Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.06.2004 32.2002.31

4 juin 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·187 mots·~1 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.31   rg/gz

Lugano 4 giugno 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 28 febbraio 2002 interposto da

____________, rappr. da: ____________,  

contro  

la decisione del  1° febbraio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

richiamata la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 11 giugno 2002 / 20 giugno 2002 con la quale il ricorso è stato respinto;

preso atto che con sentenza 12.05.04 il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle ripetibili e spese di parte di prima istanza;

viste le disposizioni di legge di procedura 6 aprile 1961

decreta                          1.   la Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona verserà alla parte ricorrente fr. 1'000.-a titolo di ripetibili;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

32.2002.31 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.06.2004 32.2002.31 — Swissrulings