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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.05.2003 32.2002.160

13 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,765 mots·~19 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.160   RG/sc

Lugano 13 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2002 di

__________

contro  

la decisione del 30 ottobre 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con provvedimento 19 agosto 2002 l'UAI ha riconosciuto a  __________, classe 1945, garzone di cucina (lavapiatti e addetto alla pulizia in cucina), la copertura dei costi relativi all'intervento di cataratta all'occhio destro (doc. AI _).

                                         Con  istanza 18 settembre 2002 l'assicurato ha chiesto l'assunzione da parte dell'AI delle spese relative all'intervento di cataratta all'occhio sinistro.

                               1.2.   Esperita l'istruttoria, della quale si dirà - per quanto necessario - nei considerandi di diritto, per decisione 30 ottobre 2002 l'UAI, confermando il precedente progetto di decisione 7 ottobre 2002, ha respinto la richiesta di prestazioni motivando:

"  In virtù dell'art. 12 della legge federale sull'assicurazione invalidità, l'AI prende a carico un provvedimento sanitario, se questo trattamento è in grado di migliorare in modo importante e duraturo la capacità di guadagno o la possibilità di svolgere gli atti abituali o di preservarli da una diminuzione notevole.

Esiste un'invalidità allorché il danno alla salute fisica o mentale provoca un'incapacità di guadagno presunta permanente o di lunga durata. Una totale capacità al lavoro esclude l'invalidità.

L'articolo 8, cpv. 1 LAI precisa anche che gli assicurati invalidi o minacciati da un'invalidità imminente hanno diritto ai provvedimenti integrativi che sono necessari e atti a ristabilire la loro capacità di guadagno, a migliorarla, a salvaguardarla o a favorirne lo sfruttamento. Questo diritto deve essere determinato per tutta la durata probabile dell'attività.

È considerata imminente quando si può prevedere un'incapacità al guadagno in un prossimo avvenire (di regola entro un anno). Se l'insorgenza dell'invalidità è semplicemente possibile o che il momento dell'insorgenza resta incerto, non si può parlare di invalidità imminente.

La sua affezione oculare, considerato il suo carattere unilaterale, non minaccia attualmente, né in un prossimo futuro, l'esercizio della professione; perlomeno non in misura tale da causare una diminuzione della capacità di guadagno o nello svolgimento dei lavori abituali.

La cura della sua cataratta non può pertanto essere a carico dell'AI, poiché non riveste carattere di provvedimento integrativo ai sensi della LAI.

Abbiamo preso atto del certificato medico del 18.10.2002 tuttavia, lo stesso non permette di giungere ad una differente valutazione infatti, non si ritiene che l'attività di cuoco-ausiliario necessiti di una buona visione binoculare." (Doc. AI _)

                               1.3.   Avverso la decisione amministrativa l'assicurato ha interposto tempestivo ricorso col quale chiede la presa a carico da parte dell'UAI del provvedimento sanitario richiesto.

                                         Nel suo gravame egli fa in particolare valere:

"  Nella controversa decisione, si precisa che "l'affezione oculare, considerato il suo carattere unilaterale, non minaccia attualmente né in un prossimo futuro, l'esercizio della professione: perlomeno non in misura tale da causare una diminuzione della capacità al guadagno o nello svolgimento dei lavori abituali".

L'Ufficio Assicurazione Invalidità parte infatti dall'assunto che, per il solo intervento all'occhio destro, si debba entrare nella logica di un riconoscimento di provvedimenti sanitari LAI.

Nel certificato medico redatto il 18.10.2002 dal dott. Med. __________, oculista FMH, in __________, si precisa per contro che "tramite l'operazione di un solo occhio il paziente non aveva la possibilità di riprendere il suo lavoro al 100% siccome avrebbe rischiato incidenti sul lavoro". E pertanto "le operazioni di entrambi gli occhi" devono essere accettate "come intervento integrativo" da parte dell'Ufficio Assicurazione Invalidità.

Nel rapporto medico, redatto dallo stesso specialista all'attenzione dell'assicuratore malattia La __________, ci si riferisce inequivocabilmente ad una diagnosticata "cataratta bilaterale" oggetto di analogo intervento.

Per questi motivi, è richiesto il riesame della fattispecie invalidante e, di conseguenza, l'accettazione di provvedimenti sanitari AI anche per l'occhio sinistro." (Doc. _)

                               1.4.   Con la risposta di causa  l'UAI chiede la reiezione del gravame osservando:

"  Nel febbraio del corrente anno l'assicurato ha inoltrato una richiesta volta ad ottenere la copertura dei costi legati ad un intervento chirurgico all'occhio destro, resosi necessario a causa del progredire della cataratta.

In considerazione del fatto che l'interessato presentava una cataratta bilaterale, tramite comunicazione 19 agosto 2002 l'amministrazione ha dato seguito alla domanda (cf. doc. n. _ inc. AI).

Nel corso dello scorso mese di settembre l'assicurato ha inoltrato analoga richiesta per l'occhio sinistro.

Tramite decisione 30 ottobre 2002 l'amministrazione ha emanato un rifiuto di prestazioni, ritenuto come nell'ambito della propria professione l'assicurato non necessiti di una visione binoculare.

Prontamente insorto l'assicurato postula la presa a carico dell'intervento di cataratta all'occhio sinistro.

A sostegno della propria richiesta cita il parere del dottor __________, agli atti (cf. doc. n. _ inc. AI), in base al quale l'interessato non sarebbe in grado di svolgere correttamente la propria professione qualora non potesse beneficiare di una visione binoculare.

Giusta l'art. 12 LAI l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione professionale, ed atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno. o ad evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità.

La condizione base è che sussista uno stato di invalidità, o che tale stato sia perlomeno imminente.

Per quanto attiene in particolare al problema della cataratta, l'AI non considera sussista invalidità in caso di diminuzione unilaterale della vista, nella misura in cui l'assicurato non necessita di una visione binoculare nell'ambito della propria professione. Nel caso di cataratta bilaterale verrà quindi di norma coperto esclusivamente l'intervento ad un occhio.

Nel presente caso l'assicurato esercita l'attività di lavapiatti ed ausiliario di pulizia. Se una visione binoculare costituisce sicuramente la condizione ideale - come del resto nell'ambito di qualsiasi altro impiego - la stessa non è però un presupposto essenziale per il corretto svolgimento della professione.

Occorre infatti precisare che dal punto di vista medico si ritiene che la perdita non repentina dell'acuità visiva non costituisca fattore invalidante, in quanto contemporaneamente interviene un progressivo adattamento a tale stato.

La Direttiva concernente le misure mediche reintegrative specifica d'altro canto che "il n'y a (…) pas d'invalidité en cas de diminution unilatérale de la visone (p. ex cataracte ou cicatrice sur la cornée) lorsque l'autre oeil a une visone normale, dans la mesure où le métier exercé n'exige pas une visione binoculaire ou si, dans ce métier, un effet éblouissant n'a pas un effet perturbant (p. ex chauffeur de bus ou travail sur écran)" (marg. 37).

In concreto il rifiuto di coprire le spese cagionate dall'intervento all'occhio sinistro è quindi giustificato." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   In data 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 30 ottobre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capa­cità di guadagno (SVR 1995 IV Nr. 47 p. 131ss., 1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a) e meglio a

a)   provvedimenti sanitari;

b)   provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima formazione e riformazione professionale, collocamento);

c)   istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai mino­renni grandi invalidi;

d)   somministrazione di mezzi ausiliari;

                                         e) pagamento di indennità giornaliere.

                                         I provvedimenti reintegrativi tendono a procurare, rispettivamente, a garantire un posto di lavoro a quelle persone che, a seguito di un danno alla salute, trovano notevoli difficoltà ad inserirsi nel ciclo produttivo, rispettivamente arrischiano di esserne escluse per il futuro.

                                         Si può ritenere che, la reintegrazione è necessaria, quando l'assicurato, a causa della sua invalidità, non è in grado di esercitare un'attività professionale o non si può ragionevolmente esigere da lui che eserciti alla lunga una simile attività (RCC 1970 pag. 521), senza l'applicazione di un provvedimento reintegrativo.

                                         Va inoltre precisato che, per ottenere le prestazioni (re-) integrative, di regola non è necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un determinato grado (per la riformazione professionale, vedi tuttavia RCC 1984, pag. 95: esigenza di una incapacità di guadagno del 20%).

                                         L'art. 8 cpv. 1 LAI conferisce infatti un diritto ai provvedimenti d'integrazione sia agli assicurati invalidi che a quelli "direttamente minacciati d'invalidità".

                                         In altre parole, è sufficiente che il danno alla salute possa causare, in un prossimo futuro, un’incapacità al guadagno.

                                         Il grado d'invalidità quindi (come definito dagli art. 4 e 28 LAI, che si riferiscono alla rendita AI) può essere minimo o addirittura non ancora rilevabile, che già all'assicurato dev’essere riconosciuto il diritto ai provvedimenti d'integrazione.

                                         Nondimeno, l'art. 8 al cpv. 1 LAI pone due condizioni essenziali per l'ottenimento dei provvedimenti d'integrazione, e meglio:

a)   il provvedimento deve essere idoneo "a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno";

b)   il diritto ai provvedimenti reintegrativi deve essere stabilito "considerando tutta la durata di lavoro prevedibile" (art. 8 cpv. 1 LAI)

                                         Per quel che concerne in particolare i provvedimenti sanitari,  l’assicurato può pretendere solo quei provvedimenti che sono atti a migliorare notevolmente la capacità di guadagno o a preservarla da un peggioramento rilevante (DTF 115 V 199 consid. 5a, 101 V 58).

                               2.4.   L'art. 12 LAI conferisce agli assicurati un diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità (SVR 1995 IV Nr. 47 pag. 132).

                                         La norma persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza tener conto della durata dell'affezione (Rapporto della Commissione degli esperti per la revisione dell'AI del 1° luglio 1966, pag. 31; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 93; DTF 104 V 81s. consid. 1).

                                         La legge definisce provvedimenti sanitari, che non sono assunti dall'AI, quelli tesi alla "cura vera e propria del male". Fintanto che sussiste uno stato patologico labile, che può essere trattato con provvedimenti sanitari volti alla cura causale o sintomatica dell'affezione di base o delle sue conseguenze, essi sono considerati, dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali, come cura vera e propria del male (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, § 30 N 11 p. 173; DTF 120 V 279 consid. 3a). La giurisprudenza ha sempre parificato lo stato patologico labile a un danno alla salute, avente carattere di malattia, non ancora stabilizzato (Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, pag. 217). Pertanto tutti i provvedimenti che tendono alla cura, rispettivamente alla guarigione di malattie evolutive non rientrano nel campo dell'AI (DTF 104 V 81 consid. 1; SVR 1995 IV Nr. 34 pag. 90 consid. 1a).

                                         Di regola l'AI assume unicamente provvedimenti tesi direttamente all'eliminazione o correzione di un difetto stabile oppure di un deficit funzionale, nella misura in cui, dalla prognosi, si possa presumere un notevole successo reintegrativo. Quest'ultimo, preso a sé, non costituisce un criterio determinante nel quadro dell'art. 12 LAI, poiché, praticamente, ogni provvedimento sanitario che abbia esito positivo influenza favorevolmente la capacità lucrativa (DTF 120 V 279 consid. 3a con riferimenti). Se quindi un provvedimento serve a curare una malattia, non può essere assunto dall’AI neppure se migliora la capacità di guadagno (SVR 1995 IV Nr. 34 pag. 90).

                                         Se vi è possibilità di miglioramento duraturo e sostanziale della capacità al guadagno va esaminato da un punto di vista del caso concreto (DTF 115 V 199 consid. 5a; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, pag. 152). Sostanziale è l’effetto del provvedimento se, in un determinato lasso di tempo, raggiunge un grado rilevante (DTF 115 V 199 consid. 5a, 98 V 211).

                                         Entro un certo lasso di tempo minimo il  risultato ottenuto, da un punto di vista della capacità di guadagno, deve raggiungere una certa importanza minima; la rilevanza dipende anche dalla gravità dell’affezione e dal tipo di attività esercitata o che potrà esserlo dopo l’avvenuta integrazione. Miglioramenti esigui non vengono invece presi in considerazione (DTF 115 V 199 consid. 5a).                 

                                         Di conseguenza l’AI non si assume provvedimenti sanitari se la capacità lavorativa viene migliorata solo in misura minima. In questo ambito la legge non prevede infatti dei provvedimenti che perseguono lo scopo di mantenere un piccolo e insicuro residuo di capacità lavorativa (DTF 115 V 200 consid. 5c, 101 V 52 consid. 3c). Ciò è spesso il caso per coloro i quali percepiscono una rendita intera con un grado di invalidità di almeno 2/3.

                               2.5.   Nella fattispecie in esame l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, poiché l'affezione oculare di cui l'assicurato è portatore non compromette l'esercizio della sua professione in misura tale da provocare una diminuzione della capacità al guadagno.

                                         L'insorgente censura in sostanza le conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione, sostenendo, sulla scorta delle certificazioni del proprio medico curante, che per l’espletamento della sua attività lucrativa egli necessita della visione binoculare e ciò soprattutto ai fini di evitare incidenti sul lavoro.

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, i trattamenti di operazione della cataratta non mirano alla guarigione di un processo patologico labile, ma hanno lo scopo di combattere il dolore che, abitualmente, si attenua spontaneamente e si stabilizza dopo l’asportazione del cristallino divenuto opaco, divenuto non più funzionante. Pertanto, di principio, l’operazione di cataratta può essere qualificata come provvedimento integrativo (Pratique VSI 2000 pag. 302; DTF 105 V consid. a; RCC 1980 pag. 252 con riferimenti). Tuttavia l’AI deve assumere i costi di tale intervento solo se sono dati gli altri presupposti integrativi ex art. 12 LAI (invalidità presente o futura, miglioramento duraturo e sostanziale della capacità al guadagno).

In merito alla diminuzione della capacità lucrativa in caso di perdita funzionale di un occhio, in una sentenza del 20 dicembre 1985, pubblicata in RAMI 1986 pag. 258 e segg. il TFA ha avuto modo di stabilire (sottolineature del redattore):

"  (…)

Dr. med. Sch., Unfallarzt des Versicherers, führt aus, dass durch den funktionellen Verlust eines Auges das Tiefen‑ oder Plastischsehen beeinträchtigt sei. Die ophtalmlogische Erfahrung zeige aber, dass dieser Mangel durch Angewöhnung und Anpassung weitgehend korrigiert werden könne. Die Angewöhnungszeit bis zum Erreichen des rudimentären Tiefenschätzungsvermögens sei unterschiedlich in verschiedenen Altersgruppen. Bei jüngeren Leuten betrage sie höchstens sechs Monate, bei älteren könne sie bis zwei Jahre dauern. Laut den gesetzlichen Strassenverkehrsregeln bedinge die Einäugigkeit nicht eine Fahruntauglichkeit. Umso weniger würde sie eine Unzumutbarkeit für die meisten beruflichen Tätigkeiten rechtfertigen. Im vorliegenden Falle sei dem Versicherten die Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten) sicher zumutbar (Bericht vom 8. November 1984). In seiner Vernehmlassung verweist der Versicherer auf ein (in anderem Zusammenhang) von Prof. B. erstelltes Gutachten vom 5. Juli 1968. Danach würden medizini­sche Sachverständige seit längerem darauf hinweisen, dass sich der einseitige Sehausfall weit weniger einschneidend und benachteiligend auswirke, als man ohne nähere Prüfung zu vermuten geneigt sei. Es entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fälle) beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist fehle oder nur geringfügig ausfalle. Die Furcht, das gesunge Auge durch Ueberanstrengung zu schädigen, sei unbegründet und auch der Ermüdungsfaktor spiele eine weit geringere Rolle als oft angenommen werde. Das Gesichtsfeld erleide beim Blick in die Nähe praktisch keine Einschränkung, beim Blick in die Ferne lasse sie sich durch eine leichte kopfbewegung kompensieren. Stereoskopisches Sehen sei nicht unbedingt mit Binokularsehen gleichzusetzen, denn zur Tiefenlokalisation diene auch die scheinbare Grösse der betrachteten Objekte, die Linienüberschneidung, die perspektivische Verkürzung, die Verteilung von Licht und Schatten usw., welche es nach der erforderlichen Angewöhungszeit auch beim Einäugigen erlaubten, räumlich zu sehen. Selbst Patienten im mittleren Lebensalter vermöchten den Ausfall des Binokularsehens weitgehend zu kompensieren. Höchstens bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden Arbeitsvorgängen könne sich ein gewisser Qualitätsunterschied im Tiefensehen auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit am Fliessband oder Aehnlichem. Die frühere Einstufung in Berufe mit geringen, mittleren und ho­hen Anforderungen erscheine als fragwürdig, weil weniger die Berufsart, als vielmehr die Art der Arbeit, die Arbeitsweise und das Arbeitstempo eine Rolle spielten. (…)"  

                                         In una successiva sentenza dell'8 luglio 1999 in re A.F., non pubblicata, l'Alta Corte, per quanto riguarda la capacità al lavoro di persone con visione monoculare, ha precisato (sottolineature del redattore):

"  (…)

3.‑ Au cours de la procédure judiciaire cantonale, les parties sont convenues de requérir l'avis d'un expert indépendant, le professeur Huber, spécialiste en ophtalmologie. Dans des rapports des 30 mai et 10 juin 1997, ce médecin a indiqué que, selon l'expérience, les personnes présentant une vision monoculaire sont en mesure d'effectuer la plupart des métiers et qu'il est fréquent que le travail à l'écran permette à des personnes possédant une acuité visuelle fortement réduite d'être encore productive, les documents pouvant être aggrandis à volonté. Si l'assuré rencontre des problèmes de réglage de distance en raison de son hypermétropie et de sa presbytie, ces problèmes peuvent normalement être résolus à l'aide d'une correction optique adéquate. (…)"

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, dal certificato 18 ottobre 2002 del dr. __________, oculista FMH, emerge che __________ - già sottopostosi ad intervento di cataratta all'occhio destro assunto dall'AI quale provvedimento sanitario (cfr. doc. AI _) - é affetto da cataratta all'occhio sinistro (doc. AI _). Al riguardo il citato specialista ha dichiarato che "l'assicurato aveva una cataratta molto forte in entrambi gli occhi con limitazione evidente del campo visivo" e che "tramite l'operazione di un solo occhio il paziente non aveva la possibilità di riprendere il suo lavoro al 100% siccome avrebbe rischiato incidenti sul lavoro", suggerendo quindi l'assunzione da parte dell'AI delle operazioni ad entrambi gli occhi.

                                         Dagli atti all'inserto si evince quindi che l'assicurato presenta attualmente una visione normale dell'occhio destro e che la sua affezione oculare all'occhio sinistro ha quindi carattere unilaterale.

                                         Ora, conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5) generalmente una visione monoculare permette di effettuare la maggior parte delle professioni (“Es entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fälle) beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist fehle oder nur geringfügig ausfalle”, RAMI 1986 pag. 258 s; cfr. anche STFA 8 luglio 1999 nella causa A.F.), in particolare se si considera che per sua natura la cataratta è un'affezione che si sviluppa progressivamente lasciando all'assicurato un tempo sufficiente per adattarsi al suo handicap (Pratique VSI 2000 pag. 300s.).   Inoltre, nella medesima sentenza pubblicata in RAMI 1986 pag. 258s, il TFA, facendo riferimento ad una perizia medica, ha accertato che, a seguito del progressivo adeguamento alla visione monoculare, l’assicurato poteva continuare la sua professione di muratore, anche se doveva spostarsi sulle impalcature (“Im vorliegenden Falle sei dem Versicherten die Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten) sicher zumutbar (Bericht vom 8. November 1984)“, cfr. consid. 2.5). Del resto, continua il TFA, in persone di media età la perdita della visione binoculare viene largamente compensata. Al massimo, in attività con cambiamenti repentini della posizione di lavoro vi è un deficit visivo, come ad esempio in lavori al nastro trasportatore o simili. (”Selbst Patienten im mittleren Lebensalter vermöchten den Ausfall des Binokularsehens weitgehend zu kompensieren. Höchstens bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden Arbeitsvorgängen könne sich ein gewisser Qualitätsunterschied im Tiefensehen auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit am Fließband oder Ähnlichem“, cfr. consid. 2.5).

                                         Nella seconda sentenza citata al consid. 2.5, il TFA non ha riscontrato una riduzione lavorativa, a seguito della perdita della visione binoculare e stereoscopica dovuta ad un incidente, di un assicurato disegnatore ed architetto il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta Corte ha ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo i documenti utilizzati e che mediante una correzione ottica adeguata poteva risolvere i problemi di vista dovuti da ipermetropia e da presbiopia.

                                         Da ultimo, in una recente sentenza del 4 novembre 2002 non pubblicata nella causa C (I 412/02), il TFA ha ritenuto che un assistente di storia antica non necessiti di una visione binoculare per esercitare la sua professione o adempiere ai lavori abituali, anche se ciò costituirebbe una certa comodità (“En l'occurrence, l'intimée n'a pas besoin d'avoir une vision binoculaire pour exercer sa profession d'assistance en histoire ancienne ou accomplir ses travaux habituels, bien que cela puisse représenter un confort certain”) per cui l’intervento di cheratoplastica non è stato riconosciuto come provvedimento sanitario.

Alla luce della giurisprudenza citata ai  considerandi precedenti questo Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal medico curante, non ritiene che l’intervento in questione vada considerato alla stregua di una misura integrativa. Infatti nel caso concreto la perdita della visione binoculare, dovuta alla cataratta all'occhio sinistro, non ostacola l'assicurato nell'esercizio della sua professione di garzone di cucina. In tal senso, rettamente il medico dell’UAI ha ritenuto che il tipo di attività svolto dall’assicurato non richiede necessariamente una visione binoculare.               

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti