignorare il complesso quadro psicopatologico del peritando, ne valuta le conseguenze sul piano lavorativo come meno rilevanti. Egli formula le diagnosi di disturbo di personalità depressivo e disturbo dell'adattamento con umore depresso, ritenendo che, con adeguate misure terapeutiche, il peritando dovrebbe ritrovare nel giro di pochi mesi una capacità lavorativa del 50%.

Anche nella sua seconda valutazione peritale, il dr. __________, confermata la diagnosi, ritiene "che sia esigibile, teoricamente, un'attività al 100% nella professione precedentemente svolta, ossia quella di carpentiere o di impiegato delle __________ ".

La mia valutazione diagnostica differisce da quella del dr. __________, si avvicina invece di molto a quella del dr. __________. A livello fenomenologico, indubbiamente il peritando presentava, in occasione degli incontri con me (così come negli incontri con il dr._________) un quadro depressivo, con rallentamento ideomotorio, umore depresso, ansietà. Questa psicopatologia però, se si tiene presente la messe di informazioni anamnestiche di cui disponiamo, appare più una struttura superficiale che la vera essenza del problema psichico del peritando. Essa infatti non basta a spiegare i suoi comportamenti eteroaggressivi, ripetutamente documentati, la sua mancanza di controllo, la sua impulsività. Anche le caratteristiche di personalità evidenziate nell'infanzia e nell'adolescenza, in primo luogo la mancanza di contatti sociali, poi sorprendentemente capovoltasi nel soggiorno _________, segnalano sì insicurezza e, probabilmente, scarsa stima di sé (che traspare anche nell'esame psicologico, persino nel M.M.P.I.), sono però ben compatibili anche con disturbi di personalità più gravi del disturbo depressivo (anche se, ricordiamolo per scrupolo nosografico, nell'infanzia e nell'adolescenza non è lecito diagnosticare disturbi di personalità che si stabilizzano soltanto nell'età adulta).

Sorge il dubbio (che non può essere confermato e che non ha nemmeno grande rilievo ai fini peritali, ma che potrebbe meritare una certa attenzione per il decorso futuro della patologia del peritando) che si sia presentata, in __________, una fase ipomaniacale, nella quale sorprendentemente il peritando rivela l'antitesi della facciata solitamente esibita in Ticino; un indizio più recente, per quanto debole, di maniacalità potrebbe essere, a quanto risulta dagli atti, lo sperpero di denaro, forse in case di tolleranza, per il quale i genitori avrebbero addirittura pensato di sottoporlo a tutela (come citato dal dr. __________ il 7.9.2001). In ogni caso, indipendentemente da queste manifestazioni di dignità incerta, il peritando ha presentato scompensi psicotici in almeno due occasioni, la prima nel 1996, al momento del ricovero alla Clinica __________, la seconda durante il viaggio in _________del 1998-99. Essi sono indicativi della fragilità della sua struttura egoica, che, sottoposta a stress, si labilizza al punto da perdere il controllo della realtà. Ad essa faceva riferimento anche il dr. __________ nella sua prima perizia, là dove scrive che il perítando presenta "tratti di personalità caratterizzati da un modo di percepire ed interpretare se stesso, gli altri e gli avvenimenti in modo inadeguato".

La fragilità della struttura di personalità è un dato stabile e, malgrado gli interventi terapeutici, difficilmente correggibile. Il dr. __________ ha, nel corso dei ormai quasi 10 anni di cura del peritando, messo in atto numerose misure terapeutiche senza sostanzialmente riuscire a modificare l'infausta evoluzione che ha portato il peritando all'incapacità di lavoro prolungata. Ciò non sorprende se si tiene presente che, oltre ad essere "costituzionalmente fragile" (e probabilmente sulla base di un danno perinatale), il peritando presenta un livello intellettivo inferiore alla media, con incapacità a mentalizzare, vale a dire a rendersi conto della natura dei propri problemi, a riflettere e ad elaborare strategie di soluzione che non siano quelle della somatizzazione o dell'agito impulsivo oppure, ovviamente, della depressione grave.

Tenuto conto di tutto ciò, passò ora a RISPONDERE AI QUESITI PERITALI.

A) QUESITI PROPOSTI DALLA PARTE CONVENUTA

1.   Descriva il perito lo status psichico del paziente, con particolare riferimento a risorse e a deficit.

                                                                         Il peritando soffre di un grave disturbo di personalità emotivamente instabile, in cui ritroviamo elementi del tipo "borderline" ed elementi del tipo "impulsivo". Al tipo "borderline" possiamo ascrivere la depressività, il senso di non essere una persona, la disistima di sé, il ritiro sociale; al tipo "impulsivo" gli agiti auto- ed eteroclastici, comprese le liti con i datori di lavoro, indicative di una debole capacità di sopportare le frustrazioni. Non è escluso che a questo disturbo di personalità si sovrapponga anche una sindrome depressiva ricorrente o, al limite, anche una sindrome affettiva bipolare che potrebbe ancora manifestarsi, in modo più chiaro, in futuro. Il peritando si trova ancora, infatti, in una fascia d'età "a rischio".

                                                                         Le sue risorse sono, ormai, scarsissime. Motivazione e progettualità sono praticamente nulle; le sue abilità sociali sono, da sempre, ridottissime; la disposizione a scompensi psichici gravi è evidentemente molto alta come dimostra anche il recentissimo ricovero alla Clinica __________, in risposta a nuove (ma prevedibili) frustrazioni.

                                                                         Notevoli invece i deficit, a cominciare dai limiti intellettivi che, associati alle scarse abilità sociali, agli aspetti depressivi e all'intolleranza alla frustrazione rendono il peritando, "de facto", incapace di qualsiasi regolare attività finalizzata.

2.   Specifichi il perito quali sono le diagnosi che esercitano una ripercussione sull'attività lavorativa, precisando da quando sono presenti, e qual è la prognosi.

                                                                         Le diagnosi sono appena state menzionate. Esse sono presenti dalla prima età adulta, sono diventate significative ai fini dell'attività lavorativa a partire dal 1999. Condivido la valutazione prognostica pessimistica dei dottori __________ e __________. La prolungata osservazione ha dimostrato come difficilmente il peritando risponda alle terapie e, quando lo fa, lo faccia solo in misura molto limitata e a livello puramente sintomatico.

3.   La precedente attività lavorativa è ancora esigibile? In caso affermativo, in quale misura?

      La precedente attività lavorativa non è più esigibile.

4.   Quando è insorta un'incapacità lavorativa pari almeno al 20%? E come è evoluta in seguito la patologia?

                                                                         Posso rispondere a questa domanda soltanto basandomi sulla documentazione a mia disposizione. Ritengo che il peritando presenti una patologia seria che può aver determinato una sua incapacità di lavoro pari (anzi superiore) al 20% a partire dal 1997-98, vale a dire dal periodo della crisi matrimoniale sfociata poi nel divorzio. La situazione, da allora, è evoluta - come dimostrato dalla documentazione a mia disposizione - in senso negativo, sino ad una completa perdita di capacità di lavoro.

5.   Si esprima il perito in merito alle possibilità di reintegrazione nell'abituale attività lavorativa, descrivendo in quale modo l'assicurato può far uso delle riserve psichiche ancora disponibili.

                                                                         Le riserve psichiche ancora disponibili sono talmente ridotte da non consentire una reintegrazione nell'abituale attività lavorativa. Il peritando, al momento, è inabile al lavoro (a qualsiasi lavoro) in misura completa. Un miglioramento della situazione è improbabile ma non del tutto escluso. Nella migliore delle ipotesi, continuando (e forse intensificando) la presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica, in un prolungato lasso di tempo il peritando potrebbe ritrovare una certa stabilità dell'umore (l'impiego di farmaci con questa indicazione non sembra essere stato ancora tentato) e, di conseguenza, forse anche una parziale capacità di lavoro. Ciò però appare francamente improbabile, come indicato anche dalle sfavorevoli risultanze dell'Esperimento di Associazione. Una rivalutazione, a parer mio, non ha senso prima di 12-18 mesi.

6.   In quali altre attività lavorative le residue capacità del soggetto potrebbero essere utilizzate al meglio (descrizione delle caratteristiche che un impiego adeguato dovrebbe presentare).

      Al momento attuale nessuna attività lavorativa appare adeguata.

B)  QUESITI PROPOSTE DALLA PARTE ATTRICE

1.   Indichi il perito su che documenti, incarti, esami ecc. si fonda il suo rapporto peritale.

      Vedi sopra.

2.   Il signor __________ soffre attualmente di disturbi psichici? Se sì, di quali disturbi?

                                                                         Vedi sopra, risposta al quesito 1., proposto dalla parte convenuta.

3.   Tale stato di malattia, se esistente, limita la sua capacità lavorativa? Se sì, in quale misura?

                                                                         Come già detto, questa psicopatologia limita totalmente la capacità lavorativa del signor __________. Egli è inabile al lavoro nella misura del 100%.

4.   Nel caso in cui vi fosse un'incapacità lavorativa, può precisare il perito quale attività potrebbe concretamente svolgere __________ e se un lavoro parziale potrebbe rappresentare un fattore quanto meno significativo per un miglioramento del suo stato di salute?

                                                                         Al momento attuale, il signor __________ non è in grado di svolgere concretamente nessuna attività lavorativa. Anche un lavoro a tempo parziale sarebbe per lui insopportabile. Come detto, una rivalutazione della sua capacità lavorativa ha senso, a mio avviso, solo dopo un prolungato ed intenso periodo di cure che valuto in 12-18 mesi.

5.                                                                            Il signor __________ è idoneo ad essere ricollocato o ad effettuare una riqualificazione professionale o a seguire corsi di aggiornamento nella sua originaria professione di carpentiere?

      No.

6.   Qual è la prognosi in merito all'evoluzione dello stato di salute psichica di __________?

                                                                         La prognosi è globalmente pessimistica. Rimangono poche possibilità di miglioramento, legate comunque ad un prolungato periodo di cure. Un recupero completo della capacità di lavoro mi sembra da escludere.

7.   Sussiste una componente di simulazione o dissimulazione? Se sì, precisi il perito in che misura.

                                                                         Un simile sospetto non sorge in base all'osservazione clinica. Invece, questa ipotesi deve essere presa in considerazione visti i risultati del M.M.P.I. Tuttavia, questo reattivo non ha potuto essere elaborato non per evidenti intenti manipolatori, che sarebbero stati evidenziati dal reattivo stesso (nella scala apposita), ma perché la situazione del peritando è talmente grave da rendere il reattivo inidoneo alla sua valutazione. Perciò, componenti di simulazione sembrano escluse. Ancor meno, ovviamente, tentativi di dissimulazione.

8.   Condivide il perito le conclusioni contenute nel rapporto 7 settembre 2001 del Dr. med. __________? In caso di risposta negativa, indichi il perito le ragioni del suo dissenso.

                                                                         Come ho spiegato sopra, non condivido le conclusioni del dr. ___________, se non in parte. Dissento da lui per quanto riguarda la diagnosi e la prognosi e, come si è visto, soprattutto per ciò che riguarda la capacità di lavoro del peritando, attuale e futura, con qualche riserva per il futuro a medio-lungo termine."

(Doc. _, pag. 13-18)

                                         Preso atto delle risultanze peritali, il TCA ha quindi sottoposto al perito giudiziario, a titolo di complemento peritale, i seguenti quesiti supplementari:

"  (…)

-   a quale classificazione riconosciuta dei disturbi psichici corrisponde la diagnosi da lei posta a pag. 16 del referto (cfr. risposta al quesito A.1)?

-   è possibile, in relazione a quanto da lei affermato a pag. 17 del referto (cfr. risposta al quesito n. 4 dell'UAI), indicare con maggiore precisione, in termini percentuali e facendo riferimento - come da lei già indicato - alla documentazione medica messale a disposizione, qual è stata con verosimiglianza preponderante l'evoluzione dell'incapacità lavorativa di __________ dalla sua insorgenza sino almeno al mese di marzo 2002?

-   è condivisibile, alla luce della sua indagine peritale, il giudizio sul grado d'incapacità al lavoro espresso dal dr. __________ nel suo referto 12 febbraio 2001, in cui viene indicata un'incapacità del 100% a partire dal maggio 1998? Qual è stata con ogni verosimiglianza, in termini percentuali, l'incapacità al lavoro precedentemente al maggio 1998?  Da quando?" (Doc. _)

                                         Rispondendo ai suddetti quesiti, il perito giudiziario ha precisato (sottolineature del redattore):

"  (…)

Se rispondere al primo di essi è facile, più difficile è dare risposta agli altri due, che lasciano aperto un margine di apprezzamento soggettivo ineliminabile.

1)   La classificazione da me utilizzata nel formulare le diagnosi in risposta al quesito A)1. è la "Decima Revisione della Classificazione Internazionale delle Sindromi e dei Disturbi Psichici e Comportamentali - ICD-10", che per il disturbo di personalità emotivamente instabile ha il codice F60.3, per la sindrome depressiva ricorrente il codice F33, per la sindrome affettiva bipolare il codice F31.

2)   Una prima, breve e „isolata" inabilità lavorativa risale al periodo 31.10-30-11.1996 (100%, Dr. __________); segue poi un'inabilità lavorativa al 50% dal 24.11.1997 "a tempo indeterminato", prolungatasi poi sino a fine gennaio/inizio febbraio 1999 con ripresa del lavoro al 100% per soltanto due settimane (25.01.-10.02.99). Questa ripresa del lavoro non è, evidentemente, significativa e non può in alcun modo essere considerata indicativa di una reale ritrovata capacità di lavoro. Dall'11.2.1999 il peritando è nuovamente inabile al lavoro in misura completa. I certificati e i documenti risalenti al periodo successivo evidenziano la seria labilità psichica del peritando, che si dimostra incapace di adattarsi, oppositivo, resistente alle terapie.

                                                                         Secondo il Dr. __________ (20.11.2000) le interruzioni del lavoro non sono dovute esclusivamente alla salute; a parer mio però le difficoltà organizzative delle __________ devono essere valutate separatamente dalle risorse del peritando. A quel momento egli aveva già segnalato in modo molto chiaro i suoi gravi limiti di tenuta. Perciò ritengo ottimistica la valutazione allora fatta dal Dr. __________ che dichiara che il peritando "potrebbe riacquisire competenze lavorative almeno al 50% se non superiore, sono proponibili altre attività mediante adeguata riformazione professionale presso le __________ o un altro ente, attualmente rendimento del 50% senza escludere un aumento delle prestazioni lavorative". In effetti, neanche tre mesi più tardi, il Dr. __________ ritiene esigibile "teoricamente, un'attività al 50% nella professione precedentemente svolta, ossia quella di carpentiere o di impiegato delle __________ ", con la conclusione che "da un punto di vista prognostico riteniamo che il paziente possa entro medio termine (tre mesi) riprendere un'attività al 50% nella professione precedentemente svolta come impiegato delle __________ o carpentiere …".

La successiva rivalutazione peritale del Dr. __________ é di sette mesi dopo, ma nell'intervallo il peritando non ha ripreso l'attività nemmeno in misura parziale; ottimisticamente, il Dr. __________ (che cita anche il Dr. __________, che a sua volta valuterebbe ottimisticamente le possibilità del peritando) conclude "che sia esigibile, teoricamente, un'attività al 100% nella professione precedentemente svolta, ossia quella di carpentiere o di impiegato delle __________...".

Pragmaticamente l'Assicurazione Invalidità riconosce al peritando un grado di invalidità al 100% dall'1.5.1999 al 30.10.2001.

Risulta infine che il peritando abbia effettuato un tentativo di ripresa del lavoro al 50% come addetto alle pulizie delle carrozze, senza riuscire a resistere, al 50%, oltre due mesi. Anche questo tentativo mi sembra ben poco indicativo di una reale capacità del peritando di riprendere un'attività finalizzata.

Tenuto conto della serietà della sua patologia e di quanto appena ricordato, mi sembra che la capacità lavorativa del peritando, dall'inizio della malattia sino ad oggi, sia stata, con verosimiglianza preponderante, del 50% a partire dal 18.11.1997 e dello 0% dall'1.2.1999 sino ad oggi, poiché i brevi tentativi di ripresa del lavoro non sono indicativi di una ritrovata capacità lavorativa.

3)   Il Dr. __________, nel suo referto del 12.2.2001, non spiega perché faccia risalire al maggio 1998 l'incapacità lavorativa completa del peritando. A quel periodo risale una "Interne Aktennotiz" del Dr. __________, il quale scrive: "1997, seit circa September 50% arbeitsfähig, halbtags, vorallem mit Innenreinigung beschäftigt. Seit 11.5.1998 100%ig arbeitsunfähig wegen Verordnung einer Infusionstherapie". Può sembrare paradossale che una terapia, sia pure per via infusionale, aggravi la capacità lavorativa del peritando; d'altra parte, è verosimile che questa terapia sia stata prescritta proprio per l'aggravarsi delle condizioni del peritando.

                                                                         In mancanza di informazioni precise, posso ritenere la valutazione del Dr. __________ condivisibile anche se la documentazione in mio possesso non mi permette di ricostruire con certezza la situazione del peritando in quel periodo. La serietà della sua patologia attuale (che a mio modo di vedere è assai più seria di quanto valutata dal Dr. __________) mi porta però a ritenere un'inabilità completa risalente già al maggio 1998 come plausibile."

      (Doc. _)

                                         In sostanza il perito giudiziario ha quindi attestato - indicandone dettagliatamente i motivi - l'insorgenza di una incapacità al lavoro pari al 50% a far tempo dall'11 novembre 1997 rispettivamente di una completa incapacità lavorativa a datare dal mese di maggio 1998.

                               2.7.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 347 ).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); cfr. anche Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 pag. 230).

                               2.8.   In caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 nella causa L.A, del 28 novembre 1996 nella causa G. F., del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; SVR 1998 LPP Nr. 16 pag. 55; DTF 122 V 161, 112 V 32 consid. 1a, 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).

                                         Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

                                         Va tuttavia sottolineato che il perito giudi­ziario - contrariamente al perito di parte o allo speciali­sta che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986 pag. 201 consid. 2a).

                                         Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é inoltre determinante il fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).

                               2.9.   Relativamente all'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, occorre precisare che il TFA ha avuto modo di stabilire che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 102 V 165; ZAK 1984 pag. 607; Pratique VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b).

                                         Inoltre, in una sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, in: SZS 1999, pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                             2.10.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dott. __________, specialista nella materia che qui interessa, il quale ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato, giungendo ad un giudizio logico e motivato in merito alla capacità al lavoro dell'assicurato ed alla sua evoluzione, ed indicando inoltre in maniera convincente i motivi che l'hanno indotto ad una diversa valutazione rispetto a quella formulata dal dr. __________ per quanto riguarda in particolare la diagnosi e la valutazione della capacità al lavoro a partire dal mese di agosto 2001 (cfr. consid. 2.6, cfr. doc. AI _, cfr. consid. 2.5).

                                         Alle risultanze peritali, che in parte confermano, soprattutto sul piano diagnostico, le precedenti valutazioni dello psichiatra dr. __________ e che permettono altresì di ritenere come l'insuccesso delle prove di lavoro intraprese dall'assicurato da settembre a ottobre 2001 sia da ascrivere alla situazione invalidante illustrata in perizia, non può che essere attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.7-2.9).

                                         E' pertanto da ritenere siccome dimostrato secondo il criterio di verosimiglianza preponderante valido nel campo delle assicurazioni sociali (RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99, del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99, del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; del 6 aprile 1994 in re E.P.; DTF 125 V 195; 121 V 208 consid. 6a, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, 1984 pag. 468 consid. 3b, 1983 pag. 250 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 pag. 31-32; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63) che a partire dall'11 novembre 1997 l'assicurato ha presentato un'incapacità lavorativa del 50% e che - quale esito di un'evoluzione in senso negativo accertata in sede peritale - da maggio 1998, senza più subire modifiche (contrariamente a quanto certificato nel rapporto 7 settembre 2001 del dr. ________, le cui risultanze, sia dal profilo diagnostico che per quanto riguarda la valutazione della capacità al lavoro, risultano motivatamente contraddette dal perito giudiziario) per lo meno sino al momento dell'emanazione della decisione impugnata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di diritto esistente sino al momento in cui esse sono state rese, cfr. pro multis DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b), l'incapacità è stata del 100%.

                                         Ne consegue che, dopo un anno di incapacità lavorativa ininterrotta pari almeno al 662/3% in media (50% dall'11 novembre 1997 a fine aprile 1998 e 100% da maggio 1998, cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), a partire dal 1° novembre 1998 (art. 29 cpv. 2 LAI) - e quindi anche dopo il 31 ottobre 2001 - a __________ deve essere riconosciuto il diritto all'erogazione di una rendita intera d'invalidità.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.            

 §§  __________ ha diritto ad una rendita intera d'invalidità a    far tempo dal 1° novembre 1998.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L'UAI verserà all'assicurato fr. 2000.-- a titolo di ripetibili.  

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario   

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.37 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.05.2003 32.2002.37 — Swissrulings