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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2002 32.2002.16

11 juin 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,821 mots·~29 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00016   RG/sc

Lugano 11 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 18 dicembre 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con istanza 24 novembre 1999 __________, nata nel 1947, impiegata quale collaboratrice domestica nonché casalinga, ha chiesto all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) l’assegnazione di prestazioni per adulti.

                                         In relazione a tale richiesta, con rapporto 21 dicembre 1999, il dott. __________ ha diagnosticato uno "stato dopo ricostruzione cuffia rotatoria spalla sinistra con impingement persistente" nonché una "sindrome cervico-spondilogeno con disfunzione cimentale C4 fino a C6" (cfr. doc. AI _). Con successivo certificato 28 aprile 2000 il medesimo sanitario, precisando di aver visitato l'assicurata l'utima volta nel marzo 1999, ha osservato che "la paziente come donna delle pulizie sicuramente farà fatica a lavorare oltre l'orizzontale, perciò l'attività di donna delle pulizie a tempo pieno non è più proponibile", evidenziando a tale riguardo "una limitazione del rendimento circa del 50%" e precisando che la paziente dovrebbe trovare un lavoro da fare al di sotto dell'orizzontale senza dover alzare i pesi che non vanno bene né per la spalla destra né per la cervicale. Altre attività sono proponibili come venditrice dove non deve alzare pesi" (cfr. doc. AI _).

                                         Sempre con riferimento al danno alla salute fatto valere a fondamento della richiesta di prestazioni, con rapporto 8 giugno 2000 il medico curante dott. __________ , posta la diagnosi di "sindrome cervico-brachiale cronica a prevalenza dx/ probabile rottura cuffia rotatori spalla dx (…)/ probabile rottura della cuffia rotatoria (…)/persistenza di dolori importanti, soprattutto alla spalla destra" ha rilevato l'impossibilità per l'assicurata di svolgere lavori di pulizia ed indicato quali attività teoricamente ancora proponibili "lavori che non richiedono l'utilizzazione delle braccia". Egli ha infine suggerito di sottoporre l'assicurata a perizia medica ed ha allegato alla sua valutazione il rapporto operatorio relativo all'intervento chirurgico eseguito nel maggio 1997 ad opera del dott. __________ nonché il rapporto redatto da quest'ultimo all'attenzione dell'allora medico curante concernente una visita eseguita nel febbraio 1996 (cfr. doc. AI _). Con scritto 17 agosto 2000, inoltre, il dott. __________ ha comunicato all'UAI di non essere in grado di compilare un rapporto medico concernente l'assicurata, l'ultima visita essendo stata da lui effettuata nel marzo 1998 (cfr. doc. AI _).

                               1.2.   Dopo aver sottoposto la succitata refertazione medica ad una valutazione da parte del Servizio medico dell'AI, aver fatto esperire nel marzo 2001 un'inchiesta per persone occupate nell'economia domestica, di cui si dirà - se necessario - nel prosieguo e tenuto conto del rapporto presentato nell'ottobre 2001 dal Consulente in integrazione professionale, per decisione 18 dicembre 2001 l’UAI - confermando il suo progetto di decisione del 22 novembre 2001 - ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando:

"  Giusta l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scagionata come segue, secondo il grado d'invalidità.

Grado d'invalidità

Diritto alla rendita in fazioni di una rendita intera

40 per cento almeno

un quarto

50 per cento almeno

una mezza

60 2/3 per cento almeno

rendita intera

Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.

Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.

Giusta l'art. 27bis dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità delle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale è determinata secondo il metodo comparativo dei redditi. Se esse si dedicano nello stesso tempo ai loro lavori abituali (per esempio economia domestica, impresa del/della congiunto/a), bisogna determinare la quota-parte sia dell'attività lucrativa, sia quella dei lavori abituali e il grado d'invalidità sarà fissato in funzione dell'handicap nelle due attività esercitate.

Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione del grado d'invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia effettivamente esercitata o meno.

Dall'esame della documentazione medico economica acquisita agli atti AI, si rileva che il danno alla salute di cui la richiedente è portatrice, comporta una invalidità globale del 27 %, tenuto conto sia degli impedimenti riscontrati nell'ambito dell'esecuzione dei lavori casalinghi (34 %), che dell'incapacità al lavoro dal profilo salariale (22%).

Reddito annuo ragionevolmente esigibile

proveniente da un'attività lucrativa                        franchi

senza invalidità                                                      34'000.-con invalidità                                                          26'491.-perdita di guadagno/grado d'invalidità                    7'509.-- = 22%

                                                                                                 ====

attività                    per cento           incapacità            grado d'invalidità

casalinga              40.00 %              34.00 %                    14.00 %

salariata                60.00 %              22.00 %                    13.00 %

grado d'invalidità                                                                 27.00 %

                                                                                           =======

L'Ufficio AI ha preso atto delle osservazioni presentate in data 11.12.2001 dal __________, ritenendole tuttavia ininfluenti per una diversa valutazione del caso.

Nel caso specifico non sussiste quindi diritto a rendita AI, non essendo raggiunto il grado di invalidità minimo del 40% previsto dalla legge AI." (Doc. AI _)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso datato 24 gennaio 2002 l’assicurata - tramite il __________ - ha impugnato la decisione dell’amministrazione, postulando l'assegnazione di una mezza rendita, rispettivamente l'esperimento di una perizia interdisciplinare.

                                         A motivazione del proprio gravame, essa ha in particolare osservato:

"  (…)

1.   Con domanda del 24 novembre 1999, la ricorrente chiedeva l'assegnazione di prestazio­ni assicurative per invalidità. Dopo gli accertamenti di rito, l'intimata giungeva alle conclu­sioni che e un'invalidità ai sensi della legge non era data e con decisione impugnata del 18 dicembre 2001 respingeva la domanda.

      Prove:  atti dell'intimata, da richiamare d'ufficio; copia decisione impugnata 18.12.2001

2.   La ricorrente contesta questa valutazione e fa valere di essere inabile nella misura di al­meno il 50 % per problemi di natura ortopedico-reumatologici a carico della colonna cervi­cale e delle braccia. Sia il medico curante, Dr.med. __________, con certificazione del 6 giu­gno 2000, vista la persistenza dei disturbi menzionava l'utilità di sottoporre la ricorrente a una perizia, rispettivamente il Dr.med. __________ con certificato del 28 aprile 2000 indicava una limitazione di rendimento del 50 % ca. nell'attività di donna delle pulizie e le difficoltà oggettive a trovare un lavoro più consono. Da notare che la documentazione medica agli atti è molto scarsa e si ferma all'anno 2000.

Con lettera del 16 gennaio 2002 inoltrata allo scrivente ufficio, il Dr. ____________ ribadisce la ne­cessità scrivente ufficio, aggiungendo l'utilità di una visita psichiatrica.

Alla luce di quanto di cui sopra si ritiene indispensabile venga la ricorrente sottoposta a vi­sita peritale giudiziaria affinché in seguito l'amministrazione possa decidere nuovamente del diritto a prestazioni sulla scorta di documentazione medica ampia e fondata.

      Prove:  come sopra; comunicazione Dr.med. __________ 16.1.2002; perizia interdisciplinare, da ordinare dal Tribunale

3.   Alla luce dei considerandi di cui sopra si chiede venga il ricorso accolto. (…)" (Doc. _)

                               1.4.   Con risposta di causa 7 febbraio 2002, producendo le annotazioni 4 febbraio 2002 del medico AI nonché una valutazione aggiornata dei dati economici da parte del Consulente in integrazione, l’UAI ha proposto di respingere il gravame con le seguenti argomentazioni:

"  (…)

Il grado di invalidità è stato stabilito in applicazione del cosiddetto metodo misto di cui all'art. 27 bis OAI, in considerazione del fatto che senza danno alla salute l'interessata, per sua stessa ammissione, avrebbe continuato ad esercitare la propria attività lucrativa.

Per quanto attiene all'aspetto medico, gli atti all'incarto depongono per una piena capacità in attività leggere ed adeguate, nelle quali segnatamente l'assicurata non sia tenuta a sollecitare eccessivamente le braccia.

Tanto la dottoressa ________ (cf. doc. n. _ inc. AI) quanto il dottor __________ (cf. nota in annesso), operanti presso il Servizio medico regionale (SMR) hanno poi vagliato la documentazione medica agli atti, giudicandola completa ed affidabile. Quest'ultimo ha inoltre avuto occasione di esprimersi in merito al rapporto redatto dal dottor __________, prodotto con l'allegato ricorsuale. La richiesta di nuovi accertamenti medici non è stata ritenuta fondata, in quanto non sufficientemente motivata.

A livello pratico-economico si è effettuata un'inchiesta a domicilio al fine di valutare il grado di capacità pratico come casalinga. L'esame ha debitamente tenuto conto delle limitazioni mediche, e la sua bontà è stata confermata dal SMR.

II grado di invalidità nell'ambito dell'attività remunerata è stato poi calcolato in base ai recenti criteri impostisi in ambito giurisprudenziale.

L'aggiornamento dei dati all'anno di emissione della decisione ha permesso di confermare la precedente valutazione (cf. scheda in annesso)." (Doc. _)

                               1.5.   Con osservazioni 26 febbraio 2002 il rappresentante dell'assicurata, cui la documentazione prodotta con la risposta di causa è stata trasmessa per presa di posizione, ha confermato la propria domanda di giudizio e prodotto un nuovo certificato redatto dal medico curante.

                               1.6.   Con osservazioni 15 marzo 2002, esaminata la documentazione medica prodotta dall'insorgente, l'UAI ha ribadito la propria posizione, producendo a sua volta un'ulteriore valutazione del Servizio medico dell'AI, in merito alla quale l'insorgente, malgrado il termite fissatogli dal TCA, non ha presentato osservazione alcuna.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

   -  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità

     congenita, malattia o infortunio, e

                                          -  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                               2.3.   Se tuttavia un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di divenire invalido, l'applicazione, nei suoi confronti, del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se "non si può  esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".

                                         Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell’invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Lausanne, p. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:

"  L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.

  Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità."

                               2.4.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui

"  Agli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolarvi il grado d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.

Quando si possa presumere che l’assicurato, senza soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata esclusivamente secondo  i principi validi  per le persone esercitanti attività lucrativa.”

                               2.5.   Ai fini di accertare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale  invalidità, si deve accertare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità e se la persona che non esercita attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro. Il metodo di calcolo dell’invalidità non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; DTF 98 V 262; M. Valterio, op. cit., p. 109; U. Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1997, p. 28).

                               2.6.   In concreto non sono contestate le quote parti di attività applicate dall’UAI nella querelata decisione (60% per attività lucrativa e 40%  per mansioni domestiche).

                                         L'insorgente contesta per contro la valutazione medica posta alla base della decisione amministrativa, sostenendo, in un primo tempo, di essere inabile nella misura del 50% nella professione di donna delle pulizie e ritenendo quindi necessari ulteriori accertamenti medici, in particolare di natura psichiatrica (cfr. gravame), ed adducendo in seguito - per quanto è dato di capire - sulla base della certificazione medica prodotta pendente lite, pure l'esistenza di limitazioni nello svolgimento sia di lavori leggeri che delle mansioni casalinghe (cfr. V).

                               2.7.   Con la decisione impugnata, l'UAI, con riferimento alla refertazione medica acquisita agli atti, ha (implicitamente) considerato una completa incapacità dell'assicurata a svolgere l'attività precedentemente intrapresa. In tale contesto appare quindi irrilevante la censura sollevata in sede ricorsuale secondo cui l'amministrazione non avrebbe correttamente considerato un'incapacità lavorativa del 50% nella succitata attività.

                                         Per quanto riguarda invece la capacità lavorativa residua, come visto, con certificato 28 aprile 2000 il dott. __________ chirurgo ortopedico, precisando di aver visto la paziente l'ultima volta nel marzo 1999, ha evidenziato la possibilità per l'assicurata cui egli aveva in precedenza diagniosticato uno stato dopo ricostruzione cuffia rotatoria spalla sinistra con inpingement persistente e una sindrome cervico spondilogena con disfunzione cimentale C4 fino a C6 (cfr. doc. AI _) - di svolgere un lavoro "da fare al di sotto dell'orizzontale senza dover alzare pesi che non vanno bene né per la spalla sinistra né per la cervicale" e rilevato che "altre attività sono proponibili come venditrice dove non deve alzare pesi" (doc. AI _).

                                         In un precedente rapporto del 10 dicembre 1997 il dott. __________, chirurgo ortopedico che aveva effettuato l'intervento alla spalla destra nel maggio 1997, aveva dal canto suo già rilevato come "a causa dei problemi alla spalla destra la paziente è parzialmente abile al lavoro, deve però evitare lavori che comportano sforzi con le spalle al di sopra della linea orizzontale" (doc. AI _). In data 17 agosto 2000 il dottor __________ ha tuttavia precisato di non aver potuto allestire un rapporto medico concernente l'assicurata l'ultima sua visita risalendo al marzo 1998 (cfr. doc. AI _).

                                         Dal canto suo il medico curante dott. __________, internista, con rapporto 6 giugno 2000, riferendo delle problematiche a livello cervico-brachiale e della spalla destra nonché della persistenza di importanti dolori soprattutto alla spalla destra, ha indicato, senza ulteriori specificazioni, siccome (teoricamente) esigibili attività "che non richiedono l'utilizzazione delle braccia", escludendo quindi l'esecuzione di lavori di pulizia (doc. AI _).

                                         Sulla base degli atti medici acquisiti a seguito della richiesta di prestazioni, con rapporto 10 ottobre 2001 il Consulente in integrazione professionale, cui è stata affidata una valutazione della fattispecie dal profilo economico, evidenziando, sulla base degli atti medici, la totale esigibilità di attività leggere non qualificate ha concluso per un'invalidità quale salariata pari al 25% (cfr. doc. AI _). Pendente lite, tenuto conto dei dati salariali aggiornati al 2001, tale valutazione è stata corretta e il tasso d'invalidità per la parte d'attività lucrativa è stato consecutivamente fissato al 28% (cfr. risposta di causa).

                                         Per quanto concerne la valutazione dell'invalidità dell'assicurata quale casalinga, l'amministrazione ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta domiciliare, la quale, come verrà di seguito esposto (cfr. consid. 2.8), ha concluso per un'invalidità pari al 34%.

                                         Dal fascicolo emerge inoltre che con certificato datato 16 gennaio 2002, prodotto con il gravame, il dott. __________, confermando la presenza di disturbi alla spalla destra e di una sindrome cervicale spondilogena cronica, ha precisato di non potersi "esprimere con precisione sulla possibilità per la paziente di svolgere, ed eventualmente in che misura, lavori leggeri" non occupandosi egli stesso in prima persona delle summenzionate patologie (doc. _). Egli ha tuttavia suggerito di procedere ad una valutazione peritale atta a completare, eventualmente anche dal profilo psichiatrico, gli accertamenti operati in sede amministrativa. In un successivo certificato datato 20 febbraio 2002 detto sanitario, dopo aver precisato che "la paziente riferisce in maniera del tutto credibile una grave limitazione nella possibilità di svolgimento delle attività casalinghe quotidiane" e che "a maggiore ragione mi sembra che ciò dovrebbe valere per lo svolgimento di "lavori leggeri", ha nuovamente suggerito, ai fini della valutazione della capacità lavorativa dell'interessata, di procedere ad un approfondimento di tipo psichiatrico (doc. _).

                                         Ora, a mente di questo TCA, sulla scorta della succitata refertazione medica, è da ritenere siccome dimostrata, con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV nr. 50 pag. 145; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; STFA 6 aprile 1994 nella causa P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), una completa inabilità lavorativa dell'assicurata nello svolgimento di lavori pesanti e quindi dell'attività di donna delle pulizie. Tuttavia l'incarto difetta di una completa e precisa valutazione medica che consenta di concludere, con il medesimo grado di certezza, per una completa capacità lavorativa dell'assicurata nello svolgimento di attività leggere compatibili con il danno alla salute di cui essa è portatrice, tenuto conto quindi sia dell'aspetto ortopedico che di quello reumatologico.

                                         Infatti, come visto, nel suo breve scritto 28 aprile 2000 il dott. __________, dopo aver precisato di aver visto la paziente per l'ultima volta nel marzo 1999, si limita a riferire che "la paziente dovrebbe trovare un lavoro da fare al di sotto dell'orizzontale senza dover alzare pesi". Dal canto suo il dott. __________ - che in occasione di un suo precedente certificato redatto nel dicembre 1997 aveva indicato la necessità di evitare lavori che comportano sforzi con le spalle al di sopra della linea orizzontale (doc. AI _) - ha dichiarato, con scritto 17 agosto 2000 di non essere in grado di presentare una sua valutazione in quanto ha visitato l'assicurata per l'ultima volta nel marzo 1998 (doc. AI _), mentre il dott. _________, nel suo rapporto del 6 giugno 2000 ha indicato, in maniera del tutto generica, la proponibilità di "lavori che non richiedono l'utilizzazione delle braccia" (doc. AI _).

                                         Ora in presenza delle succinte, generiche nonché poco circostanziate e, tra l'altro, non recenti valutazioni espresse dagli ortopedici interpellati in merito alla capacità lavorativa residua dell'assicurata, e rilevata altresì l'assenza agli atti di una valutazione della componente reumatologica da parte di uno specialista (all'inserto vi è unicamente il riferimento, in un certificato del dott. __________ del 8 ottobre 1999, alla richiesta di un consulto reumatologico da parte del dott. __________ (cfr. doc. AI _), l'amministrazione avrebbe dovuto predisporre approfonditi accertamenti di natura medica (ortopedica e reumatologica) ed eventualmente professionale atti a stabilire l'effettivo e attuale grado di capacità dell'assicurata in attività leggere adeguate e determinare di conseguenza il grado d'invalidità dell'assicurata quale salariata, secondo il metodo generale del raffronto dei redditi.

                                         Ne consegue che per quanto riguarda la determinazione del tasso d'invalidità quale salariata l'incarto deve essere retrocesso all'amministrazoe affinché proceda agli accertamenti medici sopra indicati, i quali, se del caso, dovranno essere completati con eventauli accertamenti di natura professionale. In occasione dei nuovi accertamenti medici, dovrà inoltre essere chiarito e precisato se l'affezione e la sofferenza fisica lamentata dall'assicurata è spiegabile esclusivamente con riferimento alla patologia ortopedica e reumatologica. In caso contrario dovrà essere stabilito se ed in che misura l'eventuale presenza di una componente psichica - ipotizzata dal medico curante, il quale non ha tuttavia fornito precisi elementi valutativi al riguardo e si è limitato a rilevare l'esistenza di "dolori cronici" e di un "tono dell'umore diminuito" (cfr. doc. _) - influenzi la capacità lavorativa dell'assicurata in attività adeguate.

                               2.8.   Per quanto riguarda la determinazione del grado d'invalidità quale casalinga, in data 23 gennaio 2001 l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per persone occupate nell'economia domestica. Nel relativo rapporto datato 6 marzo 2001 l'assistente sociale, tenuto conto della situazione concreta e delle dichiarazione fornite dall'assicurata ha costatato i seguenti impedimenti:

"  (…)

5.1    Conduzione dell'economia domestica

Pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5 %

Percentuale degli Impedimenti

0 %

percentuale di invalidità

0 %

L'assicurata non lamenta impedimenti per quanto concerne la pianificazione ed il controllo delle diverse mansioni domestiche pur avendo delegato a terzi le attività di maggior peso e fatica.

5.2    Alimentazione

Preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

45 %

Percentuale degli Impedimenti

20 %

percentuale di invalidità

9 %

La signora ___________ afferma di occuparsi tuttora personalmente della preparazione dei pasti per sé e per il marito. L'attività di cucina si svolge infatti perlopiù ad altezza e dovendo preparare da mangiare per sole due persone il peso dei materiali è abbastanza contenuto.

L'assicurata apparecchia e sparecchia la tavola, riordina il piano di lavoro e garantisce le semplici pulizie giornaliere del locale.

II marito carica e scarica la lavastoviglie (acquistata di recente) e sostituisce la signora __________ nelle pulizie a fondo del locale e degli elettrodomestici, specie dal mese di maggio 1997.

In considerazione di una buona autonomia dell'assicurata in questo ambito valuto in misura del 20 % la percentuale degli impedimenti.

5.3    Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20 %

Percentuale degli impedimenti

70 %

percentuale di invalidità

14 %

L'assicurata si dice in grado tuttora di occuparsi dei facili lavori di riordino, dello spolvero ad altezza della mobilia, della pulizia delle vaschette. Riesce pure a passare il fiocco sui pavimenti.

Per rifare il letto e cambiare le lenzuola la signora ___________ viene aiutata dal marito, che la sostituisce interamente nel passare l'aspirapolvere, lavare i pavimenti, pulire a fondo il bagno e i vetri, nel togliere e rimettere le tende.

L'assicurata afferma infatti di poter garantire esclusivamente i lavori ad altezza, di impegno fisico limitato e le mansioni che non sollecitano oltremodo il movimento delle spalle, specie della spalla destra. Se si sottopone a sforzi eccessivi non riesce più a muovere le braccia talmente i dolori diventano intensi.

Per quanto riferito valuto in misura del 70 % la percentuale degli impedimenti in questo ambito.

5.4    Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10 %

Percentuale degli Impedimenti

30 %

percentuale di invalidità

3 %

L'assicurata guida tuttora l'automobile e può così recarsi nei negozi, che sono decisamente lontani da casa, per gli acquisti giornalieri e personali. II peso della merce deve essere contenuto e distribuito equamente alle due braccia.

Per la spesa settimanale, dal mese di maggio 1997, asserisce di dover essere accompagnata dal marito non riuscendo neppure a spingere il carrello quando è molto carico. Il coniuge si fa inoltre carico delle borse pesanti e le porta fin dentro casa (nella palazzina non v'è infatti l'ascensore).

La gestione burocratico-amministrativa è da sempre compito del marito.

Per quanto descritto e considerando il fatto che la signora __________ può tuttora servirsi dell'automobile valuto in misura del 30 % la percentuale degli impedimenti.

5.5    Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

20 %

Percentuale degli Impedimenti

40 %

percentuale di invalidità

8 %

È il marito a portare la cesta con il bucato in lavanderia (nella palazzina non è presente l'ascensore e la lavanderia si trova al piano cantina).

L'assicurata è quindi in grado di suddividere i panni, di inserirli e toglierli dalla lavatrice e dall'asciugatrice (di cui oggi si serve molto proprio per ovviare alla difficoltà di stendere i panni ingombranti e di peso).

L'assicurata per evitare di stirare troppo stende alcuni semplici capi d'abbigliamento (come le magliette e i pigiami), passati solo per qualche minuto in asciugatrice, direttamente sugli appendini. Limita così l'attività di stiro ai soli capi delicati. Tale mansione viene inoltre suddivisa sull'arco di più giorni in funzione dello stato di salute e risulta comunque assai onerosa.

Da alcuni anni a questa parte, per la situazione in particolare della spalla destra, la signora __________ ha rinunciato ai lavori a maglia.

Si occupa invece tuttora dei rammendi e delle piccole riparazioni.

Per quanto illustrato valuto in misura del 40 % la percentuale degli impedimenti.

5.6    Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa educazione, atti-vità comuni, compiti, ecc.

Importanza assegnata

0 %

Percentuale degli Impedimenti

0 %

percentuale di invalidità

0 %

5.7    Diversi

cura delle piante, giardinag-gio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

  Importanza assegnata

    0 %

  Percentuale degli Impedimenti

    0 %

  percentuale di invalidità

    0 %

L'assicurata non segnala alcuna particolare attività extra-domestica. (…)" (Doc. AI _)

                                         Sulla base di questi accertamenti e con riferimento ai tassi parziali rilevati, l'assistente sociale ha quindi stabilito un impedimento complessivo del 34%.

                               2.9.   Come accennato, l'invalidità delle persone occupate nell'economia domestica é stabilita confrontando le singole attività domestiche ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.

                                         In particolare la cifra 2124 prevede:

"  in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

                                         La cifra 2122 prevede che:

"  Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

  Lavori                                                        Economia senza figli e senza        membri di famiglia che                                              richiedono cure

                                                                                 %

  1.     Conduzione dell'economia

        domestica, (pianificazione,

        organizzazione del lavoro,

        controllo                                                             5

  2.     Spese e acquisti diversi                                   10

  3.     Alimentazione (preparazione

        dei pasti, lavori di pulizia

        della cucina)                                                    40

  4.     Pulizia dell'appartamento                                 10

  5.     Bucato, pulizia dei vestiti,

        confezione e trasformazione

        degli abiti, (cucito, maglia,

        uncinetto)                                                         10

  6.     Cura dei figli e di altri membri

        della famiglia                                                    ---

  7.     Diversi (cura di terzi, cura

        delle piante e degli

        animali, giardinaggio)                                        5

  8.     Altre attività (p. es. aiuto alla

        famiglia stessa, attività di utilità

        pubblica, perfezionamento,

        creazione artistica, attività

        superiore alla media nella

        confezione e nella trasformazione

        dei vestiti).                                                        20"

                                         In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T., pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 288 e ss., il TFA ha avuto modo di ribadire la conformità delle citate direttive alla legge (cfr. VSI 1997 pag. 304-305, consid. 4a).

                                         In questa sentenza l'Alta Corte ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestiche di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

                                         In VSI 1997 pag. 299 e seg., l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cfr. cifre 2127 ss. delle DIG).

                                         Inoltre, nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano per altro essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

"En règle générale, on admettra que les travaux d'une personne non invalide qui s'occupe du ménage constituent, en pour-cent, les parts suivantes de son activité:

Activités

Minimum

Maximum

        %

        %

1. Conduite du ménage (planification,     organisation, réparation du travail,     contrôle)

             2

           5

2. Alimentation (préparation, cuisson,     service du repas, nettoyage de la     cuisine, provisions)

           10          

         50              

3. Entretien du logement (épousseter,     passer l'aspirateur, entretenir les sols,     nettoyer les vitres, faire les lits)

             5

         20              

4. Achats et courses diverses (poste,     assurances, services officiels)

             5

         10              

5. Lessive, entretien des vêtements     (laver, étendre et plier le linge,     repasser, raccommoder, nettoyer les     chaussures)

             5

         20                

6. Soins aux enfants ou aux autres     membres de la famille

             0

         30              

7. Divers (p. ex. Soins infirmiers,     entretien des plantes et du jardin,     garde des animaux domestiques,     confection et transformation de     vêtements; activité d'utilité publique,     formation complémentaire, création     artistique)*

             0

         50

* à l'exclusion des occupations purement de loisirs (n° 3090)"

                                         Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"  Le total des activités doit toujours se monter à 100% (Pratique VSI 1997, p. 298).

La présentation de la répartition des travaux donnée au n° 3095 et leur appréciation individuelle sont applicables dans les cas normaux. La fixation d'un minimum et d'un maximum est destinée à garantir une égalité de traitement dans toute la Suisse. La marge existant entre ces deux extrêmes permet de mieux tenir compte de la réalité et des circonstances du cas particulier. Une pondération différente ne peut être faite qu'en cas de divergences importantes par rapport au schéma (RCC 1986, p. 244). Le cas échéant, le dossier sera soumis à l'OFAS avec une proposition.

Afin de satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, une personne qui s'occupe du ménage doit, de sa propre initiative, faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'êlle afin d'améliorer sa capacité de travail (p. ex. en adoptant une méthode de travail adéquate, en faisant l'acquisition d'équipements et d'appareils ménagers appropriés, nos 1045 et 3045 ss). Elle doit mieux répartir son travail et avoir recours à l'aide des membres de sa famille dans la mesure habituelle.

Si la personne ne prend pas de telles dispositions en vue de réduire son invalidité, il ne sera pas tenu compte, lors de l'évaluation de l'invalidité, de la diminution de la capacité de travail qui en résulte dans le domaine du ménage."

                                         Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 (I 102/00) il TFA ha avuto nuovamente modo di confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                             2.10.   Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha già avuto modo di stabilire che non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (RCC 1984 p. 143, consid. 5).

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit. p. 211; cfr. RCC 1989 p. 131 consid. 5b ecc; cfr. RCC 1984 p. 144 consid. 5).

                                         Nelle sentenze non pubblicate 2 febbraio 1999 in re M.J.V. e 17 luglio 1990 in re W. il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici.

                                         In casu la valutazione degli impedimenti - considerati, conformemente ai succitati dettami giurisprudenziali, in relazione ad un complesso delle occupazioni abituali pari al 100% e entro i parametri fissati nella citata cifra marg. 3095 CII (cfr. consid. 2.7) - non appare arbitraria, risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti. La totalità delle indicazioni fornite dalla casalinga nell'ambito dell'inchiesta domiciliare risultano infatti del tutto attendibili ed é inoltre da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche appaiono del tutto affidabili e compatibili con l'impossibilità dell'interessata, accertata in sede medica, di svolgere lavori pesanti. Inoltre, in considerazione del fatto che, per gli assicurati coniugati - come in casu - deve essere tenuto conto della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale in vigore, nella specie le percentuali degli impedimenti riferite in particolare alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo delle braccia (cfr. pto 5.3: pulizia dell'appartamento, 5.4: spesa, acquisti diversi e 5.5: bucato) appare sicuramente giustificata (cfr. art. 159 cpv. 2e3e art. 163 CCS; Pratique VSI 3/1996, pag. 208; 117 V 197).

                                         Alla determinazione del tasso d'invalidità quale casalinga stabilito dall'UAI deve quindi essere prestata completa adesione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ L'incarto è rinviato all'amministrazione perché proceda agli accertamenti di cui al considerando 2.7 e renda in seguito un nuovo provvedimento.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L'UAI verserà al ricorrente fr. 1'500 a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.16 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2002 32.2002.16 — Swissrulings