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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.07.2003 32.2002.128

22 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,896 mots·~24 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.128   BS/cd

Lugano 22 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 settembre 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 26 agosto 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1      in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1954, di professione manovale, è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità (80% d’invalidità) dal 1° novembre 1996 oltre ad un rendita completiva per la moglie e per la figlia (cfr. decisione 27 ottobre 1997, doc. AI _).

A seguito del riconoscimento della rendita AI, l’assicurato ha anche conseguito il diritto ad una prestazione LPP.

                               1.2.   Nell’ambito della revisione della rendita, avviata d’ufficio nel 1998 (doc. AI _), l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha eseguito ulteriori accertamenti, fra cui una perizia cardiologica, affidata al dr. __________ (doc. AI _) ed un’investigazione professionale presso il __________ (doc. AI _).

In esito alle risultanze mediche e professionali, l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato abile al 50% in attività adeguate. Dal raffronto dei redditi (fr. 49'210.— di salario senza invalidità, fr. 23'824.— con invalidità) è scaturita un’incapacità al guadagno del 51.59%. Con progetto di decisione 11 marzo 2002 l’amministrazione ha quindi ridotto la prestazione assicurativa a metà rendita (doc. AI _).

Mediante osservazioni 15 aprile 2002 __________, per il tramite dell’avv. __________, ha contestato il suddetto progetto di decisione evidenziando fra l’altro come i dati medici non siano recenti. Inoltre egli ha censurato la valutazione economica eseguita dall’amministrazione (doc. AI _).

                               1.3.   Dopo aver proceduto ad un ulteriore accertamento economico a cura del proprio consulente in integrazione (doc. AI _), con decisione 26 agosto 2002 l’UAI ha confermato la riduzione della rendita dal 1° settembre 2002. A motivazione del provvedimento preso, l’amministrazione ha addotto quanto segue:

"  (…)

In considerazione degli atti medici specialistici acquisiti all'incarto ed in particolare della perizia del Dr. __________, risulta un miglioramento dello stato di salute grazie al quale si può ora ritenere una capacità lavorativa di almeno 50% in attività adeguate (come descritto nella perizia del Dr. __________ e dell'accertamento della capacità professionale presso il centro __________).

Tale capacità è riferita a lavori leggeri (ad esempio: operaio ausiliario addetto ad attività secondarie, a componente energetica ridotta, in produzioni industriali o artigianali di seconda lavorazione; operaio addetto alla rettifica di pezzi finiti di seconda lavorazione in officine meccaniche; addetto alla clientela in stazioni combinate del tipo servisol (vendita di carburanti e altri prodotti), quindi con compiti essenzialmente d'incasso; operaio addetto alla raccolta, pulizia, rifinitura di pezzi di seconda lavorazione in officine o industrie di trasformazione di metalli o legno; operaio addetto ad attività secondarie in azienda di lavorazione industriale di metalli o legno; operaio addetto ad attività secondarie in azienda di lavorazione industriale di metalli o di materie plastiche; operaio su macchine utensili preregolate, in lavorazioni industriali di vario genere (trafilatura, bobinaggio e simili); operaio generico addetto ai macchinari nel campo della lavorazione industriale di metalli, legno o materie plastiche; operaio non qualificato in calzoleria multiservizio e riproduzione chiavi; magazziniere spedizioniere comune nei settori non soggetti ad esclusione; conduttore di carrelli trasportatori/elevatori; autista di veicoli leggeri, addetto al trasporto di merci al minuto, alla distribuzione a domicilio o al trasporto di personale; operaio ausiliario nel campo delle arti grafiche e dei cartonaggi; portiere, guardarobiere in campo alberghiero; magazziniere attrezzista nel campo della lavorazione industriale di metalli, legno, materie plastiche; operaio generico nell'industria alimentare (paste, oli, cioccolata, ecc.); operaio generico in campo elettro-meccanico (bobinaggio, montaggio, rifinitura di apparecchiature elettro-meccaniche); operaio non qualificato in décolletage; operaio in reparti di verniciatura industriale a spruzzo; operaio macchinista nell'industria tessile (filatura, cardatura, torcitura, ecc.); aiuto fiorista (preparazioni in serra, distribuzione); operaio generico addetto alla conduzione di macchine su linee di produzione di vario genere (chimica, manufatti in plastica, vetroresina e simili); spedizioniere generico (servizi in generale, distribuzione e simili); personale ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per lo più  di tipo manuale (archivio, servizi meccanografici, di duplicazione, economato e similari); agente in servizi di custodia o sorveglianza; …) e permette d'attribuire una capacità al guadagno pari a

Fr. 23'270.-- che, confrontati con Fr. 49'250.-che avrebbe potuto ottenere senza danno alla salute, causa una perdita economica di circa 53% come illustrato nel seguente specchietto (dati aggiornati al 2001).

Reddito annuo ragionevolmente esigibile

proveniente da un'attività lucrativa                 franchi

senza invalidità invalidità                          49250.00

con invalidità                                             23270.00

perdita di guadagno/grado d'invalidità      25980.00  =  52.75%

                                                                                     ======

Conseguentemente, la sua rendita AI è ridotta a una mezza rendita. Il suo importo corrisponde alla metà dell'importo di cui lei ha beneficato finora.

La riduzione della prestazione sarà effettiva a partire dal primo giorno del secondo mese seguente la notifica della presente decisione.

Un ricorso contro la presente decisione non avrà effetto sospensivo, in virtù dei combinati disposti dell'art. 97, cpv. 2 LAVS e 81 LAI."

(cfr. doc. AI _)

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 26 settembre 2002 __________, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto l’annullamento della decisione amministrativa ed il conseguente ripristino della rendita intera dal 1° settembre 2002, contestando l’asserito miglioramento della capacità al guadagno, nonché il carattere duraturo dello stesso. Dal punto di vista medico il ricorrente ha fatto notare come la perizia del dr. __________ risalga a quasi due anni prima della decisone impugnata, mentre quello del medico del __________ è del maggio 2000, motivi per cui non è corretto ritenere che sia intervenuto un sensibile miglioramento dello stato di salute rispetto al 1996 (erogazione della rendita) visto che il momento determinante per valutare la modifica è la decisione di revisione.

L’assicurato ha anche contestato la valutazione economica (determinazione dei dati salariali, deduzione di rendimento), rimarcando inoltre che:

"  (…)

Anche il risultato dell'accertamento presso la __________ dimostra come, al di là delle carenze intellettuali e attitudinali del ricorrente, l'esecuzione di lavori molto semplici, non faticosi ed elementari nel corso di un breve periodo trascorso in ambiente protetto, provocava la comparsa di un peggioramento della sintomatologia dolorosa e ha indotto la __________ a interrompere l'accertamento dopo sole 3 settimane e mezzo "aus medizinischen Gründen".

Anche sotto l'aspetto della collocabilità il rapporto __________ conclude nel senso che le attività alle quali il ricorrente potrebbe essere idoneo sono estremamente limitate a causa delle diverse controindicazioni emerse nel corso dell'esame pratico, per cui egli potrebbe raggiungere soltanto in via teorica un rendimento del 50% con una prognosi del tutto sfavorevole riguardo alle concrete possibilità."

(cfr. doc. _)

__________ ha quindi escluso che uno straniero di quarantotto anni in condizioni di salute precarie, con scarse attitudini intellettuali e professionali possa effettivamente svolgere una delle attività adeguate elencate dell’UAI nella misura del 50% con un salario mensile di quasi fr. 2'000.--. Oltretutto egli sostiene che il risultato dell’accertamento __________ dimostrerebbe che qualsiasi tentativo lavorativo sarebbe destinato ad un immediato fallimento, per cui oltre a non essere subentrato un miglioramento della capacità di guadagno, tale asserito miglioramento non avrebbe carattere duraturo.

                     1.5.   Con risposta 7 ottobre 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, osservando fra l’altro:

"  (…)

Per quanto attiene all'aspetto medico, si riconosce che gli accertamenti agli atti non sono recentissimi.

E' pero altrettanto vero che l'amministrazione non sempre riesce a completare le istruttorie in tempi brevi, soprattutto quando il caso dev'essere esaminato da più collaboratori. In tal contesto è quindi ragionevole che l'assicurato dimostri dal canto suo una certa collaborazione, premurandosi di segnalare all'amministrazione ogni variazione rilevante del proprio stato valetudinario. Difettando qualsivoglia reazione da parte sua appare del tutto prevedibile che l'amministrazione basi il proprio giudizio sugli ultimi esami medici effettuati, potendo ragionevolmente concludere che non sia nel frattempo subentrato  alcun mutamento.

In tal caso l'assicurato si è limitato a contestare le valutazioni agli atti, senza però fornire alcun mezzo di prova suscettibile di inficiarle. 

Non si ravvede pertanto ragione alcuna per concludere che i giudizi espressi non siano più attuali.

Confermata è altresì la valutazione economica, che risulta essere     particolarmente esauriente e dettagliata.

In particolare, il reddito teorico da invalido è stato ricavato dai salari statistici ai quali la giurisprudenza stessa del Tribunale federale rinvia.

In merito poi alla riduzione percentuale su tale salario, non si ravvede per quale motivo lo scrivente Ufficio dovrebbe operare una riduzione del 25% per il solo motivo che questo è il limite massimo consentito dalla giurisprudenza. E' comunque compito del consulente in integrazione decidere se ed eventualmente in quale misura ridurre il salario statistico.

In merito infine alle possibilità concrete di collocamento dell'assicurato, è chiaro che sovente i problemi di salute aggiunti ad altri fattori sfavorevoli, quali ad esempio la scarsità di scolarizzazione o l'età avanzata, rendono particolarmente arduo il reperimento di un impiego.

Trattasi comunque di problematiche che spetta esclusivamente all'assicurazione disoccupazione considerare." (cfr. doc. _)

                               1.6.   Con decreto 17 ottobre 2002 il Vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria inoltrata il 26 settembre 2002 (VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 26 agosto 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’UAI ha rettamente ridotto, in via di revisione, la rendita d’invalidità.

                               2.4.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. 

                                         Al proposito va rilevato che l'aspetto più importante del calcolo dell'invalidità è l'esigibilità del conseguimento del reddito. In particolare, il tipo e la misura dell'attività ancora esigibile si basa sulla situazione personale dell'assicurato e sull'opinione generale. Nell'ipotesi in cui una valutazione soggettiva dell'attività non è possibile, ci si fonda su circostanze obbiettive (DTF 109 V 25 consid. 3c; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 202).

                                         Il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamenti anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 pag. 71 e  dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

                                         Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; U. Meyer‑Blaser, op. cit., pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se ‑ ipotesi non realizzata nella fattispecie ‑ l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, pag. 84).

                                         Per quel che concerne la particolare situazione personale ed economica descritta dall'assicurato, va comunque rilevato che, nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro dovuta a squilibri del mercato del lavoro viene considerata nei limiti della legge dell'assicurazione contro la disoccupazione e non dalla LAI.

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).

                                         La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante soppri­me, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

                               2.6.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti; DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit. P. 268; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 258).

                               2.7.  

                            2.7.1.   Nel caso in esame, l’assicurato è stato esaminato dal dr. ________ per conto dell’UAI. Nel rapporto 16 dicembre 1999 lo specialista in cardiologia presso l’Ospedale regionale __________, ha diagnosticato un versamento pericardico su pericardite idiopatica recidivante, attualmente in remissione; stato da fenestrazione pericardica 8.05.98; ipertensione arteriosa, tabagismo e varicosi bilaterale. In merito alla valutazione sulla capacità lavorativa, egli ha rilevato quanto segue:

"  (…)

Valutazione:

Il signor __________ presenta uno stato dopo pericardite con versamento pericardico recidivante di origine indeterminata che attualmente è in remissione e che, in base agli accertamenti fino ad ora eseguiti, non ha lasciato sequele tali da spiegare la sintomatologia invalidizzante sopracitata. In particolare non vi sono segni clinici e/o ecocardiografici di una significativa costrizione pericardica. In base agli accertamenti eseguiti è possibile la presenza di un'ipertensione arteriosa di lieve - moderata entità per la quale consiglio al Dr. __________ di introdurre una terapia anti-ipertensiva, in prima linea con un ACE-inibitore, eventualmente con un calcioantagonista, al fine di ottenere un miglioramento della funzione diastolica e quindi di influenzare positivamente la sintomatologia accusata dal paziente, che non ritengo sia dovuta unicamente a quest'ultima affezione. Quale ulteriore accertamento mi è sembrato opportuno eseguire un consulto pneumologico che ha escluso una componente polmonare come si deduce dai referti del Dr. __________. Parzialmente possono sicuramente concorrere quale causa della sintomatologia accusata dal paziente il sovrappeso come pure l'eccessivo consumo di nicotina e la totale mancanza di allenamento fisico. In conclusione mi sembra teoricamente possibile che il signor __________ riprende l'attività lavorativa con delle limitazioni (lavoro più o meno stazionario, evitare di portare dei pesi sopra i 15-20 kg). Penso che però, in pratica, questo sia difficile da realizzare (egli non lavora dal 22.11.95!). In considerazione della giovane età e della situazione del paziente ritengo necessaria l'esecuzione di un periodo di riabilitazione durante il quale, da una parte la prestanza fisica del signor ________ possa essere progressivamente aumentata, dall'altra le sue potenzialità di lavoro possano venire valutate più precisamente. In ogni caso una valutazione tipo Befas dovrebbe essere eseguita." (Cfr. doc. AI _-  la sottolineatura è del redattore).

                            2.7.2.   L’assicurato ha dunque soggiornato dal 1° maggio al 14 giugno 2000 presso il __________ per un accertamento professionale, interrotto per motivi medici. Dal relativo rapporto datato 7 luglio 2000 si legge fra l’altro che dal punto di vista medico egli è stato giudicato pienamente abile in attività leggere ripetitive; che i disturbi lamentati sono piuttosto reumatologici e non di natura cardiologica e pneumologica; che infine il basso rendimento lavorativo e le ripetute interruzioni dell’accertamento professionale sono dovuti a una sindrome somatoforme d’adattamento (“Auf Grund unserer Beobachtungen ist der Versicherte in der Lage, ganztags eine körperlich leichte, wechselnd belastende Tätigkeit auszuüben. Die geklagten Schmerzen sind eher rheumatischer Natur, Hinweise auf kardiologische oder pulmorale Ursachen konnten wir nicht finden und fanden sich auch nicht bei der Untersuchung durch den Hausartzt. Insgesamt erachten wir eine somatoforme Schmerzstörung im Rahmen einer Anpassungsstörung als mitverantwortlich für die Leistung und das häufige Unterbrechen der beruflichen Abklärung” cfr. pag. 4). Dal profilo professionale gli orientatori del __________ hanno tuttavia concluso che lo scarso livello scolastico e professionale, la limitazione ad eseguire lavori leggeri che non richiedono una certa finezza, lo rendono integrabile in attività industriali di montaggio e di pulizia nella misura del 50% (“… Im schulischen Bereich liegt sein Niveau sehr tief und er ist nicht in der Lage, irgendwelche schulisch geprägten beruflichen Massnahmen zu absolvieren.(…) Aus gesundheitlicher Sicht kann er aber nicht allzu schwere, grobe Tätigkeiten ausführen; die Eingliederungs- möglichkeiten beschränken sich somit auf ausgesuchte industrielle Montagearbeiten sowie Reinigungsarbeiten. Aus medizinischer Sicht ist eine wechselnd belastende Arbeitsweise notwendig; hier kann ihm eine 50%ige Arbeitsfähigkeit attestiert werden.” cfr. doc. AI _ pag. 5). Da ultimo, il citato rapporto conclude con una prognosi sfavorevole relativa al collocamento, a causa della scarsa motivazione palesata dall’assicurato ed alle difficoltà di rapportarsi nei confronti della sua malattia (“ Die Prognose für die Vermittelbarkeit schätzen wir als ungünstig ein, dies vor allem auf Grund der schlechten Motivation und des ungünstigen Umgang mit seiner Krankheit”, cfr. doc. AI _ pag. 5).

                            2.7.3.   In seguito, a due riprese l’amministrazione ha sottoposto il caso all’esame del proprio consulente in integrazione professionale. Se da una parte il primo rapporto 24 gennaio 2002 risulta essere stringato – in quell’occasione la capacità al guadagno residua è stata valutata al 48,41% (doc. AI _) - nel successivo rapporto 24 maggio 2002 il consulente ha proceduto ad un dettagliato esame economico. Escludendo che l’assicurato possa continuare la sua precedente attività lucrativa, nella seconda valutazione il funzionario amministrativo ha fra l’altro descritto ed elencato le diverse attività adeguate riportate nella decisione contestata. Egli ha inoltre proceduto ad una valutazione della capacità produttiva esigibile e ad una disamina dei dati economici. Nel rapporto 24 maggio 2002 il consulente ha quindi concluso come segue:

"  (…)

8  CONCLUSIONI

8.1      Elemento medico

L'assicurato presenta un danno alla salute le cui conseguenze combinate risultano dalla documentazione medica agli atti.

8.2      Elemento economico

Considerati gli elementi medici, professionali ed economici messi in luce, riteniamo di poter sostenere quanto segue.

·    Nel caso concreto risultano teoricamente possibile e quindi esigibile una discreta gamma di attività lucrative.

·    E' però verosimile che, per le ragioni esposte, il rendimento produttivo si situi a valori inferiori rispetto alle comuni esigenze del mondo del lavoro: sulla base della valutazione BEFAS è introdotto un coefficiente di riduzione del 50%;

·    ne risulta che il mercato accessibile è certamente ridotto anche se non del tutto impraticabile in situazione di equilibrio.

·    Esercitando siffatte attività l'assicurato potrebbe ricavare, in via teorica, un reddito stimabile a CHF 23'270.-- l'anno,

·    per cui, sempre in via teorica, potrebbe essergli attribuita una capacità di guadagno del 47.3% circa, la cui realizzazione sul mercato generale del lavoro è però altamente improbabile.

8.3      Provvedimenti professionali

Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha messo in luce, non riteniamo che la residua capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale definibili in via ambulatoria." (cfr. doc. AI _)

                                         L’UAI ha quindi ritenuto un miglioramento duraturo della capacità al guadagno del ricorrente, riducendo la prestazione assicurativa a mezza rendita.

                               2.8.   Nel gravame l’assicurato ha rettamente sottolineato come i dati medici ed economici contenuti nell’inserto non siano recenti: la perizia medica risale al 1999 e l’accertamento BEFAS è del 2000. In effetti, come accennato al consid. 2.6., nel caso concreto per valutare se vi è stato un miglioramento della capacità lavorativa, dal punto di vista temporale occorre paragonare i fatti esistenti al momento della prima decisione del 1997 con quelli esistenti nell’istante della decisione di revisione (2002). D’altro canto l’amministrazione ha giustamente rimarcato che si può ragionevolmente aspettare da ogni assicurato una certa collaborazione, come ad esempio segnalare ogni variazione del proprio stato valetudinario. Del resto, nell’ ambito delle assicurazioni sociali vige il dovere di collaborare all'istruzione della causa che limita il principio inquisitorio (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ritornando al caso in esame, come detto, in particolare la perizia del dr. _________ non è recente, ma in questa sede, come in quella amministrativa, l’assicurato non ha prodotto alcun mezzo di prova atto ad inficiarne la validità, né a considerarla superata dagli eventi. Lo stesso vale per gli accertamenti economici. Non solo, la valutazione del perito circa la piena abilità lavorativa in attività adeguate, da ricondurre principalmente alla remissione della patologia cardiaca ( versamento pericardico) trova conferma nel rapporto del BEFAS. Infine va ricordato che affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure del paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate e logiche conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a), ciò che è il caso in esame.

                               2.9.   Problematico è invece l’aspetto economico, determinante per il concetto dell’invalidità (cfr. consid. 2.4 e DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4).

Da una parte, secondo il BEFAS, viste le carenze intellettuali ed attitudinali dell’assicurato, quest’ultimo può essere integrato in attività leggere e ripetitive, quali addetto al montaggio o alle pulizie, con una limitazione del 50%. Circa la collocabilibiltà nel rapporto 24 maggio 2002 il consulente ha comunque evidenziato che “ la limitazione della capacità produttiva (50%) può infatti rappresentare un grosso ostacolo per il reimpiego dell’assicurato, poiché nell’attuale struttura aziendale i posti di lavoro che possono tollerare una simile limitazione senza causare profondi squilibri nell’economia di una linea produttiva non sono certamente assai numerosi” (doc. AI _ pag. 7).

                                         Vero che, secondo lo stesso BEFAS, la prognosi sfavorevole riguardo al reinserimento professionale è dovuta principalmente a motivi quali la scarsa motivazione integrativa ed il problematico rapporto dell’assicurato con la sua malattia ( “Die Prognose für die Vermittelbarkeit schätzen wir als ungünstig ein, dies vor allem auf Grund der schlechten Motivation und des ungünstigen Umgang mit seiner Krankheit”, cfr. doc. AI _ pag. 5). Tuttavia il consulente, nel citato rapporto 24 maggio 2002, in sede di discussione dei dati ha ammesso che “ il mercato del lavoro effettivamente accessibile, in funzione della gamma delle attività praticabili nonché delle correnti esigenze produttive del ciclo economicamente ordinario, non è molto vasto, per cui le possibilità di reintegrazione professionale, seppur presenti, sono di fatto difficilmente realizzabili nell’attuale situazione di mercato del lavoro “ (cfr. doc. AI _ pag. 7/8, le sottolineature sono del redattore). Non solo, seppur valutando in via teorica una residua capacità di guadagno del 47,3% egli ha comunque concluso che tale “realizzazione sul mercato generale del lavoro è però altamente improbabile” (doc. AI _ pag. 8, sottolineatura del redattore). Da ultimo non può esser misconosciuto che il soggiorno presso __________ è stato interrotto dopo tre settimane e mezzo per motivi medici ciò che non ha permesso di completare la valutazione professionale ( “Die Abklärung konnte dann auch aus medinizischen Gründen nicht zur Ende geführt werden; es erfolgte ein Abbruch nach 3 ½ Wochen Anwesenheit”, cfr. doc. AI _ pag. 5).

In queste circostanze, dunque, pur volendo ammettere un rilevante miglioramento della capacità al guadagno, vista la dal 1° settembre 2002.

                                         prognosi integrativa sfavorevole, è tuttavia da ritenere con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che tale miglioramento presumibilmente non perdurerà nel tempo. Venendo meno una delle condizioni giustificanti una revisione (cfr. consid. 2.5.), la decisione amministrativa con cui è stata ridotta la rendita non può essere confermata. Ne consegue dunque il ripristino della rendita intera

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento di fr. 1'700.-- a titolo di ripetibili. Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e  STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.). Di conseguenza, nel caso concreto, il decreto del 17 ottobre 2002, con il quale al ricorrente è stata concessa l'assistenza giudiziaria, deve quindi essere revocato;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto. § __________ ha diritto ad una rendita intera anche dopo il 1° settembre 2002.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà al ricorrente fr. 1'700.— di ripetibili.

                                 3.-   Il decreto 17 ottobre 2002 con il quale al ricorrente è stata concessa l'assistenza giudiziaria è revocato.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.128 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.07.2003 32.2002.128 — Swissrulings