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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.04.2003 32.2002.117

15 avril 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,893 mots·~19 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.117   RG/sc

Lugano 15 aprile 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 1 settembre 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 20 agosto 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1941, di formazione fabbro, in data 18 giugno 2001 ha presentato una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti in quanto affetto da una sindrome lombo-vertebrale con irradiazioni radicolari a sinistra (cfr. rapporto del medico curante 22 giugno 2001, doc. AI _).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia reumatologica a cura del dr. __________, per decisione 20 agosto 2002 - confermano il precedente progetto decisionale 17 maggio 2002 - l’UAI ha respinto la domanda in quanto l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile.

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, rappresentato dal __________, postulando sostanzialmente un riesame della fattispecie.

A motivazione del proprio gravame l’assicurato ha segnatamente osservato:

"  In data 18 giugno 2001 l'istante riceve conferma di ricevuta di prestazioni AI, (DOC. _). Dal DOC. _ si evince che l'assicurato non era in grado di attività lavorativa. Il rapporto medico (DOC. _), stilato da uno specialista, conferma il grado totale di incollocabilità. Lo stesso DOC. _ continua evidenziando una severa patologia alla colonna che, tenuto conto dell'età dell'istante e della scarsa preparazione professionale, lo mette al di fuori di qualsiasi possibilità di inserimento nel mercato del lavoro. Il dottor __________, perito dell'AI, non fa altro che confermare quanto stabilito dai curanti, DOC. _. La documentazione medica sopraccitata ci sembra contraddire quanto dichiarato dal consulente IP, (DOC. _), il quale si esprime di non  scorgere alcuna possibilità di reinserimento professionale, per continuare indicando una serie di professioni che l'istante potrebbe eseguire, per poi concludere chiedendo una diminuzione di guadagno del venticinque per cento. Per incomprensibili ragioni l'ufficio AI, nelle proprie conclusioni, non tiene assolutamente conto delle valutazioni mediche per rifarsi esclusivamente a quelle di un perito che medico non è. (DOC. _)." (Doc. _)

                               1.4.   Con risposta di causa 11 settembre 2002 l’UAI ha proposto la reiezione del gravame, precisando:

"  l'assicurato, rifugiato politico, soggiorna nel nostro Paese dal 1994. Formatosi quale fabbro, non ha mai esercitato alcuna attività lucrativa in Svizzera.

Nel mese di giugno dello scorso anno, causa persistenza di una sindrome lombovertebrale, ha inoltrato richiesta di prestazioni assicurative.

Sottoposto in corso di istruttoria a perizia reumatologica (doc. n. _ inc. AI), è stato giudicato pienamente abile nell'esercizio di attività medio-leggere.

In sede di osservazioni al progetto di decisione l'assicurato ha prodotto due certificati medici, ritenuti comunque ininfluenti ai fini del giudizio.

Con decisione 20 agosto 2002 l'amministrazione ha quindi respinto la richiesta di prestazioni, considerato che il ventaglio di professioni proponibili è ancora piuttosto ampio (cf. rapp. CIP, doc. n. _ inc. AI).

Prontamente insorto, l'assicurato postula un riesame del caso da parte dell'amministrazione.

Preso atto delle obiezioni sollevate dall'assicurato, lo scrivente Ufficio si limita a confermare la correttezza della decisione impugnata, giudicando le stesse ininfluenti.

In effetti, si rileva innanzitutto che il consulente in integrazione professionale non ha assolutamente ritenuto l'assicurato non collocabile. Se così fosse stato non avrebbe avuto alcun senso proporre tutta una serie di professioni considerate fra l'altro perfettamente esigibili.

Nemmeno si comprende infine l'obiezione secondo la quale l'amministrazione non avrebbe tenuto conto "delle valutazioni mediche per rifarsi esclusivamente a quelle di un perito che medico non è" (ricorso p. 1)." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d'invalidità.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 24 giugno 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.5.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.

                                         Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, nell’ambito dell’istruttoria amministrativa, l'assicurato è stato sottoposto ad un esame peritale reumatologico a cura del dr. __________. Nel suo referto datato 27 febbraio 2002 lo specialista in reumatologia, posta la diagnosi principale (con ripercussioni sulla capacità di lavoro) di

"  (…)

1. Sindrome toraco-/ e lombovertebrale/lombospondilogena cronica a sx più che a dx su:

-   Incipienti alterazioni degenerative al passaggio lombosacrale, compresa piccola protrusione paramediana come da referto MRI del gennaio 2000.

-   Leggere turbe statiche.

-   Cronicizzazione dei dolori con probabile componente somatoforme. (…)" (Doc. AI _, pag. 6)

                                         ha osservato:

"  (…)

Si tratta di una persona 61enne che soffre da quasi 20 anni di dolori alla colonna lombare, irradianti già da tempo nelle gambe, a sx sempre più che a dx. Sembra che i dolori siano iniziati in modo acuto dopo un trauma da sollevamento e da allora non sono mai più scomparsi.

II signor __________ è fuggito dalla __________ nel 1994 con l'intera famiglia, rifugiandosi in Svizzera. Qui non ha mai lavorato ed attualmente è a carico dell'assistenza sociale del comune di __________. Prima di abbandonare l'__________ aveva lavorato per molti anni presso una fabbrica in __________ quale fabbro.

II signor __________ è da un paio di anni in cura specialistica dalla dr.ssa __________, la quale ha già provato diversi trattamenti medicamentosi e fisioterapici, senza però mai ottenere un miglioramento dei cronici dolori; sono pure state eseguite 3 infiltra­zioni peridurali, apparentemente senza beneficio.

Faccio ancora presente come l'anamnesi ottenuta dall'assicurato sia stata solo parzialmente soddisfacente, visto che egli non parla praticamente una parola d'italiano ed è stato perciò aiutato da un suo conoscente per esprimere i suoi disturbi e rispondere alle mie domande.

Clinicamente ho trovato un assicurato in buone condizioni generali, il quale presenta diffusi dolori soprattutto a livello lombosacrale e lombogluteale, in parte pure lungo la muscolatura paravertebrale toracica; la mobilità della colonna toracica è parzialmente limitata, maggiormente lo è quella della colonna lombare (la valutazione della mobilità del rachide è comunque resa difficile da una marcata contro-innervazione).

Non ho rilevato alcun sicuro segno per una radicolopatia, che è già d'altronde stata esclusa dal dr. __________ nel 1998. Lo stato articolare è privo di particolarità. Vi è una tumefazione sulla faccia anteriore della coscia dx, la quale è già stata indagata ecograficamente nel giugno 2001 (verosimile lipoma intramuscolare oppure disinserzione di un fascio muscolare).

La MRI della colonna lombare eseguita nel gennaio 2000 aveva evidenziato unicamente una piccola protrusione paramediana a livello L5-S1 con possibile compressione della radice S1 di sx (?). Non avendo alcuna radiografia recente della colonna lombare ho eseguito delle lastre, che hanno mostrato solo un'incipiente osteocondrosi e spondilartrosi a livello L5-S1.

In presenza di una sintomatologia assai strana ho voluto eseguire un piccolo esame di laboratorio, il quale un po' a mia sorpresa ha evidenziato un notevole aumento della VES a 64mm/h (PCR negativa, ematologia ed ematochimica priva di particolarità, ad eccezione di un lieve aumento della creatinemia a 136umol/l). Non sono purtroppo a conoscenza se ad esami di laboratorio precedenti fosse già stato riscontrato questo aumento della VES. Vista comunque la cronicità dei suoi dolori ritengo poco probabile che essi abbiano un'origine infiammatoria. La causa dell'aumento della VES dovrà però evidentemente essere ancora indagata dai curanti.

Riassumendo, ci troviamo di fronte ad una persona che lamenta da quasi 20 anni importanti dolori alla colonna vertebrale ed alle gambe, i quali non possono venire sufficientemente spiegati con le leggere alterazioni degenerative sopra menzionate. Si tratta ormai di una sindrome dolorosa cronicizzata, la quale molto probabilmente ha un'origine multifattoriale.

Come abbiamo già evidenziato, il signor __________ si trova in Svizzera quale rifugiato con la moglie, non ha mai lavorato, non parla l'italiano, non ha praticamente alcuna possibilità d'introdursi nella vita sociale locale. Vi è sicuramente un certo problema di disadattamento, non sono però in grado di valutare se sussiste pure una vera e propria sindrome depressiva causata dalla difficile situazione sociale. Devo nuovamente sottolineare l'importanza di approfondire, se non già fatto, l'origine dell'aumento della VES ora rilevato.

Sono comunque dell'idea che l'assicurato non soffra di una patologia infiammatoria che possa spiegare i dolori da lui lamentati ormai da molti anni.

Per quanto concerne la capacità lavorativa, risulta molto difficile poter esprimere una valutazione, anche in considerazione della discrepanza tra i reperti oggettivi ed i dolori da lui lamentati. Sotto l'aspetto reumatologico vi è tuttalpiù una parziale limitazione all'esecuzione di lavori pesanti che richiedano sforzi intensi per la colonna vertebrale. Per un'attività medio-leggera, in linea teorica, non dovrebbero invece esserci particolari limitazioni. Prima di esprimere in modo definitivo una valutazione sulla sua residua capacità lavorativa, bisognerebbe indagare l'origine dell'aumento della VES, soprattutto per escludere una patologia neoplastica. (…)"

(Doc. AI _, pag- 6-8)

                                         In merito alla capacità lavorativa il perito ha rilevato:

"  (…)

1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

A livello psicologico e mentale vi sono sicuramente delle menomazioni in un paziente che soffre da molti anni di dolori lombari che ne hanno fortemente influenzato il suo atteggiamento.

A livello fisico vi è una parziale limitazione dovuta alle alterazioni statico-degenerative sopra menzionate, limitazione per lavori fisici particolarmente pesanti.

Nell'ambito sociale vi sono pure da segnalare delle limitazioni, dovute principalmente al fatto che egli non parla italiano.

2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

Sottolineo come l'assicurato non pratica più il suo lavoro di fabbro ormai dal 1994, anno in cui ha lasciato l'__________ per rifugiarsi in Svizzera. Non sono riuscito bene a capire che tipo di lavoro facesse in fabbrica, sembra comunque che fosse abbastanza pesante. Vista l'ormai subentrata cronicizzazione dei suoi dolori ritengo assai improbabile che egli possa mai riprendere un lavoro pesante, che richieda dei carichi intensi per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15-20kg, nonché movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco).

Sotto l'aspetto puramente reumatologico ritengo che vi sia una limitazione pari a circa il 50% per un'attività lavorativa pesante.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE

1. È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso?....?

Evidentemente è impensabile che l'assicurato possa mai frequentare dei corsi di rifor­mazione professionale, e questo vista la sua età e vista soprattutto l'assenza di conoscenze d'italiano.

2. È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

Come già affermato sopra, il signor __________ non lavora più quale fabbro dal 1994. Pur non sapendo bene che tipo di attività svolgesse allora, ritengo poco probabile che egli possa mai riprendere a svolgere la sua precedente attività.

3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività:

Sul piano puramente teorico e reumatologico ritengo che l'assicurato possa ancora svolgere delle attività lavorative medio-leggere senza particolari limitazioni. Vista l'assenza di conoscenze linguistiche, nonché di una formazione professionale specifica (ad eccezione di quella di fabbro), verrebbero in considerazione solo lavori non qualificati che non richiedano alcuna conoscenza della lingua né scritta né parlata. In pratica è però assai difficile poter proporre un'attività lavorativa che possa effettivamente venire svolta dall'assicurato.

Prego ancora la dr.ssa __________, che legge in copia, di voler avviare le indagini necessarie per trovare la causa dell'aumento della VES." (Doc. AI _, pag. 8-9)

                                         Esperiti i succitati accertamenti medici specialistici, l'UAI ha quindi incaricato il consulente in integrazione professionale di procedere ad una valutazione economica del caso.

                                         Con rapporto 29 aprile 2002 il consulente ha osservato:

"  L'A è un cittadino __________, coniugato, in Svizzera dal 1994, rifugiato politico. Dal 1994 non lavora.

Ha frequentato le scuote dell'obbligo (8 anni) nel suo Paese e svolto l'attività di fabbro.

Non conosce la lingua italiana né scritta né orale.

Ha disturbi alla CV.

Non è possibile avviare provvedimenti formativi visto e considerato la scolarizzazione, le competenze professionali, l'età e la conoscenza linguistica.

Può svolgere attività non qualificate, medio-leggere (15-20 Kg!), senza limitazioni. Non sono esigibili quei lavori pesanti, il sollevamento ripetuto di 15-20 Kg, nonché movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco.

L'A è dunque nella condizione di riferirsi al mercato dei lavoro non qualificato medio­leggero. II settore artigianale ed industriale, è il più indicato poiché dà la possibilità di svolgere mansioni semplici che non sollecitano né le competenze linguistiche né le capacità intellettuali; oltre a ciò il Terziario acconsente di lavorare in posizione seduta - eretta variabile (in funzione dell'attività).

L'A è può reinserirsi nelle aziende che si occupano della produzione/lavorazione delle seguenti materie prime: alimenti, bevande, tabacco, tessili, calzature, cuoio, plastica, metallo. Le azioni produttive che I'A potrebbe svolgere senza limitazioni sono quelle d'assemblaggio/montaggio, lucidatura, verniciatura, confezione, controllo/verifica, produzione di componenti, stoccaggio, imballaggio, supporto alle postazioni produttive, ...

Ecco alcuni esempi, a mio parere, di ruoli idonei:

l'addetto alla lucidatura di prodotti metallici (per esempio: quadranti d'orologi, monete, medaglie, rubinetti),

l'addetto alla rifinitura di prodotti plastici, calzature (toglie le sbavature di produzione per esempio a componenti d'automobili, suppellettili, calzature),

addetto alla confezione (colloca prodotti per esempio alimentari negli appositi involucri),

addetto all'assemblaggio di componenti elettrici (per esempio motori di piccole dimensioni) oppure metallici (per esempio pompe di 2-3 kg),

addetto all'imballaggio (la produzione è riposta in apposite confezioni atte alla vendita o alla consegna),

addetto al controllo/verifica di funzionamento (le garanzie e il concetto di qualità comporta una verifica del funzionamento del prodotto finito e talvolta del semi lavorato).

Dal punto di vista economico per le attività non qualificata semplice ripetitiva leggera il reddito annuale previsto dalle ESS2001, Cat. 4, maschile privato, mediana, è Fr 47'224 (Fonte ESSI 998 + rincari).

Vista l'età dell'Assicurato il sottoscritto propone una riduzione del 25% del reddito presumibile per motivi di rendimento di ritmo d'età.

Ne consegue che il reddito presumibile dell'A è Fr 35'418." (Doc. AI _)

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                               2.8.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui è giunto il perito dr.________, specialista nella materia che qui interessa, il quale ha compiutamente e minuziosamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità al lavoro, concludendo per una inabilità al 50% in attività pesanti (quale può senz'altro essere considerata quella di fabbro, appresa e precedentemente svolta dall'assicurato) rispettivamente per una capacità in attività lavorative medio leggere senza particolari limitazioni.

                                         Il referto specialistico del dr. __________, frutto di una approfondita e minuziosa valutazione del danno alla salute di cui __________ é portatore, rispecchia i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e ad esso può pertanto esser fatto riferimento per la pronuncia del presente giudizio, non essendo per il resto ravvisabili agli atti di causa elementi sufficienti per negare alla perizia specialistica forza probatoria piena (cfr. le più generiche e meno circostanziate attestazioni del medico curante di cui ai doc. AI _).

                                         Con il gravame l'assicurato sembra d'altronde censurare piuttosto l'operato del consulente in integrazione professionale che non le risultanze peritali, le quali tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, concludono inequivocabilmente per una piena capacità lavorativa in attività medio-leggere, giudizio sul quale il consulente ha fondato la propria valutazione e stabilito il reddito che l'assicurato potrebbe ancora conseguire tenuto conto della sua situazione invalidante.

                                         Tuttavia, per quanto concerne l'aspetto economico, questo TCA non può esimersi dal rilevare quanto segue.

                                         L'amministrazione, sulla scorta del rapporto del consulente IP indicante l'esigibilità di un reddito da invalido di fr. 35'418, ha concluso per l'assenza di incapacità al guadagno dell'assicurato. L'UAI ha quindi considerato ai fini decisionali unicamente l'esistenza di una capacità lavorativa residua in attività adeguate, nelle quali l'assicurato potrebbe conseguire il succitato reddito, prescindendo dall'effettuazione, malgrado l'esplicito riferimento nella decisione impugnata alla normativa di cui all'art. 28 LAI, del raffronto dei redditi in applicazione del metodo generale di calcolo, la cui applicazione appare in casu senz'altro giustificata, nulla agli atti permettendo di concludere che l'assicurato, ancorché professionalmente non più attivo dal 1994, all'insorgere del danno alla salute non avrebbe esercitato l'attività precedentemente svolta di fabbro, ciò che avrebbe di conseguenza comportato l'applicazione al caso di specie del metodo straordinario giusta l'art. 5 LAI e 27 OAI.

Stante quanto sopra l'incarto deve essere retrocesso all'amministrazione affinché proceda ad una completa valutazione economica della fattispecie, determinando segnatamente il reddito ipotetico da valido - con riferimento all'attività di fabbro appresa e precedentemente svolta dall'assicurato - per poi procedere al suo raffronto con il reddito da invalido, il quale dovrà essere stabilito facendo riferimento contrariamente a quanto stabilito nel citato rapporto d'integrazione 29 aprile 2002 (cfr. doc. AI _) - ai dati statistici salariali elaborati dall'Ufficio federale di statistica per l'anno 2000 e tenendo conto di eventuali succesivi adeguamenti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         § Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti ritrasmessi all'UAI perché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L'UAI verserà a __________ fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario   

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.117 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.04.2003 32.2002.117 — Swissrulings