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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.06.2004 32.2002.148

21 juin 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,322 mots·~27 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.148   BS/sc

Lugano 21 giugno 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 11 novembre 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione dell'11 ottobre 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1948, a causa di un carcinoma duttale invasivo della mammella sinistra con metastasi, nel 1998 è stata sottoposta ad uno svuotamento ascellare omolaterale, seguito da cicli di polichemioterapia (cfr. rapporto 22 giugno 1999 della dott.ssa __________, Capoclinica del Servizio oncologico dell’Ospedale __________, doc. AI _).

                                         Dopo aver presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI _), con decisione 14 dicembre 1999 (cresciuta in giudicato) l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) le ha riconosciuto una mezza rendita d’invalidità dal 1° agosto al 30 settembre 1999 (doc. AI _). Dal 1° ottobre 1999 l’assicurata ha infatti ripreso a lavorare a tempo pieno in qualità d’inserviente di padiglione presso l’__________ di __________ (doc. AI _).

                               1.2.   Con domanda di revisione 15 maggio 2000 __________, per il tramite dell’assistente sociale, ha fatto valere una riduzione della propria attività lucrativa al 50% per ragioni di salute (doc. AI _). L’amministrazione ha quindi raccolto la documentazione medica (reumatologica e oncologica) del caso ed ha incaricato il dr. __________, responsabile del Servizio di angiologia presso l’Ospedale regionale di __________, di esperire una perizia (cfr. referto 29 maggio 2001, doc. AI _).

                                         In esito a tali accertamenti, con decisione 23 novembre 2001, preavvisata l’11 settembre 2001 (doc. AI _), l’UAI ha negato l’erogazione di una rendita poiché:

"  (…)

Dalla documentazione medica specialistica acquisita all’incarto risulta che lei presenta una piena capacità di lavoro e di conseguenza al guadagno e questo pure riferito alla professione abitualmente esercitata d’inserviente di padiglione.

Le osservazioni presentate il 11.11.2001 non contengono elementi nuovi atti a modificare la conclusione espressa." (Doc. AI _)

                                         Con ricorso 20 dicembre 2001 l’assicurata, rappresentata dall’__________, ha contestato la decisione amministrativa, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una mezza rendita (doc. AI _).

                                         Ritenuto che con risposta di causa 7 febbraio 2002 l’amministrazione aveva proposto il rinvio degli atti per poter procedere ad ulteriori accertamenti in merito alla capacità lavorativa, preso inoltre atto che con scritto 21 febbraio 2002 il rappresentante della ricorrente aveva dato il proprio assenso alla proposta dell’amministrazione e comunicato il ritiro del gravame, con decreto 22 febbraio 2002 il Vicepresidente del TCA ha quindi stralciato la causa dai ruoli (doc. AI _).

                               1.3.   Ritornati gli atti, l’UAI ha dapprima proceduto ad una valutazione economica eseguita dal consulente in integrazione professionale (doc. AI ) ed ha inoltre fatto peritare l’assicurata dal dr. med.____________ , reumatologo (doc. AI _).

                                         Con progetto di decisione 21 agosto 2002 l’amministrazione ha riconosciuto a __________ una mezza rendita dal 1° marzo 2000 al 30 settembre 2002, facendo presente:

"  (…)

In considerazione degli atti medici acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, comporta una completa incapacità al lavoro e di conseguenza anche al guadagno per il periodo dal 23.03.2000 al 30.04.2000 e parziale nella misura del 50% dal 01.05.2000 fino al 25.06.2002

Ne consegue il diritto alla mezza rendita secondo art. 29 bis OAI dal 01.03.2000 (reinsorgere del danno), rendita limitata al 30.09.2002 secondo art. 88 OAI (tre mesi dopo l'oggettivato miglioramento).

L'assicurata è invitata a seguire una fisioterapia adatta al mantenimento delle capacità lavorative." (doc. AI _)

                                         Non avendo ricevuto alcuna osservazione in merito, con decisione formale 11 ottobre 2002 l’UAI ha quindi erogato una mezza rendita per il periodo 1° marzo – 30 settembre 2002 (doc. AI _).

                               1.4.   Contro la succitata decisione __________, sempre patrocinata dall’__________, è nuovamente insorta al TCA, chiedendo l’erogazione di una mezza rendita dal 1° ottobre 1999.

                                         Sostanzialmente la ricorrente rimprovera all’amministrazione di non aver debitamente tenuto conto dell’aspetto oncologico, vale a dire delle limitazioni dovute allo svuotamento ascellare sinistro a seguito all’intervento di mastectomia per carcinoma mammario. Al riguardo essa ha prodotto lo scritto 5 novembre 2002 della dott.ssa __________, oncologa, in cui è attestata un’abilità lavorativa del 50% (doc. _).

                               1.5.   Mediante risposta di causa 25 novembre 2002 l’amministrazione ha proposto di riformare la decisione contestata a detrimento dell’assicurata (reformatio in pejus) nel senso che l’attribuzione della mezza rendita dal 1° marzo 2000 al 30 settembre 2002 non sarebbe giustificata.

                                         Queste le motivazioni:

"  (…)

Riesaminato il caso si osserva quanto segue.

Per quanto attiene all'aspetto medico, l'amministrazione ha prestato fede alle certificazioni del curante sino al momento in cui ha avuto luogo l'ultima perizia reumatologica. Tale modo di procedere non appare però giustificabile.

L'UAI disponeva infatti già di un esauriente rapporto redatto da un reumatologo, nonché di una perizia angiologica. Ponendo a confronto i risultati di tali accertamenti con quelli ai quali è giunto il dottor __________ si è potuto appurare che in tale lasso di tempo lo stato dell'assicurata si è mantenuto stabile.

Ne consegue che in questo periodo il grado di capacità lavorativa è rimasto sostanzialmente invariato.

In conclusione quindi il grado di capacità lavorativa dell'80% almeno stabilito dal perito __________ dev'essere fatto risalire sino al maggio del 2000, mese in cui è stata effettuata la visita da parte del dottor __________ (cf. nota SMR, in annesso). Ammissibile risulta per contro un'inabilità lavorativa totale per il periodo 23 marzo a 30 aprile 2000.

Siccome però il danno alla salute non è della medesima natura di quello che ha determinato la prima attribuzione di rendita, un'eventuale applicazione dell'art. 29 bis OAI non entra in linea di conto.

Il rapporto stilato dalla dottoressa __________, e prodotto con l'atto di ricorso, non aggiunge dal canto suo nuovi elementi di valutazione che permettano di contraddire il giudizio espresso dal dottor __________. (…)" (Doc. _)

                               1.6.   Il 15 gennaio 2003 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni alla risposta di causa (VII).

                               1.7.   Il 3 febbraio 2003 il TCA ha chiesto al dr. __________ alcune delucidazioni in merito all’incapacità lavorativa della ricorrente antecedentemente al referto peritale 25 giugno 2003, ricevendone risposta il 21 febbraio 2003 (X).

                                         Le parti hanno poi preso posizione su questo accertamento (XII e XIII).

                               1.8.   In data 27 marzo 2002 il TCA ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del __________, invitando le parti a formulare le domande peritali (doc. _).

                                         Con decreto 23 maggio 2003 questo Tribunale ha sottoposto al __________ le domande peritali (doc. _).

                                         Il 26 aprile 2004 il __________ ha rassegnato il proprio referto (doc. _) ed il TCA lo ha trasmesso agli interessati per una presa di posizione.

                                         Con lettera 9 giugno 2004 l'assicurata ha rilevato come la perizia confermi la tesi ricorsuale (doc. _), mentre con scritto 8 giugno 2004 l’UAI ha dichiarato di rinunciare ad una presa di posizione puntuale (XLI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il riconoscimento, in via di revisione, a __________ di una mezza rendita dal 1° ottobre 1999.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità,

                                         Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso l’11 novembre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (art. 41 LAI).

                                         La revisione avviene d'ufficio o su domanda (art. 87 cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante soppri­me, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St.; RCC 1984 pag. 137).

                               2.6.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti; DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, Droit et pratique de l’assurance-invalidité, Losanna, 1985, pag . 268; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

                               2.7.   Nella fattispecie in esame, con rapporto 21 agosto 2000 il reumatologo curante, dr. __________, intervenuto per curare una tendinite De Quervain al polso sinistro, ha fra l’altro rilevato che la paziente non necessita di particolare cura in quanto "sotto l’aspetto reumatologico le terapie da me instaurate avevano già permesso di migliorare notevolmente i dolori precedentemente lamentati al polso sinistro, motivo per il quale la paziente era stata a me inviata".

                                         Avendo eseguito l’ultimo controllo il 10 maggio 2000, egli non si è tuttavia espresso sul grado di capacità lavorativa, invitando comunque l’amministrazione a voler rivolgersi al medico curante ed al servizio di oncologia dell’__________ di __________ (doc. AI _).

                                         Riguardo all’aspetto oncologico, con rapporto 22 giugno 1999 la dott.ssa __________, oncologa presso l’__________, ha diagnosticato un carcinoma duttale invasivo della mammella sinistra con metastasi, precisando che nel 1998 la paziente è stata sottoposta ad uno svuotamento ascellare omolaterale seguito da una mastectomia e da cicli di polichemioterapia da settembre 1998 a maggio 1999. Essa ha pertanto attestato un’incapacità lavorativa al 100% da agosto 1998 ad aprile 1999, ridotta al 50% dal mese di aprile 1999 (doc. AI _).

                                         Con scritto 8 giugno 2000 all’UAI la dott.ssa __________ ha poi precisato:

"  (…)

La riduzione della capacità lavorativa si basa sugli esiti dell'intervento chirurgico di svuotamento ascellare a sinistra: la ripresa lavorativa al 100% ha comportato l'insorgenza di una tendinite di De Quervain al polso di sinistra in paziente con stato da tenosinovite stenosante della mano di destra.

L'intervento chirurgico all'ascella non è pertanto compatibile con una ripresa completa del lavoro della paziente che richiede un uso continuo e pesante degli arti superiori, tentativo peraltro già effettuato dalla paziente." (Doc. AI _)

                                         Infine, il 26 febbraio 2001 la succitata specialista ha escluso una recidiva della malattia tumorale, osservando comunque la presenza di un linfonodo, presumibilmente infiammatorio a livello ascellare sinistro, in regressione clinica, meritevole di essere controllato (atto contenuto tra il doc. AI _).

                                         Nel rapporto 6 luglio 2000 il dr. __________, medico curante, ha invece certificato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

                                         -  al  100% dal 4 agosto 1998 al 19 aprile 1999

                                         - al    50% da aprile 1999 al 22 marzo 2000;

                                         - al  100% dal 23 marzo 2000 al 3 maggio 2000;

                                         - al 50% dal 3 maggio 2000 (doc. AI _).

                               2.8.   Durante la procedura di revisione, l’amministrazione ha incaricato il dr. med. __________ di espletare una perizia angiologica.

                                         Nel referto 29 maggio 2001 il responsabile del Servizio di angiologia dell’Ospedale regionale di __________, dopo aver riassunto l’anamnesi, ha proceduto all’esame clinico.

                                         Riscontrato un regolare flusso venoso nella vena succlavia ed ascellare sinistra e l’assenza di una sindrome posttrombotica, lo specialista ha concluso che:

"  Dal lato angiologico non vi sono spiegazioni per i dolori lamentati dal paziente. Possiamo escludere uno stato posttrombotico della vena succlavia, una sindrome dell’uscita toracica e un linfedema.

Dal punto di vista angiologico non vi sono quindi elementi che pongono una limitazione all’attività lucrativa." (Doc. AI _)

                                         A seguito del rinvio degli atti, su ordine dell’UAI, la ricorrente è stata peritata dal dr. med. __________, specialista in reumatologia.

                                         Dopo aver proceduto all’anamnesi ed alla discussione degli elementi soggettivi ed oggettivi, nel referto 25 giugno 2002 il perito ha diagnosticato una sindrome miofasciale alla spalla sinistra, una tenosinivite recidivante, una periartropatia all’anca sinistra, nonché una moderata sindrome lombovertebrale (cfr. doc. AI pag. 6).

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa e ad una eventuale integrazione, lo specialista ha ritenuto quanto segue:

"  (…)

Tenendo conto delle patologie oggettivate sopramenzionate e a condizione che venga sottoposta ad una terapia adeguata, l'assicurata nella sua ultima professione di inserviente di pulizia presenta, dal profilo strettamente reumatologico, una capacità lavorativa residuale almeno dell'80%, a partire da subito.

In un'attività con carichi variabili (carico massimo: 15 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, in un lavoro senza movimenti ripetitivi con il braccio sinistro oltre il piano orizzontale e/o senza mansioni monotone con il polso, sarebbe abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento massimo, a partire da subito." (Doc. AI _, pag. 7)

                                         In esito alle succitate valutazioni specialistiche, l’amministrazione ha pertanto ritenuto che l’assicurata non presenta più una perdita di guadagno pensionabile, per cui con effetto dal 1° ottobre 2002, vale a dire tre mesi dopo il miglioramento attestato dal dr. __________, ha soppresso l’erogazione di qualsiasi prestazione.

                                         Per quel che concerne invece il periodo precedente, l’UAI ha riconosciuto una mezza rendita dal 1° marzo 2000 al 30 settembre 2002 (cfr. nota SMR doc. AI _), tenendo conto delle inabilità lavorative attestate dal medico curante (cfr. doc. AI _).

                                         Col gravame la ricorrente contestata la valutazione dell’UAI, sostenendo che l’aspetto oncologico non è stato debitamente tenuto in considerazione. Essa ha in particolare evidenziato che:

"  (…)

Nemmeno la perizia reumatologica eseguita il 25 giugno 2002, porta alcun elemento nuovo; anzi un elemento nuovo lo porta a favore della ricorrente, poiché alla fine il Dr. __________ pone la ricorrente dal profilo strettamente reumatologico abile al lavoro in misura dell'80%, tenuto conto però di parecchie restrizioni, tra cui la più vistosa che sarebbe quella di "portare l'apposita stecca immobilizzante prescritta dal reumatologo curante durante le attività che tendono a sollecitare il poso sinistro".

La novità in favore della ricorrente è quella che il Dr. __________ poneva la ricorrente abile al lavoro in misura totale (sempre dal punto di vista strettamente reumatologico) e senza alcuna restrizione, mentre il Dr. __________ dichiara un 80% con la restrizione di cui sopra, che significa lavorare con il polso sinistro praticamente inutilizzabile perché bloccato.

Nemmeno il Dr. __________ si esprime sulla incapacità lavorativa dichiarata dallo __________; si limita a prenderne atto (si veda quanto espresso a pag. 2 della perizia del 25 giugno 2002).

Ora, visto che la discrepanza fra la valutazione espressa dallo __________ e quella degli altri medici non é ancora stata colmata, abbiamo chiesto alla Dr.ssa med. __________, di chiarire la portata dei certificati medici precedenti. In data 5 novembre abbiamo ricevuto il certificato che alleghiamo al presente ricorso, dal quale emerge in modo inequivocabile la definitività delle limitazioni funzionali, dovute allo svuotamento ascellare sinistro in seguito ad intervento di mastectomia per carcinoma mammario.

Ne deriva quindi che la ricorrente deve essere considerata definitivamente invalida in misura del 50%." (Doc. _, pag. 4-5)

                                         Con la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto una reformatio in pejus della decisione contestata, nel senso di non riconoscere la mezza rendita nemmeno per il periodo 1 marzo 2000 – 30 settembre 2002, sostenendo che dall’esame della documentazione medica specialistica acquisita si può dedurre una capacità lavorativa dell'80% dal mese di maggio 2000.

                                         Questa Corte ha quindi ordinato l'esecuzione di una perizia multidisciplinare a cura del __________.

                               2.9.   Dal referto 26 aprile 2004 (XXXV) risulta che il __________ si è avvalso di tre consultazioni specialistiche esterne (chirurgica, reumatologica e psichiatrica).

                                         Sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti, i periti hanno posto la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

"  (…)

4.      Diagnosen

4.1.   DIAGNOSEN MIT WESENTLICHER EINSCHRÄNKUNG DER ZUMUTBAREN ARBEITSFÄHIGKEIT

Status nach Mamma-Karzinom links

         -    invasiv-duktal, initial pT2 pN1 (2/14) M0, G3, Hormonrezeptor positiv

         -    Status nach Tumorektomie und axillärer Lymphknoten-Dissektion am, 05.08.1998

         -    Status nach subkutaner Mastektomie mit Prothesen-Implantation am 25.08.1998

         -    Status nach Chemotherapie. Tamoxifen-Therapie.

         aktuell:

         -    keine Hinweise für Rezidiv-Tumor oder Fern-Metastasen

         -    diskretes Arm-Lymphödem, Zeichen der Kompression des Plexus brachialis

         -    kosmetisch wenig befriedigendes Operationsresultat.

Ausgedehntes myofasziales Schmerzsyndrom (wahrscheinlich Vorstufe einer Fibromyalgie)

         -    chronische Nacken-Schulter-Thorax-Arm-Schmerzen links

         -    Perarthropathia humeroscapularis tendopathica rechts

         -    rezidivierendes myotendinotisches Lumbovertebralsyndrom

Anhaltende leichte bis mittlere depressive Störung mit somatischem Syndrom bei schweren psychosozialen Belastungen und als Folge einer Anpassungsstö­rung nach Mamma-Karzinom. (…)"

(Doc. _, pag. 18)

                            2.9.1.   Nella valutazione chirurgica-oncologica il dr. __________ evidenzia in particolare che l’assicurata non presenta alcuna forma tumorale recidivante. Egli ha poi descritto in dettaglio le limitazioni funzionali del braccio sinistro, concludendo per una capacità lavorativa del 50% nella sua attività di inserviente di pulizia ed in altre attività adeguate (cfr. rapporto 27 febbraio 2004)

                            2.9.2.   Posta la dettagliata diagnosi reumatologica riportata al consid. 2.9, anche lo specialista in reumatologia, dr. __________, ritiene la paziente inabile al 50% nella sua attuale professione, ma abile all’80% in un’attività leggera e variata (cfr. rapporto 4 marzo 2004).

                            2.9.3.   Nel rapporto 2 aprile 2004 lo psichiatra dr. __________ ha invece diagnosticato una sindrome depressiva reattiva di grado medioleggero per via della trascorsa difficile infanzia e per le difficoltà di adattamento alla malattia tumorale (“Anhaltende leichte bis mittlere depressive Störung mit somatischen Syndrom bei schwieriger Kindheit und als Folge einer Anpassungsstörung nach Mamma-Karzinom, ICD-10 F32.11”, cfr. rapporto pag. 3).

                                         Nell’attuale attività lo specialista ha valutato un’incapacità lavorativa al massimo del 50%, facendo presente che in caso di perdita di lavoro l’assicurata non potrebbe più riprendere qualsiasi altra professione (“ Aus psychiatrischen Gründen besteht grundsätzlich noch höchstens eine 50%-ige Arbeitsfähigkeit. Sollte die Explorandin ihre jetztige Stelle verlieren, gilt sie für eine neue Stelle nicht mehr vermittelbar”, risposta no 6 della convenuta), salvo in un ambiente protetto (“ Für eine andere Tätigkeit ist sie nicht vermittelbar ausser in einem geschützten oder beschützenden Rahmen”, risposta no.6 della ricorrente).

           2.9.4.   Tenuto conto delle succitate risultanze, il __________ ha quindi proceduto ad una valutazione globale del grado di capacità lavorativa della ricorrente, evidenziando quanto segue:

"  (…)

5.      Beurteilung  d e r  Arbeitsfähigkeit

5.1.   ARBEITSFÄHIGKEIT IN BISHERIGER TÄTIGKEIT

Die Versicherte ist als Putzfrau im Pavillon der Kantonalen Psychiatrischen Klinik __________ weiterhin zu 50% arbeitsfähig.

5.2.   ARBEITSFÄHIGKEIT BEI ANDERER TÄTIGKEIT

Gemäss unserer ganzheitlichen Beurteilung kann Frau _________ sowohl aus somatischen wie aus psychiatrischen Gründen ihr jetziges Pensum von 50% nur knapp erbringen. Die Versicherte möchte aber unbedingt ihre Arbeitstätig­keit auf dieser Basis aufrechterhalten. Unser Psychiater, der einerseits der An­sicht ist, dass die Versicherte sich am Rande ihrer Ressourcen bewege ist an­dererseits damit einverstanden, dass die Versicherte dieses Pensum von 50% aufrechterhält, um nicht ein soziales Kontaktnetz zu verlieren. Er beurteilt aber klar, dass die Versicherte in keiner anderen Tätigkeit mehr arbeitsfähig wäre und über kein Eingliederungspotential mehr verfügen würde, wenn sie ihre jet­zige Arbeit verlieren würde.

Es besteht also keine Arbeitsfähigkeit in einer anderen Tätigkeit; die Versicherte kann sich allenfalls nicht mehr neu orientieren, sie kann nicht mehr umgeschult werden.

5.3.   MÖGLICHKEITEN ZUR VERBESSERUNG DER ARBEITSFÄHIGKEIT DURCH MEDIZINISCHE ODER BERUFLICHE MASSNAHMEN

         Medizinische Massnahmen

Durch medizinische Massnahmen kann die Arbeitsfähigkeit nicht verbessert werden.

Die Versicherte bedarf weiterhin der regelmässigen onkologischen Kontrolle.

         Berufliche Massnahmen

         Entfallen.

5.4.   MUTMASSLICHER BEGINN DER REDUZIERTEN ARBEITSFÄHIGKEIT

Die durch uns in obigem Umfang attestierte Arbeitsfähigkeit von 50% können wir zurückdatieren auf den 20.04.1999, ab welchem Datum die Versicherte ihre Arbeit auf dieser Basis wieder aufgenommen hat; zuvor war sie wegen der Mamma-Karzinom-Operation vom August 1998 und der Folgetherapien zu 100% arbeitsunfähig.

5.5.   PROGNOSE

         Die Prognose muss differenziert betrachtet werden:

Beim Mamma-Karzinom mit axillären Lymphknotenmetastasen handelt es sich um eine maligne Erkrankung. Auch jetzt, bald sechs Jahre nach Opera­tion/Chemotherapie muss die Prognose mit Vorsicht gestellt werden, da ein Rezidiv leider immer noch möglich ist.

Unser Psychiater fürchtet, dass sich die Ressourcen der Versicherten in absehbarer Zeit erschöpfen könnten. (…)"

(Doc. _, pag. 19.20)

                       Riassumendo, i periti ritengono l’assicurata inabile al 50% nella professione di inserviente di padiglione, con una prognosi poco favorevole, escludendo l’esigibilità di qualsiasi altra attività adeguata, come pure l’adozione di provvedimenti professionali.

                                         Essi hanno fatto decorrere l’inizio dell’incapacità lavorativa dal 20 aprile 1999, allorquando l’interessata ha ripreso a lavorare al 50%.

                             2.10.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc, cfr. Meyer-Blaser, op. cit, pag. 230).

                             2.11.   In caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 pag. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).

                                         Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

                                         Va tuttavia sottolineato che il perito giudi­ziario - contrariamente al perito di parte o allo speciali­sta che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).

                                         Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é inoltre determinante il fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).

                             2.12.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni del __________ basate su un approfondito e completo esame di tutte le affezioni lamentate dall’assicurata.

                                         I periti sono giunti ad una logica conclusione in merito alla parziale (50%) incapacità lavorativa globale dell’assicurata nell’attività di inserviente di padiglione presso l’__________, attività che comprende la pulizia di 16/ 20 camere di pazienti, delle scale, dei corridoi ecc. (perizia pag. 11).

                                         Convincenti sono anche le conclusioni sulla non collocabilità dell’insorgente in qualsiasi attività lucrativa – peraltro già ventilata dal consulente in integrazione con rapporto 25 aprile 2002 ( doc. AI _) - a seguito del suo stato psichico.

                                         In simili circostanze, dunque, alla perizia del __________ deve essere attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.11).

                                         Pertanto, è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che _____________ presenta un’incapacità al guadagno del 50%, con conseguente diritto ad una mezza rendita.

                                         Per quel che concerne la decorrenza della rendita, se da una parte i periti hanno fissato l’inizio della rilevante incapacità al lavoro dal 20 aprile 1999, dall’altra va fatto presente che la mezza rendita è stata erogata nella precedente procedura mediante decisione 14 dicembre 1999 con effetto dal 1° agosto al 30 settembre 1999 (doc. AI _), avendo il giorno successivo l’assicurata ripreso a tempo pieno l’attività d’inserviente di padiglione, per poi ridurla, per motivi di salute, al 50% a partire dal 1° aprile 2000 (doc. AI _).

                                         Ne consegue che __________ ha diritto alla mezza rendita dal 1° aprile 2000, in applicazione dell’art. 29bis OAI.

                                         Il citato articolo prevede che se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e che l’assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’articolo 29 capoverso 1 LAI.

                                         A titolo di chiarezza va comunque fatto presente che il risultato a cui si è giunti non mette in discussione la precedente rendita erogata nei mesi di agosto e settembre 1999 (cfr. doc. AI _).

                                         Visto l'esito del ricorso, l'assicurata, rappresentata da un sindacato, ha diritto al versamento di fr. 1’500 a titolo di spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                        1.-   Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                § __________ ha diritto ad una mezza rendita dal

                                   1° aprile 2000.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’UAI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti