Raccomandata
Incarto n. 32.2002.156 RG/sc
Lugano 23 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2002 di
1. __________ 2. __________ tutti rappr. da: __________
contro
la decisione del 18 ottobre 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Per decisione 11 giugno 1992 l'UAI ha posto __________, classe 1955, coniugata dal 1971, al beneficio di una rendita intera - per un grado d’invalidità del 80% con effetto dal 1° dicembre 1991, assegnandole contestualmente una rendita completiva per ognuno dei tre suoi figli.
Nell'ottobre 2002 l'assicurata, per il tramite dell'avv. __________, ha postulato l'erogazione di una rendita completiva per il di lei marito con effetto dal 1. gennaio 1997. A fondamento di tale richiesta l'assicurata ha invocato l'applicazione del nuovo art. 34 LAI, entrato in vigore il 1. gennaio 1997 a seguito della 10a revisione dell'AVS.
1.2. Con decisione 18 ottobre 2002, confermata il 31 ottobre 2002, l'UAI ha respinto la richiesta dell'assicurata con la seguente motivazione:
" Come discusso telefonicamente le confermiamo che nel caso di rendita d'invalidità spettante alla signora __________, non può essere riconosciuta una rendita completiva in favore del marito.
Dall'esame dell'incarto, rileviamo che la signora __________ si è spostata il 25.10.1971 mentre, la rendita d'invalidità le è stata riconosciuta a far tempo dal 01.12.1991.
Nel caso specifico trattasi di una rendita che rientra nella vecchia legislazione (9.a Revisione dell'AVS) che non prevedeva l'assegnazione di rendite completive in favore del marito.
Infatti l'art. 34 cpv. 1 della Legge Assicurazioni Invalidità (stato 01.01.1990) recitava:
" L'uomo sposato legittimato alla rendita, cui non è assegnata una rendita d'invalidità per coniugi, ha diritto a una rendita completiva per la moglie." (…)" (Doc. _)
1.3. Contro la decisione amministrativa l'assicurata, unitamente al marito, ha interposto tempestivo ricorso al TCA tramite l'avv. __________, il quale ha confermato la richiesta d'erogazione di una rendita completiva a decorrere dal 1. gennaio 1997.
Queste le motivazioni del gravame:
" (…)
II. NEL MERITO
1. La signora __________ è stata riconosciuta invalida nella misura dell'80% a far tempo dal 1. dicembre 1991, con decisione 11 giugno 1992. Alla signora __________ è dunque stata accordata una rendita intera d'invalidità, oltre alle rendite completive per i 3 figli. Alla signora __________ non è invece stata assegnata una rendita completiva per il marito poiché ciò non era consentito dall'art. 34 LAI in vigore fino al 31 dicembre 1996. Questa norma prevedeva infatti il diritto ad una rendita completiva solo per la moglie di marito invalido.
In data 8 ottobre 2002 i signori __________ e __________ si sono rivolti all'Istituto delle assicurazioni sociali chiedendo il riconoscimento di una rendita completiva Al a favore del marito in applicazione del nuovo art. 34 LAI ritenuto che l'assicurata, immediatamente prima del manifestarsi dell'incapacità lavorativa, esercitava un'attività lucrativa.
2. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità ha respinto la richiesta dei signori __________ ritenuto che la rendita d'invalidità spettante alla moglie rientra nella vecchia legislazione che non prevedeva l'assegnazione di rendite completive a favore del marito.
II 29 ottobre 2002 i signori __________, per il tramite dello scrivente legale, si sono nuovamente rivolti all'Ufficio assicurazione invalidità rilevando che la richiesta di rendita completiva si fonda sulla norma dell'art. 34 LAI attualmente in vigore. La rendita completiva AI a favore del marito andrebbe riconosciuta a far tempo dal 1. gennaio 1997, data dell'entrata in vigore della nuova normativa. Le disposizioni di diritto transitorio non hanno infatti limitato l'applicazione del nuovo art. 34 LAI ai casi di rendita d'invalidità accordata dopo il 1. gennaio 1997.
II 31 ottobre 2002 l'Istituto delle assicurazioni sociali ha confermato la precedente decisione del 18 ottobre 2002, rilevando che il diritto alla rendita completiva per il marito non è dato per le rendite già in corso all'entrata in vigore della nuova legge ritenuto che questa possibilità non è prevista nelle disposizioni transitorie.
Contro le decisioni 18 e 31 ottobre 2002 dell'Istituto delle assicurazioni sociali, i signori __________ e __________ insorgono ora davanti a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni, per i seguenti motivi.
3. L'art. 34 cpv. 1 vLAI stabiliva che l'uomo sposato legittimato alla rendita, cui non è assegnata una rendita d'invalidità per coniugi, ha diritto ad una rendita completiva per la moglie.
L'art. 34 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1. gennaio 1997, stabilisce che le persone coniugate, che immediatamente prima del manifestarsi dell'incapacità lavorativa esercitavano un'attività lucrativa, hanno diritto ad una rendita completiva per il coniuge, purché quest'ultimo non sia legittimato ad una rendita di vecchiaia o d'invalidità. La rendita completiva viene assegnata solo se l'altro coniuge presenta almeno un anno intero di contributo o se ha il domicilio e la residenza abituale in Svizzera.
II nuovo art. 34 LAI è stato introdotto nell'ambito della decima revisione dell'AVS. Le disposizioni finali della modifica 7 ottobre 1994 della LAI (10a revisione dell'AVS) rinviano alle relative disposizioni transitorie della LAVS. Le disposizioni transitorie della LAVS non prevedono però nulla per quanto attiene alla rendita completiva a favore del coniuge. II diritto transitorio è dunque silente relativamente alla parità di trattamento tra uomo e donna introdotta dal nuovo articolo 34 LAI.
II principio della non retroattività della legge è di natura costituzionale. In base a tale principio un atto normativo non può avere effetto anteriormente alla sua entrata in vigore. Così definito, il principio della non retroattività della legge, è legato ai principi della prevedibilità e della legalità (DTF 102 la 74). II principio della non retroattività è pure legato alla garanzia della parità di trattamento. Soggiace al principio della non retroattività della legge anche il diritto delle assicurazioni sociali (DTF 122 IV 405).
La deroga al principio della non retroattività deve essere prevista in una clausola di retroattività, ammissibile solo se espressamente indicata nella legge, ragionevolmente limitata nei tempo, non comportante ineguaglianze, giustificata da motivi pertinenti e rispettosa dei diritti acquisiti (RDAF 1998 II 189).
4. In discussione nella fattispecie in esame è l'applicazione della nuova norma di cui all'art. 34 LAI.
A mente dell'Ufficio AI, in assenza di una specifica norma di diritto transitorio, l'art. 34 LAI in vigore dal 1. gennaio 1997 non è applicabile alle rendite accordate antecedentemente.
Secondo i ricorrenti non si tratta in concreto di un'applicazione retroattiva della legge. Una specifica clausola nelle disposizioni transitorie non era pertanto necessaria. I signori __________, in modo particolare con la lettera 29 ottobre 2002, hanno infatti richiesto una rendita completiva AI a favore del marito a far tempo dal 1. gennaio 1997. Si chiede pertanto di poter beneficiare della nuova disposizione a far tempo dalla data della sua entrata in vigore. Per l'applicazione immediata di questa disposizione, indistintamente a favore di tutti gli assicurati, non era necessaria una specifica disposizione transitoria. Sarebbe per contro stata necessaria una norma particolare per evitare una simile applicazione nel senso voluto dall'autorità resistente.
La norma di cui si chiede l'applicazione non specifica che la rendita completiva AI per il marito è stata introdotta solo per i casi nuovi dopo il 1. gennaio 1997. Questa disposizione, in assenza di altre precisazioni, deve forzatamente essere applicata a tutti gli assicurati a far tempo dalla data della sua entrata in vigore, senza distinzione tra gli assicurati riconosciuti invalidi prima e dopo l'entrata in vigore.
La decisione impugnata, oltre ad essere contraria all'art. 34 LAI, viola pure manifestamente il principio dell'uguaglianza giuridica stabilito dall'art. 8 Cost. L'applicazione delle norme in questione da parte dell'Ufficio AI del Cantone Ticino discrimina infatti in modo inaccettabile gli assicurati che hanno ottenuto una rendita AI prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto dagli assicurati la cui decisione è invece stata pronunciata dopo il 1. gennaio 1997. Una simile grave restrizione del diritto fondamentale all'uguaglianza e del divieto di discriminazione, avrebbe dovuto essere previsto da una specifica base legale, ciò che non è il caso in concreto.
II nuovo art. 34 LAI è stato introdotto in ossequio al principio dell'uguaglianza tra uomo e donna. Nella precedente regolamentazione infatti beneficiavano della rendita completiva AI per il coniuge unicamente gli uomini invalidi. E' evidente che questa urtante ed inaccettabile discriminazione andava corretta. La correzione però, affinché la discriminazione non venga protratta nel tempo, deve entrare in vigore per ognuno alla medesima data. In caso contrario agli uomini ed alle donne viene negata la parità dei diritti. Un'applicazione dell'art. 34 LAI così come voluta dall'Ufficio AI discrimina pertanto le persone del medesimo sesso, nella misura in cui hanno ottenuto una rendita AI prima e dopo il 1. gennaio 1997, così come gli uomini e le donne che hanno ottenuto una rendita AI prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
La decisione impugnata viola anche sotto questo profilo il diritto fondamentale di cui all'art. 8 Cost.
5. Alla luce di quanto precede si chiede che questo lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni abbia ad annullare le decisioni 18 e 31 ottobre 2002 dell'Istituto delle assicurazioni sociali con conseguente attribuzione di una rendita completiva AI a favore del signor __________, marito dell'invalida __________.
Dato l'esito della vertenza, ai ricorrenti va riconosciuto un congruo importo a titolo di ripetibili ai sensi dell'art. 22 LPTCA." (Doc. _)
1.4. Con risposta 17 gennaio 2003 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame osservando:
" La decisione del 18 ottobre 2002 emanata dall'ufficio dell'assicurazione invalidità in materia di rendita completiva per il coniuge.
Con la contestata decisione, l'ufficio AI ha respinto la richiesta dell'assicurata intesa al ricevimento di una rendita completiva per il marito.
Contro questa decisione è stato interposto il ricorso 18 novembre 2002 mediante il quale l'assicurata, per mezzo del suo patrocinatore, chiede il riconoscimento della rendita completiva marito dal 1° gennaio 1997.
Il ricorso non è accoglibile.
Le persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell'incapacità lavorativa esercitavano un'attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché quest'ultimo non sia legittimato a una rendita di vecchiaia o d'invalidità. La rendita completiva viene però assegnata soltanto se l'altro coniuge:
a. presenta almeno un anno intero di contributo; oppure
b. ha il domicilio e la residenza abituale in Svizzera (art. 34 cpv. 1 LAI).
La disposizione legale sopra citata, ha avuto effetto con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS ossia il 1° gennaio 1997.
Le disposizioni transitorie della modificazione del 7 ottobre 1994 (10a revisione dell'AVS) relative ai cambiamenti della LAI, non prevedono un diritto ad una rendita completiva marito, per prestazioni il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 1997." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il18 ottobre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Oggetto del contendere è il riconoscimento a __________ di una rendita completiva per il marito a decorrere dal 1. gennaio 1997.
La richiesta in tal senso presentata dall'assicurata é stata infatti respinta dall'amministrazione, la quale sostiene che il diritto alla rendita completiva per il marito ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAI, nel suo tenore in vigore dal 1. gennaio 1997, non può essere riconosciuto in caso di rendite già in corso al momento dell'entrata in vigore della citata norma. Atteso che __________ beneficia di una rendita (intera) d'invalidità a far tempo dal dicembre 1991, essa non ha quindi diritto alla rendita completiva per il marito prevista al nuovo art. 34 cpv. 1 LAI, tale possibilità non essendo prevista nelle Disposizioni transitorie relative alle modifiche della LAI nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.
Col gravame gli insorgenti sostengono in definitiva l'applicabilità del citato nuovo art. 34 cpv. 1 LAI al caso di specie, argomentando che una simile applicazione non necessitava di una specifica disposizione transitoria e che la citata norma di legge deve quindi forzatamente essere applicata a tutti gli assicurati senza distinzione tra assicurati divenuti invalidi prima o dopo la sua entrata in vigore. A mente degli insorgenti, nel negare il diritto alla una rendita completiva l'amministrazione sarebbe inoltre incorsa in una violazione del principio d'uguaglianza sancito dall'art. 8 Cost.
Le critiche mosse dagli insorgenti - ammessa e non concessa la ricevibilità del gravame in punto alla legittimazione ricorsuale di __________, marito dell'assicurata (cfr. in argomento DTF 119 V 425, 126 V 455) - non possono che essere disattese per i motivi che seguono.
2.4. La questione a sapere se una donna coniugata titolare di una rendita - la cui invalidità è sopraggiunta prima del 1. gennaio 1997 - ha diritto ad una rendita completiva dell'AI per il marito ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAI nel suo tenore in vigore dal 1. gennnaio 1997, è stata risolta dal TFA in una sentenza del 21 settembre 1999 pubblicata in Pratique VSI 2000 pag. 236 e segg. (cfr. anche SVR 2000 IV n. 17 pag. 53 e segg.). In tale sentenza l'Alta Corte, sconfessando l'autorità giudiziaria cantonale che aveva riconosciuto il diritto ad una rendita completiva a partire dal 1. gennaio 1997 per il marito di un'assicurata al beneficio di una rendita d'invalidità sin dal 1. gennaio 1996, ha rilevato che:
" (…)
4a. La loi doit être interprétée en premier lieu selon sa teneur. Si le texte n'est pas absolument clair et donne lieu à plusieurs interprétations, il faut en rechercher la portée véritable en tenant compte de tous les éléments d'interprétation, à savoir le but, le sens et l'appréciation qui a présidé à l'élaboration du texte. Le sens que prend une norme dans un contexte donné a également son importance. On ne peut s'écarter d'une teneur claire, c'est-à-dire non équivoque qu'à titre exceptionnel, notamment lorsqu'il existe des raisons valables de croire que la teneur ne reflète pas le véritable sens de la disposition en cause. Ces raisons peuvent résulter de la genèse de la disposition, de sa raison d'être, de son but ou de ses liens avec d'autres dispositions (ATF 125 II 196 consid. 3a, 124 V 189 consid: 3a et les références citées).
b. Selon la jurisprudence, une réglementation légale a un effet rétroactif lorsqu'elle s'applique à des faits qui se sont déroulés entièrement avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Sans une base légale expresse, untel effet rétroactif n'est possible que s'il ressort clairement du contenu de la loi tel qu'il a été voulu par le législateur, qu'il existe des raisons valables pour le motiver et que sa portée est limitée dans le temps (ATF 122 V 408 consid. 3b/aa, 120 V 329 consid. 8b et les références citées). Cet effet rétroactif proprement dit doit être distingué de la rétroactivité impropre («unechte Rückwirkung»).
Dans ce cas, le nouveau droit s'applique à des faits qui se sont produits antérieurement mais qui perdurent, l'application prenant toutefois effet seulement à partir du moment où les nouvelles dispositions en-trent en vigueur (ex nunc et pro futuro). Une telle rétroactivité est généralement admissible pour les actes législatifs cantonaux et les ordonnances ou règlements fédéraux, sous réserve des droits acquis (ATF 124 III 271 consid. 4e,122 II 124 consid. 3b/dd, 122 V 8 = VSI 1996 p. 234 consid. 3a,122 V 408 consid. 3b/aa et les références citées). En revanche, si une loi fédérale prévoit expressément ou par analogie une rétroactivité impropre ou l'exclut, l'acte législatif en question lie le juge d'entrée de cause conformément aux art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 Cst et échappe à tout contrôle de sa part. Pour savoir si une nouvelle disposition légale fédérale bénéficie de la rétroactivité impropre, il faut se fonder sur sa teneur (en particulier celle des dispositions transitoires), avoir recours à l'interprétation par analogie ou combler une lacune (ATF 122 V 8 = VSI 1996 p. 234 consid. 3a et référence citée).
5. La commission cantonale de recours constate dans le jugement attaqué que le droit à une rente complémentaire pour le conjoint prend naissance en l'espèce non pas du fait que la personne assurée - à savoir le mari de la recourante ne remplit les conditions subjectives de ce droit qu'après le 31 décembre 1996 (comme le prévoit la teneur de la let. c al. 1 des disp. trans. LAVS), mais parce qu'il s'agit d'un nouveau droit à des prestations introduit par la révision légale, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 seulement. La commission cantonale de recours se réfère ensuite à la let. f al. 2 des disp. trans. LAVS, applicable par analogie en vertu de l'al. 1 disp. trans. LAI. L'AI ne connaissant pas le droit à une rente de veuve ou de veuf, le renvoi à la let. f des disp. trans. LAVS n'aurait aucun sens s'il ne visait pas à introduire de nouveaux droits à des prestations dans le domaine de l'AI, comme le droit à la rente complémentaire pour le mari. Dès lors, l'art. 34 al. 1 LAI serait applicable également aux événements assurés qui se sont réalisés avant le 1er janvier 1997.
6. La Cour de céans ne saurait partager le point de vue de l'autorité de première instance. En vertu de l'art. 34 al. 1 LAI, le droit à une rente complémentaire pour le conjoint présupposè _l'existence d'un droit à une rente d'invalidité. Cette dernière constitue donc le point de rattachement auquel l'art. 34 al. 1 LAI se réfère. D'autre part, il est incontesté que la rédaction neutre du point de vue des sexes de l'art. 34 al. 1 LAI introduite par la loe révision de l'AVS a créé un nouveau droit à la rente. La let. c des disp. trans. LAVS règle l'introduction du nouveau système de rentes. L'al. 1, 1re phrase, prévoit que les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Dès lors que la rente complémentaire pour le mari est subordonnée à une rente d'invalidité, il en découle que la femme mariée au bénéfice d'une rente d'invalidité a droit en principe à une rente complémentaire pour son mari si l'événement assuré, soit l'invalidité donnant droit à la rente, s'est réalisé après le ter janvier 1997. La teneur claire de la let. c, Ire phrase, des disp. trans. LAVS n'autorise aucune autre interprétation (voir SVR 1999 IV n° 3 p. 7 consid. 3). La commission cantonale de recours omet le fait que le titulaire du droit à la rente complémentaire n'est pas le mari de la recourante mais cette dernière. On ne trouve dans les travaux préparatoires aucun indice qui tendrait à prouver que le législateur entendait conférer une rétroactivité impropre à la rente complémentaire de l'art. 34 al. 1 LAI (voir BO 1993 N 218 et BO 1994 E 555; message concernant la 10e révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 116, édition séparée, pp. 114 et 115). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner, comme le voudrait l'intimée, s'il existe une inégalité de traitement par rapport aux personnes mariées qui sont devenues invalides après le ter janvier 1997 (cf. consid. 4b in fine).
La référence à la let. f al. 2 des disp. trans. LAVS n'est pas pertinente. Cette disposition transitoire, qui prévoit une rétroactivité impropre, vise clairement la rente de veuve et de veuf. Le fait que l'al. 1 des disp. trans. LAI prévoit l'application des let. c al. 1 à 9, f al. 2 et g al. 1 des disp. trans. LAVS par analogie ne change rien à la situation, cela d'autant moins _que les travaux préparatoires précités ne contiennent rien qui laisserait supposer que la let. f al. 2 des disp. trans. LAVS serait applicable à d'autres prestations que celles mentionnées dans cette disposition. Pour le surplus, le renvoi à la let. f des disp. trans. LAVS, prévu à l'al. 1 des disp. trans. LAI est fondé s'agissant de l'art. 43 LAI. (I 29/99)"
In sostanza il TFA ha quindi stabilito che una donna coniugata al beneficio di una rendita d'invalidità ha diritto ad una rendita completiva per suo marito se l'evento assicurato, vale a dire l'invalidità giustificante il diritto alla rendita, si è realizzato dopo il 1. gennaio 1997, il chiaro tenore della lettera c, 1a frase delle disposizioni transitorie LAVS non consentendo alcun'altra interpretazione e nei lavori preparatori non essendo inoltre ravvisabile alcun indizio atto a provare che il legislatore abbia inteso conferire una retroattività impropria alla rendita completiva prevista all'art. 34 cpv. 1 LAI.
Stante ciò, il querelato provvedimento con cui l'UAI ha negato a __________ - titolare di una rendita d'invalidità dal dicembre 1991 - il diritto ad una rendita completiva per il marito a far tempo dal 1. gennaio 1997, merita di essere tutelato, mentre che il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui ricevibile il ricorso presentato da __________ e __________ é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti