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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2003 32.2002.144

4 septembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,401 mots·~22 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.144   cs/cd

Lugano 4 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2002 di

__________

contro  

le decisioni dell'11 ottobre 2002 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1      in materia di assicurazione per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1938, è al beneficio di una rendita intera d'invalidità dal 1° dicembre 1996.

                                         Con due decisioni dell'11 ottobre 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità intera mensile di fr. 1'576 (fr. 1'615 dal 2001), con effetto dal 1° febbraio 1999 e di una rendita completiva per la moglie __________, di fr. 473 al mese dal 1° maggio 2000 (fr. 485 dal 2001).

                                         Le prestazioni sono state calcolate in base ad un reddito annuo medio di fr. 40'788, una durata di contribuzione di 37 anni e una scala di rendita 44, ossia la massima prevista.

                                         Lo stesso giorno l'UAI ha emesso due ulteriori decisioni con le quali ha fissato la rendita completiva dovuta dal 1.12.1996, a favore della ex-moglie __________, dalla quale ha divorziato nel dicembre 1998 (cfr. incarto Cassa).

                               1.2.   L'assicurato è tempestivamente insorto contro le prime due decisioni, facendo valere quanto segue:

"  quando ho ricevuto la decisione ho chiesto informazioni, tramite terze

persone, le quali, dopo aver assunto le precisazioni del caso mi spiegarono che si tratta di una riduzione dovuta al fatto che parte delle prestazioni AVS-AI ecc. pagate dal sottoscritto fino alla durata del matrimonio, con le nuove disposizioni, dovevano essere trasferite alla ex moglie.

Mi venne anche detto che comunque avrei ricevuto una decisione motivata, contro la quale avrei potuto fare ricorso.

Di conseguenza ho atteso ed ora ho ricevuto la decisione.

Contro la citata decisione di riduzione della rendita inoltro ricorso per i seguenti motivi:

1.      la dec. A, allegata, non è motivata.

2.      separazione avvenuta nell'anno 1981. Divorzio, vedasi decisione Pretore 1.2.99, allegato B.

3.      dopo la separazione, da voci incontrollate ma di fede degna, mi risulta che la moglie ha lavorato per circa due anni nel Cantone dei Grigioni ed in seguito, verso l'anno 1984, ha aperto un esercizio pubblico (a __________). Prima del matrimonio, con il sottoscritto, aveva lavorato circa 12-13 anni presso l'__________.

                             Non mi è possibile essere preciso, dato che le informazioni non vengono date, a causa della protezione dei dati per il fatto di non entrare nella sfera privata.

4.      Non ritengo corretto che mi si riduca la rendita di 364.-- al mese, dato che la ex moglie ha pagato i suoi contributi ed io i miei. Inoltre, nella decisione di divorzio, si è detto chiaramente che le parti si danno atto di non avere nessuna reciproca pretesa per qualsiasi titolo. Quindi cosa centrano i contributi pagati dal sottoscritto.

                             Sempre sulla decisione si dice anche che le parti rinunciano reciprocamente a far valere qualsiasi pretesa a titolo di liquidazione del regime matrimonio, ritenuto quindi che ognuno è riconosciuto esclusivo proprietario dei beni in suo possesso.

Inoltre chiedo di conoscere il modo in cui è stato fatto il calcolo. Non si può infatti pretendere che un cittadino, non pratico di questa materia, possa comprendere il cambiamento peggiorativo della rendita.

Chiedo quindi che la decisione dell'11.10.02 venga annullata e sia ripristinata la precedente.

Per quanto concerne quella della moglie __________, chiedo, con la presente, che si proceda all'adeguamento della stessa sulla base dell'esito del presente ricorso." (cfr. doc. _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 10 gennaio 2003 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

"  (…)

Con le contestate decisioni, l'ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato una rendita semplice d'invalidità di fr. 1'576.-- dal 1° febbraio 1999, aumentata in seguito a fr. 1'615.-- dal 1° gennaio 2001 e una rendita completiva per la moglie di fr. 473.-- dal 1° maggio 2000, aumentata a fr. 485.-- dal 1° gennaio 2001.

Contro queste decisioni è stato interposto il ricorso 28 ottobre 2002 mediante il quale l'assicurato non ritiene corretto che gli si riduca la rendita di fr. 364.-- al mese, dato, a suo dire, che la ex moglie ha pagato i suoi contributi ed io i miei.

Il ricorso non è accoglibile.

DR n. 5688

Se la rendita deve essere ricalcolata a causa del divorzio, la cassa che versa la rendita emette subito un estratto dal CI del/dei precedente/i coniuge/i. Finché non è conclusa la procedura dello splitting, essa versa provvisoriamente la rendita secondo i redditi ripartiti durante il/i matrimonio/i.

Questo calcolo provvisorio può essere effettuato in base all'estratto del CI e alle indicazioni dell'incarto della rendita.

Quando è conclusa la procedura dello splitting, la rendita deve essere ricalcolata secondo il N. 5689 seg.

DR n. 5689

La precedente scala delle rendite è determinante anche per il calcolo della nuova rendita. I redditi dell'attività lucrativa sono ripartiti fra i coniugi per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Il reddito annuo medio è stabilito in base alle regole e tavole determinanti al momento del primo calcolo della rendita. Infine, il reddito è completato secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite valide da quel momento fino alla data della mutazione (cosiddetto aggiornamento della rendita).

Le persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell'incapacità lavorativa esercitano un'attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché quest'ultimo non sia legittimato a una rendita di vecchiaia o d'invalidità. La rendita completiva viene però assegnata soltanto se l'altro coniuge:

      a.       presenta almeno un anno intero di contributo; oppure

b.       ha il domicilio e la residenza abituale in Svizzera (art. 34 cpv. 1 LAI).

Nel caso specifico, l'ufficio ha correttamente rivisto le decisioni dell'assicurato conformemente alle disposizioni previste, ossia nuova rendita personale più completiva moglie dopo "splitting" e assegna-zione di una rendita completiva retroattivamente al 1° dicembre 1996 riguardante la ex moglie __________, in quanto non pagata precedentemente.

Dopo consultazione con il signor __________ il quale ha ricevuto procura dall'assicurato (vedi lettera Fax del 3 settembre 2002 agli atti), si è altresì concordato che l'importo percepito a torto per l'assegnazione di una rendita senza "splitting", fosse compensato con gli arretrati di suo diritto per il mancato pagamento della suddetta completiva per la ex moglie.

Così facendo all'assicurato rimaneva uno scoperto a saldo del debito nei nostri confronti di fr. 313.-- che il signor __________ ha liquidato, mediante la proposta di trattenere in due mensilità quanto ancora dovuto." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Pendente causa il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in seguito (doc. _ seg.).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato importanti modifiche anche della LAI e che tuttavia non sono applicabili al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 20 marzo 2003, nella causa B., H 27/02, consid. 1, pag. 2, STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale.

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS e 32 OAI).

                                         Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                           almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                               2.4.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

                                           (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati

                                           all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29

                                           quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                               2.5.   Con il ricorso in esame il ricorrente afferma innanzitutto di aver subito una riduzione della rendita invalidità fissata precedentemente, facendo contestualmente valere che le decisioni impugnate non sarebbero sufficientemente motivate.

                                         Egli afferma inoltre che secondo la convenzione di divorzio le parti hanno stabilito di non avere alcuna reciproca pretesa, contestando implicitamente lo splitting effettuato dalla Cassa, e rileva che la ex-moglie, negli anni '80, avrebbe lavorato.

                                         Al fine di chiarire la fattispecie, il TCA, in data 3 luglio 2003 ha posto alla Cassa le seguenti domande:

"  (…)

1.   Le due decisioni impugnate dell'11 ottobre 2002 annullano e sostituiscono decisioni prese precedentemente? In caso di risposta positiva, a) quali decisioni sono state sostituite e per quale motivo nelle decisioni impugnate non vi è alcuna indicazione dell'annullamento e della sostituzione e b) le rendite hanno subito una riduzione? c) Se le rendite hanno subito una riduzione, sono stati chiesti degli importi in restituzione? In caso di risposta positiva è stata emessa una decisione formale di restituzione (allegare l'eventuale decisione)? Se non è stata emessa alcuna decisione, per quale motivo?

2.   L'assicurato afferma che la sua ex-moglie avrebbe anch'essa lavorato durante il matrimonio ed in modo particolare dopo la separazione:

      A voi risulta che l'ex-moglie ha lavorato (se sì, quando)? E' stato fatto lo splitting (per favore, indicare gli importi oggetto di splitting)?." (cfr. doc. _)

                                         Con risposta dell'11 luglio 2003 l'amministrazione ha affermato:

"  1.   sì, le due decisioni impugnate dell'11 ottobre 2002 annullano e

      sostituiscono le decisioni precedenti del 22.02.1999 per l'assicurato e del 25.05.2000 della moglie signora __________; purtroppo in occasione dell'emissione delle decisioni l'ufficio ha omesso di indicare le date riguardanti le decisioni sostituite; le rendite hanno subito una riduzione per quanto riguarda l'importo mensile dopo il divorzio e l'ufficio ha compensato quanto pagato a torto, per una parte sulle decisioni 11.10.2002 (fr. 535.-- / fr. 13731.--) e il resto con due trattenute di fr. 157.-- sul mensile di novembre 2002 e fr. 156.-- sul mensile di dicembre 2002 come concordato con l'assicurato nella lettera fax del 3 settembre 2002;

2.   sì, effettivamente la ex moglie ha lavorato durante il matrimonio e pertanto abbiamo proceduto allo splitting per il periodo dal 1968 anno seguente il matrimonio al 1998 anno precedente il divorzio; a tal proposito potete verificare gli allegati alla presente (conto individuale signora __________ e foglio di calcolo 3.09.2002)." (cfr. doc. _)

                                         All'insorgente è stata data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito (doc. _). Contestualmente gli è stato trasmesso, per una verifica, il foglio di calcolo.

                                         L'assicurato è rimasto silente.

                               2.6.   L'interessato, come visto, fa valere che la decisione non sarebbe sufficientemente motivata.

                                         Va rammentato che il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), impone all'autorità di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/dd;124 V 81 consid. 1a con riferimenti).

                                         Nel caso di specie, come emerge dall'impugnativa, il ricorrente è stato in grado di comprendere la portata delle decisioni e di contestarle innanzi al TCA. Tant'è che nel ricorso sono stati evidenziati i motivi che hanno spinto l'interessato a censurare l'operato dell'amministrazione.

                                         Va poi rilevato come nelle proprie decisioni la Cassa ha chiaramente indicato l'ammontare della rendita e i parametri sui quali si è fondata per il calcolo della stessa (in particolare: computo dei redditi, reddito annuo medio determinante in franchi, durata di contribuzione computabile, scala delle rendite applicabili, grado d'invalidità e conteggio delle prestazioni).

                                         Su questo punto il ricorso va di conseguenza respinto.

                               2.7.   Va ora esaminato se l'amministrazione ha calcolato correttamente l'ammontare delle rendite contestate e, in caso di risposta affermativa, se la Cassa poteva riesaminare le precedenti decisioni.

                                         Come visto in precedenza, le rendite sono calcolate in base al periodo di contribuzione e al reddito annuo medio (consid. 2.3.).

                                         Nel caso di specie, in seguito allo scioglimento del matrimonio con __________, sposata nel 1967, la Cassa ha ricalcolato la rendita dell'insorgente dal 1.2.1999 (cfr. anche DR n. 5689 segg.).

                                         Va qui rammentato che la precedente scala delle rendite è determinante per il calcolo della nuova rendita, mentre i redditi dell'attività lucrativa sono ripartiti fra i coniugi per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. Il reddito annuo medio è stabilito in base alle regole e tavole determinanti al momento del primo calcolo della rendita. Infine, il reddito è completato secondo le disposizioni sulle revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite valide da quel momento fino alla data della mutazione (cfr. DR. n. 5689).

                               2.8.   Periodo di contribuzione

                                         Per il calcolo della rendita d'invalidità dell'assicurato, classe 1938, fa stato il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1959 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 1995 (anno precedente l'insorgere del diritto alla rendita AI).

                                         Dall'esame dei conti individuali del ricorrente, dove sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che l'insorgente presenta un periodo di contribuzione di 37 anni, corrispondente alla scala di rendita massima, ossia la 44.

                               2.9.   Reddito annuo medio

                                         Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM).

                                         Come già detto (cfr. consid. 2.3 e 2.4), il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa, nonché dalla metà dei redditi coniugali, e dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione.

                                         Va qui evidenziato, come emerge dal foglio di calcolo e dalla risposta dell'11 luglio 2003 della Cassa (doc. _) che, conformemente a quanto previsto dall'art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, l'amministrazione ha proceduto allo splitting del reddito conseguito dall'insorgente e dalla ex moglie dal 1968 (anno seguente il matrimonio) al 1995 (anno precedente l'inizio del diritto alla rendita) e dunque anche di quei redditi che la ex-moglie dell'assicurato ha guadagnato negli anni '80.

                                         Per contro, la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio non ha valore alcuno circa la ripartizione dei redditi per il calcolo della rendita AI, trattandosi in concreto di applicare norme di diritto pubblico preminenti rispetto alle convenzioni sottoscritte dalle parti.

                                         Nel caso di specie, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurato, compreso lo splitting, relativi al succitato periodo giungendo così all'importo di fr. 662'410. Da rilevare che dopo l'emanazione delle decisioni impugnate la Cassa ha ricevuto un conto supplementare, che porta il reddito a fr. 671'886, che tuttavia, come si vedrà, nulla muta per quanto concerne l'ammontare della rendita (cfr. fogli di calcolo del 3.9.2002 e del 28.10.2002).

                                         La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

                                         Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel 1959 e, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.676.

                                         L'importo rivalutato va poi diviso per i 37 anni di contribuzione per un importo, nel 1996, di fr. 30'435 (671'886 X 1.676 : 37), che aggiornato al 1999 ammonta a fr. 31'533 (cfr. tabella di conversione delle rendite).

                                         Per ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.4).

                                         L’assicurato ha avuto una figlia nel 1969.

                                         Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati dal 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni e al massimo fino al 31 dicembre prima dell'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS).

                                         In concreto vanno attribuiti accrediti dal 1970 (anno susseguente la nascita della figlia) al 1985 (anno del compimento del 16esimo anno di età).

                                         Infatti nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         Da rilevare infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                                         La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la seguente formula:

                                         (rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi

                                         durata di contribuzione computabile

                                         (marg. 5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).

                                         Ne consegue quindi che all'assicurato vanno computati 16 mezzi accrediti per un importo, nel 1999, di fr. 7'823 (1005 X 12 X 3 X 16/2 : 37 anni).

                                         Per cui il reddito annuo medio ammonta a fr. 39'798 (fr. 31'533 + 7'823 = 39'356 arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le Tabelle UFAS) nel 1999 e a fr. 40'788 nel 2001, per una prestazione di fr. 1'576 nel 2000 e una completiva per la moglie di fr. 473, rispettivamente di fr. 1'615 dal 2001 e fr. 485 per la moglie, come calcolato dalla Cassa.

                                         Per cui il calcolo della Cassa si rivela corretto.

                             2.10.   Va ora esaminato se l'amministrazione poteva rivedere le decisioni precedenti, cresciute in giudicato, con le quali, in data 22 febbraio 1999 aveva assegnato all'assicurato una rendita mensile di fr. 1'849 dal 1999 e in data 25 maggio 2000 aveva posto la seconda moglie, dal 1° maggio 2000, al beneficio di una rendita completiva di fr. 555 mensili e se poteva chiedere di conseguenza la restituzione, tramite compensazione con le rendite già versate, delle prestazioni versate in troppo.

                                         Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un’importanza notevole (cfr. DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003 nella causa P., C 191/02).

                                         Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

                                         Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. DTF 126 V 42).

                                         Nel caso di specie le precedenti decisioni erano senza dubbio errate poiché l'amministrazione non aveva tenuto conto dello splitting in seguito al divorzio del ricorrente nel calcolare le rendite dovute dal 1999.

                                         Va poi evidenziato come l'assicurato dal febbraio 1999 al settembre 2002 ha percepito fr. 82'322 (1'849 X 23 + 1'895 X 21) in luogo di fr. 70'163 (1'576 X 23 + 1'615 X 21) per quanto concerne la sua rendita e fr. 16'389 (555 X 8 + 569 X 21) in luogo di fr. 13'969 (473 X 8 mesi + 485 X 21) per quanto concerne la rendita completiva della moglie, ossia complessivamente fr. 14'579 (82'322 - 70'163 + 16'389 - 13'969).

                                         Da rilevare che l'importo dovuto è stato in gran parte compensato con la rendita cui l'ex-moglie dell'assicurato aveva diritto dal dicembre 1996 al gennaio 1999 e che, a torto, non era stata versata in precedenza, per un totale complessivo di fr. 14'266, per cui, restavano da restituire unicamente fr. 313 (cfr. incarto cassa), che l'amministrazione ha dedotto dalle rendite di novembre e dicembre 2002 con l'accordo dell'insorgente (doc. _).

                                         In queste circostanze, considerata l'ingente somma ricevuta a torto nel periodo oggetto del contendere (fr. 14'759) e rilevato come le precedenti decisioni del 22 febbraio 1999 e del 25 maggio 2000 erano senza dubbio errate nella misura in cui il calcolo delle rendite non teneva conto di tutti i parametri ed in particolare del divorzio del 1999, la Cassa poteva riconsiderare le decisioni e chiedere la restituzione degli importi versati erratamente.

                                         Il ricorso va di conseguenza respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.144 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2003 32.2002.144 — Swissrulings