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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.07.2002 32.2002.17

31 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,238 mots·~26 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00017   BS/cd

Lugano 31 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2002 di

__________

contro  

la decisione del 14 gennaio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nata nel 1942, di professione ausiliaria di pulizia a tempo parziale, è affetta da poliatrosi alle dita e da una sindrome cervicovertrebrale cronica, recidivante (cfr. rapporto 22 agosto 1996 del dr. __________, doc. AI _).

In data 2 agosto 1996 essa ha presentato una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

Con decisione 16 dicembre 1996, cresciuta in giudicato, l'Ufficio assicurazione invalidità (in seguito UAI) ha respinto la domanda poiché:

(…)

Dalla documentazione medica ed economica acquisita dall'incarto e dall'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica esperi­ta a domicilio non risulta che l'assicurata presenti un'incapacità la­vorativa tale da giustificare l'assegnazione di una rendita.

Si rileva pure che a tutt'oggi l'assicurata svolge regolare attività lucrativa, come donna delle pulizie a tempo parziale, sua presso le __________ che la ditta __________." (Doc. AI _)

                               1.2.   Il 13 febbraio 1999 l’assicurata ha presentato un’altra richiesta di prestazioni AI (doc. AI _).

Esperiti gli accertamenti del caso, con proposta di decisione 10 dicembre 2001 l’amministrazione ha nuovamente negato delle prestazioni assicurative. A motivazione del provvedimento preso l’UAI ha indicato quanto segue:

"  (…)

Dalla documentazione medica specialistica acquisita all'incarto risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, comporta un'incapacità lavorativa del 30% nella professione abitualmente esercitata di donna delle pulizie mentre dall'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica esperita a domicilio si constata che tale incapacità viene valutata nella misura massima del 41%.

Di conseguenza l'incapacità lavorativa globale (salariata + casalinga) che ne deriva non è tale da giustificare il diritto alla rendita e meglio come al seguente specchietto:

attività                                       per cento             incapacità          grado d'invalidità

casalinga                                75.00%                41.00%              30.75%

donna delle pulizie                25.00%                30.00%                7.50%

grado d'invalidità                                                                              38.25%                                                      ======

Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta." (Doc. AI _)

                                         Con osservazioni 18 dicembre 2001 l'assicurata ha contestato la valutazione fatta dall’amministrazione, sostenendo un grado d’invalidità del 55-75% (doc. AI _).

Mediante provvedimento formale del 14 gennaio 2002 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda dell’assicurata.                                        

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta __________. Postulando il riconoscimento di un’invalidità almeno del 55,75%, l’assicurata ha in particolare rilevato:

"  (…)

1.   Con la decisione in oggetto l'Ufficio AI ha negato all'insorgente l'assegnazione della rendita richiesta.

      Le argomentazioni contenute nell'assunto dell'Ufficio AI non possono essere accettate dall'insorgente.

      Infatti, come risulta dalla documentazione medica prodotta nella fase probato­ria, le patologie di cui la scrivente è portatrice impediscono in modo totale l'attività nell'esercizio di " donna delle pulizie ".

      Ne consegue che il grado di invalidità per l'attività dianzi menzionata deve essere stabilita nella misura del 25%.

      Appare del tutto evidente la contraddizione esistente tra gli accertamenti clinici effettuati e le conclusioni riferite al grado di invalidità che ne hanno fatto seguito.

3.   Se anche per denegata ipotesi il grado di invalidità per quanto riguarda l'attività di casalinga dovesse resistere alle censure della qui ricorrente occorre tenere presente quanto segue.

      Nell'esercizio delle sue faccende domestiche una persona può disporre di tutto il tempo necessario per eseguirle.

      Può in modo esemplificativo effettuare delle pause, astenersi dal farle nei giorni in cui non sta bene, farsi aiutare dalla figlia per i lavori più pesanti, ecc. ecc.

      Tutto questo non è possibile farlo quando si deve lavorare per terzi." (Doc. _)

                               1.4.   Mediante risposta del 7 febbraio 2002 l’amministrazione propone di respingere il gravame, poiché:

"  (…)

Per quanto attiene alla quantificazione della capacità riferita all'attività lucrativa, si rammenta che il grado di inabilità ritenuto dallo scrivente Ufficio si basa sugli esiti di una perizia reumatologica, eseguita dal dottor __________ nel febbraio dello scorso anno (cfr. doc. n. _ inc. AI).

Questi, analizzate esaurientemente le patologie presentate dall'assicurata, è infatti giunto alla seguente conclusione: "ritengo che non vi siano i presupposti per un'incapacità lavorativa superiore al 25/30%, per quarto riguarda l'attività svolta dalla paziente, cioè di donna delle pulizie" (perizia, p. 6)." (Doc. _)

                               1.5.   Su richiesta del TCA, in data 6 maggio 2002 il Servizio medico dell’amministrazione generale della __________, della __________ e di __________ (Servizio medico della __________) ha trasmesso l’incarto aperto a nome dell’assicurata (doc. _). Gli atti sono stati intimati alle parti in causa, le quali hanno prodotto le loro rispettive prese di posizione.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se __________ ha diritto ad una rendita d’invalidità.

L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a  infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, p. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.3.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 199 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 41 LAI, art. 86ss. OAI; VSI 1999 p. 8; R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 315 N 5; DTF 117 V 198).

                               2.4.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, p. 182 consid. 3; RCC 1990, p. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, p. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, p. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se "non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".

                                         Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op.cit., p. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:

"  L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.

Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139; Valterio, op. cit. p. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui

"  Agli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.

Quando si possa presumere che l’assicurato, senza soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata esclusivamente secondo  i principi validi  per le persone esercitanti attività lucrativa.”

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla Legge del TFA in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 146.

                               2.7.   Nella presente fattispecie, per valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.5). L'amministrazione ha dunque diviso il tempo dedicato dalla ricorrente nelle attività salariate (25%) da quello impiegato nelle mansioni domestiche (75%). Tale ripartizione non è stata contestata. Sulla base della perizia 26 febbraio 2001 del dr. __________, specialista in reumatologia, l’UAI ha tenuto conto di un’incapacità lavorativa del 30% nell’attività di ausiliaria di pulizie (doc. AI _). L’amministrazione ha poi preso in considerazione le risultanze dell’inchiesta economica per persone che si occupano dell’economia domestica, svolta l’11 aprile 2000, in cui gli impedimenti nelle mansioni casalinghe sono stati quantificati nella misura del 41% (doc. AI _). Di conseguenza, l’invalidità globale riconosciuta all’insorgente è stata fissata al 38,25%.

                               2.8.   Per quel che concerne l’attività salariata, l’amministrazione, come visto, ha incaricato il dr. __________, specialista in reumatologia, di allestire una perizia al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurata e di valutare le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa.

                                         Nel referto 26 febbraio 2001 il perito, dopo aver proceduto all’anamnesi, alla descrizione dei dati soggettivi dell’assicurata in merito al danno alla salute ed all’esame oggettivo, ha posto la seguente diagnosi.

"  4. DIAGNOSI

-     sindrome cervicovertebrale su minime alterazioni di tipo degenerativo

-     sindrome lombovertebrale su osteocondrosi a livello dei segmenti L2/L3 ed L3/L4 con spondilosi e tendenza iprostotica a quest'ultimo livello

-     periartropatia delle spalle bilateralmente di tipo tendinopatico.

-     poliartrosi delle dita delle mani con interessamento delle articolazioni inter-falangee distali.

-     dolori al polso destro in stato dopo frattura consolidata senza alterazioni degenerative rilevanti

-     gonalgie bilaterali con minime alterazioni degenerative iniziali"

(Doc. AI _)

In merito alla capacità lavorativa, lo specialista ha valutato:

"  5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO

DELL'ATTIVITÀ' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

La paziente presenta disturbi a livello della colonna vertebrale, sia nella zona cervicale che lombare. Sono presenti delle sindromi cervicovertebrali, in parte cervicocefali senza comunque sindromi cervicobracchiali o irritazioni radicolari a livello delle estremità superiori. C'è una certa discordanza fra i reperti clinici con una chiara limitazione delle mobilità e le dolenzie particolarmente spiccate alla palpazione delle zone d'irritazione della muscolatura in rapporto agli esami radiologici eseguiti e più precisamente alla radiografia della colonna cervicale del Dr. __________ del 16.01.2001 e della RM eseguita nel 1996. Dal punto di vista radiologico infatti si apprezzano piuttosto delle problematiche di tipo spondilartrosico comunque a carattere iniziale. Non sono evidenti importanti discopatie. Per quanto riguarda i disturbi a livello della colonna lombare, ci troviamo di fronte ad una sindrome lombovertebrale senza irradiazioni radicolari e senza componenti di tipo spondilogeno su delle alterazioni degenerative ai segmenti L2/L3, L3/L4 con osteocondrosi e spondilosi. Il più interessato dei due segmenti è il segmento L3/L4 che presenta una spondilosi anteriore a tendenza iperostotica. Per quanto riguarda la problematica delle mani la paziente presenta una poliartrosi localizzata soprattutto a livello delle articolazioni inter-falangee distali ed in particolar modo a livello della mano di sinistra. Non vi sono segni per sinoviti. Non vi sono segni per artrosi importanti a livello delle articolazioni radiocarpiche, soprattutto a destra dove la paziente ha avuto una frattura del radio che sembra essere ben consolidata senza dislocamento. Iniziali alterazioni degenerative comunque di minima entità a livello delle articolazioni navicolare trapezio a destra e trapezio metacarpale I bilateralmente. La paziente presenta inoltre delle gonalgie bilaterali. I reperti radiologici sono piuttosto discordanti. Sono state eseguite diverse RM nelle quali venivano descritte dei sospetti per lesioni di tipo osteocondritico, dapprima al condilo laterale del ginocchio- di sinistra ed in seguito al plateau tibiale pure del ginocchio di sinistra. Questi reperti non hanno avuto nessun riscontro all'artroscopia eseguita dal Dr. __________ nel 1997. Attualmente all'esame clinico, non si apprezzano patologie di rilievo. Nessun versamento. Nessun dolore alla palpazione se non nella zona del pes-anserinus bilateralmente. Non vi sono segni per lesioni ligamentari o meniscali dal punto di vista clinico. Nessuna sinovite.

Vi è in generale quindi una certa discordanza fra i reperti obiettivabili sia dal punto vista clinico che radiologico ed i dolori estremamente invalidizzanti della paziente. C'è quindi un certo sospetto di una tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli o almeno di una riduzione della soglia del dolore. In questo senso potrebbero essere inquadrati i disturbi a livello delle spalle, soprattutto a destra con comunque la possibilità di una periartropatia omeroscapolare tendinopatica senza comunque sintomatologie d'impingement o lesioni della cuffia dei rotatori.

Tenendo presente quindi queste considerazioni, ritengo che non vi siano i presupposti per un'incapacità lavorativa superiore al 25-30% per quanto riguarda l'attività svolta della paziente, cioè di donna di pulizie. Anche per quanto riguarda l'attività di cucitrice o di operaia nell'ambito di una ditta di confezioni, ritengo che l'incapacità lavorativa non raggiunga il 30%." (Doc. AI _)

                                         Basandosi su questa perizia, l’UAI ha dunque concluso che l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa nella sua professione di donna di pulizie del 30%. L’assicurata ha contestato tale risultanza peritale.

                               2.9.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).   

                             2.10.   Ritornando al caso in esame, la ricorrente sostiene una piena incapacità lavorativa nella sua professione di ausiliaria di pulizie. Essa si riferisce al certificato 21 maggio 1999 del medico curante, dr. __________, il quale ha attestato una piena inabilità lavorativa dal 4 dicembre 1998 (doc. _), poi ridotta al 50% (cfr. certificato 7 giugno 2000, doc. AI _). Orbene, le scarne e poco motivate certificazioni del medico curante non sono idonee a mettere in dubbio le risultanze dell’approfondita e completa perizia specialistica del dr. __________, cui deve essere dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.8).

                                         In sede di procedura amministrativa la ricorrente ha trasmesso copia dello scritto 1 giugno 2001 della __________ (__________con cui è stata posta al benefico di una rendita d’invalidità a seguito del pensionamento medico al 50% (doc. AI _). Dall’incarto del Servizio medico della __________, richiamato dal TCA, risulta che la ricorrente è stata ritenuta dal dr. __________ inabile al 50% nell’attività di addetta alle pulizie, il quale ha proposto un pensionamento parziale anticipato per motivi medici ( doc. _).

                             2.11.   Nel referto 5 dicembre 2000 il dr. __________, incaricato dal Servizio medico della __________ di peritare l’assicurata, pur partendo sostanzialmente dalla medesima diagnosi posta dal dr. __________, in merito alla capacità lavorativa ha sostenuto che:

"  (…)

Capacità lavorativa?

In base agli atti a disposizione, alle dichiarazioni della paziente ed ai reperti oggettivi, in accordo con il Dr. __________ ritengo che la paziente non possa più svolgere la sua professione di addetta alle pulizie per la __________ al 100%. Soprattutto a causa dei problemi alla schiena la paziente deve evitare di svolgere lavori che comportino il sollevamento ed il trasporto di pesi superiori ai 5 Kg e che necessitino di mantenere a lungo la posizione seduta o eretta per cui ne risulta una capacità lavorativa residua che si può valutare al 50%.

Pertanto

la paziente permane inabile al lavoro al 50%.

Vi sono i presupposti per un pensionamento anticipato per motivi medici?

Considerate le valutazioni citate e l'età della paziente

propongo un pensionamento parziale anticipato per motivi medici (annuncio all'AI già avvenuto)." (Doc. _)

Ora, a mente del TCA, la perizia ordinata dal Servizio medico della __________ non può essere presa come base di giudizio. Innanzitutto perché – contrariamente a quelle fatta esperire dall’UAI - non è stata allestita da uno specialista in reumatologia. Inoltre, il giudizio del perito incaricato dall’amministrazione appare più dettagliato e completo. Come rettamente rilevato dal dr. __________, medico dell’AI, il dr. __________ ha preso in esame più dettagliatamente le varie patologie, basandosi anche su radiografie che il dr. __________ non ha avuto a disposizione (cfr. doc. _). Infine, va sottolineato come il dr. _________ abbia ammesso la possibilità di un pensionamento al 50% non solo per motivi medici, ma anche tenendo in considerazione l’età dell’assicurata, mentre il dr. __________ ha fornito il proprio giudizio, che è il più recente, tenendo esclusivamente conto dell’aspetto clinico.                                                                                 

                                         Tuttavia, nonostante l’affidabilità della perizia del dr. __________, a mente del TCA, la fattispecie merita un ulteriore accertamento, di natura psichiatrica. Infatti, nel rapporto 21 maggio 1999 il dr. __________ ha in particolare rilevato che la sua paziente è affetta da depressione e che le viene somministrato il medicamento Nefadar (doc. AI _).

  Nella citata perizia il dr. __________ ha anche diagnosticato una “probabile modica sindrome depressiva larvata” (cfr. doc. _, 5 p. 4). Da ultimo, nel referto 26 febbraio 2002 il dr. __________ ha accertato “una certa discordanza fra i reperti obiettivabili sia dal punto di vista clinico che radiologico ed i dolori estremamente invalidizzanti”, per concludere che “ c’è quindi un certo sospetto di una tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli o almeno di una riduzione della soglia del dolore” (doc. AI _). In queste circostanze non è quindi da escludere che l’assicurata sia portatrice (anche) di un danno alla salute psichico, per cui, secondo questo TCA, appare necessario che l’amministrazione proceda ad un complemento istruttorio (perizia psichiatrica), affinché venga accertato se ed in che misura l’eventuale affezione psichica dell’assicurata influisce sulla capacità lavorativa nella sua precedente attività o in un’altra attività confacente al suo stato di salute.

                             2.12.   A proposito dell'attività di casalinga dell’assicurata, va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita confrontando le singole mansioni casalinghe ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana (cfr. consid. 2.5). Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

"Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.   Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

         2

         5

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

       10

       50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

         5

       20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

         5

       10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

         5

       20

6.   Accudire i figli o altri familiari

         0

       30

7.   Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

         0

       50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge:

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique

VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

                                         Infatti, in una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. pubblicata in VSI 1997 p. 298 e seg. il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

                                         Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., 32.98.119, il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.                 

                             2.13.   In concreto, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Il relativo rapporto è stato allestito il 15 giugno 1999 (doc. AI _). In tale inchiesta è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Sulla base degli accertamenti fatti, riferendosi alle percentuali degli impedimenti riscontrati nell’espletamento di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha quindi stabilito un impedimento complessivo del 41% (cfr. doc. _).

                                         In merito l’assicurata sostiene che occorre tenere presente che nell’esercizio delle mansioni domestiche una persona non può disporre di tutto il tempo necessario per eseguirle, per cui a volte si deve fare capo all’aiuto di terzi.

Orbene, come visto, l’inchiesta si basa sull'osservazione degli eventuali impedimenti dovuti ad un danno alla salute riscontrati al momento della visita da parte dell'assistente sociale. Non determinante è quindi il tempo occorrente per espletare ogni singola mansione.

Per quel che concerne l’aiuto di terzi, va rilevato che in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, pure le casalinghe devono fare tutto il possibile per migliorare la capacità di svolgere le proprie mansioni consuete. In particolare il lavoro va svolto in maniera adeguata allo stato di salute tramite ad esempio l'acquisto degli elettrodomestici adatti al caso. Se l'assicurato, a causa del proprio impedimento, può eseguire certi lavori domestici solo con fatica e con un grosso dispendio di tempo, deve in primo luogo suddividere il lavoro e far capo nella misura usuale agli altri membri della famiglia. Il maggior dispendio di tempo è rilevante, ai fini del calcolo dell'invalidità, se durante un normale tempo di lavoro, l'assicurata non può eseguire tutti i lavori domestici e quindi deve far capo a terzi in misura rilevante (ZAK 1984 p. 135 consid. 5; Meyer/Blaser, op. cit, p. 223). Una carenza condizionata all'invalidità deve essere tuttavia  unicamente ammessa nell'ipotesi in cui i compiti che l'assicurata non può eseguire vengono assunti da terze persone contro pagamento o da parenti che subiscono una perdita di guadagno oppure il cui carico risulta sproporzionato (Meyer/Blaser, op.cit. p. 223 e giurisprudenza citata). In tale contesto va precisato che l'aiuto dei famigliari va oltre il contributo usuale dei membri della famiglia nel caso in cui non vi sono problemi di salute (STFA non pubbl. in re C. dell'8.11.1993).

Tuttavia, vista l’affezione psichica riscontrata dal dr. __________ (cfr. consid. 2.10 in fine), è opportuno che le risultanze dell’inchiesta domiciliare vengano vagliate da una specialista. Determinante è infatti sapere in che misura la componente psichiatrica dell’assicurata incide sull’espletamento delle singole mansioni casalinghe riportate nell’inchiesta stessa.

In conclusione, fatto riferimento al consid. 2.11, secondo questa Corte, appare dunque necessario che l’amministrazione proceda ad un complemento istruttorio (perizia psichiatrica), affinché venga accertato in che misura l’eventuale affezione psichica di __________ influisce sia sulla capacità lavorativa nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizia o in un’altra attività adeguata che in quella di casalinga.

                                         Sulla base di queste risultanze l’UAI determinerà in seguito globalmente il grado d’incapacità al guadagno dell’assicurata, tenendo conto della chiave di ripartizione di cui al consid. 2.6. In tal senso, l’incarto deve essere retrocesso all’amministrazione affinché proceda conformemente a quanto sopra indicato e renda un nuovo giudizio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ L'incarto viene retrocesso all'UAI per nuova decisione dopo l'esperimento degli accertamenti come ai considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.17 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.07.2002 32.2002.17 — Swissrulings